N°12

FOGLIO



FEDERALE

Aimo XLII Berna, 26 marzo 1961L Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgerà» élla Tipografiè Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 090.

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MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciati, con un brève sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimen¬ to alla pubblicazione nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione di estratti all'Ufficio federale degli stampati, basta in¬ dicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

13 marzo 1959 Messaggio per l'approvazione della convenzione concernente il rico¬ noscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili.

La convenzione, conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1948 fra 27 Stati, compresa la Svizzera, e finora ratificata da 11 Stati, è intesa ad agevolare il finanziamento della navigazione aerea, rendendo valida nel campo in¬ ternazionale la costituzione di ipoteche e altre sicurtà reali su aeromobili, senza che occorra trasferirne il possesso. Una simile istituzione dà al creditore pignoratizio, in deroga a una norma di diritto internazionale privato comunemente riconosciuta, la possibilità di far valere il suo di¬ ritto sulla cosa mobile, la quale in virtù d'un ordinamento determinato sia stata costituita in pegno senza il trasferimento del possesso, allorché essa sia su un territorio nel quale quel trasferimento è condizione costitu¬ tiva del pegno. Anche a prescindere da una contingenza siffatta, ossia an¬ che quando i divari tra gli ordinamenti giuridici, anzi che sostanziali, fos¬ sero più tosto formali, l'istituzione ovvierebbe a notevoli difficoltà e in¬ certezze. Senza pretendere a un'unificazione del diritto reale, gli Stati contraenti restringono i loro obblighi al riconoscimento dei diritti di proFoglio Federale, 1959.

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178 prietà, dei diritti di prelazione inerenti al possesso, dei diritti d'uso allorché la locazione sia conchiusa per più di un semestre e dei diritti contrattuali costituiti a garanzia d'un debito se la legislazione dello stato d'immatricolazione ne ammette la costituzione e siano iscritti in un re¬ gistro pubblico del medesimo. (Voi. 1959, ted. p. 433, frane, p. 433 -- 13. III. 1959, N. 7807).

13 marzo 1959 Messaggio a sostegno di un dislegno di legge sul registro degli aero¬ mobili.

Il disegno si fonda sull'articolo 37 della Costituzione (competenza le¬ gislativa federale in materia di navigazione aerea) e sull'articolo 64 della medesima (competenza legislativa federale in materia di diritto privato) e rispecchia le norme stabilite nella convenzione di Ginevra del 19 giugno 1948 concernente il riconoscimento internazionale dei diritti sugli aero¬ mobili (v. messaggio che precede) alla quale la Svizzera sarebbe in con¬ dizione d'aderire, subito che il presente disegno fosse attuato. Esso è in¬ teso a istituire per gli aeromobili il diritto di pegno senza trasferimento del possesso. I considerevoli bisogni finanziari della navigazione aerea, non solo comuni alle imprese in fase d'espansione, ma proprie a que¬ sta stante il continuo perfezionamento della tecnica e la necessità d'am¬ modernare intiere flotte, giustificano il bisogno d'un ordimento speciale del credito. D'altro canto, il velivolo, almeno quello moderno di trasporto, sodisfa alle condizioni che si richiedono affinchè un oggetto sia acconcio a essere costituito in pegno, cioè può avere valore bastevole, valutabile e costante ed essere facilmente riducibile in denaro. Un'istituzione analo¬ ga a quella proposta (costituzione di pegno senza trasmissione del pos¬ sesso) è già prevista nel nostro diritto, quando la cosa mobile, oggetto del pegno, sia il bestiame e, con maggiore attinenza all'istituzione qui con¬ siderata, il materiale d'esercizio d'un'azienda di trasporto. Laddove in quest'ultimo caso, ossia per le imprese ferroviarie, di navigazione conces¬ sionarie e di trolleybus, la nostra legislazione prevede una forma d'ipo¬ teca generale, gravante sul complesso del materiale d'esercizio, per il pe¬ gno sugli aeromobili s'è configurato un'ipoteca singolare, gravante cioè su un oggetto determinato. Essenziale per la sua costituzione
è l'iscrizione in un registro speciale, di cui l'impianto e la tenuta sono regolati nel di¬ segno. Vi possono essere iscritti gli aeromobili privati svizzeri e gli aero¬ mobili stranieri, questi ultimi nella misura necessaria all'applicazione degli accordi internazionali. Il disegno disciplina successivamente 1 diritti reali sugli aeromobili (diritto di proprietà, ipoteca, ipoteche legali) e la esecuzione forzata; in fine, determina la giurisdizione per le azioni con¬ cernenti i diritti reali, le disposizioni penali e la giurisdizione penale.

(Voi. 1959, ted. p. 452, frane, p. 452 -- 10. III. 1959, N. 7808).

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26.03.1959

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