N° 8

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLII Berna, 26 febbraio 1959. Volume I Si pubblioa di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11*--, seme* afere fr. 6^0, con allegata la Raccolta delle leggi federali. --- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto ohèques postali XI 690.

MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimen¬ to alla pubblicazione nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale.

Per l'ordinazione di estratti all'Ufficio federale degli stampati, basta in¬ dicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

18 gennaio 1959 Messaggio a sostegno di un disegno di legge che modifica, per quanto concertée i valori litigiosi, la legge sull'organizzazione giudiziaria e la legge sulla procedura penale federale.

Il Consiglio federale fa le proposte seguenti: Nell'amministrazione del¬ la giustizia civile, il valore litigioso, determinante per la competenza del Tribunale federale quale istanza unica, è portato, per le pretese di diritto civile di privati o di enti collettivi contro la Confederazione, da 4 000 a 8 000 franchi (art. 41, lett. b, della legge sull'organizzazione giudiziaria); Per le altre cause di diritto civile, quando le due parti le sottopongono al Tribunale federale invece che alle giurisdizioni cantonali (art. 41, lett.

c ). da 10 000 a 20 000 franchi; per le cause di diritto civile tra un Cantone, da una parte, e privati o enti collettivi, dall'altra (art. 42, cpv. 1), da 4 000 a 8 000 franchi. Il valore litigioso, determinante per la com¬ petenza del Tribunale federale nella giurisdizione di ricorso per riforma, è portato nelle altre cause civili per diritti di carattere pecuniario (art.

Foglio Federale, 1859.

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114 46), da 4 000 a 8 000 franchi. Nella giurisdizione amministrativa del Tri¬ bunale federale, il valore litigioso stabilito nell'articolo 112 è portato da 10 000 a 20 000 franchi. Il Consiglio federale propone, poi, di conseguen¬ za, una modificazione dell'articolo 55, capoverso 1, lettera a, della legge sul servizio delle poste (il valore litigioso, ivi indicato, è portato a 8 000 franchi) e alcune modificazioni della legge sulla procedura penale fede¬ rale, in particolare che i valori litigiosi stabiliti negli articoli 271, capo¬ verso 2, e 276, capoverso 3, siano aumentati da 4 000 a 8 000 franchi e ·da 8 000 a 15 000 franchi. (Voi. 1959, ted. p. 17, frane, p. 17 --· 13. I.

1959, N. 7753).

20 gennaio 1959 Messaggio a sostegno di un disegno di decreto federale concernente il rinnovamento tecnico della ferrovia Stansstad--Engelberg e la costruzione eli una linea di raccordo fra Stansstad e Hlergiswil.

Il disegno, che si fonda sugli articoli 23 e 26 della Costituzione fe¬ derale, prevede la partecipazione della Confederazione a queste due opere per i due terzi delle spese, ma al massimo per 14 667 000 franchi, cor¬ rispondenti ai due terzi delle spese presunte di 22 milioni di franchi. (Voi.

1959, ted. p. 49, frane, p. 49 -- 20. I. 1959, N. 7759).

20 gennaio 1959 Messaggio a sostegno di un disegno di decreto federate inteso ad ade¬ guare le tariffe delle imprese ferroviaria concessionarie a quelle delle Fer¬ rovie federali svizzere.

Visto l'articolo 26 della Costituzione federale e l'articolo 62 della legge sulle ferrovie e allo scopo di favorire lo sviluppo economico delle regioni svantaggiate a cagione della loro situazione geografica, è proposto che, sulle linee di determinate imprese ferroviarie concessionarie, designate dal Consiglio federale fra quelle che applicano tariffe superiori del 50 per cento alle tariffe delle FFS, il prezzo di trasporto degli indigeni sia calcolato secondo le tariffe delle FFS e la distanza effettiva e il prezzo di trasporto degli animali vivi e delle merci sia calcolato secondo quei due clementi, il secondo tuttavia maggiorato del 50 per cento. La Confede¬ razione assume la minore entrata derivante alle imprese ferroviarie dal¬ l'applicazione di detti provvedimenti. (Voi 1959, ted. p. 109, frane, p109 -- 20. 1. 1959, N. 7758).

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale

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1959

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

26.02.1959

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113-114

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