475 Termine d'opposizione: 23 settembre 1959 LEGGE FEDERALE SU L'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ (Del 19 giugno 1959) L'ASSEMBLEA FEDERALE della CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 34 quater della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958 1), decreta: PARTE PRIMA L'ASSICURAZIONE Capo primo Le persone assicurate Art. 1 Sono assicurate, a norma della presente legge, le persone che, stoino ©bbii_ conformemente agli articoli 1 e 2 della legge federale del 20 dicem- fa¬ hre 1946 2) su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ( Ugnata qui di seguilo: legge sull'AVS), sono assicurate a titolo °dbligatorio o a titolo facoltativo.

Capo secondo I contributi Art. 2 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di ObjMigo^conlavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull AVS.

Art. 3 I contributi ammontano al 10 per cento di quelli stabiliti oella legge sull'AVS e sono prelevati quali supplemento a tali contributi. deiconteL GU articoli 14, 15 e 16 della legge sull'AVS sono applicabili per buti.

analogia.

1) FF IMS, 875.

2) OS 8, 437; RU 1951, 889; 1982, 286, 919; 1954, 102, 457; 1959, 707; 1957, 275 - FF 1950, 499, 502.

476 Capo terzo Le prestazioni A. CONDIZIONI GENERALI Art. 4 Invalidità. L'invalidità, nel senso della presente legge, è l'incapacità al gua>zior«finl~

2. casi speciali.

dagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità conge¬ nita, malattia o infortunio.

Art. 6 L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità al guadagno, se l'assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività.

1

2

I minorenni menomati nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerati invalidi, se il dan¬ no alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità al guadagno.

Art. 6 Condizioni assicurative.

1

Gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se assicurati, hanno di¬ ritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni.

2

Riservato l'articolo 9, capoverso 4, gli stranièri e gli apolidi hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio civile nella Svizzera e in quanto prima dell'invalidità abbiano pa¬ gato i contributi almeno per dieci anni interi o abbiano avuto il loro domicilio civile nella Svizzera ininterrottamente per quindici anni. Per i congiunti, domiciliati all'estero, di tali stranieri e apo¬ lidi non è prevista alcuna prestazione.

Art. 7 Rifiuto o diminuzione delle pre¬ stazioni.

1

Le prestazioni pecuniarie possono essere rifiutate, diminuite o soppresse durevolmente o temporaneamente, se l'assicurato, inten¬ zionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha cagionato o aggravato la propria invalidità.

2

II capoverso 1 è applicabile alle prestazioni spettanti ai con¬ giunti ohe, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, hanno cagionato o aggravato l'invalidità di un assicurato.

477 B. L'INTEGRAZIONE Art. 8 Le prestazioni dell'assicurazione per integrare gli invalidi nella Prowediattività produttiva sono: Hnteffra^ a. i provvedimenti sanitari; zione.

b. i provvedimenti professionali (orientamento professionale, pri¬ ma formazione e riformazione professionale, collocamento); c. l'istruzione scolastica speciale e i provvedimenti per i mino¬ renni inetti a ricevere un'istruzione; d. la somministrazione di mezzi ausiliari; e. il pagamento di indennità giornaliere.

I. Il diritto all'integrazione Art. 9 1

Gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto, conformemente alle disposizioni qui appresso, ai prov¬ vedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno.

Re ola

*

"

2

1 provvedimenti d'integrazione sono applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all'estero.

8 Gli svizzeri minorenni aventi domicilio civile all'estero sono parificati agli assicurati quanto ai provvedimenti d'integrazione, se risiedono nella Svizzera.

4

Gli stranieri e gli apolidi minorenni aventi domicilio civile nella Svizzera hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, se essi stessi adempiono le condizioni indicate nell'articolo 6, capover¬ so 2, o se: a. il padre o la madre, prima dell'invalidità, ha pagato i contri¬ buti almeno per dieci anni interi o ha avuto domicilio civile nella Svizzera ininterrottaniente per 15 anni, e b. essi stessi sono nati invalidi nella Svizzera oppure, quando la invalidità si è manifestata, vi risiedevano ininterrottamente da un anno o dalla nascita.

Art. 10 II diritto ai provvedimenti d'integrazione nasce appena gli inizio ed stessi appaiono appropriati, considerato l'età e lo stato di salute del- ©stinaione l'assicurato. Esso sì estingue al più tardi con l'inizio del diritto a una ^ «dritto, rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per 1 1

478 superstiti (assicurazione designata qui di seguito: AVS); i provvedi¬ menti d'integrazione ancora in corso saranno condotti a compi¬ mento.

2

L'avente diritto deve facilitare l'applicazione dei provvedi¬ menti d'integrazione presi in suo confronto. L'assicurazione può so¬ spendere le prestazioni, se egli rende difficile o impossibile l'integra¬ zione.

Art. 11 Rischio del¬ l'integra¬ zione.

1 L'assicurato ha diritto al risarcimento delle spese di cura per malattie e infortuni cagionati dall'esecuzione dei provvedimenti di integrazione.

2

L'assicurato la cui invalidità legittima la rendita ma che è sottoposto a provvedimenti d'integrazione -- o, alla sua morte, le persone di cui egli era sostegno -- ha diritto al risarcimento dei danni cagionati dall'esecuzione degli stessi e non risarciti in virtù del capoverso 1. Non è dato alcun diritto al risarcimento per torto morale.

8

L'assicurazione è surrogata, per l'importo delle prestazioni ef¬ fettuate conformemente ai capoversi 1 e 2, nel diritto di risarci¬ mento dell'assicurato o degli altri aventi diritto verso il terzo te¬ nuto al risarcimento. L'azione di risarcimento deve essere promossa davanti al giudice ordinario.

4

Riservati i capoversi 2 e 3, le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti sono applicabili per ana¬ logia.

II. I provvedimenti sanitari Art. 12 Diritto 1. in gene, mie

1

L'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente al riadattamento professionale e atti n migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.

2

II Consiglio federale può designare i singoli provvedimenti garantiti in virtù del capoverso 1.

2. nel oaao di infermità congenita.

Art. 13 Gli assicurati minorenni hanno diritto a tutti i provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite, che sminui¬ scono la loro capacità al guadagno. Il Consiglio federale designa Ie infermità per le quali sono garantiti tali provvedimenti.

479 Art. 14 1 provvedimenti sanitari comprendono: Estensione.

a. la cura eseguita dal medico stesso o, a sua prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domi¬ cilio; b. i medicamenti prescritti dal medico.

1

2

Se la cura sanitaria è eseguita in uno stabilimento, l'assicurato ha, inoltre, diritto all'alloggio e alla pensione nella sezione comu¬ ne. L'assicurato che entra in un'altra sezione, benché la cura possa essere effettuata nella sezione comune, deve sopperire alle spese suppletive.

8

La decisione se la cura sanitaria sia da eseguire in uno sta¬ bilimento o a domicilio deve tenere equo conto della proposta del medico curante e delle condizioni personali dell'assicurato. L'assi¬ curazione può assumere, interamente o parzialmente, le spese sup¬ pletive cagionate dalla cura a domicilio.

III. I provvedimenti professionali Art. 15 Gli assicurati, cui l'invalidità rende difficile la scelta della Orienta.

Professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora essi, hanno diritto all'orientamento professionale.

Art. 16 Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività Prima iorlucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno di- naie, ritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

Art. 17 1 L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività Riformalucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

2 La nuova formazione nella professione esercitata anterior¬ mente è parificata alla formazione in una nuova attività lucrativa.

Art. 18 Agli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, è procurato, Servizio di per quanto possibile, un lavoro conveniente. mmtoT Un aiuto in capitale può essere assegnato agli assicurati in- aiuto in validi idonei all'integrazione, affinchè possano avviarsi a un'atti- 081 taJe' 1

480 vità lucrativa indipendente. Il Consiglio federale ne stabilisce le con¬ dizioni.

IY. L'istruzione

Istruzione scolastica speciale per 1 minorenni Idonei.

scolastica speciale e i provvedimenti per i mino¬ renni inetti a ricevere un'istruzione

Art. 19 Sussidi sono assegnati per l'istruzione scolastica speciale di minorenni idonei che a cagione della loro invalidità non possono frequentare la scuola pubblica o non possono essere obbligati a frequentarla.

2 I sussidi comprendono: a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo con¬ to di una partecipazione dei Cantoni e dei Cornimi corrispon¬ dente alle loro spese per l'istruzione dei minorenni non inva¬ lidi; b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio, se lo scolaro, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'esse¬ re collocato fuori di casa, determinato tenendo conto di una equa partecipazione dei genitori.

1

8

II Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le con¬ dizioni necessarie per l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli stessi. Esso emana disposizioni sulla assegnazione di sussidi per bambini in età prescolastica che vengono preparati all'istruzione scolastica speciale.

Collocameli, to in istituto dei minoren, ni inetti a ri¬ cevere una istruzione.

Art. 20 Ove un minorenne inetto a ricevere un'istruzione debba essere collocato in un istituto, a cagione della sua invalidità, è assegnato un sussidio per le spese di vitto e alloggio.

2 II Consiglio federale stabilisce l'importo del sussidio, tenendo conto di una equa partecipazione dei genitori.

1

Y. I mezzi ausiliari Diritto.

Art. 21 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari necessari per là sua integrazione, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale' L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiai» e sostegni plantari solo per quanto costituiscano un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.

2 I mezzi ausiliari sono fomiti in un tipo semplice e adeguato.

L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati.

1

481 Tl. Le indennità giornaliere Art. 22 1

L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità Diritto, giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli im¬ pedisce di lavorare per almeno tre giorni consecutivi o se la sua in¬ capacità al lavoro è almeno del 50 per cento. Nessuna indennità giornaliera è assegnata per la prima formazione professionale nel senso dell'articolo 16.

2 L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo del mese susseguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 20 anni.

Tuttavia, essa decorre già anteriormente, se l'assicurato è diventa¬ to invalido dopo il 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto i 17 anni e ha pagato contributi o ricevuto un notevole salario in na¬ tura.

8 II Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali posso¬ no essere assegnate le indennità giornaliere per giorni singoli e per i periodi istruttorio, di attesa e di avviamento.

Art. 23 1

Le indennità giornaliere consistono in indennità per l'econo- specie.

domestica, indennità per persona sola, assegni per i figli, asse gni per l'assistenza e assegni per l'azienda.

2 Riservato il capoverso 3, il diritto alle singole specie di in¬ dennità giornaliere è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità ai mi¬ litari per perdita di guadagno.

3 Le donne legittimate all'indennità giornaliera hanno diritto ali assegno per i figli.

Art. 24 Riservato il capoverso 2, le disposizioni della legge federale Calcolo, sulle indennità ai militari per perdita di guadagno concernenti l'im¬ porto, il calcolo e i limiti massimi sono applicabili alle indennità giornaliere.

2 L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro con¬ seguito nell'ultimo periodo di piena attività.

1

1) RU 1952, 1050; 1954, 459 - FF 1959, 181.

482 8 II Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni completive sul calcolo delle indennità giornaliere e ad allestire ta¬ vole d'uso obbligatorio con importi arrotondati a vantaggio dell'as¬ sicurato.

Art. 25 Supptomen. Sull'indennità giornaliera è assegnato un supplemento per l'ingraStone11110" tegrazione. Esso è pari al: a. 10 per cento, se l'assicurato riceve gratuitamente il vitto e l'al¬ loggio; b. 20 per cento, se l'assicurato riceve gratuitamente il solo vitto o il solo alloggio; c. 30 per cento, negli altri casi.

VII. Diritto d'opzione dell'assicurato e convenzioni Art. 26 Diritto d'opzione dell'assi¬ curato.

1

L'assicurato ha la libera scelta tra i medici, dentisti e farma¬ cisti con diploma federale. Per quanto possibile, la libera scelta è concessa anche circa gli stabilimenti, i fornitori di mezzi ausiliari e il personale sanitario ausiliario riconosciuti conformemente al capoverso 4.

2

Le persone, autorizzate da un Cantone in virtù di un atte¬ stato di capacità scientifica a esercitare la medicina o l'odontoiatria, sono parificate alle persone designate nel capoverso 1.

8

I medici con diploma federale, autorizzati da un Cantone a gestire una farmacia privata, sono parificati ai farmacisti désignât» nel capoverso 1.

4

II Consiglio federale, consultate le organizzazioni competenti» stabilisce le prescrizioni alle quali sono riconosciuti gli stabilimenti» i fornitori di mezzi ausiliari e il personale sanitario ausiliario. Ri¬ mangono riservate le prescrizioni cantonali sull'esercizio delle Pr0* fessioni sanitarie ausiliarie.

5

La libera scelta dell'assicurato è garantita solo per quanto Ie persone, designate nei capoversi 1, 2 e 3, non siano private, per mo¬ tivi gravi, della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro me¬ dicamenti o mezzi ausiliari. Tale privazione può essere pronunciata esclusivamente da un tribunale arbitrale paritetico per una durata da esso determinata. I Governi cantonali nominano i membri de tribunale arbitrale e disciplinano la procedura davanti allo stesso.

La competenza spetta al tribunale arbitrale del luogo di lavoro del¬ l'assicurato.

483 Art. 27 1

II Consiglio federale ha facoltà di stipulare convenzioni con Convenzioil corpo medico e ile associazioni professionali del settore sanitario, m4nto senza gli stabilimenti e i laboratori che eseguono i provvedimenti d'in- convenzione, tegrazione e i fornitori di mezzi ausiliari, per disciplinare la loro collaborazione con gli organi dell'assicurazione e per stabilire le tariffe.

2 Le convenzioni possono prescrivere che le contestazioni tra le parti siano sottoposte per accomodamento a commissioni parite¬ tiche e per giudizio a tribunali arbitrali.

8 Per i oasi non retti da alcuna convenzione, il Consiglio fede¬ rale può stabilire gli importi massimi delle spese d'integrazione rim¬ borsati agli assicurati.

C. LE RENDITE I. Diritto Art. 28 II diritto a una rendita è dato, quando l'invalido è tale per al^eno la metà. Se l'invalidità è inferiore ai due terzi, l'importo della " rendita è ridotto della metà. Nei casi di rigore, la rendita, ridotta della metà, può già essere assegnata quando l'invalido è tale per al¬ meno due quinti.

2 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d inte¬ grazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esi¬ gibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

8 II Consiglio federale definisce il reddito determinante ed ema¬ na prescrizioni completive sulla determinazione dell'invalidità, in particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi non eser¬ citavano alcuna attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi.

Art. 29 1 11 diritto alla rendita nasce non appena l'assicurato è incapace al guadagno di almeno la metà in modo permanente o è ancora in¬ capace al guadagno di almeno la metà dopo esserlo stato totalmente e ininterrottamente per 360 giorni. Per il mese in cui il diritto nasce, la rendita è pagata l'intero mese.

2 La rendita decorre, al più presto, dal primo del mese susse1

484 guente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 20 anni. Tuttavia, essa decorre già anteriormente, se l'assicurato è diventato invalido dopo il 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto i 17 anni e ha pagato contributi o ricevuto un notevole salario in natura.

Art. 30 II diritto alla rendita si estingue con l'inizio del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS o con la morte dell'avente diritto. Sono riservati gli articoli 34, capoverso 1, 35, capoverso 1, e 41.

2 Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata l'intero mese.

Art. 31 1 Rifiuto Se l'assicurato si sottrae o si oppone a provvedimenti d'inte¬ della rendita.

grazione, ai quali si può esigere che si sottoponga e dai quali si può aspettare un notevole miglioramento della capacità al guada¬ gno, la rendita gli è rifiutata temporaneamente o durevolmente.

2 Sono esclusi i provvedimenti che implicano un rischio per la vita o per la salute.

Ratlnzlon?

del diritto.

Rendita semplice d'invalidità

Rendita d'invalidità per coniugi.

1

Art. 32 Hanno diritto alla rendita semplice d'invalidità gli uomini e le donne invalidi, in quanto non sussista un diritto alla rendita d'in¬ validità per coniugi.

Art. 33 Hanno diritto alla rendita d'invalidità per coniugi gli uomini invalidi, la cui moglie abbia compiuto i 60 anni o sia parimente in¬ valida di almeno la metà.

2 La rendita intera è assegnata anche se il grado d'invalidità del marito è inferiore ai due terzi, in quanto la moglie abbia com¬ piuto i 60 anni o sia invalida di almeno i due terzi.

1

8

Se il marito non provvede al sostentamento della moglie o se i coniugi vivono separati, la moglie può pretendere per sè la metà della rendita d'invalidità per coniugi. Sono riservate le decision» contrarie del giudice civile.

Art. 34 1 Rendita L'uomo sposato legittimato alla rendita, cui non è assegnata 1® completiva per la moglie rendita d'invalidità per coniugi, ha diritto a una rendita completion per la moglie. Egli continua a ricevere la rendita completiva <^nC~ie quando ha diritto a una rendita semplice di vecchiaia dell'A" » ma al massimo finché sia legittimato a una rendita di vecchiaia coniugi.

485 2

La donna divorziata è parificata alla donna sposata, se prov¬ vede in misura preponderante al sostentamento dei figli attribuitile e non può pretendere una rendita d'invalidità.

8 Se i coniugi vivono separati o sono divorziati, la rendita com¬ pletiva è pagata, su richiesta, alla moglie.

Art. 35 Le persone legittimate alla rendita hanno diritto a una rendita Rendite completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'AVS. Esse continuano a riceve¬ re la rendita completiva anche quando hanno diritto a una rendita di vecchiaia dell'A VS.

2 Per i figli che avrebbero diritto alla rendita semplice per orfani è assegnata la rendita completiva semplice per i figli e per Quelli che avrebbero diritto alla rendita completa per orfani la ren¬ dita completiva doppia per i figli.

1

8 I figli adottati o eletti da persone già invalide non legittima¬ no la rendita completiva.

II. Le rendite ordinarie Art. 36 Hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati Beneficiari a Ua rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i e 04 00 °' contributi per almeno un anno intero.

1

2 Gli articoli 29, capoverso 2, 29 bis, 30, 31, 32, 33, capoverso 3, 34, 35 e 38 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia, riser¬ valo il capoverso 3, al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive.

8 Se al manifestarsi dell'invalidità, l'assicurato non ha ancora compiuto i 50 anni, il contributo annuo medio è maggiorato di un supplemento. Questo varia, secondo una scala stabilita dal Consi¬ glio federale, fra il 40 e il 5 per cento del contributo annuo medio.

4

Le quote pagate all'AVS prima dell'entrata in vigore della presente legge sono computate.

Art. 37 Le rendite d'invalidità sono di importo pari alle rendite di vecchiaia dell'AVS, ossia la rendita semplice d'invalidità è pari alla d'invalidità, rendita semplice di vecchiaia e la rendita d'invalidità per coniugi alla rendita di vecchiaia per coniugi.

Foglio Federale, 1959.

37

486

Importo del¬ le rendite completive.

Art. 38 La rendita completiva per la moglie e la rendita completiva semplice per i figli sono pari al 40 per cento e la rendita completiva doppia per i figli è pari al 60 per cento della rendita semplice d'in¬ validità.

2 Per il calcolo delle rendite completive valgono le stesse re¬ gole che per il calcolo delle corrispondenti rendite d'invalidità.

8 La rendita completiva per un figlio naturale è diminuita di quanto essa eccede l'importo degli alimenti dovuti.

1

III. Le rendite straordinarie Art. 39 Le rendite straordinarie sono assegnate agli svizzeri, domi¬ ciliati nella Svizzera, per le stesse condizioni che le rendite straor¬ dinarie dell'AVS.

2 I limiti di reddito, conformemente all'articolo 42, capoverso 1, della legge sull'AVS non sono applicabili alle persone diventate invalide anteriormente al 1° dicembre dell'anno susseguente a quel¬ lo in cui hanno compiuto i 20 anni.

1

Art. 40 La rendita straordinaria è pari alla rendita straordinaria del¬ l'AVS, ossia: a. la rendita semplice d'invalidità è pari alla rendita semplice di vecchiaia; b. la rendita d'invalidità per coniugi è pari alla rendita di vec¬ chiaia per coniugi; c. la rendita completiva per la moglie e la rendita completiva semplice per i figli sono pari alla rendita semplice per orfani; d. la rendita completiva doppia per i figli è pari alla rendita completa per orfani.

1

2

La rendita straordinaria per le persone indicate nell'artico¬ lo 39, capoverso 2, è, tuttavia, pari all'importo minimo della cor¬ rispondente rendita ordinaria intera.

3 E' applicabile l'articolo 38, capoverso 3.

IV. La revisione delia rendita Art. 41 Condizioni. i Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla ren-

487 dita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.

2 II riesame del grado d'invalidità può essei*e effettuato in ogni tempo durante i tre anni successivi alla prima determinazione della rendita e, in seguito, alla fine di ogni triennio. Tuttavia, se l'avente diritto prova che il suo stato di salute si è notevolmente aggravato o se sono eseguiti provvedimenti d'integrazione, il rie¬ same può essere effettuato anche nel corso del triennio.

D. L'ASSEGNO PER INVALIDI SENZA AIUTO Art. 42 1

Gli assicurati invalidi bisognosi ohe non possono provvedere dritto e sè stessi, per cui necessitano di cure e assistenza speciali, hanno diritto a un assegno per invalidi senza aiuto. È applicabile l'articolo 29, capoverso 2. Il pagamento dell'assegno è continuato anche dopo i inizio del diritto alla rendita di vecchiaia dell'AVS.

a

2 Agli invalidi che non possono provvedere a sè stessi, nel senso del capoverso 1, ricoverati in uno stabilimento a carico dell'assi¬ stenza pubblica, è pagato l'assegno solo se, in virtù di esso, sono di¬ cessi dall'assistenza pubblica.

3

L'assegno annuo non deve essere superiore all'importo minimo della rendita semplice ordinaria di vecchiaia (rendita intera), nè in¬ teriore a un terzo di tale importo. Le commissioni dell'assicurazione Per 1 invalidità determinano, nei singoli casi, l'importo dell'assegno, proporzionatamente alle cure e assistenza speciali di cui l'invalido necessita.

4

II Consiglio federale emana le disposizioni completive e deter¬ mina le condizioni nelle quali l'invalido è considerato bisognoso.

E. IL CONCORSO DI PRESTAZIONI Art. 43 Le vedove e gli orfani che adempiono contemporaneamente le Rendite per condizioni del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS e le superstiti dell'AVS.

condizioni del diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invali1 ricevono soltanto quest'ultima rendita, la quale, tuttavia, deVe ammontare almeno all'importo della rendita per superstiti. La rendita dell'assicurazione per l'invalidità è pagata nello stesso im¬ porto anche quando non siano più adempite le condizioni del diri o alla rendita per superstiti.

488 Art. 44 Provvedi¬ menti di integrazio¬ ne della as¬ sicurazio¬ ne obbli.

gatoria con¬ tro gl'Infor¬ tuni e del¬ l'assicura¬ zione mili¬ tare.

Rendite del.

l'assicura¬ zione obbli¬ gatoria con¬ tro gl'infor¬ tuni e pen¬ sioni dell'as¬ sicurazione militare.

1

Le persone assicurate conformemente alla presente legge e assicurate nel contempo presso l'Istituto nazionale svizzero di as¬ sicurazione contro gl'infortuni o l'assicurazione militare hanno di¬ ritto ai provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione per l'in¬ validità soltanto se queste prestazioni non sono concesse dalle altre assicurazioni. L'assicurazione per l'invalidità rimborsa all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gl'infortuni le spese per i provvedimenti sanitari fino a concorrenza dell'importo cui essa avrebbe dovuto sopperire.

2 Gli assicurati legittimati all'indennità di malattia dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gl'infortuni o dell'assi¬ curazione militare non hanno diritto all'indennità giornaliera del¬ l'assicurazione per l'invalidità.

Art. 45 Se l'avente diritto a una rendita conformemente alla presente legge è legittimato a una rendita dell'assicurazione contro gl'infor¬ tuni professionali dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gl'infortuni o a una pensione dell'assicurazione militare, le prestazioni di queste assicurazioni sono diminuite di quanto som¬ mate alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità superano il red¬ dito annuo di cui l'assicurato presumibilmente è privato.

2 Se la pensione dell'assicurazione militare è diminuita, la par¬ te di rendita dell'assicurazione per l'invalidità pari alla riduzione è esente da oneri fiscali.

1

F. DISPOSIZIONI DIVERSE Art. 46 Procedura di richiesta..

Chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi alla competente commissione dell'assicurazione per l'invalidità. Il Con¬ siglio federale disciplina la procedura di richiesta.

Art. 47

Pagamento delle Inden¬ nità giorna¬ liere e delle rendite.

1

D'ordinario, le indennità giornaliere sono pagate ogni quin¬ dicina. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

2

Le indennità giornaliere sono pagate al datore di lavoro, nella misura in cui questi paga all'assicurato un salario o uno stipendio durante l'integrazione.

8 L'articolo 44 della legge sull'AVS è applicabile al pagamento delle rendite.

489 Art. 48 II diritto al pagamento di indennità giornaliere e rendite non Ricupero di riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta.

e di rendite.

2 Tuttavia, se l'assicurato si annuncia più di sei mesi dopo che avrebbe avuto diritto alla rendita, questa è pagata soltanto dal me¬ se della richiesta.

Art. 49 Circa la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente è ap- Restituzione plicabile per analogia l'articolo 47 della legge sull'AVS. riscosse0 Indebita.

Art. 50 mente.

Circa la protezione e la compensazione delle prestazioni sono Protezione a Pplicabili per analogia gli articoli 20, capoversi 1 e 3, e 45 della zione^deiie1 fegge sull'AVS. prestazioni.

Art. 51 1 Le spese di viaggio in territorio svizzero, indispensabili per ac- Spese di ^ertare il diritto alle prestazioni e per eseguire i provvedimenti di vta-ES10integrazione, sono rimborsate all'assicurato.

2 Eccezionalmente, l'assicurazione può accordare un contributo Per le spese di viaggio all'estero. Il Consiglio federale disciplina i Particolari.

1

Art. 52 L'assicurazione non è surrogata nei diritti dell'assicurato ver..... ..... . .* .

u 1s .

terzi responsabili dell invalidità. E riservato 1 articolo 11, caPOverso 3.

2 Le prestazioni dell'assicurazione non possono essere computa¬ le nel risarcimento dovuto dai terzi all'assicurato.

1

Esclusione del regresso deirassìcurazione.

Capo quarto L'organizzazione Art. 53 L'assicurazione è applicata, sotto la vigilanza della Confedera^one, dagli organi dell'AVS, dalle commissioni dell'assicurazione Per 1 invalidità e dagli uffici regionali.

Re

£°la-

A. LE CASSE DI COMPENSAZIONE Art. 54 1 compiti che, in conformità della presente legge, incombono Compiti.

e casse di compensazione dell'AVS sono: 1

a

490 a. la collaborazione all'accertamento dei presupposti del diritto alle prestazioni assicurative; b. l'emanazione per l'assicurato delle decisioni circa i provvedi¬ menti d'integrazione; c. la determinazione e il pagamento delle indennità giornaliere, in quanto il datore di lavoro non ne sia competente; d. l'emanazione delle decisioni di assegnazione, di rifiuto, di ri¬ duzione e di revisione della rendita e dell'assegno per invalidi senza aiuto, come anche quelle di risarcimento conformemente all'articolo 11, capoverso 1 e 2; e. il pagamento delle rendite e degli assegni per invalidi senza aiuto, in quanto il datore di lavoro non ne sia competente; f. la notificazione agli interessati di tutte le decisioni degli organi dell'assicurazione per l'invalidità.

2

Inoltre, l'articolo 63 della legge sull'AVS è applicabile per analogia.

B. LE COMMISSIONI DELL'ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ Art. 55 Commissioni cantonali 1. organiz¬ zazione

1

Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una commis¬ sione cantonale dell'assicurazione per l'invalidità. Tuttavia, più Can¬ toni possono accordarsi per istituire in comune mediante convenzio¬ ne una commissione intercantonale dell'assicurazione per l'invalidità.

2

I decreti cantonali e le convenzioni intercantonali devono di¬ sciplinare l'istituzione e l'organizzazione interna delle commissioniEssi devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 56 2. compo¬ sizione

1

Riservato il capoverso 2, ogni commissione si compone di cinque membri, di cui almeno una donna, e precisamente un me¬ dico, uno specialista dell'integrazione, uno specialista del mercato del lavoro e della formazione professionale, un assistente sociale e un giurista.

2 Se è richiesto dalla densità della popolazione o da motivi hnguistici o geografici, i Cantoni possono, eccezionalmente e con il consenso del Consiglio federale, prevedere una commissione con piu di cinque membri e dividerla in sezioni. Per la composizione delle sezioni è determinante il capoverso 1.

491 Art. 57 La segreteria della commissione dell'assicurazione per l'invali- ^^gre" dita è affidata alla cassa cantonale di compensazione dell'AVS.

Art. 58 D'ordinario, la commissione dell'assicurazione per l'invalidità è ^^1^ape" competente per gli assicurati che hanno domicilio civile nel Cantone al momento della richiesta delle prestazioni. Il Consiglio federale di¬ sciplina la competenza per i casi speciali. È riservato l'articolo 59, capoverso 1, lettera a.

Art. 59 1

II Consiglio federale istituisce: Q. una commissione dell'assicurazione per l'invalidità per il per- Conmissio-^ sonale dell'Amministrazione federale e degli stabilimenti fede- federazione, rali, la segreteria della quale è affidata alla cassa di compen¬ sazione istituita per il personale dell'Amministrazione federale e degli stabilimenti federali; b. ima commissione dell'assicurazione per l'invalidità per gli as¬ sicurati all'estero, la segreteria della quale è affidata alla cas¬ sa di compensazione istituita per gli assicurati all'estero.

2

L'articolo 56, capoverso 1. è applicabile alla composizione delle due commissioni.

Art. 60 Alle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità incombo- Compiti.

no » a destinazione delle casse di compensazione, sole competenti a Panare decisioni per l'assicurato, in particolare: 1

l'accertamento della idoneità degli assicurati all'integrazione; b. la determinazione dei provvedimenti d'integrazione e, se ne¬ cessario, l'allestimento di un piano generale d'integrazione; c - la determinazione dell'invalidità per l'assegnazione e la revi¬ sione delle rendite, come anche per il calcolo dell'assegno per invalidi senza aiuto; d. l'accertamento dei fatti nei casi indicati agli articoli 7 e 11, capoversi 1 e 2.

2 Le commissioni dell'assicurazione per l'invalidità devono, inol¬ tre, vigilare sull'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione, segna¬ tamente presso gli uffici regionali.

492 C. GLI UFFICI REGIONALI Art. 61 Organizza. ì qjj uffici regionali eseguono i provvedimenti d'integrazione Z ne ° ' professionale.

2 II Consiglio federale, consultati i Cantoni, delimita la com¬ petenza territoriale di ogni ufficio regionale in modo che possa essere dato lavoro nella circoscrizione dell'ufficio presumibilmente a una gran parte degli assicurati invalidi in essa residenti.

8 Gli uffici regionali sono istituiti dai Cantoni e dagli enti pri¬ vati di utilità pubblica. Ove occorra, il Consiglio federale provvede affinchè siano istituiti.

4 L'istituzione di un ufficio regionale è subordinata all'autoriz¬ zazione del Consiglio federale. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni atte a garantire l'applicazione conforme dell'assicura¬ zione.

Art. 62 Competenza. Gli uffici regionali si occupano di tutti gli assicurati loro in¬ viati dalle competenti commissioni dell'assicurazione per l'invalidità allo scopo di accertare l'idoneità all'integrazione professionale o di eseguire siffatta integrazione.

Art. 63 Compiti. i compiti che, in conformità della presente legge, incombono agli uffici regionali sono in particolare: a. la collaborazione all'accertamento della possibilità d'integra¬ zione professionale degli assicurati; b. l'orientamento professionale e il collocamento; c. l'indicazione dei posti di formazione o riformazione professio¬ nale; d. il coordinamento dei provvedimenti d'integrazione professio¬ nale da eseguire nel singolo caso; e. il ricorso alla collaborazione dei servizi specializzati dell'aiuto privato e pubblico agli invalidi.

D. LA VIGILANZA DELLA CONFEDERAZIONE Art. 64 Autorità di L'articolo 72 della legge sull'AVS è applicabile per analogia vigilanza.

e vaje anche per le commissioni dell'assicurazione per l'invalidità e per gli uffici regionali.

2 L'autorità di vigilanza controlla periodicamente la gestione 1

493 delle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità e degli uffici regionali.

Art. 65 La commissione federale dell'AVS tratta, nei limiti dell'articolo 73 della legge sull'AVS, anche le questioni concernenti l'assicurazione per l'invalidità. A tale scopo, essa è completata mediante rap¬ presentanti dell'aiuto agli invalidi.

den>AVS.

E. DISPOSIZIONI DIVERSE Art. 66 Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili ^d/diìpSper analogia le prescrizioni della legge sull'AVS concernenti l'ob- sizioni orhligo del segreto, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione suh'avs.

delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese d'amministrazione, la responsabilità per danni e l'ufficio cen¬ trale di compensazione.

1

2

L'articolo 66, capoverso 1, della legge sull'AVS concernente la responsabilità penale è applicabile per analogia ai membri delle commissioni dell'assicurazione per l'invalidità e ai gerenti e impie¬ gati degli uffici regionali.

Art. 67 L'assicurazione per l'invalidità rimborsa le spese che l'appli- ^ebgpS^ecazione della presente legge cagiona alle commissioni dell'assicura¬ zione per l'invalidità, alle loro segreterie e agli uffici regionali. Il Consiglio federale designa le spese suscettibili di rimborso.

Art. 68 Gli istituti di assicurazione, nel senso dell'articolo 74 della leg- ^p^1r^tl_ ge sull'AVS, stanno con l'assicuratone per l'invalidità nello stesso tutl dl ^gj.

rapporto che con l'AVS. Gli articoli da 75 a 83 della legge sull'AVS curazione.

sono applicabili per analogia.

Capo quinto li contenzioso e le disposizioni penali Art. 69 Contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione Contenzioso, io virtù della presente legge, gli interessati possono presentare ri¬ corso alle autorità di prima istanza e, contro le decisioni di queste, appello al Tribunale federale delle assicurazioni. Il contenzioso è af¬ fidato alle istanze dell'A VS. Gli articoli 84, 85 e 86 della legge sulla AVS sono applicabili per analogia.

494 Disposizioni penali.

Art. 70 Gli articoli da 87 a 91 della legge sull'AVS sono applicabili alle persone che violano le disposizioni della presente legge in uno dei modi indicati in detti articoli.

PARTE SECONDA IL PROMOVIMENTO DELL'AIUTO AGLI INVALIDI I. LA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI SPECIALIZZATI DELL'AIUTO AGLI INVALIDI

Collabora¬ zione di ser¬ vizi specia¬ lizzati.

Art. 71 I servizi specializzati dell'aiuto privato e pubblico agli invalidi sono chiamati dagli uffici regionali a collaborare all'accertamento delle capacità d'integrazione degli assicurati invalidi e all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione. L'assicurazione rimborsa le spese suppletive cagionate ai servizi specializzati da tale collaborazione.

II. I SUSSIDI ALLE ISTITUZIONI

Art. 72 Uffici del L'assicurazione assegna agli uffici del lavoro, agli uffici pub¬ lavoro, uf¬ blici d'orientamento professionale e ai servizi specializzati dell'aiuto fici pubbli¬ privato e pubblico agli invaldi sussidi del: ci di orien¬ tamento pro¬ a. 50 per cento delle spese di personale e di materiale per l'orien¬ fessionale e servizi tamento e il collocamento professionale degli invalidi; specializzati b. 75 per cento delle spese per i provvedimenti destinati ad age¬ dell'aiuto agli invalidi.

volare il collocamento e l'assunzione di invalidi, comprese Ie spese di riformazione professionale direttamente connesse al collocamento.

Art. 73 1 L'assicurazione assegna sussidi per la costruzione, l'amplia* Stabilimen¬ ti, laborato¬ miento e il rinnovamento di stabilimenti e di laboratori pubblici e ri e case per privati di utilità pubblica che, in misura essenziale, eseguono prov¬ invalidi.

vedimenti d'integrazione.

2

L'assicurazione può assegnare sussidi: a. per l'esercizio degli istituti indicati nel capoverso 1; b. per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di labo¬ ratori pubblici e privati di utilità pubblica, destinati all'occupa¬ zione permanente di invalidi, e per le spese suppletive d eserci¬ zio cagionate da tale occupazione;

405 c. per la costruzione e l'ampliamento di case per invalidi, cor¬ rispondenti ai bisogni degli invalidi, cui rendono possibile o agevolano l'esercizio di una professione.

Art. 74 L'assicurazione assegna sussidi alle associazioni centrali delle organizzazioni private dell'aiuto agli invalidi e ai centri di formazione degli specialisti dell'integrazione professionale, in particolare per le spese cagionate dall'adempimento dei compiti seguenti: a - consulenza e assistenza per gli invalidi; b. consulenza per i congiunti degli invalidi; c - organizzazione di corsi destinati a sviluppare le attitudini de¬ gli invalidi; d- istruzione e perfezionamento del personale insegnante e spe¬ cializzato per l'assistenza, la formazione e l'integrazione pro¬ fessionale degli invalidi.

Organizza¬ zioni private d'aiuto agli invalidi e centri di for¬ mazione del personale special iz.

zato.

Art. 75 II Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi indicati Diaposteionl n cgli articoli 73 e 74. Esso può subordinare l'assegnazione dei sus- comun · S1 di ad altre condizioni o a oneri.

1

2

II diritto ai sussidi dell'assicurazione cade per quanto le spese che li giustificano, conformemente agli articoli 72, 73, 74, siano già sussidiate in virtù di altre leggi.

III. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PER INVALIDI Art. 76 Agli svizzeri all'estero invalidi nel bisogno, che partecipano a ll'assicurazione facoltativa ma che non ricevono alcuna prestazione per un'invalidità già esistente, nè dall'assicurazione svizzera nè all' estero.

da un'assicurazione estera, può essere assegnato un aiuto.

1

2

L'aiuto non deve superare, nel singolo caso, 1 importo della corrispondente rendita straordinaria. Esso è pagato dalla cassa di compensazione competente per il pagamento delle rendite agli sviz¬ zeri all'estero.

8 II Consiglio federale può emanare prescrizioni ^particolareg¬ giate sull'importo complessivo e sulle condizioni per 1 assegnazione bell'aiuto.

496 PARTE TERZA IL FINANZIAMENTO Cespiti.

Contributi dell'ente pubblico.

Contabilità.

Bilancio tecnico.

Art. 77 1 mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: a. dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro confor¬ memente agli articoli 2 e 3; b. dai contributi dell'ente pubblico.

2 1 contributi, conformemente agli articoli 3 e 78, devono es¬ sere riesaminati, almeno ogni dieci anni, e adeguati al livello delle spese.

Art. 78 1 1 contributi dell'ente pubblico all'assicurazione ammontano al¬ la metà delle spese annue.

2 L'onere di detti contributi è ripartito fra la Confederazione e i Cantoni nella misura stabilita dall'articolo 103, capoverso 2, della legge sull'AVS. Gli articoli 103, capoverso 3, e 105 della citata legge sono applicabili per analogia.

1

Art. 79 Tutte le entrate, di cui all'articolo 77, e tutte le uscite, di cui agli articoli da 4 a 52, 66, 67 e da 71 a 76, sono conteggiate nel fon¬ do di compensazione, previsto all'articolo 107 della legge sull'AVS.

2 Le entrate e uscite dell'assicurazione per l'invalidità sono re¬ gistrate in un conto separato.

Art. 80 Le disposizioni della legge sull'AVS concernenti il bilancio tecni¬ co sono applicabili per analogia. Le voci concernenti l'assicurazione per l'invalidità sono indicate separatamente.

1

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Applicazio¬ ne di dispo¬ sizioni del¬ la legge «ull'AVS.

Modifica¬ zione della legge &ull'AVS.

Art. 81 Le disposizioni della legge sull'AVS concernenti l'obbligo di io* formare l'autorità, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e tas¬ se postali, il computo dei termini, la forza di cosa giudicata e 1® forza esecutiva sono applicabili per analogia.

Art. 82 La legge sull'AVS è modificata come segue:

497 Art. 9, cpv. 2, lett. d, secondo periodo Sono eccettuati i contributi da versare in confor¬ mità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'Ai e della legge federale del 25 set¬ tembre 1952 1) sulle indennità ai militari per perdita di guadagno.

Art. IS, cpv. 1, secondo periodo (nuovo) Le rendite possono essere rifiutate, diminuite o soppresse durevolmente o temporaneamente, se la ve¬ dova o l'orfano, intenzionalmente o per negligenza grave o commettendo un crimine o un delitto, ha ca¬ gionato la morte dell'assicurato.

Art. 20, cpv. 3 8

I crediti in conformità della presente legge, del¬ la legge sull'Ai, della legge federale sulle indennità ai militari per perdita di guadagno e della legge fe¬ derale del 20 giugno 1952 2) concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di mon¬ tagna possono essere compensati con prestazioni sca¬ dute.

Art. 21, cpv. 3 (nuovo) 8 Alla rendita di vecchiaia per coniugi, conforme¬ mente ai capoversi 1 e 2, è parificata la rendita di invalidità per coniugi in conformità della legge sul1' AI.

Art. 22, cpv. 1 1 Hanno diritto alla rendita di vecchiaia per co¬ niugi gli uomini sposati, che hanno compito i 65 anni e la cui moglie abbia compito i 60 anni o sia invalida di almeno la metà.

Art. 22, cpv. 3, secondo periodo Esso si estingue con il divorzio, con la morte di uno dei coniugi o con la diminuzione dell'invalidità della moglie a meno della metà, e Inoltre, nel caso di rendita straordinaria, con 11 sorgere del diritto del¬ la moglie a una rendita ordinaria semplice di vec¬ chiaia.

1060 sì *m *> Ru 1958, 889. !

1B54

- «9 - PF 1959, 181.

408 Art. 24 bis (nuovo) Concorso con rendite d'invalidità.

Il diritto alla rendita per vedove o all'indennità unica non nasce e il diritto corrente alla rendita per vedove si estingue, se la vedova può pretendere una rendita in conformità della legge sull'Ai.

Art. 25, cpv. 2, terzo periodo Il diritto alla rendita dura fino ai 20 anni com¬ piti per gli orfani invalidi di almeno la metà.

Art. 26, cpv. 2, terzo periodo: Il diritto alla rendita dura fino ai 20 anni com¬ piti per gli orfani invalidi di almeno la metà.

Art. 28 bis (nuovo)

Concorso con rendite d'invalidità.

Il diritto alla rendita per orfani non nasce e il diritto corrente a tale rendita si estingue, se l'orfano può pretendere una rendita d'invalidità o i suoi ge¬ nitori possono pretendere una rendita completiva per i figli in conformità della legge sull'Ai.

Art. 33 bis (nuovo)

4. In caso di commuta¬ zione di una rendita d'invalidità.

Le rendite di vecchiaia o per superstiti che so¬ stituiscono una rendita in conformilà della legge sul¬ l'Ai sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità, se deriva un vantag¬ gio all'avente diritto.

Art. 85, cpv. 1, terzo periodo (nuovo) Le persone che partecipano all'applicazione del¬ l'assicurazione o alla vigilanza sull'assicurazione non possono appartenere all'autorità di ricorso nè alla se¬ greteria della stessa.

Art. 85, cpv. 2 2

I Cantoni regolano la procedura di ricorso. Es¬ sa deve soddisfare i seguenti requisiti: a. la procedura dev'essere semplice, spedita e, di principio, gratuita per le parti; tuttavia, in ca¬ so di ricorso temerario o per leggerezza, al ri¬ corrente possono essere addossate una tassa di giustizia e le spese di procedura; b. l'atto di ricorso deve contenere una esposizio-

m ne dei fatti concisa, le conclusioni e una breve motivazione. Se il ricorso non soddisfa tali re¬ quisiti, l'autorità di ricorso assegna al ricorren¬ te un termine sufficiente per l'adeguamento, con la comminatoria che, altrimenti, essa non entre¬ rà nel merito; c. l'autorità di ricorso deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio; essa assume le prove necessarie e le apprezza liberamente; d. l'autorità di ricorso non è vincolata dalle con¬ clusioni delle parti. Essa può riformare una de¬ cisione a svantaggio del ricorrente o aggiudicar¬ gli più di quanto egli abbia domandato, tutta¬ via dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimere il loro parere.

e. se è giustificato dalle circostanze, le parti devo¬ no essere citate per un dibattimento. Le parti non possono assistere alle deliberazioni dell'au¬ torità di ricorso; f. è garantito il diritto di farsi patrocinare. Ove sia giustificato, al ricorrente è concesso un'antici¬ pazione sulle spese o l'assistenza giudiziaria.

Inoltre, il ricorrente che vince la causa ha di¬ ritto, nella misura stabilita dal giudice, al rim¬ borso delle spese processuali e dei disborsi, co¬ me anche delle spese di patrocinio; g. le decisioni, motivate e con indicazione dei ri¬ medi giuridici, devono essere notificate, per iscritto, entro 30 giorni dalla data in cui sono state pronunciate; h. contro le decisioni deve essere garantita la re¬ visione, se sono stati scoperti nuovi fatti o mez¬ zi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

Art. 83 £ ... ^a legge federale dell' 11 aprile 1889. sulla esecuzione e sul Hûento è modificata come segue: Art. 219, seconda classe, lett. k (nuova) Modifica.

dl a1 k. I crediti per contributi dovuti conformemente , ' tre leggi 1 alla legge federale del 19 giugno 1959 ) su la federali, assicurazione per l'invalidità.

FF 10S9, 475.

600 2

La legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione con¬ tro le malattie e gli infortuni, è modificata come segue: Art. 13, cpv. 5 (nuovo) 5 Le prestazioni dell'assicurazione, durante i periodi di tempo indicati nei capoversi 3 e 4, non possono essere interrotte a cagione d'invalidità.

Art. 84 Adeguamen¬ I Cantoni devono sottoporre, all'approvazione del Consiglio fe¬ to di atti derale, in un termine stabilito dallo stesso, le necessarie disposi¬ cantonali zioni esecutive e di adeguamento. Tale termine vale anche per lo e dei rego¬ lamenti adeguamento dei regolamenti delle casse professionali di compen¬ delle casse.

sazione.

Art. 86 1 Le persone già invalide prima dell'entrata in vigore della pre¬ Disposizioni transitorie.

sente legge sono legittimate alle prestazioni conformemente a que¬ sta. A tale scopo, è ammesso che l'invalidità si sia manifestata al mo¬ mento dell'entrata in vigore della presente legge.

2 II diritto alle prestazioni, stabilite nell'articolo 13, è dato, du¬ rante un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della pre¬ sente legge, anche agli assicurati maggiorenni, in quanto 1 imeimiià congenita possa essere eliminata o. durevolmente diminuita mediante provvedimenti sanitari di durata limitata.

8 I Governi dei Cantoni, impossibilitati a emanare, prima della entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni ®se" cutive e di adeguamento, possono provvedere a un disciplinamento provvisorio. É riservato l'articolo 84.

Entrata in vigore ed esecuzione.

Art. 86 II Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore. Esso è auto¬ rizzato a prendere tutte le misure per l'attuazione tempestiva dei' l'assicurazione.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le necessarie disposizioni.

1

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

H Presidente: Eugeni Dietschl.

Il Segretario: Ch. Oser.

1) CS 8, 278; RU 1848, 281, 800; 1952, 1048; 1854, 457; 1857, 282, 830.

501 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

H Presidente: Aug. Lasser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente ali articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'artico¬ lo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data delle pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

Foglio Federale, 1959.

38

602 Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE che modifica la legge federale su rassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 19 giugno 1959) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958 1K decreta : I La legge federale del 20 dicembre 19462) su l'assicurazione per la vecchiaia le per i superstiti è modificata come segue: Art. 2, cpv. 1 1 cittadini svizzeri dimoranti all'estero, che non sono assi¬ curati a norma dell'articolo 1, possono assicurarsi in conformità della presente legge, se non hanno compito 40 anni. All'entrata io vigore della legge federale del 19 giugno 1959 ®) su l'assicurazion« per l'invalidità (designata qui di seguito: legge sull'Ai), possono as¬ sicurarsi, entro il termine di un anno, anche gli Svizzeri dimoranti all'estero che a quel momento hanno più di 40 anni, ma che non hanno compito 64 anni se uomini o 62 anni se donne.

1

Art. 2, cpv. 3 II Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i c1*" tadini svizzeri dimoranti all'estero possono assicurarsi, qualora non abbiano avuto, per legge, la possibilità di farlo prima del comp mento dei 40 anni.

3

1) JCJC 1858, »75.

-75 2) CS 8, 437; RU 1951, 389; 1052, 288, 919; 1954, 102, 457; 1056, 707; 1957, Zio - FF 1950, 496.

3) FF 1959, 475.

503 Art. 29, cpv. 2 Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di: rendite intere agli assicurati che hanno un periodo di buto completo, come anche alle loro vedove e ai loro b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di buto incompleto, come anche alle loro vedove e ai loro 2

contri¬ orfani; contri¬ orfani.

Art. 29 bis II periodo di contributo è completo, se l'assicurato, dal 1° gen- Periodo^di «aio dell'anno susseguente a quello in cui ha compito i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato le quote per lo stesso nu¬ mero di anni che gli assicurati della sua classe d'età.

1

2

Per calcolare la rendita semplice di vecchiaia spettante alla doglie o alla donna divorziata, gli anni durante i quali questa non ha pagato le quote in conformità dell'articolo 3, capoverso 2, let¬ tera b, sono computati come anni di contributo.

Art. 38 La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita Calcolo, intera calcolata conformemente agli articoli 34, 35, 36 e 37.

1

2 Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto tra Il numero di anni interi di contributo dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, arrotondato al ventesimo imme¬ diatamente superiore. Se il rapporto è superiore a diciannove ven¬ tesimi, è assegnata la rendita intera.

Art. AO abrogato C. (nuovo testo del titolo) LE RENDITE STRAORDINARIE Art. A2, cpv. Î Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera che non possono pretendere una rendita °rdinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordi¬ naria, se i due terzi del reddito annuo, al quale è aggiunta una Pftrie adeguata della sostanza, non raggiungono i limiti seguenti: 1

604 (l'elenco è immutato) Art. 42, cpv. 4 4

Se la rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, è assegnata esclusivamente la rendita straordinaria finché sono adem¬ pite le condizioni indicate nel capoverso 1.

II 1

Nel testo italiano della legge federale su l'assicurazione per la vec¬ chiaia e per i superstiti, il termine «quota» è sostituito con il termine «contributo».

2

Negli articoli 20, capoverso 2, 22, capoverso 3, 42 bis, capoversi 1 e 3, 43, capoverso 1, 46 e 98 di detta legge, il termine «rendita transito¬ ria» è sostituito con il termine «rendita straordinaria».

III 1

II Consiglio federale stabilisce la data di entrata in vigore.

2

Per le rendite parziali e per le rendite ridotte assegnate a stranieri e ad apolidi, il diritto alle quali è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge, valgono le regole di calcolo finora applicate, anche se il genere di rendita muta dopo l'entrata in vigore della presente legge. Tut¬ tavia, se una rendita per vedove è trasformata in una rendita semplice di vecchiaia o una rendita semplice per orfani in una rendita completa per orfani, sono determinanti le regole di calcolo stabilite nella presente legge, ma la nuova rendita non dev'essere in alcun caso inferiore a quel¬ la precedente.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dletschl.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

H Segretario: F. Weber.

505 Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

506

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE che modifica alcune disposizioni sull'assicurazione contro gli infortuni (Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1958 decreta: I La legge federale del 13 giugno 1911 2) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue: Art. 51 Abrogato Art. 62 1

L'assicurazione ha principio dall'inizio del giorno in cui l'impiegato o l'operaio imprende, o avrebbe dovuto imprendere, a lavorare in forza del contratto di lavoro, ma, comunque, dal momento in cui egli s'avvia a* lavoro.

2 Essa ha termine collo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto alla mercede. L'Istituto ha facoltà di stipu¬ lare accordi speciali per prolungare l'assicurazione oltre questo termine.

Art. 67, cpv. 3, ultimo periodo (nuovo) L'infortunio di motociclo che accada allorché l'assicurato si reca al 1) FtF 1958, 443.

2) CS 8, 273; RU 1948, 281, 800; 1952, 1048; 1954, 457; 1957, 282 e 330.

507 lavoro o ne torna è compreso nell'assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Art. 90, cpv. 2, ultimo periodo Abrogato Art. tOO, cpv. 2 (nuovo) 2

Per gli infortuni di motociclo che accadono allorché l'assicurato si reca al lavoro o ne torna, l'Istituto è surrogato, per l'intero delle proprie prestazioni, agli assicurati, o ai loro superstiti, quanto ài diritti che spet¬ tano ai medesimi in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni di moto¬ ciclo, disposta come obbligatoria nell'articolo 78 della legge federale del 19 dicembre 1958 1) sulla circolazione stradale.

Art. 108, cpv. 2 8

I premi per gli infortuni non professionali vanno per sette ottavi a carico dell'assicurato e per un ottavo a carico della Confederazione.

II Il decreto federale del 27 marzo 1953 2) concernente il pagamento di mdennità di rincaro ai beneficiari di pensioni dell'Istituto nazionale sviz¬ erò d'assicurazione contro gli infortuni e del servizio del lavoro, militare 0 civile è modificato come segue:

2

Art. t, cpv. 2 Le indennità di rincaro sono a carico dell'Istituto nazionale.

III La legge federale del 19 dicembre 1958 *1 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 78, primo periodo I motociclisti devono stipulare un'assicurazione contro gli infortuni occorsi loro con il proprio veicolo. Coloro i quali sono assicurati presso 1 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni sono sciolti da detto obbligo per quanto attiene agli infortuni professionali.

IV La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1960.

ancora 2^ RU 195S, Pubblicata 2) 681; 1957, 286. nella RU.

608 Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lu&ser.

Il Segretario: F. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg¬ ge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Oh. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1959,

509

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE ohe modifica la legge federale sulla organizzazione giudiziaria e la legge federale sulla procedura penale (Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 gennaio 1959, decreta: I . J-a legge federale del 16 dicembre 1943 ^ sulla organizzazione Uuiziaria è modificata come segue: Art. Al, lett. b, c k'

pretese di diritto civile di privati o di enti collettivi contro la Confederazione quando il valore litigioso è di 8 000 franchi almeno; sono eccettuate le azioni proposte in virtù della legge foderale del 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle im¬ prese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste e di quella
ra rovi e federali svizze re» conformemente alla LF del 23 giugno 1944 (art. 1.).

510 c. le altre cause di diritto civile, quando la costituzione o la legislazione di un Cantone ap¬ provate dall'Assemblea federale le deferisce al Tribunale fede¬ rale, o quando le due parti le sottopongono al Tribunale federale invece che alle giurisdizioni cantonali e il valore litigioso è di 20 000 franchi almeno.

Art. 42, cpv. Î 1

II Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di di¬ ritto civile tra un Cantone, da una parte, e privati o enti collettivi, dall'altra, quando una parte tempestivamente lo domandi e il valore litigioso sia di 8 000 franchi almeno. Il Tribunale, in questo caso, ^ competente anche se, a norma della legislazione cantonale, la causa dovrebbe essere trattata non secondo la procedura ordinaria, m8 secondo una procedura speciale davanti ad autorità particolarmente designate (art. 110, N. 4, della Costituzione federale).

Art. 46 b. Con ri- Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il nìrentigtoso^

corso

rl

"

er

P riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusion* delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione canto¬ nale, raggiungeva ancora 8 000 franchi almeno.

Art. 51, cpv. 1, lett. a a. Nelle cause per diritti di carattere pecuniario, se non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, la domanda indi¬ cherà e, ove ciò sia possibile senza rilevanti complementi, la decisione accerterà se il valore litigioso raggiunge 15 000 fra11" chi o almeno 8 000 franchi.

Art. 55, cpv. 1, lett. a a. nelle caüise di carattere pecuniario, il cui oggetto litigioso non.

consiste in una somma di denaro determinata in cifre, l'indica zione che il valore litigioso raggiunge 15 000 franchi o alnaona 8 000 franchi, come purè, se è il caso, i motivi per i quali il r1^ corrente contesta un accertamento contrario delia giurifcdiz*0 ne inferiore; Art. 62, cpv. 1 1

Nelle cause civili per diritti che non hanno carattére niario o per diritti di carattere pecuniario il cui valore litigioso,

511 vanti l'ultima giurisdizione cantonale, era di 15 000 franchi almeno, avrà luogo un dibattimento, a meno che il ricorso sia semplice¬ mente diretto contro una decisione incidentale sulla competenza.

Art. 112 Il Tribunale federale ha l'obbligo di giudicare come istanza c. Proroga unica le contestazioni di carattere amministrativo che non siano ^|o^urlsdl~ quelle contemplate negli articoli precedenti, quando siano ad esso sottoposte da entrambe le parti e abbiano un valore litigioso di 20 000 franchi almeno.

Art. 153, cpv. 1, lett. b b. una tassa di giustizia. Questa è: nelle cause di diritto pubblico e amministrativo di carattere non pecuniario, generalmente di 25 franchi almeno e di 500 franchi al più. Se sono in causa gli interessi pecuniari d'una parte, il Tribunale può superare l'importo di 500 franchi; nelle altre cause, di 25 a 5 000 franchi; nei casi di proroga di giurisdizione, di 200 a 10 000 franchi;

Art. 158 cpv. 2, lett. b una tassa di risoluzione non superiore a 1 000 franchi;

II La legge federale del 2 ottobre 1924 1) sul servizio delle poste è Codificata come segue:

Art. 55, cpv. 1, lett. a Le azioni contro l'amministrazione delle poste in virtù della Presente legge e delle convenzioni internazionali concernenti il ser¬ vizio postale sono proposte: 1

a

· quando l'oggetto della lite abbia un valore capitale di 8 000 franchi almeno, al Tribunale federale; CS 7, «98; Ru 1048, 851.

<512 III La legge federale del 15 giugno 1934 1) sulla procedura penale, è modificata come segue: Art. 245, cpv. 1, n. 2 2. la tassa di giustizia, che è dell'importo seguente: di duecento a diecimila franchi nei procedimenti davanti alle Assise federali, di cinquanta a ciquemila franchi nei procedimenti davanti alla Corte penale federale e alla Camera Criminale, di venticinque a cinquecento franchi nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione, di cinque a trecento franchi nella procedura davanti alla Ca¬ mera d'accusa (art. 219, cpv. 3); Art. 271, cpv. 2 Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato confor¬ memente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma, non raggiunge gli 8 000 franchi, e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore liti" gioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche dell® azione penale.

2

Art. 276, cpo. 5 8

Ha luogo un dibattimento sul ricorso in cassazione per ciò ohe concerne le conclusioni civili, quando il valore ancora litigioso da¬ vanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiunge 15 000 franchi almeno.

Art. 278 1

Le spese sono a carico della parte soccombente. Esse sono de¬ terminate giusta l'articolo 245. La Corte di cassazione, quando de¬ cide sulle conclusioni civili nel ricorso per cassazione, applica le tas¬ se concernenti il ricorso per riforma in materia civile.

2

Se sono soccombenti, l'accusatore pubblico e il Procuratore generale della Confederazione sono dispensati dal pagamento del spese.

Il capoverso 2 diventa capoverso S.

1) CS 8, 286.

sia IV Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del¬ la presente legge.

Le nuove disposizioni sui valori litigiosi sono applicabili soltan¬ to ai ricorsi per riforma e ai ricorsi per cassazione, per i quali il giu¬ dizio cantonale è stato validamente comunicato alle parti dopo quel¬ la data d'entrata in vigore.

Le nuove disposizioni sono applicabili a tutti i procedimenti ditti dei quali il tribunale federale è chiamato ad occuparsi dopo duella data.

re

Le nuove disposizioni sulle spese sono applicabili soltanto nelle ause per le quali il Tribunale federale è stato adito dopo quella data.

c

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschl.

U Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: tj

leÉ>ge federale che precede è pubblicata conformemente all'ar° ° 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della

·514 legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

515 Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

LEGGE FEDERALE concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 41 ter, capoverso 3, lettera d, e capoverso 5, 2 ter © 42 quater della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 1959, decreta: I. Contributi della Confederazione Art. 1 1

1 contributi della Confederazione ai Cantoni sono graduati se- Norma.

do la capacità finanziaria dei medesimi.

Cöa

8

Reciprocamente è graduata, giusta gli stessi criteri, la partePazione finanziaria dei Cantoni ai compiti della Confederazione.

8 Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quan 0 altre leggi o decreti federali non dispongano diversamente.

C|

Art. 2 la Consiglio federale, consultati i Governi cantonali, stabilisce Misura c laVe °nt0 calcolo della capacità finanziaria dei Cantoni. Si terrà l'attu ln ?art*c°lare» della potenzialità fiscale, della misura in cui ziaria.

daziarie ^ ^antone» i Distretti e i Comuni e delle altre risorse fi-

616

Graduazione dei contri¬ buti.

Art. 3 II Consiglio federale suddivide i Cantoni in tre classi secon¬ do la loro capacità finanziaria.

2 Per ogni Cantone è stabilito, giusta la sua classificazione, un coefficiente di contributo alto, medio o basso.

8 II Consiglio federale, determina il coefficiente di contributo per lavori e opere che interessano più Cantoni; ciò facendo esso può tralasciare di considerare la capacità finanziaria dei medesimi.

1

Convenzioni fiscali.

Art. 4 La chiave di calcolo e la classificazione sono riesaminate ogni due anni.

Art. 5 I Cantoni che conchiudono con i contribuenti convenzioni eh® accordano privilegi fiscali ingiustificati sono attribuiti alla classe immediatamente superiore. Per i Cantoni che già appartengono alle classe più alta, i contributi federali sono calcolati mediante un coef¬ ficiente inferiore a quello minimo, in una misura, tuttavia, che non superi la metà della differenza tra il coefficiente massimo e il coef¬ ficiente minimo.

Contributi a terzi.

Art. 6 L'assegnazione di contributi federali a terzi può essere subor¬ dinata alla condizione che anche il Cantone partecipi secondo la sua capacità finanziaria, al finanziamento del compito o dell'opera.

Controllo delle norme d'attribu¬ zione.

Regioni di montagna.

Art. 7 Le disposizioni esecutive delle leggi o dei decreti che, nell as¬ segnare contributi federali, tengono particolarmente conto delle re¬ gioni di montagna, stabiliranno in che misura debba essere cons»* derata anche la capacità finanziaria dei Cantoni.

2 II Consiglio federale, dopo aver consultato i Governi nali, determina le parti del paese che sono considerate regioni montagna.

1

II. Perequazione finanziaria mediante le quote cantonali dell'imposta per la difesa nazionale Mezzi.

Art. 8 Ogni Cantone deve versare alla Confederazione, per la Per®.

quazione finanziaria intercantonale, il 6 per cento dei suoi intro a titolo d'imposta per la difesa nazionale.

517 Art. 9 1

Le somme versate entro la fine dell'anno saranno ripartite Ripartizione, tra i Cantoni nel modo seguente: a. la metà a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti; b. la metà ai Cantoni il cui gettito d'imposta per la difesa nazio¬ nale, è inferiore alla media. La ripartizione si fa conforme¬ mente alla differenza tra il gettito d'imposta medio della Con¬ federazione e quello del Cantone.

2 Servono di fondamento al calcolo i più recenti dati disponi¬ bili dell'imposta e del censimento federale della popolazione.

8

II Consiglio federale, consultati i Governi cantonali, emana le Necessarie disposizioni particolareggiate.

Art. 10 La quota totale spettante a un singolo Cantone sulle somme Limitazione, yersate dai Cantoni sarà, al massimo, pari al 65 per cento dei suoi introiti a titolo d'imposta per la difesa nazionale.

III. Modificazioni di leggi Art. 11 Le seguenti leggi federali sono così modificate: a ' Legge federale del 2 luglio 18861) sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale.

Art. 8, cpu. 1 1 Nei casi di malattie previste nell'articolo 1, la Confede¬ razione bonifica ai Cantoni dal 30 al 50 per cento delle spese che giustificheranno di aver dovuto sopportare, essi e i Co¬ muni, per l'esecuzione delle misure prescritte dagli articoli 5, 6 e 7, capoverso 3, comprese le indennità versate per perdita di guadagno.

k Legge federale dell'8 dicembre 19052) sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo.

Art. 10 La Confederazione contribuisce con un sussidio dal 30 al b0 per cento: (elenco immutato) 1) CS 4, 849.

°s 4, 463; RU 1954, 456.

Foglio Federale, 1959.

39

618 c. Legge federale del 10 giugno 1925 a) su la caccia e la prote¬ zione degli uccelli.

Art. 20, 'cpu. 1 1 La Confederazione assume dal 30 al 50 per cento delle spese della vigilanza sulla selvaggina nelle bandite e nei rifu¬ gi previsti agli articoli 15 e 16. Il sussidio sarà del 50 per cento per le bandite e i rifugi in regioni di montagna.

Art. 21 In quanto i Cantoni risarciscano selvaggina nelle bandite e nei rifugi zione assume dal 30 al 50 per cento sarà del 50 per cento per le bandite montagna.

i danni cagionati dalla federali, la Confedera¬ delle spese. Il sussidio e i rifugi in regioni di

IV. Disposizioni transitorie e finali Art. 12 Privilegi fiscali in¬ giustificati.

Fino all'emanazione delle disposizioni esecutive dell'articolo 42 quater della Costituzione, sono applicabili, per decidere se un Cantone accorda privilegi fiscali ingiustificati ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, le disposizioni del Concordato del 10 dicembre 1948 2) fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto d1 convenzioni fiscali.

Art. 13

Entrata in vigore.

La presente legge ha effetto a contare dal 1° gennaio 1959. Gli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili agli introiti a titolo d'imposta per la difesa nazionale a contare dal X periodo fiscale compreso.

Art. 14 Esecuzione. Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legg®' Esso curerà di conformare alla medesima le graduazioni di contri" buti che fossero stabilite nelle disposizioni esecutive di altre legg1Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. laisser.

Il Segretario: F. Weber.

1) CS 9, 552; RU 1952, 1149; 1954, 457.

2) RU 1949, 1392, 1555; 1950, Î290.

519 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959 Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente &11 articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni Popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959 Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

520 Termine d'opposizione: 23 settembre 1959

LEGGE FEDERALE su la tassa d'esenzione dal servizio militare (Del 12 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto 1 articolo 18, capoverso 4, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 luglio 1958, decreta: Capo primo Soggezione alla tassa Art. 1 i. Principio. I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare), o non li adempiono che in parte, sono sottoposti a una tassa surrogatoria.

il. Soggetti :

1

Art. 2 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi

d'attivalo di militari in età servire nell'attiva o nella landwehr, i quali nel landwehr corso di un anno civile (anno di soggezione): a. non sono incorporati per più di sei mesi nell'esercito, com© uomini obbligati al servizio militare o al servizio compie mentare (militari) ; b. sono per più di sei mesi assegnati al servizio complementare oppure incorporati prematuramente nella landwehr o nella landsturm, perchè non interamente abili al servizio militare oppure per altro motivo inerente alla loro persona;

521 c. sono, per più di sei mesi consecutivi, assenti dalla Svizzera, o, per altro motivo, durante un uguale periodo, non sono a disposizione per prestare servizio; d. omettono di prestare il loro servizio militare.

2 Non è, tuttavia, sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di soggezione, presta servizio militare effettivo e adempie in tal ma¬ niera l'obbligo che gli sarebbe spettato, se fosse stato l'intiero an¬ no incorporato secondo la sua età e a disposizione per prestare ser¬ vizio.

8 Non è considerato assente dalla Svizzera agli effetti della sog¬ gezione alla tassa, il militare che dimora in vicinanza del confine, ti quale non fruisce di un congedo per l'estero nè è dispensato dal servizio, conformemente alle prescrizioni sui controlli militari.

Art. 3 L'Assemblea federale può sottoporre alla tassa gli uomini in 2. in età di età di servire nella landsturm, negli anni in cui gran parte delle landsturm.

truppe di questa è chiamata a prestare servizio.

Art. 4 È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di soggezione: z^oni^3611" a · è, per infermità fisica o di mente, incapace di sopperire con il j in genelavoro alle spese necessarie per il mantenimento proprio e rale della sua famiglia, nè possiede sostanza sufficiente a tale sco¬ po; k* è, per un danno cagionalo dal servizio militare alla sua salute, inabile al servizio, assegnato al servizio complementare, incor¬ porato prematuramente nella landwehr o nella landsturm, di¬ spensato dal servizio; c - appartiene al personale d'istruzione dell'esercito, al corpo del¬ la guardia delle fortificazioni o della squadra di vigilanza, oppure appartiene al corpo delle guardie di confine, o di un corpo di polizia organizzato, ed è come tale (art. 13, n. 4 e 5, dell'organizzazione militare della Confederazione Svizzera del 12 aprile 1907 *)) esentato dal servizio personale.

È. inoltre, esentato dalla tassa, riservato l'articolo 21, capovso 2, chiunque, nell'anno di soggezione, è sottoposto per almeno e nta giorni al diritto penale militare, perchè appartiene a un'imre sa posta sotto il regime dell'esercizio di guerra.

1

Art. 5 1 TÈ» e», pure, esentato dalla tassa chiunque, nell anno di sogge- 2. per assengolarè ^ ^ntietiiato almeno da sei mesi all'estero, con congedo re- sv^èra !) CS 5, 3; RU 1948, 365; 1949, 1525; 1952, 339, 346, 1050.

522 a. se, all'inizio di tale anno, è domiciliato all'estero da oltre otto anni consecutivi oppure, se è in età di servire nella landwehr, da oltre cinque anni consecutivi; b. se, durante tale anno, è tenuto a prestare servizio militare effettivo nell'esercito dello Stato estero nel quale è domici¬ liato, oppure a pagare una tassa corrispondente alla tassa di esenzione dal servizio militare; c. se, durante tale anno, come cittadino dello Stato estero nel quale è domiciliato, è a disposizione dell'esercito di questo Stato, dopo aver compiuto nel medesimo i servizi ordinari.

2

Se l'assoggettato agli obblighi militari, ha già avuto prima un domicilio all'estero, il tempo in cui è stato colà domiciliato è computato agli effetti del capoverso 1, lettera a, nella misura in cui superi il numero degli anni trascorsi nel frattempo in Svizzera.

IV. Succes¬ sione e re¬ sponsabilità solidale.

Art. 6 Se l'assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L'erede è liberato dall*obbligo del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gl' acconti ricevuti.

1

2

II padre o la madre risponde in solido con l'assoggettato Per le tasse relative agli anni in cui questo ha prestato la sua opera, nell'azienda o nell'impresa dell'uno o dell'altra, senza ricevere un salario in danaro.

V. Defini¬ zioni : 1. servizio militare

Art. 7 Nel determinare la riduzione della tassa a ragione del servizi0 militare prestato, oppure l'esenzione dalla medesima per un dann0 cagionato alla salute dal servizio militare, sono inoltre considerati¬ ci. il servizio compiuto volontariamente, e senza diritto al soldo» in corsi d'istruzione e in gare, militarmente organizzati e di retti, e designati dal Consiglio federale; b. il soggiorno in ospedale, cagionato dal servizio.

2

3

Non sono servizio militare secondo la presente legge: a. la partecipazione al reclutamento, all'ispezione dell armamen to e dell'equipaggiamento nei Comuni, all'ispezione compe mentare, al tiro obbligatorio fuori servizio, a un corso di tiro per ritardatari o per ripetenti («rimasti);

523 b. la partecipazione a esercizi e corsi di associazioni militari e all'istruzione preparatoria; c. il servizio compiuto dietro indennità giornaliera oppure come funzionario o impiegato, o in virtù di un altro rapporto di lavoro.

4 Se, partecipando a una delle attività enumerate al capoverso 3, lettera a, l'assoggettato agli obblighi militari rimane vittima di un incidente che cagiona un danno alla sua salute, diviene appli¬ cabile l'articolo 4, lettera b.

Art. 8 1

Si dà omissione di servizio, secondo la presente legge, quando 2- omissione un.

. . militare ... o , . . complementare, 1 ° con di servizio.

onbligato al* servizio al servizio o senza licenza delle autorità militari, non compie più della metà del servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio o al servizio complementare, i quali hanno la medesima incorporazione, grado, funzione ed età.

11'

2 II militare che ha omesso un servizio di sostituzione può es¬ sere sottoposto alla tassa soltanto nella misura in cui non ne abbia gïà pagato una per l'anno in cui avrebbe ordinariamente dovuto Prestare il servizio.

3 II servizio non si reputa omesso, quando il militare ne sia o dispensato per motivi non inerenti alla sua persona (perchè s °Prannumerario, per misure di polizia in caso d'epidemie, ecc.).

stat

Art. 9 Quando nell'anno di soggezione sono adempiute le condizioni vi. Anno di s la determinano, essa abbraccia l'intiera durata del medesimo.

2 Chiunque, nell'anno di soggezione: 1

ae

Q

- acquista la cittadinanza svizzera dopo il 30 giugno, b. muore o perde la cittadinanza svizzera innanzi il 1° luglio, sottoposto alla tassa soltanto per mezzo anno e deve pagare solant0 metà della tassa calcolata secondo gli articoli dal 13 al 21.

Capo secondo Oggetto della tassa Art. 10 La tassa d'esenzione dal servizio militare si compone di una tassa personale e di una tassa sul reddito.

524 Art. 11 II. Oggetto della tassa sul reddito : 1. reddito netto

2. reddito sottoposto alla tassa.

1

Oggetto della tassa sul reddito è il reddito netto complessivo derivante da un'attività lucrativa, dalla rendita della sostanza e da altre fonti.

2 Sono parimente oggetto della tassa sul reddito: er. i redditi conseguiti all'estero, anche se non colpiti in Svizze¬ ra da imposte sul reddito; b. le liberalità che l'assoggettato abile al lavoro riceve da parenti o da terzi per sopperire al mantenimento e alle spese supple¬ tive proprie e della sua famiglia, eccettuate quelle che devono direttamente servire alla sua formazione professionale; c. i contributi della moglie per sopportare gli oneri del matri¬ monio (art. 192 e 246, cpv. 1, del Codice civile). I contributi che essa reca col guadagno conseguito lavorando per conto proprio (art. 191, n. 3, del Codice civile) sono oggetto della tassa, in quanto il reddito complessivo dei coniugi superi 12 000 franchi.

3 II Consiglio federale emana le disposizioni applicabili per 1° accertamento del reddito netto. Fintanto che è riscossa un'imposta federale sul reddito complessivo, alla tassa sul reddito sono appli* cabili, con riserva del capoverso 2, le norme che, nell'anno di sog¬ gezione, disciplinano l'accertamento del reddito netto ai fini di quel¬ la imposta .

Art. 12 Nel determinare il reddito sottoposto alla tassa, gli ammontari seguenti sono detratti dal reddito netto: a. 2 000 franchi, per l'assoggettato che alla fine dell'anno di sog¬ gezione è coniugato oppure, se vedovo o divorziato, ha una economia domestica propria; b. 1000 franchi, per gli altri assoggettati; c. 500 franchi per ciascun figlio d'età inferiore ai venti anni di cui l'assoggettato ha cura, e per ogni persona bisognosa al cui sostentamento egli provvede, eccettuata la moglie; d. 1000 franchi, per l'assoggettato che percepisce una rendit® in virtù della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità.

Capo terzo Calcolo della tassa

I. Tassa intiera.

Art. 13 La tassa personale intiera è di 15 franchi, {assa suj reddito intiera è di 2 franchi e 40 centesimi ogni 2 1

100 franchi di reddito sottoposto alla tassa.

525 Art. 14 Gli assoggettati alla tassa sono ripartiti in due classi d'età. "ónTdeHa" Salvo l'aumento secondo l'articolo 21 e le riduzioni previste negli tassa: articoli dal 15 al 19, essi devono pagare: i. secondo , , le classi a. la tassa intiera se hanno 1 età di servire nell attiva; d'età b. due sesti della tassa intiera, se hanno l'età di servire nella landwehr.

2 Gli assoggettati alla tassa che hanno l'età di servire nella landsturm compongono una terza classe negli anni per i quali l'As¬ semblea federale, in applicazione dell'articolo 3, estende la sogge¬ zione alla tassa. Essi devono pagare un sesto della tassa intiera, con riserva dell'aumento secondo l'articolo 21 e delle riduzioni previste ne gli articoli dal 15 al 19.

3 II passaggio da una classe all'altra avviene il 31 dicembre.

1

Art. 15 Chiunque, di soggezione, nella classe A -/ nell'anno ' -UW 'è incorporato * dell'esercito corrispondente alla sua età e non presta più della metà» ma almeno tre giorni, del servizio militare cui è tenuto secondo 1 ^corporazione, il grado, la funzione e l'età, deve pagare la metà della tassa corrispondente alla sua classe d'età.

2. nel caso d'Incorpora¬ zione nella classe del.

l'esercito corrispon¬ dente all'età

Art. 16 Chiunque, nell'anno di soggezione, è incorporato prematura- ^.^^poramente nella landwehr o nella landsturm, conformemente all'artico- zlone prema2, capoverso 1, lettera b, e non omette il servizio cui è tenuto 61 secondo l'incorporazione, il grado, la funzione e 1 età, oppure, se a^pegei-cito.

d°n è tenuto a compiere un servìzio siffatto, è a disposizione al¬ meno durante sei mesi per prestare servizio, deve pagare: a · , quattro sesti della tassa intiera, se ha l'età di servire nell at¬ tiva, ma è incorporato nella landwehr; b- cinque sesti della tassa intiera se ha l'età di servire nell at¬ tiva, ma è incorporato nella landsturm; c> un sesto della tassa intiera, se ha l'età di servire nella land¬ wehr ma è incorporato nella landsturm.

2 , , II militare di cui al capoverso 1, che non omette alcun servi2l °» non deve pagare la tassa: se» nell'anno di soggezione, presta almeno sei giorni di servi¬ zio; b. se, pure avendo prestato un servizio più breve, il numero di sei giorni può essere raggiunto sommando quel servizio con 1

526 altri servizi compiuti nei tre anni innanzi, dopo l'incorpora¬ zione prematura nella landwehr o nella landstunn, e che non sono stati ancor tenuti in considerazione nel senso del pre¬ sente capoverso.

Art. 17 4. nel caso di assegna¬ zione al servizio comple¬ mentare, a. norma

1

Chiunque, nell'anno di soggezione, è assegnato al servizio complementare, conformemente all'articolo 2, capoverso 1, lettera b, e non omette il servizio cui è tenuto secondo l'incorporazione, la funzione e l'età, oppure, se non è tenuto a compiere un servi¬ zio siffatto, è a disposizione almeno durante sei mesi per prestare servizio: a. deve pagare cinque sesti della tassa intiera, se ha l'età di servire nell'attiva; b. deve pagare un sesto della tassa intiera, se ha l'età di servire nella landwehr; c. non deve pagare la tassa ancorché la soggezione sia estesa conformemente all'articolo 3, se ha l'età di servire nella landsturm.

2

II complementare di cui al capoverso 1, che non omette al¬ cun servizio, non deve pagare la tassa: a. se, nell'anno di soggezione, presta almeno sei giorni di ser¬ vizio; b. se, pur avendo prestato un servizio più breve, il numero di sei giorni può essere raggiunto sommando quel servizio con altri servizi compiuti nei tre anni innanzi, dopo l'assegnazione al servizio complementare, e che non sono stati ancora tenu¬ ti in considerazione nel senso del presente capoverso.

b. circo¬ stanze speciali

Art. 18 1 complementari, i cui obblighi di servizio sono, per un perio¬ do di lunga durata, notevolmente onerosi, devono pagare la tassa come se fossero obbligati al servizio militare vero e proprio e m corporati secondo l'età o, prematuramente, nella landwehr.

1

2

I complementari, i cui obblighi di servizio sono, per un Ve riodo di lunga durata, notevolmente lievi, devono pagare, negb anni di soggezione in cui non prestano servizio militare, la tassa intiera corrispondente alla loro classe d'età, ancorché siano a disp° sizione per più di sei mesi per prestare servizio.

3

II Consiglio federale designa i complementari cui sono ap plicabili i capoversi 1 e 2.

527 Art. 19 1

La tassa, calcolata secondo gli articoli dal 13 al 18, è ridotta 5. secondo .

, il servizio a ragione del numero totale dei giorni di servizio che 1 assoggettato prestato.

ha prestato a contare dal suo primo servizio sino alla fine dell'anno di soggezione.

2 La riduzione è di un decimo per i primi 50 giorni di servizio, di un decimo per i successivi 50 giorni di servizio, e di un decimo Per ogni 100 giorni di servizio in più.

Art. 20 1

La tassa dovuta dagli assoggettati che, al momento della tas¬ sazione, sono domiciliati all'estero oppure si sono annunciati a un consolato svizzero, secondo le prescrizioni militari, è calcolata ordi¬ nariamente nella valuta dello Stato nel quale sono domiciliati o an¬ nunciati. Il Consiglio federale dà le disposizioni particolari.

III. Valuta della tassa per gli assenti dal¬ la Svizzera.

2 II Dipartimento delle finanze e delle dogane stabilisce, ogni anno, i corsi secondo i quali devono essere convertiti, nella valuta straniera, la tassa personale e gli altri ammontari determinati in ranchi svizzeri. Esso tiene equamente conto del potere d'acquisto nelle valute.

Art. 21 1 L'Assemblea federale può aumentare fino al doppio l'ammon¬ ire della tassa per gli anni nei quali la maggior parte delle truppe ti attiva è chiamata a prestare servizio attivo.

IV. Aumen¬ to della tas¬ sa per gli anni di servizio 2 Se l'Assemblea federale fa uso di siffatta facoltà, gli assog- attivo.

Scttati di cui all'articolo 4, capoverso 2, devono pagare soltanto il npplemento di tassa.

Capo quarto Autorità Art. 22 f , ^a tossa è riscossa dai Cantoni, sotto la vigilanza della Con- I. Organiz*eaerazione. nazione.

2 T 'amn. .

^ unistrazione cantonale della tassa militare dirige in gen e a * riscossione; essa riscuote la tassa dovuta da chi è asSen,e dalla Svizzera.

rio«.

;^ni Cantone istituisce una commissione di ricorso, indipendall'amministrazione.

4 L' Sc ipliri a ,°e rdal ^anizza2aone e la gestione delle ilautorità sono didiritto cantonale, riservato diritto cantonali federale, Qualora

528 un Canton« non possa prendere tempestivamente le disposizioni in¬ dispensabili, il Consiglio federale emana provvisoriamente le ordi¬ nanze necessarie.

Art. 23 il Compe- 1 La competenza di riscuotere la tassa spetta al Cantone nel Canton*1 quale il soggetto si è annunciato conformemente alle prescrizioni militari (art. 150, cpv. 1, dell'organizzazione militare).

2 Le tasse degli assoggettati che sono domiciliati all'estero op¬ pure si sono annunciati a un consolato svizzero, conformemente alle prescrizioni militari, sono, in derogazione al capoverso 1, riscosse dal Cantone d'origine. Il Consiglio federale stabilisce in quale mi¬ sura i consolati vi debbano cooperare.

8

La competenza è determinata dal domicilio e dal luogo nel quale l'assoggettato è annunciato il 31 dicembre dell'anno di sogge¬ zione, oppure, se gli obblighi militari cessano prima della fine di quell'anno, nel momento in cui terminano questi obblighi.

4

II Consiglio federale può, in casi speciali, stabilire deroghe alla competenza assegnata ai Cantoni dai capoversi 1, 2 e 3, all° scopo di semplificare la riscossione della tassa.

Art. 24 1 in. AfesistenLe autorità incaricate d'applicare la presente legge devono torità 16 aU~ prestarsi gratuitamente assistenza.

2 Le autorità militari e le autorità fiscali della Confederazione» dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni come anche gli altri uffic* da designarsi dal Consiglio federale, devono coadiuvare le autorità incaricate dell'applicazione della presente legge; a tale effetto, essi fanno loro le notificazioni opportune, comunicano le informazioni necessarie e concedono la consultazione degli atti, a titolo gratuito.

Capo quinto Tassazione e rimedi giuridici Art. 25 I. Tassa. La tassa è annualmente accertata. L'anno di tassazione è, dor zione. dinario. l'anno civile successivo all'anno di soggezione.

1. Annodi ' tassazione.

Art. 26 2. Basi di 1 Le autorità di tassazione prendono i provvedimenti necessari tassazione all'accertamento dell'obbligo di soggezione e delle basi di ca co della tassa.

529 2

Nei Cantoni nei quali l'imposta cantonale sul reddito è accer¬ tata secondo norme essenzialmente corrispondenti alle disposizioni dell'articolo 11, capoversi 1 e 3, la tassa sul reddito degli assog¬ gettati che abitano in Svizzera è determinata sulla base degli atti costituiti ai fini di quell'imposta.

8

Tuttavia, la tassa sul reddito degli assoggettati che abitano in Svizzera e sono sottoposti a un'imposta federale sul reddito com¬ plessivo, che venga riscossa per l'anno di soggezione, è determinata sul fondamento dei dati adoperati ai fini di quell'imposta; è riser¬ vato l'articolo 11, capoverso 2.

4

Quando mancano gli atti cantonali o federali oppure quando le loro indicazioni non bastano al calcolo della tassa sul reddito, Questa è determinata sulla base di dichiarazioni speciali.

Art. 27 1

A richiesta dell'autorità di tassazione, l'assoggettato deve indire alla medesima coscienziosamente i fatti che possono essere di gettato, qualche momento nell'accertamento dell'obbligo di soggezione e del¬ le basi di calcolo della tassa.

Ca

2

A richiesta dell'assoggettato, sono tenuti a dargli attestazioni: - le persone fisiche, le persone giuridiche e le comunità di per¬ sone che abbiano o abbiano avuto rapporti contrattuali con l'assoggettato (datori di lavoro, creditori, debitori, amministra¬ tori di sostanze, consoci, ecc.): sul rapporto contrattuale co¬ mune, come anche sulle pretese e prestazioni reciproche va¬ lutabili in danaro; b' le persone giuridiche: sulle loro prestazioni all'assoggettato, in quanto membro od organo della persona giuridica oppure be¬ neficiario d'una fondazione.

a

Art. 28 La decisione di tassazione è notificata per iscritto all'assogget- 4.^ Decisione ftt°. Questa deve indicare il titolo della soggezione alla tassa, le basi 1 calcolo, l'ammontare della tassa, il termine di pagamento e i ri¬ zlone.

medi giuridici.

·^

1

sono ncer gi'z* i ti dei fatti che influiscono sull'oblhgo di soge i d °n * ° Sl^te ^ calcolo della tassa, ma sia da prevedersi che sara esser e notificata, nno dissipati più ditardi, la decisione di tassazione può con riserva rettificazione successiva.

3 ç *f dalm nutorità vuol far pagare la tassa da una persona soli^ella^6, ^esP°nsab^e» essa trasmette alla medesima un duplicato responsab^,0ne *** tassazione indicante la causa giuridica di siffatta

530 Art. 29 5. Decisione i La risoluzione dell'autorità di tassazione circa al diritto delo di riduzione l'assoggettato, in virtù degli articoli 4 e 5 o 16, 17, 18 e 19, all'esendeiia tassa.

zione o alle riduzioni della tassa per un tempo superiore all'anno di soggezione, è notificata mediante decisione speciale.

2 Tale decisione, passata che sia in giudicato, rimane valida fintanto che non sopravvengano nuovi fatti decisivi.

II. Rimedi di diritto.

1. Reclamo.

Art. 30 Contro la decisione di tassazione o la decisione d'esenzione o di riduzione della tassa, può essere proposto, nel termine di 30 gior¬ ni dalla notificazione, un reclamo per iscritto all'autorità di tassa¬ zione.

1

2

II reclamo deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3

Se il reclamo è ammissibile, l'autorità di tassazione riesamina la decisione, senz'essere vincolata dalle conclusioni presentate.

4

La decisione sul reclamo deve essere motivata; essa indica rimedi di diritto.

1

6

La procedura di reclamo è gratuita; nondimeno, qualunque sia il risultato della procedura, possono essere addossate al recla¬ mante le spese delle indagini che egli avesse abusivamente cagionato.

Art. 31 2. Ricorso. I La decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla com¬ missione cantonale di ricorso. È applicabile, per analogia, l'articolo 30, capoversi 2, 3 e 4.

2

Le spese di procedura innanzi alla commissione di ricorso sono a carico della parte soccombente; se il ricorso è parzialmente flt®' messo, esse sono ripartite in proporzione. Le spese sono nondimeno addossate al ricorrente, ancorché avesse vinto il ricorso, se, con 1° adempire i suoi obblighi, fosse stato in facoltà sua di conseguire H medesimo risultato nell'istanza precedente.

3

Contro la decisione della commissione di ricorso è ammissi¬ bile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di dirit¬ to amministrativo al Tribunale federale conformemente alla legl?e federale sull'organizzazione giudiziaria.

531 Capo sesto Esazione della tassa Art. 32 La tassa è esigibile alla scadenza del termine di pagamento fissato nella decisione di tassazione o nella decisione sul reclamo o sul ricorso; d'ordinario, il termine di pagamento non deve essere inferiore a 45 giorni.

Art. 33 1

Se la tassa, divenuta esecutoria, non è pagata alla scadenza, l'assoggettato riceve una diffida nella quale gli è assegnato un termine suppletivo di 15 giorni. Trascorso invano il termine supple¬ tivo, gli è fatta un'ammonizione scritta, indicante le conseguenze di una sua colpevole omissione del pagamento della tassa.

2

ne>

denuncia,

Per la diffida e l'ammonizione è riscossa una tassa.

3

Se, nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'ammonizio> l'assoggettato non paga la tassa oppure non ne chiede il con¬ dono o facilitazioni di pagamento, provando che si trova senza SUa colpa nell'impossibilità di pagare, l'autorità incaricata dell esa¬ mone propone la denuncia al giudice penale.

ne

Art. 34 1

Per le tasse divenute esecutorie, e non pagate nonostante la in^ Eswmdufida, può essere promossa la procedura d'esecuzione.

2 Le decisioni di tassazione e le decisioni sul reclamo e sul c *\ °rso, divenute esecutorie, sono parificate alle sentenze esecutive 1 c ui all'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul f Alimento.

Art. 35 Allo scopo di garantire la tassa dovuta dagli assoggettati che IV. garan¬ tendone recarsi all'estero, oppure vi sono domiciliati, le autorità aito di tassa.

umpetenti possono decidere che la concessione o la proroga del Ritenuta c °Ugedo militare per l'estero, oppure il rilascio o la proroga del pas- dei idocumem.

saporto, come anche il visto o la legalizzazione di altri documenti 6CC en 1 entità, sia fatto dipendere dal pagamento della tassa dovuta per d ^uno » soggezione e di quelle per tutti gli anni anteriori, oppure a a prestazione di garanzie per il loro ammontare.

1

2 11

P

Consiglio federale dà le norme che devono disciplinare la <>ne dei provvedimenti dì garanzia. Esso vigila affinchè gli

lcazi

532 interessi degli assoggettati non subiscano un pregiudizio dispropor¬ zionato.

2. Garanzie.

Art. 36 L'autorità incaricata dell'esazione può esigere garanzie per le tasse dell'anno corrente e degli anni anteriori, anche se non siano fissate con decisione passata in giudicato, nè scadute: a. quando l'esazione sembri pregiudicata; b. quando l'assoggettato non ha domicilio in Svizzera e contrav¬ viene alle prescrizioni militari o alle disposizioni sulla tassa militare applicabili agli assenti dalla Svizzera; c. quando l'assoggettato si appresta ad abbandonare il domi* cilio in Svizzera.

1

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Essa va¬ le come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della legge fa* derale sulla esecuzione e sul fallimento, ed è parificata a una sen¬ tenza esecutiva, di cui all'articolo 80 della medesima legge. L'azio¬ ne intesa a revocare il sequestro non è ammessa.

8 Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ri¬ chiesta.

Art. 37 V. Proroga e condono.

1

Se il pagamento in termine della tassa militare, delle tasse di diffida e di ammonizione, o delle spese, dovesse tornare parti¬ colarmente gravoso all'assoggettato, può essere concessa una Pr°" roga del termine oppure la facoltà di pagare a rate.

le 2 La tassa militare, quelle di diffida e di ammonizione, o spese, possono essere condonate, in tutto o in parte, a istanza de l'assoggettato, quando il pagamento possa avere delle conseguenza eccessivamente gravose per l'interessato, in particolare se egli trova nel bisogno, o se possa occorrere che pagando vi abbia cadere.

Art. 38

VI. Prescri¬ zione della tassa.

1

^ Le tasse militari si prescrivono in 5 anni, a contare dalla fi®e dell anno di tassazione. Una tassa sottratta non si prescrive fintanto che non sia prescritta l'azione penale o l'esecuzione della pena.

2

La prescrizione non comincia, ed è sospesa, durante la proce¬ dura di reclamo, o di ricorso, e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera.

533 3

La prescrizione è interrotta: a. ogni volta che sia ordinata la ricerca dell'assoggettato che ha violato l'obbligo militare di annunciarsi; b. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare, o a esi¬ gere, la tassa sia fatto noto a una persona tenuta a pagarla; c. ogni volta che una persona tenuta a pagare la tassa riconosca espressamente il debito.

In ogni caso d'interruzione, incomincia a decorrere una nuova pre¬ scrizione.

4 La sospensione e l'interruzione non possono differire la pre¬ scrizione oltre 5 anni.

Capo settimo Rimborso della tassa in caso di sostituzione di servizio Art. 39 Chiunque compensa con un servizio di sostituzione il servi210 militare cui sarebbe stato tenuto durante l'anno di soggezione della classe corrispondente alla sua età, ha diritto al rimborso del¬ ift tassa pagata per quell'anno.

2 Gli obbligati al servizio militare incorporati prematuramente della landwehr, o nella landsturm, e i complementari, se compensa¬ lo con un servizio di sostituzione quello che conformemente alla ®r<> incorporazione avrebbero dovuto prestare nell'anno di sogge2l0ne » possono chiedere il rimborso della parte della tassa che sura ammon are ?» l' l comunque dovuto, in virtù degli articoli 16, 17 e capoverso 1, anche qualora avessero tempestivamente compiuto servizio.

3 La domanda di rimborso dev'essere presentata all'amminir ftzione della tassa militare del Cantone per conto del quale la ssa è stata riscossa. Tale autorità risolve sulla domanda, con rier va del reclamo e del ricorso.

.. 4 II diritto al rimborso si prescrive in 5 anni, a contare dalla e di quello in cui è stato prestato il servizio di sostituzione.

1

Capo ottavo Disposizioni penali p

Art. 40 ^khmque, al fine di sottrarsi al pagamento di una tassa o di Sè

R Un terZO Un altr

indebito

rofiUo

L

Infrazioni,

fo^nr/ ° P documento falso od altera °un documento veroPecuniario, o forma la tassa. ££ Foglio Federale, 195g.

40

534

2. Sottra¬ zione.

un documento suppositizio, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento formato od alterato da un terzo, è punito con la deten¬ zione o la multa.

Art. 41 1 Chiunque, intenzionalmente, si sottrae al pagamento di una tassa o procaccia a sè o a un terzo un altro indebito profitto pe¬ cuniario, è punito con una multa fino a tre volte la tassa sottratta, nonostante la pena incorsa per frode di tassa.

2

Se la sottrazione è commessa per negligenza, la pena è delia multa fino all'ammontare della tassa sottratta.

3 II tentativo di sottrazione e la complicità sono punibili.

4

La sottrazione e la pena applicabile in caso di sottrazione si prescrivono in 5 anni.

6

L'assoggettato, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, è tenuto a pagare o a restituire la tassa non riscossa o rimborsata o condonata a torto. L'esazione complementare è fatta valere mediante decisione di tassazione, con riserva del reclamo e del ricorso.

Art. 42 3. Omissio¬ ne del paga¬ mento.

1

L'assoggettato che, per colpa propria, nonostante sia stato ammonito, non paga la tassa entro il termine suppletivo, previsto nell'articolo 33, capoverso 3, è punito con l'arresto fino a IO giorni.

2

Per una medesima omissione non può essere inflitta che una

pena.

8

L'esecuzione della pena non libera dall'obbligo del pagamento.

Art. 43

4. Inosser¬ vanza di prescrizioni d'ordine.

II. Azione penale e giudizio.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non si conforma, nonostante diffida, a una disposizione della presente legge o di un regolamento d'applicazione, o di una decisione particolare notifi¬ catagli in virtù di siffatte disposizioni, è punito con un'ammenda fino a 200 franchi.

Art. 44 1 L'azione penale e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano alle autorità del Cantone che ha proceduto alla tas sazione e sono disciplinati dagli articoli 247 a 253 e 258 a 278 de 8 legge federale sulla procedura penale.

2 L'amministrazione cantonale della tassa militare è competente a giudicare le infrazioni, quando non sono adempiute le condizm

536 richieste per l'inflizione di una pena privativa della libertà. Ove quell'amministrazione reputi che tali condizioni sono adempiute, ©ssa trasmette gli atti all'autorità cui spetta l'azione penale ordi¬ naria.

3 L'amministrazione deve notificare per iscritto la decisione am¬ ministrativa all'incolpato e informarlo che ha la facoltà di rivol¬ gersi ad essa, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, per chie¬ dere una decisione giudiziaria.

4

Se la decisione giudiziaria è chiesta in termine, l'amministra¬ zione trasmette gli atti al giudice penale. Ove la decisione giudizia¬ ria non sia chiesta in termine, la decisione amministrativa è pari¬ ficata a una sentenza passata in giudicato.

Capo nono Regolamento dei conti tra la Confederazione e i Cantoni Art. 45 1

1 Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa, detratto l'emolumento di riscossione che loro spetta in virtù della Costituzione federale (art. 6 delle disposizioni transitorie del 31 gennaio 1958), nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno di riscossione.

2

Per gettito lordo, s'intende l'ammontare delle tasse riscosse ** i Cantoni in virtù delle loro competenze in materia di tassazione, detratto quello delle tasse che fossero state rimborsate.

&

Capo decimo Disposizioni finali e transitorie Art. 46 I. Esenzione ° ^ documenti nella procedura d'applicazione della pre dalle tasse legge, non importa l'obbligo di pagare tasse di bollo cantonali, dnioiiocan tonali.

Ï* se

e

US

Art. 47 II Consiglio federale emana le disposizioni d esecuzione. Esso jsciplina, in modo particolare la revisione di decisioni passate in CUZi0ne.

giudicato ' Misure di ritorsione.

Il Consiglio federale può estendere 1 applicazione della pre¬ sente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizze1

536 ra, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a urt servi' zio militare personale o al pagamento di una tassa d'esenzione.

III. Abroga¬ si oni.

Art. 48 A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, a essa contrarie.

1

2

Sono segnatamente abrogate: a. la legge federale del 28 giugno 1878 *) sulla tassa d'esenzione dal servizio militare; b. la legge federale del 29 marzo 1901 2) che completa quella del 28 giugno 1878 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare; c. il decreto federale del 4 aprile 1946 8) concernente il computo del servizio militare prestato pel calcolo della tassa militare; d. l'articolo 166 dell'Organizzazione militare della Confederazio¬ ne Svizzera, del 12 aprile 1907

IV. Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Art. 49 II Consiglio federale fissa la data in cui la presente legge en¬ tra in vigore.

1

2

II diritto anteriore continua a reggere le tasse dovute per il tempo precedente a tale data, ed il loro rimborso, come anche le Ve' ne e le multe incorse per infrazioni commesse prima di tale data.

8 La competenza, la procedura e i rimedi giuridici sono disci¬ plinati dalla presente legge, in tutti i casi in cui il procedimento sia iniziato più di un anno dopo l'entrata in vigore della medesima.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dletschl.

II Segretario: Ch. Oser.

1) es 2) es 3) es 4) CS

5, 151.

5, 155.

5, 184.

5, 3; BU 1948, 365; 1949, 1525; 1952, 339, 346, 1050.

537 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata confermemente all articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'artico¬ lo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazio¬ ni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale su l`assicurazione per l`invalidità (Del 19 giugno 1959)

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1959

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1

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26

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25.06.1959

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