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Termine d'opposizione: 9 settembre 1959

DECRETO FEDERALE concernente l'adattamento delle tariffe di imprese ferroviarie concessionarie a quelle delle Ferrovie federali svizzere (Decreto sull'adattamento tariffale) (Del 5 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 1959, decreta : Art. 1 Scopo. L'adattamento delle tariffe particolarmente elevate d'imprese ferroviarie concessionarie a quelle applicate dalle Ferrovie federali svizzere è inteso a promuovere l'economia delle regioni geografica¬ mente, o altrimenti, disavvantaggiate.

Art. 2 Campo d'ap- Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle in1* piioazicme.

prese ferroviarie concessionarie che: 1

439 «. hanno delle tariffe superanti, in media, di più del 40 per cento quelle delle Ferrovie federali svizzere; e ·b. servono regioni montane a economia depressa o unilaterale.

2 D'ordinario, sarà tenuto conto soltanto delle imprese che im¬ piegano una rete di almeno 20 km.

8 II Consiglio federale designa le imprese considerate nel pre «ente decreto.

Art. 3 1

1 prezzi di trasporto delle imprese designate giusta l'articolo 2, ·capoverso 3, sono determinati secondo le tariffe in vigore per le Ferrovie federali svizzere e le distanze effettive, queste ultime au¬ mentate del 40 per cento. Se il supplemento di distanza, applicato momento dell'entrata in vigore del presente decreto su determi¬ nate tratte di tali imprese, è uguale o inferiore al 40 per cento, la distanza tariffale rimane invariata.

Misura del¬ l'adattamen¬ to: traffico generale ; indigeno ; contingenze speciali.

2

I prezzi di trasporto di dette imprese, per la popolazione in¬ digena delle regioni montane da esse servite, sono determinati sec °ndo le tariffe applicate dalle Ferrovie federali svizzere e le di¬ stanze effettive.

3

In contingenze speciali, segnatamente quando l'adattamento tariffale cagioni notevole intralcio all'esercizio oppure un mutamen¬ to importante dell'itinerario presente o del computo dei prezzi di trasporto nel traffico diretto delle merci, il Consiglio federale può determinare ila misura dell'adattamento per ciascuna impresa. I prez21 di trasporto non devono essere inferiori a quelli che risultano dalla applicazione dei capoversi 1 e 2.

Art. 4 1

La Confederazione prende a suo carico la perdita d'introito Indennità, fattiva risultante dall'adattamento tariffale per le imprese consi¬ ste nell'articolo 2, capoverso 1.

2 La perdita d'introito è calcolata sul fondamento delle tariffe ^PPlicate dall'impresa al momento dell'entrala in vigore di quelle a ttate; tuttavia, la maggior differenza che conseguisse da un auento delle tariffe, rispetto a quelle attuali, è assunta dalla Con¬ trazione soltanto se questo sia giustificato.

j, 8 La perdita d'introito nel traffico delle merci, risultante dal^dattamento tariffale dei prezzi ridotti -- direttamente o per rim^ rso -- in virtù di convenzioni speciali, va pure a carico della Coneraz ione. Se tali riduzioni oltrepassano l'adattamento, il soprav an *° è dedotto dall'indennità.

440 4

La somma necessaria alle indennità è iscritta ogni anno nel bilancio di previsione della Confederazione.

Art. 5 Computo Se, per la ripartizione diversa delle tasse del traffico diretto, dei vantaggi. all'adattamento tariffale operato con l'aiuto detta Confede¬ razione, delle imprese ferroviarie non considerate nell'articolo 2" conseguono vantaggi finanziari notevoli, il Consiglio federale puòobbligarle a rimborsare una somma corrispondente ai medesimi oppure a fornire, in compenso, altre prestazioni adeguate.

Art. 6 Amministra¬ zione delie poste, dei telegrafi e dei telefoni.

L'indennità per i trasporti postali che l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni assegna presentemente alle impre¬ se ferroviarie concessionarie, rimane immutata nonostante l'adatta¬ mento tariffale.

Art. 7 Convenzioni i j] Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie converrà, dei^perdita con ^ imprese considerate nel presente decreto, delle condizioni d'introito.

atte «piali è subordinato il pagamento dell'indennità per perdita dr introito.

2

Le imprese devono comprovare, mediante i documenti neces¬ sari, la perdita d'introito da esse calcolata e fornire all'autorità dt vigilanza ogni utile informazione.

Art. 8 Ricorso. Contro le decisioni e le ordinanze del Dipartimento federale dette poste e delle ferrovie, l'impresa interessata, i Cantoni da ç**" sta toccati e le Ferrovie federali svizzere possono presentare rie®*" so al Consiglio federale. La procedura è disciplinata dalla legist" zione federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 9 Abrogazione. Il capo Vili (tariffe, art. 62). della legge federale del 20 di«ern bre 1957 sulle ferrovie è abrogato.

1) RU 195», 347.

441 Art. 10 5

II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente de«reto e di dare le necessarie disposizioni esecutive. esecuzione.

2

Esso è incaricato di pubblicare il presente decreto, conforme¬ mente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di stabilirne l'entrata in vigore.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

·

Berna, 5 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: U decreto federale che precede è pubblicato conformemente al^ articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'artico3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni Popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 5 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Osar.

Data della pubblicazione: // giugno 1959.

Termine d'opposizione: 9 settembre 1959.

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Decreto federale concernente l'adattamento delle tariffe di imprese ferroviarie concessionarie a quelle delle Ferrovie federali svizzero (Decreto sull'adattamento tariffale) (Del 5 giugno 1959)

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11.06.1959

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