538

Termine d'opposizione: 23 settembre J959

DECRETO FEDERALE concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia del latte (Del 19 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 31 bis, capoverso 3, lettera b, 32 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 febbraio 1959, decreta: Art. 1 Disposizioni 1 Se ad agevolare lo smercio interno dei latticini indigeni non genera .

bastassero i proventi delle tasse riscosse in virtù dell'articolo 26, capoverso 1, lettera b} della legge federale del 3 ottobre 1951 D con¬ cernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (legge sull'agricoltura) e del soprapprezzo previsto nel¬ l'articolo 8 del presente decreto, il Consiglio federale può assegnare contributi suppletivi.

2

Se, per effetto dell'assegnazione, prevista in disposizioni spe¬ ciali, presenti o future, del provento delle tasse su il latte e la pan¬ na di consumo, come pure del sopraddazio sul burro importato, ali® cassa di compensazione dei prezzi del latte e dei latticini, non p°~ tessero essere compiutamente applicate le misure stabilite nell'arti¬ colo 26, capoverso 1, lettera b, della legge sull'agricoltura, saranno annualmente concessi, in favore delle medesime, dei fondi d'un am¬ montare pari a quell'assegnazione. Tali fondi saranno attinti dal 1) RU 1953, 1133; 1954, 456, 1426; 1958, 688.

539 provento dei soprapprezzi riscossi sui foraggi, semprechè esso non sia necessario al conseguimento degli scopi determinati nella legi¬ slazione agraria. Ove quel provento non bastasse, essi saranno at¬ tinti dalle entrate generali della Confederazione.

Art. 2 I contributi suppletivi necessari saranno forniti, fino a un am¬ montare di 10 milioni di franchi, esclusivamente dalle entrate gene¬ rali della Confederazione. Ove occorresse superare quel limite, la eccedenza sarà coperta, secondo la ripartizione seguente, mediante le entrate generali della Confederazione e una contribuzione dei pro¬ duttori di latte commerciale, riscossa come misura intesa a discipli¬ nare la produzione. La quota della Confederazione ascende al 50 per cento dei primi 10 milioni di franchi 35 per cento dei 10 milioni di franchi successivi, e al 20 per cento del residuo.

Finanzia¬ mento del contributi, a. Smercio interno.

Art. 3 Se, nell'esportazione dei latticini, fosse necessario prendere i provvedimenti previsti nell'articolo 24, capoverso 2, della legge sul¬ l'agricoltura, i produttori di latte pagheranno, come misura intesa a disciplinare la produzione, il 30 per cento delle spese.

2 Ove le spese per promuovere lo smercio interno in con formità degli articoli 1 e 2 fossero inferiori ai fondi disponibili in virtù dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura, il sopravanzo sarà usato Per incrementare l'esportazione. In tale caso, la contribuzione dei Produttori alle spese in favore dell'esportazione sarà determinata soltanto a ragione del residuo.

1

Art. 4 La quota che fosse riscossa dai produttori per sopperire al fi- ^ hanziamento dei contributi suppletivi necessari, di cui all'articolo 2, »codione * alle spese in conformità dell'articolo 3, sarà uniformemente deer minata a ragione delle forniture di latte commerciale. dei produt" Per assicurare la quota dei produttori, il Consiglio federale Può prescrivere una trattenuta di 3 centesimi al massimo il chiloSrammo/litro, oppure la riscossione condizionale d una tassa equi¬ valente. La somma da assicurare sarà determinata ogni semestre op¬ pure ogni anno.

1

8

La differenza tra la somma da assicurare e la quota di cui ^ capoverso 1, sarà accertata chiuso che sia ciascun periodo cona ile, ordinariamente annuale, e sarà poi rimborsata ai produttori latte commerciale.

540 4

La trattenuta non sarà rimborsata ai produttori che non adat¬ tano le loro mandre alla produzione foraggera della loro azienda agricola, così come è disposto nella legge sull'agricoltura, e forni¬ scono latte commerciale in quantità eccessiva.

6 II Consiglio federale stabilisce le disposizioni esecutive.

Art. 5 Tanna di Per l'applicazione di misure speciali intese a facilitare lo propaganda. smercjo, come la propaganda o lo studio dei mercati, il Consiglio fe¬ 1

derale può imporre annualmente ai produttori di latte commerciale una tassa di 0,1 centesimo il chilogrammo/litro da essi fornito.

2

Per assicurare il pagamento di questa tassa, il Consiglio fe¬ derale può accrescere adeguatamente la trattenuta e la tassa condi¬ zionale, di cui all'articolo 4, capoverso 2, e quindi detrarre il mag¬ gior provento, così conseguito, dalla somma da rimborsare secondo l'articolo 4, capoverso 3.

8 Ove l'Unione centrale dei produttori svizzeri del latte faccia obbligo, essa stessa, ai produttori federati nelle sue sezioni, di con¬ tribuire alle misure speciali, come la propaganda e lo studio dei mer¬ cati, il Consiglio federale potrà imporre ai produttori liberi una tas¬ sa equivalente, il cui provento sarà assegnato, per tali misure, a quell'Unione.

4 II Consiglio federale risolve circa all'impiego dell'eventuale sopravanzo dato dalle tasse che esso abbia stabilite.

Art. 6 Prestazioni per le regioni di montagna

Per incrementare l'approvvigionamento diretto e l'impiego del latte nella fattoria stessa, come anche per ovviare agli svantagg1 della produzione di montagna, è annualmente assegnato, ai produt¬ tori delle zone II e III del catasto della produzione animale, un con¬ tributo alle spese sostenute per i quattro primi capi di bestiame bo¬ vino dell'azienda. Il contributo unitario è di 40 franchi in zona II © di 60 in zona III. Le somme necessarie sono attinte (in più dei 1" milioni previsti nell'art. 2) dalle entrate generali della Confedera¬ zione fino a copertura di 5 milioni di franchi, oltre questo limite es" se sono procurate giusta le altre disposizioni date nell'articolo 2.

Art. 7

Misure intese a facilitare lo smercio del latte di consumo

Il Consiglio federale, ove decida di fare delle campagne, me diante riduzione dei prezzi, a favore delio smercio dei latticini, P analogamente disporne, per periodi determinati, anche a favor© d

m latte dì consumo purché, mediante le seconde, giudichi di poter con¬ seguire adeguate economie nel finanziamento delle prime. I mezzi necessari sono procacciati giusta le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 8 II Consiglio federale, udito gli interessati e la commissione Soprapprezzi consultiva prevista nell'articolo 3 della legge sull'agricoltura, può stabilire un soprapprezzo su la panna e la polvere di panna impor- di panna tate (n. 93 b della tariffa doganale). importate.

1

2

I soprapprezzi non devono superare la differenza, calcolata ri¬ spetto a un uguale contenuto di grasso, tra i prezzi medi d'importa¬ tone, compreso lo sdoganamento, e i prezzi medi in grosso della panna e della polvere di panca indigene.

8

L'Assemblea federale, nella sessione successiva, risolve se i soprapprezzi debbano essere mantenuti e in quale misura.

4 La forma della riscossione è stabilita nell'articolo 31, capover80 3, del decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 ^ concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (Decreto sullo statuto del latte).

6 II provento di questi soprapprezzi servirà a ridurre i prezdei latticini e dei grassi commestibili indigeni e ad agevolarne lo smercio.

21

,

Art. 9 Chiunque, intenzionalmente e per negligenza, viola le disposi- Disposizioni °ni
0 S atten ono dei* * 8federale, oppure le risoluzioni dell'Assemblea o ^raje^6"6' k Consiglio fondate sull'articolo 26, capoversofederale, 1, lettere fr

*nCh,<ÌeIIa

su

^'a8"c°ltura, è punito con la multa fino a 300

2

Chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalte indicazioni inveritiere oppure fallaci, è punito con l'arresto, C 0n a | multa fino a 1000 franchi, semprechè non si tratti d'un fe .

Pe* °?

8rave» La pena è della multa fino a 300 franchi, se il cole ha agito per negligenza.

tura3 ^°no applicabili gli articoli 113 e 114 della legge sull'agricolI 1 . ; i ^ T1 ^ Contributi indebitamente ottenuti saranno rimborsati nonost e i applicazione delle disposizioni penali.

1} RU

"M, 1172; 1957, 591.

542 Art. 10 b. Infrazioni commesse da persone giuridiche, società, e ditte Indi¬ viduali.

1

Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuri¬ dica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; la persona giu¬ ridica, la società o il titolare della ditta individuale risponde non¬ dimeno solidalmente del pagamento della multa e delle spese, semprechè la direzione responsabile non provi che ha fatto tutto ciò che le spettava per indurre le persone, delle quali si tratta, a osser¬ vare le prescrizioni.

2

II capoverso 1 è applicabile per analogia alle infrazioni com¬ messe nelle aziende e nell'amministrazione di enti di diritto pub¬ blico.

8

Le persone solidalmente responsabili hanno gli stessi diritti degli incolpati.

4 Alla persona giuridica, alla società, alla ditta individuale e all'ente di diritto pubblico si applica una pena accessoria in confor¬ mità dell'articolo 114 della legge sull'agricoltura.

c. Persegui¬ mento pe¬ nale.

Art. 11 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 12 1 Durata della II presente decreto entra in vigore, salvo restando quanto di¬ validità, disposizioni spone il capoverso 2, il 1° novembre 1959 e ha effetto fino al 81 ottobre 1962.

esecutive e abrogazioni.

2 L'articolo 4, capoverso 4, entra in vigore il 1° novembre 19®^ e ha effetto fino al 31 ottobre 1962.

8 Sono applicabili le disposizioni d'esecuzione della legge sull® agricoltura contenute nel decreto sullo statuto del latte e quelle che saranno date successivamente, semprechè non siano contrarie alle disposizioni del presento decreto e delle sue disposizioni esecutive» 4 Con l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato 1 arti¬ colo 19 del decreto federale del 28 settembre 19561) concernente l'esecuzione di un controllo ridotto dei prezzi.

Esecuzione.

Art. 13 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso Pu^ farsi coadiuvare dai Cantoni, come anche dalle ditte e dalle istl zioni lattiere.

1

1) RU 1956, 1735.

543 2 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente de¬ creto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giu¬ gno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni fe¬ derali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 giugno 1959.

Il' Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: , Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente alJ articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'artico°. 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazio111 Popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Bata della pubblicazione: 25 giugno 1959.

Termine d'opposizione: 23 settembre 1959.

544 DECRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1958 (Del 18 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i rapporti del Consiglio federale del 24 marzo 1959, del Tribu¬ nale federale del 7 febbraio 1959 e del Tribunale federale delle assicura¬ zioni del 31 gennaio 1959, decreta: Articolo unico La gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribu¬ nale federale delle assicurazioni nel 1958 è approvata.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

*46 DECRETO FEDERALE che approva ü rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compen¬ sazione per l'anno 1958 (Del 17 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compen¬ sazione per l'anno 1958; visto il rapporto del Consiglio federale del 10 aprile 1959, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1958.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 giugno 1959.

II Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: U decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

546

DECRETO FEDERALE eie approva i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1958 (Dell'r.l giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1958; visto il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 27 aprile 1959, presentati al Consiglio federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1959, decreta : Art. 1 Sono approvati i conti del 1958 e il bilancio al 31 dicembre 1958 delle Ferrovie federali svizzere.

Art. 2 La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1958 è approvata.

Art. 3 L'eccedenza attiva di fr. 1 917 272.39 è riportata a conto nuovo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

547 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

548

DECRETO FEDERALE die approva il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'anno 1958 (Del 17 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 1959, decreta: Articolo unico Ê approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'eser¬ cizio del 1958, che si chiude con un avanzo netto di fr. 295 251 415.91 e con un'eccedenza passiva di fr. 6 680 230 545.87.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

549 DECRETO FEDERALE concernente il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (Dell'11 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 aprile 1959, decreta: Articolo unico È approvato il preventivo d'esercizio della Regia degli alcool, presen¬ tato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno I960, che prevede un'entrata di 56 954 000 franchi e un'uscita di 36 994 000 franchi.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato del Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio Federale, 1059.

4L

550

DECRETO FEDERALE concernent« rassegnazione di crediti suppletivi per l'anno 1959 (I serie) · di crediti per lavori di costruzione (Del 17 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE TYHVT.T.A CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 1959, decreta : Art. 1 Sono assegnati al Consiglio federale, conformemente alla sua propo¬ sta, i crediti suppletivi, domandati come prima serie per l'esercizio del 1959, i quali ascendono a fr. 46 909 110 per il bilancio finanziario di pre¬ visione e a fr. 1 798 500 per il bilancio di previsione dell'amministra¬ zione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 2 Sono assegnati al Consiglio federale i seguenti crediti d'opera: a. fr. 5 539 720, per progetti di costruzione dei Dipartimenti; b. fr. 2 805 000, per progetti di costruzione dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

551 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

552

DECRETO FEDERALE concernente l'ampliamento della Scuola politecnica federale e degli istituti aggregati (Del 3 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 febbraio 1959, decreta : Art. 1 Per l'ampliamento della Scuola politecnica federale e degli istituti aggregati sono assegnati crediti d'opera per un importo totale di 43 965 000 franchi, e precisamente; a. 35 500 000 franchi per l'acquisto di 46 ettari di terreno all'Hönggerberg, destinati alla costruzione di una sede succursale della Scuola politecnica federale; b. 5 756 000 franchi per l'acquisto di un terreno a Zurigo (Zehnderweg 12/16) e per la costruzione di un edificio destinato all'istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque; c. 2 709 000 franchi per l'acquisto di un terreno a Zurigo (Zürichberg¬ strasse/Freiestrasse) e per la costruzione di un edificio destinato al¬ l'Istituto di organizzazione industriale della Scuola politecnica fe* derale.

553 Art. 2 1

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 marzo 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Oh. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 3 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 3 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

554

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di crediti d'opera per costruzioni postelegra¬ foniche a Basilea, Berna, Bienne, Coirà, Ginevra, Losanna, Lucerna, Ölten, Rüschlikon, Zurigo e sull'Albis (Del 18 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 marzo 1959, decreta: Art. 1 Sono stanziati i seguenti crediti d'opera per costruzioni postelegrafo¬ niche: fir.

1. Ripetitrice a fasci herZiani sull'Albìs-Felsenegg .

. 1 239 000 2. Edificio dei telefoni, a Basilea-Binningen .... 930 000 3. Edificio dei telefoni, a Berna-Wabern 610 000 4. Trasformazione e ampliamento dell'edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, a Bienne 8 625 000 5. Trasformazione dell'edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni a Coira-Città 2 800 000 6. Edificio dei telefoni, a Ginevra-Charmilles .

· · 540 000 7. Edificio dei telefoni, a Losanna-Renens 55® 8. Edificio dei telefoni, a Lucerna-Grosshof .... 685 000 9. Ampliamento del complesso magazzini, laboratori e ri¬ messe dei telegrafi e dei telefoni, a Olten 945 000

565 fr.

10. Centrale cavi coassiali, a Rüschlikon .

.

.

. 2 160 000 11. Edificio delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, a ZurigoHirslanden 1 775 000 12. Edificio dei telefoni, a Zurigo-Altstetten .

. 1 190 000 Ai disegni presentati, possono ancora essere apportate, nei limiti dei crediti assegnati, le modificazioni che risultassero necessarie.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 aprile 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Oh. Oser.

556

DECRETO FEDERALE concernente il rinnovo tecnico della ferrovia Stansstad-Engelberg e il raccordo Stansstad-Hergiswil (Del 18 giugno 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 23 e 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 1959, decreta : Art. 1 La Confederazione sovviene al rinnovo tecnico della ferrovia Stans¬ stad-Engelberg e alla costruzione del raccordo Stansstad-Hergiswil, nella misura dei due terzi delle spese presunte di 22 milioni di franchi, ma, comunque, per un massimo di 14,667 milioni, purché i Cantoni di Untervaldo Sotto e Soprasselva se ne assumano il saldo.

Eventuali sorpassi saranno sopportati da detti Cantoni.

Art. 2 I disavanzi d'esercizio che la Società anonima della Ferrovia elet¬ trica Stansstad-Engelberg, prolungata mediante la nuova linea di rac¬ cordo, dovesse registrare, compresi gli ammortamenti prescritti dalle per* tinenti disposizioni di legge, saranno coperti dai due Cantoni.

Art. 3 II Consiglio federale e i due Cantoni s'accorderanno con l'impresa della ferrovia circa alle forme del contributo federale, alla rappresentanza della Confederazione negli organi della società, come pure a tutte le altre condizioni che il Consiglio federale dovesse porre all'impresa per assicu¬ rarne un esercizio razionale.

557 Art. 4 Ê assegnato ai due Cantoni il termine di un anno perchè dichiarino se accettano, fondandosi sulle decisioni della landsgemeinde, il presente decreto.

Il Consiglio federale ha la facoltà di prorogare di un anno al mas¬ simo il termine stabilito.

Se la dichiarazione non sarà presentata in tempo, il decreto diverrà caduco.

Art. 5 Accettato che sia il decreto, e firmato che sia l'accordo, previsto nell'articolo 3, la concessione, data il 29 settembre 1956 al Cantone di Untervaldo Sottoselva per una ferrovia Stansstad-Hergiswil, dovrà es¬ sere trasferita alla Società anonima della ferrovia elettrica StansstadEngelberg.

Art. 6 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: P. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federate.

Berna, 18 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

658

DEGRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra (Del 12 giugno 19&9)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1959; considerato che gli articoli 10, 21, 43, 107, 127, 176 e 178 devono es¬ sere applicati conformemente al diritto federale e segnatamente agli ar¬ ticoli 12, 19, 43, 51, 52, 60 e 69 ter della Costituzione federale; considerato che la Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra non contiene nulla di contrario alla Costituizione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Gi¬ nevra del 24 maggio 1847, riveduta il 7 novembre 1958 e accettata nella votazione popolare del 6/7 dicembre 1958.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 giugno 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

559 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 12 giugno 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 12 giugno 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Assemblea federale

La sessione estiva delle Camere federali è stata chiusa venerdì, 19 giugno 1959.

È entrato a far parte del Consiglio nazionale:

il signor Adolf Landolt, dottore in legge, di Näfels, capo della Cassa ?i compensazione dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti, a Binningen, 111 sostituzione del signor Leo Lejeune, dimissionario.

La sessione autunnale sarà aperta lunedì, 21 settembre 1959.

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Decreto federale concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l`economia del latte (Del 19 giugno 1959)

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25.06.1959

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10 153 855

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