179

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE che modifica quella sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera (Del 20 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 1958, decreta: I La legge federale del 7 febbraio 1854 x) sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera è modificata come segue: Art. 25 L'onorario annuo del presidente e le indennità degli altri membri del Consiglio scolastico sono determinati dal Consiglio federale.

II Ê abrogata la legge complementare del 29 gennaio 1859 2) sulla Scuo¬ la politecnica federale.

III Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

1) CS 4, 105.

2) CS 4, 112.

180 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: Engen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg¬ ge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, li Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

181 Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE che modifica quella sulle indennità ai militari per perdita di guadagno (Del 6 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 1958, decreta: I La legge federale del 25 settembre 19Ô2 l> sulle indennità ai mi¬ litari per perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 1 I militari (compresi gli uomini e le donne del servizio comPiemen tare) che prestano servizio nell'esercito svizzero hanno di¬ ritto ^ un'indennità per ogni giorno di servizio con soldo.

Art. 8 Hanno diritto all'assegno per l'azienda i militari che dirigono i^egrii per un azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che parte¬ cipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di Ama società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsa¬ bili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un atlività dipendente.

I) RU 1962, 1050; 1954, 459.

182 Art. 9 Indennità per l'econo¬ mia dome¬ stica e per persona sola, a. Militari esercitan¬ ti un'atti¬ vità lucra¬ tiva.

1

Per i militari, che prima dell'entrata in servizio esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia domesti¬ ca si compone di un importo di base fisso di franchi 2,50 e di un importo variabile pari al 40 per cento del reddito medio, conse¬ guito, mediante un'attività lucrativa, prima del servizio; l'indenni¬ tà è tuttavia di 5 franchi al minimo e di 15 franchi al massimo.

2

L'indennità giornaliera per persona sola è pari al 40 per cen¬ to della corrispondente indennità per l'economia domestica; essa è tuttavia di franchi 2 al minimo e di 6 franchi al massimo. Per le reclute, l'indennità è di 2 franchi il giorno.

3

Per l'accertamento del reddito giornaliero medio conseguito, mediante un'attività lucrativa, prima del servizio è determinante il reddito, dal quale sono prelevate le quote conformemente alla legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Con¬ siglio federale emana le prescrizioni sul calcolo delle indennità e allestisce tavole d'uso obbligatorio con importi arrotondati a van¬ taggio degli aventi diritto.

Art. 10 b. Militari non eserci¬ tanti una attività lucrativa.

1

Per i militari, che prima di entrare in servizio non eserci¬ tavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia domestica è di 5 franchi e l'indennità giornaliera per persona sola di 2 franchi.

2

II Consiglio federale può parificare ai militari esercitanti una attività lucrativa quelli che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa o che a cagione del servizio militare non hanno potuto assumere una tale attività ed emanare prescrizioni speciali circa il calcolo delle loro indennità.

Art. 11 c. Durante Durante i servizi prestati, all'infuori dei corsi di ripetizione e Ìli*avanza ^«i corrispondenti servizi di sostituzione, per accedere a un grado sumento. * periore, l'indennità giornaliera per l'economia domestica è almeno di 7 franchi e l'indennità giornaliera per persona sola almeno di 4 franchi. Il Consiglio federale può designare particolareggiatamente i servizi valevoli di avanzamento.

183 Art. 12 abrogato Art. 13 L assegno per i figli è di 2 franchi il giorno per ogni figlio.

Assegno per i figli.

Art. U L assegno per assistenza è di 4 franchi il giorno per la prima Assegno per persona assistita dal militare e di 2 franchi il giorno per ogni altra; assistenza.

f ridotto misura in cui eccede la prestazione giornaliera e ettiva del militare o per quanto non permetterebbe più di consi erare la persona assistita come bisognosa d'aiuto nel senso delI articolo 7, capoverso 1.

Art. 15 L'assegno per l'azienda è di 3 franchi il giorno. Assegno per l'azienda.

Art. 16 L indennità complessiva, senza l'assegno per l'azienda, non de- temiti ve eccedere l'importo di 28 franchi il giorno. Essa è diminuita per TOassim1, quanto superi il 90 per cento del reddito medio conseguito, me¬ diante un attività lucrativa, prima dell'entrata in servizio; le inden¬ nità minime conformemente all'articolo 9 o 11, come anche due as¬ segni per i figli devono, tuttavia, essere pagati integralmente.

Art. 19, cpv. 2, lett. c c. le indennità calcolate conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 , spettano al datore di lavoro nella misura in cui questi paga il salario o lo stipendio a un militare durante il servizio.

Art. 22 A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di Copertura compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e strazione, dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affi¬ date. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, Moltre, essere concessi sussidi prelevati dal fondo di compensazione dell ordinamento delle indennità ai militari. E' applicabile l'artico¬ lo 69 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per 1 superstiti.

m Regola.

Art. 26 I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: a. dai supplementi alle quote dovute conformemente alla legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. dal fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità ai militari.

Art. 27

Supplementi alle quote dell'assicu¬ razione per la vecchiaia e per i su¬ perstiti.

1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavpro jpdicati negli articoli 3 e 12 della legge federale su l'assicu¬ razione per la vecchiaia e per i superstiti, eccettuati gli assicurati facoltativi.

2

I contributi ammontano al 10 per cento delle quote stabilite nella legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i su¬ perstiti e sono prelavati quali supplementi a tali quote. Oli articoli 14, 15 e 16 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono applicabili per analogia.

Art. 28

Fondo di compensa, zlone dell'or¬ dinamento delle inden¬ nità ai mi¬ litari.

Sqtto la designazione di fondo di compensazione dell'ordina¬ mento della indennità ai militari, è costituito un fondo indipenden¬ te nel quale sano conteggiate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge, fi fondo è amministrato dagli stessi organi che amministrano il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ed è impiegato nello stesso modo. È applicabile l'articolo 110 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II 1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1960.

2

All'entrata in vigore dellq presente legge, il residuo della ri¬ serva per l'ordinamento delle indennità ai militari è trasferito al fondo di compensazione di d^tto ordinamento.

Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

QernUt ® W^rzq 1959-

Il Presidente: JSugeu Qietççlp.

II Segretario: CI»- Qw-

185 Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1959.

Il Presidente: Aug. Lasser.

Il Segretario: F. Weber,

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente al3 articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'artico¬ lo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi a risoluzioni federali.

Berna, 6 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

186

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE ohe modifica quella sullo sdebitamento dì poderi agricoli (Del 13 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DBI.iI.iA.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1958, decreta: 1 La legge federale del 12 dicembre 1940 D sullo sdebitamento di po¬ deri agricoli è modificata come segue: Art. 114, cpv. 1 e 2 I. Aluto fi¬ nanziarlo.

]

La Confederazione continua l'aiuto finanziario a fa¬ vore degli agricoltori nel disagio, degni di essere aiutati, nonché delle opere produttive; essa destina a questo scopo il saldo non utilizzato del fondo di sdebitamento.

2

I sussidi federali sono determinati secondo la capa¬ cità finanziaria dei Cantoni e considerato lo stato delle loro regioni di montagna; essi saranno d'un importo al minimo uguale e al massimo triplo di quello dei sussidi cantonali.

1) CS 9, 79; RU 1955, 711.

187 il Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore delia presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 marzo 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 marzo 1959.

Il Presidente: Eugen Dietechi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente ali arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg¬ ge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

188

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE concernente l'approvvigionamento del paese con cereali (Legge sui cereali) (Del 20 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 23 bis, 31 bis, capoverso 3, lettera e, 64 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 1958, decreta : I. Nozioni Art. 1 Sono, agli effetti della presente legge e delle sue disposizioni esecutive: Cereali panificabili -- il frumento (grano tenero e grano duro), la segale, la spelta come pure le miscele di questi cereali tra di loro. La farragine, il farro, il granoturco e, nelle regioni di monta¬ gna, l'orzo e il grano saraceno sono considerati cereali panificabiN per quanto siano destinati all'approvvigionamento diretto dei pro¬ duttori. Non sono considerati cereali panificabili quelli denaturati conformemente alle prescrizioni come pure i cascami della ma¬ cinazione provenienti dalla pulitura dei cereali e non idonei all'ali¬ mentazione umana; Cereali indigeni -- i cereali coltivati entro i confini doganali svizzeri da un produttore domiciliato in Svizzera.

Sono equiparati ai cereali indigeni -- i cereali coltivati in Svizzera

t$9 da un cittadino svizzero domiciliato nella zona limitrofa estera; ~ i cereali coltivati nella zona limitrofa estera da agricoltori domi¬ ciliati nella zona limitrofa svizzera e importati in franchigia di dazio in virtù delle disposizioni sul traffico rurale doganale. (La zona limitrofa è determinata conformemente alla legislazione do¬ ganale) ; Miscela -- una mescolanza di frumento e segale. La mfecela con¬ tenente, in peso, meno del 50 per cento di frumento è considerata come segale. Il frumento contenente, in peso, più del IO per cento di segale è considerato come miscela; Produttore -- chiunque coltivi cereali indigeni. Gli spigolatori sono parificati ai produttori; Mulini -- le aziende esercite professionalmente per la trasforma¬ zione di cereali in farina panificabile considerata, secondo 1 uso^ lo¬ cale, di buona qualità media, o di altri prodotti destinati ali ali¬ mentazione umana; Mulini commerciali -- i mulini i cui titolari (esercenti di mulini commerciali) macinano professionalmeinte cereali e alienano o uti¬ lizzano i prodotti della macinazione; Mulini rurali -- i mulini i cui titolari (esercenti di mulini ruya li) macinano, per conto dei produttori e a pagamento, i cereali m digeni trattenuti da quest'ultimi per i loro bisogni; Mulini per la brillatura -- i mulini che dispongono di installa zioni speciali per la brillatura della spelta; Prodotti della macinazione -- i prodotti ottenuti dalla frantu ^azione meccanica dei cereali; · Farina panificabile -- i prodotti della macinazione atti ali alimen fazione umana, semprechè non siano denaturati conformemen e a e prescrizioni. L'Amministrazione dei cereali (chiamata qui i segui o Amministrazione) definisce, per quanto la legislazione su commer c 'o delle derrate alimentari non lo preveda, le diverse specie farina panificabile, come la farina bianca, la faijna seml ianca> 'a farina grigia, la farina integrale, la farina specia e, a semo a, 1 friscello, ecc.; Sottoprodotti -- i prodotti della macinazione dei cereali non idonei all'alimentazione umana come la farina da foi aggio, 1 cru sc hello e la crusca; Negoziante di cereali - chiunque importi o comperi cereali pafiificabili esteri per rivenderli.

190

Regioni di montagna.

me

Art. 2 Sono considerati regioni di montagna i territori designati cotaj. federale della produzione agricola. Il Consiglio 1

federale può autorizzare l'Amministrazione a derogare a questa de¬ limitazione per le regioni le cui condizioni di coltura sono partico¬ larmente difficili.

2 II Consiglio federale può suddividere le regioni di montagna in diverse categorie.

II. Scorta di cereali Art. 3 Ammontare i La Confederazione provvede affinchè una scorta di 100 000 delta scorta, tonnellate circa di cereali panificabili sia costantemente mantenuta sul suo territorio (scorta di base).

2 Se la situazione internazionale lo richiede, il Consiglio fe¬ derale può aumentare la scorta conformemente alle disposizioni del¬ l'articolo 5 (scorta supplementare).

Scorta di base.

Soorta sup¬ plementare.

Art. 4 La metà della scorta di base è immagazzinata dall'Ammini¬ strazione.

2 Gli esercenti di mulini commerciali sono obbligati a tenere in deposito gratuitamente l'altra metà. La quota di ogni mulino è determinata secondo i quantitativi di cereali macinati durante un periodo anteriore.

3 La scorta di base dei mulini commerciali rimane proprietà della Confederazione ed è assicurata dall'Amministrazione. Questa prescrive la composizione della scorta.

4 I mugnai che non immagazzinano la scorta di base nella mi¬ sura prescritta devono pagare all'Amministrazione, per il quantita¬ tivo mancante, una tassa sostitutiva il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.

Art. 5 1

1 II Consiglio federale può subordinare il riconoscimento di un mugnaio quale esercente di mulino commerciale (art. 18) alla con¬ clusione e all'adempimento di un contratto per la costituzione di una scorta supplementare di cereali panificabili.

2 II Consiglio federale può far appello ai negozianti di cereali per l'immagazzinamento di una parte della scorta supplementare; esso fissa il quantitativo della scorta e le condizioni d'immagaz¬ zinamento.

191 3 II Consiglio federale può far immagazzinare una parte della scorta supplementare dall'Amministrazione; il magazzinaggio che ne deriva per i cereali indigeni è a carico della Confederazione.

4

I particolari relativi alla costituzione della scorta supplemen¬ tare dei mugnai e dei negozianti sono regolati da contratti uniformi stipulati tra la Confederazione e i detentori della scorta. Sono ap¬ plicabili gli articoli dall' 8 al 12 della legge federale del 30 settem¬ bre 1955 x) concernente la preparazione alla difesa nazionale eco¬ nomica.

5

I contratti menzionati nel presente articolo sono esenti della tassa di bollo cantonale.

Art. 6 1 I contratti di cui all'articolo 5 possono prevedere pene convenzinnali.

^ 2 L Amministrazione stabilisce in ogni singolo caso l'importo da riscuotere nei limiti della pena convenzionale prevista. Se il prin¬ cipio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è con¬ testato, l'Amministrazione sottopone il caso alla Commissione arbi¬ trale menzionata nell'articolo 33 della legge federale, isopra citata, concernente la preparazione della difesa nazionale economica.

°

8

L'inflizione di una pena convenzionale non svincola il deten¬ tore di scorte dai suoi obblighi contrattuali.

Art. 7 Le scorte devono essere opportunamente ripartite su tutto il ùnmagazPaese e immagazzinate in modo sodisfacente dal punto di vista g rtnn0V.0 1 ecnico e a condizioni adeguate. I detentori di scorte sono tenuti a della «corta, immagazzinare, controllare e rinnovare in modo confacente le scorte ·»ri) assegnate.

1

2

SUa

L'Amministrazione conserva le proprie scorte in depositi di proprietà o in adeguati magazzini pubblici o privati.

8 Essa cereali üPmi per i quanto tone sarà

rinnova queste scorte servendosi di cereali indigeni o esteri idonei all'immagazzinamento e preferiti^ dai muloro buoni requisiti di macinazione e di panificazione.

l'approvvigionamento del paese lo permetta, la rinnova¬ fatta con criteri commerciali.

4

L'Amministrazione può acquistare e importare essa stessa i cereali esteri di cui abbisogna per costituire o rinnovare le sue 8 corte. Essa prende in considerazione anzitutto le offerte fatte, al 1) RU 1966, 89.

192 prezzo dèi mercato, da negozianti svizzeri di cereali o da rappresene tanti domiciliati in Svizzera di ditte estere di primo ordine.

5 L'Amministrazione vende ai mulini commerciali i cereali este¬ ri provenienti dal rinnovo delle sue scorte al prezzo medio degli ultimi dodici mesi del grano estero di qualità equivalente, parità frontiera, sdoganato.

III. Cereali indigeni Art. 8 Acquisto. La Confederazione acquista i cereali indigeni panificabili di buona qualità direttamente dai produttori. Il Consiglio federale sta¬ bilisce quali requisiti questi cereali debbano avere.

Art. 9 Approvvi- Il produttore che intende consegnare cereali indigeni alla Condiretto161110

federazione deve trattenerne una parie per i suoi bisogni. Il Con¬ siglio federale stabilisce in quale modo si debba adempiere questo obbligo; esso tuttavia può, se fondati motivi lo giustificano, auto¬ rizzare l'Amministrazione a dispensarne, interamente o parzialmen¬ te, il produttore.

Art. 10 1

Prezzo II Consiglio federale stabilisce ogni anno, al più tardi al inod'acquisto.

mento del raccolto principale e dopo aver sentito gli interessati, i prezzi d'acquisto dei cereali indigeni; questi prezzi sono fondati sulle spese medie di produzione, calcolate su un periodo di parec¬ chi anni, dei cereali coltivati da aziende agricole non situate in re¬ gioni montane, condotte in modo razionale e rilevate a condizioni normali. Essi devono essere stabiliti in modo da garantire la col¬ tura dei cereali e da promuoverne adeguatamente l'estensione.

2 II Consiglio federale può definire diverse classi di prezzo per cereali indigeni secondo il loro valore di coltivazione, di macina¬ zione e di panificazione. L'Amministrazione ripartisce le varietà d» cereali in queste classi.

3 I prezzi d'acquisto stabiliti dal Consiglio federale sono pagati esclusivamente per merce sana, secca, sufficientemente pulita, esente da cattivo odore, commerciale e atta a dare, con una resa normaler una farina panificabile di qualità irreprensibile.

4 I prezzi d'acquisto s'intendono per 100 kg, peso netto, merce caricata su carro alla stazione di partenza o consegnata franco a un mulino o a un magazzino dei dintorni.

19$ Art? Il II Consiglio federale stabilisce dei supplementi di prezzo per Supplementi i cereali coltivati in regioni di montagna e per quelli consegnati edideduzioni prezzo.

dopo il primo gennaio. Esso prescrive se deduzioni debbano essere fatte, e di quale importo, per forniture anticipate.

1

" Suppleménti 'di prezzo possono' èssere'Òoncéssi per i cereali il cui peso specifico ë superióre alla media o che, per altri molivi, presentano un maggior valóre.' I cereali che hannó ùn pesò speci¬ ficò insufficiènte, sonò eccessivamente mnidi o rivelano àltré de¬ ficienze sono soggetti a deduzioni di prezzo. Questi supplementi e deduzioni sono stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

Art: 12 L'Amtninistrazione mette gratùiteniènïe a dispòsizionè dei pro- Sacchi!

duttori, a titolò di prèstito,"'! .sacchi di cui'essi'abbisóghanó per la consegna dei cereali indigeni; quésti sacchi sono contrassegnati eli una marca speciale. Ê vietato di usarli altrimenti.

Art. 13 II produttore che utilizza, nella propria aziènda^ cereali iddi- Premio di geni panifichili di buòna qualità, da lui stesisi) coltivati, ha diritto a un premio di macinazióne, semprechè questi cereali siano stati lavorati in un mulinò rurale. L'aliquota del premio di m abitia¬ mone è stabilita' dal Consiglio!federale ih modo "Ché il pane fabbri¬ cato dal prôdûttorë'''con la propria farina gli venga press'a poco a costare come éfuelIÒ ' ehe acqtiistai al forno.

1

2

Su detto premio, nelle regioni montane, è concesso un sup¬ plemento.

3

il premio è pagato verso presentazione di una tessera di ma¬ cinazione.

4

Ai produttori di regioni' di montagna che, per sfavorevoli con¬ dizioni meteorologiche al momento del raccolto, sono privati di ce¬ reali atti alla macinazione, è corrispósta una indennità per super¬ ficie coltivata al posto del premio di macinazione. In questi casi sono applicabili le norme previste per il premio di coltivazione vei salo per i cerèali :'d'a foraggiò: Art. 14 ' Per ogni persona che prende regolarmente il vitto nell eco- Computo^ bornia domestica del produttore, il premio di macinazione è cor- di rispósto' ànhiiàlihénte per una quantità1 massïrrtà di 300 kg di ce- zione.

reali indigeni.

Foglio Federale, 1959.

15

194 2 Per le persone che solo temporaneamente ricevono il vitto nel l'economia domestica del produttore, il preimio è corrisposto pro¬ porzionatamente alla durata del loro mantenimento.

Art. 15 Divieto di alienare i prodotti della maci¬ nazione.

I prodotti della macinazione dei cereali indigeni, per i quali è preteso il premio di macinazione, non devono èssere alienati me¬ diante compenso. Fanno eccezione i prodotti consegnati al mugnaio a pagamento della macinazione, conformemente all'articolo 26, capo¬ verso 4.

Art. 16

Cereali indigeni coltivati da terzi.

Per le scorte di cereali rilevate insieme con un'azienda agricola e per le messi comperate in pianta, l'Amministrazione può auto¬ rizzare l'acquirente a consegnare i cereali alla Confederazione o a riscuotere il premio di macinazione.

Art. 17 1

La Confederazione promuove, segnatamente per mezzo di sus¬ sidi, la selezione, la prova e l'acquisto di pregiate varietà di grano, come pure la produzione e la vendita di sementi indigene provenienti da colture visitate e riconosciute. L'importazione e il commercio di sementi estere di cereali panificabili abbisognano di un permesso.

2

L'Amministrazione può acquistare le ecoedenze di sementi in¬ digene a un prezzo proporzionato al costo di produzione, a condi¬ zione che si tratti di grano panificabile di prima qualità, atto alla conservazione. Essa provvede, ove occorra, a che il paese sia rifor¬ nito in tempo utile di buone sementi indigene e estere di cereali ri¬ servandosi di importarne essa stessa.

IV. Mulini A. Mulini commerciali Art. 18 Obbligo di notificarsi.

Riconosci¬ mento.

1

Chiunque desideri assumere l'esercizio di un mulino commer¬ ciale deve notificarsi all'Amministrazione, Quest'ultima riconosce un mugnaio quale esercente di mulino commerciale quando adempia gli obblighi previsti negli articoli 4, 7, capoverso 1, e 19.

2 L'Amministrazione può annullare detto riconoscimento se il mugnaio più non adempie le condizioni prescritte.

105 Art. 19 Gli esercenti di mulini commerciali devono fornire delle garan- Garanzie, zie per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla presente leg¬ ge e dalle sue disposizioni esecutive.

Art. 20 Gli esercenti di mulini commerciali hanno l'obbligo di tenere una contabilità esatta su l'entrata, l'uscita, l'immagazzinamento e l'uso dei cereali, della farina panificabile e dei prodotti menzionati nell articolo 45, capoverso 3, e di farne periodicamente rapporto all'Amministrazione.

Art. 21 1 Gli esercenti di mulini commerciali rilevano i cereali indigeni acquistati dalla Confederazione come pure i cereali esteri provenienti dalla scorta dell'Amministrazione. La quota di ogni mulino è deter¬ minata in base alla quantità dei cereali macinati. L'Amministrazione può dispensare i mulini commerciali dall'obbligo di rilevare il quan¬ titativo corrispondente di cereali indigeni quando macinino grano duro (o grano tenero in luogo e vece di grano duro) oppure macinino cereali esteri per esportare la farina panificabile o per produrre la materia prima di prodotti destinati all'esportazione.

Gli esercenti di mulini da grano duro sono tenuti a rilevare ce¬ reali indigeni per quanto fabbrichino prodotti analoghi a quelli dei mulini da grano tenero.

Contabilità e rapporti '

Assunzione del cereali della Confe¬ derazione.

2

I cereali indigeni sono forniti ai mulini commerciali diretta¬ mente dal luogo di ritiro oppure dopo un immagazzinamento tem¬ poraneo in depositi della Confederazione o in depositi pubblici o privati, franco stazione del mulino; è escluso qualsiasi interme¬ diario.

8 II Consiglio federale stabilisce ogni anno il prezzo di vendita dei cereali indigeni fondandosi sul prezzo di costo medio dei cereali esteri di qualità equivalente; esso si basa sulla media degli ultimi do¬ dici mesi. Le spese di trasporto dei cereali esteri sono determinate secondo la tariffa ordinaria delle ferrovie svizzere.

Art. 22 Gli esercenti di mulini commerciali hanno l'obbligo macinare Q6l Macinazione · di * APfAfl-11 nel loro ipulino i cereali da essi importati o acquistati o loro asse¬ gnati. Dai mulini possono uscire cereali non macinati soltanto in v ia eccezionale e col permesso dell'Amministrazione.

196

Disciplina.* -

Arti; 23 1 La GonfeabeKazioaMvò la sola^ad »ffvcreiii dirótto!d'importare fa-

l'importazio- "na rfpaiiii^icabektev.i> Essa deve -far uso di questot/dirtWioT"'risôrvate ; le ne di farina disposizioni dell'articolo 35, capmerao 3, soltanto iin tempdMrnalsfr panificatale. curj quan
2

L'AmminisèraztoaaiB',: può rilasciare permessi d'importazione versoi pagamento ridi tini sopraddazio, il cui importo è stabilito dal Constglionfedeeèle.

8

Le industrie che usano la farina panificabile a scopi tècnici, per la fabbricazione di paste alimentari o di prodotti destinati alla esportazione possono ottenere dei permessi d'importazione con eso¬ nero? parziale\io totalaiidel: Sopraddazio» > L'Artßninristrazione deter¬ mina le condizioni < destinata a compensare equa¬ mente le perdite -che ne risultano.

Art. 25 Ripartizione dei mulini da grano tenero.

Conguaglio parziale del margine di macina¬ zione.

1

Allo .scopo di assicurare, in tempi di guerra, l'approvvigiona¬ mento con farina panificarle delle diverse regioni del paese, la Con¬ federazione prende provvedimenti per favorire una ripartizione op¬ portuna dei mulini da.grano tenero su tutto il suo territorio, con¬ formemente alle disposizioni del presente articolo.

2

I mulini da grano, tenero piccoli e medi hanno ·.diritto.ad in¬ dennità graduate sulla smercio di .farina ..panificatile* tenuto conto della...differenza..esistente tra ..le spese secondo l'importanza della azienda.. Dette, indennità sona-coperte mediante una.tassa uniforme, la quale è calcolata, in ragione dello , smercio , di farina panificabile di ciascun mulino; essa è di 1 franco al massimo per quintale. I mulini da grano tenero il cui smercio di farina panificabile non eccede 500 tonnellate all'anno possono essere totalmente o parzial¬ mente esonerati dai pagamento-della!tassai Le-misure prese» in virtù del ' presente capoverso' devono > essete ·; sottoposte- all?approvazion® dell'Assemblea federatey»'

397 B. Mulini «rurali Art.' 26 ^Chiunque desideri esercire un mulino. rurale deve notificarsi Obblighi.

all'Amministrazione.

z Prima di macinare i cereali consegnati ditp» poduttpri, gli« eser¬ centi di mulini rurali devono accertarsi che si tratti di granp paniticahile e indigeno. I cereali non .panificatili e .quelli esteri non de¬ vono essere iscritti nè sul registro previsto al capoverso 5, nè nelle tessere di macinazione.

Gli esercenti di mulini rurali .sono tenuti a macinare i cereali loro consegnati. I cereali non lavorati possono uscire dal mulino soltanto in via- -ecceziotiale e -èol- permesso dell'Amministrazione.

4

Gli esercenti di mulini, rurali devono restituire, ai produttori tutti i prodotti ottenuti dai cereali per -i qiiali è preteso il premio di macinazione, eccetto quelli loro rimessi a pagamento della macina¬ zione.

Gli esercenti di mulini rurali hanno l'obbligo di tenere in mo¬ do veritiero un registro speciale di macinazione per i .cereali loro consegnati, conforme alle disposizioni esecutive, e di fare, in modo esatto, nelle tessere di macinazioni» le iscrizioni previste.

Art. 27 La Confederazione sostiene gli sforzi intesi a mantenere in eser¬ cizio un numero sufficiente dr -mulini rurali e a favorire una loro a
Art. 28

Protezione.

Allo scopo di promuovere la cerealicoltura nelle regioni monta- Sussidi in e, il Consiglio federai1© può concedere dei. sussidi-per la costruzio- contane ne di mulini rurali o per l'ammodernamento essenziale dell'attrez¬ zatura molitoria.

n

& MuKiifr-per. I» IxàUatura .Art. .29 ·-Gli. esercenti: dii mulini per- In brillatura «he desiderano ricevere Obbligo di delta spelta devono notificarsi tsgni anno all'Amministrazione avanti notificarsi , I' ^ottobre.. Questa ^ratificamene «on ' conferisce però il diritto di ricevere la. spelta richiesta.

198 Art. 30 Brillatura. i n mugnaio è tenuto a brillare la spelta apportata nel suo Iinamento.

mulino. La spelta, brillata o meno, può uscire da un mulino sol¬ tanto col permesso dell'Amministrazione o conformemente alle sue istruzioni.

2

II mugnaio deve immagazzinare convenientemente la spelta e i chicchi e prendere, a sue spese, tutte le misure necessarie per con¬ servare la qualità della merce. Egli deve pure preservarla effica¬ cemente dagli agenti nocivi.

Art. 31 Presa in consegna.

1

II mugnaio deve assistere, onde tuteli gli interessi dell'Am¬ ministrazione, alla consegna della spelta che gli è destinata; può tuttavia anche farvisi rappresentare. Per la sua cooperazione gli è corrisposta un'equa indennità.

2

II sato da tazione ficienza Contabilità e rapporti.

Indennità di brillatura.

mugnaio risponde verso l'Amministrazione del danno cau¬ una valutazione troppo favorevole della spelta o dall'accet¬ di una merce che avrebbe dovuto essere rifiutata per de¬ di qualità.

Art. 32

Il mugnaio tiene in modo veritiero un registro speciale della spelta da lui brillata e fa rapporto all'Amministrazione sui risultati della brillatura.

Art. 33 L'Amministrazione paga al mugnaio, per la brillatura della spelta, un'equa indennità di cui fissa l'importo ogni anno tenendo conto del rendimento del raccolto e del valore della loppa e dei cascami lasciati al mugnaio.

V. Tutela degli interessi dei consumatori

Art. 34 VifLa Confederazione vigila sui prezzi della farina panificabile e su prezz.

^ pane £SSfl pu^ quesj0 scopo, obbligare gli esercenti di mu¬ lini commerciali e i fornai, come pure le loro associazioni, a noti¬ ficare per tempo all'Amministrazione i cambiamenti di prezzo della farina panificabile e del pane che hanno l'intenzione di adottare e, ove questa lo richieda, a fornirle ragguagli circa i provvedimenti atti a influenzare i prezzi, quali i contingentamenti, gli accordi sui prezzi e i rimborsi.

199 Art. 35 Quando i prezzi della farina panificabile o del pane in tutto Prezzi ec_ il paese o in alcune località o regioni sembrino eccedere in misura Ceas,V1ingiustificata i prezzi di costo normali, l'Amministrazione ordina una inchiesta di concerto con le associazioni professionali.

2 Quando l'inchiesta accerti che, in generale o in singole re¬ gioni o località del paese, i prezzi della farina panificabile o del pane sono eccessivi, l'Amministrazione intavola trattative con le as¬ sociazioni professionali interessate e i rappresentanti dei consuma¬ tori allo scopo di ridurre equamente i prezzi. Le autorità cantonali competenti sono invitate ad assistere a queste trattative. Se nessun accordo è raggiunto, il Consiglio federale può fissare provvisoria¬ mente dei prezzi massimi o darne facoltà ai Cantoni.

8 Se il prezzo della farina panificabile è eccessivo, l'Ammini¬ strazione assicura l'approvvigionamento con farina a un prezzo equo importando farina panificabile o autorizzandone l'importazione me¬ diante l'esonero totale o parziale del sopraddazio previsto nell'ar¬ ticolo 23, capoverso 2.

1

Art. 36 La Confederazione sostiene gli sforzi intesi a mettere a dispo- Qualità sizione dei consumatori un pane che sia, dal punto di vista fisiolo- del Panegico, di buona qualità.

2 Essa può ordinare indagini o promuovere esperimenti de¬ stinati a migliorare la qualità del pane.

1

Art. 37 Il Consiglio federale emana disposizioni intese a ottenere, per Ragioni di mezzo della concessione di sussidi, un conguaglio dei prezzi della farina e del pane a favore della popolazione di montagna. dei prezzi.

VI. Vigilanza sol traffico dei cereali Art. 38 I negozianti di cereali devono: Obblighi dei negozianti.

fi- iscriversi al registro svizzero di commercio; b. notificarsi all'Amministrazione; c. tenere una contabilità conforme al vero; d. fornire, a richiesta dell'Amministrazione, una cauzione a ga¬ ranzia dell'adempimento degli impegni assunti verso la Confe¬ derazione.

1

,200 2

Vigilanza.

1 negozianti possono cadere cereali panificabili soltanto alla Amministrazione, ad altri, negozianti riconosciuti da essa o a mu¬ lini commerciali.

. Art. 39 1 II commepcip, dei, çejjeaJi è ,^plvtpRO(sto1.,^|la< ^igilapz^ dçlla Con¬ federazione.

2 La yigjlapza sui çereali esteri comincia cop lo sdoganamento ç diira fino al. fnpment^ dell'uso definitivo ,duella merce.

i «3 L'Iipporta-tprp yche fifiu^, di.^pttopprsi .pj.fl.pqst^y^plppza, deve pgggre,.,ojtre al,, ciazio stabilito,,pçlla, tariffa, ^gapale^. un, supple.ipentp da fissarsi;,dal Çppriglio,^Ç)dççale.;In,,cpsi.ecceziònali, r.Arnmiipstraripne, può rinunciare a, ïLsçu^prç^upstp supplemento,, ip (ìutto o in parte, alle çondi^ioni,, ch'es.s^ stah|ilirà.

·fjLaj vigilanza sui çer^aU jp^igeni cppipcia, nel, pigmento in cui il p.rpdpitpre, li. forjlisce.alla (^nipdprpzione o li dà, da. pippinare a .up, jpulino ^pipandaptlo, che, jSjpnQ iscritti spll% .tessera, di piacipazipne.

VII. Organizzazione

Organizza, zione del¬ l'Ammini¬ strazione.

Gestione.

Art. 40 L'organizzazione dell'Amministrazione è stabilita dal Consi¬ glio federale.

2 L'Amipinistrazione tiene una contabilità separata delle, sue en¬ trale e uscite.

Art. 41 L'Amministrazione sbriga gli affari ed emana le decisioni e le istruzioni che l'applicazione della,legislazione sui cereali rende neces¬ sarie per quanto qpesto compito non sia commosso .adi altri .uffici.

I provvedimenti destinati a migliorare la,, coltura:; dei .cereali,.sono presi dall'Amministrazione d'intesa con la Divisione dell'agricoltura del Dipartimento dell'economia pubblica.

1

Uffici loca¬ li e centrali ciel grano.

Ali. 42 Uffici locali del grano sono istituiti nei Comuni per organiz¬ zare il ritiro del grano indigeno e pagare i .prppii, ,di. tnaçipapione e l'indennità di compensazione. Essi sono rgggçppppti per. rçgioni e sottoposti a una direzione centrale (Centrale del grano).

Collabora, zione di altri enti.

ArV 43 Il Coniglio ..fpdçftale può, far. appello ,pila collaboratone dei Cantoni,; dei Comuni, .dçlla. Società cppppraüva s.vizzerg ^ei^cereali e dei foraggi (CCF) e delle organizzazioni economiche.

201 ,, Art, 44 Per prestazioni ufficiali particolari fornite in virtù della pre- Tas&e.

sente legge e delle sue disposizioni esecutive, come il rilascio di autorizzazioni, l'esame.,dea campioni, di cereali e; di farina, la redazioner di..., preavvisi e leispezioni, possqno essere-riscosse tasse la cui tariffa è;,£tabilita dal . Consiglio .federale.

FIILa Obbligo di, · fornire inforpipzioni : Art- 45 L'Amministrazione.dei. cereali ,,può. ordinare le misure di con- Controlli e 1*5$!° rie..inchieste,çhe l'applipazione, dçlla presente jegge rendesse inchieste .necessarie.

1

2

Essa può, a tale scopo, incaricare i suoi agenti e mandatari d»,.controllare 1'.osservanza, delle, disposizioni. della presente legge e ,delle,^ue prescri4oni .esecutive,da parte, dei .produttori,,,come pure di tptte. le aziende o, perspne ( che,,mattono in. .lavorazione, in una forma qualsiasi, cereali, prodotti; deila macinazione o, prodotti fab¬ bricati a base di farina panificatile, li immagazzinano, li trasporta¬ no, li utilizzano o ne fanno commercio. Detti agenti e mandatari possqno chiedere lqn^ qualsiasi rgggpagliq, utile e, per ,quanto 1 esecu¬ zione della legislazione sui cereali lo esiga, invitarli a presentare do¬ cumenti giustificativi, a lasciar esaminare libri e corrispondenze e a .dar, >tibero accesso ai locali dell'azienda.

3

Le aziende che fabbricano farina di fave, farina di malto e altri prodotti destipati a essere aggiunti alla farina,panificatile sono pure sottoposte alla vigilanza dell'Amminfstrazione; le, disposizioni dei capoversi precedenti sono parimente applicabili.

IX. Disposizioni e .procedura, penali Art. 46 1

È punito con la detenzione o la multa Delitti.

1- l'eser^pntq, di un. mulino commerciale il quale or. illecitamente si appropri di cereali affidatigli in deposito dal¬ la Confederazione, li alieni, li distrugga o li lasci guastare intenzionalmente o .per negligenza; l>., cojga l'occasione del ,riìppQYamentqr4eli|a sWi"ta o . dell'acqui¬ sto,di cereali iqdigeni,.per -..proemiarsi, a scapitq, della. Con-

202 federazione, dei profitti cui non ha diritto, usando inganno o facendo intenzionalmente o per negligenza dichiarazioni false; c. contravvenga in altro modo, per fine di lucro, alle disposi¬ zioni vigenti sul deposito e sul rinnovo dei cereali della Con¬ federazione nonché sul ritiro dei cereali indigeni; 2. l'esercente di un mulino commerciale o il negoziante di cereali che non tenga in modo conforme al vero i libri prescritti o al¬ lestisca falsi rapporti allo scopo di sottrarsi al pagamento di tasse o di ottenere abusivamente prestazioni dalla Confedera¬ zione o di procurarsi un qualsiasi altro profitto illecito; 3. l'esercente di un mulino rurale il quale a. faccia iscrizioni false nel registro e nelle tessere di maci¬ nazione allo scopo di procurarsi o di procurare a terzi un profitto illecito; b. si appropri indebitamente dei cereali che gli sono stati con¬ segnati per essere macinati e per i quali è preteso il premio di macinazione o si appropri dei prodotti ottenuti dalla ma¬ cinazione di questi cereali; 4. l'esercente di un mulino per la brillatura il quale si appropri indebitamente della spelta che la Confederazione gli ha assegna:' to per la brillatura, l'alieni, la distrugga o la lasci guastare in¬ tenzionalmente o per negligenza; 5. chiunque, in occasione della vendita di cereali indigeni alla Confederazione o del pagamento di premi di macinazione o di sussidi si procuri o procuri ad altri un profitto che non gli spetta usando inganno o facendo intenzionalmente o per negli¬ genza dichiarazioni false.

2 L'infrazione commessa intenzionalmente è punita con la de¬ tenzione o con una multa fino a 30 000 franchi; l'infrazione com¬ messa per negligenza è punita con la detenzione di sei mesi al mas¬ simo o con una multa fino a 10 000 franchi.

Art. 47 Contrav- punito con una multa di 2 000 franchi al massimo: venzioni.

1. chiunque non tenga in modo conforme alle prescrizioni i libri previsti dalla legislazione sui cereali e non allestisca corretta¬ mente le tessere di macinazione e i rapporti prescritti; 2. l'esercente di un mulino commerciale che, per propria colpa» non adempia gli obblighi relativi all'acquisto dei cereali;

203 3. l'esercente di un mulino rurale che iscriva nel registro e nelle tessere di macinazione cereali che non danno diritto al premio di macinazione; 4. l'esercente di un mulino commerciale, di un mulino rurale o di un mulino per brillatura che, senza esserne autorizzato, lasci uscire cereali non lavorati dal suo mulino; 5. il produttore che non adempia i suoi obblighi relativi all'ap¬ provvigionamento diretto o non li adempia nella misura pre¬ scritta o alieni per compenso dei prodotti ottenuti dalla ma¬ cinazione del grano indigeno per il quale pretende il premio di macinazione; 6. il gerente di un ufficio locale o centrale del grano, i suoi man¬ datari o l'acquisitore che non adempiano i doveri loro imposti dalla legislazione sui cereali o non li adempiano conformemente alle prescrizioni; 7. chiunque usi abusivamente i sacchi della Confederazione; 8. chiunque violi i prezzi massimi fissati conformemente all'arti¬ colo 35, capoverso 2; 9. chiunque trasgredisca una disposizione d'esecuzione, una deci¬ sione o istruzioni particolari notificategli sotto comminatoria delle sanzioni previste nel presente articolo.

2

L'infrazione commessa per negligenza è parimente punita.

3

Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di am¬ monimento; le spese possono essere addossate al contravventore.

4

II complice è parimente punibile.

3

Le contravvenzioni si prescrivono in due anni e la pena in tre anni.

Art. 48 1 Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giù- persone ridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali sono applicabili alle per- mereieii, sone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. ditte indivi® duali, ecc.

2 La persona giuridica, la società o il titolare della ditta indi¬ viduale rispondono solidalmente del pagamento della multa e delle spese, semprechè la direzione responsabile non provi che ha fatto tutto il possibile per indurre le persone di cui al primo capoverso a osservàre le prescrizioni.

3 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili per ana¬ logia alle infrazioni commesse nella gestione di enti o stabilimenti di diritto pubblico.

£04 Competenza.

Procedura.

Istruzione.

Terzi soli¬ dalmente re.

sponsabili.

Art: 49 Il-perseguimento e il giudizio-delle intruzioni .spettano all'Am¬ ministrazione.

^Con riserva- delie aggiunte previste negli articoli "50, 61 e 52 della presente legge, sono applicabili le disposizioni degli 'articoli dal 321 al 326 della legge federale del 1& giugno ^ 1934-sulla proce¬ dura, penale.

; Arti 50 1 L'Amministrazione può interrogare l'imputato e i -testimoni.

2 Sono competenti a emettere l'ordine di arresto i giudici istrut¬ tori e i funzionari della polizia giudiziaria designati a questo scopo dalla legislazione cantonale.

8 Sono applicabili per . analogia gli articoli dal 39 al 64 e dal 74 all'85 della legge federale Sulla procedura pehale.

Art. 51 La decisione penale statuisce pure sulla responsabilità solida¬ le, conformemente all'articolo 48, capoversi 2 e 3.

2 Essa è comunicata per iscritto, anche ai terzi solidalmente re¬ sponsabili (art. 48, cpv. 2 e 3). Questi possono parimente interporre ricorso, entro 14 giorni dalla notificazione, presso l'Amministrazione e chiedere di essere giudicati dall'autorità giudiziaria.

1

, Art*. 52 Parti. 1 L'imputato e i terzi solidalmente responsabili godono, in qua¬ lunque stadio della procedura, delle qualità di parti.

# Il Procuratore generale della Confederazione può intervenire nella procedura giudiziaria insieme con il pubblico ministero can¬ tonale. Inoltre, l'Amministrazione ha la facoltà di farsi rappresen¬ tare da un .mandatario speciale.

Iscrizione nel casella¬ rio giudi¬ ziale.

Art. 53 Se l'imputato è condannato alla detenzione, deve essere ordi¬ nata l'iscrizione della pena nel. casellario giudiziale. Negli altri casi, può essere ordinata l'iscrizione se la gravità dell'infrazione lo giu¬ stifica.

X. Sanzioni amministrative e risarcimento dei danni Art. 54

6

d^profitt?" VI, profitti pecuniari consegniti; in {jtegnito a una violazione deliiieciti. la presente legge, delle sue prescrizioni esecutive o. di una decisione

205 s ingoia sonodevo-tutif al la ft Goafeder anione indipendentemente dalla p unibilità 1 dell'atto.

2 L'importo da rimborsare è fissato in modo da tener conto delle i pretese legali ie contrattuali > delle person©)eventuali« eate lese.

3

Le persone lese possono esigere dall'Amministraiione la parte loro spettatile sul profittò illecito rimborsato. Esèe assumono una parte proporzionale delle "spese che può cagionare l'azione promossa dall'Amministrazione.

4 Se in occasione dell'esazione dei profitti pecuniari devoluti alla Confederazione l'AmministaazioneMaccerta*l'esistenza di diritti legali e contrattuali a favore di terzi, essa ne informa quest ultimi.

Art. 55 La' restituzione di sussidi e prestazioni può essere chièsta se sono " concessi « torto o se il beneficiario, nonostante avvertimento* pr&stazioni.

non adempie le condizioni che! gli sono state imposte.

2 II beneficiario può essere liberato dall'obbligo. di restituire tali profitti qualora provi cheipiù non sussiste l'arricchimento,-salvo che: 1

a. per' ottenere il sussidio abbia fornito, intenzionalmente'o pea; negligenza indicazioni -contrarie alla verità, tali- da indurle in errore oppure - incomplete} - b. non abbia adempiuto per sua colpa le condizioni che gli ciano state imposte, o ('· si sia spossessato dell'arricchimento pur dovendo pie\ edere la domanda di restituzione.

Art. 56 Se l'infrazione alla presente legge, alle sue disposizioni esecutive ° alle decisioni particolari prese in virtù'di esse -cagiona un pr giudizio pecuniario alla Confederazione, il contravventai e enu o risarcire i dannìy - indipendentemente dalla pena incorsa.

Art. 57 > I diritti che spettano alla Confederazione in virtù degli articoli portotene.

14. 55 e 56 si prescrivono in cinque anni a conlare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia del lord ton¬ damente legale ma, al più tardi, in dieci anni a contare dal giorno m cui detti diritti sono nati. Se la pretesa della 'Goflf «Iterazione deriva da un reato per il quale la legge prevede un termine di prescrizione P'ù lungo, è applicabile questo ultimo.

206 2

II corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esa¬ zione; esso è sospeso fin tanto che la persona di cui si tratta non può essere escussa nella Svizzera.

3 Le pretese, che in virtù dell'articolo 64, capoverso 3, possono essere fatte valere dalle persone lese, si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del ricupero del guadagno illecito da parte della Confederazione, ma al più tardi entro cinque anni da tale ricupero.

XI. Procedura amministrativa Ricorso ammini¬ strativo.

Ricorso alla Commissione Gi CSrfiflJl

Art. 68 Contro le decisioni dell'Amministrazione, in ispecie quelle con¬ cernenti la riscossione di tasse, è ammesso, nel termine di trenta giorni, il ricorso al Dipartimento federale delle finanze e delle do¬ gane conformemente all'articolo 23 bis della legge federale del 26 marzo 1914 *) sull'organizzazione dell'Amministrazione federale, per quanto la contestazione non possa essere impugnata davanti alla Commissione federale dei cereali conformemente all'articolo 69.

2 Contro le decisioni del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane è ammesso, nel termine di trenta giorni, il ricorso al Consiglio federale conformemente all'articolo 124, lettera a, della legge del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria ove non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con¬ formemente all'articolo 61.

1

Art. 69 La Commissione federale dei cereali statuisce sui ricorsi presentati contro le decisioni prese dall'Amministrazione in virtù della presente legge e delle sue disposizioni esecutive concernenti l'im¬ magazzinamento e il rinnovamento delle scorte della Confederazione, l'acquisto di grano indigeno ed estero da parte dei mulini commer¬ ciali, la limitazione delle macinazioni rurali da parte dei mulini commerciali, la determinazione dell'importo di garanzia che gli eser¬ centi di mulini commerciali e i negozianti di cereali devono fornire, l'assegnazione e la brillatura della spelta, il ritiro di cereali indi¬ geni, l'approvvigionamento diretto, il premio di macinazione, le in¬ dennità di compensazione pagate nelle regioni di montagna, la se¬ lezione e l'acquisto di sementi indigene nonché i sussidi destinati al conguaglio dei prezzi della farina panificabile e del pane a favore della popolazione di montagna. La Commissione dei cereali statuisce 1

1) CS 1, 247; RU 1956, 1240.

207 definitivamente ove non sia dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente all'articolo 61.

2 II ricorso deve essere presentato per iscritto all'Amministra¬ zione nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

8 La Commissione dei cereali si compone di sette membri e due supplenti nominati dal Consiglio federale, essi non possono appar¬ tenere all'amministrazione federale.

4 II Consiglio federale regola l'organizzazione della Commissione dei cereali e la procedura.

Art. 60 La Commissione arbitrale prevista nell'articolo 33 della legge Commissione del 30 settembre 1966 ri concernente la preparazione della difesa na- arbitraJe' zionale economica statuisce sulle contestazioni relative ai contratti per la costituzione delle scorte menzionate nell'articolo 5.

Art. 61 Le decisioni seguenti possono formare oggetto di un ricorso Ricorso di di diritto amministrativo, conformemente agli articoli 97 e seguenti miniitraüvo.

della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giu¬ diziaria: a. le decisioni del Dipartimento federale delle finanze e delle do¬ gane concernenti la riscossione delle tasse previste nella pre¬ sente legge e nelle sue disposizioni esecutive; b. le decisioni della Commissione arbitrale (art. 6, cpv. 2, e art. 60); <*· le decisioni della Commissione federale dei cereali nei casi in cui il valore litigioso corrisponda a quello previsto nell articolo 46 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (art. 59, cpv. 1).

2 II ricorso deve essere presentato al Tribunale federale nel ter¬ gine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

1

Art. 62 Ogni decisione suscettibile di ricorso deve indicare i rimedi giù- indicazione ridici, segnatamente l'autorità e il termine di ricorso. giuridici.

Art. 63 II Tribunale federale, ove sia adito mediante azione di diritto Azione di di.

amministrativo, statuisce, conformemente all'articolo 110 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria, sulle eontestazioni di natura pecuniaria concernenti l'applicazione della 1) RU 1950, 89.

208 prè§e*tìténIeggè^e délié* riie dispttiiziotti feséìcutiVè, seghàïàttréhtè^lâ de-1 voluzione di proftttKpeéUP?a¥l: illéttltf "'(àrtiriiltì 54),' la ripàriizidhò di sussidi « di prestazioni riscossi- Senza diritto1 (arttrólo 55)* *e l'azione di risàreSmerttb dei* danài' di diritto1 pubblico {articolò 56). Sorto ri¬ servate* le competenze, come autorità di ricorso, della Commissione dei cereali, della Commissione arbitrale e del Tribunale federale, con¬ formemente agli articoli 59, 60 e 61.

XII

Disposizioni transîMWë'"

Art. 64 Con.tinge«-' i Ogni mulino commerciale ha diritto a un -contingente di farina panificabile stabilito dall'Amministrazione in base alle vendite di fa¬ rina del mulino durante un periodo che precede l'entrata in vigore della presente legge.

2 Gli esercenti di mulini cofnhièfréiali il cui smercio di farina panifieabile supera il loro contingente devono pagare una tassa
3 Lo smercio di farina panificabile è rappresentato dalf4otàle delle forniture di prodotti alimentari ottenuti dalla macinazione del grano tenerd è del grano duro in quanto non siano forniti per la fabbricazione di pastè alimentari, per usi tecnici o per l'esportazione.

I quantitativi di farina panificabile acquistati sono dedotti dallo smercio.

4 Allo scopo di attenuare progressivamente il contingentamento, l'Amministrazione può 'rivedere i contingenti ogni anno tenendo con¬ to dell'evoluzione delle vendite di farina panificabile in generale e di ogni singola azienda durante gli anni precedenti.

Trasferi, meato di coatingeati.

Art. 65 II contingente di un mulino può essere trasferito a un altro mulino soltanto con il pernierò dell'Amministrazione. Il trasferi¬ mento* è consentito1 unicamente tra mulini che servono in prevalenza la medesima regione. Esso dev'essere conciliabile con un'adeguata ripartizione dei mulini commerciali su tutto il paese e contribuire a migliorare l'utilizzazione della capacità di produzione dei mulini ai quali il contingente deve essere trasferito.

2 Se un mulino, in Seguito al trasferimento del suo contingente» cessa la propria attività di mulino commerciale, nessun contingente può essere assegnato nè trasferito a un mulino sito sul fondo della azienda messa fuori esercizio. Questo fatto deve essere menzionato nel registro fondiario.

1

200 Art 66 La Commissione federale dei cereali stabilisce i contingenti dei nuovi mulini e concedè supplementi ai mulini esistenti in quan¬ to l'approvvigionamento con farina panificarle delle regioni inte¬ ressate lo richieda.

2 Le decisioni della Commissione dei cereali, prese in virtù del capoverso 1, sono notificate per iscritto al richiedente. Il dispositivo è parimente comunicato alle associazioni di mugnai interessate.

3 Queste decisioni possono essere impugnate davanti al Diparti¬ mento federale delle finanze e delle dogane dal richiedente o dai mu¬ gnai i cui interessi fossero stati lesi da esse. L'atto di ricorso deve essere presentato dal richiedente entro trenta giorni dalla notifica¬ zione della decisione e dai mugnai entro trenta giorni dalla comuni¬ cazione del dispositivo alle associazioni.

1

Contingenti dei nuovi mulini.

Supplementi.

4 Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 sono applicabili per ana¬ logia anche alle decisioni del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane le quali possono essere impugnate davanti al Consiglio federale in virtù degli articoli dal 124 al 131 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 67 Le disposizioni degli articoli dal 64 al 66 sono valevoli per Durata di una durata di 5 anni. Il Consiglio federale può abrogarle prima del- valid la fine di questo periodo. Esso disciplina l'uso dei fondi ancora di¬ sponibili a tale epoca, provenienti dalle tasse riscosse in virtù del1 articolo 64, capoverso 2.

XIII. Disposizioni finali Art. 68 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso è incaricato di eseguirla ed emana le disposi¬ zioni necessarie.

3

2

Allo scopo di assicurare l'esecuzione degli accordi interna¬ zionali concernenti l'approvvigionamento con cereali, il Consiglio fe¬ derale può trasferire ai negozianti di cereali e agli esercenti di mu¬ lini commerciali i diritti e gli obblighi che ne derivano.

3 Ê abrogata, all'entrata in vigore della presente legge, la legge federale del 7 luglio 1932 D concernente l'approvvigionamento di ce¬ reali per il paese.

1) CS 8, 443; RU 1958, 1326; 1858, 409.

Foglio Federale, 1959.

16

210 4

I fatti accaduti durante la validità di quest'ultima legge o del decreto federale del 19 giugno 1953 D concernente l'approvvigiona¬ mento del paese con cereali panificabili sono retti dalle disposizioni abrogate, eccettuate le prescrizioni che regolano la procedura.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

H Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

1) RU 1958, 1315; 1955, 330; 1956, 3560.

211

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE che modifica quella sull'assicurazione contro la disoccupazione (Del 20 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 1958, decreta : I La legge federale del 22 giugno 1951 *> sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue.

Art. 20 'Le aliquote delle quote delle easse private e quelle delle casse pubbliche sono determinate dagli organi delle prime, rispettivadelle mente dalle autorità competenti, nelle prescrizioni delle casse o in un quote, ordinamento speciale. Tanto le aliquote, come le loro modificazioni, devono essere convalidate dall'Ufficio federale.

2

Le aliquote sono calcolate in maniera da comprendere.

a. la quota di base prevista dall'articolo 38; b. le spese d'amministrazione non computabili agli effetti del sus¬ sidio; 1) RU 1951, 1197.

.,,-r

212 c. i contributi al fondo di compensazione delle casse d'assicura¬ zione contro la disoccupazione, stabiliti nell'articolo 45, capo¬ verso 2, lettera a; d. le quote decorse, i crediti irrecuperabili e le indennità inde¬ bitamente pagate, che siano state condonate.

3

Le quote non devono essere inferiori a dodici franchi per as¬ sicurato e per anno.

4

Le quote devono essere graduate a ragione dell'importo del guadagno assicurato. Questo non deve superare, in nessun caso, il guadagno effettivamente conseguito; il guadagno giornaliero mas¬ simo assicurabile è di trentadue franchi.

5

Le prescrizioni delle casse possono obbligare i membri ad as¬ sicurarsi, nei limiti del guadagno assicurabile, secondo il loro gua¬ dagno effettivo.

Art. 31 Importo del¬ l'Indennità giornaliera.

1

L'indennità giornaliera comprende l'indennità di base e, per gli assicurati che adempiano obblighi di mantenimento e assistenza, dei supplementi.

2

L'indennità di base è pari al sessantacinque per cento del guadagno giornaliero assicurato, per i lavoratori con obblighi di mantenimento rispetto al coniuge o ai figli, oppure che assistono in misura considerevole i genitori o altri parenti prossimi, e al ses¬ santa per cento di tale guadagno, per gli altri assicurati; quando il guadagno assicurato supera la somma di diciassette franchi, le ali¬ quote sono diminuite dell'uno per cento, per ogni franco in più3

II supplemento è di un franco e sessanta centesimi per la pri¬ ma persona mantenuta, o assistita, e di settanta centesimi a contare dalla seconda. Questi supplementi non devono comunque superare l'ammontare effettivo delle prestazioni di mantenimento o di assi¬ stenza.

4

L'indennità giornaliera non deve superare complessivamente l'ottantacinque per cento del guadagno giornaliero assicurato.

5

II Consiglio federale dà, per ordinanza, le disposizioni com¬ pletive necessarie.

Art. Al Fondo di oompenaa.

zione delle quote.

1

Se i proventi indicati nell'articolo 37, capoverso 2, superano le spese ivi menzionate, le casse istituiscono un fondo di compensa* zione delle quote, nel quale versano il sopravanzo. Per il colloca¬ mento di tale fondo, si applica l'articolo 40, capoverso 2.

213 2

Se i proventi indicati nell'articolo 37, capoverso 2, sono infe¬ riori alle altre spese, al disavanzo sarà sopperito, in quanto non sia possibile con il fondo di compensazione delle quote, mediante un accrescimento delle quote riscosse conformemente all'articolo 20.

3 Se, rispetto a ciascun assicurato, il capitale sociale è inferiore alla somma di cinque indennità medie giornaliere, alla differenza sarà sopperito mediante il fondo di compensazione delle quote, in quanto la cassa non abbia diritto a supplementi compensativi giusta 1 articolo 46, capoverso 4.

II L'articolo 41, capoverso 3, della legge federale sull'assicurazioue contro la disoccupazione si applica, la prima volta, per la pre¬ sentazione dei conti del 1959.

III Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: Aug. Lusser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 marzo 1959.

Il Presidente: Fugen Dletschl.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicala conformemente al1 articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e a a ico ^ lo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concerneste le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 20 marzo 1959.

Per ordine del Goasiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

214

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959

LEGGE FEDERALE che modifica quella sulle misure per combattere le epizoozie (Del 6 marzo 1959)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1958, decreta: I La legge federale del 13 giugno 1917 *) sulle misure per combattere le epizoozie è modificata come segue: Art. 23, cpv. 3 3

Quando le misure previste nell'articolo 1, capoverso 2, sono prese per combattere l'aborto epizootico dei bovini, i Cantoni possono, nei casi previsti nell'articolo 21, capoverso 1, numero 3, pagare ai proprietari indennità superiori all' 80 per cento del valore ufficiale di stima. I sus* sidi federali si calcolano sulla base dell'80 per cento al massimo del va¬ lore ufficiale di stima, tenuto conio del ricavo delle parti utilizzabili; nel¬ le regioni ove l'allevamento del bestiame costituisce l'attività principale e che, in quanto tali, sono sottoposte alle misure di lotta, l'indennità può essere calcolata sul fondamento di un tasso fino al 90 per cento del valore di stima.

1) CS », 264; RU 1090, 1496, 1527; 1954, 455, 857; 1956, 142, 1299.

215 II La presente legge ha effetto a contare dal 1° gennaio 1959.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 marzo 1959.

Il Presidente: Aug. Lasser.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 6 marzo 1959.

Il Presidente: Eugen Dietschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della leg8® federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 6 marzo 1959.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 26 marzo 1959.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1959.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera (Del 20 marzo 1959)

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26.03.1959

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