920 Termine d'opposizione: 5 ottobre I960

DECRETO FEDERALE che approva sei convenzioni concernenti alcune piccole rettificazioni del confine tra la Svizzera e la Francia (Del 30 giugno I960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 19G0, decreta: Art. 1 Sono approvate le sei convenzioni seguenti, conchiuse il 3 dicembre 1959 tra la Svizzera e la Francia: 1. convenzione concernente la correzione della Hermance; 2. convenzione concernente una rattificazione del confine sulla Hermance; 3. convenzione concernente una modificazione del confine tra il Cantone di Vaud e il Dipartimento dell'Ain; 4. convenzione concernente la correzione del ruscello «Le Boiron»; 5. convenzione concernente una rettificazione del confine tra il Cantone di Neuchâtel e il Dipartimento del Doubs; 6. convenzione concernente la determinazione del confine tra il Canto¬ ne di Basilea Città e il Dipartimento dell'Alto Reno.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

921 Art. 2 Il presente decreto soggiace alle disposizioni dell'articolo 89, capo¬ verso 3, della Costituzione federale, concernente il referendum sui trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Gli. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 3, della Costituzione federale, e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzera» Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 7 luglio I960.

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1960.

922

DECRETO FEDERALE che approva la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1959 (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i rapporti del Consiglio federale del 29 marzo 1960, del Tribu¬ nale federale del 15 febbraio 1960 e del Tribunale federale delle assi¬ curazioni del 1° gennaio 1960, decreta: Articolo unico È approvata la gestione del Consiglio federale, del Tribunale federa¬ le e del Tribunale federale delle assicurazioni nel 1959.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: i. s. Briihwiler.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

li Segretario: F. Weber.

923 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

924

DECRETO FEDERALE cho approva i conti e il rapporto di gestione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1959 (Del 16 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1959; visto il rapporto e le proposte del Consiglio d'amministrazione del 22 aprile 1960, presentati al Consiglio federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 1960, decreta : Art. 1 Sono approvati i conti 1959 e il bilancio 31 dicembre 1959 delle Fer¬ rovie federali svizzere.

Art. 2 La gestione delle Ferrovie federali svizzere nel 1959 è approvata.

Art. 3 L'eccedenza attiva di Fr. 3 427 048.61 è riportata a conto nuovo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 giugno 1960.

Il Presidente: G. Dcspland.

Il Segretario: F. Weber.

925 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: i. s. Briihwiler.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

926

DECRETO FEDERALE elio approva il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1959 (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di com¬ pensazione per l'anno 1959; visto il rapporto del Consiglio federale del 12 aprile 1960, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti dell'Ufficio svizzero di compensazione per l'anno 1959.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 14 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: i. s. Brlihwiler.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: G. Dcspland.

Il Segretario: F. Weber.

927 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

928

DECRETO FEDERALE cho approva il conto di Stato della Confederazione Svizzera per Panno 1959 (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 aprile 1960, decreta: Articolo unico È approvato il conto di Stato della Confederazione Svizzera per l'eser¬ cizio del 1959, che si chiude con un avanzo netto di Fr 163 377 261,50 e con un'eccedenza passiva di Fr. 6 516 853 284,37.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1960.

Il Presidente: G. Dcspland.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: Gasion Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

929 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio Federale, I960.

63

930

DECRETO FEDERALE concern.en.to lo stanziamento di erediti suppletivi per l'anno 1960 (1 serie) e di crediti d'opera (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELJ-.A CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dal 17 maggio 1960, decreta: Art. 1 Sono assegnati al Consiglio federale, conformemente alla sua pro¬ posta, i crediti suppletivi domandati come prima serie per l'esercizio del 1960, i quali ascendono a 27 700 495 franchi per il bilancio finanziario di previsione e a 6 146 000 franchi per il bilancio di previsione dell' Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

Art. 2 Al Consiglio federale sono stanziati, conformemente alla sua doman¬ da, crediti d'opera e crediti suppletivi per un importo di 2 253 500 franchi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: G. Dcspland.

Il Segretario: F. Weber.

931 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

932

DECRETO FEDERALE concernente il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool per il periodo dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 (Del 22 giugno 1960)

v

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 marzo 1960, decreta :

Articolo unico È approvato il preventivo d'esercizio della Regìa degli alcool, pre¬ sentato dal Consiglio federale per il periodo dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, che prevede un'entrata di 66 922 000 franchi e un'uscita di 39 099 000 franchi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 giugno 1960.

11 Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: i. s. Brlihwiler.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

933 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 22 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

934

DECRETO FEDERALE con.corn.onte l'acquisto di un terreno, a Diibendorf, adiacente al Laboratorio federale per la prova dei materiali e per gli esperimenti, nel campo dell'industria, dell'edilizia e delle arti e mestieri (Del 17 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1960, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 1 204 000 franchi, per l'acquisto, come riserva di area fabbricabile, delle parcelle oltre il Kriesbach, adia¬ centi al Laboratorio federale per la prova dei materiali e per gli esperi¬ menti, nel campo dell'industria, dell'edilizia e delle arti e mestieri, in Diibendorf.

Art. 2 1 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 giugno 1960.

Il Presidente: G. Dcspland.

Il Segretario: F. Weber.

935 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: i. s. Brühwiler.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 17 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Caiìcelliere della Confederazione: Ch. Oser.

936

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di terreni nel quartiere del Marzili, a Berna (Del 27 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1960, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 1 130 900 franchi per l'acquisto di terreni fabbricabili sul Bundesrain e la Marziiistrasse, a Berna.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

937 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Cli. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

938

DECRETO FEDERALE cho accordo all'Esposizione svizzera d'igiene, ginnastica e sport (Berna 1961), una garanzia per la copertura di un eventuale disavanzo (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 febbraio 1960, decreta: Art. 1 Nel caso in cui l'Esposizione svizzera d'igiene, ginnastica e sport nei ventesimo secolo, che avrà luogo a Berna nel 1961, chiudesse in di¬ savanzo, la Confederazione concorrerà a coprirlo mediante un contributo di 800 000 franchi al massimo.

1

2 La Confederazione darà questa sua prestazione, purché il Cantone e la città di Berna contribuiscano adeguatamente nei limiti della propria garanzia.

3 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto; esso stabilisce le condizioni alle quali il contributo è subordinato.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

939 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

940

DECRETO FEDERALE che accordo la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Glarona (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DEIiLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 1960; considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 85, capoverso 2, riveduto, della Costituzione del Cantone di Glarona, accettato dalla «Landsgemein¬ de» del 1° maggio 1960.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

941 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

H Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

942

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Zugo (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 aprile 1960; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 74, capoverso 2, e 76, capoversi 2 e 3, della Costituzione del Cantone di Zugo, accettati nella votazione popolare del 6 marzo 1960.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 giugno 1960.

Il Presidente: G. Dcspland.

Il Segretario: F. Weber.

943 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

944

DECRETO FEDERALE concernente a garanzia delle disposizioni costituzionali dei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna per la ripresa del procedimento di fusione (Del 22 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE TVRT.T.A CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 6 e 93, capoverso 2, della Costituzione federale: visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1959, decreta: Art. 1 È dato seguito alle iniziative depositate dal Cantone di Basilea Cam¬ pagna il 3 settembre 1958 e da quello di Basilea Città il 4 dicembre 1958 ed è, di conseguenza, abrogato il decreto federale del 10 marzo 1948 D.

Art. 2 È accordata la garanzia federale alle disposizioni costituzionali adot¬ tate il 2 ottobre 1938 dal Cantone di Basilea Città (art. 58) e da quello di Basilea Campagna (art. 57 bis) per la ripresa del procedimento di fu¬ sione.

Art. 3 Ove il procedimento di fusione portasse all'accettazione di un'unica Costituzione per il Cantone di Basilea, la garanzia a detta costituzione po1) EU 1948, 181

945 trebbe essere accordata soltanto con riserva della revisione dell'articolo 1 della Costituzione federale.

Art. 4 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: P. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

H Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 22 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio Federale, .I960.

64

946

DECRETO FEDERALE clie accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Sciaffusa (Del 30 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1960; considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreto: Art. 1 È accordala la garanzia federale all'articolo 42, riveduto, della Costi¬ tuzione del Cantone di Sciaffusa, accettato nella votazione popolare del 24 aprile 1960.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: i. 8. Briihwiler.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

947 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 30 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

948

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzìa federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Appenzello Interno (Del 29 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1960; considerato che la presente disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 4, riveduto, della Costi¬ tuzione del Cantone di Appenzello Interno, accettato dalla «Landsgemein¬ de» del 24 aprile 1960. » Art. 2!

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

H Segretario: F. Weber.

949 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

TI Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede ò pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

950

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Yaud (Del 28 giugno I960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 maggio 1960; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario al diritto federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 33, capoversi 2, 3 e 4; 35; 54, capoverso 1; 55, capoverso 2; 74, capoverso 2, e 85, capoverso 1, riveduti, della Costituzione del Cantone di Vaud, come pure alla disposi¬ zione transitoria contenuta nel decreto del 17 febbraio 1960, accettati nella votazione popolare del 26 e 27 marzo 1960.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Î. s. Brühwller.

951 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 giugno 1960.

II Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

952

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra (Del 24 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELIBA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 1960; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario al diritto federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 41; 51, capoverso 1; 53; 58, capoverso 1; 59; 65, capoverso 1; 105; 142, capoverso 1; riveduti, della Costituzione del Cantone di Ginevra, come pure all'abrogazione del¬ l'articolo 138 della medesima, accettati nella votazione popolare del 5/6 marzo 1960.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

953 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1960.

H Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 24 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

954=

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale a tre leggi costituzionali del Cantone di Ginevra (Del 24 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 marzo 1960; considerato che le presenti tre leggi costituzionali del Cantone di Ginevra, accettate nella votazione popolare del 6/7 febbraio 1960, nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 Ê accordata la garanzia federale alle leggi costituzionali del Cantone di Ginevra: 1. del 17 aprile 1959, che modifica diversi articoli della Costituzione cantonale (53, 55 - 58, 65, 67, 78, 85, 89, 92, 93, 95, 96 e 98); 2. del 17 ottobre 1959, che modifica l'articolo 169 della Costituzione (Casa di Loëx); 3. del 18 dicembre 1959, che modifica l'articolo 106 della Costituzione.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

955 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 giugno I960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Ti Sfipretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 24 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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07.07.1960

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