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N° 27

FOGLIO

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FEDERALE

Anno "XT.TTT Berna, 7 luglio 1960. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11«--, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1960 LEGGE FEDERALE che istituisce il voto anticipato negli affari federali (Del 30 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 73, 90 e 122 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell' 8 ottobre 1959 1), decreta: Art. 1 Cantoni hanno la facoltà d'istituire, nelle votazioni ed elezioni federali, lo scrutinio anticipato per uno o parecchi dei quattro giorni che precedono la domenica della votazione, in tutto il territorio cantonale oppure in Comuni determinati.

2 Se il voto antipicato è in vigore per le votazioni cantonali, esso sarà istituito nelle votazioni ed elezioni federali per uno spazio di tempo iden¬ tico, semprechè non superi i quattro giorni che precedono la domenica della votazione.

1) FF 1059, 1013.

Foglio Federale, I960.

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II voto anticipato dev'essere comunque istituito nelle votazioni ed elezioni federali, per almeno due dei giorni che precedono la domenica della votazione, rispetto ai Comuni con più di 800 cittadini aventi diritto di voto, oppure a quei Comuni nei quali tale agevolezza venga chiesta da almeno trenta cittadini aventi diritto di voto, non più tardi di tre set¬ timane innanzi la votazione.

Art. 2 Per lo scrutinio anticipato, il diritto cantonale può stabilire che tutte o alcune urne siano aperte durante un certo tempo, oppure che il citta¬ dino medesimo consegni la sua scheda, in busta chiusa, a un ufficio pub¬ blico.

Art. 3 I Cantoni danno le disposizioni necessarie a impedire gli abusi.

Art. 4 II Consiglio federale determina il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

2 A contare da quella data, è abrogata la legge federale del 30 marzo 1900 1) concernente la facilitazione dell'esercizio del diritto di voto e la semplificazione delle operazioni elettorali.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Ciottu.

Il Segretàrio: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'ar¬ ticolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della 2) CS 1, 159.

915 legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 7 luglio 1960.

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1960.

916 Termine d'opposizione: 5 ottobre 1960

LEGGE FEDERALE concernente la competenza di stabilire le indennità di rincaro del personale federale per gli anni dal 1961 al 1964 (Del 30 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DKTiTJA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° aprile 1960, decreta: Articolo unico L'Assemblea federale ha facoltà di stabilire, per gli anni dal 1961 al 1964, la concessione di indennità di rincaro adeguate al personale fede¬ rale e ai beneficiari di rendite delle due casse d'assicurazione del perso¬ nale della Confederazione.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

917 Il Consiglio federale decreta: La legge federale clie precede è pubblicata conformemente all'artico¬ lo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 7 luglio I960.

Termine d'opposizione: 5 ottobre I960.

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Legge Federale che istituisce il voto anticipato negli affari federali (Del 30 giugno 1960)

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