N° 22

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLIII Berna, 2 giugno 1960. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto chèques postali XI 600.

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Fo¬ glio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale, basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

20 maggio I960 Messaggio concernente l'assegnazione di sussidi suppletivi alle casse ammalati riconosciute, per il 1961, 1962 e 1963.

È previsto che la questione dei sussidi federali alle casse sia comple¬ tamente risolta rivedendosi la legge del 13 giugno 1911 concernente l'as¬ sicurazione malattie ed infortuni, cosicché non sia poi più necessario di¬ sporre, mediante decreti appositi, dei sussidi suppletivi. La revisione di delta legge è stata però intermessa, dato che conveniva attendere l'isti¬ tuzione dell'assicurazione invalidità e la determinazione esatta delle sue prestazioni, perchè potesse farsi opera adeguata. Difatti non appena la legge federale del 19 giugno 1959 sull'Ai fu approvata, i lavori di revisione di quella sull'assicurazione malattia ed infortuni furono attivamente ri¬ presi. Essi sono a tal punto progrediti che si pensa di poter presentare il disegno già quest'anno. Le Camere impiegheranno però certamente tutto il 1961 per esaminare il disegno di revisione, cosicché, tenendo conto an¬ che del termine d'opposizione e dello spazio di tempo necessario perchè le. casse possano adeguare i loro statuti e le loro tariffe, si può conclu¬ dere che le nuove disposizioni rivedute della legge entreranno in vigore soltanto nel corso del 1963. Siccome i sussidi suppletivi attuali, disposti Foglio Federale, 1960.

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802 per il decreto federale del 13 dicembre 1957, potranno essere pagati solo fino alla fine del 1960, risulta necessario di prevedere una soluzione prov¬ visoria per l'intervallo 1961-1963: è questa la ragione del decreto presen¬ tato dal messaggio. La soluzione più semplice per detto regime transito¬ rio sarebbe ila proroga del regime attuale; questa soluzione avrebbe anche il vantaggio di lasciare impregiudicata la questione del regime più adatto da istituire mediante la revisione della legge. Le Casse malati hanno, per contro, chiesto degli aumenti notevoli, intendendo esse ristabilire, tra i sussidi federali e la media delle spese medico-farmaceutiche, la stessa proporzione che v'era nel 1944, anno in cui iniziò il sistema dei sussidi suppletivi. Il messaggio invece, pur ammettendo che l'aumento delle spese rende inadeguata la mera proroga del regime attuale, reputa che la pro¬ porzione da considerare sia quella ch'era stata stabilita all'inizio dell'ul¬ timo periodo di sussidio, e cioè nel 1957. Nel disegno che correda il messaggio è previsto perciò che i sussidi completivi di quelli disposti per l'articolo 35 della legge del 13 giugno 1911 sull'assicurazione malattie e infortuni siano, per il 1961-1963, di: fr. 7,50 per i fanciulli; fr. 9,50 per le donne; 2 fr. per gli uomini e 20 fr. per parto. Il sussidio di montagna è portato a 15 fr. al massimo per assicurato (I960, I, ted. p. 1611, frane, p. 1663 -- 20. V. 1960, N. 8043).

17 maggio 1960 Messaggio per la modificazione del decreto federale del 19 giugno 1959 concernente misure economiche e finanziarie, completive, per l'eco¬ nomia del latte.

Il decreto federale del 19 giugno 1959 [RU 1959, 927) inteso a com¬ pletare le misure disposte dalla legge sull'agricoltura, ha apprestato, per un nuovo triennio, il fondamento legale di un efficace finanziamento dello smercio dei prodotti lattieri e, adossando ai produttori stessi il carico di una parte del medesimo, ha contemporaneamente predisposto un efficace strumento per frenare la produzione. Da una parte, infatti, le misure contenute nella legge s'erano andate rivelando insufficienti a coprire le spese di smercio di una produzione in continuo aumento, e, dall'altra, i decreti del 1957 e del 1958 non bastavano a fondare un intervento ener¬ gico per frenare la produzione fattasi pletorica. Per
rendere più efficace il freno della produzione, apprestato dal decreto del 19 giugno 1959, è proposta ora una modificazione dell'articolo 4, capoverso 2, del me¬ desimo; il capoverso modificato dispone che, per assicurare la parteci¬ pazione dei produttori al finanziamento dello smercio, si possa prescri¬ vere una trattenuta, o una tassa condizionale, raddoppiata, e, cioè, di 6 et per kg/1, al massimo, in luogo dei 3 et per kg/1 previsti nel testo attualmente in vigore (1960, 1, ted. p. 1630, frane, p. 1682 -- 17. V. 1960, N. 8040).

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02.06.1960

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