1248 Termine d'opposizione: 28 dicembre i960

DECRETO FEDERALE sul mantenimento temporaneo delle disposizioni concernenti l'importazione di filmi (Del 29 settembre 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 27 ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1960, decreta: Art. 1 Le pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate (positive o negative), voci 3706.01 e 3707.10/22 della tariffa doganale, possono essere importate soltanto con un permesso del Dipartimento federale dell'interno.

2 II Dipartimento dell'interno può esentare, in generale, dal permesso d'importazione: a. i filmi di formato inferiore a 16 mm; b. i filmi di dilettanti.

Art. 2 1 II Dipartimento dell'interno può stabilire dei contingenti individuali per l'importazione dei filmi da spettacolo.

2 II noleggio dei filmi da spettacolo, importati nei limiti del contin¬ gente individuale, è permesso solo al titolare del contingente. In circostanze speciali, il Dipartimento dell'interno può, nel singolo caso, ammettere eccezioni.

Art. 3 Il Dipartimento dell'interno può eseguire le inchieste necessarie ad accertare se le prescrizioni del presente decreto e le relative disposizioni esecutive siano osservate.

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1249 Art. 4 Il Dipartimento dell'interno può delegare alla sezione del cinema della sua segreteria la competenza a rilasciare i permessi di importazione (art. 1, cpv. 1) e a eseguire le inchieste (art. 3).

Art. 5 Per il rilascio dei permessi sono riscosse tasse. II Dipartimento del¬ l'interno determina la tassa e i casi ove il permesso è rilasciato senza tassa o la tassa riscossa è in tutto o in parte rimborsata. Rimangono riservate le disposizioni dell'accordo internazionale del 22 novembre 1950 pei l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale.

2 Le spese delle inchieste giusta l'articolo 3 sono a carico delle per sone e delle ditte colpevoli, se l'inchiesta accerta delle infrazioni, e e presupposto una decisione penale conformemente all'articolo 6.

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6 ..

1 È punito con la multa finoArt.

a diecimila franchi o con g i arr fino a tre mesi io Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 1, capoverso 1, e dell'articolo 2, capoverso 2, 2° chiunque, relativamente a pellicole cinematografiche impressionale, fornisce indicazioni inveriliere agli organi ufficiali competenti, P ottenere il permesso di importazione o l'importazione esente a permesso, per eludere in tutto o in parte il pagamento delle tas.

o per ottenere il rimborso di esse, 3° chiunque impedisce un'inchiesta aperta conformemente ali articolo in una siffatta inchiesta fornisce indicazioni incomplete o ini eri agli organi competenti, 4° chiunque contravviene alle disposizioni esecutive emanate dal Di parlimento dell'interno in virtù del presente decreto.

Le due pene possono essere cumulate. Se l'azione è stata commessa p negligenza, la pena è la multa fino a cinquemila franchi.

2 Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale 3 Se l'infrazione è commessa nell'azienda di lllia, ie di una società in nome collettivo o di una società ïn a _ 11 J 'clic disposizioni penali sono applicabili alle; P0TM"'^ por]*ona giuridica o la avrebbero dovuto agire in nome di essa. 1 utt» « » I società risponde solidalmente per le multe e per e spese.

4 II perseguimento e il giudizio delle infrazioni spella alle autorità cantonali, salvo che il Consiglio federale non li deferisca alla Corte penale federale.

1) RU 1953, 473.

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1 Governi cantonali sono tenuti a comunicare immediatamente e senza spese al Ministero pubblico della Confederazione le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere.

Art. 7 Chiunque conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e stato punito per aver commesso intenzionalmente una infrazione può, dal Dipartimento dell'interno, essere escluso per un determinato tempo dal rilascio di per¬ messi per importare pellicole cinematografiche impressionate. Lo stesso vale per le ditte, i cui organi, procuratori o impiegati siano stati puniti.

Art. 8 Per quanto il presente decreto non disponga altrimenti è applicabile l'ordinanza del Consiglio federale del 17 dicembre 1950 D concernente il traffico delle merci con l'estero.

Art. 9 Giusta il trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 2) tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein il presente decreto ò parimente applicabile nel territorio del Principato del Liech¬ tenstein.

Art. 10 II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1961 ed è valido fino al 31 dicembre 1962.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

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Art. 11 Il Consiglio federale ò incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

TI Segretario: Ch. Oser.

1) RU 1956, 1675.

2) CS 11, 149.

1251 Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1960.

Il Vicepresidente: A. Antognini.

H Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 29 settembre 1960.

Termine d'opposizione: 28 dicembre 1960.

1252 SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciali, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Fo¬ glio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

16 settembre 1960 Messaggio concernente l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto 1960.

Le sfavorevolissime condizioni meteorologiche hanno, in particolare, fortemente compromesso il raccolto granario, cosicché si presume che le forniture conterranno una tale percentuale di chicchi germogliati da ren¬ derle improprie alla panificazione. Occorre prendere delle misure speciali, intese ad assicurare i migliori impieghi sostitutivi, analoghe a quelle prese già per le annate 1954 e 1956. Si prevede che le forniture di grano ger¬ mogliato supereranno quelle del 1954 (4600 carri ferroviari) pur restando inferiori a quelle del 1956 (10 700 carri). Per la legislazione che regge questo settore, la facoltà di emanare gli adeguati provvedimenti deve essere data al Consiglio federale dalle Camere, mediante un decreto fe¬ derale urgente, di validità limitata e fondato sui pertinenti articoli costitu¬ zionali (I960, II, ted. p. 817, frane, p. 805 -- 16. IX. 1960, N. 8106).

8 settembre 1960 Messaggio concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta di Untervaldo Soprasselva.

L'8 maggio 1960, gli elettori di Untervaldo Soprasselva hanno appro¬ vato, con 1148 voti contro 778, una modificazione dell'articolo 8 della Costituzione cantonale, intesa a rendere possibile l'istituzione di imposte indirette cantonali e comunali. Avendo accertato che la modificazione, la quale del resto non concerne se non il diritto pubblico cantonale, non contiene nulla di contrario alla Costituzione della Confederazione, il mes¬ saggio propone di accordare la garanzia federale e presenta l'abituale decreto federale d'approvazione ( 1960, 11, ted. p. 825, frane, p. 813 -- 8. IX. 1960. N. 8105).

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29.09.1960

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