N° 36

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLTII Berna, 8 settembre 1960. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--> seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta dette leggi jeder ali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

8064 MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'inseri¬ mento, nella Costituzione federale, di un articolo su gli oleodotti e gasdotti (Del 23 agosto 1960)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di presentarvi il nostro messaggio concernente l'in¬ serimento, nella Costituzione federale, di un nuovo articolo che conferisca ùlla Confederazione la competenza a legiferare sugli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti, liquidi o gassosi.

. I. Il consumo di combustibili e carburanti importati La tabella che segue illustra lo sviluppo del consumo annuo di com¬ bustibili, liquidi e solidi, e di carburanti importati, a contare dal 1930.

Essa dimostra che il consumo di carbone è, oggi, leggermente inferiore a quello degli anni trenta e che il crescente fabbisogno di combustibili esteri è soddisfatto esclusivamente con nafta. La quota di nafta nel fabbisogno di energia termica del nostro paese è passata dal 6°/o, nel 1938, ultimo anno d'anteguerra, a-l 41%, nel 1958; il consumo del carbone è, per contro, diminuito dal 73%, nel 1938, al 37%, nel 1958.

Foglio Federale, I960.

1134 Mio T

Consumo annuo di combustibili e carburanti importati a carbone b nafta c nafta + carburante Parallelamente al ben noto rapido sviluppo del traffico motorizzato stradale e aereo, il consumo di carburanti lia segnato un forte aumento, così che ora, come indica la tabella, il consumo
L, di conseguenza, naturale che, anche nel nostro paese, sia di attua¬ lità il problema degli impianti di oleodotti.

II. Lo sviluppo dei trasporti mediante condotte 1. Oleodotti Gli oleodotti si sono dimostrati il mezzo più econòmico per il trasportò di grosse quantità di petrolio tra due punti determinati. Soltanto le grosse riàvi pétrolière possono lavorare più a buon meroato, ma esse servono esclusivamente per i trasporti marittimi. Inóltre, mentre per tutti gli altri mezzi di trasporto, il recipiente contenente là merce (carro cisterna, pe¬ troliera) costituisce un pesò improduttivo mobile, che -- salvo l'effettua¬ zione di un trasporto in senso contrario -- dev'essere riportato al punto di partenza, per le condotte, invece, il recipiente (cioè la condotta stessa)

1135 è fisso e soltanto il contenuto si muove. Rispetto agli altri mezzi di tra¬ sporto, poi, gli impianti di condotte esigono un personale poco numeroso, tanto più che l'esercizio e la vigilanza sono largamente automatizzati. Da altra parte, però, tali impianti domandano l'investimento di grossi capi¬ tali, per cui possono essere usati solo per il trasporto di grandi quantità di merce. È, perciò, naturale che essi siano stati, dapprima, costruiti per collegare i pozzi di petrolio alle raffinerie, cioè i più importanti centri di spedizione e di ricezione.

Per soddisfare il fabbisogno di oli minerali, l'Europa deve ricorrere, in massima parte, all'importazione. Un tempo, le raffinerie erano, per lo più, costruite in riva al mare; all'interno erano trasportati soltanto i pro¬ dotti derivati. Oggi, invece, si preferisce costruire le raffinerie vicine ai centri di consumo e alimentarle con petrolio greggio trasportato negli oleo¬ dotti che collegano le raffinerie al mare.

I più importanti oleodotti presentemente in esercizio, nell'Europa oc¬ cidentale, sono: Wilhelmshaven-Colonia (Repubblica federale tedesca) ; lunghezza 390 km, diametro 71 cm; la sua capacità che era dapprima di 9 milioni di tonnellate 1 anno ò stata portata a 22 milioni. Il capitale sociale è ripartito come segue: il 47,2% alla Esso SA, il 26,3% alla BP e il 26,5 pei cento suddiviso tra quattro società tedesche.

Rotterdam-Venlo-Wcsel e Colonia (155 km nei Paesi Bassi, 49 risp.

90 km in Germania), diametro 60 cm. Capacità originale di 8,5 fino a un massimo di 20 milioni di tonnellate l'anno. Il capitale sociale è ripartito come segue: il 40% alla B.M.P. (Shell), il 20% alla Califor¬ nia Texas Oil Corporation (Callex) e il 40% a un gruppo di interessi tedeschi.

-- Wescl-Gelscnkirchen (Repubblica federale tedesca), lunghezza 47 km, diametro 40 cm. Capacità 6 milioni di tonnellate l'anno; ne è pro¬ prietaria la SA Benzina Gelsenberg.

-- Vado-Novara (Italia), lunghezza 152 km, diametro 20 cm, capacità 1 milione di tonnellate l'anno.

-- Genova-Rho (Italia), lunghezza 129 km, diametro 30 cm, capacità 1,1 milione di tonnellate l'anno.

-- Parcntis-Bec d'Ambès (Francia), lunghezza 120 km, diametro 30-40 cm, capacità 3 milioni di tonnellate l'anno; proprietà dell Esso.

-- Le Havre-Petit Couronne (Frància), lunghezza 77 km, diametro 25
cm, capacità 3 milioni di tonnellate l'anno; proprietà della Shell.

-- Finnart-Grangemouth (Gran Bretagna), lunghezza 91 km, diametro 31 cm, capacità 0,4 milioni di tonnellate l'anno; proprietà della Bri¬ tish Petroleum SA.

1136 Réseau des conduites en

Europe occidentale

légende Conduite de produits en exploitation

Conduite de pétrole brut en construction

Conduite de pétrole brut en exploitation

Conduite de pétrole brut projetée

Gazoduc en exploitation

1137 rc>Ieodolto?UeStÌ 0le0d0tU servono al trasporto di petrolio greggio, mentre Le Hayre-Parigi (Francia) è adibito al trasporto di prodotti raffinati.

Esso e lungo 243 km, ha un diametro di 25 cm e una capacità di 2 milioni di tonnellate l'anno. Appartiene alla TRAPIL, Società di tra¬ tto/1'0!loPeStato *10^ferfrancese i Per pipe-lines, alla quale partecipano, in ragioneil del 51/0 e altre corporazioni di diritto pubblico; re¬ sto del capitale è ripartito tra diverse compagnie petrolifere.

Pare che l'Organizzazione del Patto Atlantico (NATO) possieda una rete di condotte, lunga più di 4000 km, per il trasporto di prodotti raffi¬ nali, questa lete, per il momento, non è di nessuna importanza per i tra¬ sporti civili.

Sono attualmente in costruzione, nell'Europa occidentale i seguenti importanti oleodotti: M il ford Haven-Llandarcy (Gran Bretagna), lunghezza 96 km, diamo¬ ca ac ta ti r» P Co; * èQ previsto milioni dil'esercizio tonnellateperl'anno, tish Petroleum la fineproprietaria del 1960. la Bri¬ Laverei (presso Marsiglia) - Strasburgo, probabilmente prolungato fi¬ no a Karlsruhe e Stoccarda-Monaco; lunghezza fino a Karlsruhe: 770 m . anCia c ciroa 30 km in Germania; diametro 70-80 cm, capa¬ ci a iniziale di 10 milioni di tonnellate l'anno e, dopo compimento, di . ono in ei essate oltre 20 società petrolifere europee e americane.

° ? eo °^° Piroetterà di alimentare in petrolio greggio quattro ra inene pieviste nella regione di Strasburgo/Karlsruhe e altre nella regione i toccarda e di Monaco. Il compimento è previsto per l'ini¬ zio del 1963.

Pegli (presso Genova) - Milano con ramificazione verso est, nella re¬ gione di Cremona e un'altra verso ovest nella regione di Chivasso, da dove è previsto un prolungamento fino a CollombeylAigle attraverso la Valle d Aosta e la galleria stradale del Gran San Bernardo, attual¬ mente in costruzione. Lunghezza 350 km, in Italia, e 70 km, in Sviz¬ zera. Ne è proprietaria la Società Oleodotti Internazionali, di Roma, filiale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI),. controllato dallo Stato italiano. La ramificazione in direzione della Svizzera deve alimentare, in ragione di 2 milioni di tonnellate di petrolio greggio l'anno, la raffineria prevista a CoIIoinbey/Aigle, nella parte inferiore della pia¬ nura del Rodano, per la cui costruzione e il cui esercizio è stata fon¬ data la Società finanziaria Italo-Suisse, a Ginevra.

Ê progettato un prolungamento dell'oleodotto per il petrolio greggio da Aigle fino nel Sud della Germania attraverso i Cantoni di Vaud (Col des Mosses), Berna e Argovia; una ramificazione raggiungerà la regione di Stoccarda e un'altra quella di Monaco. Rispondendo a parecchi inter¬ venti parlamentari, il Governo bernese, nella sessione di maggio 1960 del

1138 Gran Consiglio, ha dichiarato che da un primo esame non risulta un inte¬ resse pubblico del Cantone al progetto, tale da giustificare per i promotori il diritto d'espropriazione cantonale.

Ove non potessero essere ottenuti i diritti di passaggio per la con¬ dotta Aigle-Sud della Germania, sono previste due varianti: la prima attra¬ verserebbe il Canton Ticino, il Cantone dei Grigioni (San Bernardino), il Principato del Lichtenstein e il Vorarlberg, mentre l'altra eviterebbe il territorio svizzero, passando dall'Italia alla Germania attraverso l'Austria.

Il 12 agosto 1960, i cantoni dei Grigioni e del Ticino hanno conchiuso con la Società Nazionale Metanodotti di Milano (un'altra filiale dell'ENI) una convenzione sull'impianto e l'esercizio di tale oleodotto. La costruzione e l'esercizio dello stesso sono riconosciuti d'interesse pubblico per i due Cantoni che avranno il djiritto di partecipazione nplla istituenda società svizzera e un diritto di uso. Un disegno concorrente di altri promotori pre¬ vede un oleodotti) da Venezia a Monaco attraverso Innsbruck, costruito parallelamente a un'autostrada. Un altro, ancora ne prevede uno per il trasporto di petrolio greggio da Venezia o Trieste a Vienna.

Per illustrare le possibilità di sviluppo in Europa degli oleodotti, ri¬ cordiamo che, negli Stati Uniti d'America, esistevano, all'inizio del 1958, 250 000 km di condotte per il trasporto di petrolio greggio a lunga di stanza e $9 000 km per il trasporto dei prodotti derivanti; la lunghezza dell'intera rete esercitata è pari a otto volte ìq circonferenza della terra.

2. Gasdotti In questi ultimi anni, il metano ha conosciuto un successo senza pre¬ cedenti. Già nel 1954, esso ha permesso di coprire il 10,5% del fabbisogno mondiale di energia. Nel 1958, negli Stati Uniti d'America, una rete di gas¬ dotti, per una lunghezza di 250 000 km, consentiva di trasportare il me¬ tano su distanze fino a 3000 km. Nel Canadà, il cui territorio era percorso, nel 1959, da 18 000 km di gasdotti, si sta costruendo una condotta lunga 3700 km. L'Untone sovietica possiede una rete estesa di gasdotti che ali¬ menta Mosca, Leningrado, l'Ucraina e persino Varsavia. In Italia erano in esercizio, nel 1959, circa 4500 km di gasdotti. In Francia, circa 2500 km di condotte trasportano il gas dai giacimenti di Lacq, situati
ai piedi dei Pirenei, a Nantes, Pargi e Besançon.

In Svizzera, esiste un Sindacato d'iniziativa che studia la possibilità dì usare il metano nel nostro paese. Questo sindacato si compone di rappre¬ sentanti dell'Associazione delle officine svizzere di gas, di diverse impor¬ tanti aziende elettriche e di aziende industriali consumatrici di energia ter¬ mica. Poiché gli uffici competenti francesi hanno rifiutato, poco tempo Ta, l'esportazione del gas di Lacq, l'interesse si porta presentemente sul me¬ tano indigeno o su quello del Sahara, dove, in questi ultimi anni, sono

1139 stali scoperti giacimenti immensi. Il primo ostacolo che si oppone all'uti¬ lizzazione del gas sahariano in Europa è la difficoltà di attraversare il Mediterraneo, che può essere superata con la costruzione di un gasdotto o con il trasporto, in navi cisterna, del gas liquefatto.

III. Argomenti a favore di un disciplinamento federale degli impianti di trasporto mediante condotte A cagione del rapido sviluppo dei trasporti mediante condotte, illu¬ strato sopra, e dell'esistenza di diversi progetti di impianto sul nostro ter¬ ritorio, ci siamo chiesti se non fosse opportuno sottoporre il nuovo mezzo di trasporto a un ordinamento federale. Siamo giunti aila conclusione che la rispósta deve essere senz'altro affermativa, in particolare per le due ra¬ gioni seguenti: Nella maggior parte dei casi, le condotte varcheranno presumibilmente le nostre frontiere. Ne deriveranno problemi politici riguardanti la neu¬ tralità, la difesa nazionale e l'approvvigionamento del paese. Questo ele¬ mento implica, già di per sè, la necessità per la Confederazione di disporre di un potere d'intervento decisivo.

Le condotte percorreranno, inoltre, il territorio di diversi Cantoni.

Le prescrizioni tecniche dovrebbero essere unificate su tutto il territorio della Confederazione. Mancando un ordinamento federale, si ha ragione di temere che il proprietario della condotta debba conformarsi a prescri¬ zioni di costruzione e di esercizio che potrebbero divergere da un Can¬ tone all'altro.

Eventuali danni, cagionati dalle condotte, potrebbero ripercuotersi al di là delle frontiere di un Cantone; ad esempio, quando un oleodotto, attraversando un fiume oppure falde d'acqua, diventa permeabile: la pol¬ luzione che ne risultasse avrebbe incalcolabili conseguenze, specialmente circa 1 approvvigionamento di acqua potabile. Considerato che ogni metro di oleodotto, del diametro internò di 60 centimetri, contiene circa 300 li¬ tri di petrolio, a una pressione fino a 70 atmosfere, e che esso è esposto a numerose influenze nocive (danni causati da movimenti del terreno, dagli uomini o dagli animali, corrosione interna ed esterna dovuta a influssi chimici o elettrolitici), è evidente che la possibilità di tali deterioramenti non deve essere sottovalutata. Soltanto una severa vigilanza federale po¬ trà rimediarvi in modo efficace.
I pericoli insiti negli impianti di oleodotti giustificano la necessità di sottomettere il loro proprietario a una maggiore responsabilità (respon¬ sabilità causale). La responsabilità del proprietario di un'opera, prevista nell'articolo 58 del Codice delle obbligazioni, potrebbe, infatti, essere insuf¬ ficiente, richedendo la prova di un vizio di costruzione o di un difetto di

1140 manutenzione. La Confederazione è sola competente a prescrivere una re¬ sponsabilità che deroghi al Codice delle obbligazioni.

Sarà, poi, assolutamente impossibile costruire una condotta a lunga distanza senza ricorrere al diritto di espropriazione. In mancanza di spe¬ ciali prescrizioni federali, il diritto di espropriazione federale può essere accordato soltanto per opere che tornano di utilità alla Confederazione o a una parte considerevole del paese (art. 1, cpv. 1 della legge fedei*ale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione). Di principio, si dovrebbe, quindi chie¬ dere il diritto di espropriazione cantonale. È lecito, tuttavia, presumere che un Cantone, il cui territorio fosse semplicemente attraversato da un oleodotto, non potrebbe accordare il diritto di espropriazione, fondandosi sulla sua legislazione: infatti sarebbe difficile dimostrare, per l'impianto di una condotta in transito, l'esistenza dell'interesse pubblico cantonale, che è la condizione prima alla concessione di un diritto di espropriazione can¬ tonale. In mancanza di un ordinamento federale, che consenta, per le con¬ dotte, il conferimento alle condizioni legali, del diritto federale di espro¬ priazione, potrebbe accadere che una condotta, per quanto utile, non possa essere costruita a cagione dell'impossibilità di ottenere determinati diritti di passaggio in un Cantone oppure che si renda necessario assegnarle un percorso economicamente poco razionale.

IV. Proposta per un articolo costituzionale sugli impianti di trasporto mediante condotte La Costituzione federale contiene un articolo particolare per ogni mezzo di trasporto: Art 26: «La legislazione sulla costruzione e l'esercizio delle strade ferrale è di competenza della Confederazione».

Art. 24ter (accettato nella votazione popolare del 4 maggio 1919): «La le¬ gislazione sulla navigazione è di competenza della Confederazione».

Art. 37ter (accettato nella votazione popolare del 22 maggio 1921): «La le¬ gislazione sulla navigazione aerea è di competenza della Confede¬ razione».

· Art. 37bis, cpv. 1 (accettato nella votazione popolare del 22 maggio 1921): «La Confederazione ha facoltà di stabilire disposizioni sugli automo¬ bili e i velocipedi».

Art. 24bis, cpv. 9 (accettato nella votazione popolare del 25 ottobre 1908): «La Confederazione ha facoltà di emanare
disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia. elettrica».

Questi articoli costituzionali che disciplinano i trasporti non conten¬ gono alcuna prescrizione particolare o indicazione per il legislatore. Da un profilo giuridico, è senz'altro opportuno dare la preferenza a un arti-

1141 colo costituzionale di questo genere. Le prescrizioni particolari devono essere previste nella legge, la quale può, ben più facilmente della Costitu¬ zione, esscie adattata alle circostanze. Poiché la Confederazione deve otlencie la competenza di ordinare un campo giuiùdico intero e coerente, e preferibile adottare la formula in uso per le competenze totali «La le¬ gislazione sulla... è di competenza della Confederazione» a quella solita per le competenze parziali «La Confederazione ha facoltà di stabilire di¬ sposizioni legali su...» (vedi Giacomelli, Schweiz. Bundesstaatsrecht, pag.

80 e sgg.). Vi pioponiamo, pertanto, di redigere, nel modo seguente, il nuovo articolo sulle condotte: «La legislazione sugli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi è di competenza della Confederazione».

Tale foimula conferisce al legislatore la facoltà di emanare prescri¬ zioni su la costituzione e (1 esercizio degli impianti di trasporlo, mediante condotte, e su tutte le questioni concernenti tali impianti.

Si parla di «impianti» di trasporto mediante condotte, poiché la com¬ petenza edeiale non deve limitarsi alle condotte in senso ristretto ma anc ic esten eisi alle istallazioni che servono al loro esercizio, come le pompe 1 1 e ì serbatoi.

Se ^riipnin Sai n* riC-v'e
,,i' . limitare .l'applicazione .

,,i ...

caibuianti liquidi e gassosi, visto che esistono Per tras or ar ; " no . S , 10 aese P * e carbone, givano? vino o altre merci. Inol! ' ,. ° P flesso esistono condotte per il trasporto
ci sembra, tuttavia, necessario sottoporre queste legislazione

Ci sembieiebbe errato limitare la competenza federale alle condotte e ie a ra\ ersano le frontiere nazionali o cantonali. Non sarebbe conforme a o scopo differenziale i regimi giuridici delle condotte secondo che esse sono situale sul territorio di uno solo o di più Cantoni. Come abbiamo già detto, i danni provocati da una condotta difettosa possono ripercuotersi anche al di la di una frontiera cantonale. Per ovvie ragioni di sicurezza, e, quindi, necessario che le prescrizioni in materia di costruzione, d'eser¬ cizio e di vigilanza siano imparzialmente severe qualunque sia il numero dei Cantoni percorsi dalla condotta. Si può citare anche il caso ove, in un dato Cantone, sia stato scoperto del gas naturale e questo gas sia traspor¬ tato al luogo di consumo mediante una condotta situata entro i confini del Cantone. Qualora la condotta non fosse assoggettata alle prescrizioni federali e fosse più tardi prolungata in un altro Cantone, sarebbe, allora, lecito chiedersi se dal diritto federale debba dipendere solamente il pro¬ lungamento oppure tutta la condotta. Nel primo caso, la condotta pur co¬ stituendo un'unità tecnica ed economica, sarebbe assoggettata a due regimi diversi. Nel secondo caso, il tronco originario, costruito conformemente a prescrizioni cantonali, dovrebbe essere trasformato e adattato alle nonne

1142 federali. Ci sembra, pertanto, indispensabile sottoporre tutte le condotte alle prescrizioni federali, comprese quelle situiate sul territorio di un solo Cantone. D'altronde, anche le condotte elettriche, sono assoggettate a pre¬ scrizioni federali unificate, indipendentemente dal fatto che esse attraver¬ sino il territorio di uno solo o di più Cantoni. Lo stesso fenomeno si è re¬ gistrato nel settore ferrovario, dove la costituzione di una rete nazionale è seguita all'esistenza di molte linee sparse: la sovranità cantonale ha do¬ vuto cedere il passo a quella federale.

La legge offre la possibilità di precisare il campo di applicazione. Essa può specificare le condotte per ile quali non è necessario il disciplinamenlo federale. È così previsto di esonerare le condotte poste all'interno di una azienda (ad es. nel recinto di una fabbrica) e quelle della rete di distribu¬ zione del gas illuminante. La legge darà, inoltre, al Consiglio federale la possibilità di consentire altre eccezioni. Appare perciò, inopportuno preve¬ dere le eccezioni già nell'articolo costituzionale^ Instaurare oggi una competenza federale illimitata è, d'altronde, tanto più facile, in quanto non esiste -- salvo una eccezione -- alcuna prescri¬ zione cantonale sulle condotte, onde non viene «ritirata» alcuna compe¬ tenza cantonale. L'eccezione concerne il Cantone dei Grigioni, dove il popplp ha accettato il 26 luglio 1960 una «legge sui condotti per il trasporto del petrolio, dei gas naturali e dei loro derivati», di nove articoli. Secondo essa, la costruzione e l'esercizio di condotte a cielo aperto o sotterranee per il trasporto di corpi liquidi o gassosi sul teiTitorio del Cantone dei Grigioni sono assoggettati u un permesso del Piccolo Consiglio, con ri-serva della legislazione federale. Tuttavia, gli impianti che servono all'approvvigiona¬ mento in acqua e quelli di importanza locale non sono sottoposti a detta legge. Il Piccolo Consiglio decide sulla domanda, dopo aver sentito il preav¬ viso della Confederazione e dei Comuni toccati dalla condotta. Esso con¬ cede il permesso alle condizioni giustificate dall'interesse pubblico. Pos¬ sono essere riscosse tasse uniche o periodiche. Per acquisire i diritti ne¬ cessari all'istallazione, all'esercizio e all'estensione dell'impianto, può es¬ sere richiesto il diritto di
espropriazione. La legge disciplina parimenti le competenze del Piccolo Consiglio in materia di vigilanza, coiiie anche lo obbligo di stipulare le (assicurazioni necessarie, e punisce le contrav¬ venzioni.

V. Preavviso dei Governi cantonali e delle organizzazioni economiche Con circolare del 2 maggio 1960, il Dipartimento delle poste e delle fer¬ rovie ha invitato i Governi cantonali e le organizzazioni economiche inte¬ ressate a volergli esprimere entro la fine di giugno la loro opinione e sul disegno di articolo costituzionale. Tutti i preavvisi sono favorevoli a una norma che attribuisca alla Confederazione la competenza di legiferare su¬ gli impianti di trasporto mediante condotte. Sola eccezione: il Cantone di

1143 Friourgo. Esso è del parere che i Cantoni sono in grado di disciplinare in modo sodisfacente la nuova materia, onde desidererebbe, lasciare alla Con¬ federazione soltanto talune competenze che le permettano di utilizzare le condotte nell interesse dell'approvvigionamento del paese e di vegliare su di esse in vista della protezione delle acque. Diciannove dei ventiquattro antoni e semi Cantoni e diciotto delle ventuno organizzazioni economiche c ìc ìanno fatto conoscere il loro parere approvano, invece, il testo costi¬ tuzionale proposto.

Tre Cantoni desidererebbero accordare alla Confederazione soltanto una competenza limitata; tra essi, il Cantone di Zurigo, sarebbe dell'opih competenze della Confederazione, come nell'articolo · CJ).stltuzione circa le acque, alle condotte che valicano le fron1 e . ^1Ie con(lotte intercantonali qualora i Cantoni non rieei S1 ìm falò di ì ' ac l piano federale, esigenze minime di natura .! J) \C G^e. ^a y^Ponsabilità aggravata per questi impianti. Il IS a /i ' JÎf* Ca simile, con la sola differenza che la Confede1 AOne vr ess ì e con o ®e in ® ercantonali.

,® ?.r® competente senza eccezioni, quanto Il semi Cantone domanda per inoltre, che concerne la compe enza e eia e sia estesa alle condotte di acqua potabile a lunga distanza.

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|®r?° p£n.*°n.e favorevole a una competenza federale limitata, e1 nro* 3 aiHC0,-° 3e!la C9sillMzl°aP concernente le strade nazionali che «sr'nV C G a ,9on^e^?raz'0pc assuma la parte di autorità concedente, 1 lsca slnpnio ra » interesse dell'approvvigionamento del paese e delle sue ' ?19a » e grandi linee di una rete di oleodotti e gasdotti e che l e s a va '.^Gr V|a Cantoni o' ^ |i dovrebbero > le prescrizioni per. la loro . t ruzione.

avere iltecniche diritto fondamentali di chiedere un'indennità i passaggio, quando una condotta concessionaria attraversa il loro terri orio e di emanare le prescrizioni particolareggiate di costruzione e di eser¬ cizio intese a proteggere la natura, il paesaggio e le acque sotterranee. Tra e associazioni economiche, solo la Società svizzera delle industrie chimic propone di escludere dalla competenza federale gli impianti di im¬ portanza locale.

In opposizione a questi pareri intesi a limitare la competenza della Confederazione, il Cantone di Turgovia interviene a favore di un articolo costituzionale generale, che conferisca alla Confederazione tutta la legisla¬ zione sugli impianti di trasporto, mediante condotte di materie solide, li¬ quide o gassose, di ogni sorta. Infine, il Cantone di Basilea Campagna, che approva, di principio, il nostro disegno di testo costituzionale, si chiede se il sistema di concessione federale non dovrebbe essere previsto anche per le raffinerie.

Certi Cantoni (Uri, Untervaldo Sottoselva, Basilea Campagna) propon¬ gono di introdurre nella Costituzione federale una disposizione intesa a proteggere gli interessi della natura e del paesaggio e le acque.

1144 Inoltre, alcuni preavvisi (Zurigo, Lucerna, Svitto, Basilea Campagna, Appenzcllo Interno, San Gallo, l'Unione sindacale svizzera, l'Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale, l'Unione delle imprese svizzere di trasporto, la Lega svizzera per l'organizzazione razionale del traffico [LITRA], l'Associazione basilese per la navigazione svizzera) sostengono il sistema delle concessioni; taluni di essi (l'Associazione sviz¬ zera per il piano di sistemazione nazionale, l'Unione delle imprese sviz¬ zere di trasporto, la LITRA) propongono di stabilirlo già nella Costitu¬ zione. Per contro, altri (Friburgo, Ginevra, Comitato direttivo dell'Unione ·svizzera del commercio e dell'industria, e alcune sue sezioni espressesi di¬ rettamente, come l'Unione svizzera dei consumatori di energia, l'Unione svizzera delle officine del gas, l'Unione delle centrali svizzere di elettricità, l'Associazione svizzera degli elettricisti, la Cooperativa svizzera dei negozianti e importatori di carbone) si esprimono per il sistema della semplice autorizzazione, senza neppure chiedere che la questione sia re¬ golata nella Costituzione.

VI. Del sistema della licenza o della concessione I preavvisi ricevuti riconoscono unanimi, da una parte, che semplici prescrizioni di polizia sarebbero insufficienti a disciplinare gli impianti di trasporto mediante condotte e, dall'altra, che non è il caso di istituire un monopolio di Stato. È, invece, controverso se convenga sancire il sistema della licenza o quello della concessione. Già il 21 dicembre 1959, il Con¬ siglio federale si è espresso a favore di quest'ultimo e ora, dopo aver preso conoscenza dei preavvisi, permane dell'opinione che esso sia il solo a con¬ sentire un soddisfacente disciplinamento dei trasporti in condotta. Ciò, in particolare, per i seguenti motivi: Per evitare l'uso eccessivo di terreni pubblici e privati, la Confedera¬ zione deve avere la possibilità di impedire 'la posa di una nuova condotta^ qualora il trasporto previsto possa essere assicurato da una già esistente e non pienamente utilizzala. Dovrebbe, poi, essere possibile, in periodo di penuria, usare le condotte in transito per l'approvvigionamento del paese.

É anche pensabile che un oleodotto sia indesiderabile dal profilo della neu ¬ tralità o che, nell'insieme, comporti più
inconvenienti che vantaggi.

Tali motivi impongono la possibilità di sottoporre la costruzione del¬ la condotta a condizioni appropriate o, perfino, di vietarla; il sistema della concessione garantisce questa facoltà. Per conseguire lo stesso scopo con il sistema della licenza, due sono le vie: la legge potrebbe enumerare tutti i casi ove la licenza debba essere rifiutata o rilasciata soltanto a deter¬ minate condizioni (ciò che è praticamente impossibile non potendosi sta¬ bilire sin d'ora una casistica completa) oppure le condizioni del rilascio dovrebbero essere menzionate in modo così generale che il sistema della licenza equivarrebbe, in realtà, a quello della concessione.

1145 Anche gli interessi dell'igiene e della protezione della natura e del paesaggio possono essere meglio salvaguardati con il sistema della con¬ cessione.

Sarebbe una contraddizione, da una parte, accordare all'utente il di¬ ritto d espropriazione, riconoscendo implicitamente l'interesse pubblico del1 impianto e, dall altra parte, permettere la costruzione e l'esercizio dello stesso con una semplice licenza di cui il titolare potrebbe, a sua discre¬ zione, fare uso o no. L'esercizio di un'attività di interesse pubblico, agevo¬ lata dall applicazione del diritto di espropriazione, esige l'assunzione di taluni obblighi definiti nella concessione.

È evidente, però, che il sistema della concessione non dovrebbe essere usalo per contrastare il progresso tecnico e impedire artificialmente lo impianto di condotte. 11 nostro paese, lontano dal mare, ha interesse a im poi tai e alle migliori condizioni le materie prime, di cui abbisogna. Che a costruzione di oleodotti priverebbe la navigazione sul Reno o le ferrovie di un certo traffico, non può essere motivo sufficiente per il rifiuto della concessione.

Nonostante la nostra opinione, favorevole, di principio, all'obbligo dela concessione, ijl eniamo che questo non debba essere istituito nella Co¬ rnei finvv iT'1 ne.a W- iHfrtti, se la Costituzione stessa lo prescrivesse, iY* ^ i|C' *1° con'emP°> Prevederne le eccezioni, atteso che, come già 110 C G con c V/u* ' interno un'aziendaessere o quelle della retealla di is ri uzione °'i ei eas ^°^ illuminante non di dovrebbero assoggettate concessione e, presumibilmente, neppure alla legge. Orbene, l'assunzione c e smGo e eccezioni in un articolo costituzionale ne complicherebbe il es o e poti e e, in breve tempo, esigerne la revisione. Se, poi, l'articolo so l<*nto autoiizzasse il legislatore a prevedere eccezioni, questi, in pratica, sare e nuovamente libero di determinare i casi ove la concessione ò ob¬ bligatoria.

I er ragioni di principio, desidereremmo, parimente, introdurre nella egge e non nel! articolo costituzionale la disposizione, proposta da pa1 cechi governi cantonali, intesa a tener conto della protezione della natura e del paesaggio.

L articolo costituzionale, nella formulazione proposta, permette senza altro di emanare una legge che ponga l'obbligo della concessione. Come già abbiamo detto,
il suo testo è simile a quello di altri articoli costitu¬ zionali concernenti i trasporti (articoli su le ferrovie, la navigazione in¬ terna e la navigazione aerea). Orbene, in questi tre casi, non è mai stato contestato che il testo costituzionale permetta l'istituzione di tale obbligo.

I nuovi articoli economici della Costituzione non hanno cambiato nulla da questa veduta. Infatti, dopo la loro promulgazione, il Consiglio fede¬ rale, nel suo messaggio del 26 aprile 1957. concernente l'inserimento nella

1146 Costituzione federale di un articolo su l'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni -- che è proprio un articolo di mera competenza -- (FF 1957, 693), si è espresso nel modo seguente: «Disponendo che la " legislazione attenente all'energia nucleare ò di competen¬ za della Confederazione" l'articolo chó noi proponiamo lascia, al legislatore, intera libertà. Anche Burckardt approva (cfr. Kommentar zur Bundesverfassung, 3a edi¬ zione, pag. 323 e sgg) questo concotto il quale, già esprèsso nei messaggi del Con¬ siglio federale circa gli articoli sull'aviazione (FF. 1910, ed franc. I, 824 ed. ted. II, 018) e sulla navigazione (FF 1917, ed. franc. IV, 327, ed. ted. IV, 319), conserva cortamente, noi caso dell'energia nucleare, il suo pieno valore».

Nel suo messaggio dell'8 dicembre 1958 concernente un disegno di legge su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le ra¬ diazioni (FF 1958, 1267), il Consiglio federale ha esplicitamente confer¬ malo quell'opinione. Essa, per quanto ci consta, è rimasta incontestata.

Non c'è dubbio, quindi, che il nuovo articolo costituzionale, com'è pro¬ posto, permetta di sancire nella legge l'obbligo della concessione.

VII. Ordinamenti legislativi esteri sugli impianti di trasporto in condotta In Francia sono applicabili diversi ordinamenti secondo la natura della condotta: -- le condotte privale (ad es. Le Ilavre-Pctit Couronne) sono assogget¬ tate al diritto comune. I diritti di passaggio devono essere acquisiti d'intesa con i proprietari; -- le condotte che collegano un giacimento di petrolio a una raffineria (ad es. Parcntis-Bec d'Ambès) sono assoggettate al diritto minerario (Codice minerario). Il titolare di una concessione d'esercizio frùisce, per il trasporto, fino alla raffineria, dei prodotti che sono oggetto della concessione, degli stessi diritti che lo Stato (diritto di espropriazione) ; -- la Società TRAPIL, incaricata, con legge del 2 agosto 1949, della co¬ struzione e dell'esercizio della condotta di prodotti raffinati Le HavreParigi, ha ottenuto a questo scopo il diritto d'espropriazione. Lo Stato che partecipa al capitale sociale dispone di un esteso diritto di vigi¬ lanza e d'intervento; -- altre condotte di interesse generale (ad es. il progetto Laverà, presso Marsiglia-Strasburgò-Karlsruhe), sono assoggettate a
un ordinamento previsto dalla legge sulle finanze, del 1958, e dal decretò d'esecuzione della stessa, del 16 maggio 1959. Secondo, questo disciplinamcnto, lo impianto di una condotta è permesso mediante decreto emanato su proposta del Ministro dei carburanti, controfirmato dai Ministri del¬ le finanze e dei trasporti e approvato dal Consiglio di Stato. La co¬ struzione di una condotta è considerata lavóro pubblico. Il decreto

1147 di licenza approva la forma giuridica e gli statuti della società bene¬ ficiaria. Le tariffe devono essere approvate.

In Italia, il consenso dell'autorità è necessario per i'iiso del terreno richiesto dall'impianto di una condotta. L'esercizio della condotta dipende dà una licenza rilasciata dal Ministero delle Finanze. Fino ad oggi, non esi¬ ste una condotta che eseguisce trasporti per cónto di terzi. La vasta rete di gasdotti italiani è amministrata da società a partecipazione maggiori¬ tària dello Stato. È stalo elaborato lin disegno di legge: esso prevede, in particolare, il sistema della concessione, il rilascio del diritto di espropria¬ zione al beneficiario come anche il diritto di retrocessione in favore dello Stalo, quando la durata della concessione, cinquanta anni ài massimo, sia scaduta.

In Austria, le condotte costruite e amministrale dai titolari di una concessione di diluito minerario sono assoggettate a questo diritto. Può es¬ sere esercitalo il diritto di espropriazione. Non esiste alcun ordinamento particolare per le società clic amministrano altre condotte: esse sono as¬ soggettate al còdice del commercio clic prescrive l'obbligo della licenza.

Una legge concernente i trasporti professionali mediante condotte, in pre¬ parazione, prevede l'obbligo della concessione.

In Gran Bretagna, non esistono disposizioni speciali applicabili alle condotte, salvo per quelle militari. Le modificazioni di terreno devono es¬ sere approvate dall autorità di pianificazione conformemente al «Town and Country Planning Acts». Questa licenza non implica, tuttavia, il di¬ ritto di espropriazione, la cui attribuzione dipende, invece, da una legge speciale emanata dal Parlamento: un caso del genere si ò avuto, ad es., per la costruzióne delle condotte Stanlow-Partiiigton della Shell e MilfordHaven-Llandarcy della British Petroleum Company.

In Spagna, una legge del 1958 dichiara d'interesse pubblico l'estra¬ zione, l'esercizio, l'immagazzinamento e il raffinamento degli idrocarburi, cóme anche il lóro trasporto in condotta. Il titolare di una concessione fruisce del diritto di espropriazione. Non esistono però, a tutt oggi, con¬ dotte a usò commerciale.

Gli (dtri Stati dell'Europa occidentale non possiedono ancora una le¬ gislazione sul trasporto mediante condotte. Nella Repubblica federale te¬
désca, una perizia del «Consiglio scientifico presso il Ministeio dei lia sporti», pubblicata poco tempo fa a proposito delle condotte a ^u"8a C1 stanza per il trasporto degli olii minerali, è favorevole ali intioduzione della «Genehmigungspflicht», che corrisponde al nostro sistema della con¬ cessione.

Negli Stati Uniti d'America, tutte le condotte di metano sono assog¬ gettate al diritto federale (Naturai Gas Act), che (Interstate Commerce Act) si applica alle altre condotte (eccettuate quelle per 1 acqua e il gas illu-

1148 minante) soltanto se sono adibite a trasporti pubblici o percorrono il ter» ritorio di parecchi Stati o valicano la frontiera nazionale. L'«Interstate Commerce Commission» esercita l'alta vigilanza sul piano federale. Le società di condotte subordinate devono stabilire le tariffe di trasporto se¬ condo determinati criteri, pubblicarle e attenervisi. I ribassi speciali, i di¬ videndi e i benefici non devono eccedere, ogni anno, una certa percentuale del valore di investimento. I titolavi di trasporti pubblici hanno l'obbligo di effettuare trasporti per il conto di terzi, anche a scapito dei propri.

Certi Stati prevedono il rilascio, in casi particolari, di una concessione o di una licenza; federalmente non vi è l'obbligo di inchiedere nò l'una nè l'al¬ tra. Di principio, i diritti di passaggio sono acquisiti d'intesa con i pro¬ prietari. É, però, possibile far constatare giuridicamente che la condotta è d'interesse pubblico, nel qual caso i diritti di passaggio possono essere acquisiti mediante espropriazione. In mancanza di un ordinamento fede¬ rale, la competenza a legiferare appartiene al singolo Stato.

Nel Canadù, le condotte che percorrono il territorio di parecchi Stati o valicano la frontiera nazionale sono assoggettate a un ordinamento fe¬ derale, tutte le altre a leggi provinciali. Sia nel diritto federale sia in quel¬ lo provinciale, vige un sistema corrispondente a quello nostro della con¬ cessione. Può essere anche imposto l'obbligo di trasporto.

Vni. Elementi fondamentali della legge Il disegno di legge federale sugli impianti di trasporto, mediante con¬ dotte, di combustibili e carburanti liquidi o gassosi è in preparazione nel¬ l'Amministrazione federale. Astenendoci dai particolari, citiamo gli ele¬ menti fondamentali.

11 disegno delimiterà il campo di applicazione della legge e, di con¬ seguenza, indicherà gli impianti che non le sono assoggettati. Converrà, poi, disciplinare l'obbligo della concessione e, in particolare, le condizioni poste per il rilascio della medesima (garanzia della neutralità, dell'indi¬ pendenza del paese e degli interessi della difesa nazionale, esclusione di qualsiasi pericolo per persone, cose e altri beni importanti). Bisognerà, inoltre, vigilare affinchè sia garantita la prevalenza svizzera in seno alle società concessionarie. La legge determinerà
l'autorità concedente, la proce¬ dura di rilascio (consultazione dei Cantoni, pubblicazione ufficiale con procedura di opposizione) e il contenuto obbligatorio e facoltativo della concessione, in particolare il* titolare, l'oggetto e la durata della conces¬ sione, la possibilità di trasferimento al concessionario del diritto di espro¬ priazione federale, gli oneri imposti dalla difesa nazionale e dall'approv¬ vigionamento del paese o stabiliti nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane o nell'interesse dell'igiene o della protezione del paesaggio. Vanno disciplinali anche il trasferimento e l'estinzione della concessione.

1149 Un capitolo della legge sarà dedicato alla costruzione e all'esercizio degli impianti e regolerà la procedura di deposito, di approvazione dei piani e di espropriazione. Esso conterrà parimente disposizioni su gli in¬ croci con corsi d'acqua, strade o altre condotte, la ripartizione delle spese per i provvedimenti di sicurezza ivi richiesti e gli uffici di vigilanza delle autorità competenti. Invece, le prescrizioni tecniche di costruzione e di esercizio, che devono poter essere adeguate ai progressi della tecnica, sa¬ ranno contenute non già nella legge bensì in un'ordinanza del Consiglio federale.

Infine, vanno trattati la responsabilità civile del titolare della con¬ dotta e l'obbligo di assicurazione e sancite alcune disposizioni penali e finali.

Vi raccomandiamo di approvare il disegno di decreto allegato concer¬ nente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 26bis sugli impianti di trasporto, mediante condotte, di combustibili e carburanti li¬ quidi o gassosi.

Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 23 agosto 1960.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Max Petitpierre.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio Federale, I960.

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Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente l`inserimento, nella Costituzione federale, di un articolo su gli oleodotti e gasdotti (Del 23 agosto 1960)

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