Termine di referendum: 14 gennaio 1985

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Codice civile svizzero

(Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni fra i coniugi e diritto successorio) Modificazione del 5 ottobre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 luglio 19791', decreta:

I 1. I titoli quinto e sesto del Codice civile 2) sono modificati come segue : Titolo quinto: Degli effetti del matrimonio in generale

A. Unione coniugale; diritti e doveri dei coniugi

B. Cognome

C. Cittadinanza

Art. 159 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale.

2 1 coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole.

3 Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà.

Art. 160 1 II cognome coniugale è quello del marito.

2 La sposa può tuttavia dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale.

3 Se già porta un siffatto doppio cognome, può anteporre soltanto il primo cognome.

Art. 161 La moglie acquista la cittadinanza del marito senza perdere quella che aveva da nubile.

''FF 1979 II 1119 21 RS 210

Codice civile. Diritto matrimoniale

D. Abitazione coniugale

E. Mantenimento della famiglia I. In genere

II. Somma a libera disposizione

FU. Contributi straordinari di un coniuge

F. Rappresentanza dell' unione coniugale

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Art. 162 I coniugi scelgono insieme l'abitazione coniugale.

Art. 163 1 1 coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.

Art. 164 1 II coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.

2 Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.

Art. 165 1 II coniuge che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un' equa indennità.

2 Lo stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.

3 Tuttavia, l'indennità non può essere pretesa se i contributi straordinari sono stati prestati in base a un contratto di lavoro, di mutuo o di società o in base a un altro rapporto giuridico.

Art. 166 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

Codice civile. Diritto matrimoniale 1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; 2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

G. Professione e impresa dei coniugi

H. Negozi giuridici dei coniugi I. In genere

li. Abitazione familiare

Art. 167 Nella scelta e nell'esercizio della propria professione od impresa ciascun coniuge usa riguardo nei confronti dell'altro e tiene conto del bene dell'unione coniugale.

Art. 168 Salvo diverso disposto della legge, ciascun coniuge può libera, mente concludere negozi giuridici con l'altro o con terzi.

Art. 169 1 Un coniuge non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione familiare.

2 II coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

Art. 170

J. Obbligo d' informazione

K. Protezione dell'unione coniugale I. Consultori

1

Ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

2 A sua istanza, il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

3 Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 171 I Cantoni provvedono affinchè, in caso di difficoltà matrimoniali, i coniugi possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori matrimoniali o familiari.

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Codice civile. Diritto matrimoniale

II. Misure giudiziarie 1. In genere

2. Durante la convivenza a. Prestazioni pecuniarie

b. Privazione della rappresentanza

Art. 172 I coniugi possono, insieme o separatamente, chiedere la mediazione del giudice qualora uno di loro si dimostri dimentico dei suoi doveri familiari od essi siano in disaccordo in un affare importante per l'unione coniugale.

2 II giudice richiama i coniugi ai loro doveri e cerca di conciliarli ; con il loro consenso, può far capo a periti o indirizzarli a un consultorio matrimoniale o familiare.

3 Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge.

Art. 173 1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.

2 Parimente, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa.

3 Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

Art. 174 1 Se un coniuge eccede il suo potere di rappresentare l'unione coniugale o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell' altro, può privarlo in tutto od in parte della rappresentanza.

3 II coniuge istante può comunicare la privazione a terzi soltanto con avviso personale.

3 La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 175

3. Sospensione della comunione domestica a. Motivi

b. Organizzazione della vita separata

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Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia.

Art. 176 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: 1. stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro; 2. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche;

Codice civile. Diritto matrimoniale 3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.

2 Un coniugo può parimente proporre l'istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perché l'altro la rifiuta senza valido motivo.

3 Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

Art. 177 4. Diffida ai debitori

5. Restrizioni del potere di disporre

Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

Art. 178 1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro.

2 II giudice prende le appropriate misure conservative.

3 Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario.

Art. 179

6. Modificazione delle circostanze

1

II giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e, se non più giustificate, le revoca.

2 Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni.

Art. 180

7. Foro

1

II giudice competente per le misure a tutela dell'unione coniugale è quello del domicilio di uno dei coniugi.

2 Se i coniugi hanno domicilio distinto ed entrambi chiedono misure a tutela dell'unione coniugale, il giudice competente è quello adito per primo.

3 Per la modificazione, il completamento o la revoca delle misure, il giudice competente è quello del luogo in cui sono state prese o, se nessun coniuge vi è più domiciliato, il giudice del nuovo domicilio di uno dei coniugi.

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Codice civile. Diritto matrimoniale Titolo sesto: Del regime dei beni fra i coniugi Capo primo: Disposizioni generali Art. 181 A. Regime ordinario

I coniugi sono sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti in quanto non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale o non sia loro applicato il regime straordinario.

Art. 182

B. Convenzione matrimoniale I. Scelta del regime

II Capacità di contrattare

III Forma

1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.

2 Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.

Art. 183 1 Chi intende stipulare una convenzione matrimoniale dev'essere capace di discernimento.

2 1 minorenni e gli interdetti abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.

Art. 184 La convenzione matrimoniale si fa per atto pubblico firmato dalle persone contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

Art. 185

C. Regime straordinario I. Ad istanza di un coniuge 1. Pronuncia

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1

Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.

2 Vi è grave motivo segnatamente se : 1. l'altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata; 2. l'altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell'istante o della comunione; 3. l'altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni ; 4. l'altro coniuge rifiuta di informare l'istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni; 5. l'altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.

3 L'istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di

Codice civile. Diritto matrimoniale discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniugo incapace.

2. Foro

3. Revoca

II. In caso di esecuzione forzata 1. Fallimento

Art. 186 II giudice competente è quello del domicilio di uno dei coniugiArt. 187 1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono in ogni tempo ripristinare il precedente regime dei beni o adottarne uno nuovo.

2 Caduto il motivo della separazione dei beni, il giudice, ad istanza di un coniugo, può ordinare il ripristino del precedente regime.

Art. 188 Se i coniugi vivono in comunione di beni, il fallimento dichiarato contro uno di loro li assoggetta per legge alla separazione dei beni.

Art. 189

2. Pignoramento a. Pronuncia

b. Foro

3. Cessazione

III. Liquidazione del regime precedente

Se i coniugi vivono in comunione di beni ed uno di loro sia escusso per un proprio debito con pignoramento della sua quota di beni comuni, l'autorità di vigilanza in materia di esecuzione può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

Art. 190 1 L'istanza è diretta contro ambo i coniugi.

2 II giudice competente è quello del domicilio del debitore.

Art. 191 1 Tacitati i creditori, il giudice, ad istanza di un coniuge, può ordinare il ripristino della comunione dei beni.

2 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono adottare la partecipazione agli acquisti.

Art. 192 In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge.

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Codice civile. Diritto matrimoniale

D. Protezione dei creditori

E. Foro per le azioni di liquidazione del regime dei beni

F. Amministrazione della sostanza di un coniuge da parte dell'altro

Art. 193 1 La costituzione o modificazione del regime dei beni e le liquidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all'azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti.

2 Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, questi è tenuto al pagamento dei debiti, ma può limitare questa responsabilità in quanto provi che i beni ricevuti non bastano per il pagamento integrale.

Art. 194 Le azioni concernenti la liquidazione del regime dei beni fra i coniugi o i loro eredi devono essere proposte: 1. in caso di morte, al giudice dell'ultimo domicilio del defunto; 2. in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, al giudice del relativo foro; 3. negli altri casi, al giudice del domicilio del coniuge convenuto.

Art. 195 1 Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato.

2 Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi.

Art. 195a

G. Inventario

1

Ciascun coniuge può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.

2 Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Capo secondo: Del regime ordinario della partecipazione agli acquisti Art. 196

A. Rapporti di proprietà I. Composizione

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II regime della partecipazione agli acquisti comprende gli acquisti e i beni propri di ogni coniuge.

Codice civile. Diritto matrimoniale

II. Acquisti

IH. Beni propri 1. Per legge

2. Per convenzione matrimoniale

IV. Prova

Art. 197 1 Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime.

2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente : 1. il guadagno del suo lavoro; 2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; 3. il risarcimento per impedimento al lavoro; 4. i redditi dei suoi beni propri; 5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.

Art. 198 Sono beni propri per legge: 1. le cose che servono esclusivamente all'uso personale di un coniuge; 2. i beni appartenenti ad un coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito ; 3. le pretese di riparazione morale; 4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

Art. 199 1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono dichiarare beni propri acquisti destinati all'esercizio di una professione od impresa.

2 Per convenzione matrimoniale, possono inoltre escludere redditi dei beni propri dagli acquisti.

Art. 200 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.

2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.

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Codice civile. Diritto matrimoniale

B. Amministrazione, godimento e disposizione

C. Responsabilità verso i terzi

D. Debiti tra coniugi

Art. 201 1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.

2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell'altro.

Art. 202 Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

Art. 203 1 II regime' dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

2 II coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

Art. 204

E. Scioglimento del regime e liquidazione · I. Momento dello scioglimento

1

II regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime.

2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.

Art. 205

II. Ripresa di beni e regolamento dei debiti 1. In genere

1

Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell'altro.

2 Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi'd'avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.

3 1 coniugi regolano i loro debiti reciproci.

Art. 206

2. Partecipazione al plusvalore

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1

Se un coniuge .ha contribuito senza corrispettivo all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altro e, al momento della liquidazione, ne risulta un plusvalore, il suo credito è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato se-

Codice civile. Diritto matrimoniale condo il valore attuale dei beni; se ne risulta un deprezzamento, il credito equivale al contributo prestato.

2 Se uno di questi beni è stato precedentemente alienato, il credito è calcolato secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione ed è immediatamente esigibile.

3 1 coniugi possono escludere o modificare per convenzione scritta la partecipazione al plusvalore.

Art. 207 1 IU. Calcolo Gli acquisti degli aumenti 1. Separazione condo il loro degli acquisti dei beni.

e dei beni propri 2

e i beni propri di ogni coniuge sono disgiunti sestato al momento dello scioglimento del regime

II capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

2. Reintegrazione negli acquisti

3. Compensi tra acquisti e beni propri

Art. 208 1 Sono reintegrate negli acquisti : 1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell'altro, eccettuati i regali d'uso; 2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni · con l'intenzione di sminuire la partecipazione dell'altro.

2 In caso di controversie inerenti a tali liberalità o alienazioni, la sentenza è opponibile al terzo beneficato sempreché la lite gli sia stata denunciata.

Art. 209 1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.

3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione.

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Codice civile. Diritto matrimoniale Art. 210 4. Aumento

IV. Determinazione del valore 1. Valore venale 2. Valore di reddito a. In genere

b. Circostanze speciali

1

L'aumento è dato dal valore totale degli acquisti, inclusi i beni reintegrati ed i compensi e dedotti i debiti che li gravano.

2 Non è tenuto conto delle diminuzioni.

Art. 211 In caso di liquidazione, i beni sono stimati secondo il valore venale.

Art. 212 1 L'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l'attribuzione per intero è stimata, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, secondo il valore di reddito.

2 II coniuge proprietario dell'azienda agricola o i suoi eredi possono opporre all'altro coniuge, a titolo di quota di plusvalore 0 di credito di partecipazione, soltanto l'importo che avrebbero ricevuto in caso di imputazione dell'azienda secondo il valore venale.

3 Le disposizioni successorie sulla stima e sulla partecipazione dei coeredi all'utile si applicano per analogia.

Art. 213 II valore d'imputazione può essere adeguatamente aumentato se circostanze speciali lo giustificano.

2 Sono circostanze speciali segnatamente i bisogni di sostentamento del coniuge superstite, il prezzo d'acquisto dell'azienda agricola, con gli investimenti, e la situazione finanziaria del coniuge cui appartiene l'azienda.

1

Art. 214 3. Momento determinante

1

Per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione.

2 Per i beni reintegrati negli acquisti, è determinante il momento in cui furono alienati.

Art. 215

V. Partecipazione all'aumento 1. Per legge

1

A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro.

2 1 crediti sono compensati.

Codice civile. Diritto matrimoniale

2. Per convenzione a. In genere

Art. 216 1 Per convenzione matrimoniale può essere stabilita una diversa partecipazione all'aumento.

2 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

Art. 217

b. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale

VI. Pagamento del credito di partecipazione e della quota di plusvalore 1. Dilazione

In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

Art. 218 1 II coniuge debitore della partecipazione all'aumento e della quota di plusvalore può chiedere dilazioni qualora il pagamento immediato gli arrecasse serie difficoltà.

2 Se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione e la quota di plusvalore fruttano interessi a contare dalla chiusura della liquidazione e, se le circostanze lo giustificano, devono essere garantiti.

Art. 219

2. Abitazione e suppellettili domestiche

1

Per poter mantenere l'attuale tenore di vita, il coniuge super-, stite può chiedere che la casa o l'appartamento in cui vivevano 1 coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d'abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale.

2 Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche.

3 Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell'usufrutto o del diritto d'abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell'appartamento.

4 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

Art. 220

3. Azione contro i terzi

1

Se i beni del coniuge debitore o della sua successione non ba29

Codice civile. Diritto matrimoniale stano a soddisfare il credito di partecipazione all'aumento, il coniuge creditore o i suoi eredi possono esigere dai terzi beneficati la restituzione, fino a concorrenza dell'importo scoperto, delle liberalità reintegrabili negli acquisti.

2 L'azione dev'essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge creditore o i suoi eredi hanno avuto conoscenza della lesione dei loro diritti, in ogni caso però entro dieci anni dallo scioglimento del regime dei beni.

3 Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sull'azione di riduzione ereditaria, eccetto quelle in materia di foro.

Capo terzo: Della comunione dei beni

A. Rapporti di proprietà I. Composizione

II. Beni comuni 1. Comunione universale

2. Comunioni limitate a. Comunione d'acquisti

b. Altre comunioni

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Art. 221 II regime della comunione dei beni comprende i beni comuni e i beni propri di ciascun coniuge.

Art. 222 1 La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge.

2 La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi.

3 Nessun coniuge può disporre della sua quota.

Art. 223 1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono limitare la comunione agli acquisti.

2 1 redditi dei beni propri entrano nei beni comuni.

Art. 224 1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un'impresa.

a Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni.

Codice civile. Diritto matrimoniale

III. Beni propri

IV. Prova

B. Amministrazione e disposizione I. Beni comuni 1. Amministrazione ordinaria

Art. 225 1 beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge.

2 Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale.

3 1 beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni.

1

Art. 226 Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge.

Art. 227 1 1 coniugi amministrano i beni comuni nell'interesse dell'unione coniugale.

2 Nei limiti dell'amministrazione ordinaria, ciascun coniuge può obbligare la comunione e disporre dei beni comuni.

Art. 228

2. Amministrazione straordinaria

1 Al di là dell'amministrazione ordinaria, i coniugi possono obbligare la comunione e disporre dei beni comuni soltanto congiuntamente o con il consenso reciproco.

2 1 terzi possono presumere il consenso sempreché non sappiano o non debbano sapere che manca.

3 Sono salve le disposizioni sulla rappresentanza dell'unione coniugale.

3. Professione od impresa comune

Art. 229 II coniuge che, con il consenso dell'altro, eserciti da solo una professione od impresa attingendo ai beni comuni può compiere tutti gli atti giuridici connessi con tale esercizio.

4. Rinuncia e acccttazione di eredità

Art. 230 1 Un coniuge non può, senza il consenso dell'altro, rinunciare a un'eredità che entrerebbe nei beni comuni o accettare un'eredità oberata.

31

Codice civile. Diritto matrimoniale 2

II coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice del suo domicilio.

Art. 231 5. Responsabilità e spese dell'amministrazione

u. Beni propri

C. Responsabilità verso i terzi I. Debiti integrali

1

Allo scioglimento del regime dei beni, ciascun coniuge risponde degli atti concernenti i beni comuni al pari di un mandatario.

2 Le spese dell'amministrazione gravano i beni comuni.

Art. 232 1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni propri e ne dispone.

2 Se i redditi confluiscono nei beni propri, questi ne sopportano le spese.

Art. 233 Ciascun coniuge risponde con i suoi beni propri e con i beni comuni : 1. per i debiti contratti nell'esercizio del suo potere di rappresentanza dell'unione coniugale o di amministrazione dei beni comuni; 2. per i debiti contratti nell'esercizio della sua professione od impresa, semprechè essa sia esercitata attingendo ai beni comuni o i redditi della medesima confluiscano nei beni comuni ; 3. per i debiti che obbligano personalmente anche l'altro coniuge; 4. per i debiti per i quali i coniugi hanno convenuto con il terzo che il debitore risponderà, oltre che con i suoi beni propri, anche con quelli comuni.

Art. 234

n. Debiti propri

D. Debiti tra coniugi

32

1

Per tutti gli altri debiti, ciascun coniuge risponde soltanto con i suoi beni propri e con la metà del valore dei beni comuni.

2 Sono salve le pretese per arricchimento della comunione.

Art. 235 1 II regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

Codice civile. Diritto matrimoniale 2

II coniugo debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

E. Scioglimento del regirne e liquidazione I. Momento dello scioglimento

Art. 236 1 II regime dei beni è sciolto alla morte di un coniugo o allorquando sia convenuto un altro regime o dichiarato il fallimento di uno dei coniugi.

2 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza.

3 Per lo stato dei beni comuni e dei beni propri è determinante il momento dello scioglimento del regime dei beni.

Art. 237

II. Attribuzione ai beni propri

II capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza o per impedimento al lavoro e divenuto bene comune è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni.

Art. 238

III. Compensi tra beni comuni e beni propri

1

In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.

2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.

Art. 239

IV. Partecipazione al plusvalore

Se i beni propri di un coniuge o i beni comuni hanno contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di un bene di un'altra massa patrimoniale, s'applicano per analogia le disposizioni sulla partecipazione al plusvalore previste nel regime della partecipazione agli acquisti.

Art. 240

V. Determinazione del valore

Per il valore dei beni comuni esistenti allo scioglimento del regime dei beni è determinante il momento della liquidazione.

Foglio federale. 67° anno. Voi. III

33

Codice civile. Diritto matrimoniale

VE. Ripartizione 1. In caso di morte o di pattuizione di un altro regime dei beni

2. Negli altri casi

VII. Esecuzione della ripartizione 1. Beni propri

Art. 241 1 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniugo o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniugo od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni.

2 Per convenzione matrimoniale può essere stabilito un altro modo di ripartizione.

3 Tali convenzioni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei discendenti.

Art. 242 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni legale o giudiziale, ciascun coniuge riprende fra i beni comuni quelli che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri.

2 1 beni comuni restanti spettano per metà a ciascuno dei coniugi.

3 Le clausole che modificano la ripartizione legale si applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente.

Art. 243 In caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge, il coniuge superstite può chiedere di ricuperare i beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri, imputandoli sulla sua quota.

Art. 244

2. Abitazione e suppellettili domestiche

3. Altri beni

34

1 Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche appartengono ai beni comuni, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.

3 Se lo scioglimento della comunione non è dovuto alla morte di un coniuge, l'istanza può essere proposta dal coniuge che provi di avere un interesse preponderante.

Art. 245 II coniuge che provi di avere un interesse preponderante può

Codice civile. Diritto matrimoniale chiedere anche l'attribuzione di altri beni, imputandoli sulla sua quota.

4. Altre norme di ripartizione

Art. 246 Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell' eredità.

Capo quarto: Della separazione dei beni Art. 247

A. Amministrazione, godimento e disposizione I. In genere

II. Prova

B. Responsabilità verso i terzi

Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi beni, ne gode e ne dispone.

Art. 248 1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro coniuge deve fornirne la prova.

2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.

Art. 249 Ciascun coniuge risponde per i propri debiti con tutta la sua sostanza.

Art. 250

C. Debiti fra coniugi

1

II regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi.

2 II coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

Art. 251

D. Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento del regime dei beni e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge.

35

Codice civile. Diritto matrimoniale 2. Le seguenti altre disposizioni del Codice civile l) sono così modificate :

e. Domicilio di persone dipendenti

Art. 25 1 II domicilio del figlio sotto l'autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.

2 II domicilio dei tutelati è nella sede dell'autorità tutoria.

Art. 30 cpv. 2 2

L'istanza degli sposi di portare il cognome della sposa a contare dalla celebrazione del matrimonio dev'essere accolta se giustificata da motivi degni di rispetto.

2. Per i coniugi

IH. Misure provvisionali

Art. 134 1 Dichiarato nullo il matrimonio, la moglie che era in buona fede al momento della celebrazione conserva la cittadinanza acquistata con il matrimonio.

2 II coniuge che ha cambiato il cognome conserva il cognome acquistato con il matrimonio salvo che, entro sei mesi dalla sentenza cresciuta in giudicato, dichiari all'ufficiale di stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio.

3 La liquidazione dei rapporti patrimoniali e le pretese dei coniugi per indennità, mantenimento o riparazione morale sono regolate secondo le disposizioni sul divorzio.

Art. 145 1 Proposta l'azione, ognuno dei coniugi può sospendere la comunione domestica per la durata del processo.

2 II giudice prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli.

Art. 149

IV. Situazione del coniuge divorziato

1

La donna divorziata conserva la cittadinanza acquistata con il matrimonio.

2 II coniuge che ha cambiato il cognome conserva il cognome acquistato con il matrimonio salvo che, entro sei mesi dalla senu

RS 210

Codice civile. Diritto matrimoniale tenza cresciuta in giudicato, dichiari all'ufficiale di stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio.

VII. Liquidazione dei rapporti patrimoniali 1. In caso di divorzio

2. In caso di separazione

Art. 154 1 La liquidazione dei rapporti patrimoniali è regolata dalle disposizioni speciali sul regime dei beni.

2 1 coniugi divorziati perdono i vicendevoli diritti di successione legale ed ogni azione derivante da disposizione a causa di morte anteriore al divorzio.

Art. 155 In caso di separazione dei coniugi, subentra per legge la separazione dei beni.

Art. 270 cpv. 2 2

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre ma, se costei porta un doppio cognome in seguito a un matrimonio precedente, soltanto il primo cognome.

Art. 460 IV. Estensione del diritto di successione

B. Coniuge superstite

II diritto di successione dei parenti cessa con la stirpe degli avi.

Art. 462 II coniugo superstite riceve: 1. in concorso con i discendenti, la metà della successione; 2. in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione; 3. se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera successione.

Art. 463 e 464 Abrogati Art. 466

D. Enti pubblici

Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l'ultimo domicilio od al Comune designato dal diritto di questo Cantone.

37

Codice civile. Diritto matrimoniale Art. 470 cpv. 1 1 Chi muore lasciando discendenti, genitori od il coniugo, può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.

II. Porzione legittima

Art. 471 La porzione legittima è: 1. di tre quarti della quota ereditaria per i discendenti; 2. della metà per ciascuno dei genitori; 3. della metà per il coniugo superstite.

Art. 472 Abrogato Art. 473 cpv. 3 3 Passando ad altre nozze, il coniugo superstite perde l'usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell'aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla legittima dei discendenti.

Art. 561 Abrogato

P/. Attribuzione dell'abitazione e delle suppellettili domestiche a!

coniuge superstite

Art. 612a 1 Se la casa o l'appartamento, in cui vivevano i coniugi, o suppellettili domestiche rientrano nell'eredità, il coniuge superstite può chiedere che gliene sia attribuita la proprietà imputandoli sulla sua quota.

2 Ove le circostanze lo giustifichino, invece della proprietà può essergli attribuito, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, l'usufrutto o un diritto d'abitazione.

3 Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto ; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale.

Art. 631 cpv. 2 (Concerne soltanto il testo tedesco)

38

Codice civile. Diritto matrimoniale

Art. 635 cpv. 1 1 1 contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta.

Art. 665 cpv. 3 3 Le modificazioni della proprietà fondiaria derivanti per legge dalla comunione dei beni o dal suo scioglimento sono iscritte nel registro fondiario su notificazione di un coniuge.

Art. 747 Abrogato Titolo finale

C. Diritto di famiglia I. Celebrazione del matrimonio, divorzio ed effetti del matrimonio in generale 1. Principio

2. Cognome

3. Cittadinanza

II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912

Art. 8, marg. e cpv. 1 1 La celebrazione del matrimonio, gli effetti del matrimonio in generale e il divorzio sono retti dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 J>.

Art. 8a La donna maritatasi sotto la legge anteriore può, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre al cognome coniugale quello che portava prima del matrimonio.

Art. 8b La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all'autorità competente del suo vecchio Cantone d'origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.

Art. 9 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912 sono retti dalle disposizioni del presente codice 2> » RU ...

2)

CS 2 3

39

Codice civile. Diritto matrimoniale sull'applicazione del vecchio e del nuovo diritto, entrate in vigore a quella data.

Ilbis. Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1° gennaio 1912 1. In genere

Art. 9a 1 Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 n sono sottoposti alla legge nuova.

2 Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 v sono retti dalla legge anteriore.

Art. 9b

2. Passaggio dall'unione dei beni alla partecipazione agli acquisti a. Modificazione delle masse patrimoniali

b. Privilegio

e. Liquidazione del regime dei beni sotto la legge nuova

1 1 coniugi che vivevano nel regime dell'unione dei beni sotto la legge anteriore sottostanno, nei loro rapporti reciproci e verso i terzi, alle nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

2 1 beni appartenenti a ciascun coniuge diventano suoi beni propri o suoi acquisti conformemente alle norme sulla partecipazione agli acquisti ; i beni riservati costituiti per convenzione matrimoniale diventano beni propri.

3 La moglie ricupera la proprietà dei suoi apporti passati in proprietà del marito o ha un credito compensativo corrispondente.

Art. 9c Le disposizioni della legge anteriore sui crediti della moglie per gli apporti che più non si rinvenissero in caso di fallimento del marito o di pignoramento dei beni del medesimo rimangono applicabili per dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge nuova.

Art. 9d 1 Dopo l'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione fra 1 coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull'unione dei beni.

2 Prima dell'entrata in vigore della legge nuova, ogni coniuge può comunicare per scritto all'altro che il loro regime d'unione dei beni sarà sciolto secondo le disposizioni della legge anteriore.

3 Se il regime dei beni è sciolto in seguito all'accoglimento di

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40

Codice civile. Diritto matrimoniale un'azione proposta prima dell'entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione si fa secondo la legge anteriore.

Art. 9e 3. Manteni-1 mento dell unione dei beni

4. Mantenimento della separazione dei beni legale o giudiziale

1

1 coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l'abbiano modificato per convenzione matrimoniale ; l'ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.

2 II regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono 0 ne dovevano essere a conoscenza.

3 1 beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

Art. 9f 1 coniugi che vivevano nel regime della separazione dei beni legale p giudiziale sotto la legge anteriore sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

Art. 10

5. Convenzioni matrimoniali a. In genere

1

Se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 19071), tale convenzione conserva la sua validità e, salve le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l'efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore.

2 1 beni riservati dei coniugi sottostanno alle nuove norme sulla separazione dei beni.

3 Le convenzioni che modificano la partecipazione all'aumento o alle diminuzioni nel regime dell'unione dei beni non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

Art. 10a

b. Efficacia verso i terzi

1

II regime dei beni è opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

» CS 2 3

41

Codice civile. Diritto matrimoniale 2

Se la convenzione matrimoniale non è giuridicamente efficace verso i terzi, rispetto a loro valgono le nuove norme sulla partecipazione agli acquisti.

Art. lOb e. Sottoposizione alla legge nuova

d. Separazione convenzionale dei beni secondo la legge anteriore

1

1 coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

2 In tal caso, la partecipazione convenzionale all'aumento vale per la somma totale degli aumenti della sostanza d'ambo i coniugi, salvo che si sia altrimenti stabilito per convenzione matrimoniale.

Art. lOc I coniugi che avevano adottato la separazione dei beni sotto la legge anteriore sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

Art. lOd

e. Convenzioni matrimoniali concluse in vista dell'entrata in vigore della legge nuova

Le convenzioni matrimoniali concluse prima dell'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 v ma efficaci soltanto sotto la legge nuova non sottostanno all'approvazione dell' autorità tutoria.

Art. 10e

f. Registro dei beni matrimoniali

1

Con l'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 l> non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.

2 II diritto di consultare il registro rimane garantito.

Art. 11

6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni

II coniugo che, in una liquidazione connessa con l'entrata in vigore della legge nuova, deve pagare debiti pecuniari o restituire cose può, qualora dovesse per ciò incorrere in serie difficoltà, chiedere dilazioni; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

1}

42

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Codice civile. Diritto matrimoniale

7. Protezione dei creditori

Art. Ila Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s'applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall'entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 *>.

Art. 59 cpv. 2 Abrogato

II

Modificazione di altri atti legislativi 1. La legge federale del 25 giugno 18912> sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti è modificata come segue: Art. 20 cpv. 1 1 Cambiando domicilio, i coniugi possono eleggere la legislazione del nuovo domicilio anche per i rapporti fra loro, facendo ambedue analoga dichiarazione all'ufficio cantonale competente (art. 36 lett. b).

Art. 36 lett. b I Cantoni designano: b. l'ufficio competente per ricevere le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 20.

2. Il Codice delle obbligazioni3) è modificato come segue :

VII. Abitazione familiare

Art. 271a 1 Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, il locatore o l'acquirente deve notificare la disdetta, od altre dichiarazioni intese a por fine al rapporto di locazione, separatamente al conduttore ed al suo coniuge.

2 1 diritti del conduttore contro queste dichiarazioni del locatore, segnatamente il diritto alla protrazione del contratto, possono essere esercitati anche dal coniuge.

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2>

3)

RS 211.435.1 RS 220

Codice civile. Diritto matrimoniale 3

II conduttore può dare la disdetta soltanto con il consenso del coniuge, in conformità delle disposizioni del diritto matrimoniale.

Art. 494 cpv. 4 Abrogato 3. La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento *> è modificata come segue : V bis . Dell'esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni Art. 68a 1

Se l'esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all'altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l'ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse.

2 Ciascun coniuge può fare opposizione.

3 Se il debitore od il suo coniuge intende far valere unicamente che il debito non grava i beni comuni, bensì soltanto i beni propri del debitore e la sua quota di beni comuni, l'opposizione dev'essere motivata.

Art. 68b 1

Mediante la procedura di contestazione (art. 106-109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest'ultimo.

2 Se l'esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di contestazione (art. 106-109), opporsi al pignoramento di beni comuni.

3 Se l'esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest'ultima sono retti dall'articolo 132.

4 La quota di beni comuni non può essere venduta all'incanto.

5 L'autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la separazione dei beni.

u1)

RS 281.1

44

Codice civile. Diritto matrimoniale '

Art. 95a I crediti del debitore verso il suo coniugo sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

Art. 107 cpv. 5 Abrogato Art. 219 cpv. 4, quarta classe lett. a Abrogata Art. 219 cpv. 4, quinta classe Tutti gli altri crediti.

4. La legge federale del 29 aprile 1920 *> sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento è modificata come segue:

Art. 2a Le conseguenze di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciate in seguito a perdite che uno dei coniugi ha avuto per il fatto dell'altro.

III , Entrata in vigore 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 Nella misura in cui la presente legge modifica leggi che non siano il Codice civile, sono applicabili le disposizioni transitorie di quest'ultime.

2

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984 II presidente : Debétaz II segretario : Huber

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984 II presidente : Gautier II segretario : Koehler

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1984 2) Termine di referendum: 14 gennaio 1985 11 2)

RS 284.1 FF 1984 III 17 45

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Codice civile svizzero (Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni fra i coniugi e diritto successorio) Modificazione del 5 ottobre 1984

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1984

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41

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16.10.1984

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