Termine di referendum: 14 gennaio 1985

Legge federale sulla concessione di fideiussioni nelle regioni montane # S T #

Modificazione del 5 ottobre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 1983 1>, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 1976 2> sulla concessione di fideiussioni nelle regioni montane è modificata come segue: Titolo Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane

Art. l cpv. 2 2 A tal fine, la Confederazione promuove la concessione di fideiussioni, sussidiando la Cooperativa svizzera di fideiussione per l'artigianato (detta qui di seguito «Cooperativa di fideiussione»), ed assegna contributi sui costi di interesse.

Art. 3 cpv. 1 1 La legge si applica alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse in favore di piccole e medie aziende esistenti o costituende, efficienti o in grado di svilupparsi, in quanto s'inquadrino in un programma di sviluppo elaborato secondo la legge federale del 28 giugno 19743' sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane.

Art. 4 Principio Le prestazioni federali consistono nell'assunzione di una parte delle spese amministrative e delle perdite fideiussorie della Cooperativa di fideiussione, nonché in contributi sui costi di interesse delle aziende.

» FF 1983 IH 385 2) RS 901.2 3 > RS 901.1; RU . . .

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Concessione di fideiussioni nelle regioni montane

Art. 5 Spese amministrative 1 La Confederazione assume le spese amministrative della Cooperativa di fideiussione in quanto derivino da attività svolte in virtù della presente legge.

2 Attuale art. 6 cpv. 2 Art. 6 L'attuale articolo 7 diviene articolo 6.

Art. 7 Contributi sui costi di interesse 1 La Confederazione può assegnare contributi sui costi di interesse per i crediti fideiussori connessi con progetti atti a rafforzare la strutturazione regionale del mercato del lavoro.

2 1 contributi al servizio degli interessi possono venir assegnati anche per crediti non fideiussori di 500 000 franchi al massimo. Il Consiglio federale può adeguare detto massimo al rincaro nonché all'evoluzione economica.

3 1 contributi al servizio degli interessi ascendono, al massimo, ai due quinti dell'interesse commerciale usuale, per una durata sino a sei anni.

Art. 8 Dovere di diligenza Le prestazioni federali vengono fatte alla Cooperativa di fideiussione soltanto se questa svolge con la debita diligenza i compiti assegnatile dalla presente legge.

Art. 9 Esame preliminare 1 Le domande di fideiussione o di contributo sui costi di interesse vanno presentate alla Cooperativa di fideiussione.

2 La Cooperativa le esamina dall'aspetto organico e gestionale, poscia le sottopone all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (detto qui di seguito «Ufficio federale»).

3 L'Ufficio federale riscontra se la domanda collimi, quanto a materia e luogo, col programma regionale di sviluppo e, all'uopo, consulta la competente autorità cantonale.

4 Se la domanda verte su un contributo al servizio degli interessi, l'Ufficio federale verifica, inoltre, se le condizioni relative al mercato del lavoro e alla politica regionale siano soddisfatte.

Art. IO Decisione 1 La Cooperativa di fideiussione decide inappellabilmente circa le domande di fideiussione conformi al programma regionale di sviluppo. Essa stipula coi richiedenti i contratti fideiussori.

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Concessione di fideiussioni nelle regioni montane 2

L'Ufficio federale decide circa le domande di contributo sui costi di interesse, La Cooperativa paga, per conto della Confederazione, i contributi sui costi di interesse, il cui versamento sia stato deciso dall'Ufficio federale, e sorveglia che vengano utilizzati in modo conforme.

4 Le domande disformi dal programma di sviluppo regionale possono essere trattate secondo il decreto federale del 22 giugno 1949 ]) inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

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II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984 II presidente: Debétaz II segretario : Huber

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984 II presidente: Gautier II segretario : Koehler

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1984 2) Termine di referendum: 14 gennaio 1985

1) 2>

RS 951.24 FF 1984 III 75 77

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla concessione di fideiussioni nelle regioni montane Modificazione del 5 ottobre 1984

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1984

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16.10.1984

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