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Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione» del 30 maggio 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi proponiamo, con il presente messaggio, di sottoporre al popolo e ai Cantoni, senza controprogetto, l'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione» con la raccomandazione di respingerla.

Alleghiamo il corrispondente disegno di decreto federale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 maggio 1984

1984 -- 420 53

Foglio federale. 67° anno. Voi. II

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendìo L'iniziativa chiede che sia inserito nella Costituzione federale un nuovo articolo 25ter inteso a vietare in tutta la Svizzera la vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati. Giusta una disposizione transitoria, fino all' emanazione delle pertinenti disposizioni, alle infrazioni contro l'articolo 25ter s'applicherebbe per analogia l'articolo 123 del Codice penale.

Secondo la legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali, in vigore a contare dal 1° luglio 1981, gli esperimenti sugli animali non sono, di norma, vietati bensì devono essere limitati «all'indispensabile». Gli esperimenti che causano agli animali dolore o grave spavento o pregiudicano considerevolmente il loro stato generale sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità cantonale.

Considerato che una disposizione costituzionale di questo tipo potrebbe avere ripercussioni esulanti ampiamente dall'ambito della protezione degli animali, il nostro Consiglio ha avviato una procedura di consultazione presso le cerehie interessate. Tre quarti degli interpellati, fra cui tutti i Cantoni, respingono l'iniziativa facendo sostanzialmente notare che la sua accettazione comporterebbe gravi inconvenienti per la copertura del fabbisogno medico degli uomini e degli animali, nonché per la ricerca medica, biologica, chimica e farmaceutica. Sul piano economico, un divieto generale di fare esperimenti sugli animali si ripercuoterebbe soprattutto nell'industria chimicofarmaceutica e nella Svizzera nordoccidentale. In generale, le cerehie consultate esigono un'applicazione conseguente della legislazione vigente sulla protezione degli animali e sottolineano l'Importanza di intensificare la ricerca di metodi alternativi agli esperimenti sugli animali. Anche la «Protezione svizzera degli animali», federazione mantello di 70 società regionali, ha respinto l'iniziativa ma ha auspicato una rigorosa riduzione ilei numero degli esperimenti.

La maggioranza delle altre organizzazioni per la protezione degli animali e per l'-opposizione agli esperimenti sugli animali si è espressa in favore dell' iniziativa. I sostenitori si aspettano dall'iniziativa una ben migliore protezione degli animali e ritengono evitabili gli esperimenti su questi ultimi.

Attualmente, in Svizzera e all'estero, le normative sulla sanità pubblica e sulla protezione
dell'ambiente prescrivono esperimenti sugli animali. Tuttavia, taluni esami abituali richiesti per l'applicazione di queste legislazioni e coinvolgenti un gran numero di animali devono essere parzialmente ridiscussi; alcuni problemi possono infatti essere risolti con pochi o nessun animale ricorrendo a metodi alternativi idonei. In Svizzera questi metodi sono riconosciuti fra l'altro nel campo della valutazione di veleni e medicinali. Su piano mondiale, gli esperimenti sugli animali potrebbero essere ridotti considerevolmente se detti metodi fossero riconosciuti intemazionalmente.

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D'altro canto sembra improponibile rinunciare completamente agli esperimenti sugli animali nel campo della ricerca biomedica e chimicofarmaceutica per non arrischiare di limitare o addirittura di impossibilitare i lavori di ricerca. Prima o poi sorgerebbero inconvenienti gravi e inaccettabili, non solo per la sanità pubblica ma anche per la zootecnia, in quanto verrebbero ostacolate sia la formazione di medici e veterinari, sia la diagnostica. La disposizione costituzionale e la disposizione transitoria penale dovrebbero venir applicate già il giorno della loro accettazione, con conseguente interruzione immediata degli esperimenti sugli animali: il provvedimento colpirebbe soprattutto l'economia della regione nordoccidentale della Svizzera.

Se paragonata a quella di altri Stati, la nostra legislazione sulla protezione degli animali, in vigore da tre anni, risulta più rigida. Benché sia ancora presto per valutarne esaustivamente l'efficacia, possiamo costatare che gli esperimenti sugli animali vengono ora pianificati ed eseguiti più scrupolosar mente e inoltre tendono a diminuire. Nel tenore attuale, la legge sulla protezione degli animali costituisce, come prima, il mezzo più adeguato alla situazione svizzera per proteggere efficacemente gli animali. Gli interessi dell' uomo, ma anche quelli dell'animale, sono meglio salvaguardati da un'applicazione rigorosa delle prescrizioni vigenti piuttosto che da un divieto assoluto. In quest'ultimo caso, infatti, gli esperimenti non potrebbero più essere fatti in Svizzera onde, molto probabilmente, verrebbero per la maggior parte trasferiti all'estero.

Il nostro Consiglio ritiene che l'iniziativa, senza controprogetto, debba essere respinta e che la legge sulla protezione degli animali non richieda, per ora, modificazione alcuna.

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I II

Aspetto formale Antefatti

11 17 settembre 1981, la Fondazione Helvetia Nostra, sostenuta da un comitato patrocinatore composto di dodici associazioni per la protezione degli animali, ha depositato in forma di progetto elaborato l'iniziativa «per la soppressione della vivisezione» (qui di seguito «iniziativa»). Con decisione del 20 ottobre 1981, la Cancelleria federale ne ha costatato la riuscita (151 965 firme valide su 153 241 depositate, FF 1981 IH 343).

L'iniziativa contiene una clausola che consente al comitato d'iniziativa, composto di nove membri, di ritirarla senza riserva alla maggioranza semplice.

Le traduzioni dell'iniziativa sono state verificate, prima dell'inizio della raccolta delle firme, dai servizi linguistici della Cancelleria federale (BB1 1980 II 515 seg.; FFf 1980 II 526 seg.; FFit 1980 II 504 seg.).

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Tenore

L'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 25ter (nuovo) La vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati sono vietati in tutta la Svizzera.

Disposizione transitoria Fino all'emanazione delle pertinenti disposizioni penali, alle infrazioni contro l'articolo 25 ter s'applica per analogia l'articolo 123 del Codice penale.

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Validità

Una domanda d'iniziativa può essere presentata soltanto, o come proposta generale, oppure come progetto già elaborato (art. 121 cpv. 4 Cost.); la combinazione di queste due forme, giusta l'articolo 75 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, non è ammessa (RS 161.1).

La presente iniziativa riveste unicamente la forma di progetto già elaborato.

È dunque rispettata l'unità di forma.

Un'iniziativa deve avere come oggetto un'unica materia (art. 121 cpv. 3 Cost.), e quest'unità risulta rispettata quando i singoli punti dell'iniziativa abbiano tra di loro un'intrinseca connessione (art. 75 cpv. 2 della legge federale sui diritti politici). La presente iniziativa si riferisce unicamente al divieto di effettuare esperimenti sugli animali e al pertinente perseguimento penale. L'unità di materia è quindi osservata. L'iniziativa deve dunque essere considerata valida e sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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Consultazione

Considerato che, in caso d'accettazione, la nuova disposizione costituzionale potrebbe avere ripercussioni esulanti ampiamente dall'ambito della protezione degli animali, il nostro Collegio ha ritenuto necessario conoscere il parere delle cerehie interessate. Con delibera del 14 marzo 1983, abbiamo pertanto autorizzato il Dipartimento federale dell'economia pubblica ad avviare una procedura di consultazione presso i governi cantonali, i partiti politici, le organizzazioni interessate e le cerehie economiche. La procedura di consultazione è terminata a fine luglio 1983; i risultati sono riassunti al numero 4.

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Situazione attuale Legislazione vigente sulla protezione degli animali Prescrizioni sugli esperimenti con animali

La legge del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455) e l'omonima ordinanza del 27 maggio 1981 (OPAn; RS 455.1) sono in vigore dal 1° luglio 1981. Gli esperimenti su animali sono disciplinati nei seguenti articoli: Art. l LPDA La legge s'applica unicamente ai vertebrati Art. 2 LPDA È vietato infliggere ingiustificatamente ad animali dolori, sofferenze, lesioni o spavento Art. 3 LPDA Esigenze per la custodia di animali Art. 11 LPDA Anestesia obbligatoria Art. 12 LPDA Definizione di esperimenti sugli animali Art. 13 LPDA Obbligo d'autorizzazione per gli esperimenti sugli animali Art. 14 LPDA Rilascio dell'autorizzazione Art. 15 LPDA Esigenze poste agli istituti, ai laboratori e al personale Art. 16 LPDA Esecuzione degli esperimenti soggetti ad autorizzazione Art. 17 LPDA Verbale concernente gli esperimenti su animali Art. 18 LPDA Procedura d'autorizzazione e sorveglianza cantonali Art. 19 LPDA Commissione consultiva per gli esperimenti su animali Art. l a 7 OPAn Prescrizioni generali sulla custodia di animali Art. 11 OPAn Impiego di guardiani d'animali negli stabilimenti sperimentali per animali Art. 58 OPAn Principio secondo cui le prescrizioni sulla tenuta di animali si applicano anche agli animali da esperimento Art. 59 OPAn Prescrizioni speciali sulla tenuta di animali da esperimento 825

Art. 60 OPAn

Obbligo d'annuncio e d'autorizza/ione per gli esperimenti su animali Art. 61 OPAn Procedura d'autorizzazione nei Cantoni, criteri per il rilascio Art. 62 OPAn Contenuto dell'autorizzazione Art. 63 OPAn Controlli su istituti e laboratori che tengono animali da esperimento e svolgono esperimenti autorizzati su animali Art. 64 OPAn Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Art. 69 OPAn Diniego e revoca di autorizzazioni Allegati 1 a 3 OPAn Requisiti minimi per la tenuta di animali Giusta l'articolo 12 LPDA, per esperimento sugli animali s'intende ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con Io scopo di verificare un' ipotesi scientifica, ottenere informazioni, ricavare o controllare una sostanza oppure accertare gli effetti sull'animale di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento. Secondo le prescrizioni summenzionate, gli esperimenti sugli animali non sono, di principio, vietati. In virtù del campo d'applicazione limitato dalla legge, le disposizioni concernono solo i vertebrati. Gli esperimenti su animali inferiori sono quindi ammessi senza restrizioni. Per quanto concerne i vertebrati, giusta l'articolo 13 LDPA, gli esperimenti che causano agli animali dolore o grave spavento o pregiudicano considerevolmente il loro stato generale sono sottoposti ad autorizzazione; quest'ultima è rilasciata dai Cantoni e deve essere richiesta anche per gli esperimenti effettuati dai servizi federali. Gli esperimenti, richiedenti autorizzazione, sono ammessi unicamente quando il pregiudizio agli animali appaia giustificato da un interesse preponderante.

Le prescrizioni mirano a limitare all'indispensabile gli esperimenti su animali (art. 14 cpv. 1 LPDA). Nelle direttive per la valutazione delle domande d'autorizzazione, l'Ufficio federale di veterinaria ha stabilito criteri per definire più particolareggiatamente questo elemento di giudizio 1) * ) . Prima di rilasciare un'autorizzazione, l'autorità cantonale, giusta l'articolo 61 capoverso 4 OPAn deve verificare in particolare se: - l'esperimento è indispensabile per conseguirne lo scopo oppure se può essere sostituito con altri procedimenti; - la concezione dell'esperimento è metodicamente idonea; - l'esperimento non può essere svolto con animali di speci inferiori;
- il numero degli animali previsti è necessario.

Le prescrizioni sulla tenuta di animali s'applicano di principio anche agli animali da esperimento. Sono ammesse deroghe, per il minor tempo possibile, soltanto nella misura in cui esse sono necessarie e autorizzate per un esperimento.

*' Le note sono date alla fine del messaggio.

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Le prescrizioni concernenti gli sperimentatori, la custodia, l'assistenza medica e la cura degli animali da esperimento, l'esecuzione degli esperimenti, il rilascio dell'autorizzazione, il verbale d'esperimento nonché la vigilanza da parte dell'autorità cantonale e delle apposite commissioni, devono garantire che non vengano fatti esperimenti inutili e che quelli indispensabili infliggano le minori sofferenze possibili agli animali impiegati e riducano al minimo il numero di quest'ultimi.

La legislazione sulla protezione degli animali, per ridurre la sperimentazione sui medesimi, ha cercato di tener conto dei tre «R» consigliati dagli scienziati inglesi Rüssel e Burch nel 1959 2) : sostituzione con altri metodi (Replacement), riduzione del numero di animali (Réduction) e alleviamento dei dolori mediante il raffinamento delle procedure (Re fine ment).

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Orìgine della legislazione sulla protezione degli animali

La legislazione federale sulla protezione degli animali ha avuto come avvio la mozione Degen del 14 marzo 1963 con la quale il nostro Consiglio ha invitato a sottoporre al Legislativo il testo di una revisione parziale della Costituzione federale che prevedesse la competenza della Confederazione in materia di protezione degli animali e a modificare conseguentemente l'articolo 25bis della Costituzione federale. Il 18 dicembre 1963 3), il Consiglio nazionale sottopose questa mozione in forma di postulato al Consiglio federale 72).

Nel 1972, la commissione di studio istituita dal Dipartimento federale dell' economia pubblica consegnò il suo rapporto finale 4). Nel messaggio del 15 novembre 1972 5) , il nostro Collegio propose all'Assemblea federale di sostituire l'articolo costituzionale sulla macellazione rituale con un nuovo articolo sulla protezione degli animali. Al centro della discussione vi erano evidentemente il problema della macellazione rituale, l'attribuzione delle competenze alla Confederazione nonché il disciplinamento dell'esecuzione. Dopo la loro adozione da parte delle Camere federali il 27 giugno 1973 6), il nuovo articolo 25bis della Costituzione federale e l'articolo 12 delle disposizioni transitorie furono accettati nella votazione del 2 dicembre 1973 7) da tutti i Cantoni e dal popolo, con 1 041 504 sì contro 199 090 no.

Il 12 giugno 1975, una commissione peritale ha consegnato il rapporto finale 8) su un avamprogetto della legge sulla protezione degli animali. Le proposte dei periti corrispondevano essenzialmente alle prescrizioni tutt'ora vigenti per gli esperimenti sugli animali. Riguardo alla problematica degli esperimenti sugli animali, la commissione fra l'altro rilevava 9): «l'impiego di animali per scopi sperimentali è divenuto un ramo importante nello sfruttamento degli animali. Il fabbisogno annuo in animali da esperimento è aumentato notevolmente. In questo tipo di sfruttamento i risultati scientifici hanno importanza primordiale; l'animale è solo il mezzo per giungere al fine. Si è creata una situazione analoga a quella verificatasi nello sfruttamento degli animali da reddito: gli sforzi dei tenutari sono imperniati soprattutto sul reddito e non sull'animale. Tuttavia, su parecchi casi, gli interessi 827

degli sperimentatori e dei produttori influiscono favorevolmente sugli animali in quanto è risaputo che un «materiale animale» sano rende più di uno malato. In altri casi però gli interessi vanno a tutto svantaggio degli animali. Mediante adeguate disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali, il numero degli esperimenti deve essere ridotto all'indispensabile e in particolare il destino degli animali impiegati negli esperimenti deve essere reso più o meno sopportabile».

Vi abbiamo sottoposto la concezione tuttora vigente per il disciplinamento e la soluzione dei problemi posti dagli esperimenti sugli animali nel nostro messaggio del 9 febbraio 1977 10) concernente la legge sulla protezione degli animali. Contro la legge adottata dalle Camere federali il 9 marzo 1978 11), alcune cerehie, ritenendo la legge troppo severa, hanno lanciato un referendum 12) che è riuscito con 89 664 firme valide. Nella votazione popolare del 3 dicembre 1978 13) la legge sulla protezione degli animali è stata infine accettata con 1 339 252 sì contro 300 045 no.

Il 27 maggio 1981 14) abbiamo emanato un'ordinanza sulla protezione degli animali entrata in vigore, contemporaneamente alla legge omonima, il 1° luglio 1981. Da quest'ultima data è divenuto privo d'oggetto l'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale (sussiste però materialmente all'art. 20 cpv. 1 LPDA). L'articolo 264 del Codice penale nonché tutte le leggi e ordinanze cantonali sono stati abrogati nella misura in cui sono contrari al nuovo diritto federale.

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Dibattiti alle Camere federali sulla sezione «esperimenti sugli animali» della legge sulla protezione degli animali

II Consiglio degli Stati ha adottato senza discussione la sezione summenzionata dopo aver sentito il relatore 15).

Il Consiglio nazionale ha discusso la sezione nei particolari 16). Sono stati dibattuti i seguenti punti: - limitazione degli esperimenti sugli animali a scopi medico-scientifici; - impiego di un gran numero di animali per gli esperimenti; - esperimenti su primati; - maggior ricorso a metodi alternativi; - divieto di effettuare esperimenti sugli animali per l'industria dei cosmetici, delle derrate voluttuarie e del materiale bellico nonché nella ricerca sperimentale sul comportamento; - partecipazione di organizzazioni operanti in favore della protezione degli animali alla vigilanza sugli esperimenti su animali.

Infine sono prevalse la concezione proposta e le prescrizioni di controllo poiché ritenute tali da permettere di realizzare un importante progresso rispetto alla situazione di allora. Vi era pieno accordo nel ritenere indispensabili la limitazione degli esperimenti su animali e la riduzione del numero di questi ultimi negli esperimenti. Si sperava che le disposizioni legali emanate permettessero di raggiungere questo scopo.

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Legislazione sulla sanità pubblica e sulla protezione ecologica

Per l'ammissione e la registrazione di sostanze nocive alla salute dell'uomo o degli animali o di quelle che potrebbero danneggiare l'ambiente, le autorità sanitarie e le autorità di protezione ecologica, in Svizzera e all'estero, emanano prescrizioni di controllo comportanti talvolta esperimenti sugli animali. Vengono segnatamente controllati i medicamenti ad uso umano e veterinario, i cosmetici, gli additivi per le derrate alimentari, i prodotti chimici agricoli e industriali nonché i prodotti impiegati nell'economia domestica e nel tempo libero. Conformemente alla legge sulla protezione degli ammali, gli esperimenti per il controllo di queste sostanze sottostanno ad autorizzazione.

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Legislazione sulle sostanze terapeutiche

Giusta la Convenzione intercantonale del 3 giugno 1971 per il controllo dei medicamenti (RS 812.101), l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) 17> ha emanato, per ogni singolo ramo della medicina umana e veterinaria, direttive sui requisiti dei documenti per la registrazione.

Le direttive per la registrazione di medicamenti ad uso veterinario, del 13 maggio 1982 18), al numero 21 concernente la documentazione sugli esami farmacologici e tossicologici, precisano che: Per effettuare esami su animali, necessari per l'elaborazione dei documenti in questione, è necessario osservare le prescrizioni e le raccomandazioni sulla protezione degli animali impiegati, nonché garantire risultati irreprensibili.

Le direttive per registrare medicamenti per uso umano, del 16 dicembre 1977 19), non fanno ancora riferimenti formali alla legislazione sulla protezione degli animali. Tuttavia sono state elaborate in modo tanto flessibile da non far sorgere conflitti con detta legislazione e consentono di tener conto di altri metodi assicuranti risultati irreprensibili.

Il controllo e gli esami di sieri e vaccini usati nella medicina umana sono disciplinati nel nostro decreto del 17 dicembre 1931 21) (RS 812.111) che si fonda sulla legge sulle epizoozie del 18 dicembre 1970 20 > (RS 818.101).

La preparazione, l'importazione, il commercio e il controllo di prodotti immunobiologici per uso veterinario sono disciplinati nell'ordinaza dell'Ufficio federale di veterinaria, del 1° maggio 1974 23 > (RS 916.445.2), fondata sulla legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie '22> (RS 916.40). Benché non siano formalmente prescritti, gli esperimenti sugli animali sono necessari per determinati controlli. Anche in questo caso deve essere rispettata la legislazione sulla protezione degli animali.

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La legislazione sui veleni

I veleni, giusta l'articolo 4 della pertinente ordinanza del 19 settembre 1983 24) (RS 814.801), sono classificati secondo la loro pericolosità generale in cinque classi di tossicità. La classificazione si fonda sulle «dosi letali acute accertate, mediante somministrazione orale ad alcuni animali, di norma a ratti». Il controverso test DL 50 (DL: dose letale), con cui si stabilisce la dose mortale media facendo assorbire una determinata quantità di tossico a numerosi animali da laboratorio, attualmente non è più prescritto.

II medesimo articolo dell'ordinanza sui veleni disciplina il controllo dell' azione «stimolante o corrosiva» 25) delle sostanze. Per il test di Draize 20) , fatto di norma per questo controllo, gli occhi e le mucose di animali da esperimento vengono esposti all'azione delle sostanze controllate. Questo test o molto criticato e non è più ritenuto moderno 27)82 >.

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La legislazione sulle derrate alimentari

La legislazione sulle derrate alimentari (art. 54 cpv. 1 della legge dell'8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo, RS 817.0) 44) ha lo scopo di tutelare la sanità pubblica nel quadro del commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo. Poiché i metodi analitici con l'andar del tempo sono divenuti sempre più precisi, non si può ormai esigere l'applicazione di una tolleranza zero per le sostanze chimiche contenute nelle derrate alimentari 73'. Sono ora applicabili le prescrizioni sulle concentrazioni massime di sostanze presenti normalmente in derrate alimentari e di sostanze estranee 74) (p. es. metalli pesanti, pesticidi, antibiotici, aflotossine). L'impiego di additivi (p. es. nitriti per la preparazione di carne e sulfiti nel vino) è stato limitato alla quantità assolutamente indispensabile tecnologicamente. I valori base per il calcolo delle concentrazioni massime si riferiscono segnatamente alla quantità media di .una derrata alimentare assorbita quotidianamente e alla dose giornaliera tollerabile di ogni sostanza estranea (valori ADI) 76) . Gli oggetti d'uso e consumo (p. es. imballaggi di derrate alimentari, giocattoli, cosmetici 28)) non devono essere nocivi alla salute per il loro tenore di sostanze pericolose. Per quanto concerne i cosmetici, riveste grande importanza il controllo dell'azione irritante di questi prodotti sulla pelle e le mucose 27 >82>.

Diverse disposizioni d'esecuzione della legge sulle derrate alimentari, intese a proteggere i consumatori dalle sostanze chimiche tossiche, si fondano sui dati tossicologici che, per alcune sostanze, possono essere determinati solamente con esperimenti su animali 7 6 ) . Tuttavia questi esperimenti possono essere evitati nel caso della valutazione di miscugli se sono noti i dati dei prodotti grezzi. Per contro, dovendo fissare empiricamente le concentrazioni massime a un livello minimo («principio minimale») sono necessari i dati tossicologici poiché alcune sostanze possono essere mutagene o cancerogene anche a concentrazioni estremamente piccole.

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La legislazione sulla protezione dell'ambiente

Sul fondamento della legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 43) si stanno preparando le prescrizioni concernenti le sostanze ecologicamente nocive. Il disegno dell'ordinanza concernente la valutazione dell'innocuità ambientale e il commercio di sostanze ecologicamente nocive 30) prevede l'uso dei dati ottenuti nell'applicazione della legislazione sui veleni; se questi dati non sono sufficienti devono essere effettuati esperimenti suppletivi sugli animali, in particolare esami su pesci e uccelli. In casi fondati si può rinunciare a questi esperimenti oppure sostituirli con altri metodi. L'ordinanza tiene conto delle esigenze della legislazione sulla protezione degli animali.

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Direttive dell'OCSE, Farmacopea

Le direttive dell'OCSE 29) sono fondamentalmente determinanti per i controlli di sostanze mediante esperimenti su animali. Tuttavia contemplano ancora alcuni metodi sperimentali che resisterebbero poco o punto davanti a un esame critico dal punto di vista della protezione degli animali e che quindi non possono essere adottate dalla Svizzera. Si sta studiando di fare in modo che, al momento della revisione delle direttive dell'OCSE, sia maggiormente tenuto conto degli aspetti della protezione degli animali.

Nelle prescrizioni della Farmacopea europea che hanno carattere obbligatorio per la Svizzera -'libro dei medicamenti 86)) sono richiesti controlli biologici sugli animali per una serie di sieri, vaccini e altri medicamenti al fine di determinarne l'efficacia e la tossicità e più raramente per l'identificazione, la determinazione dell'inattivazione o dell'azione di allergeni. Nella Farmacopea svizzera (Pharmacopea Helvetica 87)) è registrato anche un dosaggio biologico della vitamina D per mezzo di ratti. I metodi biologici di controllo sono prescritti per circa 50 sostanze attive; per circa 1000 sostanze attive, droghe mediche, adiuvanti farmaceutici ecc. le cui prescrizioni di controllo sono descritte nelle Farmacopee europea e svizzera, sono previsti, in casi particolari, controlli biologici circa l'azione pirogena (sostanze che provocano la febbre).

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Prescrizioni estere sulla protezione degli animali

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In generale

Fra i 21 Stati membri del Consiglio d'Europa, i Paesi seguenti hanno emanato prescrizioni sugli esperimenti con animali: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania, Svezia e Svizzera. Sei Stati non hanno alcun disciplinamento o ne hanno uno rudimentale. Nel Principato del Liechtenstein, gli esperimenti che provocano dolori o danni agli animali sono vietati ma, giusta il disegno della nuova legge sulla protezione 831

degli animali, che mantiene peraltro il principio del divieto, talune deroghe potranno venire concesse con l'assenso del Governo del Principato.

Possiamo distinguere fondamentaimente tre diverse procedure d'autorizzazione: - Concessione di un'autorizzazione personale non trasmissibile (licenza) per eseguire esperimenti su animali (fra l'altro in Francia, Gran Bretagna e Irlanda).

- Concessione di un'autorizzazione (licenza) a istituti o a ditte, generalmente a condizione che una persona tecnicamente qualificata diriga o sorvegli gli esperimenti (fra l'altro in Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia).

- Concessione di un'autorizzazione per un esperimento determinato o per una serie di esperimenti aventi uno scopo assai preciso (Repubblica federale di Germania, Svizzera).

In Svezia, un sistema speciale prevede che tutti gli esperimenti debbano essere approvati da un comitato etico. Nella Repubblica federale di Germania 31) vige un disciplinamento simile al nostro. Tuttavia non occorre nessuna autorizzazione per gli esperimenti diagnostici, per la fabbricazione e il controllo di sieri e vaccini nonché per esperimenti eseguiti sul fondamento di prescrizioni legali (segnatamente per la registrazione di medicinali) o su ordine di un giudice.

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Confronto Svizzera-estero

Se paragonate con quelle vigenti all'estero, le disposizioni della nostra legislazione nel campo degli esperimenti sugli animali possono essere definite severe. Mentre in diversi Stati i privati o gli istituti di ricerca ottengono licenze che danno il diritto di effettuare, per un lungo periodo, esperimenti sugli animali, in Svizzera ogni esperimento sugli animali deve essere annunciato presso le autorità cantonali competenti. Infatti, gli esperimenti che causano agli animali dolore o spavento o pregiudicano considerevolmente il loro stato generale cadono sotto l'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 13 LPDA, art 60 OPAn). L'autorizzazione è necessaria per ogni esperimento o serie di esperimenti con finalità ben circoscritta 32). È richiesta l'autorizzazione, come non è sempre il caso all'estero, anche per gli esperimenti sugli animali al fine di registrare ufficialmente delle sostanze.

La legislazione federale sulla protezione degli animali contiene, oltre a disposizioni generali sulla custodia degli animali, anche prescrizioni concernenti i requisiti minimi precisi 33> per la tenuta degli animali da esperimento non già, come è spesso il caso all'estero, semplici direttive o raccomandazioni. Solamente un'autorizzazione speciale consente di derogare, nel quadro di un'esperienza, a questi requisiti minimi.

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Accordi internazionali

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Convenzione del Consiglio d'Europa

Un Comitato peritale composto di delegati degli Stati membri del Consiglio d'Europa e di altri specialisti ha presentato nel 1983, dopo parecchi anni di deliberazioni, il disegno di una «Convenzione europea sulla protezione dei vertebrati impiegati per fini sperimentali o altri fini scientifici» 34).

La Convenzione contiene disposizioni sulla custodia di animali da esperimento e, in un allegato, direttive dettagliate per la tenuta e le cure dei medesimi. Secondo un principio stabilito, bisogna rinunciare agli esperimenti su animali s.e è realizzabile un altro metodo che dia risultati soddisfacenti.

La Convenzione tratta inoltre la scelta delle specie animali o del genere di esperimenti, la narcosi degli animali, gli esperimenti particolarmente dolorosi nonché il problema del destino degli animali una volta terminato l'esperimento.

La Convenzione prevede una procedura d'autorizzazione per l'esecuzione degli esperimenti su animali, ma lascia tuttavia agli Stati contraenti la libertà di fissare le modalità nei dettagli. Gli stabilimenti per la custodia degli animali destinati agli esperimenti devono essere registrati presso l'autorità e devono tenere un registro di controllo dell'effettivo. I cani e i gatti devono essere identificati individualmente. Gli animali da esperimento devono provenire da allevamenti registrati. Nell'insegnamento e nella formazione professionale gli esperimenti sugli animali devono essere eseguiti unicamente se lo scopo della formazione non può essere raggiunto altrimenti. La Convenzione prevede l'allestimento di una statistica europea sul numero degli animali impiegati negli esperimenti. La conoscenza reciproca dei risultati di esperimenti su animali effettuati in altri Stati contraenti serve e evitare la ripetizione.

Nel conflitto tra gli interessi dell'uomo e quelli degli animali, la Convenzione sceglie una via di mezzo. È anche un compromesso per quanto concerne le esigenze dei diversi Stati che hanno partecipato alla sua elaborazione. Non deve sorprendere quindi che, in parecchi campi, sia meno severa della legislazione federale sulla protezione degli animali. Infatti, per esempio, la Convenzione lascia aperto il genere di procedura per il rilascio dell'autorizzazione e non prevede commissioni di vigilanza sugli esperimenti; quanto alla tenuta degli animali, contiene
direttive con carattere di raccomandazione. Tuttavia essa costituisce, per l'Europa, un progresso considerevole, segnatamente se si tien conto del fatto che in taluni Stati non vigono ancora prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali. Gli Stati contraenti sono liberi di emanare disciplinamenti più severi.

I lavori preparatori per la conclusione dell'accordo sono così avanzati che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrebbe già approvarlo. La Convenzione sarà in seguito sottoposta alla ratificazione degli Stati membri del Consiglio d'Europa e di altri Stati.

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Altri accordi

Le già menzionate direttive dell'OCSE e la Farmacopea europea prevedono taluni esperimenti sugli animali per il controllo di sostanze 29)86). Per il fatto che coopera nelle organizzazioni internazionali, la Svizzera ha la possibilità di influenzare la redazione dei regolamenti e di propagare idee fondamentali per la protezione degli animali a livello internazionale.

Sono già state firmate dichiarazioni d'intenzione con gli Stati Uniti e il Giappone allo scopo di scambiarsi informazioni circa i risultati d'esperimenti di laboratorio non clinici per il controllo dell'innocuità di medicamenti, sieri e vaccini, fabbricati in un Paese conformemente alle disposizioni della buona pratica di laboratorio (GLP)89). Si evita così la ripetizione inutile di esperimenti sugli animali. I regolamenti GLP devono garantire un' esecuzione irreprensibile degli esami ma non obbligano la Svizzera ed eseguire esperimenti su animali che non potrebbero essere autorizzati giusta la legislazione sulla protezione degli animali.

25

Interventi parlamentari

II postulato 81.575 Kunz del 10 dicembre 1981 «Protezione degli animali.

Miglioramento dell'ordinanza» accettato dal Consiglio nazionale il 19 marzo 1982, invita il nostro Consiglio a studiare «come si può giungere alla rapida realizzazione dei 16 punti sottoposti alle autorità nel dicembre 1981 dal Comitato d'azione per la protezione degli animali al fine di migliorare l'ordinanza sulla protezione degli animali».

Cinque di questi punti si riferiscono agli esperimenti sugli animali: le esigenze 35) concernono la custodia degli animali da esperimento, i controlli e i rapporti sugli esperimenti nonché la composizione della Commissione federale per gli esperimenti su animali.

Il postulato 83.403 Blindi del 17 marzo 1983 «Esperimenti sugli animali.

Ordinanza sulla protezione degli animali», accettato dal Consiglio nazionale il 24 giugno 1983, ci invita a rivedere urgentemente, nell'ordinanza sopramenzionata, il capitolo che tratta gli esperimenti sugli animali affinchè la protezione garantita agli animali dalla legge sia messa in pratica. Questo postulato chiede segnatamente che siano emanate disposizioni che - abbiano a ridurre considerevolmente il numero di questi esperimenti; - vietino con effetto immediato l'applicazione del test DL 50, che implica la morte inutile e crudele di un gran numero di animali, come anche quello del test Draize per i cosmetici; - obblighino a prendere in considerazione, quando è concessa un'autorizzazione, i dolori e le lesioni inflitte a un animale durante un esperimento; - garantiscano che le autorizzazioni cantonali per gli esperimenti su animali siano accordate secondo una procedura restrittiva in virtù di disposizioni severe che rispettino fedelmente lo spirito della legge sulla protezione degli animali.

834

Il postulato 83.388 Ziegler-Soletta del 16 marzo 1983 «Esperimenti su animali. Centro di documentazione», accettato dal Consiglio nazionale il 24 giugno 1983, ci chiede d'esaminare - se non convenga creare, in collaborazione con gli istituti universitari e l'industria, un centro di documentazione incaricato di immagazzinare i dati concernenti lo scopo perseguito o anche il motivo, il metodo e il risultato di tutti gli esperimenti sugli animali, e - se non sia possibile obbligare i titolari d'autorizzazioni che consentono di effettuare gli esperimenti, a far rapporto annualmente alle autorità federali o cantonali competenti sui risultati degli esperimenti terminati o su serie di esperimenti che durano parecchi anni.

Lo studio delle richieste formulate nei ,,diversi interventi è in corso. Nel frattempo talune finalità sono state raggiunte e per altre sono stati intrapresi i lavori preparatori. Alcuni punti saranno precisati nelle considerazioni seguenti.

3 31

o

Valutazione della situazione attuale e dell'evoluzione futura Pareri divergenti in merito agli esperimenti su animali

11 punto più controverso della legislazione sulla protezione degli animali concerne, oltre alla tenuta degli animali da reddito, gli esperimenti sugli animali. 11 referendum 36) contro la legge sulla protezione degli animali era stato lanciato, all'epoca, dalla «Ligue genevoise contre la vivisection et de défense des animaux». Già da anni numerose organizzazioni operanti in favore degli animali e contrarie agli esperimenti sui medesimi, nonché molti privati, si adoperano, con petizioni, lettere alle redazioni e dimostrazioni pubbliche, per ottenere disposizioni più severe a tutela degli animali o addirittura la soppressione degli esperimenti sugli animali.

Tuttavia fra le diverse associazioni, e perfino nel loro seno, emergono importanti divergenze circa l'ampiezza dell'inasprimento preconizzato. La «Protezione svizzera degli animali», che rappresenta la massima organizzazione mantello di società protettrici degli animali, è contraria all'iniziativa 37), mentre alcune società affiliate la sostengono.

Lo scopo perseguito dall'iniziativa incontra evidentemente il favore di un vasto pubblico, testimoniato anche dalla sua facile riuscita. Mentre le cerehie favorevoli all'iniziativa adducono soprattutto motivi d'ordine emotivo ed etico, le cerehie degli sperimentatori, attenti ai benefici per l'uomo, ricordano i successi ottenuti grazie a questi esperimenti e sottolineano che in fin dei conti l'uomo ha priorità sull'animale. Aggiungono che un uso moderato degli animali per il bene dell'uomo resterà indispensabile anche in futuro.

835

32

Ripercussioni della legge sulla protezione degli animali

Le ripercussioni della legislazione sulla protezione degli animali non possono essere valutate esaustivamente appena tre anni dopo la sua entrata in vigore. Essenzialmente, gli effetti della legislazione sull'esecuzione degli esperimenti sugli animali sono i seguenti: - La procedura per il rilascio delle autorizzazioni nei Cantoni in cui è eseguito un gran numero 39) di esperimenti sugli animali è per l'essenziale ben assodata. Le autorizzazioni, se necessarie, vengono rilasciate solo con restrizioni, segnatamente per quanto concerne il numero degli animali, e per gli interventi (per es. narcosi e metodo di uccisione), e in certi casi sono rifiutate. Talvolta gli esperimenti sono esaminati, già in fase di progetto, dalle autorità cantonali con procedura preliminare in mancanza di una domanda formale d'autorizzazione. Diviene così possibile comunicare eventuali riserve ai responsabili degli esperimenti prima della stesura della domanda d'autorizzazione. Per le domande d'autorizzazione particolarmente difficili da valutare, è fatto ricorso alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali o ad altri periti.

- Negli stabilimenti che tengono animali da esperimento devono essere realizzati gli adeguamenti giusta l'ordinanza sulla protezione degli animali, segnatamente per ampliare lo spazio a disposizione degli animali.

Altri adeguamenti saranno effettuati in applicazione delle disposizioni transitorie. Alcuni stabilimenti dovranno essere soppressi.

- Le prescrizioni per la registrazione di medicamenti e di altre sostanze sono state, e saranno ancora, adeguate alla normativa di protezione degli animali. A contare dalla modificazione del 19 settembre 1983 dell'ordinanza sui veleni (cfr. n. 222), l'esecuzione del test DL 50 su grandi quantità di animali non è più prescritto. L'UICM tiene conto delle esigenze della protezione degli animali redigendo e applicando in modo più flessibile le direttive per la registrazione di medicamenti ad uso umano e veterinario. È ammessa la determinazione di un valore DL 50 approssimativo su un piccolo numero invece del test DL 50 usuale su un grande numero di animali.

- Il numero di animali impiegati annualmente negli esperimenti è diminuito negli ultimi anni. Questa tendenza degressiva sembra continuare (cfr.

n. 33).

- L'Ufficio federale di veterinaria ha
organizzato parecchi corsi per il conseguimento del certificato di capacità per guardiani d'animali. Fino ad aprile 1984, 222 guardiani d'animali, dopo aver esercitato la loro attività per almeno cinque anni in stabilimenti che tengono animali da esperimento, hanno potuto conseguire questo certificato. Sono in allestimento le prescrizioni concernenti la formazione triennale per i guardiani senza esperienza professionale.

- La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali da consigli all' Ufficio federale di veterinaria e ai Cantoni sui problemi fondamentali e particolari concernenti l'esecuzione di esperimenti su animali e la custodia 836

di quest'ultimi nonché sull'elaborazione di direttive da parte dell'Ufficio federale di veterinaria. Anche i Cantoni in cui si effettuano pochissimi esperimenti ricorrono alla Commissione per la valutazione delle domande d'autorizzazione provenienti da istituti o laboratori.

- L'atteggiamento di molti ricercatori di fronte agli esperimenti su animali è cambiato. Nella pianificazione e nell'esecuzione di esperimenti si tiene sempre più conto degli aspetti della protezione degli animali, segnatamente riguardo alla scelta della specie animale, al numero di animali utilizzati nonché al genere di intervento e di trattamento. I «Principi etici e direttive per la sperimentazione animale a fini scientifici» dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche e della Società Elvetica delle Scienze Naturali 38) costituiscono il codice al quale devono attenersi gli scienziati e i loro collaboratori che lavorano in Svizzera. Le direttive si fondano sul principio etico del rispetto della vita dell'uomo e dell'animale che impone di limitare quanto possibile gli esperimenti sugli animali senza, tuttavia, fare astrazione dall'interesse legittimo di proteggere l'uomo. Per questi motivi, non devono venir effettuati esperimenti sugli animali alla leggera o senza necessità. Qualora le sofferenze fossero inevitabili, deve essere esaminato con cura se non sia possibile rinunciare all'esperimento. Lo scienziato ha personalmente la completa responsabilità etica dei suoi atti.

- Sono stati assunti delegati alla protezione degli animali nei diversi centri di ricerche, segnatamente nell'industria chimicofarmaceutica per la vigilanza interna e la coordinazione degli esperimenti sugli animali nonché come agenti di collegamento con le autorità che rilasciano le autorizzazioni. In alcuni ospedali e scuole superiori sono stati incaricati di questi compiti commissioni etiche, comitati peritali o commissioni di protezione degli animali.

- La ricerca di metodi alternativi agli esperimenti sugli animali è stata intensificata durante questi ultimi anni e ha già portato a risultati concreti (cfr.

n. 34).

I Cantoni sono disposti ad applicare efficacemente la legislazione sulla protezione degli animali. In numerosi casi, però, la mancanza di personale è un ostacolo alla realizzazione dell'intento. L'Ufficio federale di veterinaria e la
Commissione federale per gli esperimenti sugli animali sostengono i Cantoni nel loro compito, niente affatto facile, con consulenze, lettere informative e direttive e si sforzano d'ottenere un'applicazione uniforme delle prescrizioni.

33

Utilizzazione di animali da esperimento

In Svizzera, gli esperimenti su animali sottoposti ad autorizzazione sono effettuati soprattutto nelle università (istituti di medicina, medicina veterinaria, scienze naturali, psicologia) e nell'industria chimicofarmaceutica. In misura minore, vengono effettuati esperimenti anche in laboratori, privati o pubblici, incaricati di lavori di ricerca o di diagnostica. Circa il 97 per cento degli animali utilizzati per esperimenti sono piccoli roditori (topi, ratti, cri54

Foglio federale. 67° anno. Voi. II

837

ceti, porcellini d'India) e conigli appositamente allevati. Oltre il 90 per cento degli esperimenti sono effettuati nella Svizzera nordoccidentale.

Secondo le cifre comunicate dai Cantoni, nel 1983, sull'intero territorio svizzero, sono stati impiegati, negli esperimenti autorizzati i seguenti animali: Tavola 1 Specie/gruppo

Totale

Topi Ratti Criceti Porcellini d'India Altri piccoli roditori Conigli Gatti Cani Bovini Pecore e capre Suini, compresi i minipigs Cavalli Primati Uccelli, incl. pollame Rettili, anfibi Pesci Diversi

1 189 990 645982 20 141 46679 5727 24314 3 191 3670 445 844 674 152 673 16407 4967 28933 5

Totale numero di animali da esperimento . . .

1 992 794

%

59,72 32,42 1,01 2,34 0,29 1,22 0,16 0,19 0,02 0,04 0,03 0,01 0,03 0,82 0,25 1,45 --

100

Gli animali da esperimento sono stati impiegati, nei diversi settori, nella proporzione seguente: ricerca e sviluppo 86,65 per cento, produzione e controllo dei prodotti 11,72 per cento, insegnamento 1,27 per cento, diagnostica 0,36 per cento.

Il fabbisogno di animali da esperimento negli ultimi anni è stato valutato a circa 3-3% milioni di capi. In Svizzera e nei Paesi occidentali questo fabbisogno tende manifestamente a diminuire. Le inchieste effettuate sia negli USA dalla Federazione dell'industria farmaceutica della Repubblica federale di Germania41> sia nelle tre grandi industrie svizzere 42) riunite nell'Interpharma hanno rilevato che la diminuzione del fabbisogno in animali da esperimento nel corso di questi ultimi anni ha avuto la seguente evoluzione:

838

Tavola 2

Specie

Topi Ratti Porcellini d'India Conigli Gatti Cani

USA 40)

RFG 4»

CH42)

1968-1978

1977-1979

1977-1983

-41%

--29% . .

--13% --45% --30%

-17% -- 14% -19% -21% -- 28% -17%

-34,5% -- 41,7% -48,4% -54,3% -- 58,3% -48,4%

Come è dimostrato nelle tavole seguenti, fondate su inchieste fatte nell'industria farmaceutica della Repubblica federale di Germania e in Svizzera (ditte dell'Interpharma), le modificazioni variano secondo la specie animale (tavole 3, 4, 5).

Tavola 3 Industria farmaceutica RFG Specie animale 4l>

Numero di animali anno 1977

Numero di animali anno 1979

Variazione in% 1977/1979

Topi e ratti . .

Porcellini d'India Criceti Conigli Gatti Cani . .

Suini Cavalli Scimmie Uccelli Animali a sangue freddo

3709 833 150 561 34 342 139 172 18 113 15 800 501 124 1 291 69 648 23 836

3 119 699 121 288 23 710 110 567 13 109 13 167 1 352 159 1 818 92 805 28 864

- 16 - 19 - 31 - 21 - 28 - 17 + 170 + 28 + 41 + 33 + 21

4163221

3526568

- 15

Totale

.

.

.

.

.

.

.

,

. .

. .

839

Tavola 4 Ciba-Geigy, Roche, Sandoz CH Specie animale 42)

Numero di animali Anno 1977

Numero di animali Anno 1981

Variazioni 77/81 in %

Topi Ratti e criceti Porcellini d'India Conigli Gatti Cani ....

Primati Galline e anatre Animali da reddito agricolo Animali a sangue freddo .

1 461 247 997 440 56117 26 563 6641 4 347 81 108 184 281 34 399

1 286 128

-11,9 -28,2 -32,1 -34,6 -36,0 -21,1 + 75,3 -65,3 -77,5 -22,1

Totale

2 695 300

2 128965

715268 38094 17354 4247 3428 142 37443 63 26798

-21,0

Tavola 5 Ciba-Geigy, Roche, Sandoz CH Specie animale 42>

Numero di animali Anno 1982

Topi .

..

Ratti e criceti Porcellini d'India . . . .

Conigli Gatti Cani . .

...

Primati .

...

Galline e anitre Animali da reddito agricolo Animali a sangue freddo .

1 137 852

Totale

1 886 458

Variazione 81/82 in %

Variazione 82/83 in %

11,5 11,0 0,2 11,7 16,7 27,1 47,8 35,1

957 186 580 794 28938 12 134 2769 2240 117 28291

-15,8 - 8,7 -23,8 -20,8 -21,6 -10,3 -44,2 + 16,5

+ 1109,5 3,5 +

749 30012

- 1,7 + 8,2

- 11,3

1 643 230

-12,8

-

636 262 38011 15 324 3534 2499 210 + 24 266 762 27 738

Numero di animali Anno 1983

I fattori seguenti potrebbero aver reso possibile la diminuzione del numero di animali impiegati negli esperimenti: - Efficacia delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

- Maggior senso di responsabilità in numerosi ricercatori nei confronti degli animali da esperimento con conseguente più accurata pianificazione degli esperimenti e, all'occorrenza, con la rinuncia ai medesimi.

840

- Maggior vigilanza sulla salute degli animali nei moderni stabilimenti che tengono animali da esperimento con conseguenti minori perdite di animali e minori ripetizioni di esperimenti.

- Allevamento di animali con determinate proprietà affinchè siano più adatti per particolari esperimenti.

- Risparmio di animali nelle prime fasi d'esame di nuove sostanze nel settore clinicofarmaceutico, settore nel quale le sostanze sono esaminate con esperimenti puntuali.

- Sostituzione progressiva degli esperimenti su animali con esperimenti senza impiego di animali vivi in una serie di discipline della ricerca.

34

Ricerca dì metodi alternativi, futuro sviluppo

Gli sforzi promossi dalla legislazione sulla protezione degli animali per sostituire gli esperimenti su animali vivi con altri metodi, ridurre il numero degli animali negli esperimenti e diminuire gli inconvenienti per gli animali utilizzati porteranno, nel corso dei prossimi anni, alla soppressione di una parte degli esperimenti su animali. Per «metodi alternativi» non s'intendono unicamente metodi sostitutivi senza impiego di animali vivi ma anche metodi che consentono di ridurre il numero degli animali e i danni a quest'ultimi 66).

Il 20 giugno 1983, abbiamo deciso di sostenere un programma speciale «Metodi alternativi agli esperimenti su animali» e ne abbiamo approvato il piano d'esecuzione elaborato dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica 48). Il programma propone di sviluppare e valutare metodi che consentono di: - sostituire gli esperimenti su animali con altri metodi; - ridurre il numero degli animali se gli esperimenti su di essi sono indispensabili e - danneggiare il meno possibile l'animale.

Per l'esecuzione di questo programma, che inizia nel 1984 e durerà tre anni, sono a disposizione due milioni di franchi. È previsto segnatamente di ricercare metodi alternativi nei campi dello sviluppo dei medicinali e dei controlli tossicologici nonché di promuovere le ricerche sugli esperimenti con colture di tessuti.

Probabilmente anche l'industria chimicofarmaceutica intensificherà la ricerca di metodi alternativi soprattutto per motivi finanziari: infatti la tenuta, l'allevamento e l'acquisto di animali da esperimento nonché l'esecuzione di esperimenti su animali risultano relativamente costosi. Sono attualmente oggetto di ricerche spinte i metodi d'esame su materiali insensibili al dolore quali le colture di tessuti e le colture con batter! o altri microorganismi (esami in vitro).Quest'evoluzione è emersa chiaramente, ad esempio, durante la sessione primaverile 1983 dell'Unione delle società svizzere per la biologia sperimentale. I 371 lavori scientifici presentati concernevano:

841

- esami in vitro - esami su animali vivi (in vivo) di cui su vertebrati su esseri umani su insetti

226 145 105 22 18

61 39 28 6 5

II Centro biologico dell'Università di Basilea ha sviluppato un metodo fisicochimico per la determinazione dell'azione irritante e caustica segnatamente delle sostanze idrosolubili. Questo metodo come anche altri procedimenti più blandi che consentono di effettuare controlli sulla pelle di topi possono sostituire almeno parzialmente il test Draize, esperito sugli occhi e sulle mucose di animali da esperimento, che non è più considerato moderno (cfr.

n. 222).

Un metodo alternativo al test di tossicità DL 50 45), approntato dall'Istituto di tossicologia del PFZ e dell'Università di Zurigo, comporterà una diminuzione del numero degli animali impiegati negli esperimenti (cfr. n. 222). Invece del test di routine effettuato su un gran numero di animali, è stato proposto un nuovo metodo di controllo che, pur impiegando un numero sensibilmente inferiore di animali, fornisce di norma informazioni sufficienti sull' effetto tossico delle sostanze controllate. Nel frattempo, altriricercatorihanno pubblicato proposte orientate in tal senso. Altri lavori di ricerca per migliorare i test di tossicità, in corso all'Istituto di tossicologia, sono finanziati segnatamente dalla «Protezione svizzera degli animali», dal «Fondo per la ricerca senza animali da esperimento», dall'Interpharma e dalla Confederazione.

Anche la procedura legale per ottenere l'autorizzazione per gli esperimenti sugli animali implicherà probabilmente una riduzione del numero degli animali impiegati. L'esame più dettagliato delle domande d'autorizzazione potrà far sì che taluni esperimenti correnti non potranno più venir autorizzati.

Trattasi soprattutto dell'esecuzione di routine del test DL 50 o del test Draize per la determinazione dell'azione irritante.

Cani, conigli, ratti e gli animali selvatici, segnatamente i primati, dovranno esser tenuti in condizioni migliori, al più tardi a contare dalla scadenza delle disposizioni transitorie dell'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 73) vale a dire da fine 1986 per alcune disposizioni e da fine 1991 per le altre. Si può prevedere anche una diminuzione dei danni agli animali da esperimento grazie a una maggiore applicazione di procedimenti moderni di narcosi e di uccisione.

4

Risultato della procedura di consultazione

41

Parere della Commissione federale per gli esperimenti su animali

Prima di essere inviato, in procedura di consultazione, ai governi cantonali, ai partiti politici e alle organizzazioni interessate, il testo dell'iniziativa è 842

stato sottoposto per parere alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali. Le osservazioni della Commissione, redatte nel rapporto del 22 settembre 1982 79), possono essere così riassunte: - L'accettazione dell'iniziativa comporterebbe praticamente il divieto di tutti gli esperimenti sugli animali ad eccezione di quelli con conseguenze benigne per gli animali e attualmente non sottoposti ad autorizzazione. Ne deriverebbero un grave pregiudizio per la ricerca e per l'acquisizione di nuove conoscenze nell'intero ambito biologico, una insufficiente formazione di medici, segnatamente di chirurghi e veterinari, nonché una limitazione nelle diagnosi di malattie infettive quali la rabbia. Inoltre sarebbe molto difficile o addirittura impossibile fabbricare e controllare sieri e vaccini per la protezione dell'uomo e dell'animale contro talune malattie infettive. Dovremmo aspettarci anche disagi per l'igiene pubblica per il il fatto che sarebbero proibiti gli esperimenti su piccoli roditori selvatici al fine di ridurne la popolazione. Sarebbero vietati anche gli esami sui metodi di stordimento degli animali da macello e l'esame pratico, richiesto dalla legislazione federale sulla protezione degli animali, per stabilire l'idoneità delle istallazioni di stabulazione per gli animali da reddito. Sa,rebbe anche impossibile studiare mediante esperimenti su animali i problemi di una determinata regione o di un ramo industriale in relazione con il clima, la vegetazione o qualsiasi altra modificazione dell'ambiente circostante ancorché il beneficiario di queste ricerche fosse il mondo animale di una regione.

- Nel settore dell'industria farmaceutica e chimica come anche nell'industria delle derrate alimentari si avrebbero le conseguenze più gravi. In questi settori, infatti, i controlli di sostanze effettuati per evitare la fabbricazione di prodotti nocivi per la salute non potrebbero più avvalersi degli esperimenti su animali. Gli esperimenti dovrebbero essere trasferiti all'estero ma in questo caso il numero globale degli animali impiegati non diminuirebbe affatto. Oltre ai settori della ricerca e dello sviluppo, anche la produzione dovrebbe essere trasferita all'estero con conseguente perdita, in Svizzera, di numerosi posti di lavoro.

- La Commissione è unanimemente del parere che le conseguenze
dell'iniziativa sarebbero sproporzionate allo scopo prospettato dai suoi autori: su piano mondiale, infatti, il numero degli animali impiegati in esperimeniti non diminuirebbe affatto. La Commissione deplora che si sia lanciato l'iniziativa prima di aver visto i risultati della legge sulla protezione degli animali e rammenta che gli obblighi delle commissioni cantonali di vigilanza sugli esperimenti con animali consentono di intervenire senza per questo dover modificare la costituzione. Inoltre la Commissione ritiene sufficiente la vigente legislazione sulla protezione degli animali e raccomanda conseguentemente di respingere l'iniziativa senza controprogetto.

- La Commissione seguirà l'evoluzione della situazione conseguente all' applicazione della legislazione e non esiterà a proporre, all'occorrenza, le modificazioni di prescrizioni. Essa chiede alle autorità federali di promuovere per quanto possibile lo sviluppo e l'applicazione di metodi per sostituire o almeno diminuire il numero degli esperimenti sugli animali 843

nonché di modificare di propria iniziativa l'ordinanza d'esecuzione in determinati casi. Inoltre le autorità devono sforzarsi di giungere, su piano internazionale, ad un'uniformità delle esigenze poste per registrare i medicinali, disciplinare le derrate alimentari e classificare i veleni nonché per soddisfare le esigenze della protezione degli animali. Bisogna segnatamente esaminare se le prescrizioni di registrazione concernenti gli esperimenti tossicologici o altri esperimenti su animali siano compatibili con la legge sulla protezione degli animali.

42

Compendio dei risultati della consultazione presso le cerehie interessate

II 14 marzo 1983, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha inviato, nel quadro di una procedura di consultazione, un questionario approvato dal nostro Collegio e corredato di un commento esplicativo ai seguenti organismi: 26 governi cantonali 2 organizzazioni intercantonali 4 organizzazioni ecclesiastiche nazionali 15 partiti politici 9 associazioni di lavoratori e datori di lavoro 21 organizzazioni per la protezione degli animali e l'opposizione agli esperimenti su animali 19 società scientifiche, mediche, dentistiche, veterinarie e farmaceutiche 11 università e organizzazioni annesse 9 associazioni dell'industria chimica e farmaceutica, ditte e istituti privati di ricerca 8 organizzazioni di consumatori e di sanità pubblica 124

Hanno risposto 110 organismi; 34 hanno rinunciato ad esprimersi in merito.

Per contro, 20 tra organizzazioni e privati non interpellati hanno comunque comunicato il loro parere.

Le risposte possono essere divise in tre gruppi, - Fautori dell'iniziativa: 19 interpellati, fra cui 1 partito politico (AN), 15 delle 22 organizzazioni per la protezione degli animali e l'opposizione agli esperimenti sugli animali e qualche gruppo vicino, ritengono che l'articolo costituzionale proposto apporterà modifiche decisamente benefiche per l'uomo, l'animale e l'economia.

- Oppositori dell'iniziativa: 83 interpellati fra cui tutti i Cantoni, la maggioranza dei partiti politici (PLR, PPD, PSS, UDC, PLS, ADI), le federazioni e le associazioni scientifiche, le università, le associazioni dell'industria chimica e farmaceutica nonché la «Protezione svizzera degli animali», organizzazione mantello di 70 società regionali di protezione degli animali. Ritengono che l'accettazione dell'iniziativa popolare non miglio844

rerebbe la situazione degli animali poiché gli esperimenti sarebbero trasferiti all'estero. Per contro, ne sarebbero compromessi la ricerca medica e il fabbisogno medico; anche numerosi posti di lavoro sarebbero minacciati.

- In otto casi, le risposte erano indecise: pro o contro l'iniziativa secondo l'interpretazione data all'articolo 25 ter Cost.

Colpisce in ogni caso la mancanza di chiarezza nell'interpretazione dell'articolo costituzionale proposto. In numerose risposte si lascia intendere che il testo costituzionale proposto vieterebbe tutti gli esperimenti su animali. Altrettanti interpellati tuttavia ritengono che ci si dovrà aspettare importanti restrizioni rispetto alla situazione attuale. Alcuni oppositori sono del parere che la vigente legislazione sulla protezione degli animali soddisfi già le esigenze poste nell'iniziativa. Regna confusione anche per quanto concerne l'eventuale applicazione della disposizione transitoria.

I fautori dell'iniziativa popolare esigono che la legislazione vigente sulla protezione degli animali sia resa più severa nel senso degli scopi cui mira l'iniziativa. Gli oppositori, dal canto loro, difendono per la maggior parte il mantenimento del disciplinamento vigente. Infine numerosi interpellati sottopongono proposte per ridurre l'impiego di animali da esperimento in Svizzera.

II rapporto dettagliato sulla procedura di consultazione è stato pubblicato il 19 dicembre 198378).

43 431

Risultati della procedura di consultazione Analisi delle risposte

Le risposte sembrano parzialmente contraddittorie: - Una maggioranza critica il testo dell'articolo 25 Ur Cost. proposto per il fatto che non può essere interpretato chiaramente; nondimeno le idee sulle ripercussioni in caso d'accettazione dell'iniziativa risultano molto chiare dalle singole risposte.

- Fra le possibilità proposte al fine di ridurre gli esperimenti su animali ve ne sono parecchie che in ogni caso sono già previste dalla legislazione vigente. È impossibile valutare se queste proposte sono da attribuire a ignoranza delle prescrizioni in vigore o a mancanza di fiducia nella capacità delle autorità cantonali ad imporre la propria volontà.

- Gli oppositori dell'iniziativa sottolineano segnatamente che il grande senso di responsabilità dei ricercatori e il rispetto dei principi etici disciplinanti gli esperimenti sugli animali garantiscono che non siano effettuati inutili esperimenti sugli animali. D'altro lato ,gl stessi organismi fanno notare che in caso di trasferimento degli esperimenti, la situazione degli animali peggiorerebbe, considerata la minore severità delle prescrizioni vigenti all'estero. Ci si deve chiedere se il senso di responsabilità aumenta solamente sotto la pressione di prescrizioni legali o ancora se all'estero sarebbe possibile di mantenere il numero degli esperimenti entro limiti accettabili nonostante l'assenza di disposizioni legali.

845

- I fautori dell'iniziativa s'aspettano che la sua accettazione esplichi effetti positivi non solo per gli animali e l'uomo ma anche per l'economia. Accordano priorità fondamentale agli argomenti etici e morali e ritengono che un divieto degli esperimenti su animali porterà a un ripensamento fondamentale in questi campi. Tuttavia menzionano solo poche possibilità praticabili e sicure per il controllo dei medicamenti senza ricorrere agli esperimenti su animali. Anche le pretese incidenze positive sull'economia sono espresse in modo piuttosto vago.

- I pareri concernenti l'interpretazione dell'articolo costituzionale proposto divergono enormemente. Vi è incertezza sul modo d'applicare la disposizione transitoria nel quadro del diritto penale vigente. La consultazione non ha consentito di giungere a un'interpretazione chiara e univoca. Perfino gli autori dell'iniziativa non sono stati in grado di dare un'interpretazione chiara e soddisfacente. Dalla procedura di consultazione risulta che i sensi da dare alla disposizione costituzionale sono essenzialmente i seguenti: - divieto generale di effettuare esperimenti su tutti gli animali o - limitazione sostanziale degli esperimenti sugli animali autorizzati dalla legislazione sulla protezione degli animali o - la legislazione vigente sulla protezione degli animali non deve essere modificata poiché già soddisfacente.

Per contro vi sono state risposte nette: - Circa il 75 per cento di esse respingono l'iniziativa.

- Gli inconvenienti per l'uomo e l'economia conseguenti all'accettazione dell'iniziativa sarebbero numerosi. Tuttavia i fautori dell'iniziativa considerano piutotsto come vantaggi alcuni inconvenienti fatti valere.

- Una maggioranza netta è del parere che la legislazione vigente sulla protezione degli animali debba essere mantenuta fino a nuovo avviso.

432

Argomenti principali in favore dell'iniziativa

I fautori dell'iniziativa difendono il loro punto di vista con i seguenti argomenti: - Gli esperimenti sugli animali devono essere vietati per motivi etici. Anche gli animali hanno il diritto alla vita e all'integrità fisica, e bisogna tenerne conto. I valori etici devono di principio avere la priorità sugli aspetti economici.

- In Svizzera e all'estero si effettuano'esperimenti su milioni di animali senza alcuna necessità. Essi causano grandi sofferenze agli animali ma potrebbero essere sostituiti con metodi quali gli esami di colture di tessuti o la simulazione su calcolatore elettronico.

- I risultati degli esperimenti su animali non consentono di trarre conclusioni sicure per l'uomo. Considerate le molteplici differenze organiche e fisiche tra uomo e animale, gli esperimenti possono indurre in errore e 846

risultare perfino nocivi. Inoltre gli esperimenti su animali si sono dimostrati inappropriati nella ricerca delle cause e del trattamento delle malattie umane.

- Gli esperimenti sugli animali non servono al bene dell'umanità ma sono effettuati soprattutto per motivi personali, commerciali o altri. Inoltre, quasi sempre, sono unicamente un alibi, poiché non consentono di trarre deduzioni valide per l'uomo. Offrono al pubblico, ma soprattutto ai medici e ai pazienti, una sicurezza fallace che impedisce di prevenire, quando è possibile, le malattie, di combatterne le cause e di prendersi la responsabilità della propria salute. Inoltre danno l'illusione che taluni prodotti (medicamenti, prodotti chimici, cosmetici) siano utili e inoffensivi anche quando, come è spesso il caso, non lo sono.

- Non è provato che i grandi progressi medici possano essere ottenuti solamente procedendo ad esperimenti su animali. Un divieto di questi esperimenti varrebbe ad aiutare la ricerca medica, come è fatta attualmente, ad uscire da un vicolo cieco. Ne conseguirebbero una moralizzazione della medicina, lo sviluppo d'una medicina integrale, il miglioramento dello stato di salute della popolazione e una riduzione dei costi della sanità pubblica. L'industria chimicofarmaceutica se la caverebbe ugualmente anche senza gli esperimenti sugli animali, considerato poi che la maggior parte dei suoi prodotti in fondo non sono necessari.

- In caso d'accettazione dell'iniziativa, la Svizzera costituirebbe un brillante esempio suscettibile di dare impulso, in altri Paesi, a numerosi movimenti orientati nella stessa direzione.

- È possibile e auspicabile sostituire la ricerca convenzionale con altri metodi non implicanti esperimenti su animali. Verrebbero creati sufficienti posti di lavoro e si avrebbe la garanzia di risultati proficui. Con il nuovo orientamento della ricerca anche l'economia riceverebbe nuovi impulsi.

- La vigente legge sulla protezione degli animali non protegge, o lo fa in modo insufficiente, gli animali da esperimento. Non vieta gli esperimenti dolorosi e crudeli ma prevede unicamente disposizioni che li limitano e li controllano. In pratica la legge autorizza tutti gli esperimenti immaginabili, segnatamente allo scopo di «ricerca scientifica». Si pretende tecnicamente troppo dalle autorità incaricate di
rilasciare le autorizzazioni allor quando devono valutare l'indispensabilità degli esperimenti su animali. Esse non sono in grado di far fronte, come dovrebbero, ai pesanti oneri loro affidati.

Gli esperimenti su animali sono respinti radicalmente e stigmatizzati in numerose pubblicazioni 56)57)ri8>69)7 ' 0) . Gli scritti di oppositori incondizionati degli esperimenti su animali contengono spesso descrizioni impressionanti e talvolta anche una documentazione fotografica.

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Principali argomenti contro l'iniziativa

Gli oppositori dell'iniziativa fondano il loro punto di vista essenzialmente sui seguenti argomenti: 847

- L'articolo costituzionale proposto non è chiaro e consente diverse interpretazioni, includenti addirittura un divieto di tutti gli esperimenti su animali, compresi quelli completamente inoffensivi: ne deriverà un'incertezza nell'applicazione del diritto. Anche l'applicazione della disposizione transitoria creerebbe grossi problemi.

- Gli esperimenti sugli animali sono generalmente necessari nei settori della ricerca medica, veterinaria, biologica, farmaceutica e chimica per la salvaguardia della salute dell'uomo e dell'animale, come anche per ottenere nuove conoscenze sui fenomeni vitali. Senza questi esperimenti, la fabbricazione e il controllo di taluni vaccini, quali quelli contro la poliomielite e il tetano, nonché i metodi diagnostici, fra cui quello per evidenziare la rabbia, non sarebbero più possibili. Sarebbe ostacolato anche lo sviluppo di medicinali e reso più difficile il controllo della tossicità di numerose sostanze. Non potrebbero più essere provati sugli animali i nuovi interventi chirurgici. Vi sarebbero gravi ostacoli in tutti i settori della ricerca in cui attualmente si effettuano esperimenti, ritenuti indispensabili, su animali. Un'accettazione dell'iniziativa comporterebbe gravi inconvenienti per il fabbisogno medico dell'uomo ma anche per quello degli animali stessi.

- Nella misura in cui vengono effettuati legalmente, sono limitati all'indispensabile e tengono adeguatamente conto degli animali, gli esperimenti su quest'ultimi costituiscono una forma eticamente accettabile dello sfruttamento degli animali da parte dell'uomo per la salvaguardia e il miglioramento del suo benessere. Le conoscenze ottenute grazie agli esperimenti sugli animali servono a proteggere la vita, ad attenuare i dolori e ad assicurare la sopravvivenza dell'uomo ma anche degli animali.

- In caso d'accettazione dell'iniziativa, importanti settori della ricerca e della produzione chimicofarmaceutica sarebbero trasferiti all'estero. Soprattutto la Svizzera nordoccidentale sarebbe toccata da un simile trasferimento poiché l'industria chimico-farmaceutica è concentrata in questa regione del Paese. Nell'attuale situazione economica, caratterizzata da un'insicurezza dell'impiego, la perdita di altri posti di lavoro, dopo quelli dell'industria orologiera, in un ramo economico importante del nordovest elvetico
avrebbe conseguenze gravissime.

- La Svizzera, rispetto all'estero, può vantare una legislazione vigente severa ed efficace nel campo degli esperimenti su animali. In caso di trasferimento all'estero, a causa dell'accettazione dell'iniziativa, la situazione per gli animali diverrebbe più precaria. La legislazione in vigore soddisfa già una gran parte delle richieste dei fautori dell'iniziativa.

- In numerosi campi, gli esperimenti sugli animali non possono essere sostituiti da metodi alternativi. Una valutazione critica dei risultati consente, in una determinata misura, di trarre conclusioni valide per l'uomo. Molti esperimenti su animali non sono dolorosi poiché gli interventi sono minimi oppure praticati sotto anestesia. Il numero degli animali impiegati negli esperimenti non può, da solo, dare indicazioni circa la gravita degli interventi.

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Gli oppositori dell'iniziativa fanno notare che numerose pubblicazioni di persone incondizionatamente contrarie agli esperimenti su animali sono esagerate e non rispecchiano la realtà, numerose descrizioni e illustrazioni di esperimenti datano di parecchi decenni, alcuni esperimenti non vengono più seguiti, molte illustrazioni pietose non riguardano la Svizzera o non concernono addirittura esperimenti su animali oppure sono commentate in modo da trarre in inganno.

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Interpretazione del testo dell'iniziativa Tenore poco chiaro del proposto articolo 25ter Cost

Giusta il proposto articolo 25 ter Cost. sono vietati, da un canto, la vivisezione e, dall'altro, gli esperimenti crudeli sui vertrebrati. Tuttavia, secondo i testi tedesco e francese dell'iniziativa, il divieto degli esperimenti crudeli non concerne unicamente i vertrebrati ma anche gli animali di classi inferiori quali spugne, vermi, lumache, molluschi, crostacei, aracnidi, insetti, ecc. Occorre però avvertire che, se il testo italiano dell'iniziativa parla unicamente di vertrebrati, è perché così hanno voluto gli autori stessi dell'iniziativa, cui erano state sottoposte per approvazione due varianti l'una conforme al tenore letterale dei testi tedesco e francese (dunque: «La vivisezione dei vertrebrati e gli esperimenti crudeli sugli animali sono vietati in tutta la Svizzera»), l'altra, appunto quella da loro approvata, più moderata («La vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati sono vietati in tutta la Svizzera). Peraltro, anche il significato degli atti «vivisezione» ed «esperimenti crudeli» non è chiaro. Se «vivisezione» ed «esperimenti crudeli» significano la stessa cosa, il divieto della vivisezione è già compreso nel divieto degli esperimenti crudeli. Ci si può dunque chiedere perché la vivisezione sia menzionata separatamente nel testo costituzionale.

Nel caso in cui «vivisezione» ed «esperimenti sugli animali» non significhino la stessa cosa, sarebbe dapprima applicabile il divieto di esperimenti crudeli esteso, sempre secondo il testo tedesco e francese dell'iniziativa, a tutti gli animali (compresi gli invertebrati). Oltre al divieto degli esperimenti crudeli sugli animali, sarebbe vietata anche la vivisezione sui vertebrati. Con quest'interpretazione ci si può chiedere fino a che punto la vivisezione oltrepassi un esperimento crudele sugli animali.

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Senso possibile dell'articolo 25ter Cost proposto

Considerata la mancanza di chiarezza, dobbiamo tentare di determinare il senso che si potrebbe razionalmente dare all'articolo 25 ter Cost., tenendo conto delle intenzioni degli autori dell'iniziativa e del testo dell'articolo costituzionale.

Prima dell'apertura della procedura di consultazione, gli autori dell'iniziativa, con lettera indirizzata alla Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, si sono dichiarati d'accordo con la definizione del termine di vivisezione quale figura in opere specialistiche. Per vivisezione si dovrà dun849

que intendere «en général toute forme d'expérimentation animale, surtout si elle cause des souffrances chez le sujet». Si fa fatica tuttavia ad ammettere che lo scopo dell'iniziativa popolare sia quello di vietare esperimenti anche se inoffensivi e se non causano inconvenienti per gli animali quali esami per l'alimentazione di animali da reddito agricolo o per le numerose osservazioni sul comportamento animale.

Riferendosi al termine «crudele», gli autori dell'iniziativa hanno fatto sapere che: «Le but clairement exprimé per le texte de notre initiative est la suppression totale de la vivisection et de toute expérience cruelle. En ce qui concerne l'interprétation du mot cruel, nous tenons à préciser que nous considérons comme cruel toute expérience qui cause au sujet des souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Il n'y a pas lieu de débattre sur la notion de douleur et sur la distinction entre douleur légère, douleur passagère ou douleur insupportable».

Al momento della consultazione, gli autori dell'iniziativa, riguardo al senso da dare ai termini «vivisezione» e «esperimenti crudeli» hanno dichiarato: «Per escludere soprattutto qualsiasi sofisticheria nelPinterpretazione del nuovo articolo costituzionale, il testo è stato redatto nella forma nuova. Già attualmente specialisti famosi affermano che la vivisezione non è un qualsiasi esperimento crudele sugli animali mentre, con il medesimo convincimento, altri affermano che un esperimento crudele sugli animali non è una qualsiasi forma di vivisezione».

Il senso del termine «vertebrati», impiegato scientificamente nella classificazione sistematica degli esseri viventi, è chiaro: trattasi di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. Sono «invertebrati» fra l'altro gli insetti, i crostacei, i molluschi (gasteropodi, mitili, seppie), vermi e altri animali fino agli unicellulari, fra cui molti agenti patogeni.

Per «esperimenti sugli animali» s'intende, conformemente all'attuale definizione legale (articolo 12 LPDA): «Ogni procedimento in cui sono impiegati animali vivi con lo scopo di verificare un'ipotesi scientifica, ottenere informazioni, ricavare o controllare una sostanza oppure accertare gli effetti sull' animale di determinati provvedimenti, nonché qualsiasi utilizzazione di animali per la ricerca sperimentale sul comportamento».
Il senso dato attualmente al termine di «vivisezione» non è univoco. La parola deriva dal latino (vivus = vivente, sectio = dissezione) ed è l'abbreviazione di Sectio corporis vivi = «dissezione di un corpo vivente». Durante il 19° secolo era sorto un ampio movimento di lotta contro la sperimentazione su animali, chiamata allora «vivisezione». I medici s'opposero all'impiego di questo termine e proposero la definizione generica, e meno polemica, «esperimento medico sugli animali». L'espressione vivisezione evocava l'erronea idea che, come nelle autopsie di cadaveri (Sectio corporis mortui) si dissezionassero corpi di animali vivi. Inoltre, gli esperimenti chirurgici costituivano la minima parte degli esperimenti sugli animali vivi 47)48). Nei dizionari e nei lessici professionali recenti, la vivisezione viene però sempre più messa sullo stesso livello dell'esperimento su animali. È quasi sempre precisato che si tratta di un intervento su animale vivo nel quadro di un esperimento scientifico. Non sono tutti d'accordo però se si tratti di inter850

venti su animali non narcotizzati o anche su animali narcotizzati. Considerate le diverse interpretazioni, per vivisezione dovremmo intendere: «un esperimento su o con animali vivi, durante il quale gli animali sono sottoposti a un intervento che lede la loro integrità fisica». Non si tratterebbe quindi di vivisezione se durante l'esperimento gli animali non fossero lesi fisicamente.

Fra questi esperimenti annoveriamo gli esami del metabolismo e le osservazioni sul comportamento ma anche altri che causano dolori e sofferenze (senza ferita fisica) e possono pregiudicare notevolmente il benessere generale degli animali e metterli in stato d'ansietà.

L'aggettivo «crudele» è qualificato nei dizionari con le espressioni «che non prova pietà o rimorso nel procurare sofferenze agli altri, che reca afflizione, dolore, sofferenza» e con gli aggettivi «insensibile, disumano, duro, spieiato, infausto, avverso, calamitoso, doloroso, penoso, tormentoso». Il termine non è impiegato nella vigente legislazione sulla protezione degli animali. «Crudele», ha dunque un significato estremamente negativo che pregiudica sensibilmente l'integrità fisica e psichica dell'oggetto sul quale è esercitata un' azione, così qualificata oppure suscita sentimenti di repulsione, di ribrezzo, di orrore e d'indignazione.

Dobbiamo cercare ora di dare un senso plausibile alla disposizione costituzionale senza far violenza al suo tenore.

Poiché l'iniziativa popolare venne lanciata segnatamente contro il disciplinamento legale vigente che ammette, per la verità con autorizzazione, esperimenti che causano agli animali sofferenze o grave spavento oppure pregiudicano considerevolmente il loro stato generale, il senso dell'articolo 25 ter Cost. deve essere quello di vietare questi esperimenti. Dalle intenzioni degli autori dell'iniziativa risulta pure che, nonostante il diverso tenore del testo italiano, il divieto degli esperimenti precitati non concernerebbe solamente i vertebrati ma anche gli invertebrati atti a provare dolore e ansietà.

Ciò corrisponderebbe agli scopi perseguiti dagli autori dell'iniziativa che per «crudele» non intendono solo gli interventi estremi; inoltre, concorderebbe anche con l'enunciato dell'iniziativa considerare «esperimenti crudeli» «quelli che causano agli animali da esperimento (vertebrati o invertebrati)
dolori, sofferenze o danni, li mettono in uno stato di grande ansietà oppure pregiudicano considerevolmente il loro benessere in un'altra maniera».

Siamo indotti a concludere che gli autori dell'iniziativa hanno inserito nella disposizione costituzionale il termine «vivisezione sui vertebrati» per accentuare soprattutto i casi di esperimento su animali durante i quali vertebrati vivi sono lesi nella loro integrità fisica o subiscono danni fisici.

Se ci fondiamo sui testi francese e tedesco dell'iniziativa e sulla situazione giuridica attuale, tenuto conto delle dichiarazioni degli autori dell'iniziativa, il senso seguente dell'articolo 25ter Cost. proposto ci sembra il più plausibile: «Sono vietati in tutta la Svizzera gli esperimenti su vertebrati o invertebrati che causano loro dolori, sofferenze o danni, li mettono in stato di grande ansietà o perturbano notevolmente in altro modo il loro stato generale».

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Il divieto concernerebbe così essenzialmente tutti gli esperimenti sugli animali, sottoposti ad autorizzazione giusta il diritto vigente (art. 13 LDPA), e si estenderebbe anche agli invertebrati.

Gli esperimenti sugli animali, non presentanti gli inconvenienti di cui all'articolo 2 capoverso 3 e all'articolo 13 LPDA, e sottoposti attualmente solo ad annuncio giusta l'articolo 60 capoverso 1 OPADA, rientrano anch'essi nel regime della disposizione costituzionale proposta.

Considerate la mancanza di chiarezza del proposto articolo 25'" Cost. e le insufficienti conoscenze sulla sensibilità al dolore degli animati delle classi inferiori, bisogna concludere che la necessaria base per l'interpretazione del nuovo disposto appare molto lacunosa.

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Problematica della disposizione transitoria

Giusta la disposizione transitoria dell'iniziativa, ogni «vivisezione sui vertebrati» ed ogni «esperimento crudele sugli animali» dovrebbe venir trattato, per analogia, come lesione semplice, conformemente all'articolo 123 CP.

Chiunque sarebbe punibile, quindi anche il correo, l'istigatore (art. 24 CP) e il complice (art. 25 CP). Inoltre sarebbe punibile anche il tentativo (art. 21 a 23 CP). A contare dall'accettazione dell'iniziativa, le infrazioni ai divieti dovrebbero essere perseguite e punite giusta la disposizione transitoria, vale a dire applicando per analogia l'articolo 123 CP 81). La disposizione transitoria rimarrebbe applicabile fino all'entrata in vigore di altre norme penali ordinarie.

L'applicazione analogica di una fattispecie penale a una determinata situazione si giustifica unicamente in circostanze manifestamente comparabili.

Secondo l'opinione dominante, solo l'essere umano -- come singolo individuo o come individuo in un gruppo --, quindi non l'animale, è considerato soggetto giuridico. Le disposizioni del diritto penale vanno in questo senso. La loro formulazione si riferisce all'uomo ed è stata interpretata in quest'ottica. L'animale, per contro, è assimilato a una cosa mobile, come risulta dalle condizioni d'applicazione dell'articolo 145 CP (danneggiamento: p. es. ferimento di un animale altrui) e dell'articolo 143 CP (sottrazione di cose senza fine di lucro; per. es. liberazione di un animale tenuto in cattività da un terzo). Poiché l'uomo e l'animale sono per principio trattati differentemente dall'ordinamento giuridico, risulterebbe contrario ai suoi criteri fondamentali applicare agli animali, anche se solo analogicamente, disposizioni concepite per l'uomo.

Il principio della determinatezza della norma penale esige inoltre una descrizione il più possibile esatta della fattispecie punibile. Questo principio è rispettato solo parzialmente nella disposizione transitoria, da un canto per la differenza dell'oggetto del reato (uomo-animale) e, dall'altro, per quanto concerne le fattispecie vietate. Di fronte a una simile applicazione analogica emergerebbe dunque non già un semplice disagio ma incertezze ben maggiori. Il problema assume particolare importanza per il fatto che sarebbero previste pene relativamente gravi (la detenzione in caso di esperimenti, sen852

za esito morale, su animali e la reclusione sino a cinque anni o la detenzione da uno a cinque anni in caso di esperimenti con esito mortale prevedibile). Si può presumere che sarebbe applicabile soltanto la fattispecie qualificata dell'articolo 123 numero 1 capoverso 2 CP, gli animali di cui si tratta dovendo essere considerati vittime incapaci di difendersi; inoltre, di norma, si dovrebbe sempre presupporre l'uso di uno strumento pericoloso per l'animale. Considerati i suoi elementi costitutivi qualificati, il reato dovrebbe dunque essere perseguito d'ufficio. L'applicazione dei numeri 2 e 3 dell'articolo 123 CP comporterebbe pene massicce che, del resto, sembrano volute dagli autori dell'iniziativa.

Né varrebbe allegare la carente determinatezza della disposizione transitoria e dei divieti, dacché essa non è tale da escluderne l'effettiva applicazione in sede penale.

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Problematica, importanza e possibilità di sostituzione degli esperimenti sugli animali Storia degli esperimenti sugli animali 48)

Già nell'antichità si effettuavano esperimenti scientifici su animali. Si verificavano sull'animale vivo le ipotesi derivate da riflessioni filosofiche o da osservazioni fatte sul cadavere. Il Medioevo considerava la natura un dono divino; vi erano pochi motivi per scoprirla sperimentalmente. Con il Rinascimento i metodi medici antichi destarono nuovi interessi. Già all'inizio del 17° secolo si giunse alla scoperta della circolazione sanguigna, nel 18° secolo alla conoscenza del processo respiratorio e alla scoperta della bioelettricità.

Simili ricerche furono all'origine dello sviluppo della fisiologia sperimentale nel 19° e nel 20° secolo.

Gli esperimenti sugli animali furono valutati differentemente nel corso dei secoli. Nella medicina antica erano rari ma di grande importanza metodologica. Il rinnovo d'interesse per questi esperimenti alla fine del Medioevo incontrò scetticismo, ma nel 19° secolo incominciarono a essere ritenuti molto importanti per la medicina. Gli esperimenti sugli animali servivano a provare l'innocuità e l'efficacia di metodi di cura. Si trattava all'occorrenza di trattamenti fisici, di interventi chirurgici e di trattamenti medicamentosi.

Nel 18° secolo fu sperimentata sugli animali l'azione dell'elettricità. Le conseguenze d'operazioni chirurgiche quali la gastrectomia o l'asportazione di un rene furono studiate prima di tutto sugli animali. Gli interventi importanti furono coronati da successo solamente quando i principali ostacoli incontrati in chirurgia, vale a dire il dolore e l'infezione delle ferite operatorie, furono sormontati, nella seconda metà del 19° secolo, soprattutto grazie agli esperimenti sugli animali.

Paracelso (1493-1541) effettuava già questi esperimenti per controllare taluni medicamenti. A questo fine, e soprattutto per il controllo di veleni, furono poi sempre praticati esperimenti su animali. Nel 19° secolo servirono anche a comprendere gli effetti secondari indesiderati e standardizzare le sostanze attive naturali. I vaccini furono provati su animali infettati artificialmente.

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Foglio federale. 67° anno. Vol. U

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L'opposizione agli esperimenti sugli animali nel 19° e nel 20° secolo

Lo sviluppo della ricerca medica nel corso del 19° secolo fu accompagnato da un netto aumento del numero degli esperimenti sugli animali che attirarono sempre più l'attenzione del pubblico. Nel 1860 scoppiò una disputa sulla vivisezione 47) che si estese dall'Inghilterra in Europa e durò sino all'inizio del nostro secolo. Mentre in Inghilterra si riuscì ad approntare, nel 1876, un disciplinamento e a limitare gli esperimenti sugli animali, taluni gruppi radicali, soprattutto in Germania, ma anche in Svizzera 48), militarono in favore di un divieto totale. Nel Canton Zurigo, un'iniziativa con 12 000 firme chiese, nel 1895, un divieto assoluto della vivisezione. Il Gran Consiglio oppose all'iniziativa un controprogetto che fu in seguito accettato dal popolo. Fondandosi su questa base legale, il Consiglio di Stato emanò nel 1897 un'ordinanza che limitava gli esperimenti sugli animali alla Facoltà di medicina, alla Scuola di veterinaria di allora nonché agli Istituti di zoologia e di igiene dell'Università e del Politecnico di Zurigo (PFZ) 71 >. Nel 1939, il popolo di Basilea Città si pronunciò in merito a un'iniziativa che chiedeva una legge contro la vivisezione. L'iniziativa fu respinta a forte maggioranza con una partecipazione superiore al 60 per cento 81)84).

Parte degli argomenti contro la vivisezione nel quadro di queste controversie erano decisamente tendenziosi e poco convincenti. Tuttavia l'importanza e il valore degli esperimenti sugli animali a livello medico sono stati, a ragione, oggetto di discussioni. Si discusse in particolare la posizione e la finalità del mondo animale. In quelle occasioni gli avversari della vaccinazione e i partigiani dei movimenti vegetariani, rappresentanti una parte notevole degli oppositori delle esperienze sugli animali, assunsero una posizione rigida.

Nonostante l'opposizione delle cerehie e della protezione degli animali, il numero degli esperimenti e segnatamente il numero degli animali utilizzati continuò a crescere fino a questi ultimi anni. La medicina e altri campi scientifici hanno avuto uno sviluppo straordinario che, in moltissimi casi, non si sarebbe prodotto senza esperimenti su animali.

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Importanza degli esperimenti su ammali per la medicina e la biologia

La grande maggioranza degli scienziati ritiene che i grandi progressi medici e biologici di questi ultimi decenni sono stati ottenuti, per la massima parte, grazie alle conoscenze tratte da esperimenti su animali. Considera infatti un travisamento l'argomento secondo cui questi esperimenti avrebbero unicamente la funzione di alibi. Qualche esempio basta ad illustrare i progressi realizzati grazie ad essi: Regresso delle malattie contagiose dell'uomo e dell'animale: Numerose malattie contagiose, prima largamente diffuse, sono regredite fortemente nel corso degli ultimi decenni. Questo progresso non avrebbe potuto

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essere raggiunto senza grandi ricerche sulla prevenzione e sulla cura delle malattie, effettuate soprattutto mediante esperimenti sugli animali, che hanno permesso di sviluppare e controllare medicamenti e vaccini. Il vaiolo umano ha potuto essere estirpato completamente dalla terra. In Svizzera, la febbre tifoidea, la difterite e la sifilide che, pochi decenni fa, erano responsabili di numerosi casi mortali ogni anno, non causano quasi più decessi 83).

Le epizoozie, quali la febbre aftosa, il cimurro e la leucopenia dei gatti, sono enormemente regredite grazie ai provvedimenti di prevenzione e di lotta basati su esperimenti con animali. L'introduzione dei sulfamidici e degli antibiotici in medicina ha permesso di ridurre la mortalità nei casi di meningite, passati dal 90-100 al 5-10 per cento, di polmonite, dal 30-50 al 5-10 per cento, di colera, dal 50 al 3-5 per cento e della febbre tifoidea, del 10-30 all'1-2 per cento 84). Sono stati spettacolari anche i successi nella lotta contro la tubercolosi ottenuti soprattutto grazie agli esperimenti su animali. Nel 1930, in Svizzera si erano registrati ancora 5056 casi letali, nel 1980 solo 168 83). Lo stesso vale per la poliomelite infantile che, ancora durante gli anni cinquanta, colpiva annualmente in Svizzera 2000 persone di cui 500-800 rimanevano paralizzate per tutta la vita; grazie alla vaccinazione per via orale questa malattia infettiva è praticamente sparita 83).

Progressi in altri settori della medicina umana e veterinaria: Gli esperimenti sugli animali hanno contribuito anche a grandi successi in chirurgia sia umana sia veterinaria. Ricordiamo in proposito, oltre agli interventi chirurgici delicati, i mezzi ausiliari altamente perfezionati quali la narcosi, i succedanei del sangue, le macchine cuore-polmoni, la lotta contro gli choc operatori e gli impianti per le cure intense. Numerosi interventi chirurgici quali l'applicazione di protesi, i trapianti di organi, (articolazione dell' anca, valvole cardiache, reni, cuore, arterie coronarie), l'inserzione di stimolatore cardiaco o il trattamento del distacco della retina non avrebbero potuto essere sviluppati senza molte preventive prove sugli animali 84). Nel corso di questi ultimi decenni sono stati realizzati importanti progressi, per i quali gli esperimenti su animali sono stati
indispensabili, in tutti gli altri rami della medicina: rammentiamo, fra l'altro, le terapie dell'ipertensione, dell'insufficienza coronarica, dell'aritmia e dell'insufficienza cardiaca, le cure intense in caso di insufficienza cardiaca e polmonare, l'elettrocardiografia e l'ecocardiografia.

Si sono avuti importanti progressi anche nella cura delle malattie reumatiche, dei disturbi eudocrini (p. es. diabete) e delle gravi affezioni cutanee, come pure nell'assistenza al parto e nel controllo delle nascite, nella neonatologia, nella pediatria, nel trattamento delle affezioni oculari, nell'oncologia e nella psichiatria 83'>.

Progressi in biologia: Non solamente la ricerca applicata ma anche la ricerca biologica fondamentale ha potuto approfittare degli esperimenti sugli animali. Le conoscenze sui processi vitali nell'uomo e nell'animale sono state ampliate. Sono state poste

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le basi necessarie al mantenimento della salute e alla sopravvivenza dell'uomo e dell'animale. Rammentiamo qualche esempio fra i progressi realizzati grazie agli esperimenti sugli animali: scoperta di processi biochimici e di meccanismi di regolazione a livello cellulare come anche realizzazione dello sviluppo di culture cellulari nei settori della biologia molecolare, della biochimica e della citologia; conoscenze delle connessioni e dell'interazione d'organi in morfologia; acquisizione di conoscenze nella formazione e nella mutazione dei processi di rigenerazione in biologia dello sviluppo; conoscenze di meccanismi dell'ereditarietà, segnatamente l'azione e la trasmissione di informazioni in genetica; conoscenze dei processi neurologici e ormonali di regolazione segnatamente nel campo della riproduzione in fisiologia; conoscenze dell'influenza dell'ambiente sul comportamento, nell'interpretazione dei segnali, sulla comunicazione in seno alla specie, sulle attitudini orientative e sulle ripercussioni delle esperienze vissute in giovane età sul comportamento degli animali adulti o dell'uomo in etologia; infine conoscenze sulla struttura degli ecosistemi in ecologia.

Gli oppositori degli esperimenti sugli animali obiettano che la ricerca medica non ha contribuito o ha contribuito poco a migliorare la salute della popolazione e a prolungare la lunghezza media della vita. Inoltre ritengono che i fattori determinanti dei progressi registrati sarebbero un livello di vita più elevato, una migliore alimentazione e più igiene. Si dimentica, invece, che i provvedimenti per migliorare l'igiene o per garantire l'innocuità delle derrate alimentari si fondano in gran misura sugli esperimenti su animali.

I progressi ottenuti finora in medicina umana e veterinaria, non devono farci iludere che il successo di numerosi trattamenti sia una conseguenza della soppressione dei sintomi della malattia; in numerosi ambiti la ricerca ha davanti a sé compiti importanti. Nel caso di numerose malattie non sono stati risolti i problemi essenziali e quindi, per molto tempo, gli esperimenti sugli animali saranno ancora necessari.

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Trasferibilità dei risultati degli esperimenti dall'animale all'uomo

Le discussioni sugli esperimenti con animali 56)57)58) si sono polarizzate soprattutto sul problema di conoscere in quale misura i risultati degli esperimenti possono essere trasferiti dall'animale all'uomo. Nel campo dello sviluppo e del controllo di medicamenti, le difficoltà sorgono dalle diverse reazioni, non sempre prevedibili, fra le specie animali e l'uomo. Per quanto concerne la dose attiva dei medicamenti e dei loro effetti secondari, le reazioni possono addirittura differire assai tra animale e uomo. I controlli sull' innocuità delle sostanze sugli animali non possono risolvere tutti i problemi e nemmeno spiegarli.

Nelle opere specialistiche troviamo comunque numerosi esempi di applicazione sull'uomo di risultati d'esperimenti su animali. Circa il 70 per cento degli effetti dei medicamenti sull'uomo può essere previsto con esattezza sulla base di risultati d'esperimenti con animali41>64>. in generale, lo scopo dei 856

controlli d'innocuità, segnatamente di medicamenti, non è quello di fissare dosi assolute. Devesi piuttosto stabilire in ogni caso quali effetti secondari possono sorgere con un dato multiplo della dose attiva in una determinata specie animale. L'esperimento sull'animale offre i dati biologici con cui posposo essere fatte prescrizioni per l'uomo. I risultati d'esperimenti sugli animali non devono in nessun caso essere trasferiti pari pari sull'uomo. Gli errori effettivamente prodottisi 56)57)58)63) non devono essere imputati all'esperimento in quanto tale ma piuttosto ai ricercatori e al modo di effettuare gli esperimenti sugli animali. Tenuto conto degli imprevisti cui si può andare incontro dovendo sviluppare o controllare medicamenti, si procede ad esperimenti su parecchie specie animali e infine, quale ultima fase, ai test clinici sull'uomo prima di lanciare sul mercato un nuovo preparato.

Ciò vale, per analogia, anche per altri settori medici, segnatamente per lo sviluppo e il controllo di interventi chimici nonché di procedimenti di trattamento e diagnosi sull'animale (cfr. n. 63). Non sarebbe giustificato rifiutare in generale gli esperimenti sugli animali per il solo fatto che non offrono una sicurezza assoluta. In fin dei conti è determinante il bilancio globale dei successi riportati grazie ai risultati ottenuti dagli esperimenti sugli animali.

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Danni dovuti ai medicamenti ed esperimenti sogli animali

Gli oppositori degli esperimenti sugli animali fanno spesso osservare che questi esperimenti non hanno potuto evitare incidenti, anzi li hanno perfino provocati 56)57)58)89) .

Il primo grave incidente dovuto ai medicamenti si è verificato negli USA nel 1937. Un elisir sulfamidico contenente il solvente tossico diethylenglycol ha causato la morte di circa 90 persone dopo solo sei settimane che era in commercio. La tossicologia moderna in grado di garantire la sicurezza dei medicamenti è stata sviluppata in seguito a questo tragico incidente. In numerosi Stati sono state emanate disposizioni legali che esigevano un controllo di ogni nuovo medicamento per mezzo di esperimenti su animali 59>60) Purtroppo questi esperimenti non poterono impedire il dramma provocato dal tranquillante Contergan: donne gravide che avevano ingerito Contergan (Thalidomide) hanno partorito figli deformati. Fino alla comparsa di questi danni, nel 1961, il Thalidomide era conosciuto quale medicamento controllato dettagliatamente sugli animali 41>57)58)62) . Se i medici prescrivevano il medicamento solamente poco tempo prima del parto, ma non nei due primi mesi di gravidanza, il Contergan non causava danni al bambino. Ormai si sa che la somministrazione di Contergan a scimmie e a conigli in gestazione provoca malformazioni come nell'essere umano. Se, a quell'epoca, le conoscenze scientifiche avessero indotto a provare i medicamenti sugli animali gravidi, il Contergan non sarebbe stato assolutamente ammesso come medicamento. La tragedia del Contergan non è quindi un esempio per dimostrare l'inefficacia degli esperimenti su animali ma piuttosto per rammentarci che i ricercatori in questo caso hanno lasciato insolute questioni decisive che si 857

sarebbero potute risolvere per mezzo di esperimenti sugli animali 41)(Ì3). In seguito sono stati sviluppati e prescritti esperimenti per determinare se il medicamento influisce sul numero, sullo sviluppo, sulla salute e sul comportamento dei discendenti 4i)60)62> In altri casi hanno dovuto essere ritirati dal commercio dei medicamenti provocanti sull'uomo innammissibili effetti secondari che non erano stati osservati nel corso degli esperimenti sugli animali 41)f!fi)r>7)n8) . Questi ultimi non possono dunque dare indicazioni assolute sull'azione e sugli eventuali effetti secondari dei medicamenti nell'uomo Tuttavia riducono decisamente il rischio di tali effetti nocivi indesiderabili. Senza esperimenti sugli animali, il rischio che un medicamento produca effetti negativi sarebbe talmente elevato che il paziente non sarebbe forse disposto a correrlo.

66 661

Metodi alternativi agli esperimenti sugli animali Metodi sostitutivi senza l'impiego di animali vivi

Per gli esperimenti su materia insensibile al dolore ci si serve essenzialmente di microorganismi, culture di tessuto d'origine animale e umano, metodi chimici e microbiologici in provetta e di calcolatori. Nel corso degli ultimi decenni sono stati realizzati progressi nello sviluppo di queste tecniche; tuttavia non è ancora possibile sostituire tutti gli esperimenti su animali vivi con metodi alternativi. L'organismo umano e animale è composto di miliardi di cellule altamente specializzate che agiscono direttamente o indirettamente l'una sull'altra. L'interazione equilibrata di queste cellule significa salute, la perturbazione può ingenerare malattie.

661.1

Microorganismi

Un gran numero di sostanze tossiche, per esempio l'arsenico e l'acido cianidrico, che producono effetti sugli animali di classi superiori, agiscono anche sui microorganismi quali i batteri e i miceti. Quindi lo studio dell'attività di queste sostanze tossiche si fa oggi parzialmente su microorganismi.

Il così detto test di Ames consente di determinare su culture batteriche l'effetto mutageno e la proprietà concerogena di sostanze chimiche. Per le sostanze già presenti nel nostro ambiente, questo test permette di giungere rapidamente a conclusioni sui loro eventuali effetti mutageni così da prendere provvedimenti efficaci a breve termine senza dover attendere il risultato di lunghi esperimenti su animali.

Tuttavia molti medicamenti provocano reazioni completamente differenti secondo si tratti di tessuti di mammiferi o di microorganismi. Per esempio, gli antibiotici uccidono i batteri senza danneggiare né l'uomo né l'animale. Per contro, la costatazione che un medicamento non causa danni ai microorganismi non ne garantisce un'applicazione senza rischi sull'uomo 60)63)65)66)

858

661.2

Culture tissulari

Le cellule animali e umane possono, in determinate condizioni idonee, riprodursi in laboratorio. I tessuti così generati servono, analogamente agli organi di animali morti, mantenuti in stato funzionale con soluzioni nutritive, per il controllo preliminare dell'azione tossica di numerose sostanze. Inoltre consentono di studiare più approfonditamente il modo d'azione di talune sostanze rivelatesi dannose nel corso di esperimenti su animali.

Il controllo su culture di cellule consente fra l'altro di scoprire quali prodotti chimici sono cancerogeni. Tuttavia non si può dire in ogni caso con esattezza se le cellule tumolari hanno proprio avuto origine da un trattamento con la sostanza sperimentata. Conseguentemente, la cultura di cellule non può ancora sostituire completamente gli esperimenti su animali nella ricerca sul cancro.

La maggior parte dei vaccini moderni contro le malattie virali è ottenuta per mezzo di culture cellulari. La quantità di virus di vaccini viventi può essere controllata nelle culture di tessuti; l'azione immunizzante deve essere invece controllata su animali da esperimento.

Le culture cellulari hanno lo svantaggio di poter fornire solo pochissime informazioni sulle reazioni complesse dell'organismo. Ci significa che un composto chimico, apparentemente del tutto inoffensivo in un controllo mediante cultura cellulare, può, a causa di talune reazioni in un paziente, far sorgere effetti secondari indesiderabili 4i>«o>63>66) 67)68).

661.3

Esperimenti su uova

Per lo studio dell'azione di medicamenti sull'emulzione, ci si serve spesso di uova fecondate di gallina. Già da parecchi decenni, le uova sono utilizzate soprattutto per le culture di virus 66).661.4

Calcolatore elettronico

I calcolatori elettronici possono essere impiegati per: - prevedere alcune proprietà di nuovi medicamenti e proporre composti idonei; - controllare ipotesi teoriche sull'interazione di impulsi nervosi; - simulare su un modello taluni fenomeni che si verificano nell'animale vivo e nell'uomo. Sono noti i modelli per il cuore e la circolazione sanguigna, i polmoni e gli scambi gassosi nel sangue, i reni e gli umori del corpo.

Tuttavia la possibilità di usare il calcolatore elettronico come vero metodo alternativo sono limitate. In ciascuno dei modi d'impiego precitati, il calcolatore elettronico non sostituisce completamente gli esperimenti sugli animali. Nel migliore dei casi, contribuisce a diminuire il numero degli animali necessari41)66). In molti campi della ricerca non si può ricorrere al calcolatore poiché la maggior parte dei processi vitali che si svolgono in un corpo sano o malato sono così complicati da non poter essere simulati.

859

661.5

Esperimenti sull'uomo

Nei confronti degli esperimenti sull'uomo si è pieni di scrupoli. Per motivi etici, non sono ammissibili esperimenti sull'uomo se non nella certezza assoluta d'una mancanza di conseguenze negative s0'. Anche quando si tratta di esperimenti non presentanti molti inconvenienti né rischi, ci si chiede inevitabilmente su quali categorie di persone potrebbero essere controllati i medicamenti o sperimentate le misure terapeutiche. Alla fine entrano in considerazione unicamente gli stessi ricercatori, i volontari o pazienti consenzienti. La sperimentazione su se stessi ha una tradizione secolare fra gli scienziati41'66».

Nella dichiarazione di Helsinki del 1964, la Federazione mondiale dei medici ha adottato un codice etico concernente gli esperimenti sull'uomo 77'.

Vi è precisato segnatamente che gli esami di ricerca sull'uomo devono poter fondarsi su esperimenti di laboratorio, su esperimenti sugli animali o ancora su altri metodi o dati scientifi già sperimentati. Le direttive per gli esami di ricerca sull'uomo dell'accademia svizzera delle scienze mediche impongono le medesime esigenze 80).

Gli esami epidemiologici (accertamento in gruppi della popolazione) per lo studio di malattie umane non sono problematici. Costituiscono un complemento agli esperimenti su animali ma non possono sostituirli completamente 68 '. Si fondano sull'osservazione dei fattori connessi a determinate malattie. Ad esempio si è fatta osservare la nocività del tabacco sulla base di statistiche da cui risultava che la salute dei fumatori è più minacciata di quella dei non fumatori. Tuttavia, l'epidemiologia presenta gravi inconvenienti per il controllo di medicamenti. Innanzitutto ci si accorge delle proprietà nocive di una sostanza solamente quando i danni sono già comparsi in numerose persone. A questo proposito le fibre di amianto costituiscono un esempio: se fossero state già controllate sugli animali 50 anni fa, i rischi che esse causano alla salute sarebbero già conosciuti da molto tempo. D'altra parte, l'epidemiologia non offre nessuna indicazione immediata sulla causa del danno.

Infine ogni nuovo medicamento deve essere necessariamente sperimentato sull'uomo per assicurarsi che i dati concernenti gli effetti desiderati e indesiderabili siano validi anche per lui 60)68). Il preventivo controllo in laboratorio deve garantire che la prima applicazione sull'uomo presenti il minor rischio possibile.

662

Metodi per ridurre il numero degli animali e gli inconvenienti per quest'ultimi

I metodi intesi a ridurre il numero degli animali utilizzati per gli esperimenti e ad alleviare le loro sofferenze sono già stati trattati ai numeri 222 e 34 in relazione con il test di tossicità DL 50 e il test di Draize. I metodi possono naturalmente essere ancora perfezionati. Non si rinuncerà completamente all'esame sull'animale, ma vi potranno comunque essere raccolte sufficienti informazioni per rispondere ai problemi sollevati, impiegando meno animali 860

o sottoponendoli ad esperimenti meno gravosi. Per ridurre il numero degli animali è anche possibile effettuare l'esame minuzioso di numerosi parametri, al fine di ricavare un massimo di informazioni sull'effetto di una sostanza somministrata o sulla causa della morte. Ma anche applicando migliori metodi biostatici al momento della pianificazione e dell'analisi dei risultati di esperimenti e rinunciando a un eccessivo perfezionismo è possibile ridurre il numero degli animali necessari.

Per alleviare le sofferenze degli animali si possono applicare fra l'altro migliori metodi di narcosi e di uccisione ed effettuare interventi che risparmiano l'animale in caso di prelievi di sangue o di altri umori corporei; grazie a metodi d'analisi moderni e raffinati, ci si può accontentare di prelevare minime quantità di liquido. Anche il miglioramento delle condizioni di custodia, prima, durante e dopo l'esperimento, contribuisce ad alleviare i disagi per gli animali.

Sono stati affrontati recentemente dei metodi di risonanza magnetica che consentono di seguire la ripartizione di sostanze chimiche nell'organismo animale o umano senza intervento e senza rischi 88).

67

La questione etica concernente Io sfruttamento degli animali da parte dell'uomo

Le concezioni filosofiche concernenti la posizione degli animali nella creazione e i loro rapporti con l'uomo sono variate nel corso della storia e da un ambiente culturale all'altro 49>. Tra i popoli di antica cultura, i cinesi e gli indù insegnavano un comportamento benevolo con tutte le creature. NelF antico Egitto numerose specie di animali erano adorate come divinità e in Grecia certe scuole filosofiche, soprattutto i discepoli di Pitagora e di Epicuro, esprimevano il loro amore per l'animale seguendo un regime vegetariano 50)51>.

Nella religione ebraica 52) il culto dell'animale è stato abolito. Tuttavia il fatto di conoscere l'origine comune dell'uomo e dell'animale è rimasto costantemente presente allo spirito degli ebrei ed ha condotto a numerose prescrizioni religiose destinate ad assicurare il benessere dell'animale 51'. Una separazione fondamentale tra l'uomo e il resto della creazione, includente gli animali, è stata effettuata da Piatone nel suo modello dell'universo, modello che ha influenzato la filosofia occidentale fino ai nostri giorni.

11 corpus juris romano riconosceva diritti soltanto all'essere umano; l'animale ne era privo e considerato come un oggetto. In occidente, la teologia antropocentrica di Tommaso d'Aquino, in unione col diritto romano, condusse all'insegnamento religioso seguente: siccome l'animale non ha un' anima immortale non può essere una persona e perciò non può essere titolare di diritti e di doveri. A Francesco d'Assisi risale l'etica della fratellanza, giusta la quale l'animale non deve continuare a restare oggetto dello sfruttamento unilaterale dell'uomo, ma ne diviene il protetto. All'uomo non è più lecito uccidere l'animale per un qualsiasi scopo, eccetto la legittima difesa o la liberazione da sofferenze senza senso. All'epoca del razionalismo, 861

l'animale, che fino allora era stato considerato un oggetto sul piano giuridico, lo è diventato anche di fatto. Descartes lo considerava come una macchina senz'anima e la relazione animale-uomo è rimasta lungamente ipotecata dal suo insegnamento49). Più tardi l'etica pietistica contribuì, unitamente alla incipiente critica della posizione di Descartes, alla creazione delle prime società per la protezione degli animali, verso la metà del 19° secolo 53).

Nel ventesimo secolo Albert Schweizer 54) si è occupato del problema centrale di sapere in quale misura, dal punto di vista etico, l'uomo ha il diritto di sfruttare gli animali. La sua etica risulta dalla frase: «Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will» («Sono vita che vuoi vivere, circondato da vita che vuoi vivere»). Ciononostante Schweitzer non esige un riguardo assoluto nei confronti di qualsiasi vita ma «Ehrfurcht vor dem Leben als eine Haltung, die dem Leben einen hohen Wert zuerkennt, die versucht, allem Lebendigen in seiner Not und zu seiner Vollendung zu helfen, die nur aus Notwendigkeit tötet, und die da, wo sie töten muss, es so human wie möglich und trotzdem noch mit dem Gefühl tragischer Schuldverkettung tut 49)54) ». («un atteggiamento di profondo rispetto che porta a riconoscere alla vita un valore elevato, a tentare di venire in aiuto a qualsiasi creatura nel bisogno e ad aiutarla a realizzarsi, ad uccidere soltanto per necessità e, qualora vi sia costrizione in questo senso, a farlo nel modo più umano possibile e ciononostante con l'acuta coscienza di una tragica concatenazione di colpe»).

Né Schweitzer né l'etica dell'unitarietà della creazione (Mitgeschöpflichkeit) del teologo zurighese Fritz Blanke 5S) escludono lo sfruttamento e l'uccisione di animali nella misura in cui ne derivi la soddisfazione di bisogni ai quali l'uomo non può rinunciare. La morte di un animale è ammessa a certe condizioni, quando cioè la vita di altre creature, compreso l'uomo, può essere salvaguardata o liberata da sofferenze 49). Schweitzer ha riconosciuto che la vita umana ha più valore di quella animale. Ammette la sperimentazione sugli animali per la ricerca assolutamente necessaria alla conservazione della vita e della salute49'54).

Le «Esigenze fondamentali socio-etiche concernenti la tenuta di animali da reddito»,
formulate nel 197661) dal gruppo di lavoro «Etica sociale e animali da reddito» dell'Istituto di etica sociale dell'Università di Zurigo, che possono facilmente essere applicate agli animali da laboratorio, vanno nello stesso senso. Ciò vale pure per i «Principi etici e direttive per la sperimentazione sugli animali a scopi scientifici» dell'Accademia svizzera delle scienze mediche e della Società elvetica di scienze naturali. Dovendo giustificare sul piano etico gli esperimenti sugli animali, il ricercatore è nello stesso tempo obbligato a svolgere una missione umanitaria: deve in tutti i casi assicurarsi che l'esperimento sugli animali sia scientificamente necessario e sensato e che possa eseguirlo nei limiti tollerabili, senza dimostrare disprezzo nei confronti della vita degli animali. Il moralista Gottfried Teutsch 53) pone esigenze analoghe. La legge vigente sulla protezione degli animali è basata su questi principi etici. La sua massiccia accettazione nella votazione popolare del 3 dicembre 1978 può essere considerata un indizio del fatto che il popolo 862

svizzero in maggioranza ne appoggia l'essenziale contenuto etico e che è disposto ad accordarle la priorità sulle contingenze economiche nel quadro che essa gli riserva.

7

Possibili ripercussioni dell'iniziativa

71

Conseguenze giuridiche

II testo dell'iniziativa contiene divieti immediatamente applicabili senza possibilità di deroghe. Il testo proposto non ha bisogno di essere completato con disposizioni d'esecuzione. L'articolo costituzionale dovrebbe essere applicato a contare dal giorno della sua accettazione contemporaneamente alla disposizione penale transitoria. Non potrebbero essere invocate disposizioni legali in contraddizione con il testo costituzionale per giustificare, nel senso dell' articolo 32 CP, l'esecuzione di esperimenti su animali. Gli organi incaricati d'applicare il diritto dovrebbero fondarsi sul nuovo articolo costituzionale e non su normative subordinate contrarie a questo articolo. Gli oggetti utilizzati per effettuare esperimenti vietati su animali dovrebbero inoltre essere confiscati dal giudice (art. 58 CP). Aggiungasi che gli organi incaricati di elaborare i testi giuridici a tutti i livelli sarebbero tenuti ad adattare leggi e ordinanze ai nuovi divieti imposti dalla Costituzione. Si dovrebbe segnatamente modificare la legislazione federale sulla protezione degli animali e le disposizioni cantonali d'esecuzione. La disposizione penale transitoria dovrebbe essere sostituita da una disposizione penale ordinaria. L'accettazione dell'iniziativa comporterebbe quindi un divieto immediato degli esperimenti su animali. Gli esperimenti in corso dovrebbero cessare immediatamente e non sarebbe consentito iniziarne altri.

72

Ripercussioni sull'animale e sull'uomo

Di primo acchito, sembrerebbe che i divieti preconizzati migliorerebbero la situazione degli animali in Svizzera, considerata l'innammissibilità di esperimenti presentanti inconvenienti per gli animali. È tuttavia poco probabile che il numero di questi esperimenti diminuisca a livello mondiale. Siamo indotti piuttosto a supporre che gli esperimenti considerati indispensabili non verebbero più eseguiti in Svizzera ma all'estero, dove le esigenze sono talvolta decisamente meno severe.

Finora i ricercatori svizzeri hanno partecipato in modo decisivo all'allestimento di metodi alternativi. Le ricerche in questo senso comportano forzatamente un confronto tra i nuovi e i vecchi metodi di sperimentazione e non potrebbero dunque più essere eseguite in Svizzera. Un divieto renderebbe difficile o addirittura impossibile la ricerca in medicina veterinaria come anche lo sviluppo e la fabbricazione di medicamenti e vaccini per gli animali a scapito dell'efficàcia e della qualità delle cure veterinarie; ne patirebbero soprattutto gli animali domestici. Se si considera il problema nel suo comples863

so, non è da escludere che, in caso d'accettazione dell'iniziativa, la situazione degli animali divenga in fin dei conti più precaria.

È difficile immaginare effetti immediati positivi per l'uomo. L'abbandono della specializzazione medica, perorato da alcune cerehie, e la riduzione dell' abuso di medicamenti non possono essere conseguiti mediante il divieto di effettuare esperimenti su animali. Un'accettazione dell'iniziativa non inciderebbe immediatamente sulla qualità delle cure mediche poiché i medicamenti già in commercio continuerebbero ad essere disponibili e i metodi usuali di cura potrebbero essere ancora applicati. Ma, a lungo termine, sarebbero inevitabili inconvenienti gravidi di conseguenze. Una gran parte dell'odierna ricerca medica e biologica non potrebbe più essere continuata; i ricercatori lascerebbero il nostro Paese e l'attuale alto livello delle cure mediche di cui gode la popolazione non potrebbe essere mantenuto. La Svizzera diverrebbe così sempre più dipendente dall'estero. Nel complesso, le conseguenze di un'accettazione dell'iniziativa dovrebbero essere giudicate gravi per le generazioni future.

73

Ripercussioni sull'economia

Un'eventuale accettazione dell'iniziativa popolare implicherebbe l'arresto immediato di tutti gli esperimenti comportanti inconvenienti per gli animali, anche se precedentemente autorizzati. Anzitutto un numero rilevante di posti di lavoro, direttamente legati agli esperimenti su animali, sarebbero messi in forse soprattutto nell'industria chimicofarmaceutica, nelle università, negli allevamenti di animali da esperimento e, in misura minore, nei laboratori pubblici o privati che si occupano di lavori di diagnostica e ricerca.

Possiamo supporre che le aziende dipendenti dagli esperimenti sugli animali trasferirebbero almeno una parte della loro attività all'estero. A causa della stretta connessione tra ricerca, sviluppo e produzione, un simile trasferimento toccherebbe questi due ultimi settori nonché una parte dell'amministrazione, dei fornitori e delle aziende del settore terziario. Andrebbero così perduti numerosi posti di lavoro.

Poiché lo scambio di pareri tra scienziati stranieri e svizzeri diverrebbe difficile o addirittura impossibile, la Svizzera perderebbe la sua attrattiva di luogo di consessi internazionali. La forza innovatrice e la capacità concorrenziale diminuirebbero. La fiducia nei prodotti svizzeri non sperimentati sugli animali potrebbe scemare; l'esportazione andrebbe incontro a difficoltà. La maggior parte della ristrutturazione avrebbe luogo nel nordovest della Svizzera.

Gli impulsi offerti dalla ricerca di metodi alternativi non devono essere sopravvalutati. Vista la necessità di procedere a confronti, queste ricerche possono essere fatte seriamente solo nei Paesi in cui gli esperimenti sugli animali sono autorizzati. Anche in questo campo l'economia svizzera sarebbe svantaggiata rispetto alla concorrenza estera. I medicamenti indigeni 864

superati sarebbero in futuro soppiantati dai prodotti stranieri con conseguente pregiudizio per la capacità concorrenziale delle aziende svizzere.

74

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Su piano federale, l'accettazione dell'inziativa toccherebbe in primo luogo i servizi che si occupano del controllo e della registrazione di sostanze (cfr.

n. 22). Nel campo d'attività dell'Ufficio federale della sanità pubblica, vale a dire per quanto concerne la medicina umana, sarebbero messe in forse o addirittura impossibilitate la classificazione dei veleni e la registrazione di prodotti immunobiologici. L'Ufficio federale di veterinaria non potrebbe più adempiere il suo compito di controllo e di registrazione di prodotti immunobiologici per uso veterinario. Gli esami e le ricerche relativi all'autorizzazione, richiesta giusta la legge sulla protezione degli animali, per sistemi di stabulazione e sistemazioni di stalle sarebbero ostacolati o perfino resi impossibili; lo stesso varrebbe per le ricerche al fine di migliorare la legge e la pertinente ordinanza. L'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente non potrebbe più valutare dettagliatamente l'innocuità per l'ambiente di talune sostanze. Le stazioni di ricerche agricole e gli istituti dei PF dovrebbero riorganizzare le loro attività connesse con gli esperimenti sugli animali o non potrebbero più adempiere determinati compiti.

L'Ufficio intercantonale per il controllo dei medicamenti dovrebbe ridefinire le esigenze poste al controllo e alla registrazione di medicamenti. Taluni controlli, in mancanza di metodi alternativi adatti, dovrebbero essere completamente tralasciati.

Nei Cantoni, sarebbe soppresso il lavoro relativo alla procedura d'autorizzazione e alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali. La ricerca, l'insegnamento e la diagnostica nel settore biomedico sarebbero fortemente ostacolati. L'indebolimento dell'industria chimico-farmaceutica potrebbe comportare una riduzione delle entrate fiscali. La probabile maggiore dipendenza dall'estero porterebbe, a lungo termine, a un rincaro nel settore sanitario.

Inoltre, Confederazione e Cantoni dovrebbero abrogare o adeguare tutte le norme giuridiche contrarie al divieto a livello di legge e di ordinanza (cfr.

n. 71).

75

Ripercussioni sulle legislazioni estere per la protezione degli animali

I fautori dell'iniziativa sperano che il divieto di effettuare esperimenti sugli animali in Svizzera serva da esempio per il mondo intero e inciti altri Paesi a emanare analoghi divieti. I negoziati relativi alla già citata «Convenzione europea sulla protezione dei vertebrati utilizzati a fini sperimentali o per altri scopi scientifici» (cfr. n. 241) hanno evidenziato che, nell'ambito europeo, nessun Paese sarebbe disposto a emanare prescrizioni tanto severe 865

per la protezione degli animali. Per ora non si conoscono nemmeno Paesi extraeuropei che si allineerebbero con la Svizzera nel processo futuro. È probabile che il nostro Paese rimarrebbe il solo a prevedere un divieto simile a quello proposto dall'iniziativa.

8

Rinuncia a un controprogetto

81

II disciplinamento legale è sufficiente

Un controprogetto che esplicitasse inequivocabilmente il contenuto dell'iniziativa nel senso dell'interpretazione da noi data nel numero 52 sarebbe incongruente. Con una simile prescrizione, sarebbe vietata lo maggior parte degli esperimenti sugli animali nei settori medico, biologico, chimico e farmaceutico. Ne deriverebbero gravi inconvenienti di cui non possiamo assumere la responsabilità.

Un controprogetto che sottoponesse espressamente gli esperimenti sugli animali a restrizioni diverse da quelle previste nell'articolo 25bis capoverso 2 lettera d Cost. sarebbe superfluo per i seguenti motivi.

Paragonate a quelle estere, le prescrizioni vigenti della legislazione svizzera sulla protezione degli animali sono severe. Fondandosi su queste prescrizioni, si possono già ora vietare gli esperimenti inutili, mal concepiti o presentanti troppi inconvenienti per gli animali. Le prescrizioni attuali sono quindi sufficienti. Per quanto sia possibile giudicare solo dopo tre anni dalla loro entrata in vigore, esse consentono di sostituire gli esperimenti su animali con altri metodi e di ridurre il numero d'animali e gli inconvenienti per quest'ultimi nei campi in cui gli esperimenti sono ancora indispensabili.

Continuare coerentemente negli sforzi già intrapresi dovrebbe, anche nell' ottica dei promotori dell'iniziativa, risultare, in fin dei conti, più profittevole di un cambiamento radicale di sistema.

Il parere, più volte espresso durante la procedura di consultazione, secondo cui la nuova legislazione dovrebbe essere messa alla prova ancora per alcuni anni prima di essere modificata, merita la nostra approvazione. Nel caso in cui, dopo parecchi anni di esperienza pratica e di risultati di ricerche, si dovessero rivelare indispensabili degli adeguamenti, la legge e l'ordinanza potrebbero essere conseguentemente modificate. All'uopo non sarebbe indispensabile una nuova disposizione costituzionale.

82

Miglioramento della situazione degli animali da esperimento

I progressi per ridurre il numero degli esperimenti su animali, il numero degli animali utilizzati e gli inconvenienti per quest'ultimi dovranno essere realizzati grazie ai provvedimenti seguenti: - La legislazione sulla protezione degli animali deve essere applicata in modo sempre più restrittivo, non solo esaminando sempre più dettagliatamente ogni esperimento in relazione alla necessità e all'opportunità del 866

metodo, ma anche rafforzando la vigilanza sugli esperimenti e sugli stabilimenti che tengono animali da esperimento. Si devono soprattutto esaminare criticamente gli inconvenienti cui vanno incontro gli animali durante gli esperimenti e i trattamenti, nonché le specie e il numero di animali utilizzati. Grazie all'esperienza acquisita, le autorità incaricate di rilasciare le autorizzazioni saranno sempre più in grado di applicare severi criteri per il rilascio dell'autorizzazione.

- Un miglior coordinamento tra istituti e aziende deve consentire d'evitare inutili ripetizioni di esperimenti. In modo particolare bisogna fare tutti gli sforzi possibili per rafforzare lo scambio internazionale d'informazioni sui risultati di esperimenti e concentrare questi risultati in banche di dati.

- Armonizzando il diritto internazionale, segnatamente mediante il reciproco riconoscimento di procedimenti per la registrazione di medicamenti e di altre sostanze nonché di metodi alternativi, si deve arrivare a ridurre il numero degli esperimenti su animali. A questo proposito, bisogna anche sopprimere tutte le esigenze inutili e sorpassate poste dalla legislazione sulla salute pubblica e da quella sui veleni.

La valutazione del criterio dell'«indispensabilità» giusta l'articolo 14 della legge sulla protezione degli animali, che lascia un grande margine di giudizio, causa difficoltà d'applicazione. Tuttavia questo disciplinamento consente d'adattare costantemente la prassi dell'autorizzazione alle condizioni del momento e alle nuove conoscenze. Nelle «Direttive disciplinanti la valutazione delle domande d'autorizzazione per gli esperimenti sugli animali» !>, l'Ufficio federale di veterinaria ha definito più dettagliatamente i criteri che devono essere osservati nell'esecuzione di esperimenti su animali e nella custodia di animali da esperimento. Il margine di giudizio potrà essere ancora ulteriormente ridotto emanando altre direttive. Dal programma speciale eseguito dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica per conto del Consiglio federale e intitolato «Metodi alternativi agli esperimenti su animali» si può attendere un miglioramento notevole della situazione degli animali da esperimento.

9

Conclusioni

Riassumendo, riteniamo che l'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione» debba essere respinta senza controprogetto. Per ora non deve nemmeno essere modificata la legge sulla protezione degli animali.

I principali motivi di questa raccomandazione sono: - la difficoltà di interpretare chiaramente il proposto articolo 25 ter e l'incertezza giuridica che ne risulterebbe nell'applicazione del diritto; - i gravi inconvenienti, di cui non ci si può assumere la responsabilità, che a lungo termine ci si dovrebbe aspettare nel campo delle cure mediche e veterinarie. Sarebbe compromessa la formazione di medici e veterinari; la ricerca in tutti i settori della medicina e la diagnostica sarebbero ostacolate; 867

- il ritardo che subirebbe la ricerca scientifica rispetto all'estero; - le probabili gravi ripercussioni sull'economia della Svizzera nordoccidentale; - la costatazione che un divieto in Svizzera servirebbe in fin dei conti molto poco a proteggere gli animali, visto che gli esperimenti sarebbero trasferiti in gran parte all'estero; - il fatto che la legislazione vigente è più severa e costituisce, come già in passato, un mezzo efficace, adeguato alle nostre condizioni, per la protezione degli animali.

868

i

Note 1

) Ufficio federale di veterinaria, «Direttive del 28 dicembre 1983 disciplinanti la valutazione delle domande d'autorizzazione per gli esperimenti sugli animali».

2)

W.M.S. Rüssel e R.L. Burch, Principles of humane expérimental technique, Methuen, Londra 1959.

3

> Riassunto delle deliberazioni dell'Assemblea federale 1963 IV (sessione invernale) pag. 19, N. 72; non pubblicato nel Boll. Sten.

4

> Rapporto finale del 16 febbraio 1972 della commissione di studio del DFEP incaricata di elaborare un avamprogetto di modificazione dell'articolo 25bis della Costituzione federale che dichiarasse, in modo generale, la competenza federale sulla protezione degli animali e un avamprogetto di legge sulla protezione degli animali fondata sulla disposizione costituzionale modificata.

6) FF 1972 II 1219 "> FF 1973 I 1397 ') FF 1974 I 296 8

> Rapporto finale del 12 giugno 1975 della commissione di studio del DFEP incaricata di elaborare un avamprogetto di legge sulla protezione degli animali.

·' Rapporto finale del 12 giugno 1975, p. 20 segg.

io) FF 1977 I 987 ») FF 1978 I 643 12

> FF 1978 I 1590

13) FF 1979 I 193 ") RU 1981 572 16

> Boll. uff. S 1977 411, 1978 11

16

> Boll. uff. N 1977 1436 - 1444, 1978 79

"' Art. 8 lett. b e art. 13 della Convenzione intercantonale del 3 giugno 1971 per il controllo dei medicamenti (RU 1972 1193; RS 812.101).

18)

Direttive dell'UICM del 13 maggio 1982 concernenti la documentazione richiesta per la registrazione di medicamenti ad uso veterinario, in vigore dal 13 maggio 1982.

19)

Direttive dell'UICM del 15 dicembre 1977 concernenti la documentazione richiesta per la registrazione di medicamenti ad uso umano, in vigore dal 1° gennaio 1978.

2

0) Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie; RS 818.101).

21

> Decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 1931 concernente il controllo dei sieri e dei vaccini usati nella medicina umana (CS 4 429; RS 812.111).

22

> Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE; RS 916.40).

23)

56

Ordinanza dell'Ufficio federale di veterinaria concernente la preparazione, l'importazione, il commercio e il controllo di prodotti immunobiologici per uso veterinario (RU 1974 915; RS 916.445.2).

Foglio federale. 67° anno. Voi. II

869

21

> RU 1983 1387

26

26

> Art. 4 cpv. 3 lett. e dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sui veleni (RU 1983 1387; RS 814.801).

> J.H. Draize, scienziato americano, pubblicò nel 1944 i principi del test che ha preso il suo nome; cfr. bibliografia al numero 405 delle linee direttive dell'OCSE, n. 29.

27)

Cfr. segnatamente il rapporto di D. Walz, Centro biologico dell'Università di Basilea, «Prüfung der lokalen Reizwirkung von Substanzen aus dem täglichen Gebrauch -- eine sinnvolle Alternative zum derzeit üblichen Test am Kaninchenauge», pubblicato in Schweizer Tierschutz, n. 2, giugno 1983, pag. 13 a 17.

28

> L'articolo 467 dell'ordinanza del 26 maggio 1936 sulle derrate alimentari (RU 1952 905 e CS 4 473; RS 817.02) definisce i cosmetici come «preparazioni utilizzale per la cura e l'igiene del corpo (pulizia, cura e deodorizzazione ma non per l'igiene intima) segnatamente della bocca e dei denti, per la protezione, la tintura e l'imbellimento della pelle, dei capelli e delle unghie, l'astrizione cutanea e la depilazione, e che per tale scopo sono cosparse, versate, spruzzate o strofinate sul corpo umano o su parte di esso oppure che sono impiegati come additivi nei bagni o in altro modo. I cosmetici possono avere come effetto suppletivo un leggero potere disinfettante». Fondandosi sull'art. 467 cpv. 4, il Dipartimento federale dell'interno ha fissato, nell'ordinanza del 7 dicembre 1967 concernente i cosmetici (RS 817.641) la tossicità acuta (DL 50 determinata sui ratti) tollerabile.

29

> Le «Linee direttive dell'OCSE per le prove di prodotti chimici», edite in fogli sciolti, hanno il carattere di direttive e sono completate periodicamente dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economici (OCSE).

30

> Al momento della redazione del messaggio non esisteva ancora l'avamprogetto interno della Confederazione del marzo 1984.

31

> Legge del 24 luglio 1972 sulla protezione degli animali (BGBI. I p. 1277), § 8 cpv. 6, cfr. in proposito Dr. Albert Lorz, Kommentar zum Tierschutzgesetz, München 1973, p. 140 ss.

32

> Art. 62 cpv. 1 OPAn.

33

> Cfr. soprattutto l'ali. 1 n. 14 OPAn. per i cani, i gatti e i conigli e l'ali. 3 per i roditori da laboratorio nonché gli all. l e 2 per gli animali domestici e gli animali selvatici.

34)

86

Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare: «L'utilisation des animaux vivants à des fins expérimentales ou industrielles», 9e audition parlementaire européenne publique, Strasbourg, 8 et 9 décembre 1982, AS/inf (83)3»; «Rapport sur le projet de Convention européenne sur la protection des animaux dans les procédures expérimentales; Doc. 5049 du 26 avril 1983 et Doc. 5049 Addendum du 31 mars 1983».

> Con lettera del 2 dicembre 1981 al Consiglio federale, il Comitato d'azione protezione degli animali ha puntualizzato in particolare: - Non deve essere consentito di degradare l'esistenza di un animale per il modo di custodirlo.

- I controlli dell'effettivo degli animali devono, mediante istruzioni delle autorità cantonali, esigere expressis verbis le seguenti indicazioni: specie e numero degli animali da esperimento, provenienza, uso nell'esperimento, causa del decesso.

- Il minimo dei controlli è stabilito troppo basso; deve essere ordinato almeno un doppio controllo degli istituti e dei laboratori.

870

- Annuncio dei risultati di esperimenti terminati, da parte del titolare dell'autorizzazione; raccolta di questi annunci in una centrale di documentazione dell' Ufficio federale di veterinaria insieme a tutte le altre informazioni che possono essere ottenute sugli esperimenti all'estero; elaborazione, da parte dell'Ufficio federale di veterinaria o della Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, di criteri decisionali all'intenzione delle autorità cantonali.

- La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali deve essere concepita chiaramente come strumento direttore della Confederazione ed essere conseguentemente equipaggiato con una centrale di documentazione; in questa commissione devono esserci periti neutrali.

36) FF 1978 I 1590 37)

Parere della Protezione svizzera degli animali, pubblicato in «Schweizer Tierschutz», N. 2, giugno 1983, pag. 4 ss.

""> I principi etici e le direttive, emanati nel maggio 1983, possono essere ottenuti presso l'Accademia svizzera delle scienze mediche, Basilea, sotto forma di estratti.

39

> Cantoni di Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Argovia, Vaud, Ginevra.

40)

41

US Dept. Health and Human Services, NIH National Survey of Laboratory Animal Facilities and Resources, 1980, table 4b.

> Cfr. Arbeitsausschuss Forschung und Entwicklung des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V. Frankfurt a. Main: Tiere in der Arzneimittelforschung (Nutzen und Grenzen von Tierversuchen und anderen experimentellen Modellen) 1981.

42)

Risultati di un'indagine del maggio 1984 presso le ditte Ciba-Geigy, HoffmannLa Roche, Sandoz. Le cifre comprendono gli esperimenti di queste ditte in tutta la Svizzera (attività nei Cantoni di BS, BL, AG, BE, FR e VS), anche al di fuori dell'ambito farmaceutico, ed inoltre anche gli esperimenti non sottoposti ad autorizzazione.

43) FF 1983 III 1040 44

> Legge federale dell'8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo (CS 4 463 ; RS 817.0).

45

> G. Zbinden et M. Flury-Roversi, Significance of thè LD 50-test for the toxicological évaluation of chemical substances, Arch. Toxicol. 47, 77-99, 1981.

46

> La documentazione può essere ottenuta presso il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica il quale ha provveduto a rendere pubblico l'intero programma.

47)

H. Bretschneider, Der Streit um die Vivisektion im 19. Jahrhundert, Gustav Fischer Verlag, 1962.

4B)

Secondo le conferenze di U. Tröhler, professore di storia della medicina all'Università di Göttingen, tenute il 6 febbraio 1984 a Berna e il 23 febbraio 1984 a Basilea.

48 > A. Nabholz, Das Tier im Recht am Beispiel der Schweizerischen Tierschutzgesetzgebung; der Standpunkt des Tierschutzes, Zürcher Hochschulforum Band 5, Artemisverlag, Zürich und München, 1983.

50) U.

Hahn, Die Entwicklung des Tierschutzgedankens in Religion und Geistesgechichte, Dissertation Hannover, 1980.

51

> W. Scharmann, Der Tierversuch aus ethischer Sicht, Sonderdruck aus: Tierärztliche Umschau 12, S. 819-824 (1981).

62 > M. Landmann, Das Tier in der jüdischen'Weisung, Lambert Schneider-Verlag, Heidelberg, 1959.

871

63

> G.M. Teutsch, Tierversuche und Tierschutz, Beck'sche schwarze Reihe, Band 272, Verlag C.H. Beck München, 1983.

64)

A. Schweitzer, Kultur und Ethik, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1976.

66

> F. Blanke, Unsere Verantwortlichkeit gegenüber der Schöpfung, Festgabe zum 70. Geburtstag von Emil Brunner, Zürich, 1959.

66

67

> H. Ruesch, Nackte Herrscherin, Entkleidung der medizinischen Wissenschaft, Edition Hirthammer, München, 1978.

> H. Stiller, M. Stiller, I. Weiss, Tödliche Tests, Edition Hirthammer, München, 1979.

68)

H. Stiller, M. Stiller, Tierversuch und Tierexperimentator, F. Hirthammerverlag, München, 1977.

68)

H. Frohberg, Zur Uebertragbarkeit toxikologischer Versuche auf den Menschen ; aus: Das Tier im Experiment, W. Weihe, Verlag Huber, Bern, 1978.

60)

G. Zbinden, «Les expériences sur animaux en toxicologie peuvent-elles être restreintes», conferenza al simposio della 15" sessione annua dell'Unione svizzera delle società per la sperimentazione biologica (USGEB) a Friburgo il 17/18 marzo 1983.

61)

Le «Esigenze fondamentali eticosociali concernenti la tenuta di animali da reddito», formulate dal gruppo di lavoro «Etica sociale e animali da reddito» dell'Istituto d'etica sociale dell'Università di Zurigo nel 1976 hanno il seguente tenore: 1., L'uomo, gli animali e le piante fanno parte dello stesso mondo e dello stesso ambiente. Significa quindi che sono in relazione gli uni con gli altri e dipendono l'uno dall'altro.

2. Contrariamente agli animali e alle piante, l'uomo può forzare l'equilibrio ecologico esercitando il suo potere sugli animali e sulle piante. Il risultato per la natura è nefasto.

3. Detenendo questo potere, l'uomo deve assumersi la responsabilità per tutto l'ambiente circostante, quindi anche per gli animali.

4. Gli animali non hanno la stessa possibilità; devono sottostare. Bisogna quindi limitare il potere dell'uomo. Può servire da criterio lo statuto di co-creatura che implica il rispetto dell'animale da parte dell'uomo.

5. L'uomo non ha il diritto di ridurre maggiormente la ricchezza della natura viva. La sua attività dovrebbe essere esercitata in modo da garantire una regolazione da parte delle forze naturali.

6. Nella misura in cui esercita il suo potere sugli animali, l'uomo ha la responsabilità d'assicurare loro un'esistenza corrispondente, per quanto possibile, alle loro esigenze. L'animale non deve mai essere trattato come un oggetto.

7. L'uomo deve fondamentalmente avere il diritto di sfruttare l'animale a fini economici. Tuttavia, se fa uso di questo diritto, l'uomo deve preoccuparsi affinché le condizioni di custodia corrispondano alle esigenze degli animali e garantiscano la loro salute fisica e psichica.

8. L'influenza sul materiale genetico può essere esercitata unicamente se gli animali possono mantenere il loro stato di creatura naturale, la loro facoltà di vivere indipendentemente deve sempre essere garantita anche in un ambiente naturale.

(Cfr. A. Nabolz, Das Tier im Recht, nota 49).

62)

Esperimento su animali in laboratori di ricerca dell'industria farmaceutica, risposte a qualche importante problema, Pharmainformation, Basilea, 1983.

872

63

> P.M. Ronner, Zu wahr um schön zu sein, Tierversuche in der Heilmittelforschung, Econ-Verlag Düsseldorf, Wien, 1981.

84

> E. Theiss, Wir können Tierversuche leider nicht entbehren, Referat anlässlich eines Symposiums der «Aerzte gegen Tierversuche», Universität Zürich, 8.10.1981,.

aus Roche-Nachrichten 6, 1981.

65)

66

U. Friederich, Verwendung von Bakterien- und Pilzkulturen zur Erkennung erbschädigender Wirkungen chemischer Substanzen; aus: Versuchstierfreie Methoden in der Toxikologie, anlässlich der Feier «150 Jahre Universität Zürich, vom Institut für Toxikologie der ETH und Universität Zürich herausgegeben, 1983.

> D.H. Smyth, Alternativen zu Tierversuchen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 1982.

67>

P. Maier, Zellkulturmethoden zur Erkennung krebserzeugender Substanzen; aus: Versuchstierfreie Methoden in der Toxikologie, anlässlich der Feier «150 Jahre Universität Zürich» vom Institut für Toxikologie der ETH und Universität Zürich herausgegeben, 1983.

88)

Ch. Schlatter, Untersuchungen am Menschen statt an Tieren? aus: Versuchstierfreie Methoden in der Toxikologie, anlässlich der Feier «150 Jahre Universität Zürich» vom Institut für Toxikologie der ETH und Universität Zürich herausgegeben, 1983.

69

> H. Ruesch, Die Fälscher der Wissenschaft, Editions Hirthammer, München, 1979.

70)

I. Weiss, Tierversuche zum Wohle der Menschen?, Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V., Bonn, 1983.

71

> Estratto da: Das Tier im Experiment, Herausgeber W. Weihe, Verlag Hans Huber, Bern, 1978, p. 229-235.

72

> Cfr. in proposito anche: U. Vogel, Der bundesstrafrechtliche Tierschutz, Zürcher Studien zum Strafrecht Nr. 6, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1980, S. 41f.

73

> Art. 6 dell'ordinanza del 26 maggio 1936 sulle derrate alimentari (CS 4 473; RU 1963 199): «le derrate alimentari non devono contenere alcuna materia nociva né organismi che possono mettere in pericolo la salute umana».

Art. 60 dell'ordinanza dell'I 1 ottobre 1957 concernente l'ispezione delle carni (RS 817.191; RU 1957 953): «La carne e i preparati di carne ... non devono essere nocivi ... né contenere sostanze proibite».

74

76

78

> Giusta l'art. 7 e la dell'ordinanza del 26 maggio 1936 sulle derrate alimentari (RS 817.02; RU 1981 1364) il Dipartimento federale dell'interno può regolare con un'ordinanza l'apprezzamento di componenti e di sostanze estranee e fissare concentrazioni massime. Lo stesso vale per i pesticidi nella carne e nei preparati di carne (art. 60 dell'ordinanza del 10 ottobre 1957 concernente l'ispezione delle carni, RS 817.191; RU 1971 413).

> L'art. 441 dell'ordinanza sulle derrate alimentari (RS 817.02; RU 1979 1760) precisa che il Dipartimento federale dell'interno emana un'ordinanza che disciplina l'ammissione e il tenore massimo dei singoli additivi. All'uopo il dipartimento deve tener segnatamente conto della documentazione sulla tossicologia.

> Ordinanza del 19 maggio 1969 del Dipartimento federale dell'interno sui residui dei prodotti ausiliari di protezione delle piante e delle derrate immagazzinate (RS 817.022). Giusta l'art. 3, deve esser tenuto conto, per la determinazione della dose giornaliera sopportabile, delle: «b. proprietà tossiche delle combinazioni chimiche componenti il residuo. Esse sono valutate secondo la tossicità acuta, subcronica e cronica sull'animale ...» 873

"> Dichiarazione di Helsinki, 1964, riveduta nel 1975 a Tokio, Deutsches Aerzteblatt, volume 72, quaderno 46, 13 novembre 1975.

78)

Risultato della procedura di consultazione sull'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione» del 19 dicembre 1983, a disposizione, in tedesco e in francese, presso l'Ufficio federale di veterinaria.

79) Parere del 22 settembre 1982 della Commissione federale per gli esperimenti su animali, in francese, a disposizione presso l'Ufficio federale di veterinaria.

8

0) Direttive per la ricerca sperimentale sull'uomo, emanate dall'Accademia svizzera delle scienze mediche il 1° dicembre 1970 e rivedute il 17 novembre 1981.

Il numero 1V/6 delle direttive recita: «non è permesso procedere a una ricerca sperimentale se dal progetto risultano rischi prevedibili di lesioni gravi o irreversibili oppure di un pericolo mortale».

81

82

83

> Art. 15 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1): 1 II Consiglio federale accerta vincolativamente il risultato della votazione.

2 II decreto d'accertamento è pubblicato nel Foglio federale.

3 Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.

> Simposio internazionale sull' «Irritation Testing of Skin and Mucous Membranes», organizzato dal 3 al 5 aprile 1984 a Ittingen TG dal Fondo per la ricerca senza esperimenti sugli animali e dall'Istituto di tossicologia del PF e dell'Università di Zurigo.

> K. Akert,Der wissenschaftliche Tierversuch heute, in: Das Tier in der menschlichen Kultur, Hrsg. J. Frewein, Artemis Zürich, 1983, 189-203.

84

> H. Weidmann, Zur Problematik des Tierversuchs in der industriellen Forschung, Sandoz Gazette, 27. April 1983.

85

> J. Geizer, Der Tierversuch in der angewandten Forschung, USGEB-Symposium «Bedeutung und Notwendigkeit des Tierversuchs in der experimentellen Biologie», Basel 1983, 23-39.

86)

Farmacopea europea, edita dal Consiglio d'Europa, Strasburgo.

87)

Farmacopea svizzera, edita dalla Commissione federale della farmacopea.

88)

Cfr. P. Bösiger, Magnetische Kernresonanz für die medizinische Diagnostik, Neue Zürcher Zeitung, No. 91, 20 aprile 1983, p. 65-66.

Se sottoposti alla stimolazione di campi magnetici, i nuclei atomici dell'organismo emettono segnali misurabili elettricamente. La tomografia per risonanza nucleare consente di visualizzare sezioni del corpo, di farsi un'idea delle strutture anatomiche interne e di ottenere, sull'ambiente biochimico puntuale, informazioni molto importanti per la diagnosi precoce delle malattie. Il procedimento della risonanza nucleare magnetica topica consente di seguire lo svolgimento di processi biochimici, quali il tenore in fosforo nei muscoli e in altri organi o l'effetto di medicamenti su determinate parti all'interno del corpo. Una combinazione dei due procedimenti precitati consentirà di localizzare con maggior precisione i processi allo studio e di aprire nuove vie per l'esame del sistema nervoso centrale, del cuore, dei reni, del fegato, ecc.

Per ora l'interpretazione dei risultati di esami presenta ancora grandi difficoltà.

Un'impresa dell'industria chimica sta sperimentando alcuni apparecchi. Al Centro biologico dell'Università di Basilea e in tre grandi imprese chimiche basilesi si stanno facendo sforzi per acquistare e istallare questi costosissimi apparecchi. Il

874

Centro biologico e il PF di Zurigo collaborano inoltre con una ditta svizzera specializzata al fine di accelerare l'allestimento di dispositivi analitici. La Confederazione partecipa a questi lavori con contributi finanziari.

89)

Le disposizioni sulla buona pratica di laboratorio (Good Laboratory Practices, GLP) sono direttive ammesse su piano internazionale per l'esecuzione di esami tossicologici e di altri esami di laboratorio. Fissano esigenze per l'organizzazione e l'equipaggiamento di laboratori, il personale, l'esecuzione di esperimenti e la documentazione.

875

Decreto federale sull'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione» 1>, depositata il 17 settembre 1981; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1984 a>, decreta:

Art. l 1 L'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione», del 17 settembre 1981, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa recita: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 25'"

La vivisezione e gli esperimenti crudeli sui vertebrati sono vietati in tutta la Svizzera.

Disposizione transitoria Fino all'emanazione delle pertinenti disposizioni penali, alle infrazioni contro l'articolo 25ter s'applica per analogia l'articolo 123 del Codice penale.

Art. 2 Si raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

" FF 1981 HI 343 FF 1984 II 821

21

876

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per la soppressione della vivisezione» del 30 maggio 1984

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1984

Année Anno Band

2

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28

Cahier Numero Geschäftsnummer

84.055

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.07.1984

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821-876

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