Decreto federale sull'iniziativa popolare «per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta» # S T #

del 22 giugno 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta», depositata il 18 settembre 19801'; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 1983 2>, decreta:

Art. l 1 L'iniziativa popolare «per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta», del 18 settembre 1980, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa recita : La Costituzione federale è completata come segue: Art. 64ter

La Confederazione disciplina in via legislativa a quali condizioni lo Stato indennizza adeguatamente le vittime di reati intenzionali contro la vita e l'integrità della persona.

Art. 2 1 Simultaneamente, è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.

2 II controprogetto recita : La Costituzione federale è completata con il seguente nuovo articolo: Art. 64ter La Confederazione e i Cantoni provvedono affinchè le vittime di reati contro la vita e l'integrità della persona beneficino d'aiuto. L'aiuto comprenderà un equo indennizzo ove, in seguito al reato, le vittime incontrassero difficoltà materiali.

" FF 1980 III 1271 FF 1983 III 693

2)

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1984 -- 565

Indennizzo delle vittime della criminalità violenta

Art. 3 Si raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio nazionale, 22 giugno 1984 II presidente: Gautier II segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 22 giugno 1984 II presidente: Debétaz II segretario: Huber

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Decreto federale sull'iniziativa popolare «per l'indennizzo delle vittime della criminalità violenta» del 22 giugno 1984

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1984

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2

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26

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---

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03.07.1984

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748-749

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