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Messaggio concernente la proroga del decreto federale che sussidia le scuole di servizio sociale del 25 gennaio 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, un progetto di proroga del decreto federale del 5 ottobre 1979 che sussidia le scuole di servizio sociale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 gennaio 1984

1984 -- 7 19 Foglio federale. 67° anno. Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere della Confederazione, Buser

249

Compendio In virtù del decreto federale del 5 ottobre 1979 (RS 412.31), la Confederazione versa un contributo alle scuole riconosciute di servizio sociale. Questo decreto vige soltanto fino al 31 dicembre 1984.

L'aiuto alla formazione nel settore sociale è attualmente esaminato nell'ambito dell'elaborazione del secondo pacchetto di misure relative alla nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Secondo le concezioni elaborate finora, la Confederazione dovrebbe essere interamente liberata da questo compito. È tuttavia poco probabile che una nuova soluzione entri in vigore nei prossimi anni. Vi proponiamo perciò di prorogare di 5 anni il decreto federale del 5 ottobre 1979.

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I II

Parte generale Situazione iniziale

Dal 1952 la Confederazione sostiene le scuole di servizio sociale in virtù di decreti federali limitati nel tempo. L'ultimo decreto del 5 ottobre 1979 (RS 412.31) vige fino al 31 dicembre 1984. Il mantenimento dell'aiuto federale esige dunque un nuovo decreto che illustreremo, qui di seguito, limitandoci all'essenziale; per una più ampia informazione rimandiamo al nostro messaggio del 22 novembre 1978 (FF 1978 II 1553).

L'obiettivo dei decreti federali del 1952, 1959, 1969 e 1979 era l'incoraggiamento della formazione degli assistenti sociali. Il riconoscimento e il sussidiamento delle scuole di servizio sociale dovevano permettere a tutte le regioni del nostro Paese di disporre di persone con una buona formazione nel campo sociale. In effetti i contributi della Confederazione hanno avuto un triplice effetto: 1. La capacità delle scuole di formare assistenti sociali ha potuto essere mantenuta con una media di 208 diplomi all'anno; essa però non sembra sufficiente a coprire i crescenti bisogni annui in assistenti sociali.

2. La Svizzera tedesca e la Svizzera romanda dispongono attualmente di centri geograficamente ben ripartiti per la formazione di assistenti sociali. La lacuna esistente nelle regioni italofone non può venir colmata dalla Confederazione; l'iniziativa in merito spetta alle organizzazioni private, come pure ai Comuni e ai Cantoni.

3. Costituendosi in Comitato svizzero delle scuole di servizio sociale (CSSSS) ed elaborando in comune un catalogo di esigenze minime relative alla formazione (preparazione presupposta, obiettivi, condizioni, programmi, formazione continua e perfezionamento) i centri di formazione si sono conquistati, nell'ampia gamma del settore extrauniversitario, la qualifica, tacitamente riconosciuta, di scuole professionali superiori. Assumono così compiti parastatali di cui non si potrebbe più fare a meno.

La situazione delle scuole ha avuto un'evoluzione positiva unicamente grazie ai contributi federali diretti che permettono di coprire fino al 35 per cento delle spese d'esercizio conteggiabili. Attualmente le nove istituzioni seguenti beneficiano di tali contributi: - Schule für Soziale Arbeit, Zürich - Institut d'études sociales, Genève - Schule für Sozialarbeit, Lucerna - Schulverein für soziale Berufe, Basel - Vereinigte Schulen für Sozialarbeit, Bern - École
d'études sociales et pédagogiques, Lausanne - Abendschule für Sozialarbeit, Luzern - Ostschweizerische Schule für Sozialarbeit, St. Gallen - Schule für Sozialarbeit, Solothurn.

Inoltre le spese del segretariato del CSSSS sono pure sussidiate.

Con il decreto del 23 novembre 1983, dopo una preparazione minuziosa, 251

abbiamo esteso il sussidiamento a tre altre scuole che impartiscono nuovi tipi di formazione al servizio sociale, vale a dire: - Grundkurs Animator, Zürich - Jugendarbeiter-Ausbildung, Luzern - Interkantonale Bildungsstätte für Soziale Arbeit an Alkoholgefährdeten, Zürich.

Nei due primi casi si tratta di formazioni integrate da sempre nelle scuole di servizio sociale della Svizzera romanda, ma impartite nella Svizzera tedesca soltanto dalla metà degli anni settanta, per mezzo di organismi indipendenti.

La formazione offerta dal «Grundkurs Animator», acquisibile in parallelo con l'esercizio di una professione, prepara dei monitori per attività collettive e culturali. L'insegnamento è organizzato da un gruppo di lavoro, fondato nel 1975 da 8 istituti del settore.

Scopo della formazione è di rendere l'allievo idoneo ad aiutare le persone, che gli verranno affidate, a sviluppare disposizioni, inclinazioni, facoltà innate, così da favorire l'affermarsi della loro personalità e socialità. I diplomati di questo corso triennale lavorano, in genere, come monitori nei centri per giovani, nei gruppi marginali e nell'educazione degli adulti. I programmi comprendono i rudimenti delle pertinenti scienze sociali (sociologia, psicologia e pedagogia) e lavori pratici in settori specifici (tecniche lavorative, strutture, metodi, diritto, amministrazione).

La formazione offerta dal «Jungendarbeiter-Ausbildung» si acquisisce anch' essa in parallelo con l'esercizio di una professione: concerne la stessa problematica testé indicata ma è più nettamente orientata verso le organizzazioni giovanili. Iniziatori ne sono stati l'Akademie für Erwachsenbildung, in Lucerna, e il Cartello svizzero delle associazioni giovanili. La formazione mira a preparare degli animatori che sappiano aiutare individualmente i giovani a risolvere i loro problemi, creare e seguire dei gruppi, suscitare una intelligente collaborazione. Il campo d'attività principale dei diplomati di questo corso triennale è l'organizzazione dei giovani e, segnatamente, la formazione di monitori di giovani a tempo parziale. Questo corso è stato inaugurato nel 1977.

La «Interkantonale Bildungsstätte für Soziale Arbeit an Alkoholgefährdeten», terza di queste scuole di tipo nuovo, completa la gamma delle formazioni offerte nel campo del servizio sociale.

Tutt'e tre
le formazioni testé descritte verranno riconosciute all'inizio dell' anno scolastico 1984/85.

Le spese federali in favore delle scuole di servizio sociale durante gli anni 1976/1977 e 1981/1982 si presentano nel modo seguente: Spese d'esercizio delle scuole

Sussidi pubblici Fr.

1976/1977 . . .

1981/1982 . . .

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12693512 17448510

Di cui aliquota della Confederazione %

9410341 74 13329477 72

% 2 747 002 29 3 901 808 29

Fr.

Queste prestazioni vengono completate da: - contributi alle spese di formazione e di perfezionamento del personale specializzato nella riformazione professionale degli invalidi; - contributi alle spese di formazione e di perfezionamento del personale specializzato nell'esecuzione penale.

Precisazioni su questi due tipi di sussidi si trovano nel nostro messaggio del 22 novembre 1978 (FF 1978 II 1553 segg.). I sussidi in rapporto all'esecuzione penale saranno tuttavia aboliti nell'ambito del primo pacchetto di misure concernenti la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (vedere nostro messaggio del 28 settembre 1981, FF 1981 III 677, 712 seg., 790 segg.).

12

Relazione con la nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni

Nel nostro messaggio del 22 novembre 1978 (FF 1978 II 1653), abbiamo invocato, per giustificare la limitazione a cinque anni della validità del decreto in vigore, la necessità di riesaminare, a livello di principio e di struttura, l'aiuto alle scuole di servizio sociale. Il riesame è stato effettuato nel frattempo.

Proposte all'uopo sono preparate nell'ambito di un secondo pacchetto di misure, relative alla nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, di imminente invio in procedura di consultazione. Secondo le concezioni elaborate finora, la Confederazione deve venire interamente liberata da questo compito.

2

Proroga del decreto federale

II decreto federale del 5 ottobre 1979 (RS 412.31), attualmente in vigore, vige sino al 31 dicembre 1984. Passeranno però alcuni anni prima che i Cantoni subentrino eventualmente alla Confederazione. Per evitare lacune nel finanziamento l'aiuto federale dovrà dunque essere assicurato oltre P84.

Sembra perciò giustificato prorogare di altri 5 anni il decreto federale in vigore. Se nel frattempo la ripartizione dei compiti venisse decisa nel senso auspicato, un disciplinamento transitorio sarebbe superfluo e il decreto federale decadrebbe. Si tratta quindi certamente dell'ultima proroga.

La Confederazione sussidia le scuole di servizio sociale dagli anni venti; in tal modo, senza dubbio ha permesso loro di fare progressi. Ciononostante la partecipazione finanziaria relativamente elevata della Confederazione spiega forse in parte perché, ancora attualmente, queste scuole non siano integrate, nelle strutture educative cantonali, altrettanto bene quanto, per esempio, le scuole secondarie superiori, le professionali e le università. In certi casi neppure la partecipazione del Cantone di sede della scuola risulta disciplinata a lunga scadenza. Nei contatti intercantonali, i Cantoni di sede delle scuole domandano sempre più un contributo finanziario del Cantone 253

d'origine, analogamente alle università. La pratica varia considerevolmente.

La proroga dell'aiuto federale permetterà dunque ai Cantoni e alla conferenza dei capidicastero competenti di meglio integrare nelle strutture cantonali le scuole di servizio sociale e di risolvere il problema dell'assunzione delle spese, in modo tale da garantire l'ammissione di candidati qualificati provenienti da tutte le regioni della Svizzera. Nella Svizzera romanda, per quanto concerne l'École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, esiste già un concordato intercantonale al quale hanno aderito otto Cantoni.

3

Commento del disegno di decreto federale

Articolo 2 capoverso 3 primo periodo: Nei nostri decreti relativi al programma complementare abbiamo previsto di recepire nel diritto ordinario, a far data dal 1986, la riduzione lineare dei sussidi concernenti questo campo. Per conseguenza il tasso di sussidiamento dovrà essere ridotto del 10 per cento rispetto al disciplinamento attuale.

Per soddisfare quest'esigenza e per meglio tener conto, in avvenire, dei dati della politica finanziaria, vi proponiamo d'adottare, invece dell'attuale tasso fisso, un tasso massimo di sussidio. Visti la riduzione lineare dei sussidi, vigente sino a tutto l'85, nonché il programma complementare, noi proponiamo che detto tasso massimo sia, per il 1985, mantenuto all'attuale 35 per cento ma che venga, a partire dal 1° gennaio 1986, abbassato al 30 per cento. In tal modo sarà possibile sussidiare anche le scuole appena riconosciute, senza ricorrere a un aumento dei crediti. I mezzi finanziari necessari a questo scopo ammontano appena al 7 per cento dei crediti previsti nel piano finanziario e sono dunque relativamente modesti. Questo disciplinamento permetterebbe anche di anticipare la riduzione lineare per il 1985, vale a dire i sussidi non subirebbero allora una seconda riduzione.

4

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Le spese derivanti dalla proposta proroga del decreto federale sono prese in considerazione nel piano finanziario di legislatura.

Il decreto federale non avrà nessuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione.

5

Linee direttive della politica di governo

II disegno di decreto è stato annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 del 18 gennaio 1984 (FF 1984 I 121 n. 81).

6

Costituzionalità

Per quanto concerne il problema della costituzionalità rimandiamo alle spiegazioni contenute nel nostro messaggio del 22 novembre 1978 (FF 1978 II 1553, 1565 seg.).

254

Decreto federale che sussidia le scuole di servizio sociale

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1984 1), decreta:

I II decreto federale del 5 ottobre 1979 2> che sussidia le scuole di servizio sociale è modificato come segue: Art. 2 cpv. 3 primo periodo II sussidio federale massimo ammonta di volta in volta, nel 1985, al 35 per cento e, a contare dal 1° gennaio 1986, al 30 per cento.

3

Art. 4 cpv. 3 (nuovo) II presente decreto è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

3

II 1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1985.

" FF 1984 I 249 " RS 412.31

255

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1984

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84.004

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06.03.1984

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249-255

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