Termine di referendum: 14 gennaio 1985

Legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) # S T #

Modificazione del 5 ottobre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19811), decreta:

La legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) 2> è modificata come segue : Art. 9 cpv. 1,2 e 4 1 1 sussidi che la Confederazione concede ai Cantoni per le spese derivanti dalle prestazioni complementari sono finanziati mediante le risorse generali, per quanto non possano essere prelevati dalla riserva prevista nell'articolo 111 LAVS 3>.

2 1 sussidi sono graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e coprono al minimo il 10 e al massimo il 35 per cento delle spese derivanti ai singoli Cantoni dalle prestazioni complementari.

4 Abrogato

II L'Assemblea federale può, con decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum, stabilire contributi del 10 fino al 70 per cento nel caso in cui la soppressione del contributo cantonale al finanziamento dell'AVS, prevista nell'ambito della prima fase della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, non sia attuata.

'> FF 1981 III 677 11 RS 831.30 "> RS 831.10 1984 -- 820

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67

AVS. Prestazioni complementari III 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984 II presidente: Debétaz II segretario : Huber Data di pubblicazione: 16 ottobre 19841J Termine di referendum: 14 gennaio 1985

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FF 1984 III 67

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Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984 II presidente: Gautier II segretario : Koehler

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Legge federale su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) Modificazione del 5 ottobre 1984

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Jahr

1984

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3

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41

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---

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16.10.1984

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67-68

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