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Messaggio concernente la terza proroga del decreto federale sui politecnici federali (Disciplinamento transitorio) del 5 settembre 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo presentarvi, per approvazione, un disegno di decreto federale sui politecnici federali .(disciplinamento transitorio).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 settembre 1984

1984 -- 685 1

Foglio federale. 67° anno. Voi. III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio La validità del disciplinamento transitorio, istituito con decreto del 24 giugno 1970 sui Politecnici federali (RS 414.110.2,), scade a fine settembre 1985. Unitamente alla legge del 7 febbraio 1854 sull'istituzione di un Politecnico svizzero (RS 414.110, tale disciplinamento costituisce il fondamento giuridico per la gestione e l'organizzazione dei due politecnici federali di Zurìgo e di Losanna (qui di seguito PFZ e PFL).

Avevamo bensì elaborato il disegno di una moderna legge sui Politecnici, nell'intento di farlo approvare dal Legislativo ancora nel corso della legislatura attuale, tuttavia l'esito della procedura di consultazione preparlamentare è risultato tale da indurci a riprenderlo in mano per rifarlo totalmente.

Così stando le cose, e considerate anche le altre priorità, vi proponiamo di prorogare l'attuale disciplinamento transitorio fino all'entrata in vigore della nuova legge, comunque, precauzionalmente, per altri dieci anni. Desideriamo infatti che, data la complessità della materia, disponiate di tempo sufficiente per le deliberazioni.

I

Decreto federale del 24 giugno 1970 sui Politecnici federali

Nei nostri messaggi del 15 dicembre 1969 (FF 1970 I 1), del 20 novembre 1974 (FF 1974 II 1445) e del 24 settembre 1979 (FF 7979 II 1104) già abbiamo esposto minuziosamente i motivi e il contenuto del disciplinamento transitorio; ci limitiamo qui, dunque, a ricordare le circostanze che ne esigevano l'adozione.

II 1° gennaio 1969, la Confederazione ha assunto 1'«École polytecnique de l'Université de Lausanne (EPULJ»; data questa nuova situazione, la legge del 7 febbraio 1854, che s'applicava unicamente al PFZ, avrebbe dovuto venir sostituita da una nuova legge concernente l'amministrazione, l'organizzazione e la cooperazione dei due politecnici. Orbene, questa nuova legge fu respinta nella votazione popolare del 1° giugno 1969, onde si venne a creare, per i politecnici, una lacuna giuridica, cui si dovette por rimedio mediante un ordinamento transitorio nella forma di decreto federale d'obbligatorietà generale.

Il disciplinamento transitorio si limita essenzialmente a prescrizioni generali di organizzazione; nella misura in cui esso non l'escluda, con disposizioni contrarie, rimane in vigore, in linea di massima, la legge del 1854, applicata anche al PFL. Le norme del disciplinamento transitorio riguardano principalmente il coordinamento, la partecipazione e la riforma degli studi: già le abbiamo commentate nel messaggio del 15 dicembre 1969 (FF 1970 I 1).

Il disciplinamento transitorio è stato, in un primo tempo, limitato a cinque anni, poiché si riteneva allora di poter elaborare ed. emanare una nuova legge entro tale termine. In seguito si è costatato che per elaborare, con l'accuratezza necessaria, una legge sui politecnici d'impostazione moderna, per ottenere il consenso più vasto possibile e per trarre conclusioni attendibili dalla sperimentazione delle varie riforme introdotte, occorreva molto più tempo. Per tali ragioni, nel 1975, il disciplinamento transitorio ha dovuto essere prorogato per un primo periodo di cinque anni (DF del 20 giugno 1975, RS 414.110.21).

Nel 1976, abbiamo prospettato un quadro normativo per tutto il settore degli studi superiori, presentando un disegno di legge sulle alte scuole e la ricerca, volto segnatamente ad istituire un coordinamento globale delle università svizzere: bisognava pertanto tener conto di tale obiettivo nell'elaborare la nuova legislazione sui
politecnici. Tuttavia, allorché anche questa nuova legge-quadro fu respinta, nella votazione popolare del maggio 1978, divenne necessario riadattare i principi stessi della legge sui politecnici alle mutate circostanze della politica universitaria, priva ormai, caduta tal leggequadro, d'ogni struttura basilare.

Considerando la profonda mutazione dell'assetto della politica universitaria, siamo stati indotti, nelle nostre linee direttive della politica di governo per la legislatura 1979-1983, a modificare le priorità legislative (p. es. privilegiando una nuova legge sulla ricerca) e a declassificare la legge sui politecnici fra le questioni da riesaminare. Di conseguenza, i relativi lavori preparatori sono stati accantonati e il disciplinamento transitorio è stato

prorogato una seconda volta per cinque anni (DF del 21 marzo 1980, RU 1980 886).

2

Evoluzione della legislazione riguardante il campo di attività del Consiglio dei politecnici dal 1979

In occasione della consultazione sulla seconda proroga del disciplinamento transitorio e in seguito a una petizione dell'Associazione degli assistenti, collaboratori scientifici e laureandi del PFZ, del novembre 1979, il vostro Consiglio nazionale si è occupato a fondo delle questioni inerenti al diritto e all'organizzazione dei politecnici. Ci ha poi trasmesso, il 9 dicembre 1980, un postulato della Commissione per la scienza e la ricerca che c'invitava ad adattare senza indugio il regolamento del PFZ del 1924 alle nuove circostanze, a proseguire l'elaborazione di una legge-quadro sui politecnici e ad esaminare singole questioni organizzative riguardanti il campo d'attività del Consiglio dei politecnici. Allo stesso tempo il Dipartimento federale dell'interno è stato incaricato di presentare un rapporto annuale circa il proseguimento delle riforme nel campo d'attività di detto Consiglio.

In seguito, il 16 novembre 1983, abbiamo emanato tre ordinanze basate sulla vigente legislazione dei PF (legge di fondazione del 1854 e disciplinamento transitorio del 1970) che sono entrate in vigore il 1° dicembre 1983.

Mentre l'ordinanza sul Consiglio dei politecnici e quella sul corpo docente corrispondono essenzialmente, quanto al contenuto, alla prassi amministrativa e organizzativa invalsa, l'ordinanza sui politecnici contiene per la prima volta un diritto d'esecuzione specifico per il PFL, che tiene conto delle peculiarità di questa scuola. Al PFZ i due organi interni dei dipartimenti (la conferenza e il consiglio di dipartimento) sono stati fusi in uno: la conferenza di dipartimento, composta dai docenti con rappresentanti degli assistenti e degli studenti. Su richiesta della commissione di riforma del PFZ è stata istituita in questo politecnico anche un'assemblea.

3

Lavori per la nuova legge sui politecnici

Nel nostro messaggio del 24 settembre 1979 concernente la proroga del decreto federale sui politecnici (FF 1979 II 1104) abbiamo descritto esaurientemente, al numero 31, l'attività della Commissione peritale federale e, al numero 32, abbiamo accennato alla messa a punto del progetto della Commissione negli anni dal 1977 al 1979.

Come indicato qui sopra, nell'ultimo capo verso del capitolo 1, nel 1979 fummo indotti a procrastinare temporaneamente i lavori preparatori della legge sui politecnici. Soltanto dopo avervi presentato varie proposte prioritarie di politica dell'educazione e della scienza, riguardanti le scuole tecniche cantonali e la ricerca scientifica, abbiamo deciso, nel 1983, di riprendere in mano la nuova legge sui politecnici.

Si è conseguentemente provveduto, per prima cosa, a rivedere ancora una

volta l'avamprogetto elaborato internamente dalla Commissione peritale, segnatamente onde armonizzarlo con la legge sulla ricerca, con altri nuovi regolamenti e con le ultime modifiche nel campo d'attività del Consiglio dei politecnici (cfr. cap. 2).

Il 12 marzo 1984 abbiamo preso conoscenza dell'avamprogetto del 6 febbraio 1984, della nuova legge sui politecnici e abbiamo autorizzato il Dipartimento dell'interno ad intraprendere la procedura di consultazione, che è poi stata avviata immediatamente.

4

Motivazione della terza proroga del disciplinamento transitorio

Le esperienze degli ultimi anni, segnatamente nell'ambito cantonale, dimostrano a sufficienza che è quanto mai arduo legiferare in materia d'insegnamento universitario non solo perché la scienza, l'insegnamento e la ricerca subiscono un mutamento accelerato, ma anche perché le questioni di organizzazione e gestione universitaria toccano da vicino una pluralità di richieste di gruppi diversi per le quali occorre ogni volta trovare soluzioni equilibrate. Una normativa universitaria globale e moderna, quale vorremmo realizzare nella nuova legge sui PF, può contare sul vasto consenso che le è indispensabile solo se resta fondamentale e aperta, se si basa su principi sperimentati senza escludere le innovazioni e se equilibra le concezioni opposte dei vari corpi delle scuole. Per l'elaborazione di una tale proposta il tempo non dev'essere troppo limitato. Soltanto avendo a disposizione tempo sufficiente si può garantire a tutti gli ambienti interessati la possibilità di esprimersi in modo adeguato sia durante la procedura di consultazione, sia nel corso di consultazioni successive; soltanto così si permette all' amministrazione di intraprendere i lavori legislativi con la cura e l'avvedutezza richieste.

Avevamo fissato il termine della consultazione alla metà di luglio 1984, tuttavia, per assecondare l'auspicio degli ambienti interessati, abbiamo dovuto prolungarlo assai. I pareri sono attualmente oggetto d'una valutazione accurata. Ma già fin d'ora si vede chiaramente che il testo dovrà essere sottoposto a un vero rifacimento e, poscia, ad un'accurata messa a punto.

Conseguentemente, anche in considerazione dei molteplici problemi frattanto apparsi e dell'emergere d'altre priorità, abbiamo dovuto rassegnarci a differire ogni decisione circa la nuova legge sui politecnici e a rinunciare quindi a sottoporvela ancora nella presente legislatura. Pertanto, col presente messaggio, siamo costretti a chiedervi di prorogare ancora una volta l'ordinamento transitorio. Siccome poi non vogliamo pregiudicare le priorità della prossima legislatura, e siamo ben consapevoli della complessità di questa problematica, da trattare senza alcun assillo di tempo, vi proponiamo, precauzionalmente, di sancire una proroga di dieci anni.

5

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La proroga del disciplinamento transitorio non cagiona nessuna spesa suppletiva; non ha effetti neppure sullo stato del personale.

6

Costituzionalità

La base costituzionale sulla quale si fonda la proroga proposta è data, come per il decreto federale prorogato, dall'articolo 27 capoverso 1 della Costituzione.

7

Linee direttive della politica di governo

La proroga del decreto federale sui politecnici è contenuta nell'allegato 2 del rapporto sulle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 (FF 1984 I 178).

8

Considerazioni finali

Tenendo conto delle considerazioni precedenti vi sottoponiamo un progetto di modifica del decreto federale del 24 giugno 1970 sui politecnici federali (disciplinamento transitorio).

Il disciplinamento transitorio dovrà essere prorogato fino all'entrata in vigore della nuova legge sui politecnici, ma al massimo per dieci anni. Il decreto deve nuovamente rivestire la forma di decreto federale d'obbligatorietà generale.

Durante il periodo transitorio si dovrà concludere la vasta consultazione preparlamentare, onde ristrutturare completamente il disegno di legge giusta gli esiti della medesima. Quest'ampio lavoro non potrà giungere in porto ancora durante l'attuale legislatura.

Decreto federale

Disegno

sui politecnici federali (Disciplinamento transitorio) Modificazione del

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 1984 1), decreta:

II decreto federale del 24 giugno 19702) sui politecnici federali (Disciplinamento transitorio) è modificato come segue: Art. 19 La validità del decreto è prorogata sino all'entrata in vigore di una legge federale sui politecnici federali, ma al massimo fino al 30 settembre 1995.

II 1 2

II presente decreto è d'obbligatorietà generale e sottosta al referendum.

Esso entra in vigore il 1° ottobre 1985.

" FF 1984 III 1 RS 414.110.2

2)

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1984

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16.10.1984

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