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Rapporto sulla 69a sessione della Conferenza internazionale del lavoro

Messaggio sulla convenzione (n. 159) concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate del 28 marzo 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente alle disposizioni della costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), vi sottoponiamo il nostro rapporto sulla 69" sessione della Conferenza internazionale del lavoro, includente un messaggio sulla convenzione (n. 159) concernente la riabilitazione professionale e l'impiego degli andicappati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 marzo 1984

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In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere della Confederazione, Buser

1984 -- 90

Compendio // presente rapporto consta di tre parti. La prima concerne i lavori della 69a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, le decisioni e gli strumenti da essa adottati. La seconda parte (che costituisce un. vero e proprio messaggio) è dedicata all'esame della convenzione (n. 159) e della raccomandazione (n. 168) concernenti la riabilitazione professionale e l'impiego degli andicappati. La terza parte comprende l'analisi della raccomandazione (n. 167) concernente l'istaurazione di un sistema internazionale di salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale.

La convenzione n. 159 ha lo scopo di garantire che appropriate misure di riabilitazione siano accessibili a tutti gli andicappati nonché quello di promuovere la possibilità di impiego di queste persone sul mercato libero del lavoro. La convenzione sì applica a tutti coloro che si vedono sensibilmente ridotte le prospettive di trovare un lavoro adeguato come anche di progredire professionalmente a causa di un handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto. Tenuto conto della prassi e della normativa vigenti in questo contesto, il nostro Paese soddisfa alle esigenze della convenzione. Siamo quindi in grado di proporvi di approvare la convenzione n. 159.

La raccomandazione n. 167, strumento non vincolante e non soggetto a ratifica, ha lo scopo di favorire l'istaurazione di un sistema internazionale di salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale. La presente raccomandazione, peraltro molto tecnica, integra la convenzione n. 157 che tratta lo stesso argomento e che era stata adottata dalla Conferenza nel 1982 (FF 1983 // 1083).

Per lo più, la politica e la prassi svizzera corrispondono alle regole stabilite dalla raccomandazione. Il nostro sistema tuttavia prevede due principali eccezioni: da un canto, l'impossibilità di procedere in modo generale all'estensione delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi; dall'altro, il campo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

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I

69a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro

II

Ordine del giorno, lavori e decisioni della Conferenza

1. La Conferenza internazionale del Lavoro ha tenuto la sua 69" sessione dal 1° al 22 giugno 1983 nel Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. All' ordine del giorno erano iscritti i seguenti temi: 1. Rapporto del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale; 2. Proposte di programma e preventivo e altre questioni finanziarie; 3. Informazioni e rapporti sull'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni; 4. Riabilitazione professionale (seconda discussione); 5. Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale (semplice discussione); 6. Politica dell'impiego (prima discussione); 7. Aspetti sociali dell'industrializzazione (discussione generale); ' 8. Struttura dell'OIL: rapporto del gruppo di lavoro sulla struttura.

2. La delegazione svizzera era composta secondo la formula tripartita conformemente alle norme dell'OIL. Essa comprendeva: Jean Pierre Bonny, direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) e Adelrich Schuler, direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in veste di delegati del governo, nonché André Zenger, caposervizio degli affari internazionali dell'UFIAML e Johannes J. Manz, ministro, capo aggiunto della Missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra, come delegati supplenti; Roger Décosterd, direttore della Società d'assistenza tecnica per i prodotti Nestlé, come delegati dei datori di lavoro; André Ghelfi, vicepresidente della Federazione svizzera dei lavoratori metallurgici e orologieri (FLMO), come delegato dei lavoratori. La delegazione era completata da alcuni consulenti tecnici.

3. Dopo l'ultima sessione nessun nuovo Stato ha aderito all'OIL. Il numero degli Stati membri rimane così di 150 di cui 138 hanno partecipato alla 69a sessione presieduta da James Brendan Böiger, Ministro del Lavoro della Nuova Zelanda.

4. Il primo giorno della Conferenza il Viet Nam ha preannunciato il suo ritiro dall'Organizzazione internazionale del Lavoro. La Polonia, che non aveva inviato nessuna delegazione, ha comunicato al Direttore generale dell' UIL, il 24 giugno 1983, la sua intenzione di cessare la propria cooperazione con l'OIL visto che il Consiglio di amministrazione dell'UIL, con 44 voti contro 6 e 5 astensioni, aveva istituito una commissione di inchiesta onde esaminare
una denuncia in merito alla non applicazione in Polonia di due convenzioni sui diritti sindacali.

5. La 69a sessione della Conferenza è stata caratterizzata dalla ripresa della partecipazione attiva della Repubblica popolare di Cina ai lavori dell'Orga366

nizzazione. La Repubblica popolare cinese ha ripreso ufficialmente il proprio seggio il 6 giugno 1983 dopo che la Conferenza ebbe adottato, con 393 voti contro 3 e 32 astensioni, una risoluzione concernente l'annullamento dei suoi contributi arretrati.

6. Il Presidente della Repubblica araba d'Egitto, Hosni Mubarak, il Primo Ministro d'Australia, Robert James Lee Hawke, nonché il Primo Ministro dello Zimbabwe, Robert Gabriel Mugabe, hanno onorato la Conferenza con la loro presenza ed hanno pronunciato un discorso.

7.1 primi tre temi dell'ordine del giorno (rapporto del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale, questioni finanziarie e applicazione delle convenzioni) sono trattati annualmente dalla Conferenza.

8. Il rapporto del Direttore generale era dedicato sia ai problemi del lavoro dei fanciulli sia alle attività dell'OIL durante l'anno trascorso.

Il Direttore generale ha rilevato che sono stati compiuti progressi notevoli, segnatamente nell'ultimo decennio, verso la soppressione del lavoro dei fanciulli, ma che rimangono ancora carenze e che la situazione resta allarmante. Il lavoro minorile, seppur di diversa estensione e natura a seconda dei Paesi, è ancora in auge soprattutto nei Paesi in sviluppo. Il Direttore ha concluso invitando gli Stati membri, che non l'avessero ancora fatto, a ratificare le convenzioni relative al lavoro dei fanciulli.

Per quanto concerne le attività dell'OIL nel 1982, il Direttore generale ha rilevato altresì che il ristagno economico in numerosi Paesi ha da un canto evidenziato l'importanza di talune attività dell'OIL, ma dall'altro ritardato i progressi nella realizzazione degli obiettivi a lungo termine dell'Organizzazione.

Circa duecentocinquanta oratori, tra cui il capo della delegazione svizzera, hanno preso la parola in seduta plenaria riferendosi al rapporto del Direttore generale.

9. La Conferenza ha adottato, con 390 voti contro 28 e 13 astensioni, un preventivo delle spese e degli introiti dell'ammontare di 254 744 000 dollari per il biennio 1984-1985, di cui 127 372 000 dollari per il 1984. Il contributo svizzero per il 1984 ammonta a 1 388 355 dollari pari a un tasso dell' 1,09 per cento. A titolo indicativo occorre ricordare che nel 1982 e 1983 il tasso era dell'1,04 per cento e i nostri contributi ammontavano rispettivamente a 1
237 842 e 1 283 201 dollari.

Infine, va precisato che il preventivo 1984/85 è stato calcolato con un saggio di cambio di 2 franchi svizzeri per 1 dollaro USA.

10. Come ogni anno, la commissione tripartita per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni ha esaminato i provvedimenti presi dagli Stati membri in esecuzione degli obblighi, loro derivanti dalla costituzione dell' OIL, inerenti alle norme internazionali del lavoro e, in particolare, alle convenzioni ratificate. All'uopo quarantacinque governi hanno collaborato con la commissione fornendole informazioni sulla situazione nei loro Paesi.

367

La commissione ha altresì deciso, conformemente alla procedura usuale, di attirare particolarmente l'attenzione della Conferenza sulle discussioni da essa tenute riguardo ad alcuni casi speciali esistenti in tre Paesi (Cile, Cecoslovacchia, Turchia) segnatamente in merito all'applicazione della convenzione (n. 111) concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione.

La commissione ha inoltre esaminato in maniera approfondita lo studio d'insieme che, nel 1983, verteva sulla convenzione (n. 87) concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, sulla convenzione (n. 98) concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva nonché sulla convenzione (n. 141) e raccomandazione (n. 149) concernenti le organizzazioni dei lavoratori rurali.

t i . Il punto 4 dell'ordine del giorno era dedicato alla seconda discussione concernente la riabilitazione professionale. La discussione è sfociata nell' adozione, da parte della Conferenza, di una convenzione e di una raccomandazione. L'analisi di questi strumenti e le nostre proposte figurano nel numero 2 del presente rapporto. I due testi sono riprodotti nell'allegato 1.

12. La Conferenza ha parimenti adottato al termine di una «semplice discussione» una raccomandazione concernente l'istituzione di un sistema internazionale di salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale.

L'analisi di questo strumento e l'atteggiamento della Svizzera figurano nel numero 3 del presente rapporto. Il testo è riprodotto nell'allegato 2.

13. La politica dell'impiego nell'ottica della convenzione (n. 122) sulla politica dell'impiego è stata oggetto di una prima discussione. La Conferenza ha asserito la necessità di norme complementari le quali dovrebbero assumere la forma di una raccomandazione. La questione sarà ripresa in seconda discussione, durante la 70a sessione.

14. Una discussione generale è stata dedicata agli aspetti sociali dell'industrializzazione, tenuto conto dei mutamenti intercorsi, segnatamente per quanto concerne i Paesi in sviluppo, dopo la Conferenza mondiale sull' impiego tenuta dall'OIL nel 1976. A margine delle conclusioni generali sui diversi fattori aventi ripercussioni sugli scopi sociali dell'industrializzazione, la Conferenza ha adottato conclusioni relative alle attività future dell'OIL
in questo campo.

La commissione e la Conferenza hanno rivolto particolare attenzione agli aspetti sociali quali i diritti fondamentali dell'uomo, la formazione, le condizioni e l'ambiente di lavoro, le relazioni professionali, la sicurezza sociale, la parità di diritti, il tripartismo e l'azione tripartita.

15. Per quanto attiene alla struttura dell'OIL, la Conferenza non è stata in grado di adottare gli emendamenti costituzionali e regolamentari iscritti nel suo ordine del giorno (punto 8) poiché non dispone ancora di tutti i protocolli governativi nonché delle regole interne relative all'elezione dei membri datori di lavoro del Consiglio d'amministrazione. Essa ha pertanto istituito una delegazione incaricata di seguire questo problema ed ha reinscritto 368

nell'ordine del giorno della 70a sessione le proposte di emendamento della costituzione concernenti la designazione del Direttore generale, la regola del numero legale alla Conferenza, la procedura d'emendamento della costituzione e la composizione del Consiglio d'amministrazione.

16. La Conferenza ha parimenti approvato un rapporto della commissione permanente dell'apartheid, istituita nel 1981. Nelle sue conclusioni si è detta particolarmente delusa per l'insufficienza delle risposte fornite ai questionari dell'UIL sui provvedimenti presi contro l'apartheid. La commissione si è altresì dichiarata preoccupata per il ruolo del commercio e del capitale estero, sotto forma di investimenti e prestiti bancari al governo sudafricano.

Infine, la commissione ha chiesto all OIL di convocare una nuova conferenza tripartita sull'apartheid da tenersi in Africa preferibilmente in uno Stato di prima linea. Una riunione analoga si era tenuta a Livingstone (Zambia) nel maggio 1981.

17. Oltre agli strumenti già citati, la Conferenza ha adottato all'unanimità una risoluzione concernente «i giovani e il contributo dell'OlL all'Anno internazionale della gioventù», questione che non era iscritta all'ordine del giorno.

L'UIL procederà entro il 1985 a uno studio sulle necessità e i problemi dei giovani nel mondo del lavoro. L'ordine del giorno di una prossima sessione della Conferenza contemplerà un dibattito su tali problemi.

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Convenzione (n. 159) e raccomandazione (n. 168) concernenti la riabilitazione professionale e l'impiego (andicappati) (allegato 1)

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Orìgine e finalità della convenzione e della raccomandazione

II 18 giugno 1982 la Conferenza internazionale del Lavoro ha adottato una risoluzione che prevedeva l'iscrizione all'ordine del giorno della 69" sessione della questione intitolata «riabilitazione professionale» per una seconda discussione in vista dell'adozione di una raccomandazione. Successivamente l'Ufficio ha elaborato un rapporto per i Governi comprendente un progetto di raccomandazione. Quest'ultimo è stato discusso nel 1983. Nel corso dei dibattiti alcuni membri governativi ed i membri lavoratori hanno proposto di trasformare il progetto in una convenzione corredata di una raccomandazione. La Conferenza ha finalmente adottato i due testi, la convenzione n. 159 e la raccomandazione n. 168. Bisogna precisare che questi due strumenti s'aggiungono alla raccomandazione (n. 99) sull'abilitazione e riabilitazione professionale degli invalidi (1955).

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Contenuto della convenzione e della raccomandazione

La convenzione si suddivide in tre parti che comprendono nove articoli a cui si aggiungono le usuali disposizioni finali.

La prima parte (art. 1) concerne le definizioni e il campo d'applicazione della convenzione. Si definisce da una parte il termine «andicappato» e dall'altra la nozione di «riabilitazione professionale». Vi si precisa inoltre che quest'ultima deve essere offerta a tutte le categorie di andicappati.

La seconda parte (art. 2 a 5) stabilisce i principi di una politica nazionale di riabilitazione professionale e di impiego degli andicappati (art. 2). Questa politica dovrà garantire misure appropriate alle diverse categorie di andicappati (art. 3) e basarsi sul principio dell'uguaglianza delle opportunità per i lavoratori andicappati e i lavoratori in generale come anche per i lavoratori e le lavoratrici andicappate (art. 4). L'articolo 5 prevede, per l'approntamento della politica di riabilitazione, la consultazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro come anche delle organizzazioni rappresentative degli andicappati o di coloro che si occupano dei medesimi.

La terza parte (art. 6 a 9) concerne i provvedimenti da prendere per lo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale e di impiego per gli andicappati.

L' articolo 6 prescrive ai membri di prendere le misure necessarie onde rendere effettivi gli articoli 2 a 5.

Secondo l'articolo 7 devono essere creati e valutati servizi d'orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento e d'impiego.

Devono essere utilizzati i servizi esistenti per i lavoratori in generale.

In virtù dell'articolo 8 devono essere creati nelle zone rurali e nelle collettività isolate servizi di riabilitazione professionale e di impiego per andicappati.

L'articolo 9 chiede ai membri di garantire la formazione e la messa a disposizione degli interessati di consulenti in materia di riabilitazione, come anche di personale qualificato incaricato dell'orientamento, della formazione professionale, del collocamento e dell'impiego degli andicappati.

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La raccomandazione n. 168 consta di nove capitoli che riprendono in parte i principi contemplati nella convenzione. Limiteremo la nostra analisi alle misure che vanno oltre la convenzione e alle disposizioni il cui argomento non appare nella convenzione.

Il primo capitolo tratta delle definizioni e del campo di applicazione analogamente alla convenzione.

Il secondo concerne le misure concrete, dirette o indirette, che dovrebbero essere prese per favorire la riabilitazione e l'impiego degli andicappati. Si 370

mette l'accento sul fatto che tali misure devono tendere ad assicurare l'inserimento e il reinserimento nella normale vita attiva.

Il terzo preconizza la partecipazione della collettività (organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli andicappati) all'istituzione di servizi di riabilitazione e d'impiego degli andicappati.

Il quarto capitolo propone alcune misure concrete nell'approntamento dei servizi di riabilitazione professionale nelle regioni rurali e nelle collettività isolate.

Nel quinto capitolo si fa riferimento alla formazione e al perfezionamento degli specialisti di riabilitazione professionale; si suggerisce di prevedere che gli incaricati dell'orientamento e della formazione professionale nonché del collocamento dei lavoratori in genere, debbano avere conoscenze sulle inabilità e sui loro effetti invalidanti.

I capitoli 6 al abbozzano le grandi linee del contributo che potrebbero fornire le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come anche gli andicappati e loro organizzazioni per lo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale. In particolare si richiede, alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, da un canto di agevolare l'inserimento o il reinserimento degli andicappati nelle aziende e, dall'altro, di sollevare nelle riunioni sindacali il problema della riabilitazione degli andicappati.

II capitolo 8 si riferisce ai regimi di sicurezza sociale e agli strumenti pertinenti chiedendo ai membri di armonizzare le loro diverse disposizioni con quelle della raccomandazione sulla riabilitazione professionale.

Il capitolo 9 fa appello al coordinamento fra le politiche ed i programmi di riabilitazione professionale e le politiche dello sviluppo sociale ed economico generale.

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Atteggiamento della Svizzera Nei confronti della convenzione

Possiamo approvare le finalità generali contemplate nella convenzione e nella raccomandazione, vale a dire il promovimento della riabilitazione professionale e dell'impiego degli andicappati.

Per quanto riguarda la situazione del nostro Paese rispetto alle esigenze della convenzione, si fa rilevare quanto segue.

Secondo l'articolo 1 capoverso 1. della convenzione, il termine «andicappati» indica tutti coloro per i quali le prospettive di trovare e mantenere un impiego adeguato come anche di progredire professionalmente sono sensibilmente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto. La definizione contenuta nella legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) (art. 4 cpv. 1) è la seguente: «l'invalidità [ . . . ] è l'incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio». La sostanziale similitudine delle due definizioni ci consente senz'altro di accettare quella della convenzione.

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Conformemente al capoverso 2 dell'articolo 1 della convenzione, lo scopo della riabilitazione professionale è di consentire agli andicappati di ottenere e mantenere un impiego adeguato e progredire professionalmente e, pertanto, di agevolare il loro inserimento o reinserimcnto nella società. Anche qui la corrispondenza fra i provvedimenti di riabilitazione ai quali hanno diritto nel nostro Paese gli invalidi (art. 8 cpv. 1 LAI), vale a dire quelli necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità al guadagno, e la definizione di riabilitazione professionale che figura nella convenzione è tale da consentire di accettare quest'ultima.

Il capoverso 3 dell'articolo menzionato impone ai Membri di applicare le disposizioni della convenzione mediante provvedimenti adeguati alle condizioni nazionali e conformi alla prassi nazionale.

Infine il capoverso 4 del detto articolo prevede che le disposizioni della convenzione si applichino a tutte le categorie di andicappati, come è il caso in Svizzera. All'uopo rinviamo alla definizione di invalidità, secondo il diritto svizzero, citata qui innanzi.

Tenuto conto di quanto precede, possiamo accettare il contenuto dell'articolo 1.

Secondo l'articolo 2 ciascun Membro deve formulare, approntare e rivedere periodicamente una politica nazionale di riabilitazione professionale. Nel nostro Paese, le basi di questa politica sono ancorate nella Costituzione federale (art. 34 quater ). La sua attuazione è assicurata dalla legge federale del 19 giugno 1959 (LAI), dall'ordinanza del 17 gennaio 1961 (OAl) e da diverse ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento federale dell' interno (OIC, OMAI. O 82, ODAI). Come sapete questa politica è riveduta periodicamente in funzione delle ingiunzioni delle Commissioni federali interessate, dell'amministrazione medesima o degli organi incaricati dell' esecuzione della LAI. Visto quanto precede, nulla si oppone all'adozione di questo articolo.

Secondo l'articolo 3 detta politica deve garantire che le misure adeguate di riabilitazione professionale siano accessibili a tutte le categorie di andicappati e promuovere le possibilità di impiego, sul mercato libero del lavoro, degli andicappati medesimi, come avviene anche in Svizzera. Rinviamo ai commenti relativi all'articolo 1 capoversi 2 e 4 della
convenzione.

Conformemente M'articolo 4, la politica di riabilitazione deve essere basata sul principio dell'uguaglianza di possibilità per i lavoratori andicappati e i lavoratori in generale, come anche fra lavoratrici e lavoratori andicappati.

Si può dire che il principio stesso della riabilitazione professionale indicato nella LAI (art. 8) ha lo scopo di fornire agli andicappati, nella vita professionale, possibilità uguali a quelle dei lavoratori in genere. Questa uguaglianza si verifica anche in pratica poiché proporzionalmente non ci sono più disoccupati fra gli andicappati di quanti non ce ne siano fra i lavoratori in genere. Infine la LAI non fa alcuna differenza fra assicurati uomini o donne; lo stesso vale per le istituzioni che accolgono gli andicappati.

L'articolo 5 prescrive che, per l'attuazione di detta politica, siano consultate le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori come 372

anche quelle degli andicappati o che si occupano di quest'ultimi. Si può dire che da noi tale condizione è soddisfatta poiché diverse organizzazioni summenzionate fanno parte della Commissione federale dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e, particolarmente, della sottocommissione per i problemi dell'assicurazione invalidità.

L'articolo 6 impone ai Membri di adottare tutte le misure necessarie all' attuazione degli articoli da 2 a 5 mediante la legislazione nazionale o con qualsiasi altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali.

Ai sensi dell'articolo 7 le autorità competenti debbono fornire servizi d'orientamento e formazione professionale, di collocamento e d'impiego e valutarne il funzionamento. In Svizzera esistono, in tutte le regioni e nei Cantoni, uffici di riabilitazione professionale dell'Ai che hanno precisamente per obbligo di legge i compiti summenzionati. Inoltre, da diversi anni, gli uffici regionali AI collaborano con gli uffici del lavoro e le casse disoccupazione per migliorare le possibilità degli andicappati sul mercato del lavoro. Possiamo pertanto accettare questo articolo.

L'articolo 8 preconizza la creazione e lo sviluppo di servizi di riabilitazione professionale e d'impiego nelle zone rurali e collettività isolate. Questa disposizione è concepita piuttosto per Paesi molto vasti ad economia essenzialmente agricola nei quali i collegamenti sono difficoltosi. In Svizzera i servizi di riabilitazione professionale e di impiego sono in grado di funzionare su tutto il territorio. Nulla si oppone quindi all'accettazione di questo articolo.

Secondo l'articolo 9 della convenzione, i Membri devono sforzarsi di garantire la formazione di specialisti di riabilitazione professionale e d'impiego degli andicappati. In virtù dell'articolo 74 LAI e degli articoli 108 a 113 OAI, l'assicurazione invalidità assegna sussidi agli organismi per la formazione degli specialisti di riabilitazione professionale onde agevolare la formazione e il perfezionamento del personale insegnante e specializzato nell' assistenza, formazione e riabilitazione professionale degli invalidi. Possiamo quindi accettare anche questo articolo.

Le disposizioni finali (art. 10 a 77) non richiedono commenti trattandosi di disposizioni usuali che si ritrovano in analoghi strumenti internazionali.

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Nei confronti della raccomandazione

Tenuto conto della sua natura giuridica non cogente, una raccomandazione non è suscettibile di ratifica. Nondimeno formuliamo alcuni commenti in merito alla raccomandazione n. 168.

Nel capitolo dedicato al campo d'applicazione si precisa che i Membri devono applicare le disposizioni previste da provvedimenti appropriati alle condizioni nazionali e conformi alla prassi nazionale. In questo contesto va ricordato che nel nostro Paese lo Stato svolge soltanto un ruolo sussidiario nella creazione o nel sostegno di istituti per andicappati, come anche nella determinazione delle condizioni di lavoro pertinenti. Per conseguenza, alcuni provvedimenti pratici enumerati nella raccomandazione, che conferi25

Foglio federale. 67° anno. Voi. li

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scono al governo il ruolo motore, non possono o non potranno essere applicati in tal modo da noi. L'aiuto dello Stato non può essere che indiretto.

Analoghi problemi di applicazione si pongono parimenti per quanto concerne la forma giuridica di alcune aziende, poiché la nostra legislazione permette di sostenere unicamente le istituzioni pubbliche (minoranza) o private riconosciute d'utilità pubblica (maggioranza).

Un altro campo in cui la prassi nazionale diverge dalle disposizioni previste nella raccomandazione è quello del contributo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori allo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale. È infatti raro che queste organizzazioni, in quanto tali, si interessino alla riabilitazione; per contro, accade assai frequentemente che aziende industriali o commerciali oppure rappresentanti di quest'ultime partecipino ai lavori di commissioni o siedano nei comitati d'istituzioni per andicappati.

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Conclusioni

In Svizzera la politica di riabilitazione professionale e d'impiego degli andicappati corrisponde concettualmente ai principi enunciati nella convenzione n. 159 e in molti punti va persino oltre. In queste condizioni nulla di oppone alla ratifica. Il nostro Paese dimostrerà così il proprio interesse ai progressi realizzati nella riabilitazione professionale degli andicappati e al miglioramento delle loro condizioni di reinserimento in numerosi Paesi.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La ratifica della convenzione n. 159 non comporterà nessun onere finanziario particolare per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni e neppure ripercussioni sull'effettivo del personale.

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Linee direttive della politica di governo

La ratifica della convenzione n. 159 si iscrive nel quadro delle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 (FF 1984 I 121).

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Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale approvante la convenzione n. 159 deriva dall'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. Spetta alla vostra Assemblea approvare la convenzione in virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione. La convenzione può essere disdetta, giusta il suo articolo 12, allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, come anche allo scadere di ogni ulteriore periodo di 374

dieci anni. La convenzione non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Essa non implica neppure un'unificazione multilaterale del diritto, giacché non contempla nessuna disposizione direttamente applicabile in questo senso. La convenzione non preconizza inoltre alcuna modificazione del nostro diritto né della nostra prassi nel campo della riabilitazione e dell'impiego degli andicappati; infatti, le disposizioni della convenzione richiedono misure le quali, per quanto concerne la Svizzera, esistono già sul piano del diritto e della prassi.

Conformemente all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione, il decreto federale d'approvazione non sottosta dunque al referendum.

3

Raccomandazione (n. 167) concernente l'istaurazione di un sistema internazionale di salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale (allegato 2)

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Origine e finalità della raccomandazione

Durante la 68a sessione, nel 1982, la Conferenza internazionale del Lavoro ha adottato la convenzione (n. 157) concernente la conservazione dei diritti in materia di sicurezza sociale ed ha deciso di completarla con una raccomandazione approvata nel 1983, durante la 69a sessione.

La raccomandazione doveva recare in allegato disposizioni modello per la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.

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Contenuto della raccomandazione

La raccomandazione consta di un preambolo e di otto paragrafi, è corredata di due allegati che contemplano disposizioni tipo quali modelli per gli Stati interessati.

Il preambolo consiste in un richiamo storico all'adozione della raccomandazione e si riferisce alle disposizioni che gli hanno servito di base, in particolare alle convenzioni dell'OIL (n. 118) e (n. 157) relative alla parità di trattamento e alla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale.

Il primo paragrafo concerne le definizioni dei termini impiegati. In merito occorre precisare che, in origine, la raccomandazione era destinata ai soli Stati che avevano ratificato la convenzione n. 157 onde agevolare la conclusione degli accordi tra gli Stati interessati menzionati in questo strumento. Tuttavia, il campo d'applicazione della raccomandazione è stato esteso a tutti i membri dell'OIL allo scopo di incitare tutti gli Stati membri a concludere accordi di sicurezza sociale, sulla base dei principi generali della raccomandazione e riprendendo le disposizioni tipo enunciate negli allegati I e II.

Il paragrafo 2 precisa l'estensione della protezione dei diritti che dovrebbero essere garantiti ai lavoratori stranieri per il tramite di accordi internazionali.

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Il paragrafo 3 incoraggia la conclusione di accordi amministrativi o finanziari tra gli Stati interessati allo scopo di rimuovere gli eventuali ostacoli al versamento di prestazioni di assicurazioni sociali fuori del territorio nazionale.

Il paragrafo 4 contempla il caso in cui uno dei Membri vincolati da uno strumento bilaterale o multilaterale non avesse alcuna legislazione relativa alla disoccupazione o alle prestazioni familiari. In tale situazione gli altri membri si sforzeranno di concludere con quest'ultimo un accordo appropriato per compensare equamente la perdita dei diritti che subirebbero coloro che trasferiscono la loro residenza sul territorio di questo membro o che potrebbero derivare dal fatto che i membri della loro famiglia risiedano sul territorio del detto membro.

Il paragrafo 5 istituisce il principio del pagamento diretto, all'interessato, di una prestazione in contanti qualora quest'ultima debba essere pagata all' estero in virtù di una convenzione bilaterale o multilaterale. Conformemente a questo principio lo Stato debitore versa le prestazioni direttamente al beneficiario senza passare per un ente di collegamento dello Stato di residenza. Ove non sia possibile ricorrere a un pagamento diretto, lo Stato di residenza garantisce il pagamento al beneficiario, nel più breve termine, tramite un ente competente.

Il paragrafo 6 insiste sullo sforzo che dovrebbero fare i membri interessati per concludere accordi bilaterali o multilaterali relativi ai 9 settori di sicurezza sociale enumerati nella convenzione n. 157 e per sviluppare il coordinamento di tali strumenti, ispirandosi segnatamente alle disposizioni dell'accordo tipo enunciato nell'allegato II.

11 paragrafo 7 fa riferimento alle disposizioni tipo che dovrebbero guidare gli Stati che hanno ratificato la convenzione n. 118 e la convenzione n. 157 al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni di questi strumenti giuridici relative alla parità di trattamento e alla salvaguardia dei diritti.

Il paragrafo 8, infine, è un invito ai Membri interessati non vincolati dagli strumenti menzionati nel paragrafo 7 affinchè partecipino al sistema internazionale di conservazione dei diritti in materia di sicurezza sociale previsto dalla convenzione n. 157, tenendo conto delle disposizioni tipo che figurano nell'allegato I nonché nell'accordo tipo descritto nell' allegato II.

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Contenuto degli allegati Allegato I

Questo allegato contempla le disposizioni tipo per la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.

Esso è estremamente dettagliato ed è suddiviso in 7 capitoli con 37 articoli in totale.

Il capitolo I è dedicato alle definizioni; il capitolo II alla legislazione applicabile; il capitolo III alla salvaguardia dei diritti in via d'acquisizione; il capitolo IV alla salvaguardia dei diritti acquisiti e alle erogazioni delle pre376

stazioni all'estero; il capitolo V al disciplinamento dei cumuli; il capitolo VI alle disposizioni tradizionali degli accordi di sicurezza sociale e infine il capitolo VII alle disposizioni intese a garantire la salvaguardia dei diritti nelle relazioni con i fondi di previdenza.

Il capitolo IH è suddiviso in tre sottotitoli; il primo intitolato «totalizzazione dei periodi» si applica all'insieme dei rami della sicurezza sociale (cure mediche, indennità per malattia, prestazioni maternità, prestazioni familiari, indennità di disoccupazione, prestazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità). Il secondo interessa specificamente la determinazione delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti secondo due varianti: il metodo di ripartizione e quello di integrazione. Infine, il terzo è riservato alla determinazione delle prestazioni in caso di malattia professionale.

Tra i punti più salienti, vanno precisate le due varianti esposte nel secondo sottotitolo del capitolo III, ossia i metodi di ripartizione e di integrazione.

Il metodo di ripartizione, applicato ad una persona soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Parti contraenti, permette all'istituzione di ciascuna di queste Parti di determinare, sulla base della totalizzazione dei periodi di assicurazione, se tale persona adempie le condizioni stabilite dalla propria legislazione per l'ottenimento di una prestazione, calcolata proporzionalmente al rapporto esistente tra la durata totale dei periodi assicurativi compiuti e quella dei periodi assicurativi effettuati sotto la legislazione nazionale.

Il metodo di integrazione concerne le legislazioni che attribuiscono una prestazione completa per il solo fatto della residenza, indipendentemente dal fatto che l'assicurato sia stato successivamente o alternativamente soggetto alle legislazioni di due o più Parti contraenti. Esso può altresì applicarsi ai regimi di assicurazione invalidità o di assicurazione vita detti «di rischio».

332

Allegato II

L'allegato II è più breve dell'allegato I, contiene una strumento giuridico tipo per il coordinamento degli accordi bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale ed è suddiviso in cinque articoli. Tale strumento tipo dovrebbe applicarsi a tutti coloro che fruiscono delle disposizioni di due o più accordi.

34

Atteggiamento della Svizzera nei confronti della raccomandazione

Conviene ricordare che una raccomandazione internazionale sul lavoro mira esclusivamente ad enunciare norme indicative per dirigere e orientare l'azione sul piano nazionale; pertanto non è destinata ad essere ratificata.

La raccomandazione di cui si tratta non contrasta né la politica né la prassi svizzera nelle sue grandi linee. Inoltre, il nostro Paese soddisfa in linea di massima alle esigenze delle regolamentazioni internazionali menzio377

nate in questo strumento. D'altronde, gli accordi bilaterali di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera si collocano perfettamente nel quadro di questa raccomandazione come anche in quello dell'allegato I. Per quanto concerne l'allegato II il nostro Paese ha realizzato un primo coordinamento internazionale mediante l'accordo quadripartito concluso con l'Austria, il Liechtenstein e la Repubblica federale di Germania.

Tuttavia tale atteggiamento generale, che va nel senso della raccomandazione, presenta due eccezioni principali riferentisi ad aspetti particolari della nostra sicurezza sociale che ci impediscono di applicare alcune disposizioni.

Il primo ostacolo si riferisce all'impossibilità di procedere, in maniera generale, all'estensione delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ai cittadini di Stati terzi.

Infatti, la Svizzera ritiene di non poter estendere taluni vantaggi, accordati ai cittadini di uno Stato contraente mediante convenzione bilaterale, a cittadini di Paesi terzi che vivono sul territorio dello Stato contraente in questione, giacché non esisterebbe in questi casi alcuna garanzia di reciprocità.

Il secondo ostacolo concerne l'assicurazione contro la disoccupazione. Esso si riferisce alla compensazione della perdita delle prestazioni di disoccupazione nel caso in cui uno dei membri vincolati da uno strumento bilaterale o multilaterale non possieda una legislazione relativa alle prestazioni di disoccupazione. In tal caso, i Membri si sforzano di concludere fra di essi adeguati accordi atti a compensare la perdita e l'assenza di diritti subite da coloro che trasferiscono la propria residenza da un Paese con tale legislazione a un Paese che ne sia privo. Inoltre esso concerne la totalizzazione dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione maturati in due o più parti contraenti (tale totalizzazione non concerne il nostro Paese), nonché l'erogazione di prestazioni all'estero (per la Svizzera è inattuabile l'esportazione delle prestazioni, sia per i propri cittadini sia per quelli stranieri).

35

Conclusioni

Le differenti considerazioni esposte nel precedente paragrafo hanno obbligato la delegazione governativa svizzera ad astenersi al momento del voto sulla raccomandazione: il nostro Paese non è in grado di assicurarne la piena applicazione, quantunque la raccomandazione non abbia carattere giuridico cogente e non sia soggetta a ratifica da parte degli Stati interessati.

378

Decreto federale ,, Disegno sulla convenzione (n. 159) concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate del

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 1984 1), decreta:

Art. l 1 È approvata la convenzione (n. 159) concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate, adottata il 20 giugno 1983 dalla Conferenza internazionale del Lavoro durante la 69a sessione.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 11 presente decreto non sottosta al referendum.

" FF 1984 li 364 379

Allegato 1

Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate

Traduzione *'

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua 69.ma sessione; Tenendo presente le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione relativa all'abilitazione e alla riabilitazione professionale, 1955, e nella raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; Notando che, a seguito dell'adozione della raccomandazione relativa all'abilitazione e alla riabilitazione professionale nel 1955, sono notevolmente mutati sia il modo di considerare le necessità di riabilitazione, sia il settore d'intervento e l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, nonché la legislazione e le consuetudini di vari Paesi membri relative ai temi di cui alla suddetta raccomandazione ; Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone andicappate, con il tema «completa partecipazione ed uguaglianza» e che un Programma di azione mondiale, di vasta portata, relativo alle persone andicappate, deve elaborare misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di «piena partecipazione» delle persone andicappate alla vita sociale e allo sviluppo, nonché obiettivi di «uguaglianza»; Considerando che, a seguito di tali mutamenti è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone andicappate, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali che urbane, affinchè esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività; Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla riabilitazione professionale, quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale, adotta il venti giugno dell'anno 1983, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulla riabilitazione professionale e sull'impiego delle persone andicappate, 1983:

" Dal testo originale francese.

380

Impiego delle persone andicappate

Parte I. Definizioni e campo di applicazione Articolo 1

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «persona andicappata» indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.

2. Ai fini della presente convenzione, ogni Membro dovrà considerare che Io scopo della riabilitazione professionale è di consentire alle persone andicappate di ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente, e pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società.

3. Ogni Membro dovrà applicare le disposizioni della presente convenzione mediante misure adeguate alle condizioni del proprio Paese e conformi alle consuetudini ivi vigenti.

4. Le disposizioni della presente convenzione si applicano a tutte le categorie di persone andicappate.

Parte II.

Prìncipi delle politiche di riabilitazione professionale e d'impiego per le persone andicappate Articolo 2

Ciascun Membro dovrà, conformemente alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità, formulare, realizzare e rivedere periodicamente una politica nazionale relativa alla riabilitazione professionale e all'impiego delle persone andicappate.

Articolo 3

La suddetta politica dovrà avere lo scopo di garantire che misure adeguate di riabilitazione professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone andicappate e promuovere le possibilità d'impiego delle persone andicappate sul mercato libero del lavoro.

Articolo 4

La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio dell'uguaglianza delle opportunità per i lavoratori andicappati e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispettata l'uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e le lavoratrici andicappate. Speciali disposizioni miranti a garantire un'effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavora381

Impiego delle persone andicappate tori andicappati e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.

Articolo 5 Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultate in merito alla realizzazione della suddetta politica, ivi inclusi i provvedimenti che devono essere adottati per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano della riabilitazione professionale. Dovranno altresì essere consultate le organizzazioni rappresentative costituite da persone andicappate o che si occupano di dette persone.

Parte III.

Misure da adottare a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale e d'impiego per le persone andicappate Articolo 6 Ciascun Membro dovrà, mediante la propria legislazione nazionale o qualsiasi altro metodo conforme alle consuetudini ed alle condizioni nazionali, adottare ogni provvedimento necessario ad applicare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

Articolo 7 Le autorità competenti dovranno adottare provvedimenti al fine di fornire e valutare servizi di orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento, di impiego e altri servizi connessi destinati a consentire alle persone andicappate di ottenere e conservare un impiego e di progredire professionalmente; i servizi esistenti per i lavoratori in genere dovranno, ogni qualvolta ciò sia possibile ed opportuno, essere utilizzati con gli adattamenti necessari.

Articolo 8 Dovranno essere adottati provvedimenti per promuovere la creazione e lo sviluppo di servizi di riabilitazione professionale e d'impiego per persone andicappate nelle zone rurali e nelle collettività isolate.

Articolo 9 Ciascun Membro dovrà fare tutto il possibile per assicurare che siano istruiti e messi a disposizione degli interessati consiglieri esperti in materia di riabilitazione, come pure altro personale adeguatamente qualificato, incaricato

382

Impiego delle persone andicappate dell'orientamento professionale della formazione professionale, del collocamento e dell'impiego delle persone andicappate.

Parte IV. Disposizioni finali Articolo 10 Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore Generale dell'UIL e da questi registrate.

Articolo 11 1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Articolo 12 1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto inviato al Direttore Generale dell'UIL, e da questi registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno successivo allo scadere del decennio di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni, e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 13 1. Il Direttore Generale dell'UIL notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia trasmessagli dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata trasmessa, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

383

Impiego delle persone andicappate Articolo 14 II Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e atto di denuncia che egli avrà registrato in conformità ai precedenti articoli.

Articolo 15 Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell' UIL presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il prpblema della sua revisione totale o parziale.

Articolo 16 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica, da parte di un Membro della nuova Convenzione riveduta, determinerà ipso jure, nonostante il summenzionato art. 12, l'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e contenuto per tutti i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la Convenzione riveduta.

Articolo 17 I due testi francese ed inglese della suddetta Convenzione fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

384

Raccomandazione n. 168 concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate

Traduzione *>

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua sessantanovesima sessione ; Tenendo presenti le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione sull'abilitazione e la riabilitazione professionale degli invalidi del 1955; Considerato che dal momento dell'adozione della raccomandazione sull'abilitazione e riabilitazione professionale degli invalidi del 1955, sono notevolmente cambiati sia il modo di considerare i bisogni di riabilitazione, sia il settore d'intervento e l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, nonché la legislazione e le consuetudini di numerosi Membri relative alle materie contemplate dalla suddetta raccomandazione; Considerato che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale dell'andicappato, con il tema «Piena partecipazione ed uguaglianza» e che un programma di azione mondiale, di vasta portata, relativo alle persone andicappate, deve predisporre misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di «piena partecipazione» dalle persone andicappate alla vita sociale ed allo sviluppo, nonché obiettivi di «uguaglianza»; Considerato che, a seguito di tali mutamenti, è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto soprattutto della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone andicappate, stesse opportunità ed ugual trattamento, sia nelle zone rurali che in quelle urbane, affinchè esse possano svolgere un lavoro ed inserirsi nella collettività; Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla riabilitazione professionale, quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una raccomandazione che integrerà la convenzione sulla riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate del 1983 e la raccomandazione sull'abilitazione e riabilitazione professionale degli invalidi del 1955; Adotta, il venti giugno millenovecentoottantatre, la seguente Raccomanda11

Dal testo originale francese.

385

Impiego delle persone andicappate zione, che sarà denominata «Raccomandazione sulla riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate, 1983».

I. Definizioni e campo di applicazione 1. Ai fini dell'applicazione della presente raccomandazione, nonché della raccomandazione sull'abilitazione e riabilitazione professionale degli invalidi del 1955, per i Membri l'espressione «persona andicappata » indicherà ogni persona le cui prospettive di reperire e di mantenere un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono sensibilmente ridotte a causa di, un andicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.

2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, nonché della raccomandazione sull'abilitazione e riabilitazione professionale degli invalidi del 1955, i Membri dovranno tenere presente che lo scopo della riabilitazione professionale, come definito in questa ultima raccomandazione, è quello di consentire alle persone andicappate di ottenere e mantenere un impiego adeguato, di progredire professionalmente e, dunque, di facilitare il loro inserimento o reinserimento nella società.

3. I membri dovranno applicare le disposizioni della presente Raccomandazione mediante provvedimenti adeguati alle condizioni del proprio Paese e conformi alle consuetudini ivi vigenti.

4. I provvedimenti di riabilitazione professionale dovranno essere accessibili a tutte le categorie di persone andicappate.

5. Nel programmare e fornire i servizi intesi ad assicurare la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate, ci si dovrà avvalere, per quanto è possibile, e all'occorrenza adeguandoli, dei servizi di orientamento e formazione professionale, di collocamento, di impiego e degli altri relativi servizi già esistenti destinati ai lavoratori in generale.

6. La riabilitazione professionale dovrà essere iniziata il più presto possibile.

A tal fine, i sistemi sanitari e altri organismi responsabili della riabilitazione medico sociale dovranno cooperare regolarmente con gli organismi responsabili della riabilitazione professionale.

II. Riabilitazione professionale e possibilità di impiego 7. Le persone andicappate dovrebbero poter beneficiare di uguali possibilità e di ugual trattamento al fine di ottenere e mantenere un impiego che, nei casi in cui ciò sia possibile, corrisponda alla loro scelta e tenga conto delle loro attitudini individuali, e dia loro la possibilità di progredire professionalmente.

386

Impiego delle persone andicappate .

8. Nel concedere l'aiuto alla riabilitazione professionale e all'impiego di persone andicappate, si dovrà rispettare il principio dell'uguaglianza di possibilità e di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.

9. Le misure positive speciali intese a garantire la effettiva uguaglianza di possibilità e di trattamento tra lavoratori andicappati e gli altri lavoratori, non dovranno essere considerate come discriminatorie nei confronti degli altri lavoratori.

10. Dovranno essere adottate misure al fine di aumentare le possibilità di impiego delle persone andicappate nel rispetto delle norme sull'occupazione e sul salario applicabili ai lavoratori in generale.

11. Tali misure dovranno includere, oltre a quelle enunciate nella parte VII della raccomandazione sull'abilitazione e riabilitazione professionale degli invalidi del 1955, le seguenti misure: a) misure adeguate intese a creare possibilità di impiego sul libero mercato del lavoro, ivi compresi degli incentivi finanziari ai datori di lavoro per incoraggiarli ad assicurare l'addestramento ed il successivo impiego di persone andicappate, nonché ad adeguare in modo ragionevole i luoghi di lavoro, la distribuzione dei compiti, gli utensili, le macchine, l'organizzazione del lavoro al fine di facilitare detto addestramento e detto impiego; b) un aiuto adeguato del governo per creare nuovi tipi di impiego protetto per persone andicappate che non possono svolgere un libero impiego; e) un incoraggiamento ai laboratori protetti e ai laboratori di produzione a cooperare nel settore dell'organizzazione e della gestione, al fine di migliorare la situazione dell'impiego dei loro lavoratori andicappati e, qualora sia possibile, di aiutare a preparare questi ultimi ad un lavoro in condizioni normali; d) un aiuto adeguato del governo ai servizi di formazione professionale, di orientamento professionale, di impiego protetto e di collocamento delle persone andicappate, gestiti da organismi non governativi; e) disposizioni che favoriscono la creazione da parte di e per le persone andicappate di cooperative, eventualmente aperte a tutti i lavoratori, ed il loro sviluppo; f) un aiuto adeguato del governo al fine di incoraggiare la creazione, da parte di persone andicappate e ad esse destinati, di laboratori di produzione di tipo
piccola industria, cooperativo o altro (eventualmente accessibili ai lavoratori in generale) ed il loro sviluppo, a condizione che detti laboratori siano conformi alle norme minime stabilite; g) la soppressione, per gradi se necessario, di impedimenti od ostacoli di tipo fisico od architettonico e sul piano delle comunicazioni che impediscono di giungere ed accedere ai locali destinati alla formazione e all'impiego di persone andicappate, nonché di circolarvi; la presa in considerazione di norme adeguate nei nuovi edifici ed impianti pubblici; 387

Impiego delle persone andicappate h) nei casi in cui ciò sia possibile ed adeguato, favorire mezzi di trasporto adeguati verso ed in partenza dai luoghi di riabilitazione e di lavoro, tenendo conto delle necessità delle persone andicappate; i) un incoraggiamento alla diffusione di informazioni sugli esempi di casi di inserimento effettivo e riuscito di persone andicappate nel lavoro; j) l'esenzione da tasse o altre imposte interne di qualunque natura, percepite al momento dell'importazione o successivamente su determinati articoli, materiali ed attrezzature di addestramento, necessari ai centri di riabilitazione, ai laboratori, ai datori di lavoro ed alle persone andicappate, e su determinati aiuti e dispositivi necessari per permettere alle persone andicappate di ottenere e di mantenere un impiego; k) l'organizzazione di impieghi a tempo parziale e di altre sistemazioni adeguate alle capacità delle diverse persone andicappate che non possono per il momento, e non potranno forse mai svolgere un impiego a tempo pieno ; 1) attività di ricerca ed eventuale applicazione dei risultati ottenuti ai diversi tipi di invalidità, al fine di favorire la partecipazione delle persone andicappate a una vita attiva normale; m) un aiuto governativo adeguato per eliminare i rischi di abuso nell'ambito della formazione professionale e dell'impiego protetto e per facilitare il passaggio al libero mercato del lavoro.

12. Al momento dell'elaborazione dei programmi per l'inserimento o il reinserimento delle persone andicappate nella vita attiva e nella società, dovranno essere presi in considerazione tutti i tipi di addestramento, che dovranno includere, secondo i casi, la preparazione e l'addestramento professionale, l'addestramento articolato, l'addestramento alle attività quotidiane, l'alfabetizzazione e l'addestramento in altri settori relativi alla riabilitazione professionale.

13. Per assicurare l'inserimento o il reinserimento delle persone andicappate nella vita attiva normale e quindi nella società, bisognerà prendere in considerazione la necessità di misure speciali di sostegno che comprendano la fornitura di aiuti, di apparecchiature e di servizi personali permanenti al fine di permettere a dette persone andicappate di ottenere e di mantenere un impiego adeguato e di progredire professionalmente.

14. Le misure di riabilitazione professionale per le persone andicappate dovranno essere sottoposte ad un controllo continuo al fine di poterne valutare i risultati.

III. Partecipazione della collettività 15. I servizi di riabilitazione professionale nelle zone urbane nonché in quelle rurali e nelle collettività isolate dovrebbero essere organizzati e gestiti con la maggior partecipazione possibile della collettività, soprattutto con la parte388

Impiego delle persone andicappate cipazione dei rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle persone andicappate.

16. La partecipazione della collettività all'organizzazione di servizi di riabilitazione professionale per le persone andicappate dovrebbe essere facilitata mediante un'azione di informazione del pubblico accuratamente programmata al fine di: a) informare le persone andicappate, e se necessario la loro famiglia, dei loro diritti e delle loro possibilità nel settore dell'impiego; b) superare i pregiudizi, le informazioni errate e i comportamenti che ostacolano l'impiego di persone andicappate ed il loro inserimento o reinserimento nella società.

17. I dirigenti e i gruppi della collettività, ivi comprese le persone andicappate e le loro organizzazioni, dovrebbero cooperare con i servizi pubblici competenti della sanità, dell'assistenza sociale dell'istruzione e del lavoro nonché con gli altri servizi pubblici interessati, al fine di stabilire i bisogni delle persone andicappate nella collettività e di assicurare che, nei casi in cui sia possibile, sia loro assicurato un posto nelle attività e nei servizi accessibili a tutti.

18. I servizi di riabilitazione professionale e di impiego delle persone andicappate dovranno essere integrati nello sviluppo generale della collettività e, se del caso, beneficiare di un aiuto finanziario, materiale e tecnico.

19. Dovrebbero avere un riconoscimento ufficialmente le azioni promosse dagli organismi volontari i cui risultati siano stati particolarmente soddisfacenti in attività intese a fornire servizi di riabilitazione professionale e a facilitare l'inserimento ed il reinserimento di persone andicappate nella vita attiva della collettività.

IV. Riabilitazione professionale nelle zone rurali 20. Sforzi particolari dovrebbero essere fatti al fine di fornire servizi di riabilitazione professionale a persona andicappate che vivono nelle regioni rurali e nelle collettività isolate, allo stesso livello ed alle stesse condizioni di quelli delle regioni urbane. Lo sviluppo di detti servizi dovrà far parte integrante delle politiche generali di sviluppo rurale.

21. A tal fine dovranno essere adottate, se del caso, delle misure per: a) designare i servizi di riabilitazione professionale esistenti nelle regioni rurali o, in mancanza, i servizi di riabilitazione professionali esistenti nelle regioni urbane, come centri per la formazione del personale di riabilitazione che sarà destinato alle regioni rurali; b) creare delle unità di riabilitazione professionale a disposizione delle persone andicappate che vivono nelle regioni rurali e, come centri di dif26

Foglio federale. 67° anno. Voi. II

3§9

Impiego delle persone andicappate fusione e di informazioni sulle possibilità di addestramento e di impiego delle persone andicappate nelle regioni rurali; e) addestrare gli specialisti dello sviluppo rurale e dello sviluppo comunitario alle tecniche di riabilitazione professionale; d) fornire dei prestiti, dei doni o degli strumenti e del materiale per aiutare le persone andicappate che vivono nelle comunità rurali a creare ed a gestire delle cooperative o a mettersi in proprio nella piccola industria, nell'agricoltura, nell'artigianto o in altre attività; e) integrare l'aiuto alle persone andicappate nelle attività generali dello sviluppo rurale esistenti o previste; f) facilitare l'accesso delle persone andicappate ad un alloggio situato a distanza ragionevole dal loro posto di lavoro.

V. Addestramento del personale 22. Oltre ai consiglieri ed agli specialisti in materia di riabilitazione professionale, che sono stati appositamente preparati al loro compito, tutte le altre persone che si occupano della riabilitazione professionale delle persone andicappate e dell'aumento delle possibilità di impiego, dovrebbero beneficiare di un addestramento o di un orientamento sui problemi della riabilitazione.

23. Le persone addette all'orientamento professionale, alla formazione e al collocamento dei lavoratori in generale, dovrebbero avere adeguate conoscenze dei casi di inabilità e delle loro conseguenze invalidanti, nonché dei servizi di sostegno esistenti per facilitare l'inserimento di una persona andicappata nella vita sociale ed economica attiva. Dovrebbero essere offerte a dette persone delle possibilità che permettano loro di aggiornare le loro conoscenze ed aumentare le loro esperienze in detti settori.

24. L'addestramento, le qualifiche e la remunerazione del personale addetto alla riabilitazione ed all'addestramento professionale delle persone andicappate dovrebbero essere analoghe a quelle delle persone che ricoprono incarichi e responsabilità similari nel settore dell'addestramento professionale generale ; le possibilità di carriera dovrebbero essere anloghe per questi due gruppi di specialisti e dovrebbero essere incoraggiati i trasferimenti tra il personale della riabilitazione professionale e quello dell'addestramento professionale generale.

25. Il personale della riabilitazione
professionale, dei laboratori protetti e dei laboratori di produzione dovrebbe, nel quadro del suo addestramento generale, ricevere, se del caso, una preparazione alla gestione di un laboratorio nonché alle tecniche di produzione e di commercializzazione.

26. Qualora non fosse possibile disporre di un numero sufficiente di personale addetto alla riabilitazione professionale debitamente addestrato, dovrebbero essere adottate misure al fine di reclutare e di addestrare degli aiuti e del 390

Impiego delle persone andicappate personale ausiliario di riabilitazione professionale. Detti aiuti e detto personale ausiliario non dovrebbero essere impiegati in permanenza al posto del personale debitamente addestrato. Qualora ciò fosse possibile, dovrebbero essere adottate misure per continuare il loro addestramento, in modo da poterli integrare completamente nel personale addestrato.

27. Dovrebbe essere incoraggiata, se del caso, la creazione di centri regionali e sub-regionali di addestramento del personale addetto alla riabilitazione professionale.

28. Le persone addette all'orientamento professionale, all'addestramento professionale, al collocamento e al sostegno all'impiego delle persone andicappate dovrebbero avere una preparazione ed un'esperienza adeguati che li sensibilizzi ai problemi ed alle difficoltà di motivazione che le persone andicappate potrebbero incontrare e che, nei limiti delle loro competenze, permetta loro di rispondere alle necessità che ne derivano.

29. Se del caso, dovrebbero essere adottate misure per indurre le persone andicappate a seguire corsi di addestramento al lavoro di riabilitazione professionale e facilitare il loro accesso all'impiego nel settore della riabilitazione.

30. Le persone andicappate e le loro organizzazioni dovrebbero essere consultate al momento dell'elaborazione, dell'esecuzione e della valutazione dei programmi di addestramento destinati al personale addetto alla riabilitazione professionale.

VI. Contributo delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori allo sviluppo di servizi di riabilitazione professionale 31. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dovrebbero adottare una politica che favorisca l'addestramento e l'occupazione in impieghi adeguati di persone andicappate, su una base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

32. Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di concerto con le persone andicappate e le loro organizzazioni, dovrebbero essere in grado di contribuire alla formulazione di politiche riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo di servizi di riabilitazione professionale e di effettuare delle ricerche e fare delle proposte per l'adozione di testi legislativi in detto settore.

33. Dei rappresentanti di organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori e di persone andicappate
dovrebbero, nei casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, far parte dei consigli e comitati dei centri di riabilitazione ed addestramento professionale, utilizzati dalle persone andicappate, che devono adottare decisioni su questioni di politica generale e di natura tecnica, al fine di assicurare che i programmi di riabilitazione professionale corrispondano alle esigenze dei diversi settori dell'economia.

391

Impiego delle persone andicappate 34. I datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori dell'impresa dovrebbero, nei casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, cooperare con gli specialisti per esaminare le possibilità di offrire ai lavoratori andicappati dell'impresa dei servizi di riabilitazione professionale ed un cambiamento di destinazione, e di procurare un impiego ad altre persone andicappate.

35. Le imprese dovrebbero, nei casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, essere incoraggiate a creare ed a gestire i loro servizi di riabilitazione professionale, ivi compresi i diversi tipi di impiego protetto, in stretta collaborazione con i servizi di riabilitazione, che siano o meno a carico della collettività.

36. Le organizzazioni dei datori di lavoro dovrebbero, nei casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, adottare delle misure al fine di: a) consigliare i loro membri sui servizi di riabilitazione professionale che potrebbero essere messi a disposizione dei lavoratori andicappati; b) cooperare con gli organismi e le istituzioni che favoriscono il reinserimento delle persone andicappate nella vita professionale attiva, fornendo, per esempio, informazioni sulle condizioni di lavoro e sulle esigenze riguardanti i lavori che dovranno svolgere le persone andicappate ; e) consigliare i loro membri sugli adeguamenti che potrebbero essere apportati per i lavoratori andicappati, alle mansioni essenziali o alle esigenze attinenti a certi impieghi adeguati; d) invitare i loro membri a considerare gli effetti che potrebbe avere una riorganizzazione dei metodi di produzione, di modo che le persone andicappate non vengano spostate senza motivo.

37. Le organizzazioni dei lavoratori dovrebbero adottare, nei casi in cui ciò sia possibile ed opportuno, misure intese a: a) incoraggiare la partecipazione dei lavoratori andicappati alle discussioni nei laboratori e nei comitati aziendali o in tutti gli altri organismi rappresentativi dei lavoratori; b) formulare i principi direttivi sulla riabilitazione professionale e la protezione dei lavoratori diventati andicappati a seguito di una malattia o di un incidente, professionale o meno, e far includere detti principi nei contratti collettivi, regolamenti, sentenze arbitrali o altri strumenti adeguati ; e) dare pareri sugli accordi a livello di laboratorio
che riguardano i lavoratori andicappati ivi compresi gli adeguamenti delle mansioni. L'organizzazione speciale del lavoro, la formazione e l'impiego in prova, e la determinazione di norme di lavoro; d) sollevare i problemi della riabilitazione professionale e dell'impiego delle persone andicappate alle riunioni sindacali e informare i loro membri, mediante pubblicazioni e colloqui, sui problemi e sulle possibilità di riabilitazione professionale e di impiego delle persone andicappate.

392

Impiego delle persone andicappate

VII. Contributo delle persone andicappate e delle loro organizzazioni allo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale 38. Oltre alla partecipazione delle persone andicappate, dei loro rappresentanti e delle loro organizzazioni alle attività di riabilitazione di cui ai paragrafi 15, 17, 30, 32 e 33 della presente raccomandazione, le misure intese a far partecipare le persone andicappate e le loro organizzazioni allo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale dovranno prevedere: a) disposizioni che incoraggino le persone andicappate e le loro organizzazioni a partecipate allo sviluppo di attività comunitarie per la riabilitazione professionale delle persone andicappate favorendo così il loro impiego e il loro inserimento o resinserimento nella società; b) un'azione adeguata da parte dei poteri pubblici per favorire lo sviluppo di organizzazioni costituite da persone andicappate o da persone che si occupano di loro, e la loro partecipazione ai servizi di riabilitazione professionale e di impiego, ivi comprese le misure tendenti ad offrire alle persone andicappate dei programmi di addestramento che possano aiutarle a difendere la loro causa; e) un aiuto adeguato dei poteri pubblici a detti organismi al fine di elaborare programmi per l'istruzione pubblica che diano un'immagine positiva delle capacità delle persone andicappate.

Vili. Riabilitazione professionale ai sensi dei regimi di sicurezza sociale 39. Applicando le disposizioni della presente raccomandazione, i membri dovranno ispirarsi anche alle disposizioni dell'articolo 35 della convenzione relativa alla sicurezza sociale (norma minima), 1952, dell'articolo 26 della convenzione sulle prestazioni in caso di incidente sul lavoro e di malattie professionali, 1964, e dell'articolo 13 della convenzione relativa alle prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, nella misura in cui essi non siano vincolati dagli obblighi derivanti dalla ratifica di detti strumenti.

40. I regimi di sicurezza sociale dovrebbero fornire, nei casi in cui sia possibile ed opportuno, programmi di addestramento, di collocamento e di impiego (ivi compreso l'impiego protetto) e dei servizi di riabilitazione professionale, ivi compresi i servizi di consulenza in materia di riabilitazione, destinati alle persone andicappate, o contribuire alla
loro organizzazione, al loro sviluppo ed al loro finanziamento.

41. Detti regimi dovrebbero prevedere anche degli incentivi per incoraggiare le persone andicappate a cercare lavoro, nonché misure intese a facilitare il passaggio graduale verso il libero mercato del lavoro.

393

Impiego delle persone andicappate

IX. Coordinamento 42. Dovrebbero essere adottate misure al fine di assicurare, nella misura del possibile, che le politiche ed i programmi riguardanti la riabilitazione professionale siano coordinati con le politiche ed i programmi di sviluppo sociale ed economico (ivi comprese la ricerca scientifica e le tecnologie avanzate) che interessano l'amministrazione del lavoro, la politica generale e la promozione dell'impiego, l'addestramento professionale, l'inserimento nella società, la sicurezza sociale, le cooperative, lo sviluppo rurale, le piccole industrie e l'artigianato, la sicurezza e l'igiene del lavoro, l'adeguamento dei metodi e dell' organizzazione del lavoro alle necessità dell'individuo ed il miglioramento delle condizioni di lavoro.

(Seguono le firme)

394

Allegato 2

Raccomandazione n. 167 Traduzione » relativa all'instaurazione di un sistema internazionale di salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983, nella sua sessantanovesima sessione ; Ricordando i principi stabiliti dalla Convenzione sulla parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962, riguardante, oltre alla suddetta parità di trattamento, la salvaguardia dei diritti in via di acquisizione e dei diritti acquisiti, e dalla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982; Considerando inoltre che è necessario favorire la messa in opera di strumenti bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale tra i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, nonché il coordinamento internazionale di detti strumenti, in particolare per quel che riguarda l'applicazione della Convenzione sulla parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962, e della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale, problema che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una raccomandazione internazionale; Adotta, questo ventesimo giorno di giugno millenovecentoottantatrè, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1983:

1. Ai fini della presente raccomandazione: a) il termine «Membro» designa ciascuno Stato Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro; b) il termine «legislazione» comprende le leggi ed i regolamenti, nonché le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale; e) il termine «profugo» ha il significato attribuitogli dall'articolo primo della Convenzione del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei profughi e dal " Dal testo originale francese.

395

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale paragrafo 2 dell'articolo primo del Protocollo relativo allo statuto dei profughi del 31 gennaio 1967, senza limitazione geografica; d) il termine «apolide» ha il significato attribuitogli dall'articolo primo della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi; e) l'espressione «familiari» designa le persone, definite o ammesse come membri della famiglia, o indicate come componenti il nucleo familiare, secondo la legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono concesse o erogate, a seconda dei casi, o anche le persone stabilite di comune accordo fra i Membri interessati; tuttavia, se detta legislazione considera come familiari o membri della famiglia solamente le persone conviventi con l'interessato, tale condizione si reputa soddisfatta quando le persone di cui si tratta sono essenzialmente a carico dell'interessato; f) il termine «superstiti» designa le persone definite o ammesse in quanto tali dalla legislazione in base alla quale sono concesse le prestazioni; tuttavia, se la suddetta legislazione considera come superstiti solo le persone che convivevano con il defunto, questa condizione si considera soddisfatta allorché le persone di cui si tratta erano essenzialmente a carico del defunto ; g) il termine «residenza» indica la residenza abituale.

2. I Membri vincolati da uno strumento bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale, dovrebbero adoperarsi, di comune accordo, per estendere ai cittadini di ogni altro Membro, come pure ai profughi e agli apolidi residenti sul territorio di ciascun Membro, i benefici delle disposizioni del suddetto strumento, relative : a) alla determinazione della legislazione applicabile; b) alla salvaguardia dei diritti in corso di acquisizione; e) alla salvaguardia dei diritti acquisiti e all'erogazione delle prestazioni all'estero.

3. I Membri dovranno concludere fra di loro e con gli Stati interessati, adeguati accordi amministrativi o finanziari, al fine di eliminare eventuali ostacoli all'erogazione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, delle rendite dovute per incidenti sul lavoro e malattie professionali, nonché di assegni in caso di decesso, per i quali è acquisito il diritto ai sensi della loro legislazione, ai beneficiari che sono cittadini
di un Membro, dei profughi o degli apolidi residenti all'estero.

4. Qualora uno dei Membri, vincolato da uno strumento bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale non possegga una legislazione in vigore relativa alle indennità di disoccupazione o alle prestazioni familiari, i Membri così vincolati dovranno adoperarsi per concludere tra di loro adeguati accordi, al fine di compensare equamente la perdita o l'assenza di diritti che ne risultassero per le persone che trasferiscono la loro residenza dal territorio di un Membro, che ha una legislazione in vigore relativa alle prestazioni in questione sul territorio di un Membro che non ha tale legislazione; o per i familiari delle persone aventi diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione 396

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale del primo Membro, mentre detti familiari risiedono sul territorio del secondo Membro.

5. Allorché, in applicazione della Convenzione sulla parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982, o di qualsiasi strumento bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale, dovranno essere erogate prestazioni in denaro ai beneficiari che risiedono sul territorio di uno Stato che non sia quello ove si trova l'istituzione débitrice, quest'ultima dovrebbe, per quanto possibile, procedere mediante pagamento diretto, in particolar modo per quanto riguarda le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, come pure le rendite per incidenti sul lavoro e malattie professionali. Il trasferimento di tali prestazioni e rendite dovrebbe aver luogo nelle più brevi scadenze, in modo che i beneficiari ne possano disporre il più rapidamente possibile. In caso di pagamento indiretto, l'istituzione che funge da intermediario nel Paese di residenza del beneficiario dovrà usare di ogni diligenza affinchè quest'ultimo riceva immediatamente le prestazioni dovutegli.

6. I Membri interessati dovranno adoperarsi per concludere strumenti bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale, relativi ai nove settori di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982, al fine di incoraggiare il coordinamento degli strumenti bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale dai quali sono rispettivamente vincolati e di concludere un accordo internazionale a tal fine, con l'eventuale partecipazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

7. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 6 a 8 della Convenzione sulla parità di trattamento (sicurezza sociale), 1962, e del paragrafo 1 dell'articolo 4 della Convenzione sulla conservazione dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982, i Membri vincolati da tali convenzioni dovranno tener conto, ove necessario, delle disposizioni tipo e dell'accordo modello allegati alla presente raccomandazione, in previsione della conclusione di strumenti bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale e del loro coordinamento.

8. I Membri interessati,
ancorché non vincolati da almeno una delle convenzioni di cui al paragrafo 7 della presente raccomandazione, dovranno adoperarsi per partecipare al sistema internazionale previsto dalla convenzione sulla salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni tipo e dell'accordo modello allegati alla presente raccomandazione.

397

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale Allegato I

Disposizioni tipo per la conclusione di strumenti bilaterali o multilaterali in materia di sicurezza sociale I. Definizioni Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni tipo: a) il termine «legislazione» indica le leggi ed i regolamenti, nonché le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale; b) l'espressione «Stato competente» indica una parte contraente secondo la cui legislazione l'interessato può far valere un diritto alle prestazioni; e) l'espressione «autorità competente» indica il ministro, i ministri o l'autorità corrispondente da cui dipendono i regimi di sicurezza sociale, sull'insieme o su una parte qualsiasi del territorio di ciascuna parte contraente ; d) il termine «istituzione» indica ogni organismo o altra autorità, direttamente incaricati di applicare tutta o parte della legislazione di una parte contraente; e) l'espressione «istituzione competente» indica: i) se si tratta di un regime di assicurazione sociale, sia l'istituto al quale l'interessato è iscritto, al momento della domanda di prestazioni, sia una istituzione da cui è in diritto di attendersi delle prestazioni, o avrebbe diritto a delle prestazioni, se risiedesse sul territorio della parte contraente in cui si trova detta istituzione, sia l'istituto indicato dall'autorità competente della parte contraente in causa; i) se si tratta di un regime che non sia un regime di assicurazione sociale, o un regime di prestazioni familiari, l'istituzione indicata dall' autorità competente della parte contraente in causa; iii) se si tratta di un regime relativo agli obblighi dei datori di lavoro, o il datore di lavoro o l'assicuratore che lo sostituisce, o in mancanza, l'organismo o l'autorità designati dall'autorità competente della parte contraente in causa; f ) l'espressione «fondo di previdenza» indica un istituzione di risparmio obbligatorio ; g) l'espressione «familiari» indica le persone definite o ammesse come membri della famiglia, o indicate come familiari dalla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono concesse, o erogate a seconda dei casi, o anche le persone stabilite di comune accordo fra le parti contraenti interessate; tuttavia, se tale legislazione considera come membri della famiglia o familiari solo le persone conviventi con l'interessato, tale condizione si considera soddisfatta quando le persone di cui si tratta sono principalmente a carico dell'interessato; 398

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale h) il termine «superstiti» indica le persone definite o ammesse come super stili secondo la legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono concesse; tuttavia se questa legislazione considera come superstiti solo le persone che convivevano con il defunto, tale condizione si considera soddisfatta quando le persone di cui si tratta erano principalmente a carico del defunto; i) il termine «residenza» indica la residenza abituale; j) il termine «soggiorno» indica il soggiorno temporaneo; k) il termine «istituzione del luogo di residenza» indica l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni in oggetto nel luogo dove risiede l'interessato, secondo la legislazione della parte contraente che tale istituzione applica, o, se esso non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente della parte contraente in causa; 1) il termine «istituzione del luogo di soggiorno» indica l'istituto abilitato ad erogare le prestazioni in oggetto nel luogo ove soggiorna l'interessato, secondo la legislazione della parte contraente che tale istituto applica, o, se esso non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente della parte contraente in causa; m) il termine «periodi di assicurazione» indica i periodi di versamenti di contributi, d'impiego, di attività professionale o di residenza, quali sono definiti o ammessi come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati riconosciuti da questa legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione; n) le espressioni «periodo d'impiego» e «periodi di attività professionale» indicano i periodi definiti o ammessi in quanto tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, come pure tutti i periodi assimilati, riconosciuti da detta legislazione come equivalenti rispettivamente a periodi di impiego e a periodi di attività professionale; o) il termine «periodi di residenza» indica i periodi di residenza definiti o ammessi come tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti; p) il termine «prestazioni» indica ogni prestazione in natura e in denato prevista per l'evento considerato, compresi gli assegni per morte, nonché, i) ove trattasi di prestazioni in natura, le prestazioni per la prevenzione di
qualsiasi evento di competenza della sicurezza sociale, per la riabilitazione funzionale e la rieducazione professionale; ii) ove trattasi di prestazioni in denaro, qualsiasi elemento a carico dei fondi pubblici e ogni maggiorazione, assegno di rivalutazione o assegni supplementari, nonché ogni prestazione destinata a mantenere o migliorare la capacità di guadagno, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite, ed i versamenti effettuati, ove il caso, a titolo di rimborso dei contributi; q) i) il termine «prestazioni familiari» indica qualsiasi prestazione in natura ed in denaro, compresi gli assegni familiari, destinata a compensare gli oneri di famiglia, ad eccezione delle maggiorazioni o supple399

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale menti di pensione o rendite previsti per membri della famiglia dei beneficiari di dette pensioni o rendite; ii) il termine «assegni familiari» indica le prestazioni periodiche in denaro concesse secondo il numero e l'età dei figli; r) il termine «assegni in caso di morte» indica ogni somma versata in una sola volta in caso di morte, escluse le prestazioni in capitale di cui al comma p) ii) del presente articolo; s) il termine «a carattere non contributivo» si applica alle prestazioni la cui concessione non dipende da una partecipazione finanziaria diretta delle persone assistite o del loro datore di lavoro, né da una condizione di aggiornamento professionale, nonché ai regimi che concedono esclusivamente tali prestazioni.

II. Legislazione applicabile Articolo 2 1. Malgrado la norma generale relativa all'applicazione della legislazione della parte contraente sul cui territorio i lavoratori salariati hanno un'occupazione 1), la legislazione applicabile ai lavoratori salariati di cui al presente paragrafo è determinata, in conformità alle disposizioni seguenti: a) i) i lavoratori salariati occupati sul territorio di una parte contraente da un'impresa da cui normalmente dipendono, distaccati sul territorio di un'altra parte contraente da detta impresa per svolgervi un lavoro per suo conto, rimangono sottoposti alla legislazione della prima parte, sempre che la durata prevedibile di detto lavoro non vada oltre la scadenza stabilita di comune accordo tra le parti contraenti in causa o che non siano inviati in sostituzione di altri lavoratori che hanno terminato il periodo del loro distacco; ii) se la durata del lavoro che deve essere svolto, dovesse, prolungarsi a causa di circostanze imprevedibili, al di là della durata prevista inizialmente, e quindi superare la scadenza prestabilita, la legislazione della prima parte rimane applicabile fino al termine di detto lavoro, con riserva dell'accordo dell'autorità competente della seconda parte o dell'organismo da questa indicato; b) i) i lavoratori salariati dei trasporti internazionali occupati sul territorio di due o più parti contraenti, in qualità di personale viaggiante o navigante, alle dipendenze di un'impresa la cui sede si trova nel territorio di una parte contraente e che effettua, per conto altrui o per proprio conto, trasporti di passeggeri o di merci, per ferrovia, su strada, per via aerea o per via di navigazione interna, sono sottoposti alla legislazione di quest'ultima parte; 11

Vedere paragrafo 1 lettera a dell'articolo 5 della convenzione sulla conservazione dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982 (FF 1983 II 1089).

400

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale ii) tuttavia, se detti lavoratori sono alle dipendenze di una succursale o di una rappresentanza permanente che la suddetta impresa possiede sul territorio di una parte contraente che non sia quella dove si trova la sua sede, sono sottoposti alla legislazione della parte contraente sul cui territorio si trova detta succursale o rappresentanza permanente; iii) se detti lavoratori sono impiegati soprattutto sul territorio della parte contraente dove risiedono, saranno sottoposti alla legislazione di detta parte, anche se l'impresa dalla quale dipendono non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente su detto territorio ; e) i) i lavoratori salariati che non siano quelli dei trasporti internazionali, che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di due o più parti contraenti, sono sottoposti alla legislazione della parte contraente sul territorio della quale risiedono, se esercitano parte della loro attività su detto territorio o se dipendono da più imprese o più datori di lavoro che hanno la loro sede o il loro domicilio sul territorio di diverse parti contraenti; ii) negli altri casi, sono sottoposti alla legislazione della parte contraente sul cui territorio l'impresa o il datore di lavoro da cui dipendono ha la propria sede o il proprio domicilio; d) i lavoratori salariati, occupati sul territorio di una parte contraente da una impresa che ha la sua sede sul territorio di un'altra parte contraente e che è attraversato dalla frontiera comune di dette parti, sono sottoposti alla legislazione della parte contraente sul cui territorio questa impresa ha la sua sede.

2. Malgrado la norma generale relativa all'applicazione della legislazione della parte contraente sul cui territorio i lavoratori indipendenti esercitano un'attività professionale1}, la legislazione applicabile ai lavoratori indipendenti di cui al presente paragrafo è stabilita in conformità alle seguenti disposizioni: a) i lavoratori indipendenti che risiedono sul territorio di una parte contraente ed esercitano la loro attività sul territorio di un'altra parte contraente sono sottoposti alla legislazione della prima parte: i) se la seconda parte non possiede una legislazione che possa essere loro applicata, o ii) se, secondo le legislazioni delle due parti
in causa, i lavoratori indipendenti sono sottoposti a detta legislazione per il solo fatto della loro residenza sul territorio di dette parti; b) i lavoratori indipendenti che svolgono di regola la loro attività sul territorio di due o più parti contraenti sono sottoposti alla legislazione della parte contraente sul cui territorio risiedono, se svolgono una parte della loro attività su detto territorio o se, secondo tale legislazione, sono sotto" Vedere paragrafo 1 lettera a dell'articolo 5 della convenzione sulla conservazione dei diritti in materia di sicurezza sociale, 1982 (FF 1983 II 1089).

401

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale posti a detta legislazione per il solo fatto della loro residenza sul territorio di quest'ultima parte; e) qualora i lavoratori indipendenti di cui al precedente articolo non esercitino parte della loro attività sul territorio della parte contraente dove risiedono, o qualora, ai sensi della legislazione di detta parte, non siano sottoposti a detta legislazione per il solo fatto della loro residenza, o qualora la suddetta parte non abbia una legislazione che possa essere loro applicata, saranno sottoposti alla legislazione stabilita di comune accordo tra le parti contraenti interessate o fra le autorità competenti.

3. Se, ai sensi dei precedenti paragrafi del presente articolo, un lavoratore è sottoposto alla legislazione di una parte contraente sul cui territorio non svolge un lavoro o un'attività professionale, o non risiede, tale legislazione può essere applicata nei suoi confronti come se svolgesse un lavoro o un'attività professionale, o come se risiedesse sul territorio di detta parte, secondo i casi.

4. Le autorità competenti delle parti contraenti possono prevedere di comune accordo altre disposizioni oltre a quelle dei precedenti paragrafi del presente articolo, nell'interesse delle persone in questione.

III. Salvaguardia dei diritti in via di acquisizione A. Totalizzazione dei periodi 1. Cure mediche, indennità per malattia, prestazioni di maternità e prestazioni familiari Articolo 3

Se la legislazione di una parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni al compimento dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività professionale o di residenza, l'istituzione che applica tale legislazione tiene conto, nella misura necessaria, ai fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività professionale e di residenza compiuti secondo la legislazione corrispondente di ogni altra parte contraente, a condizione che non si sovrappongano, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione della prima parte.

2. Indennità di disoccupazione Articolo 4

1. Qualora la legislazione di una parte contraente subordini l'acquisto, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni al compimento dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività professionale o di residenza, l'istituzione che applica tale legislazione tiene conto, nella misura necessaria, ai 402

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività professionale e di residenza compiuti secondo la legislazione corrispondente di ogni altra parte contraente, a condizione che non si sovrappongano, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione della prima parte.

2. Tuttavia, l'istituzione di una parte contraente la cui legislazione richiede il compimento di periodi di assicurazione per l'apertura del diritto alle prestazioni può subordinare la totalizzazione dei periodi di occupazione o di attività professionale compiuti secondo la legislazione corrispondente di un altra parte contraente, a condizione che tali periodi fossero stati considerati come periodi di assicurazione qualora fossero stati compiuti ai sensi della legislazione della prima parte.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo sono applicabili, per analogia, qualora la legislazione di una parte contraente subordini la durata del servizio delle prestazioni alla durata dei periodi compiuti.

3. Prestazioni di invalidità di vecchiaia e ai superstiti Articolo 5

1. Se la legislazione di una parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni, al compimento dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività professionale o di residenza, l'istituzione che applica detta legislazione tiene conto ai fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività professionale e di residenza compiuti secondo la legislazione corrispondente di ogni altra parte contraente, a condizione che non si sovrappongano, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione della prima parte.

2. Se la legislazione di una parte contraente subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che l'interessato o, se si tratta di prestazioni ai superstiti, il defunto, fosse sottoposto a tale legislazione al momento del verificarsi dell'evento, tale condizione è considerata soddisfatta se, in quel momento, l'interessato o il defunto, a seconda dei casi, era sottoposto alla legislazione di un'altra parte contraente o, in mancanza di ciò, se l'interessato o il superstite possono far valere dei diritti alle prestazioni corrispondenti in virtù della legislazione di un'altra parte contraente.

3. Se la legislazione di una parte contraente prevede che il periodo durante il quale una pensione o una rendita viene erogata, può essere preso in considerazione per l'acquisto, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni, l'istituzione competente di detta parte tiene conto, a tal fine, del periodo durante il quale una pensione o una rendita è stata erogata ai sensi della legislazione di ogni altra parte contraente.

403

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale 4. Disposizioni comuni Articolo 6 Se la legislazione di una parte contraente subordina l'erogazione di determinate prestazioni alla condizione che questi periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, o, ove il caso, in una professione o impiego determinato, i periodi compiuti in base alle legislazioni delle altre parti contraenti saranno presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle suddette prestazioni solamente se sono stati compiuti in un regime corrispondente, o, in mancanza di ciò, nella stessa professione o, se del caso, nello stesso impiego. Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interersato non soddisfa le condizioni richieste per poter beneficiare delle suddette prestazioni, detti periodi saranno presi in considerazione per l'erogazione delle prestazioni del regime generale, o, in mancanza di ciò, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo i casi.

B. Determinazione delle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti Articolo 7 La determinazione delle prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti è effettuata o in conformità al metodo di ripartizione, o in conformità al metodo di integrazione, secondo quanto deciso di comune accordo tra le parti contraenti.

Variante I - Metodo di ripartizione 1. Disposizioni comuni Articolo 8 1. Qualora una persona sia stata sottoposta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più parti contraenti, l'istituzione di ognuna di queste parti stabilisce, secondo le disposizioni della legislazione che applica, se detta persona o i suoi superstiti soddisfano le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 5.

2. Qualora l'interessato soddisfi tali condizioni, l'istituzione competente di ogni parte contraente, la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni o di alcuni elementi di prestazioni sia proporzionale alla durata dei periodi, può procedere al calcolo diretto di tali prestationi o elementi di prestazioni, sulla base dei soli periodi compiuti ai sensi della legislazione che essa applica, malgrado le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.

404

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale 3. Qualora l'interessato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione competente di ogni altra parte contraente calcolerà l'ammontare teorico delle prestazioni che egli potrebbe pretendere se tutti i periodi compiuti sotto le legislazioni di tutte le parti contraenti in causa e di cui si è tenuto conto, in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, per l'apertura del diritto, fossero stati compiuti unicamente sotto la legislazione che essa applica.

4. Tuttavia, a) se si tratta di prestazioni il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi, tale importo viene considerato come l'importo teorico di cui al precedente paragrafo; b) se si tratta di prestazioni a carattere non contributivo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi, l'ammontare teorico di cui al precedente paragrafo può essere calcolato sulla base e fino a concorrenza dell'ammontare della prestazione completa: i) in caso di invalidità o di decesso, la durata totale dei periodi compiuti dall'interessato o dal defunto prima del verificarsi dell'evento in base alle legislazioni di tutte le parti contraenti in causa, considerati in conformità alle disposizioni dell'art. 5, secondo i due terzi del numero di anni trascorso entro la data alla quale l'interessato o il defunto abbia compiuto quindici anni -- o un'età maggiore stabilita di comune accordo tra le parti contraenti in causa -- ed alla data alla quale sono sopravvenute l'incapacità di lavoro seguita da invalidità o decesso, secondo i casi, senza che si tenga conto di anni successivi all'età di ammissione alla pensione di vecchiaia; ii) in caso di vecchiaia, proporzionalmente alla durata totale dei periodi compiuti dall'interessato in base alle legislazioni di tutte le parti contraenti in causa considerate in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, in rapporto a trent'anni, senza che si tenga conto di anni successivi all'età di ammissione alla pensione di vecchiaia.

5. L'istituzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo stabilisce poi l'importo effettivo della prestazione dovuta all'interessato, sulla base dell'importo teorico calcolato in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 o del paragrafo 4 del presente articolo, secondo i casi, proporzionalmente
alla durata dei periodi compiuti prima del verificarsi dell'evento in base alla legislazione che applica, in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti prima del verificarsi dell'eventualità in base alle legislazioni di tutte le parti contraenti in causa.

6. Se la durata totale dei periodi compiuti, prima del verificarsi dell'evento, in base alle legislazioni di tutte le parti contraenti in causa, è superiore alla durata massima richiesta dalla legislazione di una di queste parti per il beneficio di prestazioni complete, l'istituzione di tale parte prende in considerazione questa durata massima, invece della durata totale dei suddetti periodi, per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 5 del presente-articolo, 27

Foglio federale. 67° anno. Voi. II

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale senza tuttavia dover essere tenuta a concedere prestazioni di un importo superiore a quello delle prestazioni complete previste dalla legislazione che applica.

Articolo 9 1. Malgrado le disposizioni dell'articolo 8, se la durata totale dei periodi effettuati in base alla legislazione di una parte contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non è acquisito nessun diritto alle prestazioni secondo tale legislazione, l'istituzione di questa parte non o tenuta ad erogare prestazioni per i detti periodi.

2. I periodi di cui al paragrafo precedente sono considerati dall'istituzione di ognuna delle altre parti contraenti in causa per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, ad eccezione di quelle del suo paragrafo 5.

3. Tuttavia, qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo abbia come effetto di liberare tutte le istituzioni in causa dall'obbligo di erogare prestazioni, le prestazioni sono accordate (Variante A) esclusivamente ai sensi della legislazione dell'ultima parte contraente alle condizioni della quale l'interessato adempie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 5, come se tutti i periodi di cui al paragrafo 1 del presente articolo fossero stati compiuti in base alla legislazione di detta parte.

(Variante B) in conformità alle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 10 1. Se l'interessato non soddisfa ad un dato momento, le condizioni richieste dalle legislazioni di tutte le parti contraenti in causa, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 5, ma soddisfa solo le condizioni di una o più di loro, sono applicabili le disposizioni seguenti: a) l'importo delle prestazioni dovute è calcolato in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 o dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 8, secondo i casi, da ognuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte; b) tuttavia, i) se l'interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni, senza che vi sia necessità di richiamarsi ai periodi compiuti in base alle legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non saranno considerati per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 8; ii) se l'interessato soddisfa le
condizioni di una sola legislazione, senza che vi sia necessità di richiamarsi alle disposizioni dell'articolo 5, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in conformità alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto dei soli periodi compiuti in base a questa legislazione.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale 2. Le prestazioni concesse, nel caso di cui al paragrafo precedente, ai sensi di una o più delle legislazioni in causa sono ricalcolate d'ufficio in conformità alle disposizioni del paragrafo 2, ove necessario, o dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 8, mano a mano che le condizioni richieste da una o più delle altre legislazioni in causa sono soddisfatte, tenuto conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 5.

3. Le prestazioni concesse ai sensi delle legislazioni di due o più parti contraenti sono ricalcolate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, su domanda dell'interessato, allorché le condizioni richieste da una o più di tali legislazioni cessano di essere soddisfatte.

Articolo 11

1. Qualora l'importo delle prestazioni a cui l'interessato potrebbe pretendere ai sensi della legislazione di una parte contraente, senza applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e da 8 a 10, è superiore all'importo totale delle prestazioni dovute in conformità a tali disposizioni, l'istituzione competente di questa parte è tenuta a versargli un supplemento pari alla differenza tra i due importi. L'onere di questo supplemento è preso a carico integralmente dalla suddetta istituzione.

(Variante A) 2. Qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente abbia come effetto di attribuire all'interessato dei supplementi da parte delle istituzioni di due o più parti contraenti, esso beneficia esclusivamente del supplemento maggiore. L'onere di tale supplemento è suddiviso tra le istituzioni competenti delle suddette parti contraenti, secondo la proporzione corrispondente al rapporto esistente tra l'importo del supplemento spettante da ognuna di esse se fosse sola in causa e l'importo totale dei supplementi che tutte queste istituzioni dovrebbero versare.

(Variante B) 2. Qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente abbia come effetto di attribuire all'interessato dei supplementi da parte delle istituzioni di due o più parti contraenti, esso beneficia di questi supplementi solo fino a concorrenza del maggiore degli importi teorici calcolati da dette istituzioni in conformità alle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 dell'articolo 8. Se il totale delle prestazioni e dei supplementi dovuti è superiore all'importo teorico maggiore, ognuna delle istituzioni delle parti contraenti in causa può ridurre l'importo del supplemento spettantegli di una frazione di eccedente, determinata in base alla proporzione corrispondente al rapporto esistente fra quest'ultimo importo e l'importo totale dei supplementi che devono essere erogati da tutte le istituzioni.

3. I supplementi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono considerati come un elemento delle prestazioni erogate dall'istituzione débitrice.

Il loro importo è determinato in via definitiva, tranne il caso in cui si rendesse necessaria l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 3 dell'articolo 10.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale 2. Disposizioni speciali per le prestazioni d'invalidità e ai superstiti Articolo 12 1. Qualora si verifichi l'aggravamento di un'invalidità per cui una persona beneficia di prestazioni in base alla legislazione di una sola parte contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni: a) se l'interessato, da quando gode delle prestazioni, non è stato sottoposto alla legislazione di un'altra parte contraente, l'istituzione competente della prima parte è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che applica; b) se l'interessato, sin da quando gode delle prestazioni, è stato sottoposto alla legislazione di una o più delle altre parti contraenti, le prestazioni gli sono concesse, tenendo conto dell'aggravamento, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e da 8 a 11 ; e) nel caso di cui al capoverso precedente, la data in cui è stato constatato l'aggravamento è considerata come la data del verificarsi dell'evento; d) se, nel caso di cui al capoverso b) del presente paragrafo, l'interessato non ha diritto a prestazioni da parte dell'istituzione di un'altra parte contraente, l'istituzione competente della prima parte è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che applica.

2. In caso di aggravamento di una invalidità per cui una persona beneficia di prestazioni ai sensi delle legislazioni di due o più parti contraenti, le prestazioni vengono concesse, tenendo conto dell'aggravamento, in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e da 8 a 11. Le disposizioni del capoverso e) del paragrafo precedente sono applicabili per analogia.

Articolo 13 1. Le prestazioni di invalidità o ai superstiti sono trasformate, ove il caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni ai ai sensi delle quali sono state erogate e in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e da 8 a 11.

2. Qualora, nel caso di cui all'articolo 10, il beneficiario di prestazioni di invalidità o ai superstiti acquisite ai sensi della legislazione di una o più parti contraenti sia autorizzato a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia, ogni istituzione débitrice di prestazioni di invalidità
o ai superstiti continua a versare a detto beneficiario le prestazioni spettantigli ai sensi della legislazione che applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo precedente divengono applicabili per quanto riguarda detta istituzione.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale Variante II - Metodo di integrazione Formula A. Integrazione legata alla residenza Articolo 14 1. Qualora una persona sia stata sottoposta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più parti contraenti, questa persona o i suoi superstiti, hanno diritto esclusivamente alle prestazioni determinate in base alla legislazione della parte contraente sul territorio della quale risiedono, a condizione che soddisfino le condizioni previste da questa legislazione o dalle parti contraenti in causa, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 5.

2. L'onere delle prestazioni determinate in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente è: a) o a carico integrale dell'istituzione della parte contraente sul cui territorio l'interessato risiede; tuttavia, l'applicazione di queste disposizioni può essere subordinata alla condizione che l'interessato abbia risieduto su detto territorio, al momento della sua domanda di prestazioni, o, trattandosi di prestazioni ai superstiti, che il defunto vi abbia risieduto alla data della sua morte, per un periodo minimo stabilito di comune accordo tra le parti contraenti in causa; b) sia suddivisa tra le istituzioni di tutte le parti contraenti in causa, in proporzione alla durata dei periodi compiuti prima del verificarsi dell'evento in base alla legislazione che ognuna di queste istituzioni applica, in rapporto alla durata totale dei periodi effettuati prima del verificarsi dell' evento in base alle legislazioni di tutte le parti contraenti in causa; e) sia a carico dell'istituzione della parte contraente sul cui territorio l'interessato risiede, ma sia compensata dalle istituzioni delle altre parti contraenti in causa, secondo una valutazione forfettaria convenuta tra tutte le parti contraenti in causa sulla base della partecipazione della persona in questione al regime di ognuna delle parti contraenti la cui istituzione non è tenuta a erogare prestazioni.

3. Se l'interessato non soddisfa le condizioni della legislazione della parte contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se detta legislazione non prevede l'erogazione di prestazioni di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti, esso beneficia delle prestazioni più favorevoli a cui ha diritto ai sensi della legislazione di ogni parte contraente, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 5.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale Formula B. Integrazione legata al verificarsi di rischi di invalidità o di decesso 1) Articolo 15 1. Qualora una persona sia stata sottoposta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più parti contraenti, questa persona o i suoi superstiti beneficieranno di prestazioni in conformità alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.

2. L'istituzione della parte contraente la cui legislazione era applicabile al momento in cui si sono verificate l'incapacità al lavoro seguita da invalidità o da decesso stabilisce, in base alle disposizioni di questa legislazione, se l'interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 5.

3. L'interessato che soddisfa queste condizioni ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, in base alle disposizioni della legislazione che applica.

4. Qualora l'interessato non soddisfi le condizioni della legislazione della parte contraente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o se detta legislazione non prevede l'erogazione di prestazioni di invalidità o ai superstiti, esso beneficia delle prestazioni più favorevoli a cui ha diritto ai sensi della legislazione di ogni altra parte contraente, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 16 Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12 sono applicate per analogia.

C. Determinazione delle prestazioni per malattia professionale Articolo 17 1. Qualora la vittima di una malattia professionale abbia esercitato un'attività tale da causare questa malattia secondo la legislazione di due o più parti contraenti, le prestazioni a cui la vittima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dell'ultima delle suddette parti, le cui condizioni siano da essi soddisfatte, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Se la legislazione di una parte contraente subordina il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata constatata medicalmente per la prima volta sul suo territorio, questa 11

Questa formula può essere limitata al caso in cui la persona in questione abbia compiuto dei periodi esclusivamente in base a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni non è subordinato alla durata dei periodi.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale condizione si considera soddisfatta allorché tale malattia sia stata constatata per la prima volta sul territorio di un'altra parte contraente.

3. Qualora la legislazione di una parte contraente subordini esplicitamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata constatata in un dato termine dopo la cessazione dell'ultima attività che ha potuto provocare una tale malattia, l'istituzione competente di questa parte, quando esamina in quale momento sia stata esercitata quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività di medesima natura svolte in base alla legislazione di ogni altra parte contraente, come se fossero state esercitate in base alla legislazione della prima parte.

4. Qualora la legislazione di una parte contraente subordini esplicitamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che un'attività tale da causare la malattia considerata sia stata esercitata per un periodo determinato, l'istituzione competente di questa parte tiene conto, nella misura necessaria, ai fini della totalizzazione, dei periodi .durante i quali una tale attività sia stata svolta in base alla legislazione di ogni altra parte contraente.

5. In caso di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, (Variante I) l'onere delle prestazioni ( Variante II) l'onere delle rendite di malattia professionale può essere suddiviso tra le parti contraenti in causa, (Variante A) In proporzione alla durata dei periodi di esposizione al rischio effettuati in base alla legislazione di ognuna delle parti, in rapporto alla durata totale dei periodi di esposizione al rischio effettuati in base alla legislazione delle suddette parti.

(Variante B) In proporzione alla durata dei periodi effettuati in base alla legislazione di ognuna di queste parti in rapporto alla durata totale dei periodi effettuati in base alle legislazioni delle suddette parti.

(Variante C) In maniera uguale tra le parti in base alla legislazione di cui la durata di esposizione al rischio ha raggiunto una percentuale fissata di comune accordo tra le parti in causa, in rapporto alla durata totale dei periodi di esposizione al rischio effettuati in base alla legislazione delle suddette parti.

Articolo 18

Qualora il lavoratore che abbia contratto una malattia professionale abbia beneficiato o benefici di un indennizzo da parte dell'istituzione di una parte contraente e faccia valere, in caso di aggravamento, dei diritti a prestazioni presso l'istituzione di un'altra parte contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni : a) se il lavoratore non ha esercitato in base alla legislazione della seconda 411

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale parte, un'attività suscettibile di provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente della prima parte è tenuta ad assumersi l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che applica; b) se il lavoratore ha esercitato una tale attività in base alla legislazione della seconda parte, l'istituzione competente della prima parte è tenuta ad assumersi l'onere delle prestazioni, non tenendo conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione che applica; l'istituzione competente della seconda parte accorda all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, ai sensi delle disposizioni della legislazione che applica, se la malattia considerata si fosse verificata sotto la legislazione di questa parte.

IV. Salvaguardia dei diritti acquisiti ed erogazioni delle prestazioni all'estero 1. Cure mediche, indennità di malattia, prestazioni di maternità e prestazioni di incidenti sul lavoro o per malattia professionale che non siano le rendite Articolo 19

1. Le persone che risiedono sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente e che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione di questo ultimo Stato per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 3, beneficiano, sul territorio della parte contraente dove risiedono: a) di prestazioni in natura, versate a carico dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, in base alle disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se tali persone vi fossero iscritte; b) di prestazioni in denaro, versate dall'istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che applica, come se le persone risiedessero sul territorio dello Stato competente. Tuttavia, a seguito di accordi tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni in denaro possono altresì essere erogate dall'intermediario di quest' ultima istituzione per conto dell'istituzione competente.

2. Per analogia, le disposizioni del paragrafo precedente, sono applicabili ai membri di famiglia che risiedono sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente, per quanto riguarda il beneficio di prestazioni di malattia o di maternità.

3. Le prestazioni possono altresì essere erogate ai lavoratori frontalieri ed ai membri della loro famiglia da parte dell'istituzione competente sul territorio 412

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale dello Stato competente, ai sensi delle disposizioni della legislazione di detto Stato, come se risiedessero sul suo territorio.

Articolo 20

(Variante I) 1. Le persone che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 3, e a) le cui condizioni necessitino immediatamente di prestazioni durante un soggiorno sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente; o b) le quali, dopo essere state ammesse al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzate da detta istituzione a ritornare sul territorio di una parte contraente, che non sia lo Stato competente, dove risiedono, o a trasferire la loro residenza sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente; o e) che sono autorizzate dall'istituzione competente a recarsi sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente, per ricevervi cure adeguate alle loro condizioni, beneficiano: i) di prestazioni in natura, versate a carico dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, in base alle disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se tali persone vi fossero iscritte, nel limite della durata stabilita, ove il caso, dalla legislazione dello Stato competente; ii) di prestazioni in denaro, versate dall'istituzione competente, ai sensi delle disposizioni della legislazione che applica, come se tali persone si trovassero sul territorio dello Stato competente. Tuttavia, dopo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, possono altresì essere erogate prestazioni in denaro dall'intermediario di quest'ultima istituzione per conto dell' istituzione competente.

2. a) L'autorizzazione di cui al capoverso b) del paragrafo precedente può essere rifiutata solamente se lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'applicazione di un trattamento medico.

b) L'autorizzazione di cui al capoverso e) del paragrafo precedente non può essere rifiutata se le cure di cui si tratta non possono essere fornite all'interessato sul territorio della parte contraente ove risiede.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili, per analogia, ai familiari per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni di malattia o di maternità.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale (Variante II) 1. Le persone che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 3, e a) le cui condizioni necessitano immediatamente di prestazioni durante un soggiorno sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente; o b) che dopo essere state ammesse al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, ritornino sul territorio di una parte contraente, che non sia lo Stato competente, dove risiedono, o trasferiscono la loro residenza sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente; o e) che si rechino sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente, per ricevervi cure adeguate alle loro condizioni, beneficiano: i) di prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, ai sensi delle disposizioni della legislazione che quest' ultima istituzione applica, come se tali persone vi fossero iscritte; ii) di prestazioni in denaro, erogate dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che applica, come se queste persone si trovassero sul territorio dello Stato competente. Tuttavia, dopo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, le prestazioni in denaro possono altresì essere erogate dall'intermediario di detta istituzione per conto della istituzione competente.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili per analogia ai familiari, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni di malattia o di maternità.

2. Prestazioni di disoccupazione

Articolo 21

1. I disoccupati che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione di una parte contraente per aver diritto alle prestazioni, per quel che riguarda il compimento dei periodi di assicurazione, di impiego, di attività professionale, o di residenza, tenuto conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 4, e che trasferiscono la loro residenza sul territorio di un'altra parte contraente, sono considerati come venti soddisfatto anche le condizioni richieste in tali senso dalla legislazione della seconda parte per il diritto alle prestazioni, a condizione che si pongano a disposizione dei servizi di impiego sul territorio di questa parte e che presentino una domanda all'istituzione del luogo della loro nuova residenza nei trenta giorni successivi al trasferimento di residenza, o in un periodo più lungo, da stabilirsi di comune accordo tra le parti contraenti in causa. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di re-

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale sidenza in base alle disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione competente della prima parte.

(Variante I) nel limite della durata stabilita, ove il caso, dalla legislazione di questa parte.

(Variante II) nei limiti della più breve delle durate stabilite rispettivamente dalle legislazioni delle due parti contraenti in causa.

(Variante HI) nei limiti della durata stabilita di comune accordo tra le parti contraenti in causa.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo precedente, un disoccupato che durante il suo ultimo impiego risiedeva sul territorio di una parte contraente che non sia lo Stato competente può beneficiare di prestazioni in base alle seguenti disposizioni: a) i) un lavoratore di frontiera, in disoccupazione parziale o causale, nell' impresa che lo occupa, beneficia delle prestazioni in base alle disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse sul territorio di questo Stato, tenuto conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 4; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente ; ii) un lavoratore di frontiera, completamente disoccupato, beneficia di prestazioni in base alle disposizioni della legislazione della parte contraente sul cui territorio risiede, come se fosse stato sottoposto a questa legislazione durante il suo ultimo impiego, tenuto conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 4; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza a carico di detta istituzione; b) i) un lavoratore che non sia un lavoratore di frontiera, parzialmente, casualmente o completamente disoccupato, che rimanga a disposizione del suo datore di lavoro, o dei servizi dell'impiego sul territorio dello Stato competente, beneficia di prestazioni ai sensi delle disposizioni della legislazione di questo Stato, come se risiedesse sul territorio del suddetto Stato, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 4; queste prestazioni sono servite dall'istituzione competente; ii) un lavoratore che non sia un lavoratore di frontiera, completamente disoccupato, che si ponga a disposizione dei servizi di collocamento sul territorio della parte contraente dove risiede o che ritorna in questo territorio, beneficia di
prestazioni in base alle disposizioni della legislazione di questa parte, come se fosse stato sottoposto a detta legislazione durante il suo ultimo impiego, tenuto conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 4; tali prestazioni sono servite dall' istituzione del luogo di residenza, a carico di tale istituzione; iii) tuttavia, qualora il lavoratore di cui al capoverso b) ii) del presente paragrafo sia stato ammesso a beneficiare di prestazioni da parte dell'istituzione competente della parte contraente alla cui legislazione 415

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale era ultimamente sottoposto, può beneficiare di prestazioni in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente, come se avesse trasferito la sua residenza sul territorio della parte contraente di cui al capoverso b) ii) del presente paragrafo, nei limiti della durata stabilita al paragrafo precedente.

3. Per tutto il tempo che un disoccupato ha diritto a prestazioni in base al capoverso a) i) o al capoverso b) i) del paragrafo precedente, non può pretendere prestazioni ai sensi della legislazione della parte contraente sul cui territorio risiede.

3. Prestazioni familiari Variante I - Assegni familiari Articolo 22 1. Le persone sottoposte alla legislazione di una parte contraente beneficiano, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 3, per i loro familiari che risiedono sul territorio di un'altra parte contraente, degli assegni familiari previsti dalla legislazione della prima parte, come se tali familiari risiedessero sul territorio di questa parte.

2. Gli assegni familiari sono versati in base alle disposizioni della legislazione della parte contraente cui è sottoposto il beneficiario, anche se la persona fisica o morale a cui tali assegni devono essere erogati, risiede o si trova sul territorio di un'altra parte contraente. In questo caso, dopo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza dei membri di famiglia, gli assegni familiari possono altresì essere versati da quest'ultima istituzione, per conto dell'istituzione competente.

Variante U - Prestazioni familiari Articolo 23 (Variante A) 1. Le persone sottoposte alla legislazione di una parte contraente beneficiano, tenendo conto, ove il caso, delle disposizioni dell'articolo 3, per i loro familiari che risiedono sul territorio di un'altra parte contraente, delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di quest'ultima parte, come se le suddette persone fossero sottoposte alla sua legislazione.

2. Le prestazioni familiari sono versate ai membri di famiglia dall'istituzione del luogo della loro residenza, secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione competente, secondo i limiti eventuali dell'importo delle prestazioni dovute da quest'ultima istituzione.

(Variante B) Qualora i familiari di una persona che lavora o risiede sul territorio di una

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale parte contraente risiedono sul territorio di un'altra parte contraente, le prestazioni familiari sono loro versate dall'istituzione del luogo della loro residenza, a carico di detta istituzione.

4. Prestazioni d'invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti a carattere non contributivo Articolo 24 (Variante I) Allorché non si possono applicare le disposizioni dell'articolo 8, se il beneficiario di prestazioni di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a carattere non contributivo il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di residenza, risiede sul territorio di una parte contraente che non sia quella considerata dalla legislazione secondo la quale ha diritto alle prestazioni, tali prestazioni possono essere calcolate in conformità alle seguenti modalità: a) in caso di invalidità o di decesso, in proporzione al numero di anni di residenza effettuati dall'interessato o dal defunto in base a questa legi lazione, entro la data in cui ha compiuto quindici anni -- o ad un'età maggiore stabilita di comune accordo tra le parti contraenti in causa -- e la data in cui si è verificata l'incapacità di lavoro seguita da invalidità o dal decesso, a seconda dei casi, in proporzione ai due terzi del numero di anni trascorsi tra queste due date, senza che si tenga conto di anni successivi all'età di ammissione alla pensione di vecchiaia; b) in caso di vecchiaia, proporzionalmente al numero di anni di residenza compiuti dall'interessato in base a detta legislazione, tra la data in cui ha compiuto quindici anni -- o ad una data maggiore stabilita di comune accordo tra le parti contraenti in causa -- e la data in cui ha raggiunto l'età di ammissione alla pensione di vecchiaia, in rapporto a trent'anni.

(Variante II) Allorché non si possano applicare le disposizioni dell'articolo 8, se la legislazione di una parte contraente concede prestazioni di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a carattere contributivo ed a carattere non contributivo, le prestazioni di invalidità di vecchiaia od ai superstiti a carattere non contributivo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di residenza, sono versate al beneficiario che risiede sul territorio di un'altra parte contraente nella stessa proporzione delle prestazioni a carattere contributivo
spettanti a detto beneficiario, in rapporto all'importo totale delle prestazioni a carattere contributivo a cui avrebbe diritto se avesse compiuto tutta la durata dei periodi richiesti per beneficiarne.

V. Regolamentazione dei cumuli Articolo 25 Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di una parte contraente, in caso di cumulo di prestazioni con altre

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale prestazioni o redditi, o a causa dell'occupazione di un impiego o dell'esercizio di una attività professionale, sono opponibili al beneficiario, anche se si tratta di prestazioni acquisite ai sensi della legislazione di un'altra parte contraente o di redditi ottenuti, di un impiego che si è avuto o di un'attività svolta sul territorio di un'altra parte contraente. Tuttavia, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, non si tiene conto delle prestazioni di medesima natura di invalidità, di vecchiaia, ai superstiti o di malattia professionale concesse dalle istituzioni di due o più parti contraenti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 o del paragrafo b) dell'articolo 18.

Articolo 26 Qualora il beneficiario delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione di una parte contraente abbia ugualmente diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di una o più parti contraenti, saranno applicabili le seguenti disposizioni : a) qualora l'applicazione delle disposizioni delle legislazioni di due o più parti comportasse la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di tali prestazioni, ognuna di esse non potrà essere ridotta, sospesa o soppressa per un importo superiore all'importo ottenuto dividendo l'ammontare su cui verte la riduzione, la sospensione o la soppressione in virtù della legislazione ai sensi della quale tale prestazione è dovuta per il numero di prestazioni sottoposte a riduzione, a sospensione o a soppressione a cui ha diritto il beneficiario; b) tuttavia, se si tratta di prestazioni di invalidità, di vecchiaia, o ai superstiti, liquidate conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 dall'istituzione di una parte contraente, tale istituzione tiene conto delle prestazioni, redditi o emolumenti comportanti la riduzione, la sospensione o la soppressione delle prestazioni da essa dovute, non per quanto riguarda il calcolo dell'importo teorico di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 8, ma esclusivamente per la riduzione, la sospensione o la soppressione dell'importo di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 5 del suddetto articolo 8; tuttavia, tali prestazioni, redditi o emolumenti sono calcolati solo per una frazione del loro importo, determinata secondo il prorata della durata dei periodi compiuti, in
conformità alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 8.

Articolo 27 Qualora una persona possa pretendere al beneficio delle prestazioni di malattia, ai sensi delle legislazioni di due o più parti contraenti, queste prestazioni possono essere concesse esclusivamente ai sensi della legislazione di quella parte sul cui territorio la persona risiede o. se non risiede sul territorio di una delle parti, esclusivamente ai sensi della legislazione di quella parte a cui la persona o la persona che ha diritto pile suddette prestazioni sia stata sottoposta per ultima.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale Articolo 28 Qualora una persona possa pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più parti contraenti, queste prestazioni possono essere concesse esclusivamente ai sensi della legislazione di quella parte sul territorio di cui si è verificato il parto o, se il parto non ha avuto luogo sul territorio di una di queste parti, esclusivamente ai sensi della . legislazione di quella parte cui questa persona o la persona avente diritto alle suddette prestazioni sia stata sottoposta per ultima.

Articolo 29 1. In caso di decesso sul territorio di una parte contraente, il diritto all'assegno per morte acquisito ai sensi della legislazione di questa parte può essere mantenuto ad esclusione dei diritti acquisiti ai sensi della legislazione di ogni altra parte contraente.

2. In caso di decesso sul territorio di una parte contraente, mentre il diritto all'assegno per morte è acquisito esclusivamente ai sensi delle legislazioni di due o più altre parti contraenti, il diritto acquisito ai sensi della legislazione della parte contraente, cui il defunto sia stato sottoposto per ultimo, può essere mantenuto ad esclusione dei diritti acquisiti ai sensi della legislazione di ogni altra parte contraente.

3. In caso di decesso che si sia verificato al di fuori del territorio delle parti contraenti, mentre il diritto all'assegno per decesso è acquisito ai sensi delle legislazioni di due o più parti contraenti, il diritto acquisito ai sensi della legislazione della parte contraente cui il defunto sia stato sottoposto per ultimo può essere mantenuto, ad esclusione dei diritti acquisiti ai sensi della legislazione di ogni altra parte contraente.

Articolo 30 (Variante I) Se, durante lo stesso periodo, sono dovuti assegni familiari per gli stessi familiari, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 ed ai sensi della legislazione della parte contraente sul cui territorio risiedono questi familiari, il diritto agli assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di questa parte è sospeso. Tuttavia, qualora un familiare svolga un'attività professionale sul territorio della suddetta parte, questo diritto viene mantenuto, mentre il diritto agli assegni familiari dovuti in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 22 è sospeso.

(Variante II) Se, durante il medesimo periodo, sono dovuti assegni familiari per gli stessi familiari, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 ed ai sensi della legislazione della parte contraente sul cui territorio questi familiari risiedono, il diritto agli assegni familiari dovuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 è sospeso.

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale VI. Disposizioni varie Articolo 31 Gli esami medici previsti dalla legislazione di una parte contraente possono, su domanda dell'istituzione che applica questa legislazione, essere effettuati sul territorio di un'altra parte contraente dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. In questo caso, si riterrà che siano stati effettuati sul territorio della prima parte.

Articolo 32 1. Per il calcolo dell'importo dei contributi dovuti all'istituzione di una parte contraente, si tiene conto, ove il caso, dei redditi ottenuti sul territorio di ogni altra parte contraente.

2. Il recupero dei contributi dovuti all'istituzione di una parte contraente può essere effettuato sul territorio di un'altra parte contraente, secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al recupero dei contributi dovuti ad una istituzione corrispondente di quest'ultima parte.

Articolo 33 II beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, bolli, di diritti legali o di registrazione previsti dalla legislazione di una parte contraente per i certificati o documenti da esibire in applicazione della legislazione di questa parte è esteso ai certificati o documenti analoghi da esibire in applicazione della legislazione di un'altra parte contraente o delle presenti disposizioni tipo.

Articolo 34 1. Le autorità competenti delle parti contraenti possono indicare organismi di collegamento abilitati a comunicare direttamente tra di loro, nonché con le istituzioni di ogni parte contraente, a condizione di esservi autorizzati dall'autorità competente di questa parte.

2. Ciascuna istituzione di una parte contraente, nonché ciascuna persona residente o che soggiorni sul territorio di una parte contraente, può rivolgersi all'istituzione di un'altra parte contraente, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

Articolo 35 1. Qualsiasi controversia che sorga tra due o più parti contraenti per quel che riguarda l'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni tipo sarà risolta per via di negoziato diretto tra le autorità competenti delle parti contraenti interessate.

2. Qualora la controversia non potesse così risolversi entro uno scadenza di 420

Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale se mesi a partire dall'inizio del negoziato, sarà sottoposta ad una commissione arbitrale, la cui composizione e procedura saranno stabilite di comune accordo tra le parti contraenti.

3. Le decisioni della commissione arbitrale saranno vincolanti e inappellabili.

VII. Disposizioni relative alla salvaguardia dei diritti nei rapporti tra o con i fondi di previdenza Variante I Articolo 36 1. Qualora una persona cessi di essere sottoposta alla legislazione di una parte contraente ai sensi della quale è stata iscritta ad un fondo di previdenza, prima del verificarsi di un evento che gli permetta di ottenere il versamento della somma versata a suo conto, essa può, a seguito di sua domanda, sia ritirare l'importo integrale di questa somma, sia ottenere il suo trasferimento presso l'istituzione a cui questa persona è iscritta sul territorio della parte contraente, alla legislazione alla quale è sottoposta.

2. Se quest'ultima istituzione è un fondo di previdenza, la somma trasferita è iscritta da questa istituzione in un conto aperto a nome dell'interessato.

3. Se l'istituzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'istituzione competente in materia di pensioni, la somma trasferita gli è versata al fine di permettere il riscatto dei periodi destinati a costituire o a migliorare i diritti dell'interessato a prestazioni ai sensi della legislazione che tale istituzione applica. Le modalità di riscatto sono stabilite sia in conformità alle disposizion di questa legislazione, sia di comune accordo tra le parti contraenti in causa Articolo 37 Qualora una persona cessi di essere sottoposta alla legislazione di una parte contraente ai sensi della quale sia stata iscritta ad un regime pensionistico per recarsi sul territorio di un'altra parte contraente secondo la cui legislazione essa si iscriva ad un fondo di previdenza, prima di avere acquisito il diritto ad una pensione ai sensi della legislazione della prima parte, (Variante A) i diritti in corso di acquisizione di detta persona in materia di pensioni, per lei stessa ed i suoi superstiti, sono mantenuti fino a che siano soddisfatte le condizioni richieste per il beneficio di una pensione. In mancanza di ciò, l'importo dei contributi versati da questa persona o per suo conto è trasferito al
fondo di previdenza, in condizioni stabilite di comune accordo tra le parti contraenti in causa.

(Variante B) l'importo dei contributi versati da questa persona o per suo conto è trasferito al fondo di previdenza in condizioni stabilite di comune accordo tra le parti contraenti in causa.

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Foglio federale. 67° anno. Voi. II

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale Variante II Articolo 38 1. Qualora la legislazione di una parte contraente subordini l'acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alla pensione al compimento dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività professionale o di residenza, l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tal fine, ai fini della totalizzazione, dei periodi durante i quali una persona è stata iscritta ad un fondo di previdenza e tenuta a contribuire a questo fondo.

2. Qualora l'interessato soddisfi le condizioni richieste per beneficiare di una pensione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo precedente, l'importo della pensione è calcolato in conformità alle disposizioni degli articoli da 8 a 13.

3. Qualora la legislazione di una parte contraente subordini il pagamento delle somme accreditate a favore di una persona iscritta ad un fondo di previdenza al compimento dei periodi di contribuzione, l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tal fine, ai fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione, d'impiego, di attività professionale e di residenza compiutiin base alla legislazione di una parte contraente ai sensi della quale sia stata iscritta ad un regime pensionistico.

Allegato II

Accordo modello per il coordinamento di strumenti bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente accordo: a) l'espressione «parte contraente» designa ciascun Stato Membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro vincolato dal presente accordo; b) il termine «legislazione» comprende le leggi e regolamenti nonché le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale; e) il termine «rifugiato» ha il significato attribuitogli all'articolo primo della Convenzione del 28 luglio 1951 relativo allo statuto dei rifugiati ed al paragrafo 2 dell'articolo primo del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967, senza limiti geografici; d) il termine «apolide» ha il significato attribuitogli all'articolo primo della Convenzione del 28 settembre 1954 relativo allo statuto degli apolidi; e) il termine «strumento» indica ogni strumento bilaterale o multilaterale relativo alla conservazione dei diritti in via di acquisizione in materia di sicurezza sociale che vincoli o vincolerà due o più parti contraenti; f) il termine «istituzione» indica ciascun organismo o autorità incaricati

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale direttamente di applicare tutta o parte della legislazione di una parte contraente ; g) l'espressione «periodi assicurativi» indica i periodi di contribuzione, di occupazione, di attività professionale o di residenza, definiti o ammessi come periodi assicurativi dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, come pure ogni periodo assimilato, riconosciuto da tale legislazione come equivalente a periodi di assicurazione; h) le espressioni «periodi d'impiego» e «periodi di attività professionale» indicano i periodi definiti o ammessi in quanto tali dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, nonché ogni altro periodo assimilato, riconosciuto da tale legislazione come equivalente rispettivamente a periodi d'impiego ed a periodi di attività professionale; i) l'espressione «periodi di residenza» indica i periodi definiti o ammessi in quanto tali dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti; j) il termine «prestazioni» indica le prestazioni in natura ed in denaro previste nell'evento considerato, compresi gli assegni per morte, nonché, i) trattandosi di prestazioni in natura, le prestazioni miranti alla prevenzione di ogni evento che sia di competenza della sicurezza sociale, del riadattamento funzionale e della rieducazione professionale; ii) trattandosi di prestazioni in denaro, ogni elemento a carico dei fondi pubblici e qualsiasi maggiorazione, assegno di rivalorizzazione o assegno supplementäre, nonché le prestazioni destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati, ove il caso, a titolo di rimborso di contributi.

Articolo 2 -Nel settore regolato dal presente accordo, il beneficio delle disposizioni di ciascun strumento vincolante due o più parti contraenti è esteso ai cittadini di ogni altra parte contraente nonché ai rifugiati ed agli apolidi residenti sul territorio di ciascuna parte contraente.

Articolo 3 II presente accordo si applica ad ogni persona ammessa a beneficiare delle disposizioni di due o più strumenti. ' Articolo 4 1. Le disposizioni di uno strumento vincolante due o più parti contraenti, relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi, di occupazione, di
attività professionale o di residenza in vista dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero dei diritti alle prestazioni, sono applicabili ai periodi corrispondenti compiuti in base alla legislazione di ogni altra parte contraente legata alle suddette parti da uno strumento che comporti anche disposizioni relative alla

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Salvaguardia dei diritti in materia di sicurezza sociale totalizzazione di quei periodi a condizione che i periodi da totalizzare non si sovrappongano.

2. Se, in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, l'istituzione di una parte contraente deve applicare le disposizioni di due o più strumenti comportanti modalità diverse per quel che riguarda la totalizzazione dei periodi, tale istituzione applica esclusivamente le disposizioni più favorevoli all' interessato.

3. Se si tratta si prestazioni che, in virtù di tutti gli strumenti in causa, sono attribuite in conformità alla legislazione di una sola parte contraente, la totalizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata solo nella misura necessaria all'acquisizione, al mantenimento od al riacquisto del diritto alle prestazioni più favorevoli previste da tale legislazione.

Articolo 5 1. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, le prestazioni di invalidità, di vecchiaia o ai superstiti sono liquidate in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se tutti gli strumenti in causa prevedono il ricorso al metodo di ripartizione, l'istituzione di ogni parte contraente, applica le disposizioni degli strumenti a cui tale parte è vincolata, tenuto conto della totalizzazione dei periodi effettuati in applicazione alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4; tuttavia, non è tenuta a versare che l'importo più elevato delle prestazioni liquidate in virtù di detti strumenti.

3. Se tutti gli strumenti in causa prevedono il ricorso al metodo di integrazione, l'istituzione della parte contraente che deve erogare le prestazioni tiene conto in tal senso delle disposizioni dell'articolo 4.

4. Se gli strumenti in causa prevedono rispettivamente il ricorso al metodo di ripartizione ed al metodo di integrazione, l'istituzione di ogni parte contraente applica le disposizioni degli strumenti da cui questa parte è vincolata, tenuto conto della totalizzazione dei periodi compiuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4; tuttavia, solo le prestazioni risultanti dall'applicazione del metodo più favorevoli saranno erogate all'interessato.

(Seguono le firme)

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapporto sulla 69a sessione della Conferenza internazionale del lavoro Messaggio sulla convenzione (n. 159) concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone andicappate del 28 marzo 1984

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