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Messaggio per la proroga e la modifica del decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali del 5 settembre 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di proroga e di modifica del decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 settembre 1984

1390

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere d.ella Confederazione, Buser

1984 -- 716

Compendio // decreto federale del 20 marzo 1975 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (RS 941.13), il quale autorizza il nostro Consiglio a partecipare ad operazioni internazionali di sostegno allo scopo di prevenire o attenuare gravi perturbazioni delle relazioni monetarie internazionali, scadrà il 15 luglio 1985.

Dall'ultima proroga del decreto, nel 1980, il controllo dell'indebitamento e la prevenzione delle crisi finanziarie e dei pagamenti a livello internazionale sono divenuti questioni sempre più scottanti. La Svizzera ha preso parte a un aiuto speciale alla Turchia e a un aiuto monetario alla Jugoslavia. Inoltre, la Confederazione ha prestato una garanzia per la partecipazione finanziaria della Banca nazionale svizzera ai crediti di transizione che la Banca dei regolamenti internazionali ha accordato all'Ungheria, al Messico, al Brasile, all Argentina e alla Jugoslavia.

Il decreto federale si è rivelato strumento utile e flessibile, di cui il nostro Consiglio dovrebbe poter ancora disporre. La sua portata è stata invero diminuita dalla creazione di uno speciale fondamento giuridico per la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito (RU 1984 845), ma le numerose operazioni d'aiuto internazionale dell'anno scorso hanno mostrato la necessità di prorogarlo.

Anche se si può supporre che le operazioni creditizie verranno viepiù finanziate per mezzo degli Accordi generali di credito, verosimilmente, dato che la problematica dell'indebitamento permane irrisolta, si continuerà a far capo a crediti internazionali ad hoc. Con il presente messaggio vi chiediamo quindi di prorogare per dieci anni il decreto, riducendo il limite massimo dell'impegno da 2000 a 1000 milioni di franchi.

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I

Genesi e proroga del decreto

II decreto iniziale, datato del 4 ottobre 1963 (RU 1964 453), fu emanato al fine di consentire alla Svizzera la partecipazione a provvedimenti internazionali tendenti a «impedire o sopprimere serie perturbazioni della stabilità monetaria». A tale scopo il nostro Consiglio fu autorizzato a concludere accordi internazionali nell'ambito degli Accordi generali di credito (AGC) del Fondo monetario internazionale (FMI), in virtù dei quali i dieci principali Paesi industrializzati -- il cosiddetto club dei dieci (Stati Uniti, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Francia, Italia, Repubblica federale di Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia) -- si sono impegnati a mettere a disposizione del FMI mezzi finanziari suppletivi nel caso in cui i fondi ordinari non gli permettessero di accordare a uno o più di questi Paesi i crediti richiesti.

Fondandosi su tale decreto, la Svizzera ha collaborato a varie operazioni a favore di monete in difficoltà. Soltanto in due casi gli aiuti monetari sono stati finanziati dal FMI con gli Accordi generali di credito. Nella maggior parte dei casi, le operazioni di sostegno sono state invece condotte dagli istituti di emissione dei principali Paesi industriali su una base ad hoc.

Si tenne conto di questa circostanza in occasione della prima proroga del decreto nel 1975 (FF 1975 I 602), in quanto la norma di delega non fu più limitata ad operazioni nell'ambito degli Accordi generali di credito, bensì intesa in senso generale. Contemporaneamente, tenendo conto della svalutazione monetaria e dell'ampliamento degli obiettivi (riciclaggio dei petrodollari), fu aumentato da 865 milioni a 1500 milioni di franchi il limite massimo fissato dal decreto, mentre la durata di validità del medesimo fu ridotta dai dieci anni iniziali a cinque, dacché l'evoluzione del sistema monetario internazionale permaneva incerta, onde non si poteva allora chiaramente valutare quanto a lungo il decreto vi avrebbe corrisposto.

Nel 1980, il decreto fu prorogato una seconda volta per cinque anni e il limite del credito e della garanzia elevato da 1500 a 2000 milioni di franchi poiché l'impegno massimo era stato quasi completamente raggiunto (FF 1979 II 351 2

Applicazione del decreto

Nel sistema dei tassi di cambio fissi, il decreto servì esclusivamente a garantire i crediti che la Banca nazionale aveva accordato agli istituti d'emissione italiano e britannico per la difesa della parità delle loro monete (FF 1975 I 602). L'obiettivo a cui chiaramente tendeva era il mantenimento del sistema monetario di Bretton Woods.

Con il passaggio al sistema dei cambi flessibili, mutò anche la destinazione dei crediti concessi a norma del decreto. Dal 1973 non fu più concesso alcun credito diretto ai Paesi altamente industrializzati poiché questi riuscivano in altro modo a mantenere in pareggio le loro bilance dei pagamenti (adeguamenti dei corsi di cambio, raccolta di fondi all'estero). Invece, i Paesi meno industrializzati, così come i Paesi in sviluppo, si trovarono, quanto a bilancia 1392

dei pagamenti, in sempre maggiori difficoltà che non potevano superare senza l'aiuto attivo dei Paesi altamente industrializzati, del FMI e delle altre organizzazioni internazionali. Le difficoltà di bilancia dei pagamenti causate dalle due crisi petrolifere e dal ristagno economico degli anni settanta, indussero la Confederazione e la Banca nazionale ad ampliare il campo d'applicazione del decreto. I crediti consentiti furono viepiù impiegati per agevolare l'assestamento della bilancia dei pagamenti nei Paesi economicamente meno sviluppati. Giusta questo orientamento, la Svizzera ratificò l'accordo sulla creazione di un fondo di sostegno finanziario dell'OCSE, che però non è mai entrato in vigore, e partecipò alla seconda agevolazione petrolifera (1975) come pure ad aiuti alla bilancia dei pagamenti del Portogallo e della Turchia (FF 1979 II 351).

Anche nel periodo in rassegna, vale a dire quello successivo all'ultima proroga del decreto, nel 1980, la Svizzera ha preso parte a varie operazioni inter-, nazionali. Nel 1980 ha partecipato ad un nuovo credito in favore della Turchia. Con lo scoppio della crisi d'indebitamento nell'estate 1982 si sono anzitutto imposte all'attenzione le difficoltà di bilancia dei pagamenti di alcuni grandi Paesi neoindustriali: giusta il decreto, la Banca nazionale ha concesso un ingente aiuto monetario alla Jugoslavia ed ha garantito i crediti di transizione della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) a favore del Messico, dell'Ungheria, del Brasile, dell'Argentina e della Jugoslavia (vedi in allegato il resoconto dei singoli interventi).

Con questi aiuti, l'obiettivo dei crediti accordati o garantiti a norma del decreto veniva nuovamente ampliato. I crediti erano infatti concessi allo scopo di agevolare l'assestamento delle bilance dei pagamenti dei Paesi oberati e, nello stesso tempo, di attenuare la crisi d'indebitamento, impedendo così il crollo del sistema finanziario e dei pagamenti.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle singole azioni si è venuta a creare in pratica, tra la Banca nazionale e la Confederazione, una divisione del lavoro che si è rivelata positiva: la Banca nazionale ha assunto la conduzione dei negoziati valutari nelle operazioni effettuate dalle banche d'emissione con la Banca dei regolamenti internazionali o con il Fondo monetario
internazionale, mentre la Confederazione ha assunto tale ruolo nelle operazioni intergovernative. La Banca nazionale e il nostro Collegio si informavano per tempo circa le operazioni previste e collaboravano strettamente alla loro esecuzione.

3

Stato degli impegni

Alla fine di luglio 1984, gl'impegni di garanzia sottoscritti dalla Confederazione, nell'ambito delle operazioni di aiuto internazionale coperte dal decreto, ammontavano a 345,9 milioni di franchi così suddivisi:

1393

In milioni di dollari

Aiuto alla bilancia dei pagamenti del Portogallo . . .

Aiuti alla bilancia dei pagamenti della Turchia nell'ambito delle operazioni OCSE: - Aiuto speciale 1979 - Aiuto speciale 1980 Aiuto monetario alla Jugoslavia Totale

In milioni di franchi *>

15,0

36,9

30,0 15,5 80,0

73,9 38,2 196,9

140,5

345,9

*> Calcolati al tasso del giorno del 31 luglio 1984: 1 $ = 2.4618 fr.

4

Necessità di prorogare il decreto

II decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali si è dimostrato uno strumento utile e flessibile di cui il nostro Consiglio dovrebbe poter ancora disporre. Nel nostro rapporto del 12 marzo 1984 sui rischi dell'indebitamento internazionale (FF 1984 I 676) abbiamo rilevato che occorreranno ancora anni per risolvere il problema dell'indebitamento e che il risanamento sarà possibile solo se l'economia mondiale tornerà ad una crescita priva d'inflazione, se i Paesi industrializzati saranno disposti ad aprire maggiormente i mercati ai prodotti dei Paesi in sviluppo e se, dal canto loro, i Paesi debitori si sottoporranno al necessario processo di adattamento. Anche se sembrano sussistere i presupposti per la realizzazione di tali condizioni, resta importante continuare a disporre di una base giuridica che consenta alla Svizzera di collaborare alle operazioni di sostegno atte a risolvere difficoltà gravi di bilancia dei pagamenti e ad impedire crisi finanziarie internazionali.

Per due ragioni riteniamo opportuno portare da 2000 a 1000 milioni di franchi il limite massimo delle garanzie e dei crediti: da una parte, la partecipazione della Svizzera agli AGC, stante la creazione di un fondamento giuridico ad hoc 1}, è stata sganciata dal presente decreto e, d'altra parte, tutto fa supporre che gli aiuti internazionali futuri verranno viepiù prestati per mezzo del FMI, che svolge qui una funzione centrale. Le sue risorse sono state infatti notevolmente incrementate con l'aumento delle quote e l'ampliamento degli AGC, talché gl'interventi ad hoc dovrebbero piuttosto costituire l'eccezione e servire anzitutto al finanziamento dei crediti di transizione.

Tali aiuti non sono in genere accompagnati da veri e propri oneri di politica economica. Se, nell'ambito di crediti dipendenti direttamente o meno da 1

Decreto federale del 14 dicembre 1983 concernente l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (RU 1984 845).

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condizioni di politica economica, una parte dei fondi dovesse essere tuttavia concessa a Paesi in sviluppo, la Svizzera, oltre alle esigenze di politica monetaria, terrà presenti i principi della sua politica di aiuto allo sviluppo.

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Campo d'applicazione e criteri operativi

Sebbene l'assegnazione dei crediti a norma del decreto tenda soprattutto, dopo il passaggio ai cambi flessibili, ad agevolare l'assestamento delle bilance dei pagamenti in Paesi economicamente meno sviluppati nonché a prevenire crisi internazionali dei finanziamenti e pagamenti, essa va chiaramente distinta dalla promozione delle esportazioni e dall'aiuto allo sviluppo; infatti il decreto si fonda principalmente sull'articolo 39 della Costituzione federale, il quale, pur costituendo la base della politica monetaria della Confederazione, non può essere assunto come fondamento costituzionale per la promozione delle esportazioni e per l'aiuto allo sviluppo. Ciò significa, segnatamente, che nell'applicazione del decreto bisogna osservare i tre criteri seguenti: 1. Deve trattarsi di una collaborazione ad operazioni internazionali di sostegno per prevenire o attenuare sia perturbazioni gravi delle relazioni monetarie internazionali, sia crisi internazionali delle finanze o dei pagamenti.

2.1 crediti garantiti o concessi dalla Confederazione non devono essere vincolati all'acquisto di merci o servizi svizzeri.

3. Nel caso di operazioni a favore di Paesi in sviluppo, la cerchia dei Paesi beneficiari dev'essere limitata a quelli il cui assetto economico è relativamente progredito cosicché non possano fruire degli aiuti alla bilancia dei pagamenti accordati nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

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Commento alle modifiche del decreto

Articolo 1 All'articolo 1 è prevista una lieve modifica redazionale. Gli «accordi con organizzazioni internazionali» vanno citati prima degli «accordi internazionali», poiché in futuro gli aiuti monetari saranno stanziati principalmente tramite le organizzazioni internazionali (quali il FMI e la BRI).

Articolo 2 Conformemente alle considerazioni esposte nel capitolo 4, l'impegno massimo per i crediti o le garanzie è diminuito da 2000 a 1000 milioni di franchi.

La durata dei crediti rimane di 7 anni; per analogia con gli AGC, si prevede però di limitarla, di regola, a 5 anni.

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Articolo 4 Fintantoché incaricherà la Banca nazionale di accordare i crediti, il nostro Collegio opererà come sempre di concerto con l'istituto di emissione per la preparazione e l'esecuzione del programma d'aiuto. Una stretta collaborazione con la Direzione della Banca è imprescindibile e corrisponde al modello di cooperazione previsto dalla legge sulla Banca nazionale (art. 2 cpv.

2) e dal decreto federale sull'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito (art. 1 cpv. 3).

Nel primo periodo dell'articolo 4 si è prevista per la prima volta la possibilità di fornire, oltre ai crediti, anche garanzie. L'esperienza ha infatti dimostrato che un impegno di garanzia, offerto per esempio alla BRI, sostituisce assai sovente la concessione diretta del credito. Di questa eventualità tiene conto il testo modificato.

Secondo l'articolo 4 vigente (secondo periodo) la Confederazione garantisce unicamente il rimborso dei crediti entro il termine stabilito, ma non il pagamento degli interessi contrattuali. Tale testo è troppo limitativo; è logico e opportuno che la Confederazione garantisca l'adempimento integrale dell' accordo di credito, vale a dire inclusi gli interessi.

Articolo 6 Nella sua forma attuale il decreto si è potuto proficuamente applicare alle più varie situazioni: viene quindi a cadere la motivazione che, nel 1975, aveva indotto a ridurre il periodo di proroga. AI fine di snellire l'attività legislativa nonché per ragioni di economia amministrativa, proponiamo quindi una proroga di dieci anni.

7

Lìnee direttive della politica di governo

Questo progetto è stato annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1983-87 (FF 1984 I 121, allegato 2).

8 81

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Conseguenze finanziarie

II presente decreto non cagiona alcuna conseguenza finanziaria diretta, poiché la Banca nazionale svizzera continuerà ad assumere la concessione dei crediti. Ne potrebbero invece derivare oneri per il bilancio federale qualora la Banca nazionale si avvalesse del suo diritto di regresso per compensare perdite dovute a crediti non rimborsati.

82 Nessuna.

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Ripercussioni sull'effettivo del personale

83

Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

9

Costituzionalità

Le modifiche degli articoli si fondano, come il decreto stesso, sulla competenza della Confederazione in materia di affari esteri (segnatamente art. 8 Cost.) così come sull'articolo relativo all'istituto d'emissione (art. 39 Cost).

L'articolo 85 numero 5 della Costituzione autorizza la delega al nostro Consiglio della competenza di stipulare accordi.

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Decreto federale concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali

Disegno

Modificatone del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 1984 decreta:

l

II decreto federale del 20 marzo 1975 2> sulla collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è modificato come segue: Art. l Per prevenire o attenuare perturbazioni gravi che potrebbero pregiudicare le relazioni monetarie internazionali, il Consiglio federale è autorizzato a partecipare a provvedimenti internazionali di sostegno in favore d'altre monete e a conchiudere, entro questi limiti, accordi con le organizzazioni internazionali, come pure accordi internazionali.

Art. 2 I crediti accordati e le garanzie concesse a tale scopo non devono superare 1000 milioni di franchi complessivamente; la loro durata non può eccedere i 7 anni.

Art. 4 II Consiglio federale può incaricare la Banca nazionale svizzera d'accordare crediti o di fornire garanzie in virtù del presente decreto. In questo caso la Confederazione garantisce alla Banca nazionale l'adempimento puntuale degli impegni.

Art. 6 La validità del presente decreto è prorogata fino al 15 luglio 1995.

" FF 1984 II 1390 > RS 941.13

2

1398

Provvedimenti monetati internazionali II 1

I1 presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 16 luglio 1985.

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Allegato Resoconto delle singole operazioni di credito Nel nostro rapporto di gestione vi abbiamo fornito di volta in volta informazioni sull'applicazione del decreto. Qui di seguito diamo una sintesi delle operazioni di credito cui ha partecipato la Svizzera.

I

Operazioni creditizie del Fondo monetario internazionale (FMI)

II Accordi generali di credito (AGC) Le vostre Camere hanno approvato, con decreto federale del 14 dicembre 1983, l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito (FF 1983 11 1333), fissando il contributo della Banca nazionale svizzera a 1020 milioni di DSP (2346 milioni di franchi). A differenza del precedente Accordo di associazione, il nostro Paese è ora membro a pieno titolo degli AGC e pertanto del Club dei dieci. L'adesione della Svizzera, entrata in vigore il 10 aprile 1984, ha caducato il nostro impegno nel quadro del decreto (concessione di crediti fino ad un massimo di 865 milioni di franchi); le future emissioni del FMI in base agli AGC saranno d'ora innanzi finanziate dalla Banca nazionale senza garanzia della Confederazione.

12 L'agevolazione petroliera Sono ugualmente decadute le garanzie che la Confederazione ha accordato alla Banca nazionale in ragione della sua partecipazione all'agevolazione petroliera del FMI (FF 1979 II 351). Nel febbraio 1976, il credito garantito dalla Confederazione era interamente esaurito; nel giugno 1977 cominciarono i primi rimborsi e, nel febbraio 1983, il FMI aveva, interamente restituito il debito.

2

Fondo di sostegno dell'OCSE

Nell'aprile 1975 è stato firmato «l'Accordo sulla creazione di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici» (fondo di sostegno OCSE), che prevedeva la creazione di un fondo di 20 miliardi di diritti speciali di prelievo. Scopo del fondo era sostenere le monete di quegli Stati OCSE che in seguito al rincaro del petrolio presentavano disavanzi delle bilance dei pagamenti e non potevano più ottenere crediti in altro modo. Come già indicato nel messaggio del 30 maggio 1979 concernente la modifica del decreto federale sulla collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (FF 1979 II 351), il numero legale necessario all'entrata in vigore dell'accordo non fu raggiunto onde appare praticamente escluso che il fondo di sostegno OCSE entri in vigore. La partecipazione svizzera (400 Mio DSP = 920 Mio fr.) non va pertanto contata nella somma massima sancita all'articolo 2 del decreto.

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3

Aiuto alla bilancia dei pagamenti del Portogallo

Nel giugno 1977, 14 Stati stanziavano un aiuto di 750 milioni di dollari per la bilancia dei pagamenti del Portogallo; la Svizzera contribuì con 30 milioni di dollari (FF 1979 II 351). Nel settembre 1983, furono puntualmente rimborsati 15 milioni di dollari; il 26 settembre 1984 scade l'altra metà del credito.

4

Aiuto alla bilancia dei pagamenti della Turchia

41.

Aiuto speciale 1979 Alla fine di maggio 1979, 16 Paesi dell'OCSE si impegnavano a consentire alla Turchia un credito di 964 milioni di dollari; il nostro Consiglio ha illustrato nel messaggio sopraccitato del 30 maggio 1979 (FF 1979 II 351) le ragioni che consigliavano la partecipazione svizzera all'aiuto speciale OCSE a favore di detto Paese. A tale operazione la Svizzera contribuì con un credito di 30 milioni di dollari con scadenza fissa a 7 anni. La Banca nazionale ne assunse il finanziamento, mentre la Confederazione ne garantì il rimborso entro il termine stabilito.

42 Aiuto speciale 1980 11 permanere delle difficoltà finanziarie in Turchia induceva l'OCSE a promuovere anche per il 1980 un aiuto speciale, al quale parteciparono 17 Paesi dell'OCSE per un totale di 1161 milioni di dollari; il contributo svizzero ammontava a 37 milioni di dollari. Il nostro Paese accordò 21,5 milioni di dollari (35 milioni di franchi) sotto forma di aiuto economico a lungo termine vincolato alla fornitura di merci svizzere (FF 1981 I 233) e 15,5 milioni di dollari sotto forma di aiuto monetario a medio termine.

Quest'ultimo credito, non vincolato, fu concesso alle stesse condizioni di quello del 1979, finanziato dalla Banca nazionale e garantito dalla Confederazione.

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Aiuto monetario alla Jugoslavia

Per finanziare il cospicuo disavanzo della bilancia delle partite correnti, il governo jugoslavo si rivolse, nel 1980 e nel 1982, ai suoi principali interlocutori commerciali. Oltre al FMI e a consorzi bancari, vari Stati accordarono alla Jugoslavia crediti sostanziosi. Questo Paese, benché riuscisse a ridurre notevolmente il disavanzo corrente, si ritrovò in difficoltà di pagamento dovute all'ingigantirsi del servizio del debito. Nel timore che tali difficoltà finanziarie compromettessero ulteriormente la stabilità del sistema internazionale dei crediti e dei pagamenti, 15 Stati risposero alla richiesta di aiuto creditizio da parte della Jugoslavia. Il 19 gennaio 1983, in una riunione convocata e presieduta dalla Svizzera, si impegnarono a versare alla Jugoslavia crediti per un totale di circa 1,4 miliardi di dollari.

La Svizzera contribuì all'operazione con 90 milioni di dollari di cui 80 milioni messi a disposizione dalla Banca nazionale (con garanzia della Confe-

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derazione) e 10 milioni da un consorzio di banche svizzere (senza garanzia federale). La Jugoslavia s'impegnò a destinare 40 milioni di dollari all'acquisto di merci di origine svizzera e altri 40 milioni al pagamento del contributo svizzero al credito di transizione della BRI (cfr. n. 6 dell'allegato). I 10 milioni restanti costituivano un aiuto esente da condizioni.

6

Crediti di transizione della Banca dei regolamenti intemazionali (BRI)

Gli sforzi per evitare l'esacerbarsi della crisi internazionale dei pagamenti hanno determinato una collaborazione, caso per caso, fra i governi, gli istituti d'emissione, le banche commerciali e le istituzioni internazionali sia monetarie sia di aiuto allo sviluppo. Il FMI ha svolto una funzione fondamentale e non solo di coordinamento. Poiché gli Stati eccessivamente indebitati avevano urgente bisogno di liquidità e il FMI poteva mettere a disposizioni le sue risorse solo scaglionate nel tempo e solo in seguito a una dichiarazione d'intenti sottoscritta dal Paese debitore e concernente i provvedimenti di politica economica, la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha assicurato il finanziamento transitorio nei seguenti casi: 61 Ungheria I governatori delle banche d'emissione convennero, a fine settembre 1982, di mettere a disposizione dell'Ungheria un credito di transizione di 300 milioni di dollari. La BRI ne assunse il finanziamento e ricevette garanzie o depositi dalle 14 banche d'emissione partecipanti. Detto credito scadeva dopo tre mesi, con una sola possibilità di rinnovo, e fu pagato con versamenti scaglionati. Il contributo svizzero si elevava a 50 milioni di dollari, sotto forma di garanzia della Banca nazionale alla BRI. L'impegno della Banca nazionale fu garantito dalla Confederazione. Il 26 aprile 1983, l'Ungheria rimborsava . puntualmente il credito di transizione di 300 milioni di dollari ma, a causa della situazione valutaria ancora tesa, sollecitava, nel medesimo tempo, un prestito complementare di 100 milioni di dollari alla BRI. La richiesta fu accolta. La Banca nazionale vi partecipò con un impegno di garanzia di 20 milioni di dollari per i quali ottenne a sua volta la garanzia della Confederazione. Anche questo credito fu puntualmente rimborsato dall'Ungheria il 30 giugno 1983.

62 Messico Nel timore che il Messico -- che, con il Brasile, è il più oberato dei Paesi neoindustriali -- divenisse insolvibile e causasse così una crisi sui mercati finanziari, nell'agosto 1982 i rappresentanti delle Banche d'emissione si riunirono sotto gli auspici della BRI. In pochi giorni riuscirono a radunare un credito finanziario multilaterale di 1,85 miliardi di dollari: si trattava di un credito di transizione volto a mantenere la solvibilità del Messico fino alla conclusione di un
accordo di credito con il FMI. La Banca nazionale vi partecipò con un impegno surrogatorio verso la BRI di 25 milioni di dollari, che la Confederazione garantì a sua volta. Nell'agosto 1983, il Messico rimborsò puntualmente alla BRI l'ultima parte del credito.

1402

63 Brasile Poiché il Brasile, versando in acute difficoltà finanziarie, aveva urgente bisogno di liquidità, fu convenuto, nell'ambito della BRI, di consentire alla banca d'emissione brasiliana, per la fine del 1982, un credito di transizione di 1,2 miliardi di dollari. La BRI provvide nuovamente al finanziamento e ottenne a sua volta la garanzia di varie banche d'emissione. La Banca nazionale svizzera assunse un impegno surrogatorio di 30 milioni di dollari, a sua volta garantito dalla Confederazione.

Dato che il Brasile incontrava difficoltà a compiere il suo piano di risanamento, il FMI bloccò le emissioni previste, e questo Paese si trovò nell'impossibilità di rimborsare le varie quote del credito BRI alla data fissata.

Soltanto dopo che fu stabilito (fine novembre 1983) un nuovo programma di risanamento, di concerto tra il FMI e le autorità brasiliane, il Brasile riusci a rimborsare il credito di transizione con i fondi del FMI. In tal modo ebbero fine gl'impegni di garanzia delle banche centrali nei confronti della BRI, così come quello della Confederazione nei confronti della Banca nazionale.

64 Argentina Nel gennaio 1983, la BRI e l'Argentina sottoscrissero un accordo per un credito di transizione di 500 milioni di dollari, con modalità analoghe a quelle già scelte per i crediti all'Ungheria, al Messico e al Brasile. Come in quei casi, la BRI ottenne impegni surrogatori da varie banche d'emissione: 16 di esse si unirono alla BRI per costituire un credito a favore dell'Argentina; la banca nazionale vi contribuì con 30 milioni di dollari garantiti dalla Confederazione.

Il 31 maggio 1983, il meccanismo creditizio giunse a scadenza senza che l'Argentina ne avesse usufruito: l'impegno surrogatorio della Banca nazionale e, del pari, la garanzia federale divennero così privi di oggetto.

65 Jugoslavia Nell'ambito dell'operazione internazionale di sostegno alla Jugoslavia, descritta esaurientemente nel numero 5 del presente allegato, la BRI accordò a questo Paese, nell'aprile 1983, un credito di 500 milioni di dollari garantito da varie banche d'emissione.

La Banca nazionale svizzera vi partecipò con una garanzia, alla BRI, di 40 milioni di dollari. Siccome il contributo svizzero all'aiuto monetario internazionale venne rimborsato nell'agosto 1983 (cfr. n. 5 precedente) la garanzia della Banca nazionale, come pure quella federale nei confronti della Banca, divenne caduca.

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02.10.1984

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