Termine di referendum: 14 gennaio 1985

Legge federale che modifica la legislazione sulla protezione civile # S T #

del 5 ottobre 1984

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto U messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 19811', decreta:

La legge federale del 23 marzo 1962 2> sulla protezione civile è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 e 2 1 II Consiglio federale può in ogni momento emanare l'ordine di chiamata generale o parziale degli organismi della protezione civile per servizio attivo, ove lo esiga la protezione della popolazione.

2 Abrogato Art. 7 cpv. 2 2 Se chiama gli organismi della protezione civile, il Consiglio federale ordina le misure e i mezzi complementari necessari.

Art. 8 cpv. 3 3 L'Ufficio federale può emanare prescrizioni d'ordine tecnico, organizzativo e amministrativo.

i. Obbligatorietà a. Uomini

Art. 34 Gli uomini sono obbligati a servire nella protezione civile dall inizio dell'anno nel quale compiono i 20 anni sino alla fine dell" anno nel quale compiono i 60.

l

" FF 1981 III 677 " RS 520.1 52

19X4 -- 817

Protezione civile 2

Se è richiesto dalle circostanze, il Consiglio federale può anticipare l'obbligo di servire nella protezione civile all'inizio dell'anno nel quale si compiono i 16 anni e protrarlo sino alla fine dell'anno nel quale si compiono i 65.

3 La Confederazione e i Cantoni possono, per ragioni perentorie, decidere l'esenzione o la dispensa dal servizio di protezione civile. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni. Le decisioni dei servizi preposti alle dispense sono definitive.

Art. 35, marginale e cpv. 1bis e 2 Marginale: (Concerne soltanto il testo tedesco) lbis I militari dispensati dal servizio militare o dal servizio complementare per adempiere compiti civili possono, in tempo di pace o in tempo di servizio attivo, essere obbligati dallo stabilimento nel quale lavorano a prestare servizio di protezione civile nell'organismo di protezione di "stabilimento.

2 I militari dispensati dal servizio attivo per adempiere compiti civili possono, in tempo di servizio attivo, essere obbligati dallo stabilimento nel quale lavorano a prestare servizio di protezione civile nell'organismo di protezione di stabilimento.

Art. 36, marginale e cpv. 3 e 4 Marginale: (Concerne soltanto il testo tedesco) 3 4 e Abrogati

d. Casi particolari

Art. 36a II Consiglio federale può esentare dall'obbligo di servire nella protezione civile gli uomini occorrenti all'esercito e che nello stesso vogliono prestare servizio.

2 Per rafforzare gli stati maggiori civili di condotta e la polizia, il Consiglio federale mette a disposizione dei Cantoni e dei Comuni un numero adeguato di uomini astretti a servire nella protezione civile.

1

Art. 43 cpv. 1 lett. b Sono motivi di proscioglimento : b. la sopravvenuta esenzione, giusta l'articolo 36a capoverso

1

i; 53

Protezione civile

Art. 54 cpv. 3 let, a 3 1 quadri e gli specialisti possono inoltre essere convocati per i seguenti servizi annuali : a. fino a otto giorni al massimo per i capi locali, i capi di circondario, i capisettore, i capiquartiere e i capi degli organismi di protezione di stabilimento e i loro sostituti, come pure per i capiservizi e i capisolato; Capo quinto, titolo Capo quinto: Materiale e impianti

1. Materiale a. Confederazione

b. Cantoni

e. Comuni

54

Art. 62 1 II Consiglio federale emana prescrizioni per il materiale che serve esclusivamente alla protezione civile; esso provvede anche per la necessaria ricerca.

2 La Confederazione procura di regola il materiale che deve essere necessariamente unificato.

3 L'Ufficio federale della protezione civile può emanare direttive per il materiale utilizzato sussidiariamente nella protezione civile.

4 La Confederazione costituisce riserve di materiale unificato.

5 Ai fini della decentralizzazione, la Confederazione può obbligare i Cantoni e i Comuni a tenere in deposito, amministrare e mantenere tali riserve.

An. 63 1 Cantoni procurano il materiale per gli organismi di protezione degli stabilimenti e delle amministrazioni cantonali, nella misura in cui non sia distribuito dalla Confederazione.

2 1 Cantoni possono costituire riserve, in particolare di materiale sanitario, oltre quelle affidate loro dalla Confederazione.

1

Art. 64 1 Comuni procurano il materiale per gli organismi locali di protezione e per gli organismi di rifugio, nella misura in cui non sia distribuito dalla Confederazione; essi costituiscono riserve adeguate.

2 In quanto necessario, i Comuni prestano ai membri degli organismi locali di protezione e degli organismi di rifugio l'equipaggiamento personale.

1

Protezione civile

Art. 65 cpv. 1 1 Gli stabilimenti procurano il materiale per i propri organismi di protezione, nella misura in cui non sia distribuito dalla Confederazione; essi costituiscono riserve adeguate.

Art. 66 Abrogato

2. impianti

Art. 68 1 Comuni e gli stabilimenti costruiscono gli impianti necessari ai loro organismi di protezione e provvedono all'equipaggiamento degli stessi.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni. Esso può, per conseguire uno stato di preparazione equilibrato, stabilire un ordine di priorità per la costruzione degli impianti.

1

Art. 69 i. confederazione l La Confederazione sopporta le spese della protezione civile Assunzione nella misura in cui l'esecuzione e l'amministrazione di questa le delie spese incombano, in particolare le spese per gli organismi di protezione dei suoi stabilimenti, per i servizi d'istruzione da essa organizzati e per il materiale tecnico d'istruzione.

2 La Confederazione sopporta le spese del materiale necessariamente unificato, nella misura in cui lo stesso non serva all'equipaggiamento degli impianti (art. 68), dei centri operatori e delle sale di cura protetti, come pure degli ospedali di soccorso (art. 3 della legge del 4 ottobre 1963 *> sull'edilizia di protezione civile [LEPCi]) o dei rifugi (art. 4 e 8 cpv. 2 LEPCi).

b.federali sussidi

Art. 69a i La Confederazione versa i sussidi seguenti, tenendo conto della .

.

.

capacità finanziaria dei Cantoni : a. 30-40 per cento delle spese per i corsi, gli esercizi e i rapporti organizzati giusta le prescrizioni federali, come pure per i servizi d'istruzione degli uomini obbligati a servire nella protezione civile, messi a disposizione dei Cantoni e dei Comuni per rafforzare gli stati maggiori civili di condotta e la polizia;

" RS 520.2

55

Protezione civile b. 30-70 per cento delle spese di costruzione e d'equipaggiamento degli impianti degli organismi di protezione (art. 68), come pure dei centri d'istruzione (art. 60); e. 55-65 per cento delle spese relative all'ordine di chiamata degli organismi di protezione civile da parte della Confederazione.

2 Non danno diritto ai sussidi previsti nel capoverso 1 lettera b : a. le spese accessorie di costruzione, quali ad esempio tasse ed emolumenti cantonali e comunali; b. gli interessi sul capitale; e. i sovraccosti causati alle parti dell'edificio estranee alla protezione civile dalla costruzione di quelle ad essa attinenti.

3 Per i sussidi previsti nel capoverso 1 lettere a e e, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, fissare una somma globale.

4 1 sussidi federali sono assegnati e versati nella misura consentita dai crediti accordati.

6 1 crediti per la costruzione e l'equipaggiamento degli impianti possono essere ripartiti tra i Cantoni secondo i bisogni della protezione civile e il numero degli abitanti. La parte di crediti non utilizzata da un Cantone può essere attribuita ad altri Cantoni.

6 II Cantone ripartisce fra i Comuni, secondo i bisogni della loro protezione civile, il credito spettantegli.

Art. 70 cpv. 2 e 3 2

1 Cantoni sopportano inoltre le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali (art. 69a).

3 1 Cantoni assumono anche le spese per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

Art. 71 cpv. 2 e 3 2

1 Comuni sopportano inoltre le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali e cantonali.

3 1 Comuni assumono anche le spese per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

Art. 73 cpv. 2 a 4 2 Gli stabilimenti sopportano inoltre le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali e cantonali.

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Protezione civile 3

Gli stabilimenti assumono anche le spese per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

4 Abrogato Art. 74 Abrogato

3. Per l'occunazione dei

rifugi

Art. 76a Se il Consiglio federale emana un ordine di chiamata della pro.

....

.

j 11 j« lezione civile, i propnetari e i possessori· delle opere di protezione mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti eccedenti.

Art. 84 n. 1 lett. e 1. ...

e. disattende un ordine o regole di comportamento relativi all'allarme,

II La legge federale del 4 ottobre 1963 1> sull'edilizia di protezione civile è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 e 4 1 proprietari d'immobili devono sistemare rifugi e vie d'evacuazione in ogni nuova costruzione provvista solitamente di cantine come pure in caso di trasformazioni essenziali di edifici con cantine.

4 1 Cantoni e i Comuni possono ordinare che i rifugi, prescritti nel capoverso 1, siano raggnippati in uno o più rifugi in comune.

Occorre in merito vigilare che i rifugi in comune siano costruiti il più tardi tre anni dopo l'inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato.

1

Art. 4 cpv. 1,2 e 4 1 Dove l'intensa affluenza del pubblico lo richiede, come nei centri commerciali e nei nodi importanti della circolazione, i Comuni devono provvedere alla costruzione e all'equipaggiamento di rifugi pubblici.

" RS 520.2 57

Protezione civile 2

1 Comuni devono pure provvedere alla costruzione e all'equipaggiamento di rifugi pubblici per gli abitanti di zone nelle quali non esistono o non possono essere costruiti rifugi privati.

4 Abrogato

2. Sussidi federali

Art. 5 i La Confederazione, tenuto conto della capacità finanziaria dei Cantoni, sussidia il 30-70 per cento delle spese di costruzione e di equipaggiamento: a. dei centri operatori e delle sale di cura protetti, come pure degli ospedali di soccorso (art. 3); b. dei rifugi pubblici con: 1. almeno 100 posti protetti; 2. almeno 25 posti protetti, se si trovano in Comuni o frazioni discoste con meno di 200 abitanti.

2

Nello stabilire l'ammontare del sussidio sono computati i presumibili vantaggi derivanti al proprietario dalle costruzioni e attrezzature.

3 La Confederazione non sussidia: a. le spese accessorie di costruzione, quali ad esempio tasse ed emolumenti cantonali e comunali; b. gli interessi sul capitale; e. i sovraccosti causati alle parti dell'edificio estranee alla protezione civile dalla costruzione di quelle ad esse attinenti.

4 1 sussidi federali sono assegnati e versati nella misura consentita dai crediti accordati.

5 1 crediti per la costruzione e l'equipaggiamento di centri operatori e sale di cura protetti, di ospedali di soccorso come pure di rifugi pubblici possono essere ripartiti tra i Cantoni secondo i bisogni della protezione civile e il numero degli abitanti. La parte di crediti non utilizzata da un Cantone può essere attribuita ad altri Cantoni.

6 II Cantone ripartisce fra i Comuni, secondo i bisogni della loro protezione civile, il credito spettantegli.

b. Sussidi dei cantoni e dei Comuni

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Art. 6 I Cantoni e i Comuni sopportano il resto delle spese di costruzione e d'equipaggiamento dei centri operatori e delle sale di cura protetti come pure degli ospedali di soccorso. La ripartizione dei sussidi tra il Cantone e il Comune è retta dal diritto cantonale.

J

Protezione civile 2

II diritto cantonale determina i sussidi cantonali per la costruzione e l'equipaggiamento dei rifugi pubblici.

Art. 7 Abrogato Art. 8, marginale e cpv. 2 e 3 3. Esigenze mi 2 u Consiglio federale può prescrivere l'equipaggiamento dei nime e d equipaggiamento dei rifugi

privati

. . . . . .

rifugi privati,

3

Abrogato

Art. 9 cpv. 2 Abrogato Art. li cpv. 2 Abrogato Art. 13 8. Permessi di J I permessi di costruzione sono accordati soltanto se i progetti costruzione corrispondono alle esigenze minime secondo l'articolo 8 e alle prescrizioni esecutive e sono stati approvati dagli organi competenti.

2 Per assicurare la costruzione dei rifugi conforme alle prescrizioni, i Cantoni possono esigere dal committente una garanzia fino al 3 per cento delle spese presumibili di costruzione, non compreso il costo del terreno.

3 Le garanzie saranno liberate appena il rifugio sarà stato costruito secondo le prescrizioni tecniche e collaudato dagli organi di controllo.

ITI

Disposizione transitoria L'assunzione delle spese per il materiale necessariamente unificato che i Comuni non hanno comandato, benché lo potessero sulla base delle quote d'attribuzione fissate dall'Ufficio federale della protezione civile, è retta dal diritto previgente. I Cantoni stendono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una lista di tale materiale per gli organismi di protezione civile dei Comuni interessati.

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Protezione civile IV

Referendum ed entrata in vigore 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1984 II presidente: Debétaz II segretario : Huber Data di pubblicazione: 16 ottobre 19841( Termine di referendum: 14 gennaio 1985

» FF 1984 III 52

60

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1984 II presidente: Gautier II segretario : Koehler

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Legge federale che modifica la legislazione sulla protezione civile del 5 ottobre 1984

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1984

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16.10.1984

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