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84.072

Messaggio sullo stanziamento di un credito aggiuntivo per la partecipazione svizzera all'aumento del capitale delle banche interamericana, asiatica e africana di sviluppo, nonché sull'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento del 12 settembre 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione i disegni di decreti federali concernenti: - la partecipazione della Svizzera al capitale delle banche regionali per lo sviluppo e della Società interamericana d'investimento (IIC); - l'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento (IIC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 settembre 1984

1984 _ 750 52

Foglio federale. 67° anno. Voi. Ili

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Schlumpf II cancelliere della Confederazione, Buser

801

Compendio Le banche regionali per lo sviluppo, ossia quella interamericana (IDB), quella asiatica (ADE) e quella africana (BAD), sono importanti mezzi d'azione multilaterale della cooperazione finanziaria allo sviluppo. Grazie al capitale sottoscritto e parzialmente versato dai loro membri, esse sono in grado di contrarre prestiti sui mercati privati e di procacciare per tal via dei fondi che completano l'aiuto pubblico allo sviluppo. Esse contribuiscono così all'attuazione di programmi e progetti necessari allo sviluppo dei Paesi poveri. Inoltre, forniscono un aiuto sostanziale per la formulazione, la preparazione e l'esecuzione di progetti di sviluppo.

Con decreto federale del 26 settembre 1979 avevate stanziato un credito quadro di 300 milioni di franchi destinato a garantire, almeno sino al 1983, la participazione della Svizzera all'aumento del capitale delle banche regionali per lo sviluppo. Tale credito quadrò concerneva essenzialmente garanzie sotto forma di partecipazione al capitale; soltanto il 15 per cento del credito, ossia circa 45 milioni di franchi, doveva essere effettivamente versato.

L'ammontare degli aumenti di capitale delle banche regionali e la partecipazione dei singoli Stati membri sono determinati mediante negoziati internazionali. Inoltre, i membri s'impegnano a mantenere il valore effettivo del loro contributo, espresso nella moneta di riferimento di ogni banca. A causa dell' aumento del dollaro rispetto al franco svizzero e della decisione, presa durante i negoziati sull'adesione dei Paesi non africani alla Banca africana per lo sviluppo, di assumere una partecipazione più importante del previsto, il credito quadro di 300 milioni di franchi non ci ha permesso di adempiere la totalità degli impegni necessari per partecipare ai provvedimenti annunciati nel messaggio del 12 marzo 1979 (FF 1979 / 833).

Il credito aggiuntivo di 120 milioni di franchi, che vi proponiamo di stanziare, è volto a garantire sia il saldo della nostra partecipazione al terzo aumento del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo (A DB) sia una partecipazione a un eventuale aumento individuale del capitale della medesima, nonché ad assicurare i mezzi necessari per mantenere il valore dei nostri contributi alle Banche interamericana e asiatica per lo sviluppo.

Infine, nell'ambito della
collaborazione con la Banca interamericana per lo sviluppo, proponiamo l'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento; anche il contributo derivante da questa adesione andrà a carico del credito aggiuntivo.

Come il credito quadro di 300 milioni di franchi, il credito aggiuntivo di 120 milioni di franchi che vi proponiamo di stanziare dal 1° aprile 1985 per un periodo minimo di un anno e mezzo riguarda essenzialmente garanzie. Soltanto 20 milioni di franchi circa saranno effettivamente versati con pagamenti scaglionati su un periodo di 10 anni.

802

I II

Introduzione Le diverse componenti della politica svizzera di cooperazione allo sviluppo

II messaggio del 19 marzo 1984 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo (FF 1984 II 1) ci aveva consentito di presentare un compendio dell'aiuto pubblico della Svizzera allo sviluppo. A tal proposito, avevamo mostrato che detto aiuto riveste diverse forme raggruppabili in tre grandi categorie: - la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario bilaterali e unilaterali; - l'aiuto umanitario; - i provvedimenti economico-commerciali nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

I .mezzi necessari al finanziamento di questi provvedimenti sono forniti da quattro crediti quadro diversi: - Il credito quadro di 1650 milioni di franchi destinato a finanziare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 1}. Detto credito sarà indubbiamente impegnato interamente il 31 ottobre 1984; ragione per cui, nel Messaggio del 19 marzo 1984, vi abbiamo proposto lo stanziamento di un nuovo credito quadro di 1800 milioni di franchi.

- Il credito quadro di 350 milioni di franchi riguardanti il finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo 2 > ; tale credito ha beneficiato di un aumento di 100 milioni di franchi nell'ambito dei provvedimenti destinati al rafforzamento dell'economia svizzera 3).

- Il credito quadro di 360 milioni di franchi stanziato per assicurare la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione 4).

- Il credito quadro di 300 milioni di franchi concernente la partecipazione all'aumento del capitale delle Banche interamericana, asiatica e africana per lo sviluppo 5>; questo credito quadro ha la peculiarità di concernere essenzialmente garanzie accordate sotto forma di partecipazione al capitale delle banche regionali per lo sviluppo. Di massima, soltanto il 15 per cento circa del credito quadro comporta spese effettive.

1)

Messaggio del 9 luglio 1980 (FF 1980 II 1061); DF dell'8 dicembre 1980 (FF

1980 III 1462) Messaggio del 14 dicembre 1981 (FF 1982 I 645); DF del 29 settembre 1982 (FF 1982 III 147) 3) Messaggio del 31 gennaio 1983 (FF 1983 I 753); DF del 14 marzo 1983 (FF 1983 I 1100) 4) Messaggio del 27 maggio 1981 (FF 1981 II 689); DF del 3 dicembre 1981 (FF 1981 III 1054) 5> Messaggio del 12 marzo 1979 (FF 1979 I 833); DF del 26 settembre 1979 (FF 1979II953) 2)

803

Le spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo 1} sostenute dalla Svizzera ammontavano nel 1983 a 574 milioni di franchi, ossia allo 0,27 per cento del prodotto nazionale lordo (PNL). Nel nostro rapporto sulle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1983-1987 ci eravamo prefissi di portare l'ammontare dell'aiuto a 795 milioni di franchi nel 1987, ossia allo 0,31 per cento del PNL, considerato che l'entità dei fabbisogni dei Paesi in sviluppo esigeva da parte nostra il proseguimento dello sforzo al fine di accrescere il volume del nostro aiuto e avvicinarci così alla media raggiunta dagli altri Paesi industrializzati (0,36% del PNL nel 1983). L'insieme dei provvedimenti evocati serve un'unica e medesima politica di sviluppo i cui principi sono definiti nella legge del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0). Ne abbiamo riferito dettagliatamente nel Messaggio del 19 marzo 1984 (FF 1984 II 1) e in tale occasione abbiamo mostrato i diversi modi per raggiungere gli obiettivi prefissi.

12

I provvedimenti proposti

Con il presente messaggio vi proponiamo lo stanziamento di un credito di 120 milioni di franchi aggiuntivo' al credito quadro sulla partecipazione all'aumento di capitala delle banche regionali per lo sviluppo. Inoltre, nell' ambito della nostra collaborazione con la Banca interamericana per lo sviluppo, vi proponiamo l'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento (Interamerican Investment Corporation - INC).

Vi chiediamo di stanziare un credito aggiuntivo -- e non un nuovo credito quadro -- perché, fatto salva l'adesione alla IIC le cui conseguenze finanziarie sono relativamente modeste, i provvedimenti da finanziare derivano dagli aumenti di capitale e dalle partecipazioni previste nel Messaggio del 12 marzo 1979. Saremo in grado di proporvi lo stanziamento di un nuovo credito quadro soltanto quando si profilerà una nuova serie di aumenti del capitale delle banche regionali per lo sviluppo e quando disporremo degli elementi necessari per prevedere l'ordine di grandezza delle partecipazioni della Svizzera. Tale situazione si dovrebbe verificare nel corso del 1986.

Dopo aver ricordato brevemente -- nei numeri 13 e 14 -- la funzione chiave spettante alle banche regionali per lo sviluppo e ai fondi per lo sviluppo a loro concessi e le diverse forme di collaborazione tra la Svizzera e dette istituzioni esporremo, nel terzo capitolo, l'elenco dettagliato dei provvedimenti ai quali intendiamo partecipare grazie al credito aggiuntivo. Esporre1)

NelPAPS sono contabilizzati anche: - il contributo ordinario della Confederazione al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) basato sul DF del 1° dicembre 1981 (FF 1981 III 1053), - la partecipazione della Svizzera al bilancio preventivo amministrativo del Comitato intergovernativo per le correnti migratone (CIM), basata sul DF del 17 marzo 1953, - le borse di studio in Svizzera assegnate a studenti di Paesi in sviluppo sulla base di crediti d'impegno annuali, - le spese amministrative connesse alla gestione dell'aiuto.

804

mo segnatamente le funzioni che eserciterà la Società interamericana d'investimento e i motivi per cui giudichiamo opportuno proporre l'adesione della Svizzera.

13

Ruolo e attività delle banche regionali per lo sviluppo

Non ritorneremo sulle ragioni che ci inducono a prestare una parte importante del nostro aiuto pubblico allo sviluppo in via multilaterale visto che le abbiamo già esposte dettagliatamente nel messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo.

A titolo preliminare ricorderemo che conviene distinguere in due grandi gruppi gli istituti della cooperazione multilaterale. Gli organismi specializzati delle Nazioni Unite, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione per l'agricoltura e l'alimentazione (FAO), l'Organizzazione per lo sviluppo industriale (ONUDI), operano principalmente nel campo della cooperazione tecnica multilaterale. I progetti e programmi ch'essi eseguono in favore e con la collaborazione dei Paesi in sviluppo sono finanziati essenzialmente dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) al quale la Svizzera partecipa in modo sostanziale.

Il compito principale degli istituti di cooperazione finanziaria multilaterale è di garantire ai Paesi del Terzo mondo una parte del finanziamento esterno di cui abbisognano per l'attuazione dei loro programmi di sviluppo. Gran parte degli organismi internazionali che si occupano di finanziare lo sviluppo dispongono di due strumenti d'azione istituzionalmente connessi: - Le banche per lo sviluppo, la cui fonte principale di finanziamento è costituita da prestiti contratti sui mercati finanziari grazie alla garanzia rappresentata dal capitale sottoscritto dai Paesi membri. Tali banche sono così in grado di accordare ai Paesi in sviluppo mutui a condizioni affini a quelle del mercato per quanto concerne il tasso d'interesse, ma assai più vantaggiose per quanto concerne la durata.

- I fondi di sviluppo che, finanziati con i contributi non rimborsabili dei Paesi membri, accordano crediti agevolati.

Grazie a questi due strumenti, i suddetti organismi possono adattare le condizioni finanziarie dei mutui al grado di sviluppo del Paese beneficiario.

A livello mondiale, le principali banche per lo sviluppo sono la Banca mondiale e le Banche interamericana, africana e asiatica. I principali fondi di sviluppo sono l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FIBA); a livello regionale, vi sono i Fondi
asiatico e africano per lo sviluppo e il Fondo delle operazioni speciali della Banca interamericana per lo sviluppo.

Le banche regionali costituiscono un elemento importante della cooperazione internazionale allo sviluppo. La funzione bancaria di questi istituti è tanto più necessaria visto che i contributi diretti a condizioni di favore nell'ambito dell' aiuto pubblico allo sviluppo non sono affatto sufficienti a coprire i fabbisogni 805

finanziari dei Paesi in sviluppo 1>. D'altro canto la maggior parte dei flussi privati che si concretizzano sotto forma d'investimenti o di prestiti diretti è volta verso una stretta cerchia di Paesi in sviluppo relativamente avanzati e in genere vanno a settori in cui la redditività finanziaria è garantita. La tavola seguente mostra, per il 1982, l'importanza degli apporti di fondi ai Paesi in sviluppo fatti dalle banche regionali a condizioni affini a quelle del mercato.

Crediti accordati dagli organismi multilaterali a condizioni affini a quelle del mercato, 1982 (in milioni di dollari) Pagamenti lordi

Pagamenti netti (dedotti i rimborsi)

Banca mondiale Banca interamericana per lo sviluppo . . . .

Banca asiatica per lo sviluppo Banca africana per lo sviluppo Altri (OPEC, CEE, ecc.)

6363 1081 620 147 1366

4534 833 473 115 724

Totale

9577

6679

Fonte: OCSE. «Cooperatori pour le développement - Examen 1983» Gli interventi delle banche regionali non sono limitati al finanziamento di progetti e programmi per lo sviluppo: le banche prendono parte attivamente alla loro preparazione, messa in opera e valutazione contribuendo così a un' efficace utilizzazione delle risorse finanziarie. Assumono quindi un'innegabile importanza nella definizione delle politiche settoriali dei Paesi beneficiari, e persino, nel caso della Banca mondiale, della loro politica macroeconomica.

La riconosciuta perizia di tali banche e il loro carattere multilaterale ne fanno, per i donatori, un interlocutore privilegiato nel dialogo sulle politiche.

Queste banche sono un fattore d'integrazione regionale in quanto una notevole parte del loro capitale è alimentato dai contributi dei Paesi della regione i quali, spesso, traggono direttamente profitto dall'attuazione dei progetti.

14

Partecipazione della Svizzera agli organismi della cooperazione finanziaria multilaterale

141

Forme di collaborazione

La Svizzera è membro di tutti gli istituti internazionali di finanziamento dello sviluppo, siano essi a carattere mondiale o regionale, eccezion fatta per il 1}

Cfr. tavola allegata sui flussi finanziari verso i Paesi in sviluppo. Vedere anche numero 21 del messaggio del 12 marzo 1979.

806

gruppo della Banca mondiale. La sua collaborazione con questi istituti si esplica in diverse forme.

La prima è il versamento di contributi non rimborsabili ai fondi per lo sviluppo.

La tavola qui appresso li elenca: Impegni (mio di fr.)

Fondo africano per lo sviluppo Costituzione (1973-1976) la ricostituzione (1976-1978) 2a ricostituzione (1979-1981) 3a ricostituzione (1982-1984)

24 37 69 83

Fondo asiatico per lo sviluppo Costituzione (1973-1975) l aricostituzione(1976-1978) 2a ricostituzione (1979-1982) 3" ricostituzione (1983-1986)

21 21 48 80

Fondo delle operazioni speciali della IDB 4a ricostituzione (1976-1978) 5a ricostituzione (1979-1982) 6a ricostituzione (1983-1986) Mantenimento del valore (1976-1982) *>

30 27 11 11

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FIDA) Costituzione (1978-1980) l a ricostituzione

22 28

11

Contributo destinato a compensare l'effetto del deprezzamento del franco svizzero rispetto alla moneta di riferimento della IDB sulla partecipazione alla 4a e 5a ricostituzione.

Questi contributi non rimborsabili sono a carico dei crediti quadro di cooperazione tecnica e di aiuto finanziario.

Le partecipazioni al capitale delle banche regionali per lo sviluppo sono, dal canto loro, a carico di crediti quadro specifici, tenuto conto che si tratta essenzialmente di garanzie; di massima, soltanto una quota, che a seconda dei casi può variare dal 4,5 al 25 per cento, è versata effettivamente. Il presente messaggio si riferisce a questo tipo di collaborazione con le banche regionali per lo sviluppo; ritorneremo a parlarne nei numeri 21 e 22.

La Svizzera contribuisce infine, a livello bilaterale, all'azione degli istituti di cooperazione finanziaria multilaterale partecipando al finanziamento di pro807

getti specifici alla cui scelta, elaborazione e sorveglianza collabora direttamente. Grazie a questi cofinanziamenti, può trarre vantaggio dall'esperienza di istituti multilaterali per l'attuazione del suo programma bilaterale; a seconda del progetto e del settore specifico, fa ricorso all'istituto che più le sembra indicato a livello esecutivo. I cofinanziamenti compiuti con l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) ci consentono inoltre di manifestare la nostra volontà di associarci allo sforzo intrapreso dalla comunità internazionale in favore dei Paesi più poveri.

Sempre nell'ambito dei programmi bilaterali di cooperazione tecnica e d'aiuto finanziario, la Svizzera contribuisce da diversi anni ai programmi di assistenza tecnica della BAD, dell'ADB e dell'IDB. L'allegato 3 da a questo proposito informazioni più precise.

Va ricordato infine che la Banca mondiale e le banche regionali per lo sviluppo contraggono mutui importanti sul mercato svizzero dei capitali. Nel 1982, 1 mutui ammontavano a 2 miliardi di franchi. Le imprese svizzere hanno beneficiato di numerose ordinazioni di beni e servizi nell'ambito delle gare d'appalto indette da questi istituti (500 mio frs. nel 1982).

142

Partecipazione alla gestione

La Svizzera collabora attivamente alla gestione, alla valutazione e al controllo delle attività delle organizzazioni internazionali di cui è membro. Nel numero 432 del messaggio del 19 marzo 1984 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario vi sono indicazioni più precise sul meccanismo che consente al nostro Paese di partecipare segnatamente alla gestione delle banche e dei fondi regionali per Io sviluppo.

2

21

Utilizzazione del credito quadro di 300 milioni di franchi relativo alla partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale delle banche regionali per Io sviluppo Compendio

II capitale a disposizione di una banca per lo sviluppo è costituito in occasione della sottoscrizione iniziale dei Paesi membri, poi è incrementato a intervalli più o meno regolari. L'ammontare degli aumenti di capitale e la ripartizione tra i Paesi membri sono stabiliti in via negoziale, ragion per cui è sempre difficile prevedere con esattezza l'ammontare della partecipazione dei singoli Paesi membri.

D'altra parte, i Paesi membri s'impegnano a mantenere il valore effettivo del contributo versato rispetto alle monete di riferimento delle banche. Gli impegni derivanti dalla partecipazione al capitale delle banche, espressi in moneta nazionale, dipendono quindi in larga misura dal corso dei cambi.

Il credito quadro di 300 milioni di franchi, stanziato con decreto federale del 26 settembre 1979, doveva consentirci di prendere gli impegni necessari alla partecipazione alle seguenti operazioni: 808

Banca interamericana per lo sviluppo (IDB): - aumento aggiuntivo al 4° aumento del capitale (1976) - 5° aumento del capitale (1979) - 6° aumento del capitale (1983) Banca africana perla sviluppo (E A D): - partecipazione in seguito all'adesione della Svizzera (1982) Banca asiatica per lo sviluppo (ADB): - 3° aumento del capitale (1983).

Nel messaggio del 12 marzo 1979 avevamo segnalato che «le somme effettivamente necessarie dipenderanno dall'esito dei negoziati internazionali inerenti a queste diverse misure, nonché dall'evoluzione del corso del franco svizzero in rapporto alle valute di riferimento delle banche regionali di sviluppo».

Allora l'ammontare dei nostri contributi in franchi svizzeri era stato pianificato sulla base di un corso del cambio di 1,70 franchi per dollaro, mentre durante il periodo coperto dal credito d'impegno il corso del dollaro è salito quasi fino a quota 2,30 franchi. Inoltre, nell'ambito dei negoziati sull'adesione degli Stati non regionali alla Banca africana per lo sviluppo e tenuto conto dei fabbisogni di finanziamento particolarmente urgenti del continente, siamo stati indotti ad assumere una partecipazione al capitale più importante del previsto. Questi due elementi sono stati essenzialmente la causa di una maggior partecipazione effettiva della Svizzera, tanto per le garanzie quanto per le quote versate. La tavola qui appresso elenca le somme previste nel 1979 e le somme effettive delle quote spettanti alla Svizzera nelle operazioni seguenti: Somme previste nel 1979 (in mio di fr.)

Somme effettive D (in mio di fr.)

Quota della Svizzera

Quota della Svizzera

da versare

da versare

IDB:

Aumento aggiuntivo al 4° aumento del capitale (1976) 5° aumento del capitale (1979) 6° aumento del capitale (1983) Mantenimento del valore della partecipazione al 4° e 5° aumento

2,9

-

45,5

3,2

50,0

4,0

--

--

2,9

.

-

45,5

3,6

65,1*

3,1*

1,5

1,5

809

Somme previste nel 1979 (fu mio di fr.)

Somme effettive l> (in mio di fr.)

Quota della Svizzera

Quota della Svizzera

da versare

da versare

BAD Partecipazione in seguito all'adesione della Svizzera (1982)

110,0

27,5

136,7

34,20

ADB 3° aumento del capitale (1983) Totale Totale arrotondato....

1)

90,0 298,4 500

9,0 43,7 45

98,1* 349,8

4,9* 47,3

Le somme con un asterisco sono ancora stime soggette a revisione in funzione dell'evoluzione del corso dei cambi.

1 totali superano le somme previste nel messaggio del 12 marzo 1979 di 50 milioni di franchi per quanto concerne la partecipazione totale della Svizzera e di 2,3 milioni di franchi per quanto concerne la quota da versare effettivamente (la somma prevista a tal fine è stata arrotondata a 45 milioni di franchi). Il credito quadro di 300 milioni di franchi ci ha fornito i mezzi d'impegno necessari per la partecipazione alle operazioni previste nell'ambito della IDB e della BAD, ma non ci ha consentito d'impegnarci per la totalità della somma corrispondente alla nostra partecipazione al 3° aumento del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo e neppure di procedere al versamento integrale della quota richiamata. Questa è la prima ragione per cui vi chiediamo di stanziare un credito aggiuntivo. Contemporaneamente vi chiediamo di mettere a disposizione i crediti d'impegno necessari per partecipare a un aumento individuale del capitale dell'ADB (cfr. n. 33), per mantenere il valore della nostra partecipazione al capitale della IDB e dell'ADB (cfr. n. 34) e infine per versare il contributo derivante dall'adesione della Svizzera alPIIC che vi proponiamo nel numero 35.

22

Provvedimenti finanziati con il credito quadro

Qui di seguito commentiamo brevemente i provvedimenti principali riguardanti le tre banche regionali per lo sviluppo quali sono stati previsti nel messaggio del 12 marzo 1979. Si tratta di aumenti di capitale, eccezion fatta per la Banca africana ove invece si tratta di apertura agli Stati non regionali.

Per quanto concerne la Banca interamericana per lo sviluppo, le prime due operazioni menzionate nella tavola alla fine del numero 21 qui sopra (l'au-

810

mento aggiuntivo del capitale nell'ambito del 4° aumento e il 5° aumento del capitale) sono state descritte dettagliatamente nei numeri 3131 e 3132 del messaggio del 12 marzo 1979.

221

Sesto aumento del capitale della Banca interamericana per lo sviluppo (IDB)

Sin dal principio dei negoziati, le idee dei diversi partecipanti sul volume dei mutui da conseguire durante il periodo 1983-1986 e sui mezzi per riunire i fondi necessari differivano in larga misura: gli Stati latino-americani peroravano una crescita annua del volume dei mutui del 18 per cento in termini nominali, mentre alcuni Paesi industrializzati miravano a un tasso di crescita del 12 per cento. Il risultato finale dei negoziati prevede una ricostituzione di 15 miliardi di dollari e permette quindi una crescita del 13,8 per cento. Tenuto conto dell'evoluzione dell'inflazione, ciò dovrebbe garantire un aumento annuo del 7 per cento in termini reali.

Particolarmente controverso sino alla fine dei negoziati è stato l'ammontare della quota del capitale da versare (rispetto alla quota di garanzie). Mentre gli uni proponevano per ragioni di bilancio, di rinunciare a versare una parte del capitale, la maggioranza dei Paesi si pronunciava in senso contrario, perché temeva un deterioramento della credibilità della banca sui mercati di capitali e quindi un rincaro degli interessi sui mutui per i Paesi creditori. La percentuale infine decisa per la quota da versare, ossia il 4,5 per cento, rappresenta una sensibile diminuzione rispetto alle quote precedenti; ad esempio, per la 5a ricostituzione la quota da versare era ancora del 7,1 per cento. La Svizzera, in quanto importante mercato di capitali per la IDB, si era pronunciata, nell'ambito dei negoziati, a favore del mantenimento di una quota da versare credibile.

La partecipazione svizzera all'aumento del capitale ammonta a 2652 nuove azioni, che corrispondono a un volume di circa 32 milioni di dollari, pari a circa 65,1 milioni di franchi svizzeri secondo il corso del cambio vigente alla fine dei negoziati1). Come già indicato più sopra, il 4,5 per cento della somma deve essere versato, mentre il resto rappresenta un capitale di garanzie richiamabile. Rispetto al volume globale della ricostituzione, la partecipazione svizzera al capitale ammonta allo 0,21 per cento; la Svizzera conserva così la vecchia percentuale di voto, ossia lo 0,23 per cento. La quota della Svizzera nel capitale sottoscritto dai Paesi non regionali, che determina la percentuale di voto in questo gruppo di Paesi, è di circa 3,3 per cento.

222

Partecipazione al capitale della Banca africana per lo sviluppo (BAD)

Secondo l'Accordo costitutivo della BAD, soltanto gli Stati africani indipendenti potevano divenire membri della Banca. Tuttavia, al fine di consentire D

l US $ = 2,0342 franchi svizzeri.

811

un aumento delle operazioni di mutuo e di dare una base finanziaria più solida alla Banca in vista di prestiti sul mercato internazionale dei capitali, il Consiglio dei governatori ha deciso, all'Assemblea annuale di Libreville nel maggio 1978, di autorizzare l'adesione anche agli Stati non regionali.

Al fine di preservare il carattere africano della Banca, la risoluzione prevede un certo numero di disposizioni di cui le più importanti sono: la direzione della Banca sarà sempre garantita dagli Stati membri regionali, le operazioni di mutuo della Banca saranno limitate all'Africa e la ripartizione dei voti sarà fatta in modo da consentire agli Stati membri regionali di disporre di una maggioranza di due terzi.

Le operazioni della Banca sono cominciate nel 1967 con un capitale autorizzato di 250 milioni di unità di conto 1). Attraverso aumenti successivi, il capitale è stato portato dai Paesi africani a 2380 milioni di unità di conto; poi, in occasione dell'apertura della Banca ai Paesi non africani, a 5250 milioni di unità di conto (pari a 6,3 miliardi di dollari). La quota dei Paesi non regionali in quest'ultimo aumento del capitale è stata di 1750 milioni di unità di conto (pari a 2,1 miliardi di dollari), di cui un quarto è stato effettivamente versato.

La quota relativamente alta del capitale versato dipende dal fatto che la Banca deve disporre di fondi d'esercizio sufficienti fino a quando le operazioni di mutuo sui mercati dei capitali dei Paesi industrializzati non abbiano acquisito una certa importanza.

Con decreto federale del 19 dicembre 1980 (FF 1980 III 1460) ci avete autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per l'adesione della Svizzera alla BAD. Il 14 settembre 1982 abbiamo adempiuto le formalità di adesione; il 30 dicembre 1982 l'apertura della BAD fu ufficiale. Oggi la BAD conta 22 Paesi regionali.

La quota della Svizzera nel capitale dei Paesi non regionali è del 3,75 per cento. Calcolata al corso di 1,727 franchi per 1 dollaro, ammonta a 136,67 milioni di franchi, di cui 34,2 milioni da versare.

223

Terzo aumento del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo (ADB)

Punto di partenza dei negoziati sono stati la valutazione di fabbisogni dei Paesi in sviluppo della regione, il ruolo dell'ADB nella regione, la capacità d'assorbimento dei Paesi e la capacità di gestione della Banca. II Consiglio d'amministrazione della Banca aveva proposto un aumento del capitale del 125 per cento per il periodo dal 1983 al 1987, percentuale che corrisponde al tasso di crescita normale della Banca durante gli ultimi anni. I negoziati hanno però messo in luce che, per ragioni di bilancio, questo obiettivo non era alla portata di parecchi grandi Paesi membri. Si è dunque convenuto un aumento del 105 per cento, fissando così il capitale a 15,5 miliardi di dollari.

" L'unità di conto usata dalla BAD equivale, secondo l'articolo 5 paragrafo b) dell' Accordo costitutivo della Banca, a 0,88867088 grammi d'oro fino. Dal 31 dicembre 1977 l'unità di conto è considerata equivalente a un diritto di prellevo speciale del Fondo monetario internazionale.

812

Anche l'ammontare della quota del capitale da versare rispetto alla quota richiamabile ha dato adito a controversie. Per giungere a una soluzione di compromesso, si doveva tener conto della situazione di bilancio degli Stati membri nonché della solvibilità della Banca sui mercati di capitali. La quota convenuta, il 5 per cento, è nettamente inferiore a quelle precedenti; nell' ambito della 2a ricostituzione del capitale, essa ammontava ancora al 10 per cento. La Svizzera si è adoperata in favore del mantenimento di una quota da versare credibile.

La quota svizzera nell'aumento del capitale ammonta a 4238 azioni, ossia a 42,38 milioni di diritti di prelievo speciali (98 mio fr.), pari allo 0,56 per cento della somma totale. La quota nel capitale non regionale (1,5%) e il diritto di voto (2,4%) restano invariati.

3 31

Utilizzazione del credito aggiuntivo al credito quadro di 300 milioni di franchi Compendio

II credito aggiuntivo che vi proponiamo di stanziare col presente messaggio è destinato a finanziare i provvedimenti seguenti (gli importi sono provvisori e possono essere ripartiti diversamente tra i provvedimenti senza mutare la somma totale): Provvedimenti

Quota svizzera

Quota da versare

In milioni di franchi

1 . Banca asiatica per lo sviluppo - saldo della partecipazione al 3° aumento del capitale -- aumento individuale del capitale 2. Pagamento per il mantenimento del valore (ADB/IDB) 3. Sottoscrizione del capitale della Società interamericana di investimenti Totale .

Totale arrotondato

32

.

.

.

50 60

2,5 9

1,4

1,4

7,2

7,2

118 6 120

20 1 20

Terzo aumento del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo

Come già detto nel numero 223, la Svizzera si è impegnata, previa approvazione dei crediti necessari da parte del Parlamento, a partecipare al 3° aumento del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo con una somma di 98 milioni di franchi, di cui circa 6 milioni da versare effettivamente. Parte del 813

nuovo aumento potrà essere imputato al credito quadro di 300 milioni di franchi, ossia fino ad esaurimento del medesimo (48 mio di fr.). La parte restante, una cinquantina di milioni di franchi, sarà a carico del credito aggiuntivo. La quota da versare è sottoposta al mantenimento del valore.

33

Aumento individuale del capitale della Banca asiatica per lo sviluppo

Tra il 1973 e il 1978 vi sono stati otto aumenti individuali del capitale da parte di diversi Stati. Anche la Svizzera ha attuato un simile aumento nel 1977 (FF 1977II447) per mantenere una quota adeguata nel capitale.

Nel 1982 il Consiglio d'amministrazione dell'ADB ha stabilito delle norme generali di procedura per gli aumenti individuali del capitale. Secondo tali norme, gli aumenti dovrebbero avvenire sulla base di consultazioni multilaterali al momento dell'aumento generale del capitale. Nel 1982, in concomitanza col terzo aumento generale, dieci Paesi membri, tra cui la Svizzera, hanno chiesto un aumento individuale della loro quota. I relativi negoziati si sono rivelati ardui e sono ancora in corso. In compenso, i negoziati sul terzo aumento generale del capitale si sono conclusi.

Gli aumenti individuali del capitale incrementano le risorse della Banca. Nel numero precedente si è notato che un aumento del capitale del 125 per cento, ancorché giustificato dal punto di vista dei fabbisogni, non ha potuto essere ottenuto. Tuttavia, grazie agli aumenti individuali, la Banca si avvicinerà a tale obiettivo. Per ragioni di politica di sviluppo ci sembra opportuno contribuire all'ampliamento delle possibilità d'azione della Banca attraverso un aumento individuale del capitale. In questo modo possiamo conservare un'influenza sulle attività della Banca. La nostra presenza all'ADB ci consente di controllare l'utilizzazione dei fondi pubblici messi a disposizione della Banca, di prender parte al processo decisionale all'interno di questo istituto e, per quanto possibile, d'influenzarne l'attività secondo la nostra concezione di politica dello sviluppo. Tutto ciò presuppone tuttavia un'adeguata rappresentanza in seno agli organi di gestione dell'istituto. Tale rappresentanza dipende principalmente dalla quota detenuta dal nostro Paese e dal posto che esso occupa nel Consiglio d'amministrazione della Banca. Attualmente, la Svizzera fa parte di un gruppo di voto comprendente la Francia, l'Italia, il Belgio e, forse in futuro, la Spagna. Affinchè sia garantita una rappresentanza regolare e adeguata in seno al gruppo, si rivela necessario adattare la nostra quota ai cambiamenti che Francia e Italia intendono apportare.

In questo contesto va rilevata l'importanza della Svizzera come mercato di capitali
per l'ADB. I prestiti ivi contratti dalla Banca fanno del nostro Paese il 3° mercato dei capitali in ordine d'importanza. È quindi nell'interesse della Svizzera essere regolarmente rappresentata nel Consiglio d'amministrazione.

Prevediamo che l'aumento individuale del capitale debba ammontare a 60 milioni di franchi, di cui il 15 per cento (9 mio di fr.) sarà probabilmente versato; la somma restante costituirà un capitale di garanzie richiamabile.

814

34

Contributo per il mantenimento del valore

Affinchè sia preservato il valore in divise del capitale versato, le Banche africana, asiatica e inteamericana per lo sviluppo hanno previsto, nella loro carta costitutiva, dei sistemi detti di mantenimento del valore a) . In virtù di questi sistemi i Paesi membri devono, in caso di deprezzamento della loro moneta rispetto alla moneta di riferimento, versare somme compensative sul capitale versato; inversamente, in caso di rivalutazione, beneficiano di indennità di compensazione. I sistemi di mantenimento del valore contribuiscono a conservare la solvibilità delle banche regionali presso gli istituti finanziari internazionali. La Svizzera, in quanto importante mercato di capitali per le banche regionali, ha un interesse di primo piano in tali sistemi. Gli istituti finanziari sono in grado di adempiere il loro compito di sviluppo soltanto se la loro struttura finanziaria'è sana.

La gestione dei sistemi di mantenimento del valore e l'unità di riferimento (p. es. il dollaro americano) variano secondo le banche.

Si aggiunga che, a causa delle modificazioni nel sistema monetario internazionale, certe disposizioni contenute originariamente negli statuti di fondazione non trovano o trovano solo parzialmente applicazione. Nuove modificazioni nei sistemi di mantenimento del valore non sono per altro da escludere.

Durante le discussioni sull'applicazione pratica dei regolamenti, la Svizzera sostiene ogni volta la soluzione più vantaggiosa e in particolare quella più affidabile segnatamente in ragione della pianificazione finanziaria. Lo svolgimento delle operazioni dovrebbe inoltre occasionare, tanto per la Banca quanto per i Paesi membri, pochissime spese amministrative.

Già in passato, e segnatamente nel messaggio del 12 marzo 1979 relativo allo stanziamento del credito quadro di 300 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera al capitale delle banche regionali per lo sviluppo (FF 1979 I 833) avevamo segnalato l'esistenza dei sistemi di mantenimento del valore.

Nel messaggio citato avvertivamo che: «Secondo l'evoluzione dei corsi del cambio, l'applicazione di questo sistema può provocare introiti o spese supplementari, ma sempre per importi limitati». Le variazioni relativamente deboli allora registrate dai corsi dei cambi ci avevano sospinto a non far figurare somme speciali nel messaggio.
Le nostre partecipazioni al capitale -- e, quindi, le somme sottoposte al mantenimento del valore -- sono aumentate regolarmente in questi ultimi anni nell'ambito degli aumenti multilaterali di capitale. A causa delle frequenti fluttuazioni dei corsi dei cambi, l'incidenza sul bilancio del mantenimento del valore potrebbe aumentare. Vi specifichiamo dunque le somme che saranno verosimilmente necessarie.

" Anche l'Accordo costitutivo del Fondo africano per lo sviluppo e l'Accordo sui Fondi delle operazioni speciali integrato alla Banca interamericana per lo sviluppo prevedono dei sistemi di mantenimento del valore. Poiché le operazioni svizzere al Fondo per lo sviluppo sono imputabili ai crediti quadro per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo, i pagamenti relativi al mantenimento del valore non sono oggetto del presente messaggio.

815

In base alle informazioni di cui disponiamo sulla politica seguita in merito ai diversi istituti e ipotizzando un corso del dollaro di 2,30 franchi svizzeri, abbiamo previsto 1,4 milioni di franchi ripartiti nel modo seguente: mio fr.

Banca asiatica per lo sviluppo Banca interamericana per lo sviluppo Totale

0,4 1,0 , . 1,4

Le cifre sono approssimative. I pagamenti possono essere fatti sia in contanti sia con l'emissione di obbligazioni («notes»).

Noi abbiamo previsto versamenti alla Banca africana per la quale il mantenimento del valore non dovrebbe essere verosimilmente applicato nei prossimi 18 mesi.

35 351

Adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento (IIC) Situazione iniziale

Da qualche anno la Banca interamericana per lo sviluppo (IDB si è sforzata di trovare degli strumenti per sostenere principalmente le piccole e medie imprese del settore privato quando fanno investimenti prioritari dal punto di vista dello sviluppo. Questo aiuto, che verrebbe a completare l'attività tradizionale della Banca, dovrebbe tradursi in una partecipazione diretta al capitale e/o in una concessione di mutui. L'IDB si è qui ispirata alla Società internazionale di finanziamento», succursale della Banca mondiale, che ha uno statuto giuridico autonomo e persegue fini simili.

I Paesi membri dell'IDB che non appartengono alla regione, ossia essenzialmente i Paesi europei e il Giappone, hanno seguito in qualità di osservatori la prima fase dei negoziati per la creazione dell'IIC. I Paesi non regionali hanno cominciato a prender parte attivamente ai negoziati soltanto dopo che i Paesi latino-americani si erano accordati sulla forma e la modalità di questo strumento. Oltre alla Svizzera, anche la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Olanda, il Giappone, Israele, l'Italia, l'Austria e la Spagna hanno manifestato l'intenzione di aderire alla Società. Per ragioni diverse, altri Paesi membri europei e il Canada non prevedono per ora di aderire all'IIC. La procedura di ratifica è già cominciata.

352

Motivi dell'istituzione dell'IIC

L'America Latina, rispetto all'Africa e a una parte dell'Asia, ha raggiunto un livello di sviluppo superiore, che si traduce, tra l'altro, in un più alto grado di industrializzazione. Tale situazione ha indotto diversi Paesi donatori a concentrare negli ultimi anni il loro aiuto bilaterale sui Paesi africani e asiatici più poveri. Anche l'IDB ha tenuto conto della progressione dell' America Latina diminuendo, in occasione dell'ultima ricostituzione (1983816

86), di circa il 50 per cento le prestazioni accordate a condizioni di favore (Fondo per le operazioni speciali). Tuttavia, in America Latina vi sono necessità specifiche, causate dal maggior grado di industrializzazione, che abbisognano di un modesto aiuto pubblico volto a stimolare la mobilitazione di risorse private. Questo bisogno è manifesto per le piccole e medie imprese 1'.

L'importanza di queste imprese per uno sviluppo economico armonioso in America Latina si è palesata principalmente negli ultimi anni, queste imprese impiegano attualmente il 45-50 per cento (media per i Paesi latinoamericani) della mano d'opera nel settore industriale e contribuiscono a produrre il 35 per cento circa del valore aggiunto nazionale. A questo aspetto quantitativo non indifferente vanno aggiunti elementi qualitativi dipendenti dalla politica di sviluppo: - creazione d'impieghi, l'esperienza ha mostrato che le piccole e medie imprese necessitano di norma d'investimenti relativamente poco importanti per creare nuovi impieghi. Questo elemento è particolarmente importante dato il numero di disoccupati in America Latina (oltre 26 milioni, pari a circa il 22% della popolazione attiva che aumenta attualmente del 4% all'anno).

- Minor concentrazione nei grandi agglomerati: la miglior ripartizione delle piccole e medie imprese, tra le regioni economiche nazionali contribuisce a frenare l'esodo verso le grandi città e a migliorare la qualità dell'approvvigionamento locale.

- Miglior utilizzazione delle risorse indigene: l'esperienza mostra che le piccole e medie imprese fanno uso di materie prime e di prodotti semifiniti indigeni più delle grandi, questo permette loro di essere produttive anche nei periodi di grave penuria di divise.

- Rafforzamento della classe imprenditoriale privata e promozione dell ceto medio: rispetto ai Paesi industrializzati, l'America Latina conta soltanto poche imprese private e un ceto medio modesto, indebolito dalla crisi degli ultimi anni: questo potrebbe destabilizzare il Paese sia'socialmente sia politicamente.

- Promozione del management e maggior diffusione del know-how professionale: in molti Paesi d'America Latina l'uno e l'altro mancano; inoltre la mano d'opera qualificata si trova finora essenzialmente nelle grandi città.

L'ostacolo principale per il processo di crescita
dinamica delle piccole e medie imprese è la mancanza di un capitale rischio disponibile. Dati gli alti rischi e i lavori amministrativi relativamente importanti, numerose banche latino-americane esitano a fornire capitali alle piccole e medie imprese pri11

1 criteri per definire una «piccola e media impresa» variano secondo i Paesi.

L'IDS ha fondato le proprie stime sulle definizioni applicabili nei diversi Paesi (laddove ve ne erano) o su parametri tratti da esperienze pratiche (p. es. Perù: imprese che abbiano un giro d'affari annuo di 500 000 dollari (1981); in Colombia: imprese con un numero d'impiegati tra i 5 e i 99; in Giamaica: imprese il cui patrimonio ammonti dai 500 000 ai 2 milioni di dollari).

53

Foglio federale. 67° anno. Voi. Ili

817

vate o altrimenti esigono interessi e commissioni elevati; inoltre gran parte dei crediti sono accordati unicamente per un periodo di sei mesi. L'IDB stima che il fabbisogno di capitali a più lungo termine (con durate di rimborso superiori a un anno) nei Paesi più industrializzati del continente sia coperto soltanto per il 5-8 per cento da istituti di finanziamento pubblici (servizi statali, banche, ecc.) e da tale cifra scenda al 3-5 per cento per i Paesi meno sviluppati (circa il 30% nei Paesi industrializzati). Il finanziamento delle piccole e medie imprese attraverso il mercato dei titoli è altrettanto problematico.

353

Finalità funzionamento e struttura dell'IIC

Tenuto conto della situazione iniziale appena esposta l'articolo 1, comma 1 del progetto d'accordo istituito dalla Società interamericana di investimento definisce nei seguenti termini il fine della società: La Società si prefigge di favorire lo sviluppo economico dei Paesi membri regionali in sviluppo incoraggiando l'istituzione, l'espansione e l'ammodernamento di imprese private, preferibilmente di piccola e media grandezza, per completare le attività della Banca interamericana di sviluppo (chiamata qui di seguito «La Banca»).

Le imprese in cui il Governo o altri enti pubblici hanno una partecipazione azionaria e le cui attività rafforzano il settore privato dell'economia possono beneficiare del finanziamento della Società.

Una gamma di provvedimenti da applicare singolarmente o congiuntamente deve consentire all'IIC di raggiungere il proprio scopo. In caso di progetti meritevoli di essere incoraggiati si tratterà di decidere ogni volta se un'impresa debba essere sostenuta direttamente, con una partecipazione al capitale azionario o con crediti; all'occorrenza le operazioni saranno dirette da istituti di finanziamento locali con ruolo di intermediari. La società può procedere a investimenti diretti soltanto se la maggioranza delle azioni dell' impresa è determinata da cittadini di Stati latino-americani. La corresponsabilità dei partner locali nel processo decisionale è così sempre garantita.

La IIC può inoltre organizzare consorzi di mutui, accordare garanzie, concludere «Joint Ventures» o altre forme di partecipazione, e anche contratti di licenze, di marketing e di gestione. Anche l'aiuto tecnico nei cofinanziamenti con istituti internazionali di finanziamento e il sostegno diretto alla gestione sono componenti dell'insieme dei provvedimenti previsti.

Il Consiglio di direzione dell'IIC formulerà i principi dettagliati per l'esecuzione delle operazioni di finanziamento. Per l'IDB, la nuova attività rappresenta un compito supplementare, da aggiungersi alle funzioni definite nello statuto. È risaputo che sinora la Banca ha sostenuto i Paesi della regione cofinanziando, essenzialmente attraverso mutui a lungo termine, progetti di sviluppo prioritari, segnatamente nel settore agricolo e nel campo dell'infrastruttura sociale e materiale (tra l'altro l'energia, i trasporti e le comunicazioni). In
passato, i progetti d'industrializzazione sono stati sostenuti dall' IDB, attraverso mutui concessi con l'intermediazione di istituti nazionali.

Poiché l'ampliamento delle attività della Banca esige nuove procedure, si è 818

proposto di istituire un'organizzazione indipendente a livello giuridico, ma strettamente connessa all'IDB a livello amministrativo. La struttura organizzativa dell'IIC è analoga a quella dell'IDB. L'organo supremo della Società è l'Assemblea dei governatori la cui composizione è identica all'organo corrispondente della Banca. L'Assemblea dei governatori terrà una sessione all'anno che avrà luogo parallelamente alla sessione annuale dell'Assemblea dei governatori dell'IDB.

Il Consiglio dei direttori esecutivi, che funge da Consiglio d'amministrazione, sarà incaricato di determinare e di seguire permanentemente le operazioni dell'IIC alla sede di Washington. Il Comitato esecutivo del Consiglio dei direttori esecutivi costituisce un importante organo decisionale e direzionale. La direzione dell'organizzazione è affidata a un «General Manager». Presidente dell'IIC è d'ufficio il Presidente dell'IDB.

354

Valutazione di un'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento

Aspetti inerenti alla politica di sviluppo Nel messaggio del 14 dicembre 1981 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo avevamo così definito il punto di vista della Svizzera 'Sulla promozione dell'industrializzazione: L'industrializzazione rappresenta per i Paesi in sviluppo un'importante possibilità di diversificazione: essa permette, da un lato, di aumentare la parte di valore aggiunto dei prodotti esportati e, dall'altro, di ampliare la gamma della produzione e, conseguentemente, di incrementare e diversificare le fonti d'introiti in divise. Se realizzata mediante tecniche appropriate, essa può anche contribuire alla soluzione del problema della disoccupazione. La diversificazione e il consolidamento delle strutture economiche risultanti dall'industrializzazione permettono ai Paesi in sviluppo di soddisfare più agevolmente le esigenze delle loro popolazioni e, nel contempo, favoriscono un processo di sviluppo autonomo e cumulativo.

Oltre agli effetti positivi sotto il profilo della politica di sviluppo, già menzionati nel numero 352 e risultanti da un ampliamento delle basi industriali, vanno citate le conseguenze altrettanto benefiche a medio e a lungo termine sulla bilancia dei pagamenti, dovute ai maggiori introiti delle esportazioni o ai risparmi di divise fatti grazie alle sostituzioni delle importazioni. Nel 1980, considerazioni analoghe hanno indotto la Svizzera a concludere con la Banca un accordo sulla costituzione di un fondo di promozione dei piccoli progetti industriali. Alcuni di questi progetti appartengono al settore «informale», vale a dire che i loro promotori non hanno accesso alle fonti locali di finanziamento. Il sostegno alle piccole imprese ha per fine di consentire loro l'accesso ai finanziamenti locali a medio termine. Il fondo sopraccitato, denominato «Fondo svizzero», è stato alimentato con 5 milioni di franchi nel 1980 e con 8 milioni nel 1982. L'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento completerebbe quindi le attività previste nell'ambito del Fondo.

819

Si può dunque constatare che in genere gli obiettivi perseguiti dall'IIC concordano con quelli stabiliti nella legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. L'IIC deve contribuire segnatamente a mettere in grado i Paesi in sviluppo di garantire da sé il proprio sviluppo.

Considerazioni di politica economica esterna Per due ragioni la Svizzera è particolarmente interessata a un consolidamento e ad un raffoizamento economico dei Paesi d'America Latina: la prima è la posizione degli investimenti svizzeri sul continente sudamericano: con una percentuale del 7,5 per cento, la Svizzera occupa il terzo posto per ordine d'importanza dopo gli Stati Uniti (47,8%) e la Repubblica federale di Germania (8,5%) e prima del Giappone e del Canada. Fino al 1982, il volume degli investimenti svizzeri era stimato a circa 4 miliardi di franchi svizzeri. La seconda ragione è che gli scambi commerciali tra la Svizzera e l'America Latina sono relativamente intensi (quota delle esportazioni: 4,2%; quota delle importazioni: 1,8%) con un saldo positivo per la Svizzera. La crisi economica ha comportato per l'America Latina una netta riduzione delle importazioni (--20%) nel 1983.

C'è da aspettarsi che l'attività dell'IIC promuova tanto gli investimenti in generale nei Paesi latino-americani medesimi quanto gli investimenti provenienti dai Paesi membri non regionali.

La volontà degli Stati latino-americani di istituire PIIC è foriera di una valutazione più positiva dell'attività delle imprese private. In parte rivela anche che l'atteggiamento verso gli investimenti esteri sta ormai per cambiare.

Infine l'attività più intensa delle piccole e medie imprese dovrebbe avere, a medio termine, ripercussioni positive sulle accresciute esportazioni di beni svizzeri.

355

Ripartizione del capitale; partecipazione della Svizzera; ripercussioni finanziarie

La Società interamericana d'investimenti comincerà l'attività con un capitale di base di 200 milioni di dollari che le consentirà di coprire un primo periodo d'azione di quattro anni (1985-1988).

Attualmente, la ripartizione del capitale, da versare interamente, è prevista nel modo seguente.

In mio $

- Stati latino-americani - USA - Paesi membri non regionali

110 51 39

200

In %

55 25,5 19,5

100

Le discussioni sulla ripartizione del capitale in seno al gruppo dei Paesi non

820

regionali non sono ancora giunte a termine. La quota che intendiamo assumere è del 1,55 per cento Tale partecipazione deve consentire alla Svizzera d'influire approssimativamente sulla gestione per mezzo di un rappresentante in seno al Consiglio dei direttori esecutivi dell'IIC. La Svizzera potrà probabilmente nominare periodicamente un rappresentante svizzero in seno a detto Consiglio (direttore o direttore supplente) come ha già fatto nell'ambito della Banca. Gli Stati non regionali stanno discutendo attualmente nella formazione dei gruppi di voto.

Una partecipazione svizzera di circa 1,55 per cento al capitale di base dell' 1IC di 200 milioni di dollari comporterebbe impegni per 3,1 milioni di dollari, pari a circa 7,2 milioni di franchi. Questa somma dovrà essere versata in quattro rate annue uguali nel periodo dal 1985 al 1988. Le risorse necessarie saranno prelevate dal credito di 120 milioni di franchi aggiuntivo al credito quadro per la partecipazione all'aumento del capitale delle banche regionali per lo sviluppo.

4

Durata e ammontare del credito aggiuntivo

II credito aggiuntivo che vi chiediamo di stanziare deve consentirci di prendere, dal 1° aprile 1985 e per una durata minima di un anno e mezzo, gli impegni di garanzie e di versamenti necessari alla nostra partecipazione all'aumento del capitale delle banche regionali, al mantenimento del valore delle partecipazioni e all'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimenti. Il credito ammonta a 120 milioni di franchi di cui solo 20 milioni circa da versare e 100 milioni a titolo di garanzie. I versamenti saranno scaglionati nell'arco di 10 anni circa. Le somme necessarie sono state iscritte nel bilancio preventivo 1985 e nel piano finanziario 1986-87, in quanto scadono entro il 1987. Le somme indicate per ogni singolo provvedimento a carico del credito aggiuntivo sono provvisorie, possono variare in seguito ai negoziati internazionali o con l'evoluzione del corso dei cambi. Per questo ci riserviamo la possibilità di una diversa ripartizione dei fondi tra le diverse operazioni previste nell'ambito del credito richiesto.

5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le ripercussioni finanziarie sono già state menzionate nel capitolo 4. Le spese inerenti al credito quadro si estenderanno su 10 anni circa e saranno iscritte come crediti di pagamento nei preventivi annuali. Le misure proposte non implicheranno un aumento del personale federale.

6

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'attuazione del decreto federale proposto incombe esclusivamente alla Confederazione e non impone alcun onere ai Cantoni e ai Comuni.

821

7

Linee direttive della polìtica di governo

La nostra partecipazione all'aumento del capitale delle banche regionali per lo sviluppo e l'adesione alla Società interamericana d'investimento si iscrivono nell'ambito del rafforzamento della nostra politica di aiuto allo sviluppo annunciato nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121, n. 231 e appendice 2).

8

Base e forma giuridica

Vi proponiamo di adottare due decreti federali. Il decreto federale sulla partecipazione al capitale delle banche regionali per lo sviluppo si basa sull'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), il quale prevede che «i fondi per la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali sono stanziati in forma di crediti quadro pluriennali».

Trattandosi di una decisione di carattere finanziano, il credito può essere stanziato con un decreto semplice giusta l'articolo 8 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti tra i Consigli (RS 171.11). Tale decreto non sottosta quindi al referendum.

Il decreto federale sull'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento (IIC) si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione è abilitata a concludere trattati con l'estero. La competenza della vostra Assemblea è prevista all'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. Poiché si tratta dell'adesione a un' organizzazione internazionale, il decreto sottosta al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale.

822

Allegati 1

Flussi finanziari verso i Paesi in sviluppo (tavola)

2

Dati relativi alla struttura e alle attività delle banche regionali per lo sviluppo e alla partecipazione della Svizzera a queste istituzioni 21 Banca interamericana per lo sviluppo 22 Banca africana per lo sviluppo 23 Banca asiatica per lo sviluppo 3

Esempi di progetti finanziati dal capitale delle banche regionali per lo sviluppo

4

La cooperazione bilaterale tra la Svizzera e le banche regionali per lo sviluppo '

823

Allegato 1 Flussi finanziari verso i Paesi in sviluppo, 1982 Totale

(mia $)

1 11 12 2 3 31

Aiuto pubblico allo sviluppo Bilaterale 26,8 Organismi multilaterali 7,5 Doni di organismi privati umanitari Apporti a condizioni non di favore Pubblici 22,7 - crediti all'esportazione 11,5 - apporti multilaterali 6,7 - altri 4,5 32 Privati 34,0 - investimenti diretti 11.0 - settore bancario 21,0 - mutui obbligatori 2,0 Totale dei flussi

824

34,3

2,3 56,7

93,3

36,8 28,7 8,1 2,5 60,7 24,3 12,3 7,2 4,8 36,4 11,8 22,5 2,1 100,0

Allegato 2 Dati relativi alla struttura e alle attività delle banche regionali per lo sviluppo e alla partecipazione della Svizzera a queste istituzioni 21 Banca interamericana per lo sviluppo (Stato il 31 dicembre 1983) 1. Anno di fondazione

1959

Inizio dell'attività

1960

2. Paesi membri Totale Paesi regionali di cui: Paesi in sviluppo Paesi sviluppati Paesi non regionali di cui: Paesi sviluppati Paesi in sviluppo

43 28 26 2 15 13 2

3. Organizzazione Consiglio dei Governatori Consiglio d'amministrazione di cui: Paesi regionali Paesi non regionali

43 12 10 2

4. Risorse Totale del capitale sottoscritto regionale e interregionale di cui: capitale versato capitale richiamabile Totale Fondo delle operazioni speciali Totale dei prestiti in corso

21,42 mia di $ 2,08 mia di $ 19,34 mia di $ 7,67 mia di $ 5,20 mia di $

5. Personale Totale a. Categorie di personale personale professionale personale amministrativo b. Personale alla sede centrale e. Personale nei Paesi membri

1922 1039 883 1357 565

825

6. Attività creditizia a. Totale cumulativo (1961-1981) di cui: 1980 1981 1982 1983

25,0 mia di $ 2,3 mia di $ 2.5 mia di $ 2,7 mia di $ 3,0 mia di $

b. Ripartizione settoriale (in mio US-S) Settore

Direttamente produttivo - Agricoltura e pesca - Industria e miniere Infrastnittura economica - Energia - Trasporti e comunicazioni .

Infrastnittura sociale - Ambiente e sanità - Educazione, scienza, tecnica - Sviluppo urbano Altri - Finanziamento esportazioni - Preinvestimenti - Turismo - Altri Totale

1983

%

1961-1983

",0

489 732

16,1 24,0

5551 3 779

22,2 15,1

968 171

31,8 5,6

6711 3277

26,8 13,1

271 189 39

8,9 6,2 1,3

2378 1313 791

9,5 5,2 3,1

62 19 91 14

2,0 0,6 3,0 0,5

510 341 268 113

2,0 1,4 1,1 0,5

3045

100

25 032

100

7. Assistenza tecnica Totale cumulativo di cui: 1980 1981 1982 1983

336 mio di $ 32 mio di $ 41 mio di S 49 mio di S 54 mio di $

8. Condizioni dei mutui a. Prestiti ordinari dell'IDB Saggio d'interesse Termine d'attesa Durata totale dei prestiti

826

11% Funzione della durata totale del prestito 15 a 25 anni

b. Prestiti del Fondo delle operazioni speciali - Condizioni generali saggio d'interesse termine d'attesa durata totale dei prestiti - Condizioni particolari per i Paesi meno sviluppati e per i Paesi con mercati limitati: saggio d'interesse termine d'attesa durata totale dei prestiti

la4% 5 a 10 anni 25 a 40 anni

l a 2% 7 a 10 anni 30 a 40 anni

9. Partecipazione svizzera

· a. Capitale (impegni) Totale di cui: parte versata parte richiamabile b. Diritti di voto In rapporto al totale In rapporto ai Paesi non regionali e. Contributi al Fondo delle operazioni speciali (sino alla fine del 6° aumento del Fondo) . . . .

48,34 mio di $ 4,52 mio di $ 43,82 mio di $

0,23% 3,33%

35,2 mio di $

d. Contratti derivanti da appalti internazionali conclusi con aziende svizzere (1979-1982) '

129,2 mio di $

e. Prestiti contratti in Svizzera Totale cumulativo

895,6 mio di. $

Per l'IDB il mercato dei capitali svizzero occupa, con una quota del 17 per cento, il terzo posto dopo gli Stati Uniti (38,6%) e il Giappone (18,9%).

22 Banca africana per lo sviluppo (Stato il 31 dicembre 1983) 1. Anno di fondazione

1963

Inizio delle attività ufficiali

1966

827

2. Paesi membri Totale Paesi regionali di cui: Paesi in sviluppo Paesi industrializzati Paesi non regionali di cui: Paesi industrializzati

74 50 50 -- 22 16

3. Organizzazione Consiglio dei Governatori Consiglio d'amministrazione (direttori esecutivi) · di cui: rappresentanti regionali rappresentanti non regionali

74 18 12 6

4. Personale Totale di cui: personale professionale assistenza tecnica personale amministrativo

802 300 25 477

5. Risorse (in mio di $)

Totale del capitale sottoscritto, regionale e interregionale di cui: capitale versato capitale richiamabile Ripartizione del capitale - regionale - non regionale Totale dei prestiti in corso

31.12.83

Dopo l'adesione dei Paesi non regionali

5285

6300

1321

1575

3964

4725 4200

2100 425

6. Attività creditizia a. Totale dei prestiti totale cumulativo di cui: 1978 . . .

1979 . . .

1980 . . .

828

2062 mio di $ 206 mio di $ 274 mio di $ 297 mio di S

1981 1982 1983

323 mio di $ 399 mio di$ 574 mio di $

b. Ripartizione settoriale 1983 mio $

1980-1983 %

mio UC

%

Agricoltura Trasporti Servizi pubblici '.

Industria e banche per lo sviluppo Educazione, sanità

134,2 138,8 189,5 53,4 57,9

23,4 24,2 33,0 9,3 10,1

449,2 506,6 717,6 432,2 104,2

20,3 22,9 32,5 19,6 4,7

Totale

573,8

100,0

2209,8

100,0

e. Ripartizione secondo le categorie dei Paesi (1983) In%

Categoria A Paesi con PNL sino a 400 $/l'anno Categoria B Paesi con PNL da 400 a 780 S/l'anno Categoria C Paesi con PNL superiore ai 780 $/l'anno Progetti multinazionali

43,2 38,0 14,8 4,0 100,0

d. Costo totale dei progetti ADE Costo totale Parte ABD in percentuale

1982 in mio di $

1983 in mio di $

1830 399 21,8%

1447 574 39,7%

7. Assistenza tecnica Remunerazione di 4 periti: un analista finanziario, un agronomo, un perito in materia di pubblica sanità e un ingegnere in agro-industria (totale: 2,65 mio di fr. dal 1978 al 1982).

Finanziamento di studi di attuabilità e remunerazione di consulenti assunti per un breve periodo per operazioni specifiche (totale: 6,8 mio di fr. dal 1977 al 1983).

Remunerazione di 4 periti: finanze, pubblica sanità, un ingegnere agronomo, un perito in materia di gestione industriale (totale: 2,55 mio di fr. nell'arco di 3 anni, dal giugno 1983 al maggio 1986).

829

8. Condizioni dei mutui Tasso d'interesse Onere amministrativo Durata Termine d'attesa

9,5% 1,0% 12 a 20 anni 3 a 5 anni

9. Partecipazione svizzera a. Capitale (impegni) Totale di cui: quota da versare quota richiamabile b. Diritto di voto Rispetto al totale Rispetto ai Paesi non regionali

136,67 mio di frs.

34,17 mio di frs.

102,50 mio di frs.

1,25% 3,75%

e. Ripartizione dei voti (dopo l'adesione dei Paesi non regionali) - Paesi regionali di cui: Nigeria Egitto Algeria Zaire - Paesi non regionali di cui: Stati Uniti Giappone Germania Canada

66%% 9,23% 4,98% 4,31% 3,93% 33H% 5,68% 4,68% 3,51% 3,20%

d. Mutuo in Svizzera

Previsto dal 1984

e. Totale dei contratti derivanti da appalti internazionali (BAD e PAD)

67,1 mio di frs.

10. Fondo africano per lo sviluppo Contrariamente ai fondi connessi alle altre 2 banche regionali per lo sviluppo il Fondo africano per lo sviluppo è una persona giuridica autonoma.

830

23 Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) (Stato il 31 dicembre 1983) 1. Anno di fondazione Banca Fondo

1965 1968

2. Paesi membri Totale Paesi regionali di cui: Paesi in sviluppo Paesi industrializzati Paesi non regionali di cui: Paesi industrializzati

45 31 28 3 14 14

3. Organizzazione Consiglio dei Governatori Consiglio d'amministrazione (direttori esecutivi) . . .

di cui: Paesi regionali Paesi non regionali

44 a) 12 8 4

4. Personale 2) Totale Personale professionale di cui: dei Paesi membri regionali dei Paesi in sviluppo della Svizzera Personale amministrativo

1469 551 350 260 2 918

5. Risorse a. Banca 3) Totale del capitale sottoscritto, regionale e interregionale di cui: capitale versato capitale richiamabile di cui: convertibile

11 509,9 mio di I 1 657 mio di $ 9 852 mio di $ 82%

11 21

La Cambogia non ha designato governatori.

Eccezion fatta per l'Ufficio regionale a Dacca il personale dell'ADB è accentrato nella sede centrale di Manila.

35 Un terzo aumento del capitale è stato consentito nell'aprile 1983.

831

Ripartizione del capitale - regionale - non regionale Totale dei mutui in corso nel 1983

6 683,5 mio di : 4 826,4 mio di !

3 420 mio di $

b. Fondo Contributi versati Altre risorse (redditi, ecc.)

4 000 mio di $ 207 mio di $

Totale Contributi impegnati (totale) dicui:ADFI (1973-1975) ADFII (1976-1978) ADF III (1979-1982) ADF IV (1983-1986)

4 207 mio di $ 6 602 mio di $ 486 mio di $ 761 mio di $ 2 150 mio di $ 3 205 mio di $

6. Attività creditizia a. Totale dei mutui 1967-1983 » di cui: Banca Fondo

13,4 mia di $ 9,17 mia di $ 4,23 mia di $ Banca

Fondo

Totale

703 546 531 477

1890 1730 1680 1140

(in mio US $)

1983 1982 1981 1980

1189 1185 1147 958

b. Ripartizione settoriale (in mio US-$) 1967-1983

Agricoltura e agroindustria . .

Energia Trasporto e comunicazioni . .

Industrie e banche per lo sviluppo Infrastruttura sociale Totale

" 611 progetti in 26 Paesi.

832

%

1981-1983

%

4 075,7 3407,9 1685,0

30,4 25,5 12,6

603,8 418,5 134,0

34,2 27,3 7,6

2 151,0 2074,6

16,0 15,5

227,6 320,2

12,8 18,1

13 394,2

100

1 767,1

100

c. Ripartizione secondo i Paesi (in mio di $) Totale

Indonesia Filippine Corea Pakistan Tailandia .

Bangladesh

2366 1835 1775,5 1765,5 1360,3 1319,5

17,7 13,7 13,7 13,2 10,2 9,9

specificazioni: Banca: (1967-1983) I principali Paesi beneficiari (in ordine d'importanza): Indonesia - Corea 7010 mio di $ o - Filippine 76,5% dei mutui - Tailandia Fondo: (1967-1983) I principali Paesi beneficiari (in ordine d'importanza): In mio US-$

%

Bangladesh Pakistan Birmania Nepal Sri Lanka

1308 1026 479 378 342

31,0 24,0 11,3 8,9 8,1

Totale

3533

83,7

In mio US-$

%

d. Politica dei mutui Prestiti quadro Cofinanziamenti

Totale 1968-1982 di cui: con fondo d'aiuto pubblico allo sviluppo con crediti commerciali

54

Foglio federale. 67° anno. Voi. Ili

3549,8

100

2983,4 566,4

88 12

833

Evoluzione

1980 1981 1982 1983

.

Totale 1>

Fondo d'anHo pubblico allo svilupp o

Crediti commerciali

mio US-$

mio US-Ç

%

mio US-$

%

362 627 699 309

314 481 423 128,4

87 77 61 42

16 87 261 180,4

4 14 37 58

Finanziamento spese locali In mio US-$

Totale 1974-1983 1983 1982 1981

.

826,50 216,50 148,49 123,89

% prestito bancario

5 11,4 8,8 7,4

e. Volume totale dei progetti A DB dall'inizio delle attività II costo totale dei progetti cofinanziati nell'ambito dell'ADB è stimato a 30,5 miliardi di US-$, equivalente a una quota dei mutui ADB pari a 44 per cento circa.

7. Fondo speciale per assistenza tecnica a. Totale dei contributi al Fondo Somma impegnata

63,5 mio di $ 55,0 mio di $

b. Partecipazione svizzera Fondo (totale) Contributo bilaterale

2,86 mio di frs.

14,00 mio di frs.

e. Evoluzione dei contributi del Fondo 1982 1981 1980

8500 mio di $ 5646 mio di $ 4709 mio di $

8. Condizioni dei mutui a. Banca: Tasso d'interesse

10,5 (corretto semestralmente)

" II totale include i cofinanziamenti coi crediti all'esportazione.

834

Durata Termine d'attesa b. Fondo: Onere amministrativo . . . .

Durata Termine d'attesa

10-30 anni 3-5 anni 1% 40 anni 10 anni

9. Partecipazione svizzera a. Capitale (impegni) di cui: quota versata .

quota richiamabile

42,265 mio di $ 8,187 mio di $ 34,078 mio di $

b. Diritti di voto Rispetto al: totale Rispetto ai Paesi non regionali

0,738% 1,8%

e. Ripartizione dei voti Paesi icgionali (63,8%) di cui: Giappone India Australia Indonesia Paesi non regionali (36,2%) di cui: Stati Uniti Canada Germania d. Contributi al Fondo speciale (impegni) Ricostituzione:

13,6% 6,5% 6,0% 5,7% 13,6% 5,5% 4,6% i"mio Frs

uota Q svizzera

in%

ADFI (1973-1975) ADFII (1976-1978) ADF III (1979-1982) ADFIV (1983-1986)

21,0 22,0 48,0 79,6

Totale

170,6

e. Mutui in Svizzera Totale di cui: 1983 1982 1981 Per l'ADB la Svizzera è il terzo mercato di capitali tanza (dopo Giappone e Germania).

1,27 1,09 1,19 1,32

1400 mio di frs.

200 mio di frs.

200 mio di frs.

160 mio di frs.

in ordine d'impor-

835

f. Ammontare totale dei contratti ad aziende svizzere nell'ambito dei progetti ADB 1968-1983 125,7 mio di $ di cui: 1983 24,7 mio di $ 1982 17,2 mio di $ 1981 8,1 mio di $

836

Allegato 3

Esempi di progetti finanziati dal capitale delle banche regionali per lo sviluppo Banca interamericana per Io sviluppo (IDB) Equatore: Sviluppo rurale integralo La provincia di Loja, nella cordigliera delle Ande, conta poche superfici piane o vallose che si prestano all'agricoltura. Le superfici agricole esistenti, divise in minuscoli appezzamenti, attualmente consentono soltanto una produzione di sussistenza. II Governo ha deciso di accordare un'attenzione prioritaria ai progetti suscettivi di migliorare le condizioni economiche dei piccoli agricoltori. Per raggiungere questo obiettivo la IDB ha concesso nel 1983 due mutui per un totale di 10,3 milioni di dollari, di cui 8,5 milioni provengono dal capitale ordinario e 1,8 milioni dal Fondo delle operazioni speciali. I mutui consentono di finanziare un programma di sviluppo integrato che beneficia 7000 persone. Le risorse sono ad uso della «Secretaria de Desarrollo Rural Integral» per l'attuazione di un programma diversificato con le seguenti undici componenti: credito per l'acquisto di bestiame, assistenza tecnica, allevamento, commercializzazione, sviluppo forestale, strade rurali, sanità e igiene rurali, educazione primaria, organizzazione, formazione e ristrutturazione fondiaria.

Argentina e Paraguay: Progetto idroelettrico di Yacyretà Nel novembre 1983 è stato dato inizio ai lavori della centrale idroelettrica di Yacyretà, costruita congiuntamente dall'Argentina e dal Paraguay, sul fiume Paranà. La progettata capacità è di 4 milioni di kilowatt. Il progetto di Yacyretà è finanziato parzialmente da un mutuo di 210 milioni di dollari proveniente dal capitale ordinario della IDB e da un mutuo affine accordato dalla Banca mondiale. Il costo totale del progetto è stimato a oltre 5,7 miliardi di dollari. Il progetto consente all'Argentina di disporre di una fonte energetica di sostituzione dell'energia termica a un costo inferiore. Quanto al Paraguay disporrà di entrate supplementari dovute alla vendita di elettricità all'Argentina e potrà contare su questa fonte d'energia supplementare nei piani futuri.

Infine sarà migliorata la navigabilità del Paranà e sarà garantita l'irrigazione di 150 000 ettari in Argentina e in Paraguay,

Banca africana per Io sviluppo (BAD) Botswana: Progetto di strade rurali La BAD ha approvato il 23 agosto 1983 un mutuo di 15,7 milioni di dollari a favore del Ministero dei lavori pubblici e delle comunicazioni della Repubblica del Botswana. Il mutuo è accordato per un periodo di 20 anni, compreso

837

un termine di ammortamento di 5 anni. Il costo totale del progetto ammonta a 27,9 milioni di dollari.

Il progetto tende essenzialmente a facilitare l'integrazione della popolazione rurale lontana nella vita economica e sociale del Paese. Tale scopo sarà conseguito con l'istituzione di collegamenti stradali permanenti praticabili in ogni stagione tra i centri rurali di popolazione, i centri d'attività e la rete stradale esistente. Il progetto comporta la costruzione delle seguenti strade asfaltate a due corsie: Molepolole-Letlhakeng, Sefophe-Bobonong,Tsabong-Makopong, Mopipi-Rakops, Ramokgewebana-Kabamate. Il cofinanziamento è stato attuato dall'Agenzia norvegese per lo sviluppo (9,53 milioni d'unità di conto) e il mutuo della BAD sarà usato per finanziare il 68 per cento dei costi in divise del progetto.

Tunisia: Progetto d'alimentazione con acqua potabile della regione del Capo Bon II 19 gennaio 1984 la BAD ha approvato un mutuo di 20,1 milioni di dollari a favore della Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE). Il mutuo è concesso per un periodo di 20 anni, compreso un termine di ammortamento di 6 anni. Il costo totale del progetto ammonta a 33 milioni di dollari.

Il progetto fende ad aumentare l'approvvigionamento d'acqua e la capacità degli impianti d'immagazzinamento e di distribuzione primaria rafforzando l'infrastnittura esistente nella regione del Capo Bon. Il progetto ha per finalità di coprire i fabbisogni d'acqua sino all'anno 2000. Comprende le canalizzazioni d'adduzione e di distribuzione, 6 serbatoi, strutture'per la compressione, studi dettagliati d'esecuzioni tecniche e acquisto del terreno. Il mutuo della BAD servirà a finanziare la totalità del costo in divise del progetto.

Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) Indonesia: Progetto di protezione delle coltivazioni II 29 marzo 1984 l'ADB ha approvato un mutuo di 63 milioni di dollari a favore del «National Crop Protection Project». Il mutuo è accordato per un periodo di 20 anni con un termine d'attesa di 6 anni e un tasso d'interesse di 10,5 per cento l'anno.

Il progetto consentirà d'istituire servizi efficaci di protezione delle coltivazioni permettendo ai piccoli agricoltori di beneficiare delle economie di scala.

Infatti il progetto integrerà sistemi di lotta contro le malattie, le erbacce e gli
insetti. Contribuirà inoltre all'introduzione di sementi con un alto rapporto qualità/rendimento.

Il progetto comprende una componente importante di formazione per consentire di aumentare il numero di specialisti in protezione delle coltivazioni a livello nazionale e provinciale e di rafforzare le capacità istituzionali e tecniche nel settore.

838

Tailandia: Cofinanziamento alla «Industriai Finance Corporation of Thailand» (IFCT) La Banca per lo sviluppo industriale della Tailandia (IFCT) riceverà un mutuo dell'ADB corredato da due mutui commerciali. L'impegno dell'ADB ha facilitato moltissimo la realizzazione del cofinanziamento con la Rabobank e la Mitsui Bank. I mutuari dell'IFCT potranno beneficiare delle condizioni di favore del mutuo ADB (15 anni, termine d'attesa di 4 anni, tasso d'interesse di 10,5% l'anno e commissione del 0,75% l'anno).

L'IFCT è l'unico istituto in Tailandia per il finanziamento dello sviluppo industriale; favorisce la politica governativa di promozione delle industrie d'esportazione ad alta intensità di mano d'opera situate oltre Bangkok e la sua periferia.

839

Allegato 4

La cooperazione bilaterale tra la Svizzera e le banche regionali per lo sviluppo Banca interamericana per Io sviluppo (IDB) La Confederazione partecipa, oltre agli impegni multilaterali in qualità di membro dell'IDB, a livello bilaterale al finanziamento del programma d'assistenza tecnica e di piccoli progetti dell'IDB.

Lo scopo della cooperazione bilaterale è: a. di incrementare le risorse della Banca a favore dei Paesi e delle popolazioni povere della regione latino-americana; e b. di sfruttare la perizia e le capacità tecniche e operative della Banca per l'attuazione di progetti finanziati dalla Confederazione.

Il Programma d'assistenza tecnica (attualmente 60 mio di $ all'anno per 145 progetti) e di piccoli progetti (10 mio di $ all'anno per 20-25 progetti) assume un ruolo importante nel processo d'intensificazione delle attività della Banca a favore delle popolazioni svantaggiate. Ora i fondi attualmente disponibili sono insufficienti a coprire il costo dei progetti previsti. D'altro canto una parte dei fondi è disponibile soltanto in moneta locale.

La Confederazione ha così deciso di accordare un primo contributo di 5 milioni di franchi nel 1980 e un secondo di 8 milioni nel 1982 per il finanziamento della partecipazione svizzera al Programma.

Banca africana per Io sviluppo (BAD) La Confederazione presta anche un aiuto diretto importante alla BAD nell' ambito di programmi bilaterali di cooperazione tecnica. L'aiuto si esplica a due livelli: - da una parte, sostegno al rafforzamento della capacità operativa della BAD mettendo a disposizione specialisti alla sede dell'istituto; a tal fine la Confederazione ha accordato dal 1978 quattro contributi per un totale di 5 milioni di franchi; il quarto contributo, pari a 2,25 milioni di franchi, accordato nel 1983, consentirà di finanziare sino al 1986 i servizi di 4 periti (specialista in sanità pubblica, agronomo, ingegnere industriale, specialista in gestione). Il bilancio generale di questa azione si è rivelato positivo per entrambi i partner. La presenza di assistenti tecnici qualificati presso la BAD (attualmente una trentina nell'ambito di diversi programmi d'aiuto bilaterale) continuerà ad essere necessaria e dovrà persino essere aumentata nel corso dei prossimi anni, che saranno contrassegnati da una grandissima espansione delle attività, per consentire alla BAD di diventare uno strumento d'aiuto allo sviluppo dell'Africa sempre più efficace. Considerando d'altronde gli importanti mezzi finanziari che mettiamo a disposizio-

840

ne su piano multilatérale è nel nostro interesse rafforzare le capacità tecniche, finanziarie e operative dell'istituto; - d'altra parte, sostegno al programma d'assistenza tecnica della BAD a favore dei Paesi in sviluppo della regione. Lo scopo della cooperazione è di consentire alla BAD da un canto di dare un sostegno più efficace ai Paesi e alle popolazioni più povere d'Africa nella preparazione di progetti di sviluppo e nel rafforzamento delie capacità locali di pianificazione e di gestione dello sviluppo e dall'altro di usare la perizia e le capacità operative della BAD per l'attuazione di progetti confacenti alle priorità di sviluppo della Svizzera in Africa. Un primo contributo di 2,3 milioni di franchi, accordato nel novembre 1977, è stato totalmente impegnato; i progetti di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della prima operazione sono tutti in corso d'attuazione. La cooperazione si è rivelata soddisfacente e un secondo contributo di 4,5 milioni di franchi è stato accordato nel 1981 per il finanziamento di progetti d'assistenza tecnica (preparazione di progetti, controllo, valutazione retrospettiva, seminari regionali) per il periodo 1981-1984.

L'azione procede normalmente.

La Banca dispone soltanto di poche risorse per il finanziamento d'operazioni d'assistenza tecnica. Un sostegno bilaterale in questo campo è particolarmente opportuno al fine di consentire alla BAD di rafforzare le capacità d'assorbimento dei Paesi più poveri della regione e di facilitare l'accesso di questi Paesi alle fonti esterne di finanziamento.

Banca asiatica per lo sviluppo (ADB) Oltre agli impegni multilaterali sottoscritti in qualità di membro dell'ADB, la Confederazione presta un aiuto complementare diretto all'istituto. L'aiuto si ascrive nell'ambito dell'accordo di cooperazione bilaterale concluso nel 1980 che contempla la partecipazione finanziaria della Svizzera a progetti prioritari d'investimento, segnatamente in forma di cofinanziamento, e d'assistenza tecnica confacenti agli obiettivi della cooperazione svizzera e scelti di comune accordo con l'istituto.

Nell'ambito della cooperazione la Confederazione ha accordato sinora contributi per un totale di 34 milioni di franchi. I fondi sono stati ripartiti nel modo seguente: - 10 milioni di franchi nel 1981 per il cof inanziamento di un progetto pilota · di produzione d'olio di palma in Birmania in una regione sfavorita del Paese e che dovrebbe contribuire a migliorare l'approvvigionamento interno del Paese di olio commestibile; il progetto è in corso d'attuazione; - 24 milioni di franchi per il finanziamento di progetti d'assistenza tecnica (studi, preparazione di progetti, rafforzamento degli istituti nazionali di sviluppo, formazione di quadri); un primo contributo di 14 milioni di franchi è stato accordato nel 1980 per un periodo di 3 anni (1981-1983). I risultati raggiunti sono stati molto positivi. I principali Paesi beneficiari sono stati i Paesi più poveri della regione che sono in pari tempo i Paesi di mas841

sima concentrazione dell'aiuto svizzero nella regione. Tenuto conto delle esperienze positive fatte il programma è stato rinnovato al principio del 1984 per un periodo di 2 anni (1984-1985) con lo stanziamento di un contributo di 10 milioni di franchi.

L'importanza del sostegno dato dalla Confederazione nel campo dell'assistenza tecnica si spiega col ruolo vitale che le riconosciamo nel processo di sviluppo e con l'importante fabbisogno di risorse dell'ADB nel settore. Per sostenere le proprie operazioni d'investimento in rapida espansione e incrementare simultaneamente la capacità d'assorbimento dei Paesi in sviluppo, soprattutto di quelli più poveri, l'ADB deve aumentare considerevolmente il livello della sua assistenza tecnica negli anni futuri. Come in passato non potrà pervenirvi soltanto con le proprie risorse (Fondo speciale d'assistenza tecnica al quale la Svizzera contribuisce regolarmente su piano multilaterale).

L'aiuto fornito dalla Confederazione consentirà segnatamente di attenuare le severe restrizioni in risorse alle quali l'ADB deve far fronte attualmente, di aumentare l'impatto della propria assistenza tecnica e di facilitare le proprie operazioni nei Paesi più poveri, grazie a condizioni di finanziamento più elastiche di quelle sui fondi propri; inoltre consentirà di sfruttare la perizia e le capacità operative dell'ADB pur esercitando un controllo efficace sull'orientamento e l'attuazione delle azioni finanziate e sull'utilizzazione dei fondi.

842

Decreto federale . Disegno sulla partecipazione svizzera al capitale delle banche regionali per lo sviluppo e della Società interamericana d'investimento (IIC) del

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19761> su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1984 2 >, decreta.·

Art. l È stanziato un credito aggiuntivo di 120 milioni di franchi per la partecipazione al capitale della Banca interamericana per lo sviluppo, della Banca asiatica per lo sviluppo e della Banca africana per lo sviluppo, nonché per l'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento. Esso è accordato per una durata di almeno un anno e mezzo. Il periodo del credito comincia il 1° aprile 1985.

Art. 2 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

11 2>

RS 974.0 FF 1984 III 801 843

Decreto federale sull'adesione della Svìzzera alla Società interamericana d'investimento (IIC)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1984 1), decreta:

Art. l 1 È approvato l'accordo istitutivo della Società interamericana d'investimento.

2 II Consiglio federale è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per l'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento.

Art. 2 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

« FF 1984 III 801

844

Accordo istitutivo

Traduzione *>

della Società interamericana d'investimento

I Paesi, i cui rappresentanti firmano il presente Accordo, convengono di istituire la Società interamericana d'investimento, retta dai disposti seguenti: Articolo I Finalità e funzioni Sezione 1. Finalità La Società si prefigge di incentivare lo sviluppo economico dei Paesi membri regionali in sviluppo incoraggiando l'istituzione, l'espansione e l'ammodernamento di imprese private, preferibilmente di piccola e media grandezza, in modo da completare le attività della Banca interamericana di sviluppo (detta qui di seguito «la Banca»).

Le imprese in cui il governo o altri enti pubblici hanno una partecipazione azionaria e le cui attività rafforzano il settore privato dell'economia possono fruire del finanziamento della Società.

Sezione 2. Funzioni Per conseguire la propria finalità la Società esercita le funzioni seguenti a sostegno delle imprese di cui alla Sezione 1 : (a) finanzia, da sola o in associazione con altri mutuanti o investitori, l'istituzione, l'espansione e l'ammodernamento d'imprese, usando per ogni singolo caso gli strumenti e/o i meccanismi che considera appropriati; (b) facilita l'accesso delle imprese ai capitali privati e pubblici, locali e stranieri, e alle conoscenze tecniche e competenze amministrative; (e) stimola lo sviluppo di possibilità d'investimento che favoriscano i flussi di capitali pubblici e privati, locali e stranieri, per il finanziamento degli investimenti nei Paesi membri; (d) prende per ogni singolo caso i provvedimenti adeguati e necessari per garantire il finanziamento delle imprese, tenuto conto delle loro necessità e dei principi basati su un'accorta amministrazione delle risorse della Società; e (e) fornisce una cooperazione tecnica per la preparazione, il finanziamento e l'esecuzione di progetti, compreso il trasferimento di tecniche appropriate.

1)

Dal testo originale francese.

845

Società interamericana d'investimento Sezione 3. Politiche Le attività della Società sono svolte in conformità alle politiche di sfruttamento, finanziamento e investimento descritte dettagliatamente nel regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione della Società e modificabile da detto Consiglio.

Articolo II Membri e capitale Sezione 1. Membri (a) Sono Membri fondatori della Società i Paesi membri della Banca i quali abbiano firmato il presente Accordo il giorno indicato all'articolo XI sezione l(a) e abbiano versato l'ammontare minimo stabilito nella sezione 3(b) del presente articolo.

(b) Gli altri Paesi membri della Banca possono aderire al presente Accordo alla data medesima e alle condizioni determinate dall'Assemblea dei governatori della Società, a maggioranza di almeno due terzi dei voti e due terzi del numero totale dei Governatori.

(e) II termine «Membri» nel presente Accordo si riferisce unicamente ai Paesi membri della Banca che sono Membri della Società.

Sezione 2. Risorse (a) L'ammontare del capitale autorizzato è inizialmente di duecento milioni di dollari degli Stati Uniti d'America (US $ 200 000 000); (b) II capitale autorizzato è composto di ventimila (20 000) azioni, ciascuna con un valore nominale di diecimila dollari degli Stati Uniti d'America (US S 10000). Ogni azione che non sia stata sottoscritta inizialmente dai Membri fondatori giusta il disposto della sezione 3(a) del presente articolo può essere sottoscritta posteriormente in conformità alla sezione 3(d) del presente articolo.

(e) II capitale autorizzato può essere aumentato dall'Assemblea dei governatori alle condizioni seguenti: (i) con due terzi dei voti qualora l'aumento sia necessario per emettere azioni in occasione di una sottoscrizione iniziale di membri che non siano Membri fondatori, sempre che l'ammontare totale degli aumenti autorizzati in virtù del presente comma non ecceda le 2000 azioni; (ii) in tutti gli altri casi, a maggioranza di almeno tre quarti dei voti e due terzi dei Governatori.

(d) Oltre al capitale autorizzato di cui sopra, l'Assemblea dei governatori può autorizzare, dalla data in cui il capitale autorizzato iniziale è versato integralmente, l'emissione di capitale richiamabile e determinare i termini e le condizioni di sottoscrizione in conformità ai disposti seguenti:

846

Società interamericana d'investimento (i) le suddette autorizzazioni d'emissione di capitale richiamabile devono essere approvate a maggioranza di almeno i tre quarti dei voti e dei due terzi dei Governatori; e (ii) il capitale richiamabile dev'essere composto di azioni del valore nominale di diecimila dollari degli Stati Uniti d'America ciascuna (US S 10000).

(e) Le azioni di questo capitale possono essere richiamate soltanto quando siano necessarie per far fronte agli obblighi della Società giusta l'articolo III sezione 7(a). In caso di richiamo, il pagamento può essere effettuato, a scelta del Membro, in dollari degli Stati Uniti d'America o nella moneta richiesta per adempiere quegli obblighi della Società che hanno determinato il richiamo. I richiami sono uniformi e proporzionali all'ammontare delle quote detenute dai singoli Paesi. L'obbligo dei Membri di eseguire un pagamento quando sono chiamati a farlo è indipendente dagli obblighi imposti agli altri Membri e il mancato pagamento da parte di uno o più Membri non libera nessun altro Membro dall'obbligo di pagare. Richiami successivi possono essere fatti se .necessari per adempiere gli obblighi della Società.

(f) Le altre risorse della Società comprendono : (i) le somme ricevute a titolo di dividendi, commissioni, interessi e altri fondi risultanti dagli investimenti della Società; (ii) le somme ottenute a titolo di cessione degli investimenti o di rimborso dei mutui; (iii)le somme mobilitate tramite prestiti della Società; e (iv) gli altri contributi e fondi affidati alla sua amministrazione.

Sezione 3. Sottoscrizioni (a) Ogni Membro deve sottoscrivere il numero d'azioni indicato nell'allegato A; (b) La sottoscrizione iniziale del capitale versato da un Membro fondatore, indicata nell'allegato A, deve essere pagata in quattro rate annue, uguali e consecutive, pari al venticinque per cento dell'ammontare della sottoscrizione. Ogni Membro versa la prima rata integralmente nei tre mesi successivi alla data in cui la Società comincia le proprie operazioni giusta l'articolo XI sezione 3 o alla data in cui detto Membro fondatore aderisce al presente Accordo oppure ad altra data successiva determinata dal Consiglio d'amministrazione della Società. Le rimanenti tre rate sono pagate alle date fissate dal Consiglio d'amministrazione della Società,
ma, rispettivamente non prima del 31 dicembre 1985, 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987. Il pagamento di ognuna delle ultime tre rate del capitale sottoscritto da ogni Paese membro deve adempiere le formalità letali richieste nei rispettivi Paesi. Il pagamento deve essere effettuato in dollari degli Stati Uniti. La Società determina il o i luoghi di pagamento ; 847

Società interamericana d'investimento (e) Le azioni oggetto di sottoscrizioni iniziali da parte dei Membri fondatori sono emesse alla pari; (d) Le condizioni di sottoscrizione e le date di pagamento delle azioni emesse successivamente alla sottoscrizione iniziale delle azioni da parte dei Membri fondatori e non sottoscritte giusta l'articolo II sezione 2(b) del presente Accordo, sono determinate dal Consiglio d'amministrazione della Società.

Sezione 4. Restrizioni ai trasferimenti e alla costituzione in pegno delle azioni Le azioni della Società non possono essere costituite in pegno, gravate o trasferite, salvo a beneficio della Società, a meno che l'Assemblea dei governatori non approvi un trasferimento tra Membri a maggioranza di quattro quinti dei voti dei Governatori.

Sezione 5. Diritto di sottoscrizione preferenziale Quando vi sia un aumento di capitale, giusta il disposto della sezione 2 (e) e (d) del presente articolo, ogni Membro è autorizzato, fatte salve le condizioni eventualmente stabilite dalla Società, a ricevere una percentuale delle azioni aggiuntive equivalente alla quota, rappresentata dalle proprie azioni, nel capitale totale della Società. Tuttavia nessun Membro è obbligato a sottoscrivere tale aumento del capitale.

Sezione 6. Limitazione della responsabilità La responsabilità dei Membri per quanto riguarda le azioni da loro sottoscritte è limitata alla parte non liberata del prezzo d'emissione. Nessun Membro è come tale responsabile degli obblighi della Società.

Articolo III Operazioni Sezione 1. Attribuzioni Per conseguire i propri obiettivi la Società è autorizzata a : (a) identificare e promuovere progetti che soddisfino i criteri di vitalità ed efficacia economiche, privilegiando i progetti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche: (i) incoraggiano l'utilizzazione delle risorse materiali e umane nei Paesi in sviluppo Membri della Società; (ii) stimolano la creazione d'impieghi ; (iii) promuovono il risparmio e l'utilizzazione di capitale per investimenti a carattere produttivo; (iv) contribuiscono alla mobilitazione e/o a risparmi di divise; (v) migliorano la capacità gestionale e facilitano il trasferimento di conoscenze tecniche; e 848

Società interamericana d'investimento (vi) incoraggiano una più vasta partecipazione della collettività agli utili e alla gestione delle imprese attraverso la partecipazione del maggior numero possibile d'investitori al capitale azionario.

(b) Compiere investimenti diretti, con la concessione di membri e preferibilmente con la sottoscrizione e l'acquisto d'azioni o di strumenti di debito convertibili, in imprese in cui la maggior parte del potere di voto è detenuto da investitori di cittadinanza latino americana, e compiere investimenti indiretti in tali imprese con l'intermediazione di altri istituti finanziari ; (e) promuovere la partecipazione di altre fonti di finanziamento e/o di competenze specializzate, con strumenti appropriati, comprese l'organizzazione di sindacati di mutuo, la sottoscrizione e la garanzia di titoli e di partecipazioni, l'istituzione d'imprese comuni e di altre forme d'associazione come gli accordi di licenza, gli accordi di commercializzazione o i contratti di gestione; (d) procedere a operazioni di cofinanziamento e aiutare gli istituti finanziari nazionali, gli istituti internazionali e gli istituti bilaterali d'investimento; (e) fornire una cooperazione tecnica, un aiuto finanziario e un'assistenza generale in materia di gestione, e fungere da agente finanziario d'impresa; (f) contribuire a istituire, migliorare, ampliare e finanziare Società di finanziamento dello sviluppo nel settore privato e altri istituti per concorrere allo sviluppo del settore; (g) promuovere il collocamento di emissioni e titoli, e compiere tali collocamenti, da sola o congiuntamente con altri istituti finanziari, sempre che le debite condizioni siano adempiute; (h) amministrare i fondi di altri istituti privati, pubblici o parastatali. A tal fine, può concludere contratti di gestione e di fedecommesso ; (i) compiere le transazioni monetarie essenziali per garantire il buon funzionamento delle sue attività; (j) emettere obbligazioni, certificati di debito e certificati di partecipazione nonché concludere accordi di credito; Sezione 2. Altre forme d'investimenti La Società può investire i propri fondi nella forma o nelle forme che giudica appropriate, giusta il disposto della sezione 7(b) qui appresso.

Sezione 3. Principi regolatori delle operazioni Nel condurre le proprie operazioni la
Società si rifa ai principi seguenti: (a) La Società non può imporre come condizione preliminare che i prodotti di un'operazione da essa finanziata siano usati per l'acquisto di beni e servizi originari di un Paese predeterminato; 55

Foglio federale. 67° anno. Voi. III

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Società interamericana d'investimento (b) La Società non assume responsabilità nella direzione di un'impresa in cui abbia investito fondi e non esercita i suoi diritti di voto a tal fine, né in qualsiasi altro campo che ritenga solitamente di competenza della direzione dell'impresa; (e) La Società compie investimenti alle condizioni che giudica appropriate, tenuto conto delle necessità dell'impresa, dei rischi corsi dalla Società e delle condizioni ottenute solitamente dagli investitori privati per investimenti affini; (d) La Società si adopera per ricostruire il proprio capitale cedendo i propri investimenti, sempre che possa farlo in modo appropriato a condizioni soddisfacenti e possibilmente giusta il disposto della sezione l(a)(vi) di cui sopra; (e) La Società si sforza di mantenere una buona diversificazione degli investimenti ; (f) La Società applica criteri di attuabilità finanziari, tecnici, economici, giuridici e istituzionali per giustificare i propri investimenti e determinare l'adeguamento delle garanzie; e (g) La Società non intraprende alcun finanziamento qualora ritenga che sufficiente capitale possa essere ottenuto a condizioni ragionevoli.

Sezione 4. Limitazioni (a) Fatto salvo l'investimento in averi liquidi della Società, di cui alla sezione 7(b) del presente articolo, la Società compie investimenti soltanto in imprese situate sul territorio di Paesi membri regionali in sviluppo.

Gli investimenti sono attuati in base ai criteri di una sana gestione finanziaria ; (b) la Società non fornisce fondi né attua altri tipi di investimenti in un'impresa situata sul territorio di un Paese membro qualora detto Stato faccia obiezioni al finanziamento o all'investimento medesimo.

Sezione 5. Salvaguardia degli interessi In caso di inadempienza di un debitore, insolvenza o pericolo d'insolvenza di un'impresa nella quale un investimento è stato compiuto, o in qualsiasi altra situazione in cui, a giudizio della Società, l'investimento rischia di essere compromesso, nulla, nel presente Accordo, impedisce alla Società di prendere i provvedimenti e di esercitare i diritti che ritenga necessari alla salvaguardia dei propri interessi.

Sezione 6. Restrizioni di cambio I fondi incassati dalla Società o dovutile in seguito agli investimenti in capitale azionario sul territorio di uno Stato membro
non sfuggono, solo in virtù del presente Accordo, alle restrizioni, regolamentazioni e controlli dei cambi di portata generale in vigore nel territorio del Paese membro.

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Società interamericana d'investimento Sezione 7. Altri poteri Parimenti la Società ha la facoltà di : (a) contrarre mutui e, a tal fine, fornire i pegni e le garanzie che ritenga necessari, sempre che il totale dei mutui non rimborsati o delle garanzie accordate, qualunque sia l'origine, non superi il totale del capitale sottoscritto sommato agli utili e alle riserve; (b) investire sul mercato delle obbligazioni e dei titoli negoziabili, fondi il cui impiego non è richiesto immediatamente per operazioni di finanziamento e gli altri fondi detenuti per altri scopi; (e) dare la propria garanzia, al fine di facilitarne la vendita, ai titoli da essa sottoscritti ; (d) acquistare e/o vendere i titoli da essa emessi o le garanzie da essa sottoscritte o nelle quali ha proceduto a investimenti; (e) trattare, alle condizioni da essa determinate, tutte le questioni specifiche concernenti gli affari che gli azionisti o terze parti possono averle affidato e adempiere i propri doveri di fedecommesso ; ed (f) esercitare gli altri poteri connessi alla propria attività nella misura in cui sia necessario o auspicabile per il conseguimento dei propri obiettivi e, a tal fine, concludere contratti e compiere gli atti giuridici necessari.

Sezione 8. Divieto di esercitare attività politiche La Società e i propri funzionari non possono intervenire negli affari politici di un Paese membro; la natura politica del o dei Paesi membri interessati non deve influire sulle loro decisioni. Nella fase decisionale, la Società deve tener conto unicamente di fattori d'ordine economico, i quali vanno soppesati in modo imparziale al fine di conseguire gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.

Articolo IV Organizzazione e amministrazione Sezione 1. Composizione della Società La Società comprende un'Assemblea dei governatori, un Consiglio d'amministrazione, un Presidente del Consiglio d'amministrazione, un Direttore generale nonché i funzionari e il personale che il Consiglio d'amministrazione ritiene necessari.

Sezione 2. Assemblea dei governatori (a) Tutti i poteri della Società appartengono all'Assemblea dei governatori.

(b) Ogni Governatore e Governatore supplente della Banca interamericana per lo sviluppo nominato da un Paese membro della Banca che sia pure Membro della Società è di diritto Governatore o Governatore supplente della Società salvo indicazione contraria di detto Paese. Un Governatore supplente può votare soltanto in caso di assenza del titolare. L'Assemblea

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Società interamericana d'investimento dei governatori sceglie il presidente tra i Governatori. Qualsiasi Governatore o Governatore supplente decade dalle proprie funzioni se il Paese membro che l'ha nominato cessa di essere Membro della Società.

(e) L'Assemblea dei governatori può delegare i propri poteri al Consiglio d'amministrazione tranne i seguenti: (i) ammettere nuovi Membri e stabilirne le condizioni d'ammissione ; (ii) aumentare o ridurre il capitale sociale; (iii) pronunciare la sospensione di un Membro; (iv) decidere, in sede d'appello, circa le interpretazioni date al presente Accordo dal Consiglio d'amministrazione; (v) approvare, presa conoscenza dei rapporti di verifica dei conti, i bilanci generali e gli stati delle perdite e dei profitti dell'istituto; (vi) definire le riserve, stabilire la ripartizione degli utili netti e dichiarare i dividendi; (vii) far capo contrattualmente a periti contabili, estranei all'istituto, per verificare e vidimare i bilanci generali nonché gli stati delle perdite e dei profitti dell'istituto medesimo; (viii) emendare il presente Accordo ; (ix) decidere di porre termine alle operazioni della Banca e di procedere alla distribuzione dell'attivo.

(d) L'Assemblea dei governatori si aduna in sessione una volta all'anno contemporaneamente alla sessione annuale dell'Assemblea dei governatori della Banca interamericana per lo sviluppo. Altre riunioni possono aver luogo su domanda del Consiglio d'amministrazione; (e) II quorum per ogni seduta dell'Assemblea dei governatori è costituito della maggioranza di almeno due terzi del numero totale dei voti dei Governatori. L'Assemblea dei governatori può adottare una procedura che consenta al Consiglio d'amministrazione, allorché lo ritenga opportuno, di sottoporre una determinata questione al voto dei Governatori senza dover convocare l'Assemblea; (f) L'Assemblea dei governatori e il Consiglio d'amministrazione, purché ne abbia il potere, possono adottare le norme e i regolamenti necessari 0 appropriati alla conduzione degli affari della Società; e (g) I Governatori e i loro Supplenti non sono rimunerati dalla Società per 1 loro servizi.

Sezione 3. Votazione (a) Ogni Membro dispone di un voto per ogni azione liberata e detenuta e per ogni azione richiamabile che abbia sottoscritta; (b) Fatti salvi i casi espressamente previsti, le questioni sottoposte all'Assemblea dei governatori o al Consiglio di amministrazione sono decise a maggioranza dei voti.

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Società interamericana d'investimento Sezione 4. Consiglio d'amministrazione (a) II Consiglio d'amministrazione è responsabile della conduzione delle operazioni della Società e all'uopo esercita i poteri conferitigli dal presente Accordo o delegatigli dall'Assemblea dei governatori; (b) Gli Amministratori e i loro Supplenti sono eletti o designati tra gli Amministratori della Banca e i loro Supplenti salvo nei casi seguenti : (i) un Paese o un gruppo di Paesi membri della Società è rappresentato al Consiglio d'amministrazione della Banca da un Amministratore e un Supplente, cittadini di Paesi non Membri della Società; (ii) vista la diversa struttura di partecipazione e di composizione, i Paesi membri di cui alla sezione 4(c (iii) qui appresso possono, secondo il sistema di rotazione deciso tra di loro, designare ai posti che spettano loro i propri rappresentanti al Consiglio d'amministrazione della Società qualora non possano essere rappresentati adeguatamente dagli Amministratori della Banca o dai loro Supplenti; (e) II Consiglio d'amministrazione della Società è composto di: (i) un Amministratore designato dal Membro in possesso del maggior numero d'azioni della Società; (ii) nove Amministratori eletti dai Governatori dei Paesi membri regionali in sviluppo; e (iii) due Amministratori eletti dai Governatori degli altri Paesi membri.

A maggioranza di almeno due terzi dei voti, l'Assemblea dei governatori adotta il regolamento per la procedura di elezione degli Amministratori.

I Governatori dei Paesi membri di cui al comma (iii) qui sopra possono eleggere un Amministratore aggiuntivo alle condizioni e secondo il termine stabiliti dal regolamento precitato. Se tali condizioni non possono essere soddisfatte, l'Amministratore può essere eletto dai Governatori dei Paesi membri regionali in sviluppo, giusta il disposto di detto regolamento.

Ogni Amministratore nomina un supplente che, in sua assenza, ha pieni poteri di agire in sua vece.

(d) Nessun amministratore può svolgere simultaneamente le proprie funzioni e quelle di governatore della Società; (e) Gli Amministratori eletti hanno un mandato di tre anni e sono rieleggibili; (f) Ogni Amministratore può emettere il numero di voti di cui dispongono il Membro o i Membri della Società i cui voti hanno contato per la sua elezione o designazione; (g)
I voti di cui dispone un Amministratore sono emessi in blocco ; (h) In caso di assenza temporanea di un Amministratore e del suo Supplente, l'Amministratore o all'occorrenza il suo Supplente può nominare una persona per rappresentarlo; (i) Un Amministratore decade dalle proprie funzioni qualora tutti i Membri i cui voti avevano contato per la sua elezione o designazione cessino di essere Membri della Società;

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Società interamericana d'investimento (j) II Consiglio d'amministrazione esercita le proprie funzioni nella sede della Società o, in caso eccezionale, in qualsiasi altro luogo deciso dal Consiglio e si riunisce ogniqualvolta gli affari della Società lo esigono; (k) II quorum di ogni riunione del Consigliò d'amministrazione è costituito dalla maggioranza di almeno due terzi del totale dei voti degli Amministratori ; (1) Un Paese membro della Società ha il diritto d'inviare un rappresentante a ogni riunione del Consiglio d'amministrazione quando si tratta di esaminare una questione che lo concerne in particolar modo. Il diritto di rappresentanza è regolamentato dall'Assemblea dei governatori.

Sezione 5. Organizzazione di base II Consiglio d'amministrazione stabilisce la struttura di base della Società, compresi il numero e le responsabilità generali dei principali posti amministrativi e professionali, e approva il bilancio preventivo dell'istituto.

Sezione 6. Comitato esecutivo del Consiglio d'amministrazione (a) II Comitato esecutivo del Consiglio d'amministrazione è composto di : (i) una persona che è l'Amministratore o il Supplente designato dal Paese membro con il maggior numero di azioni della Società; (ii) due persone scelte tra gli Amministratori che rappresentano i Paesi regionali in sviluppo, Membri della Società; e (iii) una persona scelta tra gli Amministratori che rappresentano gli altri Paesi membri.

L'elezione dei membri del Comitato esecutivo e dei loro supplenti di cui ai commi (ii) e (iii) qui sopra è fatta dai Membri di ogni gruppo pertinente in conformità con la procedura convenuta da ogni gruppo.

(b) II Presidente del Consiglio d'amministrazione presiede le riunioni del Comitato. In sua assenza, le riunioni sono presiedute da un Membro del Comitato eletto secondo il sistema di rotazione.

(e) II Comitato esamina tutti i mutui e gli investimenti della Società nelle imprese situate nei Paesi membri.

(d) I membri e gli investimenti devono essere approvati a maggioranza dei membri del Comitato. Il quorum necessario per ogni riunione del Comitato è costituito da tre Membri. L'assenza o l'astensione di un Membro sono considerati un voto negativo.

(e) Ogni operazione approvata dal Comitato deve essere oggetto di un rapporto al Consiglio d'amministrazione. Su domanda di un direttore
l'operazione è sottoposta al voto del Consiglio d'amministrazione. In assenza di una simile domanda nel termine accordato dal Consiglio l'operazione è considerata approvata dal Consiglio.

(f) In caso di parità di voti riguardo a un'operazione proposta, quest'ultima è rinviata alla direzione del Comitato per nuovo esame. Se dopo il rie-

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Società interamericana d'investimento same in seno al Comitato vi è nuovamente parità di voti il Presidente del Consiglio d'amministrazione ha il diritto di esprimere il voto che determina la maggioranza.

(g) Se il Comitato respinge un'operazione il Consiglio d'amministrazione può, su domanda di un amministratore, esigere che il rapporto della direzione su tale operazione, con un resoconto dell'esame del Comitato, gli sia comunicato per studiarlo e formulare eventualmente una raccomandazione sulle questioni tecniche e politiche riguardo a detta operazione e tutte quelle affini condotte in futuro.

Sezione 7. Presidente, Direttore generale e funzionari (a) II Presidente della Banca è di pieno diritto il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Società. Presiede le riunioni del Consiglio d'amministrazione ma non ha diritto di voto salvo in caso di parità di voti dove deve esprimere il voto decisivo. Può partecipare alle riunioni dell' Assemblea dei governatori ma non ha diritto di voto; (b) II Direttore generale della Società è designato dal Consiglio d'amministrazione, su raccomandazione del Presidente, ad una maggioranza di quattro quinti del totale dei voti per il periodo determinato dal Presidente. Il Direttore generale è il capo del personale operativo della Società. Sotto la direzione del Consiglio d'amministrazione e il controllo generale del Presidente conduce gli affari correnti della Società ed è incaricato, in consultazione con questi, dell'organizzazione, nomina e licenziamento dei funzionari ed impiegati. Il Direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio d'amministrazione ma senza diritto di voto. Cessa di svolgere le proprie funzioni su dimissione o su decisione del Consiglio d'amministrazione a maggioranza di tre quinti del totale dei voti. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione da il proprio consenso a tale decisione; (e) La Società, allorché debbono aver luogo attività che necessitano di competenze specializzate o che non possono essere svolte dal personale titolare della Società medesima, riceve l'assistenza tecnica del personale della Banca o, in caso d'indisponibilità di quest'ultimo, assumerà periti e consulenti su base temporanea: (d) I funzionari e gli impiegati della Società nell'esercizio delle proprie funzioni sono al completo servizio della
Società e non riconoscono altra autorità. I Paesi membri rispettano il carattere internazionale di questo obbligo; e (e) Nell'assunzione del personale e nella determinazione delle modalità di lavoro la Società tiene in debito conto la necessità di garantire la priorità di un massimo di efficacia, competenza e integrità. Prende anche in considerazione la necessità di garantire la più estesa rappresentazione geografica possibile alla luce del carattere regionale dell'istituto.

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Società interamericana d'investimento Sezione 8. Rapporti con la Banca (a) La Società è un'entità distinta della Banca e le sue risorse sono separate da quelle di quest'ultima. Il disposto di questa sezione non impedisce alla Società di concludere accordi con la Banca in materia di sistemazione materiale di personale e di servizi, come pure in materia di rimborso delle spese amministrative pagate da una delle organizzazioni per conto dell'altra; (b) La Società cerca, per quanto possibile, di usare i mezzi, gli impianti e il personale della Banca; e (e) Nulla nel presente Accordo rende la Società responsabile degli atti e degli obblighi della Banca o la Banca responsabile degli atti e degli obblighi della Società.

Sezione 9. Pubblicazione e distribuzione dei rapporti annuali (a) La Società pubblica un rapporto annuale contenente la situazione dopo verifica della sua contabilità e distribuisce ai propri Membri un estratto trimestrale della situazione finanziaria e uno stato dei profitti e perdite facendo risaltare i risultati delle proprie operazioni; (b) La Società può pubblicare qualsiasi altro rapporto che ritenga utile al conseguimento dei propri obiettivi e delle proprie funzioni.

Sezione 10. Dividendi (a) L'Assemblea dei governatori può determinare a tempo debito, dopo costituzione delle riserve appropriate, la quota del reddito e dei benefici accumulati dalla Società che sarà distribuita come dividendi; (b) La distribuzione dei dividendi è proporzionale alle azioni detenute e pagate da ogni Membro; (e) La Società determina le modalità di pagamento e la moneta o le monete di pagamento dei dividendi.

Artìcolo V Recesso e sospensioni di membri Sezione 1. Diritto di recesso (a) Ogni Membro può ritirarsi dalla Società notificando per scritto tale decisione alla sede principale della medesima. Il recesso diviene definitivo alla data specificata nella notificazione, ma in nessun caso potrà prendere effetto prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di recapito della notificazione alla Società. Nel corso di questo periodo intermedio, il Membro mantiene il diritto di revocare il recesso mediante notificazione scritta alla Società.

(b) La notificazione del recesso non svincola il Membro dalle proprie responsabilità verso la Società per quanto concerne gli obblighi cui era tenuto alla data della consegna della notificazione stessa, né per quanto

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Società interamericana d'investimento concerne gli obblighi di cui nella sezione 3 del presente articolo. Tuttavia se il recesso diviene definitivo, il Membro in questione non assumerà responsabilità alcuna per gli obblighi connessi con le operazioni della Società effettuate successivamente al recapito della notificazione.

Sezione 2. Sospensione della partecipazione (a) La Società, se un Membro disattende uno degli obblighi previsti nell'Accordo istitutivo, può pronunciare la sospensione mediante decisione dell' Assemblea dei governatori presa alla maggioranza rappresentante almeno tre quarti dei voti dei Membri e due terzi dei Governatori.

(b) II Paese sospeso perde automaticamente la propria qualità di membro un anno dopo la data della sospensione stessa, tranne ove l'Assemblea dei governatori prenda, alla stessa maggioranza di cui al paragrafo (a) qui sopra, una decisione di revoca della sospensione.

(e) Un Membro sospeso non può, fintanto che il provvedimento vige, esercitare alcun diritto derivante dal presente Accordo, tranne quello di recesso, ma continua ad essere vincolata da tutti gli obblighi che gli incombono.

Sezione 3. Modalità di recesso (a) Un Paese, non appena abbia cessato d'essere Membro, non partecipa più ai profitti e alle perdite dell'istituto e non assume più responsabilità alcuna per quanto concerne i mutui e le garanzie accordati successivamente dalla Società. Inoltre la Società prende i provvedimenti necessari per riscattarne le azioni, nel quadro del regolamento dei conti, da attuare conformemente ai disposti della presente sezione; (b) La Società e un Membro possono accordarsi sul recesso e sul riscatto delle azioni di quest'ultimo nei termini ritenuti adeguati alle circostanze.

Qualora l'intesa non fosse raggiunta nei tre mesi successivi all'annuncio da parte del Membro della sua intenzione di ritirarsi oppure in altro termine convenuto dalle due parti, il prezzo di riscatto delle azioni corrisponde al valore desumibile dai libri della Società il giorno della cessazione, valore determinato dagli stati finanziari verificati della Società; (e) II pagamento delle azioni avviene contro rimessa dei certificati corrispondenti, a rate, con le scadenze e nelle monete disponibili che la Società determina tenendo conto della propria situazione finanziaria; e (d) Una somma
dovuta a un Membro in cambio delle sue azioni, giusta la presente sezione, non può essere versata in alcun caso prima di un mese dalla data in cui detto Membro abbia cessato di far parte dell'istituto.

Qualora, durante tal periodo, la Società mettesse fine alle proprie operazioni, i diritti del Paese in questione sono determinati giusta il disposto dell'articolo VI, e detto Paese, ai fini del medesimo articolo, è considerato ancora Membro della Banca, però senza diritto di voto.

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Società interamericana d'investimento Articolo VI Sospensione e cessazione delle operazioni Sezione 1. Sospensione delle operazioni In circostanze gravi il Consiglio d'amministrazione può sospendere le operazioni su nuovi investimenti, mutui e garanzie, fintanto che l'Assemblea dei governatori non abbia l'occasione d'esaminare la situazione e di prendere i provvedimenti appropriati.

Sezione 2. Cessazione delle operazioni (a) La Società può cessare le operazioni mediante una decisione dell'Assemblea dei governatori, presa alla maggioranza rappresentante almeno i tre quarti dei voti dei Paesi membri e i due terzi dei Governatori. Dopo tale decisione, la Società smette immediatamente le sue attività, tranne quelle concernenti la conservazione, la salvaguardia e la realizzazione dell'attivo, nonché l'adempimento degli obblighi; e (b) Fino al giorno della liquidazione definitiva degli obblighi e della ripartizione dell'attivo la Società conserva la personalità giuridica, inoltre i diritti e gli obblighi reciproci della Società e dei suoi Membri, previsti dal presente Accordo, permangono in vigore; tuttavia resta inteso che nessun Membro può essere sospeso dalla propria qualità né può ritirarsi e che nessun versamento può essere effettuato a favore dei Membri fatto salvo il disposto del presente articolo.

Sezione 3. Responsabilità dei Membri ed estinzione dei debiti (a) La responsabilità dei Membri derivante dalle sottoscrizioni al capitale permane in vigore sino all'estinzione degli obblighi della Società compresi gli obblighi condizionali; e (b) I creditori diretti sono pagati dapprima sugli attivi della Società cui i loro obblighi sono ascrivibili quindi sui versamenti alla Società come sottoscrizioni non pagate cui tali crediti sono imputabili. Prima d'effettuare un pagamento ai creditori detentori di crediti diretti il Consiglio d'amministrazione prende i provvedimenti che ritiene necessari per garantire una ripartizione al prorata tra i detentori di crediti diretti e condizionali.

Sezione 4. Ripartizione degli attivi (a) Nessun attivo è ripartito tra i Membri, in virtù delle azioni della Società che detengono, prima che ogni obbligo verso i creditori, ascrivibile a tali azioni, sia stato adempiuto o che la sua liquidazione sia stata garantita.

La ripartizione deve inoltre essere approvata con decisione dell'Assemblea dei governatori presa alla maggioranza rappresentante almeno tre quarti dei voti dei Membri e due terzi dei governatori.

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Società interamericana d'investimento (b) Ogni ripartizione d'attivo tra i Membri avviene proporzionalmente al numero delle azioni detenute dai singoli Paesi ed è attuata nei termini e alle condizioni ritenute giuste ed eque dalla Società. Le quote d'attivo da distribuire non sono necessariamente della stessa categoria. Nessun Membro ha diritto alla propria parte, in questa ripartizione dell'attivo, finanto che non ha adempiuto tutti i suoi obblighi verso la Società.

(e) Un Membro che riceve elementi dell'attivo, ripartito in virtù del presente articolo, ha, su detti elementi, gli stessi diritti che aveva la Società prima della ripartizione.

Articolo VII Personalità giuridica, immunità, esenzioni e privilegi Sezione 1. Portata dell'articolo Al fine di consentire alla Società di raggiungere i propri obiettivi e di soddisfare i compiti attribuitile sono riconosciuti alla Società, nel territorio dei Paesi membri, lo statuto, le immunità, le esenzioni e i privilegi definiti nel presente articolo.

Sezione 2. Personalità giuridica La Società ha personalità giuridica e in particolare la piena capacità di : (a) contrattare ; (b) acquistare e disporre di beni mobili e immobili ; e (e) stare in giudizio e avviare procedure amministrative.

Sezione 3. Procedure giudiziarie (a) Un'azione contro la Società può essere intentata soltanto innanzi un tribunale competente per i territori di un Paese membro nel quale abbia un ufficio, nel quale abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o notificazioni giudiziali, oppure nel quale abbia emesso o garantito dei titoli. Tuttavia nessuna azione può essere intentata da Paesi membri o da persone che agiscono per conto di detti Paesi o che facciano valere dei diritti ceduti dai medesimi. Per risolvere le vertenze insorte tra i Paesi membri e la Società, detti Paesi o persone possono ricorrere alle procedure speciali previste nel presente Accordo, nelle norme e regolamenti della Società o nei contratti stipulati con essa ; (b) I beni e gli altri attivi della Società ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, sono esenti da ogni misura di sequestro, pignoramento o esecuzione finanto che una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro la Società.

Sezione 4. Immunità degli attivi I beni e gli altri attivi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, sono esenti da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espro-

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Società interamericana d'investimento priazione e da ogni altra forma di spossessamento o esecuzione forzata da parte del potere esecutivo o del potere legislativo.

Sezione 5. Inviolabilità degli archivi Gli archivi della Società sono inviolabili.

Sezione 6. Immunità dell'attivo rispetto a provvedimenti restrittivi Salvo disposto contrario del presente Accordo i beni e gli altri attivi della Società sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni genere nella misura necessaria a consentire alla Società di raggiungere i propri obiettivi, di adempiere i propri compiti e di condurre a buon fine le operazioni previste dal presente Accordo.

Sezione 7. Privilegio in materia di comunicazioni Le comunicazioni ufficiali della Società beneficiano, da parte di ogni Membro, dello stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.

Sezione 8. Immunità e privilegi del personale I Governatori, Amministratori, Supplenti, funzionari e impiegati della Società godono dei privilegi e delle immunità seguenti : (a) Immunità di perseguimento giudiziario per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne ove la Società stessa abbia levato detta immunità.

(b) Immunità, quando non siano cittadini del Paese in cui risiedono, rispetto ai provvedimenti restrittivi d'immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri, agli obblighi militari, ed agevolazioni di cambio pari a quelle che il Paese accorda ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile abli altri Paesi membri; e (e) Agevolazioni per i trasferimenti pari a quelle che i Membri accordano ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile agli altri Paesi membri.

Sezione 9. Immunità fiscale (a) La Società, i suoi redditi, i suoi beni, gli altri attivi, nonché le negoziazioni e operazioni da essa attuate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da ogni genere d'imposta e di diritto doganale. La Società è parimenti esente da ogni responsabilità relativa al pagamento, alla trattenuta e alla riscossione di un'imposta, d'un contributo o di qualsiasi tassa.

(b) Gli onorari e gli emolumenti versati dalla Società ai suoi funzionari o impiegati, che non siano cittadini o attinenti del Paese dove esercitano le loro funzioni, sono parimenti esenti da ogni imposta.

860

Società interamericana d'investimento (e) Sulle obbligazioni o su i valori emessi dalla Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna: (i) che li discrimini semplicemente in quanto emessi dalla banca; (ii) che giurisdizionalmente si basi solo sul luogo o la moneta d'emissione, oppure la moneta di regolamento o di pagamento, o infine sull' ubicazione di un'agenzia o d'un ufficio d'affari della Società.

(d) Sulle obbligazioni o su i valori garantiti della Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna: (i) che li discrimini semplicemente in quanto la garanzia è fornita dalla Società; (ii) che giurisdizionalmente si basi solo sull'ubicazione di un'agenzia o d'un ufficio d'affari della Società.

Sezione 10. Applicazione dell'articolo Ogni Membro prende conformemente al suo sistema legale, i provvedimenti necessari per applicare, nell'ambito dei propri territori, i principi enunciati nel presente articolo, e informa la Società di tutto quanto ha realizzato a tal fine.

Sezione 11. Rinuncia La Società può rinunciare, a propria discrezione, a un qualsiasi privilegio o immunità conferitogli dal presente articolo nella misura e alle condizioni di sua scelta.

Articolo Vili

Emendamenti

Sezione 1. Emendamenti (a) II presente Accordo può essere emendato su decisione dell'Assemblea dei governatori presa alla maggioranza rappresentante i quattro quinti del totale dei voti e i due terzi dei Governatori; (b) Nonostante il disposto del paragrafo (a) qui sopra occorre l'unanimità dei voti dell'Assemblea dei governatori per l'approvazione di un emendamento concernente: (i) il diritto di recesso dalla Società, previsto nell'articolo V sezione 1 ; (ii) il diritto di acquistare azioni della Società, previsto nell'articolo II sezione 5; e (iii) la limitazione della responsabilità prevista nell'articolo II sezione 6.

(e) Ogni proposta d'emendare il presente accordo, emanante da un Membro o dal Consiglio d'amministrazione va comunicata al presidente dell'Assemblea dei governatori, il quale la sottopone all'esame della medesima.

861

Società interamericana d'investimento Adottato che sia un emendamento, la Società lo comunica, con nota ufficiale, a tutti i Membri. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti i Membri, 3 mesi dopo la data della nota ufficiale, a meno che l'Assemblea dei governatori non abbia stabilito un altro termine.

Articolo IX Interpretazione e arbitrato Sezione 1. Interpretazione (a) Ogni vertenza nell'interpretazione dei disposti del presente Accordo, che insorgesse tra un Membro e la Società o tra i Membri, è sottoposta alla decisione del Consiglio d'amministrazione. I Membri particolarmente interessati nella vertenza hanno il diritto di farsi rappresentare nel Consiglio d'amministrazione conformemente all'articolo IV sezione 4 paragrafo (2).

(b) Ogni Membro, di fronte ad una decisione del Consiglio d'amministrazione pronunciata in virtù del paragrafo precedente, può chiedere che la vertenza sia deferita all'Assemblea dei governatori; la decisione di quest' ultima è definitiva. Fintanto che la decisione dell'Assemblea dei governatori è pendente, la Società, nella misura ritenuta necessaria, può agire in base alla decisione del Consiglio d'amministrazione.

Sezione 2. Arbitrato Le vertenze che insorgessero tra la Società e un Paese non più membro, o tra la Società e un Membro dopo la decisione di cessare le operazioni, sono sottoposte ad un tribunale arbitrale trimestrale. Un arbitro è nominato dalla Società, un altro dal Paese interessato e il terzo, ove le Parti non convengano altrimenti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Qualora gli sforzi per giungere ad un'intesa unanime fallissero, si procede alla pronuncia del lodo, preso con la maggioranza dei 3 arbitri. Il terzo arbitro ha i pieni poteri per regolare qualunque questione procedurale circa la quale le Parti si trovino in disaccordo.

Articolo X Disposizioni generali Sezione 1. Sede della Società La sede della Società è nella medesima località della sede della Banca. Il Consiglio d'amministrazione della Società può istituire un ufficio sul territorio di ogni Paese membro ad una maggioranza rappresentante almeno i due terzi dei voti dei Membri.

Sezione 2. Rapporti con altri istituti La Società può concludere accordi con altri istituti a fini compatibili con il presente Accordo.

862

Società interamericana d'investimento Sezione 3. Organi di collegamento Ogni Membro designa un organo ufficiale incaricato d'assicurare le comunicazioni su questioni concernenti il presente Accordo.

Articolo XI Disposizioni finali Sezione L Firma e accettazione (a) II presente Accordo è depositato presso la Banca ove resta aperto, fino al 31 dicembre 1984 o altra data convenuta dal Consiglio d'amministrazione della Società, alla firma dei rappresentanti dei Paesi elencati nell'allegato A. Ogni Paese firmatario deve consegnare ufficialmente alla Banca uno strumento indicante che ha accettato o ratificato il presente Accordo giusta la propria legislazione e che ha preso i provvedimenti necessari per soddisfare tutti gli obblighi sanciti dall'Accordo.

(b) La Banca invia copie del presente Accordo, certificati conformi, ai Membri e li avvisa, tempestivamente, d'ogni firma e d'ogni consegna di strumento d'accettazione o di ratificazione, effettuata giusta il paragrafo precedente, indicandone le rispettive date.

(e) A decorrere dalla data in cui la Società ha cominciato le proprie operazioni la Banca può ricevere la firma e gli strumenti d'accettazione o di ratificazione del presente Accordo da qualunque Paese o istituto designato da un Paese la cui assunzione in qualità di Membro sia ammessa giusta l'articolo II sezione l(b).

Sezione 2. Entrata in vigore (a) II presente Accordo entra in vigore non appena, conformemente alla sezione 1 del presente articolo, sia stato firmato e gli strumenti d'accettazione o di ratificazione siano stati depositati dai rappresentanti dei Paesi, le cui sottoscrizioni rappresentino almeno i due terzi del totale delle sottoscrizioni stipulate nell'allegato A, e devono comprendere: (i) la sottoscrizione del Paese membro con il maggior numero d'azioni ; e (ii) le sottoscrizioni dei Paesi in sviluppo Membri regionali il cui totale delle azioni deve essere superiore al totale delle altre sottoscrizioni.

(b) I Paesi i cui strumenti d'accettazione o di ratificazione sono stati depositati, anteriormente all'entrata in vigore, sono reputati Membri il giorno di detta entrata in vigore. Gli altri Paesi diventano Membri il giorno del deposito del loro strumento d'accettazione o di ratificazione.

Sezione 3. Inizio delle operazioni II Presidente convoca la prima riunione dell'Assemblea
dei governatori non appena il presente Accordo è entrato in vigore, giusta la sezione 2 di questo articolo. La Società da inizio alle proprie attività il giorno di tale riunione.

863

Società interamericana d'investimento Fatto in Washington, distretto di Columbia, Stati Uniti d'America, in un originale datato del 1984, i cui testi inglese, spagnolo, francese e portoghese fanno parimenti fede e sono depositati negli archivi della Banca interamericana per Io sviluppo che ha manifestato, apponendo la propria firma in fondo al presente Accordo, la propria intenzione di agire in qualità di depositario dell'Accordo e di notificare ai Governi dei Membri, elencati nell'allegato A, la data di entrata in vigore del presente Accordo giusta l'articolo XI sezione 2.

864

Società interamericana d'investimento Allegato A

Sottoscrizione delle azioni del capitale sociale autorizzato (In azioni del valore nominale di 10,000 US S) Paesi membri

Importo pagabile Importo

Percentuale

Regionali Gruppo A 1) 2> 3> Argentina Brasile ..

Messico .

Venezuela

2 327 2327 1498

Totale parziale

7 400

37,000

690 690 420

3,45 3,45 2,10

1 800

9,00

30 186

0,15 0,93

Gruppo B Cile Colombia Perù Totale parziale

i)

11,6362> 11,6362> 7,490 3>

Gruppi C e D 4 >

Barbados Bolivia ..

1

' II Venezuela spera di sottoscrivere un numero di azioni uguale a quello degli altri Paesi sottoscrittori appartenenti al gruppo A. Rendendosi conto che vi sarebbe incompatibilità fra le cifre di sottoscrizione segnalate da altri Paesi e l'importo totale attribuito al gruppo, il Governo si è riservato fino al 29 febbraio 1984 per negoziare la propria partecipazione e renderla nota definitivamente al Segretariato.

2) I rappresentanti dell'Argentina e del Brasile hanno dichiarato che la loro partecipazione al capitale sociale deve essere proporzionata non solo alla loro percentuale al capitale della BID, ma deve anche mantenere il tasso di partecipazione relativa al totale dei contributi dei Paesi membri regionali al suddetto capitale della Banca.

3 > II rappresentante del Messico ha fatto presente che sarebbe opportuno per il proprio Paese mantenere nella Società come minimo una proporzione relativa simile a quella del capitale della Banca interamericana per lo sviluppo. In base a ciò il Messico lascia aperta la possibilità di giungere ad una struttura diversa, confacente ai Paesi del Gruppo A.

4) Gli importi della sottoscrizione di capitale che non fossero sottoscritti da alcuni Paesi dei gruppi C e D sono ridistribuiti ad altri Paesi dei medesimi gruppi ai fini della loro sottoscrizione.

56

Foglio federale. 67° anno. Voi. III

865

Società interamericana d'investimento

Paesi membri

Importo pagabile in contanti

Costa Rica Ecquador El Salvador Guatemala Guiana Haiti Honduras Panama Paraguay Repubblica Dominicana Trinidad e Tobago Uruguay Altri Totale parziale

94 124 94 124 36 94 94 94 94 124 94 248 270 1 800

Totale

11000

Stati Uniti d'America

Percentuale

0,47 0,62 0,47 0,62 0,18 0,47 0,47 0,47 0,47 0,62 0,47 1,24 1,35 9,00 55,00

5 100

25,50

626 626 626 626 626 310 310 100 50

3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 1,55 1,55 0,50 0,25

Altri Paesi Italia Francia Giappone Spagna Repubblica federale di Germania Paesi Bassi Svizzera Austria Israele Totale parziale Totale

866

"

3 900 ' 20 000

19,50 100,00

Società interamericana d'investimento

Società interamericana d'investimento

Regolamento che disciplina l'elezione degli Amministratori Parte I. Elezione degli Amministratori Sezione 1. Governatori con diritto di voto I Governatori dei Paesi di cui all'articolo IV, Sezione 4(c) dell'Accordo istitutivo della Società hanno diritto di voto, ad eccezione del Governatore del Paese al quale si riferisce l'articolo IV Sezione (c)(i), ed eleggono al massimo dodici Amministratori.

Sezione 2. Elezione da parte dei Governatori per i Paesi in sviluppo membri regionali1) I Governatori dei Paesi in sviluppo membri regionali eleggono nove Amministratori, il cui numero può essere aumentato a dieci come previsto al paragrafo (e) qui di seguito, conformemente alle seguenti disposizioni: .

(a) La presente sezione è applicata esclusivamente ai Paesi in sviluppo membri regionali, e la totalità dei voti di tali Paesi è considerata quale 100 per cento in virtù della sezione sucitata.

(b) Ogni Governatore con diritto di voto conformemente alla presente sezione emette a favore di una sola persona tutti i voti a cui ha diritto il Paese membro da lui rappresentato ai sensi dell'articolo IV sezione 3(a) dell'Accordo istitutivo.

e) Si procede anzitutto a tanti scrutini quanti sono necessari, fino a che i sei candidati siano stati eletti Amministratori come segue: (i) ognuno dei due Paesi col maggior numero di voti può eleggere un Amministratore coi voti di cui dispone; (ii)un candidato deve aver ottenuto un numero di voti almeno pari alla somma dei voti corrispondenti al Paese che si trova al terzo posto per numero di voti e di quelli del Paese col numero di voti più esiguo; (iii) un candidato deve aver ricevuto un numero di voti almeno pari alla somma dei voti del Paese che si trova al quarto posto per numero di voti e di quelli del Paese col numero di voti più esiguo ; (iv) i Governatori dei Paesi che si trovano al quinto, sesto, e settimo posto per numero di voti eleggono due Amministratori. Sono considerati eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti, a condizione che abbiano ottenuto i voti di almeno due Paesi.

(d) In seguito, i Governatori che non hanno votato a favore di uno qualun1)

Sulla base della partecipazione alla Società di tutti i Paesi in sviluppo membri regionali.

867

Società interamericana d'investimento que degli Amministratori eletti conformemente al paragrafo (e) di cui sopra, eleggono tre Amministratori, fermo restando che hanno diritto di presentare candidati e di votare, solo i Paesi che individualmente non dispongono di più di ... per cento (...%) della totalità dei voti. Sono ritenuti eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che un candidato abbia ottenuto i voti di almeno quattro Paesi e che gli altri due candidati abbiano ottenuto i voti di almeno tre Paesi. Si procede a tanti scrutini quanti sono necessari per arrivare a tale risultato.

(e) Ove i Governatori dei Paesi membri considerati alla sezione 3 qui di seguito non soddisfassero nei termini stabiliti da detta sezione le condizioni necessarie per eleggere un Amministratore supplementare, i Governatori autorizzati a votare in base a tale sezione possono eleggere un Amministratore in più oltre a quelli menzionati al paragrafo (e) di cui sopra. A tal fine, gli Amministratori considerati ai capoversi (i) a (iv) del paragrafo (e) di cui sopra e l'Amministratore supplementare menzionato nel presente paragrafo, sono eletti conformemente alle norme stabilità al summenzionato paragrafo (e) come segue : (i) ognuno dei quattro Paesi col maggior numero di voti può eleggere un Amministratore con i voti di cui dispone; (ii) un candidato deve aver ottenuto un numero di voti almeno pari alla somma dei voti corrispondenti ai Paesi che si trovano al quinto posto per numero di voti e di quelli del Paese col numero di voti più esiguo ; (iii) un candidato deve aver ottenuto un numero di voti almeno pari alla somma dei voti corrispondenti ai Paesi che si trovano al sesto posto per numero di voti e di quelli del Paese col numero di voti più esiguo; (iv) un candidato deve aver ottenuto un numero di voti almeno pari alla somma dei voti corrispondenti ai Paesi che si trovano al settimo posto per numero di voti e di quelli del Paese col numero di voti più esiguo.

(f) A scrutinio concluso ogni Governatore che non ha emesso voti a favore di uno degli Amministratori, eletti deve depositare il voto a favore di uno di essi. Si considera che il numero di voti attribuiti conformemente all'articolo IV sezione 3(a), dell'Accordo Istitutivo, a ciascun Governatore che abbia votato o depositato
il voto a favore di uno dei candidati eletti conformemente al presente regolamento, abbia contribuito all'elezione del candidato in questione ai sensi del.'articolo IV sezione 4(f).

Sezione 3. Elezione ad opera dei Governatori per gli altri Paesi I Governatori dei Membri, di cui in articolo IV sezione 4(c) (iii) dell'Accordo Istitutivo, eleggono due Amministratori; eleggeranno inoltre un Amministratore aggiuntivo qualora, prima della data finale precisata nell'articolo XI se868

Società interamericana d'investimento zione l(a), il numero totale d'azioni dei detti Membri raggiunge almeno le 3000. L'elezione avverrà giusta i seguenti disposti: (a) La presente sezione s'applicherà esclusivamente ai Membri di cui in articolo IV sezione 4(c) (iii) dell'Accordo e, all'uopo, l'insieme dei voti di questi Paesi conterà come 100 per cento.

(b) Ogni Governatore con diritto di voto, giusta la presente sezione, emetterà, in favore di una tale persona, tutti i voti cui il Paese rappresentato ha diritto in virtù dell'articolo IV sezione 3(a) dell'Accordo.

(e) I due, o se del caso tre, candidati col maggior numero di voti verranno eletti Amministratori, rimanendo inteso che nessuno verrà eletto ove non abbia ricevuto i voti d'almeno . . . Governatori rappresentanti almeno il ... per cento del totale dei voti, ma rimanendo inoltre inteso che non dovrà aver ricevuto oltre il ... per cento di detto totale. Si procederà a tanti scrutini quanti occorreranno affinchè due, o se del caso tre, candidati risultino eletti.

(d) A scrutinio concluso ogni Governatore che non ha emesso voti a favore di uno degli Amministratori, eletti deve depositare il voto a favore di uno di essi. Si considera che il numero di voti attribuiti conformemente all'articolo IV sezione 3(a), dell'Accordo Istitutivo, a ciascun Goaernatore che abbia votato o depositato il voto a favore di uno dei candidati eletti conformemente al presente regolamento, abbia contribuito all'elezione del candidato in questione ai sensi dell'articolo IV sezione 4(f).

Sezione 4. Condizioni di servizio dei Direttori esecutivi e designazione dei Supplenti (a) Gli Amministratori e i loro supplenti verranno eletti o designati tra gli Amministratori della Banca interamericana di sviluppo (dappresso «la Banca») e i loro supplenti, tranne nei seguenti casi: (i) un Paese membro, o gruppo di Paesi membri, della Società sono rappresentati nel Consiglio d'amministrazione della Banca da un amministratore e un supplente cittadini di Paesi impartecipi della Società, e (ii) vista la diversa struttura di partecipazione o composizione, i Paesi membri, di cui in articolo IV sezione 4(a) (iii) dell'Accordo, potranno, in virtù del sistema di rotazione fra essi vigente, designare, ai posti loro spettanti, i propri rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione
della Società, qualora non possano essere rappresentati adeguatamente dagli Amministratori della Banca o dai loro supplenti.

(b) Gli Amministratori e i supplenti non verranno rimunerati dalla Società.

(e) Un Amministratore eletto potrà designare a supplirlo una persona d'altra nazionalità, qualora egli rappresenti diversi Paesi o, eventualmente, qualora il suo Paese l'abbia eletto congiuntamente con un altro Paese.

869

Società interamericana d'investimento All'infuori da queste ipotesi, egli potrà designare tale persona solo affinchè lo rappresenti a titolo temporaneo, giusta l'articolo IV sezione 4(b) dell'Accordo.

Parte II. Norme procedurali per l'elezione Sezione 5. Notificazione dell'elezione Almeno novanta giorni innanzi la sessione annua dell'Assemblea dei Governatori durante la quale è prevista un'elezione generale degli Amministratori, il Segretario ne avvisa i Governatori invitandoli a presentare i candidati.

Sezione 6. Vigilanza nell'elezione II Presidente dell'Assemblea vigila sull'elezione e nomina due Governatori come scrutatori incaricati di controllare l'emissione dei voti, nonché di contarli. Egli prenderà inoltre i provvedimenti che reputerà necessari allo svolgimento dell'elezione nelle forme prescritte.

Sezione 7. Deisngazione dei candidati (a) L'elezione considererà solo i candidati designati giusta i disposti delle presenti norme procedurali.

(b) Gli Amministratori dovranno essere di riconosciuta competenza ed avere ampie esperienza delle questioni economiche e finanziarie. Essi non potranno, simultaneamente, occupare il posto di Governatori.

(e) Ogni Governatore designa un solo candidato.

(d) Le designazioni vanno inoltrate al Segretario.

(e) La designazione va fatta per scritto e firmata dal Governatore che la propone.

(f)Il Segretario consegna ai Governatori l'elenco dei candidati designati.

(g) II termine di presentazione dei candidati scade alle ore 10 del primo giorno della Sessione annua dell'Assemblea nella quale l'elezione è prevista.

Sezione 8. Elezione (a) L'elezione si effettua in quattro tappe. Nella prima vengono eletti i due Amministratori di cui nella sezione 2(c) (i) qui innanzi ; nella seconda gli altri quattro Amministratori indicati nella sezione 2(c) nonché, se occorre, il settimo Amministratore citato nella sezione 2(e); nella terza tappa vengono eletti i tre Amministratori di cui nella sezione 2(d) e nella quarta i due, o se del caso tre, Amministratori menzionati nella sezione 3.

(b) Ogni Governatore partecipa ad una sola tappa.

(e) In apertura d'ognuna di queste tappe, il Segretario annuncia i nomi dei candidati iscritti e i nomi dei Paesi facoltati a partecipare allo scrutinio.

870

Società interamericana d'investimento Sezione 9. Operazioni di voto Le operazioni di voto si svolgono come segue: (a) I voti vengono emessi su schede consegnate, dal Segretario ad ogni Governatore legittimato, prima di ogni scrutinio. Ad ogni scrutinio si tiene conto solo dei voti emessi sulle schede appòsitamente distribuite per esso.

(b) All'annuncio, fatto dal Segretario, del nome del Paese, il relativo Governatore depone la scheda firmata nell'urna.

(e) Terminato il voto, gli scrutatori verificano il numero delle schede e procedono allo spoglio.

(d) Gli scrutatori, se ritengono di chiarire un voto particolare o ne contestano l'adeguatezza alle forme prescritte, possono, quando sia possibile, autorizzare il Governatore interessato a correggerlo prima della fine dello scrutinio. Il voto corretto è considerato valido.

(e) Si continuerà con gli scrutini finché gli Amministratori, da eleggere in ciascuna delle elezioni previste nella sezione 2(c) e (d) e nella sezione 3, qui sopra, saranno tutti eletti in un solo scrutinio.

(f) II presidente dichiarerà se l'elezione è o non è terminata. Se è terminata, egli annuncerà i nomi degli Amministratori eletti e quelli dei Paesi membri che li hanno eletti.

Sezione 10. Eliminazione di candidati A qualunque scrutinio, il o i Governatori che abbiano presentato un candidato, potranno informare il Segretario che tale candidato non parteciperà all'elezione; in tal caso il suo nome verrà tolto dall'elenco dei candidati.

Sezione 11. Composizione delle Vertenze Le vertenze di procedura elettiva vanno risolte dagli scrutatori. Ogni Governatore potrà impugnarne le decisioni innanzi al Presidente dell'Assemblea, poscia innanzi all'Assemblea stessa. Ogniqualvolta risulti possibile, le vertenze vengono presentate senza il nome del Paese o Governatore interessato.

Parte III. Vacanze in Consiglio d'Amministrazione Sezione 12. Elezione per ovviare a una vacanza Gli Amministratori conservano il posto sino all'elezione del successore. Se un posto d'Amministratore diviene vacante oltre 180 giorni prima dello scadere del mandato, un nuovo Amministratore va eletto, per il resto del mandato, ad opera dei Governatori che avevano eletto il predecessore.

871

Società interamericana d'investimento Sezione 13. Notificazione delle vacanze Allorché una vacanza in Consiglio d'amministrazione necessita un'elezione, il Presidente del Consiglio ne informa immediatamente i Paesi membri che avevano eletto l'Amministratore, invitandoli a presentare dei candidati.

Sezione 14. Procedura d'elezione II Presidente del Consiglio d'Amministrazione può convocare una riunione dei Governatori dei predetti Paesi col solo scopo d'eleggere il nuovo Amministratore, oppure può procedere al voto con ogni mezzo celere di comunicazione scritta. Si continuerà con gli scrutini finché uno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta dei voti emessi.

Parte IV. Emendamento del regolamento Sezione 15. Condizioni per emendare il regolamento L'Assemblea dei Governatori può emendare il presente regolamento in qualunque seduta, o con un voto al di fuori d'una riunione, alla maggioranza dei due terzi dei voti dei Paesi membri, inclusiva: (a) Per quanto attiene alle modifiche delle sezioni 1, 2, 4-14 e 15(a), della maggioranza dei due terzi dei Governatori dei Membri regionali; e (b) Per quanto attiene alle modifiche delle sezioni 3 e 15(b), della maggioranza dei due terzi dei Governatori dei Membri menzionati nell'articolo IV sezione 4(c) (iii) dell'Accordo Istitutivo.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sullo stanziamento di un credito aggiuntivo per la partecipazione svizzera all'aumento del capitale delle banche interamericana, asiatica e africana di sviluppo, nonché sull'adesione della Svizzera alla Società interamericana d'investimento...

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1984

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.11.1984

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801-872

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