1274 Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE concernente l'istituzione di nuove missioni diplomatiche (Del 27 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale de'lf8 agosto 1961, decreta: Art. 1 E' data facoltà al Consiglio federale d'istituire missioni diplomatiche: a. in Nuova Zelanda e Sierra Leone; b. in Tanganika, quando questo Paese avrà conseguito l'indipendenza e sarà stato riconosciuto dal Consiglio federale; c. negli altri Stati che ottenessero l'indipendenza negli anni 1961, 1962 e 1963 e fossero riconosciuti dal Consiglio federale.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali e di sta¬ bilirne il giorno d'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1275 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognioi.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della poibbIdeazione: 5 ottobre 1961.

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962.

1276

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962 DECRETO FEDERALE cho istituisce un sopraddazio sui carburanti per motori destinato al finanziamento delle strade nazionali (Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 36 ter, capoverso 2, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961, decreta: Art. 1 Per coprire il contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali, è istituito un sopraddazio di 5 icentesimi, il litro, sui car¬ buranti per motori, vincolato a questo scopo.

2 Qu'ando gli anticipi della Confederazione per la costruzione delle strade nazionali venissero a superare 400 milioni di franchi, il Consiglio federale potrà aumentare il sopraddazio fino a 7 centesimi il litro. Esso lo ridurrà non appena le entrate destinate alla costruzione di queste strade, essendo divenute superiori alle spese correnti, avranno mostrato che il rimborso degli anticipi della Confederazione è ormai assicurato a breve termine. Nello stabilire il sopraddazio si terrà conto anche della si,-» tuazione economica generale.

3 II sopraddazio sarà soppresso quando non risulterà più necessario a coprire le spese per le strade nazionali.

4 II Consiglio federale stabilisce le aliquote della tariffa doganale ap(-j plicabili per 100 chilogrammi peso lordo.

1

Art. 2 II sopraddazio riscosso sui carburanti usati noli'economia (agricola, forestale e ittica sarà rimborsato al consumatore o restituito a suo profitto.

1

1277 Il Consiglio federale può decidere la restituzione del sopraddazio per i casi nei quali siano concesse delle agevolazioni concernenti i dazi di base sui carburanti destinati ad altri scopi.

2 II Consiglio federale disciplina la procedura di restituzione. Esso può disporre che la restituzione del sopraddazio sia calcolata sul fonda¬ mento di un consumo normale. Nello stesso modo e contemporaneamente può essere concessa un'agevolazione concernente il dazio di base. I Can¬ toni, i comuni e le organizzazioni private possono essere chiamati a col¬ laborare.

Art. 3 Il Consiglio federale presenterà all'Assemblea federale, ogni qua] volta sia stato stabilito un nuovo sopraddazio, ma almeno ogni tre anni, un rapporto sulla copertura del contributo della Confederazione alle spese per le strade nazionali.

Art. 4 L'articolo 3 del decreto federale del 23 dicembre 1959 1) concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali è modificato come segue: c1 II contributo della Confederazione alle spese di costruzione delle strade nazionali ammonta a: a. per le strade nazionali di prima e di seconda classe °/o -- fuori delle città dal 75 al 90 -- nelle città .

. . dal 65 all'80 b. per le strade nazionali di terza classe -- nella regione delle Alpi dal 75 al 90 -- fuori della regione delle Alpi dal 55 al 70 -- nelle città dal 55 al 70 2 Ove la capacità finanziaria del Cantone sia insufficiente e la costru¬ zione di una strada nazionale presenti sopra tutto un interesse nazionale, il contributo della Confederazione potrà eccezionalmente superare 1 ali¬ quota massima corrispondente. L'aliquota massima di detto contributo potrà, tuttavia, essere aumentata di 5 punti al più.

3 II Consiglio federale stabilisce, nel singolo caso, il contributo della Confederazione, secondo d criteri indicati nell'articolo 36 bis, capoverso 4, della Costituzione federale. Esso può subordinare l'assegnazione del con¬ tributo a speciali condizioni».

1) RU 1060, 382.

1278 Art. 5 1

II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive e transitorie del presente decreto e stabilisce la data della sua entrata in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e decreti federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 5 ottobre 1961.

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962.

1279

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE ohe proroga quello che assegna un sussidio annuo alla fondazione " Cinegiornale svizzero " (Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 27 ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1961, decreta: Art. 1 La validità del decreto federale dell'I 1 giugno 1952 ^ che assegna un sussidio annuo alla fondazione tCinegiornale svizzero» è prorogata sino all'entrata in vigore di una legge federale sul cinema, non però oltre il 31 dicembre 1963.

Art. 2 1 II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1962.

2

II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concer¬ nente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1) FF 1952, 605.

1280 Così decretalo dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 5 ottobre 1961.

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962.

1281 Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

DECRETO FEDERALE che proroga il termine per l'esecuzione della riforma degli stabilimenti, resa necess&ria dal Codice penale (Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1961, decreta: Art. 1 Il termine del 31 dicembre 1961, prescritto ai Cantoni dall'articolo 393 del Codice penale per l'attuazione della riforma degli stabilimenti, è prorogato, fino ali entrata in vigore delle disposizioni rivedute di detto Codice concernenti 1 esecuzione delle pene e delle misure e gli stabilimenti, ma non oltre il 31 dicembre 1966.

Art. 2 1

II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1962.

2

II Consiglio federale è incaricato di pubblicarlo conformemente al¬ l'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le vota¬ zioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

1282 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 'settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 5 ottobre 1961.

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962.

1283 Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962 DECRETO FEDERALE che modifica la tariffa generale delle dogane (Del 27 settembre 1961) l

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1961, decreta: Art. 1 Le vocd n. 7406.01 e 9706 della parte B (tariffa d'importazione) della tariffa generale delle dogane svizzere sono completate come segue: Aliquota di dazio Designazione della merce per jJ) kg peso lordo 7406.

Polveri e pagliuzze, di rame: 10 -- pagliuzze, anche polverulenti ....

150.-- 12 -- altre 20.-- 9706.48

-- calzature da sport con pattini da ghiaccio o a rotelle fissati stabilmente

260.--

AtL 2 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del pre¬ sente decreto. Esso è incaricalo di eseguirlo.

Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto con¬ formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

1284 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

11 Segretario: P. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Brlngolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 5 ottobre 1961.

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962.

1285

DECRETO FEDERALE concernente la concessione di un mutuo da parte della Confederazione alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Del 27 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 1961, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale li« 1« facoltà di consentire al'« Banca interna¬ zionale per la ricostruzione e lo sviluppo un mutuo di 100 milioni di frani chi per una durata media di cinque anni e al saggio del 3 V* per cento.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringelf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Foglio Federale, 1961.

86

1286 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 27 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, 11 Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1287

DECRETO FEDERALE concernent« opere militari e piazze d'armi (Programma di costruzione 1961, II parte) (Del 28 settembre 1961) % L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 1961, decreta: I L'articolo 1 del decreto federale del 21 giugno 1961 ri concernente le opere militari e le piazze d'armi è completato dei seguenti progetti approvati: Fr.

Emmen, nuovo arsenale 2 000 000 Thun, capannone dei pezzi per la sezione delle prove di tiro 1 416 000 Acquisto e impianto dei dispositivi d'arresto per aerei .

. 6 257 000 Dübendorf, costruzione di un edificio amministrativo . . 5 230 000 Costruzione in sotterraneo di opere del Servizio sanitario . 22 810 000 Trasformazione degli impianti d'un'opera sotterranea . . 4 450 000 Elementi prefabbricati per fortificazioni di campagna .

. 8 000 000 Spese per studi e progetti 900 000 Totale:

51 063 000

Il totale dei crediti d'opera è così portato a 196 646 000 fr. (191 621 000 fr. per le costruzioni militari e 5 025 000 fr. per le costruzioni civili).

II Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

1) FF 1901, 798.

1288 Così decretalo dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 28 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1289

DECRETO FEDERALE che accorda un sussidio all'Istituto universitario di studi internazionali superiori, in Ginevra (Del 29 settembre 1961) * L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 27, capoverso 1, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 giugno 1961, decreta: Art. 1 La Confederazione verserà all'Istituto universitario di studi interna¬ zionali superiori, in Ginevra, nel periodo dal 1962 al 1971, un sussidio an¬ nuo di 300 000 franchi, a condizione che il Cantone di Ginevra dia, a sua volta, un sussidio annuo di 400 000 franchi almeno.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale h incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringalf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1290 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale ohe precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1291

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di un credito d'opera per l'edificio dei servizi delle telecomunicazioni sul Rigi (Del 22 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del ·Consiglio federale del 21 aprile 1961, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 1 975 000 franchi, per la costruzione, sul Rigi, di un edificio d'esercizio da adibirsi ai servizi delle telecomu¬ nicazioni.

Nei limiti del credito stanziato, si potrà ancora modificare il pro¬ getto ove ciò risultasse necessario.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

1292 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che procede è pubblicalo nel Foglio federale.

Berna, 22 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1293

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Uri (Del 29 settembre 1961) » L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 luglio 1961; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta : Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 17 e 62, riveduti, della Costituzione del Cantone di Uri, accettati nella votazione popolare del 5 marzo 1961.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1294 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1295

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Soletta (Deî 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 1961; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 E' accordata la garanzia federale agli articoli 5; 20, numeri 3 e 4; 22, capoverso 1; 29, capoverso 2; 31, numero 14, preambolo e lettere a, c, e; 37, capoversi 2 e 6; 38, numero 8; 40, capoverso 1; 42, capoverso 1; 44 e 62, capoverso 3, riveduti della Costituzione del Cantone di Soletta, ac¬ cettati nelle votazioni popolari del 4 dicembre 1960, 29 gennaio 1961 e 5 marzo 1961.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

1296 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicalo nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

1297

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di San Gallo (D<^1 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 1961; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 10, riveduto, della Costitu¬ zione del Cantone di San Gallo, accettato nella votazione popolare del 16 aprile 1961.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 26 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: P. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1299

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Vaud (Del 29 settembre 1961) » L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 luglio 1961; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale agli articoli 27, 34, 90 bis, 100 e 101, riveduti, della Costituzione del Cantone di Vaud, accettati nella votazione popolare del 10 e 11 giugno 1961.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario; Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antogninl.

Il Segretario: P. Weber.

1300 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1301

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone di Ginevra (Del 29 settembre 1961) % L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'aTticolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 agosto 1961; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 E' accordata la garanzia federale agli articoli 49, 50, 59, 71, 102, 110, 111, 132 e 152, riveduti, come pure all'abrogazione degli articoli 103 e 108 della Costituzione del Cantone di Ginevra, accettati nella votazione popolare del 27 e 28 maggio 1961.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Cosi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antogninl.

Il Segretario: F. Weber.

Foglio Federale, 1961.

87

1302 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1303 DECRETO FEDERALE che accerta i principali risultati del censimento federale della popolazione del 1° dicembre 1960 (Del 21 settembre 1961) * L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961, decreta: Articolo unico Sono omologati i seguenti risultati principali del censimento fede¬ rale della popolazione del 1° dicembre 1960: Cantoni Popolazione residente Zurigo 952 304 Berna 889 523 Lucerna 253 446 Uri 32 021 Svi|tto 78 048 Untervaldo Soprasselva . i 23135 Untervaldo Soltosselva 22188 Glarona 40148 Zugo 52 489 Friburgo 159194 Soletta 200 816 Basilea-Città 225 588 Basilea-Campagna 148 282 Sciaffusa 65 981 Appenzello Esterno 48 920 Appenzello Interno 12 943 San Gallo 339 489 Grigioni 147 458 Argovia 360 940 Turgovia . . » 166 420 Ticino 195 566 Vaud 429 512 Vallese 177 783 Neuchàtel 147 633 Ginevra 259 234 Svizzera

5 429 061

1304 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antogniriì.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Decreto federale concernente l`istituzione di nuovo missioni diplomatiche (Del 27 settembre 1961)

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05.10.1961

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