N° 14

FOGLIO

429

FEDERALE

Anno XLIV Borna, 6 aprile 1961

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11. --, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S.A., a Bollinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postalo XI G90.

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Fo¬ glio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi) e la lingua.

20 marzo 1961 Messaggio per la proroga del termine d'adeguamento degli stabili¬ menti penali.

Il Codice penale dispone, nell'articolo 393, che la necessaria riforma degli stabilimenti penali dev'essere eseguita dai Cantoni entro un tonnine di venti anni, entro cioè il 31 dicembre 1961. L'esperienza pratica ha però frattanto dimostrato che sarebbe poco funzionale di separare rigo¬ rosamente gli stabilimenti secondo le differenti pene e misure, per se¬ guire le pertinenti disposizioni del Codice (art. 25 sgg.). Si è tenuto conto di questa constatazione nei lavori per la revisione del Codice pe¬ nale, culminati nel disegno di revisione del 3 maggio 1960. Detto disegno però dovrà essere ancora rielaborato e potrà essere proposto alle Camere al più presto durante il secondo semestre del 1961, cosicché le nuove di¬ sposizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure, e la correlata riforma degli stabilimenti penali, non potranno essere poste in alto nel termine previsto dal citato articolo 393. Il presente messaggio propone pertanto, presentando un apposito disegno di decreto federale, che il ter¬ mine previsto da detto articolo sia prorogato fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'esecuzione delle pene e delle misure e l'organizza¬ zione degli stabilimenti,, al più tardi, però, fino al 31 dicembre 1966 (1961, I, ted. p. 609, frane, p. 601 -- 20. III. 1961, N. S221).

Foglio Federale, 1961.

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06.04.1961

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