N° 43

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLIV Berna, 26 ottobre 1961 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11. --, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

SUNTI DI MESSAGGI del Consiglio federale all'Assemblea federale In questa rubrica sono annunciati, con un breve sunto, i messaggi e i rapporti del Consiglio (federale all'Assemblea federale, non pubblicati in lingua italiana. Nella parentesi finale (prima parte) è dato il riferimento alla pubblicazione degli originali nell'edizione tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi (all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della paren¬ tesi) e la lingua.

18 settembre 1961 Messaggio a sostegno di un disegno di legge sui cartelli e gti organismi analoghi. " La libertà di concorrenza è limitata sia mediante accordi o associa¬ zioni tra aziende, sia mediante atti d'imperio da parte delle vaste organiz¬ zazioni economiche che dominano il mercato. Le limitazioni alla «concor¬ renza non sono, in sè, sempre indesiderabili, esse possono però raggiungere un grado tale da costituire un serio ostacolo alla concorrenza stessa non¬ ché un pericolo per il libero esercizio dell'attività economica. Contro di esse la nonna costituzionale (art. 31) della libertà di commercio e d'indu¬ stria rimane inoperante, in quanto, per una prassi instauratasi nel secolo scorso e fedelmente seguila sia dal Consiglio federale sia da' Tribunale fe¬ derale, essa è intesa come applicabile esclusivamente ai rapporti tra il cittadino e lo Staito ma non già ai rapporti Ira privato e privato; onde la Costituzione protegge i singoli dalle interferenze dello Stato ma non da quelle che sono opera di privati. Dal punto di vista costituzionale, pertanto, Foglio federale, 1961>

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1382 i cartelli e le altre restrizioni della concorrenza non sono illeciti; per contro essi cadono sotto le disposizioni generali del diritto privato, cosicché, in caso di. controversia, il giudice può essere chiamato a decidere se un cartello sia lecito o no. Negli ultimi scssanl'oinni, per esempio, il Tribu¬ nale federale ha dovuto trattare un gran numero di tali cause, concernenti, segna lamente, quella forma acuta di attività costrittiva che è il boicot¬ taggio. Già negli anni venti e trenta si sono avuti numerosi interventi parlamentari intesi a richiamare l'attenzione delle autorità sull'insuffi¬ cienza della.,lotta, condotta attraverso i tribunali, contro gli abusi perpe¬ trati dai cartelli e sulla necessità di predisporre altri mezzi di difesa della libertà economica. Finalmente, nel 19-47, d nuovi articoli economici, in¬ trodotti nella Costituzione, vennero ad offrire una sicura base giuridica per l'allestimento dei mezzi di difesa così pressantemente -richiesti. Subito si domandò clic si applicassero i nuovi disposti costituzionali statuendo la relativa legge sui cartelli. Vi fu anche l'iniziativa del 1955 contro l'abuso della potenza economica, la quale si spingeva fino a proporre di dichia¬ rare illeciti i cartelli. Già nel rapporto su detta iniziativa, il Consiglio federale prometteva l'allestimento della richiesta legge sui cartelli. Per¬ tanto, ancorché l'iniziativa fosse caduta in votazione popolare, il 26 gen¬ naio 1958, i lavori per la legge continuarono attivamente. Il 9 luglio 1957 il Dipartimento federale dell'economia' pubblica istituiva una Com¬ missione peritale, la quale, dopo esaurienti discussioni, allestì, nella pri¬ mavera del 1959, un suo disegno di legge. Detto disegno fu sottoposto, per preavviso, ai Cantoni e alle associazioni e le opinioni così espresse servirono poi alla Commissione per elaborare un nuovo testo ohe, quanto all'essenziale, è quello presentato ora dal messaggio. Il messaggio, tracciata in tal modo la genesi del disegno di legge, passa ad esaminare analitica¬ mente il problema dei cartelli nei seguenti capitoli: le restrizioni alla con¬ correnza nell'economia svizzera; valutazioni economiche e politiche; base costituzionale per la lotta contro gli abusi cartcllistici. Il messaggio pre¬ senta poi esaurientemente il disegno di legge, dandone, nel quinto
capitolo della prima parte, le grandi linee e, nei quattro capitoli della seconda parte, i commenti articolo per articolo. Segue il testo del disegno di legge (1961, II, tcd. p. 553, franc. 549 -- IS. IX. 1961, N. 8326).

22 settembre 1961 Messaggio per il sovvenzionamento dell'esposizione nazionale svizzera del 1964.

11 messaggio, fatte le opportune osservazioni sull'importanza della manifestazione, propone le prestazioni 'seguenti: una garanzia di 10 mi¬ lioni di franchi a copertura parziale del disavanzo presunto; una garanzia di 7,5 milioni a copertura parziale di un disavanzo che s'avverasse supe¬ riore a 17 milioni; un sussidio di 2 milioni per il settore agricolo e uno

1383 di 500 000 fr. per i premi d'allevamento. Il messaggio è corredato del di¬ segno di decreto (1961, II, ted. p. 620, frane, p. 618 -- 22. IX. 1961, N. 8331).

10 ottobre 1961 Messaggio per la modificazione della legge sulle ferrovie federali.

La vigente legge, del 23 giugno 1944, ha liberato le ferrovie dai pe¬ santi oneri che le gravavano ed ha provveduto, nello stesso tempo, ai mezzi necessari per evitare un nuovo indebitamento, dando, alla massi¬ ma impresa statale, la possibilità di seguire i principi di una sana eco¬ nomia aziendale. L'attuale situazione delle ferrovie prova che la so¬ luzione trovata dalla legge del 1944 è stata buona. Le modificazioni ora proposte non contrastano in nulla lo spirito di detta soluzione e si limi¬ tano ad adeguare ad esso alcune disposizioni concernenti il finanziamento delle costruzioni. Il messaggio espone il sistema di finanziamento attual¬ mente in vigore, mostra come sia inadeguato alle necessità edilizie dei prossimi anni e propone, infine, un sistema modificato. Esso reca, allegato, 11 pertinente disegno di legge (1961, II, ted. p. 749, frane, p. 752 -- 10.

X. 1961, N. 8330).

29 settembre 1961 Messaggio per l'acquisto di un terreno a Urdorf.

£ proposto lo stanziamento di un credito di 3 700 200 franchi per l'acquisto di un terreno a Urdorf (Zurigo) destinato alla costruzione di case d'abitazione per il personale federale (1961, II, ted. p. 763, frane, p.

767 -- 29. IX. 1961, N. 8365).

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26.10.1961

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