388

Termine d'opposizione: 28 giugno 1961

LEGGE FEDERALE elio modifica quella sull'assicurazione coutro le malattie e gli infortuni (Del 17 marzo 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1960, decreta: I Lo legge federale del 13 giugno 1911 1) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue: Art. 100, cpv. 2 Se gli infortuni di motoveicolo sono coperti dall'assicurazione con¬ tro gli infortuni non professionali, l'Istituto è surrogato, per l'intero delle proprie prestazioni, agli assicurali, o ai loro superstiti, quanto ai diritti clic spettano ai medesimi in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni di motoveicolo, disposta come obbligatoria nell'articolo 78 della legge fe¬ derale del 19 dicembre 1958 a) sulla circolazione stradale.

2

II Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge entra in vigore.

1) CS 8, 273; RU 1918, 281, 800; 1932, 1018; 1954, 457; 1957, 282, 330; 1959, 870, 876.

2) RU 1959, 685, 877, 1347; 1960, 668, 1220, 1366.

389 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 17 marzo 1961.

Il Presidente.; A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 17 marzo 1961.

: .

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 17 marzo 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II Cancelliere della Confederazione: Oh. Oser.

Data della pubblicazione: 30 marzo 1961.

Termine d'opposizione: 28 giugno 1961.

390 Termine d'opposizione: 28 giugno 1961

LEGGE FEDERALE cho modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Del 23 marzo 1961) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 gennaio 19611\ decreta : 1 La legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata e completata come segue:

Calcolo e importo.

1. Rendita semplice di vecchiaia.

Art. 6, per. 2 Se questo e inferiore a 9000 franchi l'anno, il tasso è ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio fe¬ derale.

Art. 8, cpv. 1, per. 2 Se tale reddito è inferiore a 9000 franchi ma dì almeno 600 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 2 per cento secondo una tavola stabilita dal Consiglio federale.

Art. 34 ; 1 La rendita annua semplice di vecchiaia si ;compone di un im.

porto fisso di 450 franchi e d'un importo variabile, graduato se¬ condo il contributo annuo medio determinante.

2 L'importo variabile della rendita è calcolato moltiplicando per sei il contributo annuo anedio determinante fino a 150 franchi, per 1) FF 1961, 165.

2) CS 8, 437; RU 1951, 389; 1952, 288, 919; 1854, 102, 457; 1956, 707; 1957, 275; 1959, 866, 872, 1400, 1684.

391 quattro la parte del contributo superiore a 150 franchi ma non mag¬ giore di 300 franchi, per due la parte superiore a 300 franchi ma non maggiore di 450 franchi, e aggiungendo la parte che supera 450 franchi.

3 La rendita semplice di vecchiaia importa, in ogni caso, al mi¬ nimo 1080 franchi e al massimo 2400 franfchi.

Art. 35 La rendita di vecchiaia per coniugi è.pari al 160 per cento della 2. Rendita di rendita semplice di vecchiaia, corrispondente al 'contributo medio p^^niugi determinante.

Art. 36, cpv. 1 1

La rendila per vedove è pari all'80 per cento della rendita semplice di vecchiaia, icorrispondente al contributo annuo medio de¬ terminante.

Art. 37, cpv. 1 e 2 1

La rendita semplice iper orfani è pari al 40 per cento della rendita semplice di vecchiaia, (corrispondente al contributo annuo medio determinante.

2 La rendita completa per orfani è pari al 60 per cento della rendita semplice di vecchiaia, corrispondente al contributo annuo medio determinante.

Art. 42, cpv. 1 1

Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera clic non possono pretendere una rendita or¬ dinaria o la cui rendita ordinaria è inferiore a quella straordinaria, se i due terzi del loro reddito annuo, al quale ò aggiunta una parte adeguata della loro sostanza, sono inferiori agli ammontari seguenti: Ter i beneficiari di Rendite semplici di vecchiaia e rendite per vedove

Rendito di vecchiaia per coniugi

Rendite semplici e complete per orfani

Fr.

3 000

Fr.

4 800

Fr.

1500

Art. 43, ppv. 1 Le rendite straordinarie sono pari all'ammontare minimo delle rendite ordinarie intere corrispondenti, salvo il capoverso 2.

1

392 Art. 92 bis Adattamene I] Consiglio federale, sentita la Commissione federale dell'assi¬ to delle ren- evirazione per la vecchiaia e per i superstiti, presenta all'Assemblea dite ' federale, ogni cinque anni, la prima volta nel 1967, un rapporto sullo slato delle rendite rispetto ai prezzi e ai redditi del lavoro e sulla si¬ tuazione finanziaria dell'assicurazione; se occorre, propone contem¬ poraneamente un equo adeguamento delle rendite.

Art. 103, vpv. 1 1 contributi degli enti pubblici all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti importano annualmente, fermo restando l'articolo 34 quater, capoverso 5, della Costituzione federale, 160 milioni di franchi sino alla fine del 1967, indi 280 milioni sino alla fine del 1977. A contare dall'anno 1978 i contributi degli enti pubblici sa¬ ranno determinati dall'Assemblea federale per periodi di cinque anni e ascenderanno almeno a un quarto delle spese annue medie del periodo di finanziamento.

1

Art. 112, per. 2 Abrogato II Le nuove disposizioni sono applicabili, a contare dalla loro en¬ trata in vigore, alle rendite in corso e secondo le seguenti regole spe¬ ciali di calcolo: cr. Il contributo annuo medio determinante di ogni rendita or¬ dinaria, per la quale il diritto sia sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge, è aumentato di 15 franchi. Quest'aggiunta sus¬ siste anche se il genere della rendita muti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

b. Le rendite parziali, per le quali il diritto sia sorto avanti il 1° gennaio 1960, si compongono dell'ammontare minimo della ren¬ dita intera secondo il capo I, articoli dal 34 al 37, e, per ciascun anno intero contributivo determinante, d'un ventesimo délia diffe¬ renza di tale ammontare e di quello della rendita intera corrispon¬ dente al singolo caso.

te. La diminuzione d'un terzo delle rendite spettanti agli stra¬ nieri e agli apolidi, il cui diritto sia sorto avanti il 1° gennaio 1960, è abolita.

393 III Il Consiglio federale stabilise :e il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 marzo 1961.

Il Presidente: A. Antognini.

Il Segretario: F. Weber.

Casi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 marzo 1961.

Il Presidente: Emil Duft.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: '. » La legge federale che precede è pubblicata conformemente al¬ l'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 cocnernente le votazioni po¬ polana su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 marzo 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 30 marzo 1061.

Termine d'opposizione: 28 giiigno 1961.

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Legge Federale che modifica quella sull`assicurazione contro le malattie e gli infortuni (Del 17 marzo 1961)

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