1793 Termine d'opposizione: 30 marzo 1962

DECRETO FEDERALE concernent« gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, lo stipendio del Can¬ celliere della Confederazione e le pensioni dei Professori della Scuola politecnica federale (Del 21 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 agosto 1961, decreta: I Gli stipendi dei membri rale delle assicurazioni e del di pensione dei membri dei -- dell'indennità di rincaro derale del 20 dicembre personale federale per il

del Tribunale federale e del Tribunale fede¬ Cancelliere della Confederazione e i massimi tribunali federali sono aumentali: conformemente al decreto dell'Assemblea fe¬ I9601) concernente l'indennità di rincaro al 1961 e

-- del quattro per cento degli importi conformi ai decreti federali del 20 marzo 1959 concernenti gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni2) e lo stipendio del Cancelliere della Confederazione3).

1) RU I960, 1711.

2) RU 1959, 558.

3) RU 1959, 556.

Foglio federale, 1961.

IIS

1794 Gli stipendi così aumentati vanno arrotondati al prossimo importo divisibile per 50.

II Il decreto federale del 20 marzo 1959 concernente gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni è modificato come segue: Art. 1, cpv. 2 2

II presidente riceve un supplemento di 3900 franchi e il viice presi¬ dente di 2600 franchi.

Art. 2, cpv. 2 II presidente riceve un supplemento di 2600 franchi e il vicepresi¬ dente di 1950 franchi.

2

Art. 3, cpv. 2, per. i La pensione annua dei membri del Tribunale federale è uguale al prodotto di 285 franchi per il totale degli anni di età al momento del ritiro e di una volta e mezzo gli anni della durala in carica.

2

Art. 3, cpv. 3, per. 1 3

La pensione annua dei membri del Tribunale federale delle assicu¬ razioni è uguale al prodotto di 250 franchi per il secondo fattore indicato al capoverso precedente.

!

Art. 5, cpv. 2 Ciascun orfano ha diritto, fino all'età di 20 anni compiuti, a una rendita annua di 3100 franchi. Per gli orfani di padre e di madre la ren¬ dita è di 6200 franchi.

2

III Gli importi stabiliti all'articolo 2 del decreto federale del 2 ottobre 1959 G concernente le prestazioni della Confederazione in caso di inva¬ lidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale, sono aumentati del quattro per iccnto e dell'indennità di rincaro confor¬ memente al decreto dell'Assemblea federale del 20 diieembre 1960 sull' indennità di rincaro al personale federale per il 1961.

1) RU I960, 239.

1795 IV II presente decreto entra in vigore con la legge che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali. Resto contemporaneamente abro¬ gato il capo V di detta legge.

V Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge del 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

II Presidente: Bringolf.

II Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 30 dicembre 1961.

Termine d'opposizione: 30 marzo 1962.

1796

Termine d'opposizione: 30 marzo 1962

DECRETO FEDERALE che approva la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente una modificazione del confine nello stretto di Lavena e sulla Tresa (Del 15 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 luglio 1961 1), decreta: Art. 1 La convenzione conchiusa il 16 maggio 1961 2) tra la Svizzera e 1' Italia concernente una modificazione del confine nello stretto di Lavena e sulla Tresa è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, ca¬ poverso 3, della Costituzione federale, concernente il referendum in ma¬ teria di trattati internazionali.

1) FF 10G1, 1016.

2) FF 19G1, 1019.

1797 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 3, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 15 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 30 dicembre 1961.

Termine d'opposizione: 30 marzo 1962.

1798

DECRETO FEDERALE concernente l'inserimento nella Costituzione federale di un articolo 24 sexies sulla protezione della natura e del paesaggio (Del 21 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DEILLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costitu¬ zione (federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1961 1\ decreta: I La Costituzione federale è completala con la disposizione seguente: Art. 24 sexies La. protezione della matura e del paesaggio è di competenza can¬ tonale.

2 La Confederazione, nell'adcmpiere i propri compiti, deve rispettare le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali e deve conservarli intatti quando vi sia un interesse generale preponderante.

3 La Confederazione può sussidiare gli sforzi intesi a proleggere la natura e il paesaggio e procedere, per contratto od espropriazione, ad 1

1) FF 1961, 649.

1799 acquistare o conservare riserve naturali, luoghi storici e monumenti cul¬ turali d'importanza nazionale.

4 Essa ha la facoltà di legiferare sulla prolezione della fauna e della flora.

II II presente decreto è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1800

DECRETO FEDERALE concernente l'iniziativa popolare per la proibizione delle armi nucleari (Del 15 dicembre 19G1)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA,

visto l'iniziativa popolare del 29 aprile 1959 inlesa alla proibizione delle armi nucleari; visto il rapporto del Consiglio federale del 7 luglio 1961 D; visto gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale, tcome anche gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892 / 5 otto¬ bre 1950 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa po¬ polare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 29 aprile 1959 per la proibizione delle armi nucleari è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 La disposizione costituzionale proposta dall'iniziativa ha il seguente tenore: Art. 20 bis.

La fabbricazione, l'importazione, il transito, il deposito in magazzini e l'im¬ piego di armi nucleari di qualsiasi sorta, come anche di parti integranti delle medesime, sono vietati su tutto il territorio della Confederazione.

1

Art. 2 Al popolo e ai Cantoni ò chiesto di respingere l'iniziativa.

Art. 3 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

1) FF 1961, 993.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1802

DECRETO FEDERALE che accorta il risultato della votazione popolare del 22 ottobre 1961 concernente l'iniziativa intesa a istituire l'iniziativa legislativa negli affari federali (Del 21 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto i processi verbali della votazione popolare del 22 ottobre 1961, sull'iniziativa del 22 dicembre 1958 per l'istituzione dell'iniziativa legisla¬ tiva negli affari federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 1961 dai quali atti risulta 'die, su un complesso di 580 287 voti validi, l'iniziativa è stata respinta con 409 445 voti contro 170 842 come pure da tutti i Cantoni, decreta: Art. 1 È preso atto del risultato della votazione popolare del 22 ottobre 1961.

Art. 2 L'iniziativa popolare del 22 dicembre 1958 per l'istituzione dell'ini¬ ziativa legislativa negli affari federali è respinta.

1) FF 1961, 1701.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1804

DECRETO FEDERALE concernente il bilancio di previsione della Confederazione Svizzera per Panno 1962 e lo stanziamento di alcuni crediti d'opera (Del 19 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio (federale del 24 ottobre 1961, decreta: Art. 1 Sono approvali: il bilancio finanziario di previsione della Confede¬ razione per l'esercizio 1962, che registra 3 425 905 772 franchi di uscita e 3 618 164 405 franchi di entrala, come anche il bilancio generale di pre¬ visione che chiude con tin'eoccdenza attiva di 104 641 127 franchi.

Art. 2 Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera: a. di 42 694 510 franchi, per nuove costruzioni progettate dai Dipar¬ timenti; b. di 34 703 400 franchi, per nuove costruzioni previste dall'Ammini¬ strazione delle poste, dei telefoni e dei te¬ legrafi; c. di 225 092 000 franchi, per l'acquisto di materiale.

1805 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1961.

Il Presidente: Vafcerlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 13 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1806

DECRETO FEDERALE concernente lo stanziamento di crediti suppletivi per l'anno 1961 (li serie) e di crediti d'opera (Del 19 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 1961, decreta: Art. 1 Sono stanziati al Consiglio federale, per l'anno 1961: -- nel bilancio di previsione della Confederazione 1 510 635 franchi come crediti riportali e 86 484 541 franchi come crediti suppletivi; -- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi 110 000 franchi come crediti riportati e 5 243 000 franchi come crediti suppletivi.

Art. 2 Sono stanziati dei crediti d'opera e dei credili addizionali di: 5 709 454 franchi per i diversi dipartimenti e 1 500 000 franchi per l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1807 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1808

DECRETO FEDERALE che concede dei sussidi all'esposizione nazionale svizzera del 1964 (Del 20 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 1961, decreta: Art. 1 La Confederazione garantisce un sussidio fino a dieci milioni di franchi all'esposizione nazionale del 1961 a Losanna, a copertura d'un eventuale disavanzo ammontante al massimo a 17 milioni di franchi, pur¬ ché il Cantone di Va-ud e la città di Losanna forniscano una garanzia di due milioni e mezzo ognuno e l'ente esposizione si sforzi di assicurare la copertura di altri due milioni di franchi.

1

2 La Confederazione prende a suo carico il 10 per conto dei primi otto milioni di franchi di disavanzo e il 75 per cento degli altri nove mi¬ lioni, nonché i rimanenti 50 000 franchi, a condizione che il saldo sia coperto in altro modo.

Art. 2 Se pei' cause imprevedibili si avverasse un disavanzo supcriore ai 17 milioni, il Consiglio federale potrà aumentare la garanzia per altri sette milioni e mezzo di franchi al massimo, purché, dal canto loro, il Can¬ tone di Vaud e la città di Losanna accordino una garanzia suppletiva di due milioni e mezzo di franchi ciasouno, da versarsi nella stessa propor¬ zione della Confederazione.

Art. 3 1 La Confederazione -concede degli anticipi conformi al fabbisogno fi¬ nanziario dell'esposizione fino a concorrenza dell'importo garantito, pre¬ visto agli articoli 1 e 2, a (condizione che il Cantone di Vaud e la città di Losanna versino degli anticipi in misura corrispondente.

1809 2 Gli anticipi che eccedono la copertura del disavanzo, conformemente agli articoli 1 e 2, vanno rimborsati.

Art. 4 La Confederazione concede all'esposizione nazionale un sussidio di tre milioni di franchi per coprire le spese di costruzione, di arredamento e di esercizio del settore «Terra, aicque e foreste» e omo, dell'ammontare massimo di 500 000 franohi, per i premi d'allevamento.

2 II sussidio per il settore «Terra, acque e foreste» sarà versato con¬ formemente al fabbisogno.

Art. 5 1 II Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto e di stabilire le condizioni dettagliate per le prestazioni della Confedera¬ zione.

2 II presente decreto, non essendo di carattere ol>bligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicalo nel Foglio federale.

Berna, 20 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione?

Ch. Oser.

Foglio federale, 1961i

119

1810

DECRETO FEDERALE che assegna un sussidio annuale all'Associazione svizzera per il piano di assestamento nazionale (Del 20 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELìtA.

CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vislo il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 1961, decreta: Art. 1 A contare dal 1961, è assegnato un sussidio annuale di 75 000 fran¬ chi all'Associazione svizzera per il piano di assestamento nazionale con sede a Zurigo.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore. È abrogato il decreto federale del 14 di¬ cembre 1950 clic assegna un sussidio annuale fisso all'Associazione svizzera per il piano di assestamento nazionale.

Il Consiglio federale ò incaricato di eseguirlo.

Così decretalo dal Consiglio degli Stali.

Benna, 18 dicembre 1961.

Il Presidente: Vatcrlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1811 Cosi decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1812

DECRETO FEDERALE concernente la costruzione e la trasformazione di piazze d'armi e di balipedi (Del 15 dicembre 19G1)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 luglio 1961, decreta: Art. 1 È approvato il programma di costruzioni e di acquisti di terreni, previsto nel messaggio del 14 luglio 1961, e all'uopo sono stanziati i crediti d'opera seguenti: a. Costruzioni e installazioni per la piazza d'armi dei Fr* blindati, nell'Ajoic 87 640 000 b. Acquisto dà terreni per la piazza d'armi del genio, in Bremgarten (AG), e suo parziale ampliamento .

. 6 030 000 c. Acquisto di terreni per l'istituzione di un balipedio a Isonc 14 500 000 Totale 108 170 000 Art. 2 Il Consiglio federale ha facoltà, nell'ambito del credito globale, di effettuare dei piccoli spostamenti tra i singoli crediti d'opera.

Il credito annuo occorrente sarà iscritto nel bilancio di previsione.

1813 Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente il vigore. Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 6 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1814

DECRETO FEDERALE clic approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1962 (Del 20 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE

SVIZZERA,

visto il rapporto e la proposta del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie federali svizzere del 31 ottobre 1961; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 1961, decreta: Articolo unico Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1962: 1. il bilancio del conto costruzioni, che ascende a 277 100 000 franchi, di cui 251 100 000 a carico del conto immobilizzazioni e 26 000 000 a carico del conto d'esercizio; 2. il bilancio del conto d'esercizio, clic chiude con 1 114 000 000 di fran¬ chi di entrate e con 843 200 000 franchi di uscite, per un'eccedenza at¬ tiva di 270 800 000 franchi; 3. il bilancio del conto profitti e perdite, che registra 203 000 000 di franchi di entrate e 274 800 000 franchi di uscite.

Cosi decretalo dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1815 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 20 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: 11 decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 20 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1816

DECRETO FEDERALE concernente il rafforzamento della contraerea (Del 13 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 luglio 1961, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di: -- 2 gruppi a 2 batterie di missili teleguidati .terra-aria BLOODHOUND, compresi il materiale d'istruzione, gli accessori, i pezzi di ricambio e la munizione; -- 37 batterie di cannoni contraerei di medio calibro, compresi il ma¬ teriale d'istruzione, gli accessori, i pezzi di ricambio e la munizione.

All'uopo sono aperti i crediti seguenti: 1. Missili terra-aria "aifr?1 materiale di corpo e d'istruzione, accessori, pezzi di ri¬ cambio e munizioni 300 2. Batterie di cannoni contraerei di medio calibro materiale di corpo e d'istruzione, accessori, pezzi di ri¬ cambio e munizioni 247 Totale

547

Il Consiglio federale può procedere, nei limiti del credito globale, a piccoli spostamenti tra i crediti elencati al secondo capoverso.

Art. 2 Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione.

1817 Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 13 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1961.

11 Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 13 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1818 DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto della proprietà «Taubenstrasse 18» a Berna (Del 7 dicembre 1961) L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 1961, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 3 760 000 franchi per l'acquisto della proprietà sita alla Taubentrasse 18, a Berna.

Art. 2 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 dicembre 1961.

Il Presidente: Vatcrlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 7 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio fedeiale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1819

DECRETO FEDERALE che approva la gestione e i conti della Regìa federale degli alcool per l'esercizio 1960/1961 (Del 19 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto del Consiglio federale del 24 ottobre 1961, decreta: Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regìa degli alcool per il periodo di esercizio dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961.

L utile netto dell'esercizio sarà impiegato come segue: Versamento alla Confederazione in ragione di Fr. 3,60 Frper abitante (5 420 061) 19 544 619,60 Versamento ai Cantoni in ragione di Fr. 3,60 per abi¬ tante (5 429 061) Saldo da riportare a conto nuovo

19 544 619,60 312.101,22 39 401 340,42

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 7 dicembre 1961.

Il Presidente: Brìngolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

1820 Così decretalo dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1961.

11 Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 19 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1821

DECRETO FEDERALE concernente la fornitura di prodotti lattieri alle opere di soccorso internazionale, durante il biennio 1962/1963 (Del 12 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1961, decreta: Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato a fornire gratuitamente alle opere di soccorso internazionale, durante il biennio 1962/1963, dei prodotti lattieri svizzeri per un importo massimo di 8 milioni di franchi.

Art. 2 Il credito annuo necessario deve essere iscritto nel bilancio di pre¬ visione.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1822 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 12 dicembre 19G1.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 12 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, li Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

1823

DECRETO FEDERALE che accorda la garanzia federale alla Costituzione riveduta 'del Cantone di Basilea Campagna (Del 21 dicembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 1961, considerato ehe la presente disposizione costituzionale riveduta nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 È accordata la garanzia federale all'articolo 3, riveduto, della Costi¬ tuzione del Cantone di Basilea Campagna, accettato nella votazione po¬ polare del 10 settembre 1961.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1961.

Il Presidente: Vaterlaus.

Il Segretario: F. Weber.

1824 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Il Presidente: Bringolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 21 dicembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale concernente gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, lo stipendio del Cancelliere della Confederazione e le pensioni dei Professori della Scuola politecnica federale (...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1961

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

30.12.1961

Date Data Seite

1793-1824

Page Pagina Ref. No

10 154 350

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