N° 40

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XLIV Berna, 5 ottobre 1961 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.--, seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 6 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

» Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962

LEGGE FEDERALE che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali (Del 29 settembre 1961)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del 'Consiglio federale del 5 giugno 1961, decreta: I Oli stipendi stabiliti ali articolo 37, capoverso 1, della legge federale del 30 giugno 1927 D sull'ordinamento dei funzionari federali sono au¬ mentati del 4 per cento dell'ammontare massimo, ma di 400 franchi al¬ meno per anno, e dell'indennità di rincaro giusta il decreto dell'assem¬ blea .federale del 20 dicembre I9602) concernente l'indennità di rincaro al personale federale per il 1961. I nuovi stipendi Icosì calcolati sono ar¬ rotondati alla diecina superiore.

1) CS 1, 453; RU 1949, 1755; 1958, 1496; 1939, 29.

2) RU 1960, 1711.

Foglio Federale, 1961.

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1270 II La legge federale del 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali è modificala come segue: Art. 37, cpv. 2 2

Gli stipendi annui dei seguenti funzionari sono fissali dal Consiglio federale in ogni singolo caso: a. fino a 46 660 franchi per i direttori (generali e i direttori di circon¬ dario delle Ferrovie federali svizzere, i dire1!tori generali dell'azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi come anche per i capi di di¬ visione dell'amministrazione generale della Confederazione che, a ra¬ gione della loro funzione, devono soddisfare a esigenze straordi¬ nariamente elevate; b. fino a 37 440 franchi per i capi delle divisioni direttamente sotto¬ poste ai DipaTtimen'ti, ove non debbano già essere retribuiti giusta la (lettera, a, e, qualora la carica richieda prestazioni equivalenti, per altri capi di divisione e funzionari, a quelli equiparando dell'ammi¬ nistrazione generale della Confederazione e delle Ferrovie federali svizzere.

Ari. 40, cpv. 2 2

L'aumento ordinario corrisponde almeno a un ottavo della dif¬ ferenza tra il minimo e il massimo della classe di stipendio. 'Per il cal¬ colo dell'aumento fa stato la classe di stipendio nella quale è collocato il funzionario alla fine dell'anno civile.

Art. 43, cpv. 3 3

II funzionario ha diritto a un assegno per ogni figlio sotto i venti anni che non abbia un'occupazione lucrativa. L'assegno importa annual¬ mente 400 franchi per ciascuno dei primi due figili e 450 franchi per ciascuno dei successivi. Il diritto all'assegno compete solo per i figli che sono totalmente a carico del funzionario.

Art. 44, cpv. ì 3

11 Consiglio federale determina i casi che danno diritto alla rifusione di spese e alle indennità: a. per i viaggi di servizio e per l'impiego fuori del luogo di servizio, comprese le retribuzioni accessorie del personale viaggiante; b. per un orario di lavoro irregolare, ove ne risultino per il funziona¬ rio spese suppletive;

1271 c. per il trasloco all'entrata dn servizio o in caso di mutamento del luogo di servizio; d. per il servizio domenicale o notturno; e. per l'impiego simultaneo in diversi rami dell'amministrazione fe¬ derale; /. per prestazioni straordinarie, compreso il lavoro oltre la durata normale, con riserva della legislazione federale sulla durata del la¬ voro nell'esercizio delle ferrovie e di altre imprese di trasporto o di comunicazione; * g. per da supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore.

Art. 65 1

È istituita una Commissione paritetica come organo consultivo del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane per le questioni che si riferiscono all'ordinamento dei rapporti d'impiego in generale.

2 La Commissione è costituita tenendo conto dei rami dell'ammini¬ strazione. I circondari elettorali sono i seguenti: Amministrazione dalle ferrovie federali; Azienda delle poste, telefoni e .telegrafi; Dipartimento militare federale; Amministrazione delle dogane; il resto dell'amministra¬ zione federale, comprese le cancellerie dei tribunali federali.

3 In ciascun circondario, il personale designa un membro e un sup¬ plente ogni 10.000 agenti, secondo il sistema proporzionale; le frazioni superiori a 5000 agenti contano per 10.000. Ogni circondario deve eleg¬ gere almeno un membro e un supplente. Il numero determinante di fun¬ zionari e di agenti, giusta l'articolo 62, è quello medio dell'anno prece¬ dente l'elezione. Il Consiglio federale regola la procedura elettorale e sta¬ bilisce il diritto di voto.

4 II Consiglio federale nomina il presidente dello Commissione e al¬ trettanti membri e supplenti quanto il personale.

0 La durata delle funzioni commissionali è di quattro anni.

III 1 funzionari hanno diritto a un aumento straordinario di stipendio ali entrata in vigore della presente legge. Esso è stabilito dal Consiglio fe¬ derale e calcolato in modo che i funzionari che fino allora ricevevano l'im¬ porto massimo della loro classe di stipendio ricevano immediatamente l'im¬ porto massimo secondo il nuovo diritto. Il contributo, di cui all'articolo 15, capoverso 2, degli statuii delle casse d'assicurazione del personale, non sarà riscosso per il relativo aumento del guadagno assicurato. L'ammon¬ tare necessario a compensare l'incremento d'onere della riserva materna1

1272 tica, cagionato da detto aumento, va a carico della Confederazione e delle.

Ferrovie federali.

2 La presente legge non è applicabile ai funzionari che hanno lasciato il servizio delia Confederazione prima della sua entrata in vigore, senza aver diritto a una prestazione della cassa d'assicurazione del personale della quale facevano parte.

IV I contributi previsti negli articoli 15, capoverso 2, e 10, capoverso 2, degli statuti delle casse d'assicurazione del personale non sono riscossi per l'aumento del guadagno assicurato, conseguente all'inclusione della indennità di rincaro nell'assicurazione.

2 II fondo di stabilizzazione costituito per gli assicurati è trasferito alle casse di assicurazione del personale. Le disposizioni dell'articolo 54, capo¬ verso 5, ultimo periodo, degli statuti dellla cassa federale di assicurazione, e dell'articolo 46, capoverso 5, ultimo periodo degli statuti della cassa pen¬ sioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere non saranno applicati prima della (fine del 1966.

3 1 redditi statutari dei beneficiari di rendite esistenti all'entrata in vigore della legge saranno aumentati dell'indennità di rincaro giusta il tìecreto dell'Assemblea federale del 26 dicembre 1960II conseguente au¬ mento d'onere della riserva matematica dei beneficiari di rendite 6arà ammortato mediante contributi della Confederazione e delle Ferrovie fe¬ derali svizzere pari all'indennità di rincaro abolita.

1

V L'indennità di rincaro giusta il decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960 continuerà a essere versata, dopo l'entrata in vigore della presente legge, su: a. lo stipendio del Cancelliere della Confederazione; b. gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni; c. le pensioni dei professori della Scuola politecnica federale.

VI Fino all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di rincaro è pagata ai funzionari come è stata stabilita nel decreto dell'Assemblea fede¬ rale del 20 dicembre 1960.

VII Ove sia applicato l'articolo 6 del decreto dell'Assemblea federale del 20 dicembre 1960, gli stipendi stabiliti giusta l'articolo 37, capoverso 2, 1) RU 1961, 1711.

1273 della legge federale dell 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari fe¬ derali saranno conseguentemente aumentati.

Vili Il Consiglio federale è incaricato di stabilire la data dell'entrata in vigore della presente Segge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Vicepresidente: Brlngolf.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 settembre 1961.

Il Presidente: A. Antogninf.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicala conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 settembre 1961.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 5 ottobre 1961.

Termine d'opposizione: 3 gennaio 1962.

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Legge Federale che modifica quella sull`ordinamento dei funzionari federali (Del 29 settembre 1961)

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05.10.1961

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