Termine di referendum: 12 luglio 2001

Legge federale che modifica il decreto federale in favore delle zone di rilancio economico del 23 marzo 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20001, decreta: I Il decreto federale del 6 ottobre 19952 in favore delle zone di rilancio economico è modificato come segue: Ingresso visti gli articoli 31bis capoversi 2 e 3 lettera c e 41ter capoversi 1, 5 e 6 della Costituzione federale3, ...

Art. 1 cpv. 2 2

Essa può concedere aiuti finanziari a istituzioni e progetti che promuovono a livello sovraziendale il potenziale imprenditoriale, gli investimenti e l'innovazione nelle zone di rilancio economico (aiuti finanziari sovraziendali).

Art. 2 cpv. 1 1

Gruppi di Comuni limitrofi e interdipendenti dal profilo della struttura economica e del mercato del lavoro, sono considerati zone di rilancio economico se:

1 2 3

a.

vi è un bisogno particolare di adattamento strutturale, oppure

b.

esiste o minaccia di verificarsi una disoccupazione pronunciata, superiore alla media nazionale, oppure

c.

si è prodotta o è probabile una forte diminuzione del numero degli impieghi.

FF 2000 4924 RS 951.93 Queste disposizioni corrispondono agli art. 95 cpv. 2, 103, 128 e 196 n. 13 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2000-1665

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Zone di rilancio economico

Art. 3

Condizioni generali

1

Fideiussioni, contributi al servizio dell'interesse e agevolazioni fiscali possono essere concessi per progetti d'imprese industriali o d'imprese di prestazione di servizi affini alla produzione se questi progetti sono innovativi, generano un elevato valore aggiunto e consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di: a.

creare nuovi impieghi; o

b.

mantenere a lungo termine gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze.

2 Aiuti finanziari sovraziendali possono essere concessi per istituzioni nuove o esistenti e per progetti del settore privato o pubblico, se

a.

sostengono iniziative imprenditoriali oppure promuovono la creazione e il collegamento di competenze aziendali e tecnologiche che non siano presenti, o siano presenti in modo insufficiente, in una zona di rilancio economico;

b.

giovano a più aziende nella zona di rilancio economico interessata; e

c.

imprimono un impulso supplementare durevole allo sviluppo economico nella zona di rilancio economico.

Art. 6 cpv. 1 1

Un'impresa può beneficiare di agevolazioni dell'imposta federale diretta solo se anche il Cantone in cui è realizzato il progetto le concede agevolazioni fiscali.

Art. 6a

Aiuti finanziari sovraziendali

1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari sovraziendali se anche il Cantone o i Cantoni in cui l'istituzione oppure il progetto esplica i suoi effetti concedono aiuti finanziari.

2 Essa li concede, sotto forma di importo forfetario unico o annuo, in proporzione all'importanza dell'istituzione o del progetto per l'economia regionale.

3 L'importo degli aiuti finanziari della Confederazione non deve eccedere il totale degli aiuti finanziari concessi dai Cantoni. A ogni istituzione o progetto può essere concesso un aiuto di 300 000 franchi al massimo per anno civile.

Art. 7

Competenza e procedura in materia di fideiussioni, contributi al servizio dell'interesse e agevolazioni fiscali

1

Le domande di fideiussione, di contributi al servizio dell'interesse e di agevolazioni fiscali sono presentate alle autorità competenti del Cantone in cui sarà realizzato il progetto.

2 La domanda va corredata di tutti i documenti necessari; nel caso di una domanda di fideiussione vanno allegate segnatamente la promessa di credito e la valutazione che la banca mutuante ha rilasciato in merito al progetto e al suo promotore.

1200

Zone di rilancio economico

3

Il Cantone decide circa la sua partecipazione alla copertura dei rischi di fideiussione e al servizio dell'interesse, come pure della concessione di agevolazioni fiscali a livello cantonale. Trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte all'Ufficio federale competente (Ufficio)4.

4 L'Ufficio esamina le domande per il Dipartimento competente5, il quale decide in merito all'assegnazione di fideiussioni e di contributi al servizio dell'interesse e si pronuncia in linea di massima in merito all'assegnazione e all'entità delle agevolazioni fiscali in materia d'imposta federale diretta.

5 L'autorità cantonale che procede alla tassazione dell'impresa decide circa la concessione d'agevolazioni in materia d'imposta federale diretta conformandosi alla decisione presa dal Dipartimento.

6

Non appena le decisioni riguardanti una domanda di fideiussione e di contributi al servizio dell'interesse sono passate in giudicato, l'Ufficio federale conclude, a nome della Confederazione, i contratti di diritto pubblico cui s'applicano, a titolo suppletivo, le pertinenti disposizioni del diritto privato.

Art. 7a

Competenza e procedura in materia di aiuti finanziari sovraziendali

1

Le richieste di aiuti finanziari sovraziendali sono presentate alle autorità competenti di uno dei Cantoni in cui l'istituzione oppure il progetto esplica i suoi effetti.

2

La domanda va corredata di tutti i documenti necessari.

3

Il Cantone decide in merito alla concessione dei suoi aiuti finanziari e trasmette la domanda con le sue decisioni e proposte all'Ufficio federale.

4

L'Ufficio federale decide in merito agli aiuti finanziari della Confederazione.

Art. 9 cpv. 2 2

Essa stanzia inoltre un credito quadro per gli aiuti finanziari sovraziendali. Almeno la metà del credito quadro è destinata alle istituzioni e ai progetti che esplicano i loro effetti nelle regioni particolarmente colpite dalle ripercussioni regionali negative della liberalizzazione nell'ambito delle infrastrutture.

Art. 11 cpv. 2bis 2bis La

4 5

durata della sua validità è prorogata fino al 30 giugno 2006.

Attualmente, il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

Attualmente, il Dipartimento federale dell'economia pubblica.

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Zone di rilancio economico

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° luglio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001

Consiglio nazionale, 23 marzo 2001

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 aprile 20016 Termine di referendum: 12 luglio 2001 2466

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