Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito» del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito» depositata il 10 settembre 19993; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 20004, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 10 settembre 1999 «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 19995, ha il tenore seguente: I La Costituzione federale è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 57

Sezione 2: Politica di pace e sicurezza, protezione civile Art. 58

Politica di sicurezza

La politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e l'equità dei

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RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 7740 FF 2000 4203 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di modificare gli articoli 17 e 18 e di abrogare gli articoli 13, 15 capoverso 2, 19-22, 34ter capoverso 1 lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale. Chiedeva inoltre di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale.

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Iniziativa popolare

rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali.

Art. 59 1

Divieto di forze armate militari

La Svizzera non ha esercito.

2

È vietato alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere sottoposte a votazione popolare. Ciò non concerne la partecipazione della Svizzera con unità non armate.

3

I compiti civili finora assicurati dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 60 Abrogato Art. 140 cpv. 2 lett. d (nuova) d.

le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera.

Art. 173 cpv. 1 lett. d e 185 cpv. 4 Abrogati II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 titolo Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo)

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 59 (Divieto di forze armate militari) 1 Dopo l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 58 e 59 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né scuole reclute, né corsi di ripetizione, né corsi d'istruzione militare.

2

Entro dieci anni, gli effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o distrutti.

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Iniziativa popolare

3

La Confederazione promuove la riconversione delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone i cui impieghi sono toccati.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

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