Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Disegno

(Legge sul lavoro) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 5 aprile 20011; visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 20012, decreta: I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue: Art. 3 lett. e La legge non è applicabile, fatto salvo l'articolo 3a: e.

ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;

Art. 3a lett. c Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili: c.

ai docenti delle scuole private e ai docenti, assistenti, educatori e ai sorveglianti occupati in istituti.

Art. 71 lett. b Sono riservate in particolare: b.

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le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di protezione della salute e sulla durata del lavoro e del riposo possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell'interesse dei lavoratori;

FF 2001 2837 FF 2001 ...

RS 822.11

2001-1183

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Legge sul lavoro

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Entra in vigore il 1° gennaio 2005.

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