Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica dell'8 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero decreta: I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 20011 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile2:
Convenzione addizionale del 27 marzo 2001 all'appendice 14 del contratto nazionale mantello (convenzione addizionale "Carpenterie") Art. 1
Aspetti generali
Art. 2
Adeguamento salariale 2001
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.
8 giugno 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile; FF 1998 4469/70/71 Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.
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2001-1078