01.009 Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico nonché l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico del 14 febbraio 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Il 27 novembre 2000 gli Stati dell'AELS hanno firmato un Accordo di libero scambio con il Messico. Se sarà ratificato, l'Accordo entrerà in vigore il 1° luglio 2001.

Esso consentirà all'economia svizzera di accedere al mercato messicano dei beni e dei servizi a condizioni comparabili a quelle di cui beneficiano i nostri concorrenti dell'UE, degli Stati Uniti e del Canada grazie a accordi preferenziali stipulati con il Messico (Accordo di libero scambio UE - Messico e NAFTA - North American Free Trade Agreement).

Oltre alla liberalizzazione degli scambi di prodotti industriali (nessuna franchigia doganale per le esportazioni svizzere di orologi, macchine e utensili, prodotti chimici, farmaceutici, tessili, ecc. a partire dal 2007) e di servizi (tra i quali i servizi finanziari), l'Accordo contiene disposizioni relative alla protezione e alla promozione degli investimenti diretti, alla protezione della proprietà intellettuale, all'accesso non discriminatorio agli appalti pubblici e alla concorrenza. Per tener conto delle specificità delle politiche e dei mercati agricoli dei diversi Stati dell'AELS, gli scambi di prodotti agricoli sono disciplinati da accordi bilaterali tra i singoli Paesi dell'AELS e il Messico, che entreranno in vigore contemporaneamente all'Accordo di libero scambio.

Il Messico è il primo Paese situato al di fuori dell'Europa e del bacino mediterraneo con il quale gli Stati dell'AELS o la Svizzera hanno firmato un accordo di libero scambio. Inoltre, il campo d'applicazione settoriale dell'Accordo con il Messico è più ampio rispetto a quelli degli accordi di libero scambio anteriori, stipulati dalla Svizzera o dagli Stati dell'AELS, che si limitavano principalmente alla realizzazione del libero scambio dei beni industriali.

Il Messico è un partner economico importante per la Svizzera. Le esportazioni svizzere ammontano a circa 1 miliardo di franchi all'anno, gli investimenti diretti svizzeri in Messico a quasi 4 miliardi di franchi.

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Messaggio 1

Situazione iniziale e apprezzamento dell'Accordo

Dall'inizio degli anni Novanta, i Paesi dell'AELS hanno costruito una rete di accordi di libero scambio con Stati terzi del bacino mediterraneo e dell'Europa centrale e orientale, ossia le due regioni nelle quali l'UE aveva negoziato accordi d'associazione. Finora l'AELS ha concluso quindici accordi di libero scambio di questo tipo (con la Bulgaria, l'Estonia, Israele, la Lettonia, la Lituania, la Macedonia, il Marocco, l'OLP/Autorità palestinese, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Turchia e l'Ungheria). L'obiettivo primario della politica dell'AELS riguardo ai Paesi terzi è quello di eliminare o evitare la discriminazione sui mercati terzi, e segnatamente la discriminazione nei confronti dell'UE.

Il Messico è il primo Paese situato al di fuori dell'Europa e del bacino mediterraneo con il quale l'AELS o la Svizzera ha firmato un accordo di libero scambio. Inoltre, l'Accordo con il Messico è molto più ampio, per quanto concerne il contenuto, degli altri accordi di libero scambio conclusi in passato dalla Svizzera nell'ambito dell'AELS. Mentre i precedenti accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS erano limitati principalmente alla realizzazione del libero scambio delle merci (prodotti industriali) e alla protezione della proprietà intellettuale, il campo d'applicazione dell'Accordo con il Messico include anche la liberalizzazione del terziario (in particolare dei servizi finanziari), la protezione e la promozione degli investimenti diretti e l'accesso agli appalti pubblici. Per tener conto delle specificità delle politiche e dei mercati agricoli dei diversi Stati dell'AELS, gli scambi di prodotti agricoli sono disciplinati da accordi bilaterali tra il Messico e ciascun Paese dell'AELS, come è attualmente il caso per gli accordi di libero scambio dell'AELS.

Il Messico ha già concluso accordi di libero scambio di portata simile con gli Stati Uniti e il Canada nell'ambito del NAFTA (North American Free Trade Agreement), e più recentemente con l'UE. Per la Svizzera, l'interesse principale dell'Accordo di libero scambio negoziato tra il Messico e i Paesi dell'AELS è che la nostra economia ottenga lo stesso accesso al mercato messicano dei beni e dei servizi come i suoi concorrenti dell'UE, degli Stati Uniti e del Canada.

L'Accordo di libero scambio
con il Messico rientra nell'ambito della decisione dei ministri dell'AELS di estendere la politica concernente i Paesi terzi ai Paesi situati al di fuori dell'Europa e del bacino mediterraneo. Questa decisione segue la tendenza mondiale, ossia concludere accordi preferenziali regionali e sopraregionali. Accanto alle nazioni commerciali di medie o piccole dimensioni come il Messico, il Cile o Singapore, che applicano da qualche tempo a questa parte una politica di libero scambio rafforzata e più attiva, anche l'Unione europea e gli Stati Uniti si avvalgono sempre più spesso dello strumento degli accordi preferenziali sopraregionali. Persino il Giappone, che si era mostrato finora piuttosto critico nei confronti degli accordi regionali e degli accordi preferenziali, cerca ora di concludere accordi di libero scambio. Parallelamente vi è inoltre una tendenza a negoziare accordi di ampiezza maggiore, che non si concentrano soltanto sull'ambito tradizionale degli scambi di merci, ma che inglobano anche settori quali i servizi, gli investimenti, gli appalti pubblici, ecc.

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Queste due tendenze si spiegano in parte con l'attuale situazione difficile con la quale sono confrontati gli forzi di liberalizzazione mondiale nell'ambito dell'OMC (Seattle) e dell'OCSE (MAI). Ma il fatto che sia sempre più difficile far evolvere la liberalizzazione mondiale, in particolare al di fuori degli scambi di merci, ha anch'esso il suo ruolo da svolgere. Visto che ha spesso ripercussioni sulla legislazione nazionale, una liberalizzazione in questi settori è in genere più facilmente realizzabile in seno a un numero ristretto di Paesi che hanno un livello di sviluppo paragonabile e che applicano una politica economica estera simile.

La tendenza attuale, caratterizzata da un aumento degli accordi di libero scambio di grande portata conclusi con partner d'oltreoceano e da reti di siffatti accordi al di fuori dell'Europa, comporta numerose sfide per un Paese che, come la Svizzera, dipende fortemente dalle esportazioni, è orientato al commercio mondiale, ma non fa parte di un'entità più grande come l'UE. Da un lato, un'economia di piccole o medie dimensioni con interessi economici esterni mondiali e diversificati è di massima meglio servita da una liberalizzazione a livello multilaterale. Dall'altro la discriminazione potenziale o reale su mercati terzi risultante da accordi preferenziali tra Paesi o gruppi di Paesi si fa sentire in particolare in un Paese con un mercato nazionale ristretto. Di conseguenza, la Svizzera può evitare una perdita di competitività della sua economia soltanto ampliando la sua politica di libero scambio sia dal profilo geografico sia da quello dei contenuti. Questo non è assolutamente incompatibile con gli sforzi multilaterali tendenti alla liberalizzazione mondiale. Gli accordi bilaterali e multilaterali conformi alle regole dell'OMC (n. 10) possono aprire la via all'elaborazione di regole del gioco definite chiaramente e alla liberalizzazione progressiva nell'ambito dell'OMC e di altre organizzazioni multilaterali. La Svizzera prosegue senza sosta i suoi sforzi per sostenere questi lavori.

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Situazione economica e politica economica estera del Messico, relazioni economiche tra la Svizzera e il Messico

Il Messico, Paese emergente relativamente industrializzato (membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, OCSE, dal 1994) che ha superato sorprendentemente bene la crisi finanziaria della metà degli anni Novanta, presenta un potenziale importante per l'insieme dell'attività d'esportazione (industria e servizi) della Svizzera. Circa il 60 per cento del prodotto nazionale messicano proviene dal terziario e un po' più del 25 per cento dal settore industriale. In questi ultimi anni la crescita economica reale ha raggiunto in media il 5 per cento all'anno e l'inflazione ha potuto essere ridotta a un tasso inferiore al 10 per cento all'anno.

Grazie alla perdurante forte crescita dell'economia americana (circa il 90% delle esportazioni messicane finiscono negli Stati Uniti) e ai prezzi del petrolio che stanno tornando a livelli normali, le prospettive rimangono positive.

Il Messico ha concluso accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e il Canada (NAFTA), con l'Unione europea, il Cile, la Colombia e il Venezuela, El Salvador, il Guatemala e l'Honduras, il Costa Rica, la Bolivia, il Nicaragua, l'Uruguay e Israele.

Si stanno attualmente negoziando accordi di libero scambio con Singapore e Trinidad e Tobago, mentre altri sono previsti con Panama e l'Ecuador. Il Messico parte-

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cipa inoltre ai negoziati sull'Accordo di libero scambio panamericano FTAA (Free Trade Agreement of the Americas), la cui entrata in vigore è prevista per il 2005.

Dopo il Brasile, il Messico è il secondo partner commerciale della Svizzera in America latina. Già prima di firmare l'Accordo di libero scambio, la Svizzera esportava verso il Messico merci per un importo pari a un miliardo di franchi all'anno (1999: 820 milioni di franchi). I tassi di crescita annui hanno superato nettamente il 10 per cento nel corso degli ultimi cinque anni. La Svizzera esporta essenzialmente prodotti di grande valore dell'industria delle macchine, della chimica e dell'industria farmaceutica, orologi nonché strumenti e apparecchi. Le importazioni della Svizzera provenienti dal Messico sono composte principalmente da prodotti chimici, veicoli, prodotti agricoli (caffè, miele, birra, ecc.) e, in misura minore, da macchine.

Il Messico è un mercato interessante anche per i fornitori svizzeri di servizi. Il mercato messicano accoglie tra l'altro i maggiori fornitori svizzeri di servizi finanziari (banche e assicurazioni). Per il Messico, la Svizzera rappresenta una fonte importante di investimenti diretti esteri. Numerose sono le imprese svizzere che hanno filiali o altre sedi in Messico. Nel 1999 gli investimenti diretti svizzeri in Messico ammontavano a 3,9 miliardi di franchi, con una forte tendenza alla crescita. Sul continente americano il Messico è pertanto, per quanto concerne gli investimenti diretti svizzeri, il terzo Paese dopo gli Stati Uniti e il Brasile.

Finora le relazioni internazionali bilaterali con la Svizzera si limitavano ad un Accordo sulla doppia imposizione (in vigore dal 1995) e a un Accordo sulla protezione degli investimenti (in vigore dal 1996).

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Cronaca dei negoziati

Il 1° giugno 1999, a Lillehammer, i ministri dell'AELS hanno deciso di sondare le possibilità di concludere un accordo di libero scambio con il Messico. All'origine di questa decisione vi era il rischio di discriminazione sul mercato messicano a causa del NAFTA e dell'apertura di negoziati in vista della conclusione di un accordo di libero scambio tra l'UE e il Messico nel 1998. Quest'ultimo si è mostrato interessato a concludere un eventuale accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS una volta firmato l'Accordo di libero scambio con l'UE. Colloqui esplorativi avutisi a Ginevra nel maggio del 2000 hanno rivelato che le due parti auspicavano concludere rapidamente un accordo di libero scambio di grande portata. In occasione della loro riunione del 19 giugno 2000 a Zurigo, i ministri dell'AELS hanno preso la decisione formale di aprire i negoziati. Questi hanno potuto essere conclusi nel corso di 4 «round» (il 6 e il 7 luglio a Ginevra, dal 7 al 14 settembre e dal 2 al 6 ottobre a Città del Messico, dal 30 ottobre al 3 novembre a Ginevra). L'Accordo di libero scambio tra l'AELS e il Messico nonché gli accordi agricoli negoziati individualmente con ciascun Stato dell'AELS sono stati siglati a Ginevra il 3 novembre 2000 e firmati a Città del Messico il 27 novembre 2000.

Malgrado la vastità della materia, i negoziati hanno potuto essere conclusi nello spazio di alcuni mesi. La volontà delle parti di raggiungere l'obiettivo fissato di comune accordo, ossia giungere alla conclusione dei negoziati entro la fine del 2000, è stato determinante, così come il fatto che il Messico, in quanto membro dell'OCSE, era già al corrente di alcuni oggetti dei negoziati (p. es. gli investimenti, la concorrenza).

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Inoltre, il NAFTA e il recente Accordo di libero scambio concluso con l'UE costituivano dei punti di riferimento per il Messico, poiché dal profilo della loro concezione tutti questi accordi sono simili, anche se i dettagli dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Messico hanno dovuto essere in gran parte rinegoziati. Si trattava segnatamente per i membri dell'AELS di trovare posizioni comuni in settori per i quali, nei precedenti accordi tra l'AELS e i Paesi terzi, non esistevano praticamente decisioni di fondo (in particolare per quanto concerne i servizi, gli investimenti, gli appalti pubblici).

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Contenuto dell'Accordo di libero scambio AELS Messico, compresi l'Atto finale e il Protocollo d'intesa

4.1

Struttura dell'Accordo

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e il Messico si fondano sull'Atto finale, sull'Accordo di libero scambio (preambolo e art. 1-85) e sulle sue Appendici (I-XXI), comprese cinque dichiarazioni comuni, che fanno parte integrante dell'Accordo (art. 80), e sul Protocollo d'intesa (n. 12 e Allegato 1 del presente messaggio) ­ tutti firmati dagli Stati dell'AELS e dal Messico ­, nonché sull'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico (Allegato 2 del presente messaggio).

L'Accordo di libero scambio, le dichiarazioni comuni e il Protocollo d'intesa sono allegati formali dell'Atto finale, che dice che questi documenti devono essere firmati e accettati come insieme. Il Protocollo d'intesa precisa diverse disposizioni dell'Accordo di libero scambio e le modalità d'applicazione. L'Accordo comprende nove titoli (disposizioni generali, scambi di merci, servizi e investimenti, concorrenza, appalti pubblici, proprietà intellettuale, disposizioni istituzionali, composizione delle controversie, disposizioni finali). Il titolo Servizi e investimenti è suddiviso in sezioni: scambi di servizi, trasporto marittimo, servizi finanziari, deroghe generali, investimenti e problemi a livello della bilancia dei pagamenti.

Il settore agricolo ­ come era già avvenuto nei precedenti accordi di libero scambio conclusi con Paesi terzi ­ è disciplinato da accordi agricoli bilaterali che vincolano separatamente ciascuno degli Stati dell'AELS e il Messico. Giusta l'articolo 4 dell'Accordo di libero scambio (cfr. anche l'art. 1 dell'Accordo agricolo Svizzera Messico) gli accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli rientrano negli strumenti che stabiliscono la zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico.

A differenza degli accordi conclusi finora dall'AELS con Stati terzi, questi accordi bilaterali comprendono, oltre a concessioni sui prodotti agricoli di base, concessioni sui prodotti agricoli trasformati che, negli accordi di libero scambio precedenti dell'AELS, erano stati assimilati ai prodotti industriali.

4.2

Scambi di merci

Il campo d'applicazione del titolo II (scambi di merci) comprende i prodotti industriali, ossia i capitoli 25-98 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), istituito dalla Convenzione del 14 giugno 1983 (RS 0.632.11), esclusi i prodotti citati nell'Allegato I dell'Accordo sull'agricoltura

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dell'OMC (RS 0.632.20, Allegato II.1A.3), nonché il pesce e altri prodotti del mare (art. 4). I prodotti agricoli che figurano nei capitoli 25-98 del SA, che sono tradizionalmente oggetto di libero scambio conformemente agli accordi con lo stesso nome (p. es. le pelli, il pellame, il cotone grezzo), sono stati integrati negli accordi agricoli bilaterali tra i diversi Stati dell'AELS e il Messico (n. 5).

L'Accordo prevede la soppressione totale dei dazi sui prodotti industriali (art. 6). La soppressione di detti dazi avverrà in modo asimmetrico, come è già stato il caso per gli accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, per tener conto della differenza dei livelli di sviluppo degli Stati dell'AELS e del Messico. Il Messico sopprimerà progressivamente, al più tardi entro il 2007, i dazi da esso prelevati sui prodotti industriali (pari attualmente, in media, a circa il 12%, con massimi che vanno oltre il 30%). Gli Stati dell'AELS, dal canto loro, accorderanno l'esenzione dai dazi a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo. Le tappe e le date del calendario messicano di smantellamento dei dazi coincidono praticamente con quelle previste dal NAFTA e dall'Accordo di libero scambio tra l'UE e il Messico. È in tal modo garantita l'abolizione totale della discriminazione, per mezzo dei dazi, dei prodotti dell'AELS sul mercato messicano, senza nessun rinvio, anche se l'entrata in vigore dell'Accordo AELS - Messico è posteriore a quelle del NAFTA e dell'Accordo UE Messico. Dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Messico sopprimerà tutti i dazi su oltre la metà delle merci; entro il 2003, i dazi rimanenti saranno ridotti al 5 per cento al massimo e, al più tardi il 1° gennaio 2007, soppressi totalmente. Su richiesta degli Stati dell'AELS, il Messico era disposto a sopprimere anche i dazi all'esportazione.

Ma a questo proposito l'Accordo contiene una clausola speciale di protezione delle esportazioni, applicabile in caso di manovre di elusione per mezzo della riesportazione verso Paesi terzi o in caso di grave penuria (art. 15). La regolamentazione del libero scambio per il pesce e gli altri prodotti del mare è paragonabile a quella relativa ai prodotti industriali (riduzione asimmetrica) e corrisponde in larga misura a quella prevista dall'Accordo tra l'UE e il Messico.

Per la maggior parte dei
prodotti sono state convenute regole d'origine molto più liberali rispetto a quelle di altri accordi dell'AELS o dell'Accordo di libero scambio UE - Messico (art. 5 e Appendice I dell'Accordo di libero scambio). Gli Stati dell'AELS hanno un interesse particolare da questo profilo, poiché, a causa della relativa esiguità dei loro rispettivi mercati interni, le loro imprese devono includere nei loro prodotti finiti una quantità maggiore di semiprodotti provenienti da Paesi esterni alla zona di libero scambio. Nel settore dei tessili e del vestiario si applicano regole d'origine più liberali che nei precedenti accordi dell'AELS, ma soltanto nell'ambito di contingenti (relativamente poco importanti). Come d'abitudine, si è convenuto di vietare il rimborso dei dazi prelevati sui semiprodotti importati (divieto del «drawback»).

Le restrizioni quantitative agli scambi di prodotti industriali tra gli Stati dell'AELS e il Messico sono vietate dall'entrata in vigore dell'Accordo, salvo singole deroghe da parte del Messico (contingenti di prodotti petroliferi e di veicoli utilitari speciali; art. 7).

La regolamentazione relativa alle merci importate e alla riscossione di imposte e di tasse è soggetta al principio del trattamento nazionale (art. 8). Per una serie di misure relative al commercio, l'Accordo rinvia ai diritti e agli obblighi previsti a questo proposito dall'OMC: regolamenti tecnici (art. 10), misure sanitarie e fitosanitarie (art. 9), sovvenzioni (art. 11), misure antidumping (art. 13), imprese commerciali del 1617

settore pubblico (art. 12) e problemi a livello della bilancia dei pagamenti (art. 16).

Inoltre, le Parti contraenti si impegnano a collaborare e a scambiare informazioni nel settore delle prescrizioni tecniche. Per quanto concerne le misure (in particolare i dazi compensativi) che si oppongono agli aiuti statali e le misure antidumping, gli Stati dell'AELS e il Messico hanno convenuto una procedura di consultazione bilaterale supplementare da attuare prima di chiedere l'apertura di un'inchiesta all'OMC. L'Accordo comprende infine una clausola che autorizza, per una durata limitata, misure di salvaguardia in caso di perturbazione del mercato (con l'obbligo di offrire compensazioni senza attendere, art. 14), nonché deroghe analoghe a quelle autorizzate dall'OMC per proteggere l'ordine pubblico, la salute, la sicurezza interna e quella esterna del Paese, ecc. (art. 17 e 18).

L'Appendice I dell'Accordo di libero scambio istituisce un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e d'origine (n. 4.8.1) incaricato di disciplinare le questioni di cooperazione amministrativa e tecnica relative agli scambi di merci.

4.3

Servizi

4.3.1

Sintesi

Con l'Accordo di libero scambio AELS ­ Messico, la Svizzera conclude per la prima volta un accordo preferenziale per la liberalizzazione di tutti gli scambi di servizi. I principi su cui si fondano le disposizioni concernenti gli scambi di servizi contenute nell'Accordo di libero scambio consistono innanzitutto nel divieto, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, di erigere nuovi ostacoli al commercio; in seguito nella garanzia di equiparare i fornitori svizzeri ai loro concorrenti degli Stati Uniti, del Canada e dell'UE che beneficiano di un trattamento preferenziale sul mercato messicano, in virtù del NAFTA o dell'Accordo UE - Messico; e, infine, nell'eliminazione delle discriminazioni rimanenti nei confronti dei fornitori nazionali, entro un termine di dieci anni.

Le disposizioni concernenti gli scambi di servizi sono contenute nella sezione I (scambi di servizi), nella sezione II (trasporto marittimo), nella sezione III (servizi finanziari) e nella sezione IV (deroghe generali) del titolo III (servizi e investimenti) e figurano parimenti nel Protocollo d'intesa.

4.3.2

I servizi in generale

Le disposizioni della sezione I si applicano a tutti i servizi, ad eccezione del trasporto marittimo (n. 4.3.3), dei servizi finanziari (n. 4.3.4) e di ampie parti del traffico aereo. La parte essenziale del traffico aereo (segnatamente i diritti di volo) non rientra nell'Accordo (art. 19). Per il resto, il termine «servizi», e di conseguenza il campo d'applicazione dell'Accordo nel settore dei servizi, non è definito più precisamente e non si limita pertanto a determinati settori parziali o attività economiche (art. 20). L'Accordo copre tutte le forme degli scambi di servizi, compresa la prestazione di un servizio per la costituzione di una nuova impresa commerciale all'estero.

L'Accordo impegna gli Stati a tutti i livelli (Stato centrale, Stati membri, Comuni).

Non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo i servizi forniti dallo Stato

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nell'esercizio della forza pubblica. Il campo di applicazione dell'Accordo in materia di servizi riprende l'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (General Agreement on Trade in Services - GATS, RS 0.632.20, Allegato II.1B).

La sezione I comprende anche una serie di obblighi generali concernenti gli scambi di servizi (trattamento della nazione più favorita - art. 22, trattamento nazionale art. 23, accesso al mercato - art. 21, diritto di emanare prescrizioni - art. 25). Queste regole sono riprese dal GATS e sono formulate in maniera più precisa che nell'Accordo UE - Messico.

Le modalità della liberalizzazione (art. 24) implicano che, dall'entrata in vigore dell'Accordo, le parti si impegnino a mantenere il livello d'apertura allora raggiunto (divieto di diminuirlo). Le rimanenti discriminazioni nei confronti dei fornitori nazionali saranno in seguito soppresse nella misura del possibile entro dieci anni. A questo scopo sono previsti negoziati che dovranno concludersi in un periodo di tre anni. Il Protocollo d'intesa precisa ulteriormente le modalità. Parallelamente, le Parti sono tenute a gettare le basi necessarie per negoziare un accordo sul riconoscimento reciproco dei requisiti d'ammissione dei prestatori di servizi, segnatamente di servizi professionali (art. 26).

L'impegno a rispettare il livello di apertura del mercato garantisce agli Stati dell'AELS, dall'entrata in vigore dell'Accordo, la certezza del diritto sul mercato messicano e un accesso non discriminatorio a questo mercato, paragonabile a quello dei loro concorrenti europei e nordamericani. Sia quest'impegno sia la prevista liberalizzazione sostanziale degli scambi di servizi entro dieci anni vanno oltre gli impegni presi dal Messico nell'ambito del GATS nei confronti della comunità dei membri dell'OMC.

4.3.3

Trasporto marittimo

Tenuto conto del fatto che il trasporto marittimo non è per il momento ancora inglobato nel GATS, la sezione II relativa al trasporto marittimo (art. 27) non prevede nessun impegno a liberalizzarlo. Se vi sarà una liberalizzazione, questo avverrà in occasione della futura soppressione delle restrizioni rimanenti nel titolo dei servizi in generale (n. 4.3.2). In pratica, questo presuppone una maggiore liberalizzazione nell'ambito multilaterale del GATS; altrimenti, se aprisse questo settore agli Stati dell'AELS, il Messico sarebbe costretto a fare concessioni unilaterali agli Stati Uniti in virtù degli impegni presi nell'ambito del NAFTA.

4.3.4

Servizi finanziari

La sezione III è consacrata ai servizi finanziari. È concepita nella stessa maniera come la sezione I sugli scambi di servizi in generale (n. 4.3.2), ma tiene conto in modo speciale delle particolarità della regolamentazione dei mercati finanziari. Questo per quanto concerne le misure prudenziali (art. 36) e la politica monetaria, finanziaria e della sicurezza sociale (art. 43), che le Parti sono autorizzate a prendere in deroga ai loro impegni della sezione III relativa ai principi generali della regolamentazione (in particolare l'applicazione per quanto ampia possibile delle norme prudenziali internazionali, art. 37), l'ammissione di "nuovi" servizi finanziari 1619

(art. 38), la libertà di trasferire informazioni, che viene però dopo la protezione dei dati personali e della riservatezza di registri e documenti contabili personali (art. 39).

Per il resto, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, le clausole della nazione più favorita (art. 32), del trattamento nazionale e dell'accesso al mercato sono applicabili a tutti i servizi finanziari (art. 29 e 30, rispettivamente 31 e 33). La definizione di servizi finanziari comprende l'assicurazione diretta e la riassicurazione, l'assicurazione vita e le assicurazioni di cose, tutti i servizi bancari, nonché l'emissione e il commercio di titoli (art. 28). Infine, si è previsto un sistema di consultazione tra le autorità competenti, l'istituzione di un sottocomitato per i servizi finanziari (art. 40 e 41) e si è apportata una precisazione (art. 42) alla procedura della composizione delle controversie (n. 4.8.2).

Oltre a quanto previsto per i servizi in generale, l'Accordo stabilisce obblighi specifici di liberalizzazione, che si aggiungono all'impegno di non abbassare il livello di liberalizzazione già raggiunto (art. 34). Questi impegni figurano in liste nelle quali le Parti potevano formulare riserve specifiche relative ai loro impegni di accesso al mercato e di trattamento nazionale. La Svizzera ha fatto valere le restrizioni figuranti nella legislazione attuale, affinché l'Accordo di libero scambio non implichi per essa una nuova liberalizzazione. Al contrario, essa avrà un accesso garantito contrattualmente al mercato dei servizi finanziari messicano più ampio rispetto al regime attuale. Le banche, le compagnie di assicurazione e gli altri fornitori di servizi finanziari ottengono tra l'altro il diritto di aprire in Messico filiali il cui capitale appartiene loro al 100 per cento. In questo settore vi è oggi una discriminazione rispetto alle banche dell'UE e degli Stati Uniti. Le restrizioni che permangono devono essere tolte per quanto possibile nei prossimi anni. Le disposizioni sui servizi finanziari istituiscono pertanto una vera e propria liberalizzazione del mercato messicano, che va ben oltre la semplice garanzia dell'apertura attuale dei mercati finanziari delle Parti contraenti. Questo è dovuto alla volontà del Messico di consolidare, dopo la crisi monetaria del 1995, l'apertura di questo settore e di diversificare i capitali di base alimentando il settore dei servizi finanziari.

4.3.5

Deroghe

La sezione IV contiene le deroghe (art. 44) applicabili alle tre altre sezioni concernenti i servizi (n. 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4). Queste deroghe si rifanno molto da vicino a quelle previste dal GATS. Sono escluse dagli obblighi previsti dall'Accordo le misure prese per salvaguardare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico, tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali e delle piante, far rispettare il diritto, segnatamente per impedire le pratiche commerciali ingannevoli o fraudolente, o per disciplinare le conseguenze delle violazioni di contratti, proteggere la vita privata e garantire la sicurezza. Sono inoltre previste deroghe relative all'imposizione dei servizi: le misure fiscali contrarie alla clausola della nazione più favorita sono autorizzate se risultano da un accordo o da misure di diritto interno volte a evitare la doppia imposizione. È inoltre possibile derogare alle regole dell'Accordo se si tratta di prevenire l'evasione o la frode fiscali e per tener conto dei contesti diversi degli assoggettati nazionali e esteri. In ogni caso le misure la cui applicazione crea una discriminazione arbitraria o ingiustificata o che rappresentano una forma nascosta di ostacolo al commercio sono vietate.

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4.4

Investimenti

Le disposizioni delle sezioni V (investimenti) e VI (problemi a livello della bilancia dei pagamenti) del titolo III (servizi e investimenti) sono volte a creare condizioni quadro favorevoli e prevedibili per gli investimenti esteri delle Parti contraenti.

Mentre il Messico voleva trasporre, praticamente senza cambiamenti, le disposizioni pertinenti contenute nell'accordo di libero scambio concluso con l'UE in quello con gli Stati dell'AELS, questi ultimi, su iniziativa della Svizzera, hanno proposto di trattare in uno spirito più liberale. Nell'accordo UE - Messico, di conseguenza, il principio del libero trasferimento dei pagamenti connessi a un investimento è limitato considerevolmente da ampie deroghe, necessarie per ragioni di politica finanziaria e monetaria o per problemi a livello della bilancia commerciale. Questo era inaccettabile per la Svizzera che, tra i Paesi dell'AELS, è il principale investitore diretto in Messico e il solo Paese che ha concluso con quest'ultimo un accordo bilaterale di promozione e di protezione degli investimenti (in vigore dal 14 marzo 1996, ma attualmente in preparazione per essere pubblicato nella RU). Le Parti contraenti hanno infine concordato una regolamentazione relativa ai trasferimenti (art. 46) che prevede una clausola derogatoria strettamente circoscritta in caso di problemi a livello della bilancia dei pagamenti (art. 50). Questa autorizza le restrizioni ai trasferimenti a condizione che dette restrizioni siano applicate di buona fede, in maniera equa e trasparente e che siano proporzionate e non discriminatorie, e che la loro durata sia limitata. Esse devono essere inoltre conformi agli obblighi internazionali che incombono alle Parti interessate. È pertanto la prima volta che l'AELS è riuscita a disciplinare le questioni materiali degli investimenti in un accordo di libero scambio.

Le regole dell'Accordo relative all'investimento concernono gli investimenti diretti.

Rientrano in questo termine gli investimenti di capitali effettuati al fine di avviare relazioni economiche durevoli con un'impresa, per esempio quelli che consentono di esercitare un'influenza permanente e diretta sulla sua gestione (art. 45).

Le Parti contraenti consolidano gli impegni presi a livello internazionale in materia di investimenti e fanno esplicito riferimento ai codici
di liberalizzazione e allo strumento dell'OCSE sul trattamento nazionale. Gli impegni presi nell'ambito degli accordi bilaterali sugli investimenti sono espressamente fatti salvi (art. 48).

Inoltre, una disposizione prevede che, entro un termine massimo di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti contraenti riesamineranno la possibilità di liberalizzare ulteriormente il regime degli investimenti (art. 49). Una disposizione dallo stesso tenore figura nell'Accordo di libero scambio concluso tra l'UE e il Messico.

Infine le Parti contraenti, allo scopo di cooperare alla promozione degli investimenti, scambieranno informazioni sulle possibilità di investimento e sulla maniera di semplificare le pertinenti procedure amministrative (art. 47).

4.5

Appalti pubblici

Nel titolo V, che concerne gli appalti pubblici, il Messico si impegna a aprire ai fornitori degli Stati dell'AELS i suoi appalti pubblici (beni, servizi, costruzioni) sia dello Stato centrale sia di una serie di imprese pubbliche (tra cui quelle che si occupano di estrazione di petrolio e di gas, dell'approvvigionamento idrico o elettrico, la posta, le telecomunicazioni e i trasporti pubblici). In contropartita, la Svizzera (e gli 1621

altri Stati dell'AELS) concede al Messico l'accesso agli appalti pubblici della Confederazione, rispettivamente dello Stato centrale, e delle imprese pubbliche attive nei settori dell'approvvigionamento idrico e elettrico, dei trasporti urbani, degli aeroporti e dei porti. L'Accordo di libero scambio offre pertanto ai fornitori degli Stati dell'AELS le stesse possibilità di accesso di quelli dell'UE e dell'America del Nord che, in virtù dell'Accordo di libero scambio UE - Messico o del NAFTA, godono già di condizioni preferenziali di accesso al mercato messicano. Il fatto che il Messico non è e non intende divenire Parte all'Accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA, RS 0.632.20, Allegato II.4.6) dà ancora più valore agli impegni presi dal Messico in questo settore.

Il campo di applicazione (art. 56) per quanto concerne le entità acquirenti, i beni, i servizi e le costruzioni oppure i valori limite a partire dai quali gli appalti pubblici sono soggetti all'Accordo e devono di conseguenza essere oggetto di un concorso pubblico, è precisato in diversi allegati dell'Accordo. In essi sono contenute anche le riserve nazionali specifiche. Gli Stati dell'AELS hanno ripreso in tutti questi allegati gli elenchi corrispondenti del GPA e il Messico gli elenchi del NAFTA.

L'Accordo non contiene disposizioni sulle procedure d'acquisto ma dichiara obbligatorie per gli Stati dell'AELS le regole di procedura del GPA e per il Messico quelle del NAFTA (art. 61). Questa soluzione si basa sulla concezione dell'equivalenza dei due sistemi. Questa scelta ha permesso di evitare di creare nuove regole.

L'elemento centrale del titolo è il principio del trattamento nazionale (art. 57), che esige la parità di trattamento dei fornitori, nazionali o stranieri. Altre disposizioni prevedono che le regole d'origine applicabili agli scambi di merci (n. 4.2) sono applicabili anche agli appalti pubblici, che le imprese controllate da persone che non sono cittadini degli Stati parte e non vi esercitano un'attività sostanziale possono essere escluse dai concorsi pubblici (art. 59) e che gli acquisti compensativi ­ le operazioni di compensazione ­ sono vietati (art. 60).

Le Parti contraenti si impegnano a integrare nel loro diritto nazionale un meccanismo di ricorso che permette
a un fornitore scartato ingiustamente di far esaminare eventuali violazioni dell'Accordo (art. 62). Questa disposizione corrisponde alle regole del GPA in materia. L'Accordo prevede pertanto lo scambio reciproco di informazioni sugli appalti pubblici e le pertinenti legislazioni nazionali (art. 63). Per completare la regolamentazione del GPA è prevista la designazione di punti di contatto per rispondere alle domande. La Svizzera è molto soddisfatta di questa novità, che figura anche nell'Accordo bilaterale Svizzera - UE del 29 giugno 1999 (FF 1999 5452) su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, poiché essa facilita lo scambio di informazioni. Ogni Parte contraente deve pubblicare statistiche annue sui mandati impartiti. I dettagli sull'ampiezza e il contenuto di queste statistiche, che figurano in un allegato, sono ripresi dal GPA. Gli Stati dell'AELS presenteranno inoltre, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, un elenco indicativo delle 40 imprese pubbliche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo (art. 68).

Le deroghe (art. 65) e le regole relative alla privatizzazione degli enti (art. 66) sono state parimenti riprese dal GPA. Infine, le Parti si impegnano a cooperare sul piano tecnico (art. 64) e si dichiarano disposte a negoziare con le altre l'estensione delle concessioni accordate a altri Stati dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 67).

1622

4.6

Proprietà intellettuale

Le regole relative alla protezione della proprietà intellettuale consistono in una norma generale (art. 69) contenuta nel titolo VI dell'Accordo di libero scambio e in un allegato contenente gli impegni materiali specifici.

L'articolo 69 paragrafo 1 indica che le Parti garantiranno una protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle disposizioni specifiche enunciate nell'Accordo di libero scambio. Occorre segnatamente prendere misure per impedire la contraffazione e la pirateria e, in maniera generale, per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale. I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita sono applicabili anche in questo caso, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Accordo TRIPS dell'OMC (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, RS 0.632.20, Allegato II.1C). Il paragrafo 4 prevede che le Parti possono chiedere che il Comitato misto (n. 4.8.1) avvii consultazioni sui problemi che possono sorgere in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e ricerchi una soluzione soddisfacente per tutti gli interessati.

La Svizzera dispone pertanto, oltre che del meccanismo di consultazione previsto dalla procedura di composizione delle controversie dell'OMC, di una nuova istanza con la quale discutere direttamente i problemi di proprietà intellettuale e ricercare soluzioni adeguate.

I diritti di proprietà intellettuale protetti dall'Accordo di libero scambio sono enumerati in uno dei suoi allegati. Le Parti confermano in essi gli impegni da esse presi in virtù degli accordi internazionali che costituiscono oggi la base della protezione internazionale dei beni immateriali (Accordo TRIPS; Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, RS 0.232.04; Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, RS 0.231.15; Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, RS 0.231.171). Esse si impegnano inoltre a aderire, entro il 1° gennaio 2002, all'Accordo di Nizza sulla classificazione dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio (RS 0.232.112.9), al Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del
deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (RS 0.232.145.1) e alla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (RS 0.232.162). La Svizzera è già parte a questi accordi e trattati internazionali e non prende pertanto impegni supplementari. Inoltre, le Parti contraenti devono portare a termine il più rapidamente possibile le procedure avviate in vista della ratifica dei due nuovi accordi dell'OMPI sui diritti d'autore (WIPO Copyright Treaty - WCT e WIPO Performances and Phonograms Treaty - WPPT, entrambi adottati nel dicembre del 1996).

Nell'Appendice figurano altre norme di protezione materiali specifiche relative ai diversi settori del diritto dei beni immateriali. Meritano di essere menzionate quelle che vanno oltre al livello di protezione multilaterale fissato nell'Accordo TRIPS: per quanto concerne le indicazioni di provenienza geografica, la protezione viene estesa nel senso che l'uso ingannevole di indicazioni di provenienza geografica al momento della registrazione di un marchio dev'essere vietato non soltanto per le merci ma anche quando si tratta di servizi. Il design è protetto durante quindici anni invece dei dieci previsti dall'Accordo TRIPS. Per quanto concerne i brevetti, il livello di protezione dev'essere conforme a quello previsto dalla Convenzione sulla conces1623

sione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo, RS 0.232.142.2), che, rispetto all'Accordo TRIPS, limita le possibilità di escludere dalla brevettabilità le scoperte nel settore della biotecnologia. Il Messico, che non è Parte alla Convenzione, ha previsto nella sua legislazione le medesime possibilità di esclusione da essa previste.

Le regole che figurano nell'Allegato e concernenti la procedura di acquisizione e di mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale si fondano in larga misura sulle norme dell'Accordo TRIPS.

Siccome le regole dell'Accordo di libero scambio AELS - Messico concernenti la protezione della proprietà intellettuale vanno oltre quelle previste dall'Accordo TRIPS su alcuni punti, il primo presenta un vantaggio rispetto al regime multilaterale. La Svizzera che, nel confronto internazionale, dispone già di un sistema di protezione della proprietà intellettuale ben sviluppato e di livello elevato, non prende nessun nuovo impegno in questo ambito.

4.7

Concorrenza

La liberalizzazione degli scambi transfrontalieri di merci, di beni e di investimenti all'estero può essere ostacolata da pratiche delle imprese volte a limitare la concorrenza. Per questo motivo gli accordi di libero scambio prevedono generalmente regole commerciali specifiche per proteggere la concorrenza. Nei negoziati tra l'AELS e il Messico è stato necessario conciliare la nozione di politica della concorrenza degli Stati dell'AELS con quella del Messico.

Giusta l'articolo 51 le Parti contraenti si impegnano a applicare le loro rispettive legislazioni sulla concorrenza in modo tale da evitare che pratiche di imprese private o pubbliche (intese per limitare la concorrenza, abuso di una posizione dominante sul mercato o fusioni di imprese che limitano di fatto la concorrenza) pregiudichino la voluta liberalizzazione. La Svizzera si è dotata già da molti anni di una legislazione in materia (cfr. segnatamente la legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli, RS 251).

Quando la portata internazionale di un caso richiede la cooperazione delle autorità di sorveglianza della concorrenza dei diversi Stati parte, si applicano i principi di base del diritto internazionale pubblico in materia di cooperazione. Dal profilo del contenuto, le disposizioni in materia si orientano alle raccomandazioni dell'OCSE e non sono contrarie agli impegni presi dalla Svizzera in virtù di altri accordi. Concretamente, giusta l'articolo 52 le autorità di uno Stato contraente devono essere informate delle inchieste condotte da un altro Stato contraente se queste lo tangono nei suoi interessi essenziali. Inoltre lo Stato contraente sul territorio del quale si svolge un'attività che limita la concorrenza in un altro Stato deve, su richiesta di quest'ultimo, studiare le misure appropriate per togliere questa limitazione alla concorrenza.

La comunicazione di informazioni confidenziali e di segreti d'affari non è autorizzata dal diritto svizzero e dunque esclusa dall'articolo 53 dell'Accordo.

In caso di disaccordo tra gli Stati contraenti sull'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni, si può procedere a consultazioni (art. 55). Come previsto dal titolo sulla composizione delle controversie (n. 4.8.2), queste consultazioni formali hanno luogo dapprima tra i Paesi interessati. Se esse non hanno successo, il litigio

1624

può essere sottoposto al Comitato misto. Le disposizioni dell'Accordo in materia di concorrenza non rientrano in quelle sull'arbitrato (art. 71 par. 2).

4.8

Le altre disposizioni

4.8.1

Disposizioni istituzionali

Per garantire la buona applicazione e il buon funzionamento dell'Accordo, è istituito un comitato misto (titolo VII). Incaricato dell'amministrazione dell'Accordo, il Comitato misto facilita lo scambio di informazioni e le consultazioni tra le Parti. Si sforza di comporre le controversie su richiesta di una delle Parti coinvolte nella controversia. In quanto organo paritario, prende le sue decisioni per consenso. Il Comitato può pertanto prendere decisioni vincolanti soltanto con l'accordo di tutte le Parti contraenti. Oltre ai casi in cui l'Accordo gli conferisce espressamente la competenza di decidere, è chiamato a vegliare alla buona esecuzione degli obblighi presi dalle Parti contraenti e a considerare la possibilità di ampliare la portata dell'Accordo.

Il Comitato misto dispone di un potere decisionale soltanto sui casi previsti dall'Accordo. Al di fuori di essi può emanare raccomandazioni. Le decisioni devono essere approvate dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure interne. Questo vale anche per qualsiasi modifica dell'Accordo stesso (art. 81). L'esecuzione delle decisioni è assicurata dalle Parti contraenti. Il Comitato misto può tuttavia decidere di modificare gli allegati dell'Accordo (art. 70 par. 8). In Svizzera il Consiglio federale è pertanto abilitato a approvare le modifiche degli allegati. L'approvazione del presente Accordo da parte delle Camere federali implica pertanto automaticamente l'attribuzione al Consiglio federale di tale competenza (GAAC 51/IV, p. 395-396).

L'articolo 70 paragrafo 9 prevede comunque una procedura particolare nel caso in cui le Parti contraenti non siano in grado di mettere direttamente in vigore una decisione del Comitato misto. È il caso segnatamente del Messico, che non prevede siffatta delega di competenza all'esecutivo. In virtù della stessa disposizione le decisioni del Comitato misto soggette a procedure interne di approvazione possono essere applicate provvisoriamente a condizione che anche il Messico le applichi.

L'Accordo conferisce al Comitato misto la competenza di istituire, accanto ai sottocomitati già istituiti dall'Accordo, sottocomitati o gruppi di lavoro quali il sottocomitato doganale (n. 4.2) e il sottocomitato per i servizi finanziari (n. 4.3.4).

4.8.2

Composizione delle controversie

L'Accordo prevede un dettagliato meccanismo di composizione delle controversie (titolo VIII), che tiene conto, da un lato, del carattere particolare delle relazioni in seno all'AELS e, dall'altro, della portata dei diritti e degli obblighi previsti dall'Accordo, che in parte coincidono con quelli dell'OMC. Il sistema prevede la possibilità di consultazioni tra le Parti alla controversia e, se del caso, in seno al Comitato misto, nonché una procedura d'arbitrato.

L'articolo 71 dell'Accordo definisce il campo d'applicazione di questo meccanismo.

Sono escluse dalla composizione delle controversie tutte le materie che l'Accordo non tratta direttamente e per le quali rinvia ai diritti e agli obblighi derivanti da altri 1625

accordi internazionali. Non rientrano inoltre nella composizione delle controversie del presente Accordo la cooperazione in materia di concorrenza (n. 4.4) e le regole relative alla protezione della proprietà intellettuale (n. 4.7).

L'articolo 72 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono obbligatoriamente tenere prima di ricorrere all'arbitrato. Gli Stati non coinvolti nella controversia devono esserne informati. Il Comitato misto tratta l'affare soltanto se lo richiede una Parte contraente.

Gli articoli 73-76 e l'articolo 78 disciplinano l'arbitrato, meccanismo al quale ogni Parte può ricorrere se la controversia non ha potuto essere composta per via di consultazione entro 45 giorni. Le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia devono essere informate della procedura di arbitrato, possono parteciparvi e esprimere il loro parere (art. 73 par. 2). In tal modo sono garantiti gli interessi degli Stati dell'AELS non coinvolti nella controversia.

Una particolarità del sistema di quest'Accordo è l'attribuzione al Direttore generale dell'OMC della competenza di scegliere gli arbitri se le Parti coinvolte nella controversia non sono in grado di farlo (art. 74 par. 5). Questo compito spetta tradizionalmente al Presidente della Corte internazionale di giustizia dell'Aia; qui si è voluto, per accelerare la procedura di nomina degli arbitri (e quindi la procedura d'arbitrato), attribuire questa funzione a un rappresentante di un'organizzazione internazionale che dispone di un'esperienza riconosciuta in materia di controversie di natura commerciale. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti e definitive per le parti coinvolte nella controversia (art. 76 par. 1); i benefici dell'Accordo possono essere sospesi, in misura appropriata, se le decisioni del tribunale non vengono eseguite.

L'articolo 77 prevede che una controversia relativa a una materia disciplinata dall'Accordo e comportante obblighi sulla scorta di accordi conclusi nell'ambito dell'OMC non può essere sottoposta contemporaneamente al meccanismo di composizione delle controversie di quest'Accordo e a quello dell'OMC.

4.8.3

Preambolo, disposizioni generali e clausole finali

Il preambolo stabilisce gli obiettivi generali della cooperazione tra le parti in materia di libero scambio, segnatamente la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni e di servizi, la liberalizzazione degli investimenti, l'apertura degli appalti pubblici, la protezione adeguata e efficace della proprietà intellettuale e la concorrenza leale.

Oltre che al territorio delle Parti contraenti (art. 2 par. 1 lett. a), il campo d'applicazione geografico dell'Accordo si estende al di fuori delle acque territoriali, sempre che le Parti contraenti possano esercitarvi la loro giurisdizione in accordo con il diritto internazionale (art. 2 par. 1 lett. b). L'Accordo non ha alcun effetto sui diritti e sugli obblighi tra gli Stati membri dell'AELS (art. 3).

Le clausole finali dell'Accordo (titolo IX) impegnano le Parti contraenti alla trasparenza (art. 79) e disciplinano gli emendamenti all'Accordo (n. 4.8.1), la sua entrata in vigore (n. 6), l'adesione di nuove Parti (art. 82) e le possibilità di denuncia (n. 13).

1626

5

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Messico

Gli accordi agricoli bilaterali tra i diversi Stati dell'AELS e il Messico coprono gli scambi di prodotti agricoli di base e dei prodotti agricoli trasformati, conformemente alla definizione dell'Allegato I dell'Accordo dell'OMC sull'agricoltura (RS 0.632.20, Allegato II.1A.3). Siccome le concessioni nel settore industriale favoriscono largamente gli Stati dell'AELS (l'eccedenza di esportazioni della Svizzera, per es., ammontava a 640 milioni di franchi nel 1999), il Messico ha chiesto che gli fosse garantito un accesso al mercato agricolo simile a quello garantitogli dall'accordo concluso con l'UE, altrimenti non avrebbe concluso l'Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS.

L'Accordo agricolo tra la Svizzera e il Messico (Allegato 2 del presente messaggio) prevede sgravi o riduzioni doganali per determinati prodotti agricoli messicani per i quali il Messico aveva manifestato un interesse particolare nel corso dei negoziati (Allegato 2 del presente messaggio, Appendice II). Si tratta dei seguenti prodotti: caffè crudo, miele, uova non patogene per fini farmaceutici, fiori recisi, alcuni legumi (tra cui pomodori, cipolle, cavoli, asparagi e legumi secchi), banane, frutta tropicale, agrumi, uva fresca da maggio a metà luglio, altri frutti e bacche, pectina, zucchero, gomma da masticare, massa e burro di cacao, alcuni preparati di frutta e verdura (in particolare succhi di frutta tropicale e di agrumi), birra, tequila e sigari.

Per quanto possibile, tutte le concessioni della Svizzera avverranno nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC. Del resto, quasi tutte le concessioni della Svizzera sono accordate a altri Paesi con i quali essa ha firmato accordi di libero scambio o accordati all'UE nell'ambito dell'accordo agricolo bilaterale, oppure sono accordate ai Paesi in sviluppo (tra cui il Brasile e il Cile) nell'ambito del sistema generale di preferenze. Solo i PMA (Paesi meno avanzati) beneficiano per il momento dell'esonero dai dazi per le banane e il caffè crudo. Senza concessioni su questi prodotti molto importanti per la provincia del Chiapas, nel Sud del Messico, e senza la concessione sul miele, non sarebbe stato possibile giungere a un accordo. Complessivamente, la Svizzera ha concesso sgravi o riduzioni doganali su 400 voci di tariffa.

175 di esse sono comunque già ridotte a
zero nell'ambito dell'OMC. Le concessioni della Svizzera nel settore agricolo sono sostanziali ma non rimettono assolutamente in questione gli obiettivi della politica agricola della Svizzera. Essa ha in particolare rifiutato qualsiasi concessione nei settori particolarmente sensibili quali quelli dei prodotti lattieri, della carne, dei cereali, del foraggio nonché dei grassi e degli olii vegetali e animali.

Il Messico accorda alla Svizzera la franchigia di dazio per alcuni frutti e legumi, per esempio per le insalate, le cipolle e le albicocche (Allegato 2 del presente messaggio, Appendice I). Le possibilità del Messico di accordare alla Svizzera altre concessioni sui prodotti agricoli erano limitate, poiché i prodotti di base quali il latte, la carne e i cereali erano stati esclusi dai negoziati dalle due Parti e il Messico, come gli altri Paesi del NAFTA, non adotta misure volte a promuovere l'importazione di prodotti che beneficiano di sovvenzioni all'esportazione. Come è già stato il caso per l'UE nell'Accordo con il Messico, questo ha impedito alla Svizzera di conquistare un miglior accesso segnatamente al mercato del cioccolato e del formaggio. Le due Parti hanno tuttavia convenuto, in una dichiarazione comune, che entro cinque anni al più tardi verrà riesaminata una liberalizzazione degli scambi commerciali per

1627

quanto concerne il formaggio, la fondue e altri prodotti agricoli (Allegato 2 del presente messaggio, ultima pagina).

Nel caso di alcuni prodotti agricoli trasformati che possono essere esportati senza restituzioni all'esportazione, le Parti hanno convenuto l'esenzione reciproca dai dazi (gomma da masticare e caramelle senza zucchero, minestre, salse, birra e determinate bevande spiritose). Concessioni reciproche sono state inoltre accordate per alcuni prodotti trasformati contenenti zucchero (p. es. la gomma da masticare e le limonate, n. 4.2). Per permettere il regime di perfezionamento con lo zucchero per i citati prodotti nel commercio bilaterale preferenziale con il Messico, è stata inoltre decisa una deroga al divieto generale di restituzione dei dazi doganali (drawback) per lo zucchero (Allegato 2 del presente messaggio, Appendice III, art. 12).

Le disposizioni generali dell'Accordo di libero scambio tra l'AELS e il Messico nel settore degli scambi di merci (concernente tra l'altro le restrizioni all'importazione e all'esportazione, il trattamento nazionale, le misure sanitarie e fitosanitarie, le misure di salvaguardia e le deroghe generali) e il titolo concernente la composizione delle controversie sono parimenti applicabili alle merci interessate dagli accordi agricoli bilaterali.

L'Accordo agricolo bilaterale contiene inoltre disposizioni relative alle regole d'origine e alle modalità della cooperazione amministrativa (Allegato 2 del presente messaggio, Appendice III).

Infine l'Accordo agricolo bilaterale contiene un allegato concernente la protezione reciproca delle denominazioni delle bevande spiritose (Allegato 2 del presente messaggio, Appendice IV). Per il Messico questo si applica alla tequila, al mezcal e al bacanora; per la Svizzera e il Liechtenstein, a tutte le denominazioni iscritte nell'elenco corrispondente dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE (FF 1999 5927), nonché a sei denominazioni di acquavite di vinaccia del Liechtenstein.

6

Entrata in vigore

Giusta l'articolo 48 dell'Accordo di libero scambio, l'entrata in vigore è prevista per il 1° giugno 2001 per le Parti che avranno depositato i loro strumenti di ratifica entro tale data, sempre che il Messico abbia ratificato l'Accordo al più tardi entro tale data. Altrimenti, per gli altri Stati, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese seguente il giorno del deposito degli strumenti di ratifica. Per quanto le costituzioni nazionali lo consentano, le Parti possono applicare provvisoriamente l'Accordo a partire dal 1° luglio 2001. L'Accordo agricolo entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo di libero scambio e rimarrà applicabile fintanto che la Svizzera e il Messico saranno Parti all'Accordo di libero scambio. La Norvegia è lo Stato depositario per l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Messico (art. 85).

1628

7

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione e per i Cantoni

Viste le dimensioni dell'economia messicana, l'abolizione dei dazi doganali risultanti dagli accordi conclusi con il Messico non è certamente trascurabile, ma rimane tuttavia limitata per la Svizzera. Gli introiti doganali derivanti dalle importazioni di beni industriali e agricoli in provenienza dal Messico ammontavano, nel 1999, a un importo di poco inferiore ai 3,5 milioni di franchi (2,5 milioni di franchi sui prodotti agricoli e 1 milione sui prodotti industriali). L'applicazione degli accordi comporterà una perdita di dazi pari a circa 3 milioni di franchi, dei quali 2 milioni per il settore agricolo (tra cui 1 milione di franchi per il miele, 730 000 franchi per il caffè crudo e 200 000 franchi per la birra). Se, nell'ambito di eventuali futuri accordi di libero scambio, si facessero a altri Paesi concessioni tariffarie simili sul caffè, le banane e le arance, la perdita sui dazi doganali potrebbe ammontare a 30-40 milioni di franchi all'anno. Queste somme devono essere tuttavia messe in relazione (n. 8) con sgravi doganali sulle esportazioni svizzere e il conseguente importante miglioramento delle possibilità di smercio.

Gli accordi con il Messico non hanno alcuna conseguenza finanziaria sui Cantoni.

Non avranno ripercussioni nemmeno sull'effettivo del personale, né per la Confederazione né per i Cantoni.

8

Ripercussioni economiche

Con l'abolizione di tutti i dazi doganali sui prodotti industriali e su alcuni prodotti agricoli nonché con la liberalizzazione del settore terziario e di una parte degli appalti pubblici, questi accordi avranno conseguenze positive per le imprese e i consumatori svizzeri e messicani. L'Accordo di libero scambio permetterà, a media scadenza, di sgravare le esportazioni del settore industriale svizzero di oltre 100 milioni di franchi di dazi all'anno. Questo rafforzerà considerevolmente la competitività dei prodotti svizzeri sul mercato messicano. In seguito all'entrata in vigore, nella scorsa estate, dell'Accordo di libero scambio tra il Messico e l'UE, l'Accordo di libero scambio tra l'AELS e il Messico riveste un'importanza capitale per la competitività della piazza finanziaria svizzera nei confronti del mercato messicano. Considerazioni analoghe si applicano al settore terziario.

Siccome tutte le concessioni della Svizzera nel settore agricolo sono già state accordate a altri Paesi con i quali essa ha firmato accordi di libero scambio o vengono accordate ai Paesi in sviluppo nell'ambito del sistema generale di preferenze (le concessioni riguardanti le banane e il caffè crudo sono accordate soltanto ai Paesi più poveri) e siccome tutte le concessioni verranno fatte, per quanto possibile, nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC (n. 5), le ripercussioni sull'agricoltura svizzera non saranno considerevoli.

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Programma di legislatura

Gli accordi sono conformi al contenuto dell'obiettivo 3 «Adoperarsi a favore di un ordine economico mondiale aperto e durevole» del Rapporto sul programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037).

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Relazione con l'OMC e con il diritto europeo

Gli Stati dell'AELS e il Messico sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Secondo la Svizzera i presenti accordi, così come gli accordi di libero scambio conclusi precedentemente, rispettano le prescrizioni dell'OMC. Gli accordi di libero scambio sono soggetti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC (procedura conforme all'art. XXIV del GATT 1994 e all'art. V del GATS) e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

L'integrazione europea e la politica di libero scambio con Paesi terzi non sono in opposizione tra di loro. Questo è dimostrato dal fatto che l'appartenenza dei nostri partner dell'AELS allo SEE è compatibile con la loro partecipazione a accordi di libero scambio conclusi in passato e al presente Accordo. Inoltre l'Accordo AELS Messico comporta obblighi il cui contenuto è simile a quello dell'Accordo di libero scambio tra il Messico e l'UE, entrato in vigore l'anno scorso. Questi accordi non sono in conflitto né con il diritto europeo né con gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

11

Validità per il Principato del Liechtenstein

In quanto membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno Stato firmatario dell'Accordo. In virtù del Trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni doganali contenute nell'Accordo di libero scambio con il Messico. In virtù dello stesso trattato, anche l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il Messico si applica al Principato del Liechtenstein.

12

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio AELS - Messico

Gli allegati dell'Accordo di libero scambio, incluse le dichiarazioni comuni, comprendono diverse centinaia di pagine e contengono prevalentemente disposizioni di natura tecnica. Si possono richiedere all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale e sono disponibili sul sito Internet del segretariato dell'AELS. Conformemente all'articolo 4 e all'articolo 14 capoverso 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) essi non devono essere obbligatoriamente pubblicati nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale, ad eccezione dell'Appendice 1 relativa alle regole d'origine e alle modalità della cooperazione amministrativa. Quest'ultima contiene le regole d'origine determinanti per il regime tariffario preferenziale e sarà

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pubblicata insieme all'Accordo di libero scambio nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale.

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Costituzionalità

L'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale prevede che gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare gli accordi bilaterali discende dall'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Il presente accordo di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi (art. 83). L'Accordo agricolo bilaterale non contiene clausole relative alla denuncia; esso forma però un'unità con l'Accordo di libero scambio e può essere denunciato alle stesse condizioni (cfr. art. 56 della Convenzione di Vienna sui diritti dei trattati, RS 0.111). Non prevede né l'adesione a un'organizzazione internazionale, né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Per questi motivi, il decreto federale sottoposto per approvazione al Parlamento non sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale.

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