Termine di referendum: 12 luglio 2001

Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza) Modifica del 23 marzo 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, del 19 marzo 19981; visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 19982, decreta: I Il Codice penale3 è modificato come segue: Ingresso visto l'articolo 64bis della Costituzione federale4, ...

Art. 118 2. Interruzione della gravidanza.

Interruzione punibile della gravidanza

1

Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

2

Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con la reclusione sino a dieci anni.

3

La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con la detenzione o con la multa.

4

Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in due anni.

1 2 3 4

FF 1998 2361 FF 1998 4285 RS 311.0 Questa disposizione corrisponde all'articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2001-0556

1169

Interruzione della gravidanza. CP

Art. 119 Interruzione non punibile della gravidanza

1

L'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.

2 L'interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell'intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.

3

Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.

4

I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.

5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell'anonimato della donna interessata e del segreto medico.

Art. 120 Contravvenzioni commesse dal medico

1

Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di: a.

chiedere alla gestante una richiesta scritta;

b.

tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente: 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, 2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e

c.

assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,

è punito con l'arresto o con la multa.

2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.

Art. 121 Abrogato 1170

Interruzione della gravidanza. CP

II Modifica del diritto vigente La legge federale del 18 marzo 19945 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 34bis della Costituzione federale6, ...

Art. 30

Interruzione non punibile della gravidanza

In caso d'interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell'articolo 119 del Codice penale7, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2001

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2001

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 aprile 20018 Termine di referendum: 12 luglio 2001 0518

5 6 7 8

RS 832.10; RU ... (FF 2001 1168) Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

RS 311.0; RU ... (FF 2001 1168) FF 2001 1168

1171