Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 3 marzo 2002 del 1° novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:
Art. 1 La votazione popolare su:
l'iniziativa popolare del 6 marzo 20002 «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» e
l'iniziativa popolare del 5 novembre 19993 «per una durata ridotta del lavoro»
avrà luogo il 3 marzo 2002 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.
Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.
Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.
1° novembre 2001
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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RS 161.1 FF 2001 1035 5157 FF 2000 3562, 2001 2562
2001-2404
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