Legge federale Disegno relativa a provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua nelle professioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 63 della Costituzione federale1, visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 26 aprile 20012, visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 20013, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Principi

1

La Confederazione versa sussidi per provvedimenti di formazione che permettono agli adulti di accedere a professioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

2

L'Ufficio federale competente4 può incaricare i Cantoni, associazioni professionali, altre istituzioni appropriate o terzi di attuare tali provvedimenti di formazione.

3 L'Ufficio federale veglia affinché i provvedimenti di formazione siano proposti in tutte le regioni linguistiche del Paese.

4 I provvedimenti di formazione devono essere pianificati e attuati in stretta collaborazione con l'economia.

Art. 2

Destinatari

1

I sussidi possono essere accordati per provvedimenti di formazione che preparano adulti a svolgere una professione nel settore delle ICT. Questi provvedimenti riguardano in particolare le donne che intendono riprendere un'attività professionale o aumentare il loro tasso d'attività nonché le persone senza impiego o il cui impiego è minacciato da cambiamenti strutturali.

2 I sussidi possono inoltre essere accordati per provvedimenti intesi a formare in didattica e metodologia persone dell'economia che attuano provvedimenti di formazione ai sensi dell'articolo 1.

1 2 3 4

RS 101 FF 2001 5082 FF 2001 5103 Attualmente l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

5098

2001-0882

Provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua

Art. 3

Contenuti della formazione

1

I provvedimenti di formazione si concludono con un diploma federale o diplomi parziali (moduli).

2

I contenuti delle formazioni sono incentrati sui concetti fondamentali delle ICT.

Art. 4 1

Esigenze legate ai provvedimenti di formazione

Il bisogno di provvedimenti di formazione particolari dev'essere comprovato.

2

Le cerchie economiche devono essere coinvolte nell'esecuzione dei provvedimenti di formazione.

3

I provvedimenti di formazione devono essere strettamente legati alla prassi aziendale.

4

I provvedimenti di formazione sottostanno a una procedura di garanzia della qualità.

5

I provvedimenti di formazione hanno una durata compresa fra sei mesi e due anni.

6

I provvedimenti di formazione devono essere attuati in modo appropriato per gli adulti.

Art. 5 1

Esigenze legate ai provvedimenti sussidiati

I provvedimenti sussidiati devono essere sottoposti a una valutazione.

2

I provvedimenti devono rispettare il principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione sino all'esecuzione.

Art. 6

Beneficiari e importo dei sussidi

1

I sussidi possono essere accordati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell'Ufficio federale.

2 Se la Confederazione affida compiti ai terzi di cui all'articolo 1 capoverso 2, può assumere i costi complessivi.

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei sussidi. In proposito può derogare alle aliquote contributive di cui all'articolo 64 della legge federale del 19 aprile 19785 sulla formazione professionale.

Art. 7

Accordi sulle prestazioni e finanziamento in funzione della domanda

1

L'Ufficio federale competente può concludere accordi sulle prestazioni per l'attuazione di provvedimenti. Nell'ambito di questi accordi possono essere utilizzati modelli di finanziamento in funzione della domanda.

2 Nell'ambito del finanziamento in funzione della domanda, le persone fisiche o giuridiche possono ottenere presso il servizio di controllo designato dall'Ufficio federale buoni di formazione, secondo le condizioni descritte nell'ordinanza.

5

RS 412.10

5099

Provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua

3 Questi buoni possono essere scambiati contro prestazioni di formazione in un'istituzione di formazione certificata.

4 Queste istituzioni di formazione a loro volta possono far valere i loro diritti presso il servizio di controllo.

Art. 8

Finanziamento

L'Assemblea federale accorda, mediante un decreto federale semplice, un credito d'impegno di durata limitata destinato a finanziare i sussidi.

Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici Art. 9

Presentazione delle domande e ottenimento dei buoni di formazione

1

Le domande accompagnate dai necessari documenti devono essere presentate all'autorità cantonale competente. Quest'ultima le trasmette con la sua proposta all'Ufficio federale competente.

2 Le domande aventi un interesse nazionale o intercantonale devono essere presentate direttamente all'Ufficio federale.

3 Le domande per ottenere buoni di formazione devono essere presentate al servizio di controllo.

Art. 10

Pagamento

I sussidi sono versati al più tardi sino a tre anni dopo l'entrata in vigore della riveduta legge federale del ...6 sulla formazione professionale.

Art. 11

Rimedi giuridici

1

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso DFE; essa decide definitivamente.

2 Le decisioni del servizio di controllo possono essere impugnate presso il competente Ufficio federale.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 12

Esecuzione

1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge, per quanto i Cantoni non siano competenti in tal senso.

2

6

Esso emana le disposizioni d'esecuzione.

RS ...; RU ... (FF 2000 5046)

5100

Provvedimenti speciali di riqualificazione e formazione continua

3 Una commissione consultiva istituita dal Dipartimento federale dell'economia accompagna l'esecuzione.

4 I provvedimenti della Confederazione sono interamente finanziati dal credito d'impegno di cui all'articolo 7.

5 Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto finale.

Art. 13 1

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il ... ed è abrogata due anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale, al più tardi il 1° gennaio 2006.

2779

5101