01.020 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» del 28 febbraio 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il messaggio concernente l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» e vi chiediamo di sottoporla al voto del popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.

Il disegno del relativo decreto federale è allegato.

Nel frattempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2000 P 98.3675

Riserve d'oro per finanziare un'offensiva in tutta la Svizzera nel campo della formazione (N 4.10.00, [Hochreutener]-Heim)

2000 P 99.3165

Legge federale per l'istituzione della Fondazione Svizzera solidale (N 4.10.00, Gruppo socialista)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-0275

1221

Compendio Con la riforma della Costituzione federale del 18 aprile 1999, la parità aurea del franco è stata abrogata a livello costituzionale. A livello legislativo, la parità aurea è stata abrogata nell'ambito della nuova legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), entrata in vigore il 1° maggio 2000. Sono state così istituite le condizioni per una nuova valutazione delle riserve d'oro della Banca nazionale svizzera (BNS) e per le vendite di oro. Dall'analisi effettuata è risultato che la BNS detiene più riserve monetarie di quante non le servano per adempiere il suo mandato in materia di politica monetaria. Un patrimonio speciale per il controvalore di 1300 tonnellate di oro può essere utilizzato per altri scopi pubblici. Subito dopo l'entrata in vigore della LUMP, la BNS ha iniziato a vendere queste riserve di oro eccedentarie.

Il Consiglio federale ha proposto di istituire la Fondazione Svizzera solidale con i mezzi corrispondenti a 500 tonnellate di oro, pari però al massimo a 7 miliardi di franchi. Il 17 maggio 2000 ha sottoposto alle Camere il relativo messaggio che comprende, oltre al disegno di legge sulla Fondazione, anche una disposizione transitoria nella Costituzione federale (Cost.) che costituisce la base legale per l'utilizzazione di 1300 tonnellate di oro della BNS per altri scopi e affida al legislatore la competenza di determinare questi scopi. Per il rimanente patrimonio speciale del valore di 800 tonnellate di oro, il Consiglio federale ha svolto una consultazione.

Ha preso atto dei risultati di questa procedura il 24 gennaio 2001 e li ha pubblicati.

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) si è occupata dell'esame preliminare del messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2000. Il 2 febbraio 2001 ha concretizzato materialmente la disposizione transitoria proposta. La CET-S propone di versare il patrimonio speciale del valore di 1300 tonnellate di oro in un fondo, di gestirlo e di mantenere intatto il suo valore reale. I redditi derivanti dal fondo devono essere ripartiti in parti uguali tra l'AVS, i Cantoni e una Fondazione costituita mediante legge.

L'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» dell'Unione Democratica di
Centro (UDC) è un'alternativa rispetto alle proposte del Consiglio federale e del Parlamento. Prevede di trasferire le riserve monetarie della BNS che non servono più a scopi di politica monetaria, o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (Fondo AVS).

Il Consiglio federale raccomanda alle Camere federali nonché a popolo e Cantoni di respingere l'iniziativa sull'oro per i seguenti motivi: ­

l'iniziativa intende impedire la nascita della Fondazione Svizzera solidale.

Si oppone al progetto di istituire un'opera umanitaria per rinnovare la solidarietà, la cui concezione era stata presentata dal Consiglio federale al Parlamento nel suo messaggio del 17 maggio 2000;

­

l'iniziativa, con le sue formulazioni aperte, potrebbe minacciare l'indipendenza della BNS. Essa consente in effetti non solo di trasferire il patrimonio

1222

speciale di 1300 tonnellate di oro, ma anche altre riserve monetarie della BNS al Fondo AVS; ­

mette inoltre in discussione anche i futuri diritti di Confederazione e Cantoni nei confronti degli utili della Banca nazionale;

­

infine, suscita l'impressione, trasferendo le riserve d'oro al Fondo AVS, di versare un contributo duraturo per finanziare un'opera sociale. In tal modo potrebbe ritardare gli adeguamenti strutturali necessari delle basi di finanziamento dell'AVS.

Il Consiglio federale ritiene invece che le sue proposte sottoposte al Parlamento, e da quest'ultimo ulteriormente sviluppate, costituiscano un disciplinamento più adeguato dell'utilizzazione delle riserve monetarie non più necessarie. Sostiene il Parlamento nel suo impegno volto ad allestire una controproposta diretta all'iniziativa popolare, partendo dal disegno pendente.

1223

Messaggio 1

Considerazioni formali

1.1

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è completata come segue: Art. 99 cpv. 3a 3a Le riserve monetarie della Banca nazionale che non servono più a scopi di politica monetaria sono trasferite, esse stesse o i loro redditi, al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. La legislazione federale disciplina i particolari.

1.2

Riuscita

L'iniziativa popolare federale «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» è stata depositata il 30 ottobre 2000 dall'UDC. Con decisione del 23 novembre 2000, la Cancelleria federale ha constatato che l'iniziativa popolare è formalmente riuscita, avendo raccolto 125 372 firme valide (FF 2000 5173 seg.).

1.3

Scadenze

Conformemente all'articolo 29 capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC, RS 171.11), il Consiglio federale presenta il suo messaggio e la sua proposta all'Assemblea federale al più tardi un anno dopo il deposito dell'iniziativa, e quindi entro il 30 ottobre 2001. L'Assemblea federale, entro 30 giorni dal deposito dell'iniziativa e quindi entro il 30 aprile 2003, deve decidere se l'approva o meno (art. 27 cpv. 1 LRC).

1.4

Validità

1.4.1

Unità formale

Un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato (art. 139 cpv. 2 Cost.).

L'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)» è stata formulata come progetto elaborato. L'unità formale è rispettata.

1224

1.4.2

Unità materiale

Un'iniziativa popolare può avere per oggetto una sola materia. L'unità materiale è rispettata se le singole parti di un'iniziativa sono intrinsecamente connesse. L'iniziativa ha il seguente contenuto: ­

prevede di trasferire le riserve monetarie o i loro proventi, che non servono più a scopi di politica monetaria, dalla BNS al Fondo AVS;

­

i particolari di questo trasferimento sono disciplinati dalla legislazione federale.

Le richieste dell'iniziativa popolare sono intrinsecamente connesse; è possibile una formazione autentica della volontà popolare. È quindi rispettata anche l'unità materiale, in quanto seconda condizione formale di validità dell'iniziativa popolare.

1.4.3

Altre condizioni di validità

Oltre all'unità formale e materiale, la Cost. stabilisce il rispetto delle disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 194 cpv. 2) quale condizione di validità.

Conformemente alla prassi delle autorità federali, per la validità di un'iniziativa popolare è necessario inoltre che la disposizione costituzionale sia attuabile. L'iniziativa popolare non viola disposizioni cogenti del diritto internazionale ed è attuabile.

L'iniziativa popolare è pertanto valida.

2

Situazione iniziale

2.1

Origine delle riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale

A seguito dell'adeguamento dell'articolo sulla moneta (art. 99 Cost.) nell'ambito della riforma della Costituzione federale e con l'entrata in vigore, il 1° maggio 2000, della nuova legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (RS 941.10), è stata abrogata la parità aurea formale del franco svizzero. In realtà questa parità aurea del franco non esisteva più da 25 anni. A causa delle disposizioni legali sulla parità aurea, sull'obbligo di rimborso e di copertura in oro, la BNS doveva tuttavia iscrivere a bilancio le sue consistenze in oro molto al di sotto del prezzo di mercato.

Non poteva nemmeno effettuare acquisti e vendite di oro. L'abrogazione della parità aurea del franco ha consentito alla BNS di effettuare una valutazione conforme al mercato delle sue riserve di oro.

L'utile generato dalla rivalutazione ha reso necessario un riesame delle riserve monetarie necessarie alla BNS per adempiere i suoi compiti di politica monetaria.

Le riserve monetarie della BNS comprendono oro, divise, posizioni di riserva presso il Fondo monetario internazionale e mezzi di pagamento internazionali. Le principali funzioni delle riserve monetarie consistono nel rafforzare la fiducia nella moneta, nell'evitare turbolenze monetarie e nel fornire «moneta di emergenza» in periodi di crisi. Non si può tuttavia stabilire in modo scientifico l'entità esatta delle riserve necessarie per questi scopi. Dipende da diversi fattori, come le dimensioni dell'eco1225

nomia, e dalle relazioni con l'estero. Per la Svizzera occorre inoltre considerare altre particolarità della nostra economia (piazza finanziaria internazionale, nessuna partecipazione all'Unione monetaria europea ecc.). Dal profilo della politica monetaria, la ponderazione di questi fattori nella strategia di costituzione delle riserve deve essere adeguata alle condizioni quadro economiche e finanziarie in continuo mutamento.

Fondandosi sulle inchieste effettuate nell'ambito dell'elaborazione del messaggio concernente un nuovo articolo costituzionale sulla moneta e d'intesa con la BNS, il nostro Consiglio è giunto alla conclusione che la BNS, oltre alle sue riserve di divise, dovrebbe tenere riserve monetarie supplementari pari a circa 1300 tonnellate di oro1. Siccome la BNS, al momento dell'abrogazione della parità aurea del franco, disponeva di consistenze pari a circa 2600 tonnellate di oro, 1300 tonnellate di oro o il ricavo della loro vendita sono a disposizione per altri scopi.

La valutazione di questo capitale di 1300 tonnellate di oro non può essere effettuata con certezza. Occorre considerare che in passato l'evoluzione del prezzo dell'oro è stata caratterizzata da forti oscillazioni. Inoltre, il controvalore in franchi svizzeri del capitale di oro dipende dal corso del dollaro, dal momento che le vendite di oro avvengono di regola in dollari. Con un prezzo dell'oro di 15 000 franchi al chilogrammo, le 1300 tonnellate corrisponderebbero a 19,5 miliardi di franchi. Con un prezzo al chilogrammo inferiore di 2000 franchi, si otterrebbero 16,9 miliardi di franchi.

Anche i redditi che in futuro potranno essere conseguiti su questo capitale speciale sono difficili da valutare. Con un interesse reale del 2,5 per cento, sul capitale di 19,5 miliardi di franchi si otterrebbero redditi annui di quasi 490 milioni di franchi.

Con un interesse reale del 3,5 per cento si otterrebbero invece oltre 680 milioni di franchi. Su un capitale di 16,9 miliardi di franchi e con un interesse reale del 2,5 per cento si otterrebbero circa 420 milioni di franchi, mentre con un interesse del 3,5 per cento se ne otterrebbero oltre 590 milioni.

La BNS ha preso parte all'accordo del 26 settembre 1999 con la Banca centrale europea e con praticamente tutte le banche centrali dell'UE. In questo accordo, le banche
centrali si impegnano per cinque anni (2000-2004) a vendere complessivamente al massimo 2000 tonnellate di oro, vale a dire al massimo 400 tonnellate l'anno.

Questa limitazione di vendita, pattuita a complessivamente 2000 tonnellate, comprende totalmente le previste vendite di oro svizzere per 1300 tonnellate. Anche le banche centrali di USA, Giappone, Australia, così come la BRI e l'FMI hanno dichiarato di non vendere oro nei prossimi anni. Con le loro limitazioni di vendita, le banche centrali e istituzioni che partecipano a questo accordo contribuiscono a evitare scossoni sul mercato dell'oro.

2.2

Messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2000

Il 17 maggio 2000, abbiamo approvato all'attenzione del Parlamento un messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale2. Sono stati quindi sottoposti due disegni di atti: una nuova dispo1 2

Messaggio concernente un nuovo articolo costituzionale sulla moneta, FF 1998 3035 segg.

Messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale, FF 2000 3455 segg.

1226

sizione transitoria relativa all'articolo 99 della Costituzione federale e la legge sulla Fondazione, che disciplina la prevista opera di solidarietà.

La questione se l'utilizzazione delle riserve eccedentarie d'oro della BNS per un altro scopo necessiti o meno di una disposizione costituzionale esplicita è stata discussa dal Parlamento nell'estate del 1999 nell'ambito della revisione separata dell'articolo sulla moneta, poi fallita. In tale occasione il Parlamento ha sostenuto chiaramente che il trasferimento di riserve di oro o dei loro proventi debba avere un fondamento costituzionale. Ha sostenuto l'istituzione di una base costituzionale esplicita che consenta di derogare alla regola usuale di ripartizione dell'utile della BNS pari a due terzi ai Cantoni e a un terzo alla Confederazione conformemente all'articolo 99 capoverso 4 Cost. Anche noi condividiamo questa opinione del Parlamento e nel nostro messaggio del 17 maggio 2000 abbiamo proposto una disposizione transitoria relativa all'articolo 99 Cost. del seguente tenore: Disposizione transitoria ad art. 99 Cost.

La legge disciplina l'utilizzazione del ricavo della vendita di 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale svizzera.

L'idea di una Fondazione svizzera di solidarietà era stata annunciata il 5 marzo 1997 dall'allora presidente della Confederazione Arnold Koller davanti all'Assemblea federale a Camere riunite. Si prevede di destinare alla Fondazione una quota di 500 tonnellate, pari tuttavia al massimo a 7 miliardi, proveniente dai ricavi delle riserve eccedentarie d'oro della BNS. L'attività della Fondazione è finanziata con gli interessi provenienti dalla gestione del suo capitale di dotazione, mantenendo intatto il valore reale del capitale a lungo termine.

2.3

Consultazione sull'utilizzazione delle riserve di oro della Banca nazionale

2.3.1

Proposte discusse durante la consultazione

Con il messaggio sulla Fondazione abbiamo sottoposto al Parlamento una proposta per utilizzare 500 delle 1300 tonnellate di oro complessivamente a disposizione. Su come utilizzare le rimanenti 800 tonnellate si è svolta una consultazione ufficiale presso i Cantoni, i partiti, le associazioni di datori di lavoro e lavoratori e presso altre organizzazioni interessate. La consultazione ha avuto luogo dal 28 giugno al 31 ottobre 2000.

La documentazione da noi posta in consultazione indicava due possibilità di utilizzazione del ricavo conseguito con la vendita delle 800 tonnellate di oro: da un lato è stata proposta un'utilizzazione scaglionata nel tempo per un'iniziativa sulla formazione e per le prestazioni transitorie nel settore dell'AVS, dall'altro uno smantellamento del debito pubblico.

La prima proposta riguarda in primo luogo il finanziamento di misure di formazione nel settore delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sono previsti tre campi d'azione: il perfezionamento del personale didattico, lo sviluppo di software di formazione e la formazione di persone che hanno difficile accesso alle tradizionali istituzioni didattiche. Per l'iniziativa nel campo della formazione do-

1227

vrebbero essere utilizzati i redditi provenienti dal capitale straordinario scorporato dalla BNS fino a fine 2004-2005, ma almeno 600 milioni di franchi.

In secondo luogo i proventi del capitale straordinario dovrebbero venire impiegati per finanziare prestazioni transitorie nel settore dell'AVS. Queste ultime dovrebbero attenuare le ripercussioni sociopolitiche indesiderate che potrebbero sorgere a seguito dei necessari adeguamenti strutturali dell'AVS. Le prestazioni transitorie verrebbero versate ­ fino al raggiungimento dell'età AVS ordinaria o fino alla reintegrazione nella vita lavorativa ­ in modo mirato a persone che, a causa di età avanzata, invalidità parziale, disoccupazione di lunga durata o lunga interruzione dell'attività lucrativa, hanno scarse possibilità sul mercato del lavoro. Le prestazioni sarebbero limitate a 12 anni.

La seconda proposta prevede di impiegare il capitale straordinario per ridurre i debiti di Confederazione e Cantoni. I fondi verrebbero distribuiti tra Confederazione e Cantoni secondo la vigente chiave di ripartizione costituzionale applicabile agli utili della banca di emissione, vale a dire un terzo del capitale straordinario alla Confederazione e due terzi ai Cantoni. Una riduzione dei debiti potrebbe avvenire attraverso un rimborso dei debiti pubblici con immediata rettifica dei bilanci. Sarebbe pure ipotizzabile investire il ricavo della vendita dell'oro in un fondo allo scopo di conseguire un rendimento superiore a quello prodotto dal tasso d'interesse dei prestiti pubblici. In tal modo si potrebbe operare più tardi una riduzione del debito di proporzioni maggiori.

2.3.2

Risultati della procedura di consultazione

Complessivamente sono pervenuti 88 pareri nel corso della procedura di consultazione. Delle 111 organizzazioni interpellate, 63 hanno colto l'opportunità di esprimere il loro parere sull'utilizzazione delle 800 tonnellate di oro. Sono inoltre pervenuti 25 pareri espressi da partecipanti alla consultazione che hanno preso la parola di loro iniziativa.

Riassumendo sono state espresse le seguenti opinioni riguardo all'utilizzazione dell'oro: i Cantoni sottolineano all'unanimità che, conformemente alla chiave di ripartizione costituzionale degli utili della Banca nazionale, spettano loro due terzi del ricavo della vendita delle 800 tonnellate di oro senza alcun vincolo da parte del legislatore federale. Anche il Partito popolare democratico (PPD) sostiene che due terzi del patrimonio speciale debba andare ai Cantoni e fa notare che una parte di questo patrimonio debba essere considerato come un contributo per finanziare i costi risultanti ai Cantoni a seguito della flessibilizzazione dell'età pensionabile nel settore delle prestazioni complementari.

Tra le due varianti di utilizzazione da noi proposte, i Cantoni sostengono chiaramente quella dello «smantellamento del debito». Anche il Partito liberale radicale (PLR), il Partito liberale svizzero e le associazioni dei datori di lavoro (in particolare economie suisse, l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione svizzera degli imprenditori, la Fédération Romande des Syndicats Patronaux e l'Associazione dei banchieri) si sono espressi a favore dello smantellamento del debito.

Il trasferimento diretto del ricavo delle vendite di oro o dei relativi redditi al fondo AVS è stato sostenuto in particolare dal Partito socialista svizzero (PSS), dall'UDC, 1228

dall'Unione sindacale svizzera e dalla Federazione delle società svizzere degli impiegati.

Le prestazioni transitorie secondo la nostra proposta sono invece sostenute dal Partito svizzero del lavoro (PSdL) e dalle organizzazioni di assicurati e di beneficiari di prestazioni (in particolare dalle organizzazioni di pensionati).

L'iniziativa sulla formazione è stata accolta favorevolmente, oltre che dal PSdL, soprattutto da associazioni e organizzazioni nel settore della formazione. Il PPD ritiene che un'iniziativa sulla formazione costituisca un problema di politica statale in considerazione degli aspetti federalistici. Dal momento che esso riconosce una certa necessità di intervenire, non esclude di impiegare il terzo delle 800 tonnellate di oro che spetta alla Confederazione per misure di formazione.

I Verdi, il Partito cristiano-sociale e la Federazione svizzera dei sindacati cristiani intendono impiegare i redditi derivanti dal patrimonio speciale per finanziare una rendita per figli o per aumentare gli assegni per figli. Anche le Donne socialiste svizzere e l'Associazione svizzera delle Associazioni giovanili intendono finanziare, oltre alle prestazioni transitorie che vanno soprattutto a beneficio delle persone anziane, anche prestazioni mirate per i figli e le famiglie.

È stato inoltre proposto di finanziare prestazioni a favore di donne in gravidanza o contributi per una cassa pensione per gli agricoltori. Le opere assistenziali sono infine interessate in primo luogo a una rapida soluzione consensuale per non mettere in pericolo o rimandare ulteriormente l'istituzione della Fondazione Svizzera solidale.

Nell'ambito della consultazione, i Cantoni e la maggior parte dei partiti hanno confermato di approvare l'istituzione della Fondazione Svizzera solidale.

2.4

Interventi parlamentari

Sul tema dell'utilizzazione delle riserve d'oro eccedentarie della BNS sono stati presentati numerosi interventi in Parlamento. Alcuni di essi riguardavano le scadenze di realizzazione e l'organizzazione del progetto «Fondazione Svizzera solidale» e sono stati nel frattempo tolti di ruolo in quanto soddisfatti3.

Sul tema dell'utilizzazione delle riserve d'oro della BNS non più necessarie sono state depositate le seguenti mozioni: ­

3

il gruppo dell'UDC ha depositato una mozione (98.3335 N) il 26 giugno 1998 «per destinare le riserve monetarie non più necessarie per gli scopi di politica monetaria al Fondo di compensazione dell'assicurazione vecchiaia Tra di essi vi sono le seguenti mozioni: Mozione «Fondazione di solidarietà: durata limitata a 30 anni» di Christoph Eymann (97.3109 N). La mozione è stata ritirata il 19 marzo 1997. Mozione «Per una Fondazione svizzera solidale promettente» di Hans Danioth (98.3034. S 25 giugno 1998). I punti 1-6 sono stati trasmessi dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato il 25 giugno 1998. Nel nostro messaggio del 17 maggio 2000 concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale, abbiamo proposto di togliere di ruolo il postulato. Il punto 7 della mozione è ancora pendente al Consiglio nazionale: «La responsabilità della Fondazione deve essere affidata a un organo che goda di un vasto sostegno sociale e politico in tutta la collettività. La Fondazione deve essere separata completamente, sia dal profilo tematico sia da quello organizzativo e del personale, dal Fondo a favore delle vittime dell'Olocausto.»

1229

e superstiti». Essa è stata respinta il 17 dicembre 1998 dal Consiglio nazionale; ­

una mozione del consigliere nazionale Norbert Hochreutener (98.3675 N) del 18 dicembre 1998 ha proposto di utilizzare per un'offensiva sul fronte della formazione una parte delle riserve monetarie non più necessarie. La mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato il 4 ottobre 2000 dal Consiglio nazionale;

­

il punto 2 di una mozione del gruppo socialista (99.3165 N) del 21 aprile 1999, che chiedeva di utilizzare le riserve d'oro non più necessarie della Banca nazionale per la Fondazione di solidarietà e le assicurazioni sociali, è stato trasmesso sotto forma di postulato il 4 ottobre 2000 dal Consiglio nazionale;

­

una mozione del gruppo democratico-cristiano (00.3053 N) del 15 marzo 2000 prevedeva di destinare al Comitato internazionale della Croce Rossa la parte delle riserve d'oro eccedentarie della BNS da noi prevista per finanziare la Fondazione Svizzera solidale. La mozione è stata respinta il 4 ottobre 2000 dal Consiglio nazionale.

2.5

Diritti dei Cantoni (regola di ripartizione dell'utile secondo il diritto in vigore)

Conformemente all'articolo 99 capoverso 4 (politica monetaria) della Costituzione federale e all'articolo 27 capoverso 3 della legge sulla Banca nazionale, due terzi dell'utile netto della BNS spettano ai Cantoni. Storicamente, la partecipazione dei Cantoni all'utile dalla banca di emissione si spiega con il fatto che, con l'istituzione della BNS, essi hanno ceduto i loro monopoli di emissione alla Confederazione. Dal momento che le 1300 tonnellate di oro in discussione possono essere considerate anche come utili trattenuti della banca di emissione, i Cantoni hanno sostenuto che secondo la regola di ripartizione spetterebbero loro i due terzi delle 800 tonnellate di riserve d'oro eccedentarie della BNS (cfr. n. 2.3.2). Nel frattempo, la Conferenza dei Governi cantonali ha fatto più volte sapere che è favorevole all'istituzione di una Fondazione Svizzera solidale e che è disposta a rinunciare ad applicare la regola dei due terzi di ripartizione dell'utile sulle 500 tonnellate di oro previste a tale scopo.

3

Valutazione dell'iniziativa e delle sue ripercussioni

3.1

Interpretazione del testo dell'iniziativa

L'iniziativa prevede di trasferire le riserve monetarie della BNS o i loro redditi, che non servono più a scopi di politica monetaria, al Fondo di compensazione dell'AVS e di far disciplinare i particolari di questo trasferimento dal legislatore.

Il testo dell'iniziativa non si estende quindi solo al patrimonio speciale unico di 1300 tonnellate di oro risultante dall'abrogazione della parità aurea del franco. Definisce invece in modo astratto i mezzi finanziari che devono essere trasferiti al Fondo di compensazione AVS come «riserve monetarie che non servono più a scopi di politica monetaria». Lascia quindi aperti sia il genere (oro, riserve in divise, mezzi di pa1230

gamento internazionali) sia l'entità di queste riserve monetarie che non servono più a scopi di politica monetaria. Di conseguenza si presume che l'iniziativa non intenda solo il patrimonio speciale unico di 1300 tonnellate risultante dall'abrogazione della parità aurea del franco, ma anche altre riserve monetarie, che saranno disponibili in futuro e non serviranno più per scopi di politica monetaria.

La formulazione della disposizione costituzionale proposta dai promotori dell'iniziativa è problematica per due aspetti e solleva diversi problemi: in primo luogo occorre esaminare in che modo l'iniziativa si pone nei confronti dell'indipendenza della BNS sancita dall'articolo 99 capoverso 2 Cost. (cfr. n. 3.2.1). In secondo luogo si pone il problema di come delimitare la regola di ripartizione dell'utile secondo l'articolo 99 capoverso 4 Cost. (cfr. n. 3.2.2).

3.2

Potenziale di conflitto riguardo all'indipendenza della banca di emissione e alla ripartizione dell'utile

3.2.1

Indipendenza della banca di emissione

L'articolo 99 capoverso 2 della Costituzione federale stabilisce espressamente che la BNS, nello svolgere il suo mandato di condurre una politica monetaria nell'interesse generale del Paese, è indipendente. Una premessa importante per adempiere tale mandato è che la BNS possieda riserve monetarie sufficienti. Nell'articolo 99 capoverso 3 Cost., la BNS è perciò tenuta a costituire sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi. Dato che tenere riserve monetarie fa parte del mandato della banca di emissione da adempiere in modo indipendente, decidere l'ammontare di tali riserve deve rientrare nel settore di competenza della BNS. Poiché l'entità necessaria delle riserve monetarie dipende in particolare dalle dimensioni dell'economia e dalle relazioni con l'estero del Paese in questione, nel quadro della prevista revisione della legge sulla Banca nazionale la BNS sarà obbligata a tener conto dell'evoluzione dell'economia nazionale svizzera quando dovrà decidere in merito all'entità necessaria delle riserve monetarie. Dovrà inoltre spiegare la propria decisione nell'ambito dell'obbligo di rendere conto alla Confederazione e all'opinione pubblica, che sarà anch'esso introdotto. In questo modo sarà garantita la trasparenza della costituzione di riserve da parte della BNS.

La competenza di decidere sull'entità delle riserve monetarie necessarie spetta quindi alla Banca nazionale, dal momento che la sua indipendenza statuita nell'articolo 99 capoverso 2 Cost. deve essere garantita. Nell'articolo 99 capoverso 3, la Confederazione parte esplicitamente dal presupposto che è compito della Banca nazionale costituire riserve monetarie sufficienti con i suoi proventi. L'iniziativa stessa non si esprime esplicitamente in merito alla competenza decisionale, ma disciplina unicamente lo scopo di utilizzazione per il caso in cui siano disponibili riserve monetarie che non servono più a scopi di politica monetaria. Il fatto che essa affidi il disciplinamento dei «particolari» al legislatore non significa che il legislatore è autorizzato a decidere sull'entità delle riserve monetarie necessarie. Questa decisione è una parte essenziale della politica monetaria della Banca nazionale, che deve essere gestita autonomamente, e non costituisce quindi solo un «particolare».

Il testo dell'iniziativa si presta però a un'interpretazione divergente su questo punto.

C'è il rischio che l'iniziativa venga letta come una delega di competenza al legislato1231

re ­ invece che alla Banca nazionale ­ di decidere sull'entità delle riserve monetarie necessarie. Dal momento che il testo dell'iniziativa lascia aperta l'entità delle riserve monetarie eccedentarie, questa interpretazione consentirebbe al legislatore di definire per via legislativa le riserve della BNS non più necessarie per i compiti di politica monetaria e di trasferirle al Fondo AVS. Se, in caso di sua accettazione, l'iniziativa dovesse essere effettivamente presa come pretesto dal legislatore per trasferire al Fondo AVS di propria competenza riserve ritenute eccedentarie, la gestione della politica monetaria nell'interesse globale del Paese potrebbe diventare più difficile e si indebolirebbe in modo decisivo la fiducia nella moneta svizzera. Dal profilo politico, già solo la possibilità che il legislatore possa accedere ripetutamente alle riserve monetarie della banca di emissione porterebbe a una massiccia diminuzione della credibilità della politica monetaria della Banca nazionale. È dimostrato in modo empirico che i tassi d'inflazione nei Paesi con banche centrali indipendenti sono più bassi. Sussiste quindi il pericolo che già solo il rischio di un intervento nell'indipendenza della BNS aumenti le aspettative inflazionistiche. Queste ultime dovrebbero essere combattute con una politica monetaria più restrittiva, che comporterebbe costi sotto forma di un calo della crescita economica e dell'occupazione.

3.2.2

Rapporto tra l'iniziativa e il diritto dei Cantoni agli utili della Banca nazionale

Il testo proposto dall'iniziativa solleva inoltre un problema di delimitazione rispetto all'articolo 99 capoverso 4 Cost., secondo il quale l'utile netto della BNS spetta per almeno due terzi ai Cantoni. Il processo di determinazione dell'utile della BNS è il seguente: In primo luogo la BNS finanzia dal proprio utile di esercizio i dividendi agli azionisti, la dotazione del fondo di riserva prescritto dalla legge e l'indennizzo pro capite ai Cantoni. Gli importi sono dichiarati come utile netto. Infine la BNS confronta lo stato effettivo delle proprie riserve monetarie con la consistenza auspicata. Quest'ultima ­ partendo dalle scorte disponibili alla fine del 1990 ­ prevede un aumento annuale delle riserve monetarie che va di pari passo con la crescita economica nominale media. Se la consistenza delle riserve monetarie effettive è inferiore a quella auspicata, le riserve sono aumentate attingendo ai proventi rimanenti. Se è superiore, la differenza (riserve eccedentarie) è dichiarata utile netto supplementare e distribuita a Confederazione e Cantoni ai sensi dell'articolo 99 capoverso 4. In questo modo la consistenza effettiva delle riserve monetarie si evolverà in futuro verso il livello auspicato.

L'utile netto annuo della BNS dipende quindi direttamente dall'entità delle riserve monetarie. Se l'iniziativa si limitasse alle 1300 tonnellate di oro non più necessarie per la politica monetaria, il trasferimento al Fondo di compensazione AVS andrebbe visto come un unico disciplinamento speciale che precederebbe la regola generale di ripartizione dell'utile secondo l'articolo 99 capoverso 4 Cost. Come illustrato in precedenza, è invece possibile che l'iniziativa abbia ulteriori mire e includa anche altre riserve monetarie eccedentarie che potrebbero essere disponibili in futuro. Ci si chiede quindi se un'eventuale eccedenza di riserve monetarie sarà indicata come utile netto e quindi ripartita per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai Cantoni secondo l'articolo 99 capoverso 4 Cost. o se sarà trasferito al Fondo AVS, a 1232

scapito dei Cantoni, come riserva non necessaria secondo il nuovo articolo 99 capoverso 3a. L'iniziativa non risponde a questo importante interrogativo. Il chiarimento di questa questione spetterebbe quindi al legislatore. Se il legislatore desse la priorità alla disposizione dell'iniziativa invece che alla ripartizione degli utili a favore dei Cantoni conformemente all'articolo 99 capoverso 4 Cost., ne risulterebbe una riduzione della parte di utile destinata ai Cantoni. È difficile valutare se potrebbe essere adottata un'altra disposizione più favorevole al diritto dei Cantoni agli utili. Al momento della votazione, gli aventi diritto di voto non sapranno se l'iniziativa porterà a una riduzione dei diritti cantonali e in che misura il diritto agli utili potrà essere preservato. Dal profilo giuridico, l'iniziativa non è chiara su questo punto. Nell'ottica politica, essa rappresenta una minaccia per le parti di utile della Banca nazionale a cui hanno diritto i Cantoni e la Confederazione.

3.3

Ripercussioni sull'AVS

3.3.1

Situazione in materia di AVS

Il sistema svizzero di sicurezza sociale promuove la stabilità sociale ed economica e contribuisce in modo decisivo alla pace sociale nel Paese: rappresenta, quindi, un importante vantaggio per la piazza economica svizzera.

Dato che il finanziamento dell'AVS si basa sul cosiddetto sistema di ripartizione degli oneri, il rapporto tra il numero dei beneficiari di una rendita e il numero dei contribuenti ha un ruolo centrale per garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS. Nei prossimi decenni questo equilibrio si andrà vieppiù spostando. Dagli scenari demografici si evince che l'aumento del gruppo delle persone di 65 anni e oltre sul totale della popolazione svizzera registrerà un'accelerazione nel primo decennio di questo secolo. Mentre nel 2000 il rapporto tra contribuenti e beneficiari di rendita era di quattro a uno, entro il 2020 si abbasserà per arrivare a tre a uno. Il fenomeno non è riconducibile soltanto alla maggiore aspettativa di vita, ma anche alla diminuzione delle nascite. Solo a partire dal 2035 il rapporto tra la popolazione che esercita un'attività lucrativa e i beneficiari di rendita si stabilizzerà a un livello elevato.

Queste tendenze demografiche rivestono un'importanza decisiva per l'evoluzione delle uscite dell'AVS. È invece difficile calcolare a priori quale sarà l'entità del fabbisogno di finanziamento effettivo in una prospettiva a lungo termine. Esso dipende in primo luogo anche dall'evoluzione delle entrate che, a loro volta, sono strettamente connesse all'andamento economico.

Il sistema svizzero dei tre pilastri, con l'AVS finanziata dalla ripartizione degli oneri come primo pilastro (prestazioni complementari incluse) e con il secondo e terzo pilastro finanziati da capitali, consente di ripartire in modo ottimale i rischi derivanti dal finanziamento. Il primo pilastro comprende però, come unico elemento portante della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, l'intera popolazione residente. Sarebbe quindi ben difficile effettuare un sostanzioso spostamento degli oneri dal primo al secondo pilastro se si vuol adempiere il mandato costituzionale di garantire un'esistenza adeguata a tutte le persone anziane della Svizzera. Se oggi, a causa dell'insicurezza peculiare delle previsioni economiche a lungo termine, non è possibile dire con chiarezza a quanto ammonterà il fabbisogno supplementare, in

1233

base ai notevoli cambiamenti demografici è certo che non potrà essere coperto solamente grazie alla crescita economica.

3.3.2

Ripercussioni ipotetiche

È difficile valutare le ripercussioni del trasferimento di un reddito di capitale o dei suoi interessi attivi sul finanziamento dell'AVS dato che dipendono da numerosi fattori economici, demografici, di economia finanziaria e politici. In base alle tesi e ai calcoli effettuati nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS si può ipotizzare il seguente scenario4.

Se si conviene un prezzo medio di 15 000 franchi per chilo d'oro, con 1300 tonnellate si otterrebbe un ricavo della vendita pari a 19,5 miliardi di franchi. Questo capitale potrebbe essere investito a un tasso d'interesse compreso tra il 2,5 e il 3,5 per cento. Si conseguirebbero così proventi annui tra 0,5 e 0,7 miliardi di franchi.

Secondo le tesi e i calcoli effettuati nell'ambito del messaggio sull'11a revisione dell'AVS, il totale delle uscite reali dell'AVS ai prezzi del 1999 si situerebbe a un livello medio di circa 30 miliardi di franchi svizzeri all'anno.

Di conseguenza, il ricavo della vendita di 1300 tonnellate di oro, vale a dire circa 20 miliardi, corrisponderebbe alle spese dell'AVS su una durata di 8 mesi. Con gli interessi sul ricavo della vendita delle 1300 tonnellate d'oro, si potrebbe quindi coprire tra l'1,6 e il 2,3 per cento delle spese annuali dell'AVS, ciò che corrisponde, dopo la conversione, a circa un quarto o un quinto della tassa sul valore aggiunto (IVA)5.

Invece di mantenere a lungo termine il valore reale del ricavo della vendita e utilizzare solo i suoi interessi attivi, è ipotizzabile anche impiegare il reddito proveniente dalle riserve d'oro eccedentarie per finanziare l'AVS. Qui si pone il problema se, utilizzando le riserve d'oro, si potrebbe reagire al fabbisogno di finanziamento dell'AVS che caratterizzerà l'evoluzione nei decenni a venire.

Impiegando le 1300 tonnellate si potrebbe differire di 6-7 anni un aumento dell'IVA dell'1 per cento. Impiegando il capitale, però, il ricavo proveniente dalle riserve d'oro si esaurirebbe al più tardi entro il 2010. Da quel momento in poi si verificherebbe nuovamente una lacuna nel finanziamento stimata a 1,5 punti percentuali d'IVA.

In base all'evoluzione demografica descritta, tuttavia, il fabbisogno supplementare di finanziamento rimarrà e continuerà persino ad aumentare fino al 2035. Ciò significa che con il ricavo della vendita di 1300 tonnellate d'oro si
potrebbe differire l'aumento dell'IVA proposto di 1,5 punti percentuali senza però riuscire a eliminare il fabbisogno di finanziamento «cumulato». In base ai dati oggi disponibili, infatti, è già possibile valutare che, al di là dell'aumento dell'IVA da noi proposto nell'ordine dell'1,5 per cento entro il 2010 (11a revisione dell'AVS), fino al 2025 si deve cal4

5

Messaggio del 2 febbraio 2000 sull'11a revisione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sul finanziamento a medio termine dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 2000 1651 segg.

Questa stima parte dall'idea che l'aumento di un punto percentuale dell'IVA corrisponde approssimativamente a 2,5 miliardi di franchi. Questa cifra è fondata su un aumento lineare dei tassi dell'IVA e tiene conto della parte prevista dalla Confederazione.

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colare un fabbisogno supplementare di finanziamento di 3,1 punti percentuali d'IVA. In altre parole, dal 2010, contemporaneamente al finanziamento supplementare «differito» dell'1,5 per cento di IVA, dovrebbe essere chiesta almeno anche una parte degli aumenti dell'IVA supplementari necessari. Un tale aumento dell'IVA avrebbe ripercussioni ancora più considerevoli sull'evoluzione del rincaro e potrebbe pregiudicare l'attrattiva della piazza economica svizzera. Questa soluzione di un compito di politica finanziaria tanto importante comporterebbe anche notevoli difficoltà di carattere politico e renderebbe complessa una rapida deliberazione della 12a revisione dell'AVS.

3.3.3

Calcoli dei promotori dell'iniziativa

In relazione all'iniziativa presentata, l'UDC ha formulato diverse ipotesi in merito all'entità delle riserve monetarie non più necessarie e l'ha stimata attorno a 20 miliardi di franchi6. Sulla base di quest'importo l'UDC parte dal fatto che con un investimento garantito sia possibile ottenere da 1,5 a 2 miliardi di franchi all'anno, corrispondenti a una rendita netta nominale dal 7,5 al 10 per cento. Se si volesse mantenere il valore reale del patrimonio, questo tasso di rendita dovrà essere ancora rettificato prendendo in considerazione il rincaro. Le ipotesi dell'UDC sarebbero allora di due o tre volte superiori alle stime dell'Amministrazione federale (vedi le osservazioni nel n. 3.4.2).

L'UDC suppone ancora che con i proventi annuali da 1,5 a 2 miliardi sarebbe possibile evitare un aumento dell'IVA fino al 2008. Secondo i calcoli e le ipotesi dell'Amministrazione federale si potrebbe ottenere questo effetto solo se si impiegasse il reddito delle riserve monetarie eccedentarie nell'ordine di 20 miliardi di franchi.

Occorre chiaramente tener conto del fatto che tutti i parametri su cui si basano i calcoli dei promotori dell'iniziativa si fondano essi stessi sulle supposizioni ottimistiche dell'Amministrazione federale. Di conseguenza, dubitiamo che gli effetti sul finanziamento dell'AVS ricercati dai promotori dell'iniziativa possano essere raggiunti.

3.4

Valutazione dell'iniziativa

L'obiettivo dichiarato dei promotori dell'iniziativa è d'impedire l'istituzione della Fondazione Svizzera solidale. L'iniziativa si oppone alla volontà del Consiglio federale di promuovere la solidarietà e di istituire, seguendo la tradizione umanitaria della Svizzera, un'opera che intende contribuire a combattere la violenza, la miseria e l'emarginazione in Svizzera e all'estero.

La proposta di utilizzare le riserve monetarie non più necessarie per la politica monetaria a favore dell'AVS può apparire plausibile a prima vista. L'AVS è in effetti un'opera sociale riconosciuta che gode di grande considerazione e della fiducia della

6

Conferenza stampa dell'Unione Democratica di Centro in occasione della riuscita formale dell'Iniziativa sull'oro del 28 settembre 2000. Relazione del consigliere nazionale Toni Bortoluzzi.

1235

popolazione. Garantire il finanziamento dell'AVS fa parte dei compiti importanti della politica sociale.

L'iniziativa potrebbe però avere ripercussioni in altri settori. Offrendo la possibilità di trasferire riserve monetarie della BNS al Fondo AVS, al di là del patrimonio speciale di 1300 tonnellate di oro, accetta perlomeno che l'indipendenza della BNS, garantita dalla Costituzione, possa essere limitata con una modifica della legge. Temiamo quindi che l'accettazione dell'iniziativa venga interpretata dagli ambienti finanziari come una restrizione dell'indipendenza della BNS. Una simile valutazione avrebbe sicuramente ripercussioni negative per l'economia.

Inoltre, l'iniziativa è formulata in modo tale che potrebbe comportare conflitti con i diritti dei Cantoni, secondo la legislazione vigente, sugli utili della BNS. L'iniziativa dà inoltre l'impressione, a torto, di contribuire a lungo termine al finanziamento dell'AVS. Essa potrebbe essere utilizzata come pretesto per ritardare gli adeguamenti strutturali necessari del finanziamento dell'AVS. Creerebbe quindi una pressione per un adeguamento a più lunga scadenza, che sarebbe molto più difficile da sopportare per l'economia.

In conclusione, constatiamo che l'iniziativa sull'oro presenta numerose lacune: intende intaccare tutte le riserve monetarie per un solo scopo ed è in primo luogo uno strumento per impedire l'istituzione della Fondazione Svizzera solidale. Per questi motivi, respingiamo l'iniziativa.

Siamo tuttavia disposti a promuovere l'elaborazione di una soluzione che goda di un vasto sostegno politico e preveda l'utilizzazione di una parte delle riserve monetarie eccedentarie a favore dell'AVS. È assolutamente possibile utilizzare una parte dei redditi derivanti dalle riserve monetarie come fonte di finanziamento supplementare dell'AVS per giungere a una soluzione politicamente equilibrata.

4

Altre utilizzazioni

4.1

Chiarimento della situazione iniziale

Attualmente, l'utilizzazione delle riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera è oggetto di numerosi progetti che si trovano a stadi di elaborazione diversi: ­

già il 17 maggio 2000, abbiamo approvato all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente la disposizione transitoria relativa all'articolo 99 Cost. e il disegno di legge sulla Fondazione;

­

alla fine di ottobre 2000, si è chiusa la consultazione concernente le nostre proposte del giugno 2000 per l'utilizzazione delle 800 tonnellate di oro rimanenti. Il 24 gennaio 2001, abbiamo preso atto di questa procedura;

­

l'iniziativa sull'oro dell'UDC rappresenta di conseguenza un'alternativa alle nostre proposte e a quelle del Parlamento in merito all'utilizzazione delle riserve della Banca nazionale non più necessarie per la politica monetaria;

­

inoltre, anche nell'ambito dell'esame preliminare del messaggio relativo all'11a revisione dell'AVS, sono state presentate diverse proposte concernenti l'utilizzazione delle riserve d'oro eccedentarie.

1236

4.2

Esame preliminare del nostro messaggio da parte della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati

La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), incaricata dell'esame preliminare del nostro messaggio del 17 maggio 2000, è entrata in materia l'11 settembre 2000. Nella sua decisione del 19 ottobre 2000, ha espresso il desiderio di sviluppare la semplice norma di competenza da noi proposta nella nostra disposizione transitoria relativa all'articolo 99 Cost. e di fissare, mediante la Costituzione, l'utilizzazione di tutte le riserve d'oro di 1300 tonnellate. La CET-S intende sottoporre questa disposizione transitoria concreta al voto del popolo in quanto controproposta diretta comprendente una domanda sussidiaria.

Il 2 febbraio 2001, la CET-S ha adottato all'unanimità una prima decisione di principio concernente l'utilizzazione delle riserve d'oro eccedentarie. La proposta della CET-S prevede che le 1300 tonnellate d'oro che la Banca nazionale ha definito eccedentarie siano trasferite in un fondo indipendente di diritto pubblico. Il valore reale di questo patrimonio, che si prevede di gestire per 30 anni, deve essere mantenuto. I redditi risultanti devono essere versati in parti uguali all'AVS, ai Cantoni e a una fondazione istituita per legge.

La CET-S ritiene che si debba lasciare alle generazioni future la scelta sull'utilizzazione di questo patrimonio, una volta trascorsi i 30 anni. Il popolo e i Cantoni saranno liberi di decidere se il fondo e la sua utilizzazione debbano essere conservati o ridefiniti. La decisione di principio della CET-S prevede altrimenti di ripartire il capitale del fondo tra la Confederazione e i Cantoni secondo la chiave di ripartizione degli utili stabilita nell'articolo 99 capoverso 4 Cost.

4.3

Proposte e posizione del Consiglio federale

In base alle intenzioni espresse dal Parlamento di attuare la disposizione transitoria relativa all'articolo 99 Cost. rinunciamo per il momento a preparare un atto legislativo concernente l'utilizzazione delle 800 tonnellate eccedentarie. Esporremo il nostro parere in occasione dei dibattiti parlamentari.

Se il Parlamento dovesse ritornare sulla nostra intenzione iniziale di disciplinare l'utilizzazione a livello di legge, elaboreremo i messaggi e i disegni di legge necessari.

Il nostro Consiglio accoglie favorevolmente la volontà del Parlamento di riunire in un solo disegno i diversi aspetti della questione dell'utilizzazione del patrimonio speciale di 1300 tonnellate di oro. Approviamo inoltre la direzione scelta dalla CETS nelle decisioni prese nel corso delle sue sedute del 1° e del 2 febbraio 2001 in prima lettura. L'idea che l'AVS e i Cantoni, così come la Fondazione Svizzera solidale, siano i beneficiari dei redditi derivanti dal patrimonio di 1300 tonnellate di oro, nell'ambito di una soluzione globale, ci sembra opportuna. Riteniamo però che una ripartizione a favore di tre beneficiari non significhi necessariamente che i redditi debbano essere attribuiti in parti uguali.

A nostro parere, occorre tener conto delle condizioni quadro seguenti al momento dell'elaborazione della nuova soluzione: 1237

­

il nostro Consiglio intende mantenere la sua intenzione di istituire una Fondazione Svizzera solidale e di dotarla di mezzi finanziari che corrispondano al reddito della gestione di un patrimonio di 500 tonnellate di oro, senza tuttavia superare i 7 miliardi di franchi;

­

approviamo la proposta di mantenere il capitale del patrimonio speciale di 1300 tonnellate d'oro e di limitare l'utilizzazione dei redditi a 30 anni. Avevamo già previsto questo principio nel disegno di legge sulla Fondazione;

­

ci opponiamo a disciplinare sin da oggi l'utilizzazione del patrimonio dopo la scadenza del termine di 30 anni. Non bisogna limitare la libertà d'azione delle generazioni future. Gli atti giuridici dovranno essere concepiti in modo da consentire anche la continuazione della Fondazione svizzera solidale;

­

riteniamo che sia l'AVS sia i Cantoni dovrebbero poter beneficiare, in una certa misura, della soluzione globale;

­

il Parlamento dovrà decidere sull'importo e sull'utilizzazione della parte del patrimonio speciale destinata all'AVS. Riteniamo che le regolamentazioni corrispondenti potrebbero essere prese a livello di legge. Occorre evitare di legare la disposizione transitoria relativa all'articolo 99 Cost. a disposizioni concernenti l'11a revisione dell'AVS.

5

Riforma della perequazione finanziaria

Gli obiettivi della riforma della perequazione finanziaria, segnatamente il tentativo di chiarire ripetutamente le competenze all'interno dello Stato federale, le nuove forme di cooperazione e di finanziamento tra Confederazione e Cantoni e l'estensione della collaborazione intercantonale, non sono toccati dall'iniziativa sull'oro e dal nostro progetto relativo all'impiego delle riserve d'oro eccedentarie della BNS.

6

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

6.1

Ripercussioni finanziarie

Se l'articolo 99 capoverso 3a Cost. o una disposizione transitoria relativa all'articolo 99 Cost. dovessero essere accettati, la chiave di ripartizione degli utili della banca di emissione (art. 99 cpv. 4 Cost.), che accorda due terzi ai Cantoni e un terzo alla Confederazione, sarebbe invalidata per quanto concerne il volume delle riserve d'oro non necessario per la politica monetaria. L'entità del mancato guadagno per i Cantoni e la Confederazione dipende dalla scelta di utilizzazione dell'oro eccedentario. Se l'iniziativa sull'oro fosse accettata, i Cantoni sarebbero perdenti.

6.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'approvazione dell'iniziativa sull'oro non avrebbe ripercussioni dirette sull'effettivo del personale della Confederazione. Potrebbero esservi ripercussioni in un se-

1238

condo tempo, ma dipendono dalla legislazione di esecuzione. Queste conseguenze devono essere esposte nei relativi messaggi.

7

Ripercussioni economiche

Se il trasferimento delle riserve monetarie al Fondo AVS è limitato a un importo equivalente al controvalore di 1300 tonnellate d'oro, la libertà d'azione in materia di politica monetaria non è pregiudicata, dal momento che questo importo rappresenta le riserve monetarie che la Banca nazionale ha esplicitamente definito eccedentarie.

Se la disposizione transitoria proposta dai promotori dell'iniziativa dovesse però comportare trasferimenti ripetuti di riserve monetarie al Fondo AVS, decisi dal legislatore, l'indipendenza della BNS e la sua libertà d'azione in materia di politica monetaria sarebbero limitate, con ripercussioni negative per l'economia.

La vendita delle 1300 tonnellate di oro non dovrebbe comportare effetti degni di nota sull'evoluzione dei corsi di cambio e dell'inflazione, dal momento che la BNS non trasforma queste riserve d'oro in un colpo solo, ma su un periodo prolungato reinvestendo il ricavo della vendita in titoli svizzeri ed esteri. Dal momento che il trasferimento del patrimonio al Fondo AVS potrebbe avvenire sotto forma di un portafoglio titoli con investimenti in Svizzera e all'estero, questa transazione non avrebbe alcuna incidenza sui corsi di cambio e sullo sviluppo della massa monetaria.

8

Conclusioni

Le riserve monetarie non più necessarie per la politica monetaria rappresentano un patrimonio la cui utilizzazione deve essere decisa dal popolo e dai Cantoni. Si tratta di un patrimonio che appartiene al popolo, accumulato dalle generazioni passate e che è ora disponibile per servire ad altri scopi pubblici. Con le nostre proposte, ricerchiamo una soluzione equilibrata che tenga conto dei bisogni dei diversi gruppi della popolazione.

Secondo il nostro Consiglio, la Fondazione Svizzera solidale deve essere un segnale di rinnovamento della solidarietà e della coesione sociale per il futuro. Riteniamo peraltro che sia opportuno includere l'AVS e i Cantoni nelle ripartizioni dei redditi provenienti dalle riserve monetarie. Cerchiamo una soluzione globale equa che comprenda la Confederazione e i Cantoni, tenendo conto degli interessi dei diversi gruppi di età e dando anche libertà d'azione alle generazioni future. Una simile soluzione merita l'approvazione del popolo e dei Cantoni.

Respingiamo per contro l'iniziativa popolare «per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)», depositata dall'UDC, perché cerca di attribuire unilateralmente tutte le riserve monetarie, comprese le riserve future, e perché rappresenta un pericolo per l'indipendenza della BNS e quindi per la stabilità della Svizzera dal profilo della politica finanziaria e monetaria.

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