01.054 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2001 del 5 settembre 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 2001 proponendovi di prenderne atto e di accettare il decreto federale che approva dette misure.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 settembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-1686

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Compendio In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e dell'articolo 4 del decreto federale sulle preferenze tariffali, l'Esecutivo presenta alle Camere federali il suo 23° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le misure elencate qui di seguito.

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Considerata la forte e continua domanda nel 2000, il contingente previsto nell'ordinanza sulle importazioni di prodotti agricoli per gli animali riproduttori della specie bovina provenienti dall'estero è stato aumentato da 200 a un totale di 1200 capi.

Il contingente tariffale di burro, previsto nell'ordinanza sulle importazioni di prodotti agricoli, è stato fissato dall'Ufficio federale dell'agricoltura a un totale di 5100 tonnellate per il 2001.

Per far fronte alla domanda della popolazione musulmana in Svizzera, i contingenti tariffali parziali di carne halal bovina e ovina previsti nell'ordinanza sulle importazioni dei prodotti agricoli sono stati aumentati da 75 a 200 tonnellate per la carne bovina e da 15 a 20 tonnellate per la carne ovina. Inoltre, i prezzi soglia degli alimenti per animali sono stati diminuiti in media a 5 franchi per 100 kg al fine di prendere in considerazione contemporaneamente le necessità dei produttori di animali da reddito e dei produttori di frumento. Questa diminuzione dei prezzi soglia non è presente nel periodo del rapporto semestrale. Tuttavia viene trattata in questo rapporto poiché è stata determinata assieme agli incrementi dei contingenti di carne disciplinati dalla stessa ordinanza.

Le pessime condizioni dovute dalle intemperie della primavera 2001 hanno provocato effetti negativi sulle colture delle patate. Per completare l'assortimento di patate da tavola con quelle raccolte di recente e per integrare la quantità mancante di patate destinate alla trasformazione, sono state necessarie alcune importazioni supplementari. Il contingente corrispondente fissato dall'ordinanza sulle importazioni agricole per l'anno 2001 è stato aumentato da 7500 a un totale di 29 750 tonnellate.

Misure fondate sulla legge federale sulle preferenze tariffali La quantità di zucchero grezzo
di canna fissata nell'ordinanza sulle preferenze tariffali è stata aumentata da 2000 a un totale di 7000 tonnellate. Contemporaneamente, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2004, visto un migliore accesso al mercato, sono state concesse all'Albania e alla Bosnia Erzegovina le stesse preferenze tariffali rispetto ai Paesi meno avanzati (PMA).

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Rapporto Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), dell'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e dell'articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale sulle misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi citate.

Il presente rapporto espone all'Assemblea federale le misure da noi approvate ed entrate in vigore nel corso del primo semestre 2001 secondo la legge sulle tariffe delle dogane e del decreto sulle preferenze tariffali. Non è stata presa nessuna misura ai sensi della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati,.

L'Assemblea federale decide se tali misure, sempre che non siano già state abrogate, debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

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Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) (RS 916.01)

Modifica del 1° novembre 2000 (RU 2000 2838) A partire dal 1° gennaio 2001, il contingente tariffale degli animali da allevamento e da reddito della specie bovina è stato aumentato da 1000 a 1200 capi. Tale questo aumento ha soddisfatto la crescente domanda degli allevatori di bovini provenienti dall'estero (allegato 1).

Modifica del 6 novembre 2000 (RU 2000 2926) Ai sensi dell'articolo 42 della legge sull'agricoltura (RS 910.1) e della relativa ordinanza di esecuzione concernente l'importazione di burro, l'Ufficio federale dell'agricoltura determina la quantità del contingente parziale di burro (Disciplinamento del mercato dei latticini) e la sua ripartizione. Il 6 novembre l'Ufficio federale dell'agricoltura ha fissato la quantità per il 2000 a un totale di 5100 tonnellate (allegato 2).

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Modifica del 10 gennaio 2001 (RU 2001 299) Il 1° gennaio 2001, il Consiglio federale ha aumentato il contingente tariffale parziale della carne halal di animali della specie bovina da 75 a 200 tonnellate e il contingente tariffale parziale di carne halal di animali della specie ovina da 15 a 20 tonnellate. Dato che nel 2000 le domande presentate all'Ufficio federale dell'agricoltura sono aumentate in modo significativo, il Consiglio federale ha deciso di aumentare entrambi i contingenti per essere in grado di soddisfare le domande della popolazione musulmana in Svizzera (allegato 3).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 20 capoversi 1-3 della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale ha diminuito dal 1° luglio 2001 i prezzi soglia di ciascun gruppo di prodotti menzionati nell'allegato 2 dell'ordinanza sulle importazioni agricole, in media di 5 franchi per 100 kg. Il prezzo soglia per l'orzo è nuovamente fissato a 46 franchi, il prezzo dei pannelli di soia a 53 franchi. Questa diminuzione prende in considerazione in modo equo i timori degli allevatori e dei produttori di cereali, visto che questi ultimi sono confrontati a una liberalizzazione del disciplinamento del mercato dei cereali dal 1° luglio 2001 (allegato 3).

Questa diminuzione dei prezzi soglia non è entrata in vigore durante il periodo oggetto dell'obbligo di rapporto del primo semestre 2001. Questa modifica è presentata nel presente rapporto, poiché viene trattata nella proposta di modifica dell'ordinanza sottoposta ad approvazione del Parlamento contemporaneamente alla modifica concernente l'aumento del contingente di carne halal.

Modifica del 18 maggio 2001 (RU 2001 1474) A causa delle intemperie le patate primaticce sono state piantate soltanto molto tardi e in quantità ridotta. Pure le coltivazioni delle varietà principali sono state ritardate a causa delle pessime condizioni atmosferiche umide e fredde. All'inizio dell'anno, la qualità di molte patate in stock non era più sufficiente per soddisfare le esigenze riguardo la produzione di patatine chips. Per completare l'assortimento di patate da tavola con le patate della nuova raccolta e per compensare le quantità mancanti di patate per la trasformazione, è stato necessario importare quantità supplementari. Per questo motivo, per il 2001, il contingente tariffale fissato nell'allegato 4 cifra 7 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (Disciplinamento del mercato delle patate, comprese patate da semina e prodotti a base di patate) è stato aumentato da 22 250 tonnellate a 29 750 tonnellate (allegato 4).

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Misure fondate sul decreto federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in via di sviluppo (Decreto sulle preferenze tariffali) (RS 632.91)

Ordinanza del 29 gennaio 1997 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali) (RS 632.911)

Modifica del 31 gennaio 2001 (RU 2001 720) Con la modifica dell'ordinanza entrata in vigore il 1° aprile 2001, il contingente tariffale di zucchero grezzo di canna è passato da 5000 a 7000 tonnellate all'anno, creando così un'ulteriore apertura moderata al mercato a favore dei Paesi in via di sviluppo. D'altra parte, per facilitare l'accesso al nostro mercato e per fornirgli un segno di apertura e d'integrazione, sono state concesse all'Albania e alla Bosnia Erzegovina fino al 31 marzo 2004 le stesse preferenze dei Paesi meno avanzati (PMA).

Questo rientra nell'ambito di un ampliamento della strategia che mira al sostegno e alla stabilizzazione dei Paesi d'Europa del Sud-Est, come il Patto di stabilità internazionale. La Svizzera apporta un contributo di solidarietà che si aggiunge alle misure prese dall'UE (allegato 5).

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