Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 18 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane1; visto il rapporto del 21 febbraio 20012 concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 2000, decreta:

Art. 1 È approvata la modifica del 6 settembre 20003 dell'ordinanza del 28 agosto 19964 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche (allegato 1).

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 5 giugno 2001

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

2590

1 2 3 4

RS 632.10 FF 2001 1153 RU 2000 2205 RS 632.113.96

2001-0258

2633

Allegato 1

Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche Modifica del 6 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 28 agosto 19965 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 3

La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2002.

II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2000.

6 settembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5

RS 632.113.96

2634

Allegato 2

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 31 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 4 numero 2, disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole è completato come segue: Numero del contingente doganale

Prodotto

Voce/i di tariffa

Contingente doganale (pezzo)

02.1

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000

0102. 1010 9091

1500

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

31 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6

RS 916.01

2635

Allegato 3

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 6 luglio 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 19988 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contin- Prodotto gente doganale

Voce di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

07.41

0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091

1100

07.41.1

Fresco, non salato Altro Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000

2000

II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 19999 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 9

Disposizione transitoria

L'aumento di 2000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 15 luglio 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.

7 8 9

RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1

2636

Ordinanza sulle importazioni agricole

III La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2000.

6 luglio 2000

Ufficio federale dell'agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch

2637

Allegato 4

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 18 settembre 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 199810, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 199811 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contin- Prodotto gente doganale

Voce di tariffa

Contingente doganale (tonnellate)

07.41

0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091

1100

07.41.1 07.41.2

Fresco, non salato Altro Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000

2000 1000

II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 199912 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 9

Disposizione transitoria

L'aumento di 1000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 18 settembre 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.

10 11 12

RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1

2638

Ordinanza sulle importazioni agricole

III La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 2000.

18 settembre 2000

Ufficio federale dell'agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch

2639

Allegato 5

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 17 ottobre 2000

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 199813, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle importazioni agricole è completato come segue: Numero del contingente doganale

...

07.41.3

Prodotto

Voce di tariffa Contingente doganale (tonnellate)

Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000

0405.1011 0405.1091

2500

II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 199915 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 9

Disposizione transitoria

L'aumento provvisorio di 2500 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 17 ottobre 2000 (contingente doganale 07.41.3) è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.

13 14 15

RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1

2640

Ordinanza sulle importazioni agricole

III La presente modifica entra in vigore il 1o novembre 2000.

17 ottobre 2000

Ufficio federale dell'agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch

2641