Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)», depositata il 6 marzo 2000 2; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20003, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 6 marzo 2000 «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» è dichiarata valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa4 adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue: Art. 196 Titolo Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197

Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Adesione della Svizzera all'ONU 1

La Svizzera aderisce all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2

Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell'ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l'adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite.

1 2 3 4

RU 1999 2556 FF 2000 2204 FF 2001 1035 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 29 maggio 1874 con un nuovo articolo 24.

2000-2499

1127

Adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di accettare l'iniziativa.

2486

1128