Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 10 agosto 2001

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato al decreto del Consiglio federale del 25 maggio 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1

Compensazione del rincaro

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

10 agosto 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2000 2864/65 Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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2001-1457