01.040 Messaggio relativo all'ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati del 15 giugno 2001

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un'ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 giugno 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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2001-0098

Compendio Oggetto del presente messaggio sono gli adeguamenti alla legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati e alla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, resi necessari dall'entrata in vigore della legge sul personale federale.

L'articolo 40 numero 2 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale modifica la legge federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121) come segue: Art. 1 cpv. 1 e 4 1 L'Assemblea federale stabilisce l'importo degli onorari dei membri del Consiglio federale e del Tribunale federale e del cancelliere della Confederazione (magistrati) mediante un'ordinanza dell'Assemblea federale. I membri del Tribunale federale e il cancelliere della Confederazione ricevono un onorario fissato in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale.

4 Abrogato

Sinora il Parlamento fissava in un decreto federale di obbligatorietà generale la retribuzione dei magistrati, esprimendola in percentuale dell'onorario massimo secondo l'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinamento dei funzionari (OF; RS 172.221.10). Con la presente modifica, un'ordinanza dell'Assemblea federale stabilirà in franchi l'importo dell'onorario del Consiglio federale.

Inoltre, la disposizione sul mantenimento della previdenza in caso di passaggio di una persona assicurata da un istituto di previdenza della Confederazione allo statuto di magistrato è stata adeguata alla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (legge sul libero passaggio; RS 831.42), entrata in vigore nel 1995.

Infine, il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121.1) è stato trasformato in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Dal 1971, i compensi per i magistrati sono espressi in percentuale della retribuzione massima prevista nell'articolo 36 capoverso 2 dell'Ordinamento dei funzionari (OF) (RU 1971 1834).

Nel 1989 sono stati riassunti nel decreto federale del 6 ottobre 1989 (RU 1990 256) concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati lo stipendio e il diritto alla pensione dei membri del Consiglio federale e del Tribunale federale, disciplinati sino a quel momento in diversi decreti federali. Nel medesimo decreto federale è stato pure disciplinato lo stipendio e il diritto alla pensione del cancelliere della Confederazione, la cui previdenza professionale sottostava alle disposizioni della Cassa federale d'assicurazione (oggi: Cassa pensioni della Confederazione).

Tutti i magistrati hanno diritto, una volta cessata la loro funzione, a una pensione pari al 50 per cento dello stipendio di un magistrato in carica. Il diritto integrale nasce per tutti i magistrati nel momento in cui lasciano la funzione per motivi di salute indipendentemente dal numero di anni durante i quali hanno esercitato la carica.

Inoltre, hanno diritto alla pensione completa i membri del Consiglio federale dopo quattro anni di servizio, il cancelliere della Confederazione dopo otto anni e i membri del Tribunale federale dopo 15 anni.

1.2

Adeguamento alle nuove basi legali

Con l'abrogazione dell'OF viene a mancare l'attuale base di calcolo (art. 36 cpv. 2 OF) per gli stipendi dei magistrati. Secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge modificata concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, lo stipendio del Consiglio federale dev'essere fissato in franchi in un'ordinanza dell'Assemblea federale. La nuova base legale non modifica quindi le attuali competenze. Essa non implica nemmeno differenze rispetto alla retribuzione o alla pensione attualmente corrisposte ai magistrati.

Dato che, in virtù dell'articolo 1 capoverso 3, la legge sul libero passaggio si applica per analogia anche ai disciplinamenti delle pensioni, il mantenimento della protezione previdenziale in caso di passaggio da un istituto di previdenza della Confederazione allo statuto di magistrato è retto dalla legge sul libero passaggio. L'attuale disciplinamento non è più in grado di soddisfare le norme di questa legge, dato che prevede, in determinati casi, il pagamento in contanti dei diritti acquisiti.

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2 2.1

Parte speciale Consiglio federale (art. 1)

Lo stipendio dei membri del Consiglio federale ammonta attualmente al 125 per cento dello stipendio massimo di 320 626 franchi (stato 2001) secondo l'articolo 36 capoverso 2 OF. In futuro, sarà per contro quantificato in franchi conformemente all'articolo 1 capoverso 1 della legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati. Lo stipendio annuo di un consigliere federale ammonta quindi a 400 783 franchi (esclusa l'indennità di rappresentanza).

Il capoverso 2 riprende il disciplinamento già oggi in vigore sull'adeguamento al rincaro degli stipendi dei magistrati. L'adeguamento è puramente di natura formale, dal momento che non si può più parlare oggi di «indennità di rincaro secondo il diritto riguardante il personale federale».

2.2

Altri magistrati (art 1a)

Lo stipendio di un membro del Tribunale federale ammonta attualmente al 100 per cento e quello del cancelliere della Confederazione al 102 per cento della retribuzione massima di 320 626 franchi (stato 2001) di cui all'articolo 36 capoverso 2 OF.

Secondo il nuovo articolo 1 capoverso 1 della legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, la retribuzione degli altri magistrati dev'essere espressa in percentuale della retribuzione dei membri del Consiglio federale. Di conseguenza, un giudice del Tribunale federale percepisce l'80 per cento della retribuzione del consigliere federale, pari a 400 783, mentre il cancelliere della Confederazione l'81,6 per cento (art. 1). Lo stipendio annuo dei membri del Tribunale federale rimane invariato ed ammonta a 320 626 franchi (stato 2001), quello del cancelliere della Confederazione, pure invariato, a 327 039 franchi (stato 2001). Questi valori aumentano percentualmente in funzione dell'adeguamento al rincaro applicato alla retribuzione dei membri del Consiglio federale (art. 1 cpv. 2).

2.3

Mantenimento della protezione previdenziale acquisita (art. 12)

Secondo il diritto vigente, l'assicurato che lascia un istituto di previdenza della Confederazione per andare in pensione, perde la parte di averi versati dalla Confederazione alla Cassa pensioni, in modo da evitare un duplice aggravio per la Confederazione (FF 1988 III 643). Con il nuovo articolo 12 tutti i magistrati designati sono equiparati. Sarebbe infatti stridente se una persona assicurata presso la Cassa pensioni della Confederazione perdesse, in caso di entrata nella magistratura, la parte della prestazione di libero passaggio finanziata dal suo datore di lavoro, mentre altri che non erano assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione riceverebbero l'intera prestazione di libero passaggio.

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La modifica di questa disposizione garantisce al personale federale il mantenimento, conformemente alla legge sul libero passaggio, dei diritti previdenziali acquisiti, prima di passare allo statuto di magistrati, nella Cassa pensioni della Confederazione e nel regime previdenziale dei professori PF (ordinanza sul corpo insegnante, art. 18 e segg., RS 414.142).

Attualmente non sono disciplinate le conseguenze giuridiche sulla previdenza in caso di divorzio di un magistrato in carica ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge sul libero passaggio.

2.4

Adeguamenti redazionali (art. 3 cpv. 2 lett. b e art. 4)

Questi adeguamenti redazionali riguardano soltanto i testi tedesco e francese.

2.5

Referendum ed entrata in vigore (art. 14)

Come il decreto federale vigente concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, anche la presente ordinanza dell'Assemblea federale non sottostà al referendum. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

3

Ripercussioni finanziarie

Queste modifiche non hanno altre ripercussioni finanziarie dirette. Nel numero 2.3 è commentata la questione dei contributi versati dalla Confederazione alla previdenza professionale della persona interessata prima della sua entrata nella magistratura. Gli importi delle retribuzioni dei magistrati non variano. Lo stesso vale anche per le pensioni e le rendite per i superstiti.

Attualmente, la somma complessiva delle retribuzioni corrisposte a 47 magistrati ammonta a 15,9 milioni di franchi (incluse le indennità di rappresentanza, secondo il conto di Stato 2000). Le pensioni e le prestazioni per i superstiti si aggirano complessivamente attorno agli 11,7 milioni di franchi per un totale di 81 aventi diritto (stato 2001).

4

Programma di legislatura

Il presente oggetto non è esplicitamente annunciato nel programma di legislatura 1999-2003 (FF 2000 2037). Questi adeguamenti si sono resi tuttavia necessari in seguito all'abrogazione dell'ordinamento dei funzionari che renderà caduca, a partire dal 1° gennaio 2002, la base legale relativa alla determinazione della retribuzione e della pensione dei magistrati.

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5

Basi legali

La presente ordinanza dell'Assemblea federale si basa sugli articoli 1 e 3 della legge federale concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati. Il decreto relativo alla legge sul personale federale modifica l'articolo 1 capoverso 1 della legge concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati prevedendo che, per disciplinare il diritto alla retribuzione e alla pensione dei magistrati, sia emanata un'ordinanza dell'Assemblea federale secondo l'articolo 163 della Costituzione federale.

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