Codice civile svizzero
Disegno
(Gestione elettronica dei registri dello stato civile) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20011, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Art. 39 cpv. 1 1
Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri elettronici.
II. Obbligo di notificazione
Art. 40 marginale e cpv. 3 3
Abrogato
Art. 43a (nuovo) V. Protezione e divulgazione dei dati
1
Il Consiglio federale provvede, nell'ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2
Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto e degno di protezione.
3
Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da leggi cantonali.
4
Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:
1 2 3 4
1.
le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del ...3 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri;
2.
il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 351bis del Codice penale4 e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;
FF 2001 1417 RS 210 RS ...; RU ... (FF 2000 4135) RS 311.0
2000-2370
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Gestione elettronica dei registri dello stato civile
3.
il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato di cui all'articolo 359 del Codice penale;
4.
il servizio federale competente per la ricerca di persone scomparse5.
Art. 45 cpv. 3 3
La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.
Art. 45a (nuovo) Ia. Banca dati centrale
1
La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale.
2
La banca dati è finanziata dai Cantoni.
3
Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina: 1.
la procedura di collaborazione;
2.
i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;
3.
le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
4.
l'archiviazione;
5.
la ripartizione delle spese.
Art. 48 cpv. 5 (nuovo) 5
Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettronica:
5
1.
alla notificazione di fatti dello stato civile;
2.
al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
3.
alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei registri.
Attualmente l'Ufficio federale di polizia.
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Gestione elettronica dei registri dello stato civile
Titolo finale Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 6a IIa. Banca dati centrale dello stato civile
1
Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica dei registri.
2 La Confederazione si assume la metà delle spese dell'investimento iniziale, ma al massimo 2,5 milioni di franchi.
Art. 6b (nuovo)6 Previgente art. 6a II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2620
6
Originario art. 7.
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