Legge federale Disegno sulla cooperazione con la Corte penale internazionale (LCPI) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20001, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

1

La presente legge disciplina la cooperazione con la Corte penale internazionale (Corte) istituita dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19982 (Statuto).

2

Disciplina segnatamente: a.

la consegna delle persone perseguite o condannate dalla Corte (capitolo 3);

b.

le altre forme di cooperazione (capitolo 4);

c.

l'esecuzione delle sanzioni pronunciate dalla Corte (capitolo 5).

Art. 2

Diritto applicabile

La cooperazione con la Corte è retta esclusivamente dalle disposizioni della presente legge e dello Statuto.

Capitolo 2: Cooperazione con la Corte Sezione 1: Principi della cooperazione Art. 3

Ufficio centrale

1

L'Ufficio federale di giustizia istituisce un ufficio centrale incaricato della cooperazione con la Corte.

1 2

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FF 2001 311 RS ...; RU ... (FF 2001 505) 2000-2377

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

2

L'Ufficio centrale ha segnatamente i compiti seguenti: a.

ricevere le richieste della Corte;

b.

decidere sull'ammissibilità e le modalità della cooperazione e, se del caso, sulla proposizione di eccezioni in ordine alla competenza della Corte;

c.

ordinare le misure necessarie, stabilire la loro portata e il modo in cui sono eseguite le richieste nonché designare l'autorità federale o il Cantone competente per l'esecuzione;

d.

ove necessario, nominare patrocinatori d'ufficio;

e.

consegnare alla Corte le persone perseguite e comunicarle i risultati dell'esecuzione delle richieste;

f.

trasmettere all'autorità competente le richieste con cui la Corte domanda alla Svizzera l'assunzione del perseguimento penale, conformemente all'articolo 70 paragrafo 4 capoverso b dello Statuto;

g.

decidere sulle richieste con cui la Corte domanda alla Svizzera l'assunzione dell'esecuzione delle pene ed eseguire le pene pecuniarie.

Art. 4

Consultazioni

L'Ufficio centrale procede alle consultazioni ai sensi dell'articolo 97 dello Statuto segnatamente quando l'esecuzione di una richiesta: a.

sarebbe contraria a un principio giuridico riconosciuto (art. 93 par. 3 dello Statuto);

b.

comprometterebbe la sicurezza nazionale (art. 72 e 93 par. 4 dello Statuto);

c.

nuocerebbe al corretto svolgimento delle inchieste o del perseguimento penale in corso nell'ambito di un'altra causa (art. 94 par. 1 dello Statuto);

d.

potrebbe ledere l'immunità degli Stati o l'immunità diplomatica (art. 98 in relazione con l'art. 27 dello Statuto).

Art. 5

Autorità di esecuzione

1

Le autorità cantonali e federali incaricate dell'esecuzione eseguono con celerità e senza intraprendere propri passi procedurali nel merito le misure ordinate dall'Ufficio centrale.

2

Gli atti delle autorità di esecuzione non sono impugnabili.

Art. 6

Immunità

1

Su domanda del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento), il Consiglio federale decide sulle questioni in materia di immunità ai sensi dell'articolo 98 in relazione con l'articolo 27 dello Statuto che si pongono nell'esecuzione di una richiesta.

2

Nei casi di cui al capoverso 1, il Dipartimento può ordinare arresti o altre misure cautelari.

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Sezione 2: Competenza della Corte Art. 7

Determinazione della competenza

1

Se la Corte rivendica la propria competenza su un procedimento, l'Ufficio centrale può, d'intesa con l'autorità cui compete il procedimento in Svizzera, far valere la competenza svizzera ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto o proporre, ove necessario, eccezioni in ordine alla competenza della Corte secondo l'articolo 19 dello Statuto.

2

Se l'Ufficio centrale non propone eccezioni in ordine alla competenza della Corte o se dall'esame di quest'ultima risulta che la sua competenza prevale su quella svizzera, tutti i documenti processuali sono trasmessi alla Corte. L'autorità svizzera competente sospende il proprio procedimento.

3

La decisione concernente la proposizione di eccezioni in ordine alla competenza della Corte non è impugnabile.

Art. 8

Denuncia e trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

1 L'Ufficio centrale può trasmettere spontaneamente alla Corte mezzi di prova e informazioni acquisiti da un'autorità di perseguimento penale svizzera per la propria inchiesta se tale comunicazione consente di promuovere un procedimento penale o di facilitare un'inchiesta penale in corso.

2

La trasmissione di cui al capoverso 1 non è impugnabile.

Art. 9

Segnalazione di una situazione

1

Il Consiglio federale decide se una situazione debba essere segnalata alla Corte ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

2

L'Ufficio centrale trasmette alla Corte la relativa richiesta.

Sezione 3: Comunicazione con la Corte Art. 10

Forma e trasmissione delle richieste della Corte

1

Le richieste della Corte devono essere formulate per scritto. L'Ufficio centrale può riceverle direttamente dagli organi della Corte.

2 Le richieste e i documenti a sostegno devono essere redatti in lingua tedesca, francese o italiana o presentati unitamente a una traduzione in una di queste lingue; le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.

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Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

3

Per misure cautelari, ricerche, arresti o in altri casi urgenti, le richieste, sempreché siano in seguito confermate secondo le modalità ordinarie, possono essere presentate: a.

per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC - Interpol); o

b.

utilizzando un mezzo di comunicazione che consenta di lasciare una traccia scritta.

4 L'Ufficio centrale notifica senza indugio alla Corte le decisioni di inammissibilità o di reiezione di una richiesta e le motiva. Prima di pronunciare una decisione definitiva di reiezione, consulta la Corte.

Art. 11

Richieste svizzere

1

In caso di crimini gravi, le autorità di perseguimento penale cantonali o federali possono chiedere la cooperazione della Corte. L'Ufficio centrale trasmette tali richieste alla Corte.

2

I documenti a sostegno devono essere redatti in lingua francese o inglese o presentati unitamente a una traduzione in una di queste lingue. Per il rimanente, alle richieste svizzere si applicano per analogia le esigenze cui sono subordinate le richieste della Corte.

3

Le autorità svizzere devono osservare le condizioni cui la Corte subordina l'esecuzione delle richieste.

Art. 12

1

Spese

Di regola, le richieste della Corte sono eseguite gratuitamente. Sono fatte salve: a.

le spese connesse con i viaggi e la protezione di testimoni e periti o con il trasferimento di persone incarcerate secondo l'articolo 93 dello Statuto;

b.

le spese di traduzione, d'interpretariato e di trascrizione;

c.

le spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere e del personale degli organi della Corte;

d.

le spese per le perizie o i rapporti peritali chiesti dalla Corte;

e.

le spese connesse con il trasporto delle persone consegnate alla Corte;

f.

previa consultazione, tutte le spese straordinarie che può comportare l'esecuzione di una richiesta.

2

Le autorità federali e cantonali non riscuotono le une dalle altre né emolumenti né indennità per il lavoro dedicato all'esecuzione delle richieste della Corte.

3

Le spese connesse con una carcerazione ordinata dall'Ufficio centrale e quelle di un eventuale patrocinio d'ufficio sono a carico della Confederazione. Le tariffe applicate dalla Corte per indennizzare lo Stato ospitante (art. 3 par. 1 dello Statuto) servono da base di calcolo.

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Sezione 4: Altre disposizioni Art. 13

Transito

1

Su richiesta della Corte, l'Ufficio centrale può autorizzare il transito di un carcerato e le misure necessarie a tal fine senza sentire l'interessato.

2 L'autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato per via aerea senza scalo sul territorio svizzero.

3 In caso di atterraggio imprevisto, la persona in transito deve essere posta in stato di arresto. L'Ufficio centrale esige immediatamente dalla Corte la presentazione di una richiesta di transito. Se la richiesta non perviene entro novantasei ore dall'arresto, la persona deve essere rilasciata. Se la richiesta perviene ulteriormente, la persona può essere nuovamente posta in stato di arresto e il transito può essere autorizzato.

4

L'autorizzazione del transito non è impugnabile.

Art. 14

Richieste concorrenti

1

Se la Svizzera riceve una richiesta di consegna dalla Corte e una richiesta di estradizione da un altro Stato e tali richieste concernono la stessa persona, l'Ufficio centrale decide conformemente all'articolo 90 dello Statuto.

2 Se la Svizzera riceve dalla Corte e da un altro Stato richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna o dall'estradizione, l'Ufficio centrale decide conformemente all'articolo 93 paragrafo 9 dello Statuto.

3 Se ha dato la precedenza alla richiesta dello Stato, ma quest'ultima è in seguito respinta, l'Ufficio centrale ne informa senza indugio la Corte.

Art. 15

Indennità

1

Le disposizioni federali in materia di indennità per carcerazione ingiustificata e altri pregiudizi sofferti si applicano per analogia ai procedimenti svolti in Svizzera, su richiesta della Corte e conformemente alla presente legge, contro la persona perseguita.

2

L'indennità può essere ridotta o negata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la propria carcerazione o ha intralciato o prolungato temerariamente il procedimento.

3 L'indennità per la carcerazione sofferta in Svizzera in vista di consegna può inoltre essere ridotta se la Corte:

a.

ritira la richiesta di arresto in vista di consegna; o

b.

non presenta la richiesta di consegna e i documenti a sostegno nel termine fissato.

4

L'indennità è negata nella misura in cui la Corte abbia già accordato o rifiutato un'indennità conformemente all'articolo 85 dello Statuto.

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Capitolo 3: Consegna delle persone perseguite o condannate dalla Corte Sezione 1: Condizioni Art. 16

Principio

1

Una persona è consegnata alla Corte se dalla richiesta e dai documenti a sostegno risulta che il reato è di competenza della Corte.

2 Se la Corte esamina un'eccezione in ordine alla propria competenza secondo gli articoli 17-19 dello Statuto, l'Ufficio centrale può soprassedere all'esecuzione della richiesta sino a quando la Corte non abbia deciso.

3

Se un cittadino svizzero è consegnato alla Corte, l'Ufficio centrale le chiede che sia rimpatriato a conclusione del procedimento.

Art. 17

Contenuto della richiesta e documenti a sostegno

1

La richiesta di arresto e di consegna di una persona contro cui la Corte ha emesso un mandato d'arresto contiene: a.

dati segnaletici della persona ricercata sufficienti a identificarla e informazioni concernenti il luogo in cui probabilmente si trova;

b.

una copia del mandato d'arresto;

c.

i motivi d'arresto.

2

La richiesta di arresto e di consegna di una persona la cui colpevolezza è già stata riconosciuta contiene:

3

a.

una copia del mandato d'arresto;

b.

una copia della sentenza;

c.

se la persona ricercata è stata condannata a una pena, una copia della condanna unitamente, in caso di pena detentiva, all'indicazione della parte di pena già scontata e della parte che resta da scontare.

Alla richiesta devono essere allegati: a.

un breve esposto dei fatti essenziali atto a consentire una valutazione giuridica del reato;

b.

le disposizioni applicabili dello Statuto e del Regolamento di procedura e di prova della Corte.

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Sezione 2: Carcerazione in vista di consegna e sequestro conservativo Art. 18 1

Ricerca, arresto e sequestro conservativo

Le richieste di ricerca e di arresto contengono: a.

dati segnaletici il più possibile precisi e completi della persona contro la quale è diretta la richiesta e informazioni concernenti il luogo in cui probabilmente si trova;

b.

un breve esposto dei fatti, compresi se possibile la data e il luogo in cui sarebbero stati commessi;

c.

una dichiarazione attestante l'esistenza di un mandato d'arresto valido o di una sentenza di colpevolezza a carico della persona ricercata;

d.

una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di consegna.

2

Se accoglie la richiesta, l'Ufficio centrale avvia le ricerche e ordina l'arresto e, ove necessario, la perquisizione della persona interessata.

3 All'atto dell'arresto, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento dinanzi alla Corte o provengono dal reato sono sequestrati.

4 L'arresto e il sequestro conservativo sono comunicati all'Ufficio centrale. Quest'ultimo ne informa senza indugio la Corte invitandola a presentare una richiesta di consegna.

Art. 19

Ordine di arresto in vista di consegna

1

In previsione dell'arresto o subito dopo lo stesso, l'Ufficio centrale emette un ordine di arresto in vista di consegna. L'ordine contiene: a.

le indicazioni sulla persona perseguita e sul reato contestatole;

b.

la menzione del fatto che la Corte ne chiede la consegna;

c.

l'indicazione del diritto di interporre ricorso secondo il capoverso 4 e di essere assistito da un patrocinatore.

2 Se la persona perseguita non è in condizione di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio centrale può, dopo averne informato la Corte e aver tenuto pienamente conto delle sue raccomandazioni, prescindere dalla carcerazione e ordinare altre misure cautelari.

3

All'atto della notificazione dell'ordine di arresto in vista di consegna, l'autorità di esecuzione accerta se la persona perseguita corrisponde a quella designata nella richiesta. La informa sulle condizioni della consegna e della consegna semplificata (art. 23). La persona perseguita è brevemente interrogata sulla sua situazione personale nonché su eventuali obiezioni contro l'ordine di arresto in vista di consegna o la consegna e sui motivi di tali obiezioni; il patrocinatore può partecipare a questa audizione.

4 L'ordine di arresto in vista di consegna può essere impugnato mediante ricorso dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale entro dieci giorni dalla notifica-

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Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

zione scritta. Gli articoli 214 e seguenti della legge federale del 15 giugno 19343 sulla procedura penale si applicano per analogia.

Art. 20

Carcerazione in vista di consegna

1

Di principio, la carcerazione in vista di consegna è mantenuta per tutta la durata della procedura.

2

Qualora sembri opportuno secondo le circostanze, può eccezionalmente essere revocata in qualsiasi fase della procedura. La persona perseguita può presentare in ogni momento una domanda di scarcerazione. Prima di decidere, l'Ufficio centrale ne informa la Corte e tiene pienamente conto delle sue raccomandazioni. La decisione dell'Ufficio centrale può essere impugnata mediante ricorso dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta.

Gli articoli 214 e seguenti della legge federale del 15 giugno 19344 sulla procedura penale si applicano per analogia.

3 Se la persona perseguita si trova già in carcere preventivo o espiatorio, l'ordine di arresto in vista di consegna comporta, fatte salve altre istruzioni della Corte, gli effetti principali seguenti:

a.

la persona perseguita non può essere liberata né espulsa dalla Svizzera senza il consenso dell'Ufficio centrale;

b.

qualsiasi agevolazione delle condizioni di carcerazione è subordinata al consenso dell'Ufficio centrale;

c.

la concessione dei diritti di visita e il controllo della corrispondenza avvengono d'intesa con l'Ufficio centrale.

Art. 21

Revoca della carcerazione in vista di consegna

1

Se non gli pervengono la richiesta di consegna e i documenti a sostegno, l'Ufficio centrale ordina la scarcerazione al più tardi sessanta giorni dopo l'arresto.

2

Se la persona perseguita è già incarcerata, il termine di cui al capoverso 1 decorre dall'inizio della carcerazione in vista di consegna.

3

Se la richiesta di consegna e i documenti a sostegno sono trasmessi successivamente, la scarcerazione di cui al capoverso 1 non pregiudica l'arresto ulteriore e la consegna della persona perseguita.

4

Per il rimanente, alla scarcerazione si applicano gli articoli 53-60 della legge federale del 15 giugno 1934 5 sulla procedura penale.

3 4 5

RS 312.0 RS 312.0 RS 312.0

491

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Sezione 3: Decisione di consegna Art. 22

Diritto di essere sentiti

1

La richiesta di consegna e i documenti a sostegno sono presentati alla persona perseguita e, se del caso, al suo patrocinatore.

2

L'autorità di esecuzione informa la persona perseguita sulle condizioni della consegna e della consegna semplificata e la avverte che ha diritto di: a.

proporre eccezioni in ordine alla competenza della Corte;

b.

essere assistita da un patrocinatore di sua scelta o, se ne è sprovvista, chiedere all'Ufficio centrale di nominarle un patrocinatore d'ufficio e beneficiare, se del caso, del gratuito patrocinio.

3

La persona perseguita è brevemente interrogata sulla sua situazione personale nonché su eventuali obiezioni contro la consegna e sui motivi di tali obiezioni; il patrocinatore può partecipare a questa audizione.

Art. 23

Consegna semplificata

1

Se dal verbale steso da un'autorità giudiziaria risulta che la persona perseguita rinuncia all'attuazione della procedura di consegna, l'Ufficio centrale autorizza la consegna, sempreché non vi si oppongano considerazioni speciali.

2

Se lo ritiene necessario ai fini dell'autorizzazione, l'Ufficio centrale può chiedere alla Corte di trasmettergli i documenti di cui all'articolo 17.

3 La persona perseguita può revocare la rinuncia di cui al capoverso 1 fintanto che l'Ufficio centrale non abbia autorizzato la consegna.

Art. 24

Autorizzazione della consegna

1

L'Ufficio centrale autorizza la consegna della persona perseguita e degli oggetti e dei beni sequestrati.

2

Se la persona perseguita o l'Ufficio centrale propone eccezioni in ordine alla competenza della Corte, il rilascio dell'autorizzazione è rinviato sino alla decisione della Corte.

3

Se terzi che hanno acquisito diritti in buona fede, autorità o danneggiati che dimorano abitualmente in Svizzera fanno valere diritti su oggetti o beni sequestrati che possono servire come mezzi di prova, la consegna di tali oggetti e beni avviene soltanto se la Corte ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del procedimento.

Art. 25

1

Esecuzione

La consegna è eseguita immediatamente. L'Ufficio centrale ordina le misure necessarie d'intesa con la Corte.

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Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

2 Se la persona da consegnare è perseguita o incarcerata in Svizzera per altri reati, l'Ufficio centrale può rinviare l'esecuzione della consegna per un periodo stabilito d'intesa con la Corte.

3 Se la consegna è rifiutata, l'Ufficio centrale revoca la carcerazione in vista di consegna.

Art. 26

Trasferimento temporaneo

1

Nei casi di cui agli articoli 24 capoverso 2 e 25 capoverso 2, l'Ufficio centrale può autorizzare il trasferimento temporaneo della persona perseguita se consultazioni con la Corte consentono di accertare: a.

la durata per cui la Corte chiede tale trasferimento;

b.

che la persona perseguita rimarrà in carcere durante tutto questo lasso di tempo;

c.

su quale procedimento è computata la privazione della libertà;

d.

che a conclusione del procedimento la persona perseguita sarà ricondotta in Svizzera su richiesta dell'Ufficio centrale.

2 Se l'Ufficio centrale non ha ancora preso una decisione di consegna, il trasferimento temporaneo può essere autorizzato soltanto con il consenso della persona perseguita.

Art. 27

Principio della specialità

Una persona consegnata alla Corte può essere perseguita, punita o incarcerata dalla stessa per tutti i reati di sua competenza.

Art. 28

Spese

I beni della persona perseguita possono essere impiegati per sopperire alle spese a carico della Svizzera, sempreché non debbano essere consegnati alla Corte.

Capitolo 4: Altre forme di cooperazione Sezione 1: Condizioni Art. 29

Principio

1

La cooperazione secondo l'articolo 30 è concessa se dalla richiesta e dai documenti a sostegno risulta che il reato è di competenza della Corte.

2 Se la Corte esamina un'eccezione in ordine alla propria competenza secondo gli articoli 17-19 dello Statuto, l'Ufficio centrale può differire l'esecuzione della richiesta sino alla decisione della Corte; rimane salva la facoltà di ordinare o mantenere misure cautelari.

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Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

Art. 30

Forme di cooperazione

La cooperazione secondo il presente capitolo può comprendere qualsiasi atto processuale non considerato inammissibile dal diritto svizzero che faciliti le inchieste e il perseguimento penale concernenti reati di competenza della Corte o serva a recuperare il prodotto di simili reati, segnatamente: a.

l'identificazione di persone non incolpate, l'individuazione del luogo in cui si trovano e la localizzazione di beni;

b.

l'assunzione di prove, comprese le deposizioni testimoniali, e la produzione di mezzi probatori, compresi i rapporti e le perizie di cui necessita la Corte;

c.

l'interrogatorio di persone che sono oggetto di un'inchiesta o di perseguimento penale;

d.

la notificazione di documenti, compresi gli atti di procedura;

e.

il trasferimento temporaneo di carcerati secondo l'articolo 39;

f.

l'esame di località o di siti, compresi l'esumazione e l'esame di cadaveri sepolti in fosse comuni;

g.

l'esecuzione di perquisizioni e sequestri;

h.

la trasmissione di fascicoli e documenti, compresi i fascicoli e i documenti ufficiali;

i.

la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di mezzi di prova;

j.

l'identificazione, la localizzazione e il congelamento o il sequestro del prodotto di reati, di beni e di strumenti connessi con i reati contestati ai fini di una loro eventuale confisca.

Art. 31

Misure cautelari

1

Su richiesta esplicita della Corte, l'Ufficio centrale può ordinare misure cautelari al fine di conservare la situazione esistente, tutelare interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova in pericolo.

2

Qualora vi sia pericolo nel ritardo, l'Ufficio centrale può ordinare misure cautelari non appena è annunciata una richiesta e le informazioni disponibili consentono di esaminare se le relative condizioni sono adempite. Tali misure sono revocate se la Corte non presenta la richiesta entro il termine impartitole dall'Ufficio centrale.

Art. 32

Osservanza delle regole procedurali indicate dalla Corte

Su domanda esplicita della Corte, le richieste sono eseguite nelle forme da essa indicate; in particolare: a.

le dichiarazioni di testimoni e periti sono confermate nella forma prescritta dallo Statuto o dal Regolamento di procedura e di prova della Corte;

b.

può essere tenuto conto delle forme necessarie per l'ammissione giudiziale di altri mezzi di prova;

494

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

c.

possono essere adottate misure volte a garantire la sicurezza o il benessere fisico e psichico delle vittime, di potenziali testimoni e dei loro familiari;

d.

le persone che partecipano al procedimento dinanzi alla Corte possono essere autorizzate ad assistere all'esecuzione della richiesta e a consultare gli atti.

Art. 33

Trasmissione di mezzi di prova a un altro Stato

Qualora la Corte chieda il consenso dell'Ufficio centrale al fine di trasmettere a un altro Stato mezzi di prova fornitile dalla Svizzera: a.

l'Ufficio centrale dà seguito alla richiesta secondo le disposizioni del presente capitolo se il reato contestato è di competenza della Corte;

b.

deve essere avviata una procedura secondo le disposizioni della legge federale del 20 marzo 19816 sull'assistenza internazionale in materia penale se in virtù del diritto interno dello Stato richiedente il reato contestato è un crimine grave.

Sezione 2: Singole forme di cooperazione Art. 34

Principi dell'interrogatorio

1

Chi è interrogato in una lingua che non comprende e parla perfettamente ha diritto all'assistenza di un interprete competente e alle traduzioni necessarie per rispettare l'equità.

2

L'interrogato può rifiutarsi di deporre se: a.

deponendo testimonierebbe contro sé stesso o contro una delle persone menzionate nel Regolamento di procedura e di prova della Corte oppure confesserebbe la propria colpevolezza; o

b.

il suo rifiuto è inteso a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali in relazione con la sicurezza nazionale secondo l'articolo 72 dello Statuto.

3

Prima dell'interrogatorio la persona interrogata deve essere informata dei suoi diritti secondo il capoverso 2.

4 Se la persona interrogata invoca uno dei motivi elencati nel capoverso 2, l'Ufficio centrale decide circa l'ammissibilità dell'interrogatorio.

Art. 35

Interrogatorio di sospetti

1

Se sussistono sospetti fondati che una persona abbia commesso un crimine di competenza della Corte, tale persona ha, oltre a quelli sanciti nell'articolo 34, i diritti seguenti:

6

RS 351.1

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a.

il diritto di essere informata, prima dell'interrogatorio, che è sospettata di aver commesso un crimine di competenza della Corte;

b.

il diritto di rimanere in silenzio, senza che il suo silenzio costituisca un elemento per determinarne la colpevolezza o l'innocenza;

c.

il diritto di essere assistita da un patrocinatore di sua scelta o, se ne è sprovvista, da un patrocinatore d'ufficio designato dall'Ufficio centrale e di beneficiare, se del caso, del gratuito patrocinio;

d.

il diritto di essere interrogata in presenza del suo patrocinatore, sempreché non abbia rinunciato volontariamente al diritto di essere assistita da un patrocinatore.

2

Prima dell'interrogatorio, la persona deve essere informata dei suoi diritti secondo il capoverso 1.

Art. 36

Notificazione di atti di procedura

La Corte può notificare direttamente per posta al destinatario in Svizzera le sue decisioni e altri atti di procedura o documenti.

Art. 37

Citazione a comparire

1

Alla citazione a comparire dinanzi alla Corte in qualità di testimone o di perito deve essere allegata una copia della disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte concernente l'autoincriminazione. Tale disposizione deve pervenire alla persona interessata in una lingua che quest'ultima comprende.

2 Il destinatario di una citazione a comparire non è tenuto a ottemperarvi. L'Ufficio centrale chiede alla Corte di garantire per scritto che sarà accordato un salvacondotto ai testimoni o ai periti che hanno presentato una domanda in tal senso.

Art. 38

Atti d'inchiesta in territorio svizzero

1

Se il Procuratore ne fa richiesta, l'Ufficio centrale può autorizzarlo a compiere in territorio svizzero atti d'inchiesta ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 4 dello Statuto.

2 L'Ufficio centrale ne informa le autorità cui competerebbero tali atti in virtù del diritto svizzero.

Art. 39

Trasferimento temporaneo di carcerati

1

Se vi acconsente con piena cognizione di causa, una persona non incolpata incarcerata in Svizzera può essere trasferita temporaneamente alla Corte a scopo di identificazione, audizione o confronto o per altri atti d'inchiesta.

2

La Corte deve accordare un salvacondotto alla persona trasferita, mantenerla in carcere e garantire che sarà ricondotta in Svizzera non appena raggiunto lo scopo del trasferimento.

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Art. 40

Consegna di mezzi di prova

1

Se la Corte ne fa richiesta, gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova nonché gli atti e le decisioni sono messi a sua disposizione.

2

Se terzi che hanno acquisito diritti in buona fede, autorità o danneggiati che dimorano abitualmente in Svizzera fanno valere diritti su oggetti, documenti o beni di cui al capoverso 1, questi ultimi sono consegnati soltanto se la Corte ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

3 La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera e nella misura in cui la Corte vi acconsenta previa consultazione.

Art. 41

Consegna a scopo di confisca, di devoluzione al Fondo per le vittime o di restituzione

1

Su richiesta della Corte, gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono esserle in ogni momento consegnati a scopo di confisca, di devoluzione al Fondo per le vittime (art. 79 dello Statuto) o di restituzione.

2

Gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 comprendono: a.

gli strumenti con cui è stato commesso un reato;

b.

il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;

c.

i doni e altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo.

3

Gli oggetti e i beni rimangono sotto sequestro sino al momento in cui sono consegnati alla Corte o sino a quando quest'ultima comunica all'Ufficio centrale di rinunciare alla consegna.

4

Possono essere trattenuti in Svizzera se: a.

il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;

b.

un'autorità fa valere diritti su di essi;

c.

una persona estranea al reato rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su di essi in Svizzera o, sempreché dimori abitualmente in Svizzera, all'estero; o

d.

sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.

5

Se una persona fa valere pretese secondo il capoverso 4, la consegna degli oggetti o dei beni alla Corte è rinviata sino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati alla persona soltanto se: a.

la Corte vi acconsente;

b.

nel caso di cui al capoverso 4 lettera b, l'autorità vi acconsente; o

c.

la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità svizzera.

497

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

Sezione 3: Procedura Art. 42 1

Contenuto della richiesta

La richiesta contiene: a.

un breve esposto dei fatti essenziali su cui si fonda la richiesta e la qualificazione giuridica del reato;

b.

dati il più possibile precisi e completi della persona contro cui è diretto il procedimento penale;

c.

un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura della cooperazione richiesta, comprese le basi giuridiche e i motivi della richiesta;

d.

se del caso, informazioni il più possibile circostanziate sulle persone, i luoghi o i siti che devono essere identificati o localizzati affinché possa essere fornita la cooperazione richiesta;

e.

se del caso, indicazioni circostanziate e motivate sulle procedure e le condizioni da rispettare.

2 Se una richiesta non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, l'Ufficio centrale può esigerne la rettifica o il completamento; rimane salva la facoltà di ordinare o mantenere misure cautelari.

Art. 43

Decisione di entrata nel merito ed esecuzione

1

L'Ufficio centrale esamina la richiesta e prende con motivazione sommaria una decisione non impugnabile di entrata nel merito. Designa l'autorità federale o il Cantone competente per l'esecuzione e ordina gli atti ammissibili nell'ambito della cooperazione.

2

Qualora l'esecuzione immediata dovesse nuocere al corretto svolgimento di inchieste o di un perseguimento penale in corso in Svizzera nell'ambito di una causa diversa da quella cui si riferisce la richiesta, l'Ufficio centrale può rinviare l'esecuzione per un lasso di tempo stabilito d'intesa con la Corte.

Art. 44

Sicurezza nazionale

1

Se ha seri motivi per presumere che l'esecuzione di una richiesta possa compromettere la sicurezza nazionale, l'Ufficio centrale ne informa immediatamente il Dipartimento.

2

Nei casi di cui al capoverso 1, il Dipartimento può sospendere atti di esecuzione.

3

Su domanda del Dipartimento, il Consiglio federale respinge la richiesta di cooperazione della Corte nella misura in cui accordando tale cooperazione si comprometta la sicurezza nazionale.

498

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

Art. 45

Notificazione di decisioni

1

L'autorità di esecuzione e l'Ufficio centrale notificano le loro decisioni ai legittimati a ricorrere secondo l'articolo 50 che sono domiciliati o hanno eletto domicilio in Svizzera.

2

Il diritto alla notificazione si estingue non appena la decisione di chiusura della procedura diventa esecutiva.

Art. 46

Partecipazione alla procedura e consultazione degli atti

1

Chiunque può partecipare alla procedura e consultare gli atti nella misura in cui questo sia necessario per tutelare i suoi interessi.

2

Ove necessario, i diritti di cui al capoverso 1 possono essere limitati: a.

nell'interesse del procedimento dinanzi alla Corte;

b.

al fine di tutelare un interesse giuridico importante, sempreché la Corte lo domandi;

c.

a causa della natura o del carattere urgente delle misure da prendere;

d.

al fine di tutelare interessi privati importanti;

e.

nell'interesse di un procedimento svizzero.

3

Il detentore di documenti ha il diritto di informare il proprio mandante dell'esistenza di una richiesta e di tutti i fatti con essa connessi, sempreché l'Ufficio centrale non l'abbia espressamente vietato, a titolo eccezionale o su domanda della Corte, comminandogli le sanzioni di cui all'articolo 292 del Codice penale 7.

Art. 47

Procedura semplificata

1

I legittimati a ricorrere secondo l'articolo 50, segnatamente i detentori di oggetti, documenti, informazioni o beni, possono, sino alla chiusura della procedura, acconsentire alla consegna degli stessi alla Corte. Il consenso è irrevocabile.

2

Se tutti i legittimati a ricorrere di cui al capoverso 1 acconsentono, l'autorità di esecuzione registra il consenso per scritto e ne dà comunicazione all'Ufficio centrale. Quest'ultimo chiude la procedura senza emanare una decisione di chiusura.

3

Se la consegna concerne soltanto una parte degli oggetti, dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria prosegue per la parte rimanente.

Art. 48

Decisione di chiusura

Se ritiene totalmente o parzialmente ultimato il disbrigo della richiesta, l'Ufficio centrale emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata della cooperazione.

7

RS 311.0

499

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

Sezione 4: Rimedi giuridici Art. 49

Ricorso di diritto amministrativo

La decisione di chiusura dell'Ufficio centrale può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale.

Art. 50

Legittimazione a ricorrere

È legittimata a ricorrere qualsiasi persona: a.

che non è incolpata nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte;

b.

che è toccata personalmente e direttamente da una misura;

c.

che ha un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della decisione; e

d.

che non può far valere i propri diritti dinanzi alla Corte o dalla quale non si può ragionevolmente esigere che lo faccia.

Art. 51

Motivi e termine di ricorso

1

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento.

2 Se il ricorrente invoca motivi che, secondo le disposizioni dello Statuto, possono essere valutati soltanto dalla Corte, l'Ufficio centrale le trasmette l'atto di ricorso, sempreché essa non abbia già deciso.

3 Il ricorso contro una decisione di chiusura deve essere presentato entro dieci giorni dalla notificazione della stessa.

4

Se interviene in una procedura pendente, il legittimato a ricorrere non può più impugnare una decisione di chiusura passata in giudicato.

Art. 52

1

Effetto sospensivo

I ricorsi hanno effetto sospensivo.

2

In caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 99 paragrafo 2 dello Statuto, l'Ufficio centrale può chiedere al Tribunale federale di togliere l'effetto sospensivo.

3

Se toglie l'effetto sospensivo, il Tribunale federale può subordinare la sua decisione alla condizione di cui all'articolo 93 paragrafo 8 capoverso b dello Statuto.

500

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

Capitolo 5: Esecuzione delle sanzioni pronunciate dalla Corte Sezione 1: Decisioni penali Art. 53

Condizioni

1

Su richiesta della Corte, la Svizzera può assumere l'esecuzione di una decisione penale definitiva ed esecutiva della stessa se il condannato: a.

è cittadino svizzero; o

b.

dimora abitualmente in Svizzera.

2

Le pene pecuniarie inflitte dalla Corte possono essere eseguite anche se il condannato dimora abitualmente all'estero, sempreché disponga di beni in Svizzera.

Art. 54

Decisione sulla richiesta di assunzione dell'esecuzione di una pena detentiva

1

Consultata l'autorità prevista per l'esecuzione della pena detentiva, l'Ufficio centrale decide se accogliere la richiesta con cui la Corte domanda alla Svizzera l'assunzione dell'esecuzione.

2

Se accoglie la richiesta, ne informa la Corte e le trasmette tutte le informazioni essenziali sull'esecuzione della pena.

Art. 55

Esecuzione della pena detentiva

1

L'accoglimento della richiesta da parte dell'Ufficio centrale rende esecutiva in Svizzera la pena detentiva pronunciata dalla Corte. Tale pena è vincolante; soltanto la Corte ha diritto di decidere una qualsivoglia riduzione della durata della carcerazione.

2

La pena è eseguita conformemente al diritto svizzero; è fatto salvo il capoverso 1.

3

Su richiesta della Corte, l'Ufficio centrale le trasmette tutte le informazioni essenziali sull'esecuzione della pena. La Corte può in ogni momento inviare uno dei suoi membri per verificare le condizioni di carcerazione e incontrare il condannato in assenza di altre persone.

4

Le comunicazioni tra la Corte e il condannato sono confidenziali.

Art. 56

Istanze del condannato

L'istanza di liberazione condizionale, di grazia, di appello o di revisione presentata dal condannato è notificata all'Ufficio centrale. Quest'ultimo la trasmette senza indugio alla Corte unitamente a tutti i documenti utili.

Art. 57

Spese

1

Le spese di trasporto e le spese di cui all'articolo 100 paragrafo 1 capoversi c-e dello Statuto sono a carico della Corte.

501

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

2 La Confederazione assume le altre spese di esecuzione delle pene. Ai fini del calcolo delle spese di carcerazione sono determinanti le tariffe pattuite tra la Corte e lo Stato ospitante, secondo l'articolo 103 paragrafo 4 dello Statuto, per l'esecuzione delle pene.

Sezione 2: Ordinanze di confisca Art. 58 L'articolo 41 si applica per analogia all'esecuzione delle ordinanze di confisca se la Corte si è già pronunciata sull'impiego degli oggetti o dei beni conformemente agli articoli 75 o 79 dello Statuto e chiede alla Svizzera di procedere all'esecuzione.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 59

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale del 20 marzo 19818 sull'assistenza internazionale in materia penale Ingresso visti gli articoli 103 e 114 bis della Costituzione federale9; ...

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva 1

La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente: ...

8 9

502

RS 351.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 54 capoverso 1, 164 capoverso 1 lettera g e 190 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Cooperazione con la Corte penale internazionale. LF

2. Decreto federale del 21 dicembre 1995 10 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario Ingresso vista la competenza della Confederazione in materia di relazioni esterne11; ...

Art. 34 cpv. 4 (nuovo) 4

La durata di validità del presente decreto è prorogata sino al 31 dicembre 2008.

Art. 60

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2163

10 11

RS 351.20 Questa attribuzione di competenza corrisponde all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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