Decreto federale concernente l'approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 2000 1, decreta:

Art. 1 1

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19982 (Statuto) è approvato.

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

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All'atto della ratifica e in conformità con lo Statuto, è inoltre autorizzato a formulare la dichiarazione seguente: «Il Consiglio federale svizzero dichiara che: ­

le richieste della Corte secondo l'articolo 87 paragrafo 1 capoverso a dello Statuto devono essere trasmesse all'Ufficio centrale incaricato della cooperazione con la Corte penale internazionale presso l'Ufficio federale di giustizia;

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le lingue ufficiali ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto sono il tedesco, il francese e l'italiano;

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la Corte può notificare direttamente per posta al destinatario in Svizzera le sue decisioni e gli altri atti di procedura o documenti. Alla citazione a comparire dinanzi alla Corte quale testimone o perito deve essere allegato il testo della disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte concernente l'autoincriminazione; tale disposizione deve pervenire alla persona interessata in una lingua che quest'ultima comprende;

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conformemente all'articolo 103 paragrafo 1 dello Statuto, la Svizzera si dichiara disposta ad assumere l'esecuzione delle pene detentive inflitte dalla Corte a cittadini svizzeri o a persone che dimorano abitualmente in Svizzera.»

Art. 2 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

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FF 2001 311 RS ...; RU ... (FF 2001 505) 2000-2380