Concessione rilasciata a Money 24 (Concessione Money 24) del 21 febbraio 2001

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); e in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 19972 sulla radiotelevisione (ORTV); rilascia alla Takeoff Communications AG, Limmatstrasse 183, 8031 Zurigo, la seguente concessione:

Sezione 1: In generale Art. 1

Concessionario e oggetto della concessione

1

Conformemente alle disposizioni della LRTV e a quelle dell'ORTV, la Takeoff Communications AG è autorizzata a diffondere un programma televisivo in lingua tedesca a livello nazionale.

2 È autorizzata ad offrire un programma di videoinformazione nell'intervallo di soppressione di trama.

3 Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il genere dei programmi, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2

Obiettivi

Nell'ambito del suo mandato la Takeoff Communications AG deve fornire ai telespettatori informazioni diversificate e corrette in merito a: a.

l'andamento delle borse e gli interessi economici in generale;

b.

gli avvenimenti del giorno.

Sezione 2: Programma Art. 3

Contenuto

1

La Takeoff Communications AG diffonde 24 ore su 24 un programma che privilegia l'informazione relativa all'andamento delle borse e all'economia in generale; il fine settimana il programma comprende anche contributi su altri temi.

1 2

RS 784.40 RS 784.401

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2001-0212

Concessione Money 24

2

Essa fornisce informazioni su tutti gli importanti avvenimenti borsistici ed economici di tutta la Svizzera. Facendo ciò, attribuisce una grande importanza allo scambio tra le regioni linguistiche.

3

Rimane salvo l'esame della denominazione del programma e della ragione sociale dell'emittente da parte di altre autorità.

Art. 4

Autonomia redazionale e indipendenza

1

La Takeoff Communications AG garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza per quanto riguarda la concezione del programma.

2 I principi applicabili all'informazione di cui all'articolo 4 LRTV si applicano in modo illimitato al lavoro redazionale e hanno la precedenza sugli accordi contrattuali conclusi dalla Takeoff Communications AG.

Art. 5 1

Produzione

Almeno la metà del programma è costituita da produzioni proprie o su mandato.

2

I produttori indipendenti da emittenti televisive devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nella produzione del programma.

Art. 6

Promozione cinematografica

Se possibile, la Takeoff Communications AG offre durante il fine settimana un film svizzero o un film realizzato con una partecipazione svizzera.

Art. 7

Ripresa

La ripresa di parti intere dei programmi di altre emittenti o la ripresa regolare di importanti informazioni presuppone una previa autorizzazione da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3: Tecnica Art. 8 1

Il programma è diffuso via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

2

Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.

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Concessione Money 24

Sezione 4: Sorveglianza Art. 9

Rendiconto

1

Il 30 aprile di ogni anno, la Takeoff Communcations AG presenta un rapporto di gestione all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); esso comprende i conti e il rapporto annuali ed è allestito in conformità agli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.

2

Il rapporto annuale fornisce informazioni in merito a: a.

l'attività della Takeoff Communications AG e dei suoi organi;

b.

l'attività dell'organo di mediazione;

c.

i risultati di sondaggi effettuati tra i telespettatori;

d.

le partecipazioni ad altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo, nonché la collaborazione con queste ultime;

e.

la collaborazione con produttori indipendenti da emittenti televisive;

f.

lo stato dello sviluppo della diffusione dei programmi.

Art. 10

Tassa di concessione

1

Il 30 aprile di ogni anno, la Takeoff Communications AG informa l'Ufficio federale sui proventi pubblicitari lordi conseguiti l'anno precedente.

2 Essa lo informa ugualmente sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari diffusi nel corso dell'anno d'esercizio e nei singoli mesi.

3 Se necessario, consente all'Ufficio federale di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio Art. 11

Modifica

La Takeoff Communications AG non può pretendere alcun risarcimento in seguito ad una modifica della concessione resa necessaria dall'adeguamento dell'ordinamento giuridico svizzero al diritto internazionale.

Art. 12

Obbligo d'esercizio

1

La concessione decade se l'esercizio non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione.

2

L'esercizio può essere interrotto solo con l'autorizzazione del Dipartimento. Se l'emittente non riprende l'esercizio entro il termine stabilito dal Dipartimento, la concessione decade.

3

RS 220

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Concessione Money 24

Sezione 6: Disposizione finale Art. 13

Durata di validità

La presente concessione entra in vigore il 1° aprile 2001 ed è valevole fino al 31 marzo 2011. Non sussiste alcun diritto precostituito in merito al suo rinnovo.

21 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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