Concessione rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (Concessione SSR) Modifica del 17 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero decreta: I La concessione SSR del 18 novembre 1992 1 è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 bis 1bis

La SSR può diffondere per ogni regione linguistica un programma composto da trasmissioni e contributi informativi che sono stati in precedenza diffusi nei suoi programmi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c. Sono escluse la pubblicità e la sponsorizzazione.

Art. 5 cpv. 1 primo periodo bis

1

In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c e capoverso 1 , la SSR è autorizzata a realizzare e a offrire programmi televisivi in collaborazione con altri concessionari.

...

Art. 16a cpv. 1 1

La SSR può diffondere via satellite i programmi previsti all'articolo 2 capoverso 1 lettere a - c e capoverso 1bis.

Art. 16c

Diffusione via cavo

1

La SSR può diffondere via cavo i programmi previsti all'articolo 2 capoverso 1 bis.

2

Il Dipartimento approva le zone di copertura nell'allegato alla concessione.

Art. 19 cpv. 3 e 3 bis Abrogati

1

FF 1992 VI 466, 1996 V 890, 1999 2397 8095

2001-0090

1129

Concessione SSR

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2001.

17 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2633

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