01.400 Iniziativa parlamentare Legge federale sulla continuazione dell'assicurazione delle lavoratrici nella previdenza professionale Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 16 gennaio 2001

Onorevole presidente, Onorevoli consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater della legge sui rapporti fra i consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone all'unanimità di adottare il progetto di decreto allegato.

16 gennaio 2001

In nome della Commissione: La presidente, Christine Beerli

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2001-0239

Rapporto 1

Genesi del progetto

Nella sua seduta del 16 gennaio 2001, la Commissione ha esaminato il problema della differenza dell'età di pensionamento delle donne nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) che esiste dal 1° gennaio 2001. La 10a revisione della LAVS ha fissato l'età di pensionamento delle donne a 63 anni, mentre nella LPP essa resta a 62 anni (almeno fino alla 1a revisione della LPP). La Commissione ha accettato all'unanimità una proposta che sottopone al Consiglio federale un progetto di legge federale mediante iniziativa di una Commissione ai sensi dell'articolo 21ter capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli. La legge deve essere dichiarata urgente e la sua validità limitata al 2004.

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Grandi linee del progetto

2.1

Problematica

Il 1° gennaio 1997 l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS ha fra l'altro introdotto l'aumento in due tappe dell'età di pensionamento delle donne a 64 anni. La prima tappa, raggiunta il 1° gennaio 2001, ha portato l'età di pensionamento delle donne nell'AVS a 63 anni. Il 1° gennaio 2005 passerà a 64.

Le donne che desiderano percepire la loro rendita di vecchiaia all'età di 62 anni possono farlo nell'ambito del pensionamento flessibile. Devono però subire una riduzione della rendita del 3,4 per cento per ogni anno di anticipo, ossia la metà della riduzione della rendita degli uomini. Questa regolamentazione concerne le donne appartenenti alla classe d'età fino e compreso l'anno 1947. Le donne più giovani subiscono lo stesso tasso di riduzione degli uomini. La riduzione della loro rendita sarà, se decidono di anticipare l'età del pensionamento, pari al 6,8 per cento all'anno.

Nella previdenza professionale l'età di pensionamento rimane invece 62 anni.

L'aumento dell'età di pensionamento delle donne nell'AVS ha naturalmente portato a una discussione sull'adeguamento del limite d'età della previdenza professionale.

Il Parlamento vi ha infine rinunciato in quanto, in linea di massima, si attendeva che la 1a revisione della LPP suscettibile di realizzare l'equivalenza dell'età di pensionamento dell'AVS e della LPP, sarebbe entrata in vigore prima del 1° gennaio 2001.

Nel frattempo la 1a revisione della LPP è stata differita. Il 1° marzo 2000 il Consiglio federale ha adottato il relativo messaggio e l'affare si trova attualmente in esame al Consiglio nazionale. La revisione potrà entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2003. Nell'intervallo le età di pensionamento divergenti causano diversi problemi. In particolare si devono distinguere tre tipi di situazione.

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2.2

Conseguenza della differenza dell'età di pensionamento tra l'AVS e la LPP

2.2.1

Pensionamento a 62 anni

Molte donne hanno pianificato il loro pensionamento a 62 anni, spesso anche perché a quel momento anche il loro consorte è andato in pensione. Queste donne possono percepire la loro rendita AVS a 62 anni, ma devono accettare la riduzione del 3,4 per cento. Raggiungendo però simultaneamente l'età legale di pensionamento della LPP hanno diritto a una rendita di vecchiaia LPP non ridotta.

2.2.2

Pensionamento a 63 anni in una cassa pensioni «estesa»

Circa metà delle donne sono assicurate presso casse pensioni che prevedono un'età di pensionamento flessibile. Di regola in queste casse la flessibilità è spesso applicabile non solo per il periodo precedente i 62 anni, ma anche da 62 a 65 anni. Se le lavoratrici affiliate a una simile cassa pensioni continuano a lavorare oltre i 62 anni, la loro aliquota di conversione 1 è aumentata di conseguenza.

Le donne affiliate a un istituto di previdenza che offre questo tipo di pensionamento flessibile e che vanno in pensione a 63 anni percepiscono una rendita AVS non ridotta e una rendita della previdenza professionale maggiorata. Alcuni istituti hanno già adeguato il loro regolamento al 1° gennaio 2001 in funzione dell'aumento dell'età di pensionamento delle donne nell'AVS.

2.2.3

Pensionamento a 63 anni in una cassa pensioni «minima» LPP

L'età di pensionamento flessibile esiste solamente nella previdenza professionale sovraobbligatoria. In altri termini, fondandosi sulla legislazione vigente, nessuna cassa pensioni può essere obbligata ad aumentare l'età regolamentare del pensionamento delle donne in funzione dell'età del pensionamento prevista nell'AVS. Una donna che è affiliata a una cassa pensioni che fornisce le prestazioni minime ai sensi della LPP e che, per ragioni personali o economiche, desidera lavorare fino a 63 anni sarà confrontata al problema seguente: dovrà percepire la rendita della previdenza professionale anche se non lo vuole. È evidente che il cumulo del reddito e della suddetta rendita è svantaggioso dal punto di vista fiscale.

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L'aliquota di conversione è il valore che permette di trasformare l'avere di vecchiaia in rendita di vecchiaia annua (avere di vecchiaia × 7,2% = rendita annua). Per esempio: da un avere di vecchiaia di 100 000 franchi risulta una rendita annua di 7200 franchi.

2.3

Abbozzi di soluzione

2.3.1

Raccomandazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)

Nello scorso mese di agosto l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha raccomandato agli istituti di previdenza di consentire alle donne che lo desiderano di continuare a essere affiliate sino all'età di 63 anni e di adattare pertanto il loro regolamento in questo senso. Questa raccomandazione è stata presa in considerazione dall'ASIP, la quale l'ha trasmessa agli istituti che ne fanno parte. Numerosi istituti di previdenza l'hanno seguita. Da un sondaggio svolto presso i principali istituti di previdenza e sotto vigilanza dell'UFAS, risulta che questi offrono soluzioni pragmatiche alle donne interessate. I consigli di formazione (non paritetici) delle fondazioni collettive interrogati hanno rinunciato a fissare l'età di pensionamento regolamentare delle donne a 63 anni, e questo senza consultare gli organi paritetici delle casse pensioni affiliate. In breve sono state sviluppate le soluzioni seguenti (con piccole differenze a seconda degli istituti di previdenza interrogati): ­

versamento anticipato della rendita a 62 anni;

­

pensionamento LPP a 62 anni e continuazione dell'assicurazione sovraobbligatoria;

­

conversione dell'avere di vecchiaia in rendita con differimento del versamento;

­

differimento di un anno con esenzione dal versamento di contributi, conteggio degli interessi e aumento in conseguenza dell'aliquota di conversione;

­

continuazione dell'assicurazione alle stesse condizioni, con risparmio e copertura del rischio;

­

continuazione dell'assicurazione con risparmio, ma senza copertura dei rischi.

Secondo le stime dell'UFAS, 6400 donne affiliate alla previdenza professionale compieranno 62 anni nel 2001. Il problema della differenza dell'età di pensionamento nell'AVS e nella LPP è già stato risolto in modo soddisfacente per un gran numero di assicurate. Nondimeno resta un gruppo di donne suscettibile di essere svantaggiato dalla suddetta differenza di età.

2.3.2

Disciplinamento legale sulla continuazione dell'assicurazione delle lavoratrici nella previdenza professionale

Nell'ambito della 1a revisione della LPP l'età di pensionamento delle donne nella previdenza professionale dovrà essere adeguata all'età di pensionamento dell'AVS.

Per le ragioni seguenti non è opportuno escludere questo punto dalla revisione in corso: ­

nella 1a revisione della LPP, l'aliquota di conversione dovrà essere adeguata all'aumento della speranza di vita. Questo adeguamento si effettua anche in funzione dell'aumento dell'età di pensionamento. Un anticipo causerebbe complicazioni; 999

­

l'armonizzazione dell'età del pensionamento dovrà essere esaminata nell'ambito della discussione sullo sviluppo dell'età di pensionamento flessibile. Questa discussione è complessa e non può svolgersi in occasione di un provvedimento urgente;

­

numerose donne hanno preso disposizioni in vista del pensionamento a 62 anni e sono disposte ad accettare una diminuzione della rendita AVS. Non è giusto che siano confrontate ulteriormente a una riduzione inattesa della loro rendita LPP di circa il 6 per cento.

Per i motivi menzionati un aumento prematuro dell'età di pensionamento non sarebbe una buona soluzione. Il Consiglio federale prevede pertanto che gli istituti di previdenza dovranno consentire alle donne desiderose di lavorare fino a 63 anni di continuare a essere assicurate.

2.3.3

Urgenza

L'amministrazione pensava che la divergenza tra l'AVS e la previdenza professionale in merito all'età di pensionamento sarebbe stata risolta con le raccomandazioni dell'UFAS e dell'ASIP. Tuttavia non è stato così. Per questo si impongono misure urgenti al fine di limitare i danni per le donne interessate. Una soluzione rapida è ugualmente nell'interesse degli istituti di previdenza e dei datori di lavoro, in quanto il problema dell'annullamento retroattivo delle rendite e del pagamento dei contributi rischia di aggravarsi col passare dei mesi.

2.3.4

Terzo pilastro

Nell'ambito del terzo pilastro si pone un problema analogo. Infatti secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 32), l'età di pensionamento LPP è determinante per il versamento delle prestazioni e per l'esonero fiscale. Con la modifica dell'OPP 3, l'età di pensionamento ai sensi della LAVS sarà determinante già per l'anno 2001.

3

Commento delle disposizioni

Titolo e ingresso Questa legge non modifica l'età di pensionamento nella previdenza professionale (cfr. n. 2.3.2); essa conferisce alle donne ­ che in seguito all'aumento dell'età di pensionamento a 63 anni nell'AVS sono ancora attive ­ il diritto di continuare l'assicurazione nel secondo pilastro.

Art. 1 Le donne che lavorano fino all'età del pensionamento dell'AVS hanno diritto di continuare l'assicurazione nella previdenza professionale se rispettano le condizioni 2

RS 831.461.3

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generali e legali dell'assoggettamento. Fatta salva una disposizione regolamentare più favorevole, devono avere segnatamente un reddito almeno uguale alla rendita di vecchiaia annua massima (24 720 fr.) e devono sottostare al secondo pilastro.

Art. 2 Le donne che proseguono l'assicurazione beneficiano di accrediti di vecchiaia complementari annui al tasso del 18 per cento del salario coordinato (salario lordo meno deduzione di coordinamento di 24 720 fr.). L'avere di vecchiaia aumenta di conseguenza.

Dal punto di vista tecnico, la continuazione dell'assicurazione in caso di età di pensionamento legali identiche rappresenta un differimento della rendita di vecchiaia.

Per questo sarà necessario adeguare l'aliquota di conversione. I regolamenti degli istituti di previdenza devono pertanto essere modificati. Nel suo bollettino sulla previdenza professionale del 5 febbraio 1988 l'UFAS raccomandò un'aliquota di conversione del 7,4 per cento (invece del 7,2%) per le donne che percepiscono la rendita a partire da 63 anni.

Art. 3 Le donne attive il cui assoggettamento alla LPP ha fine all'età di 62 anni possono continuare a essere assicurate. Possono eventualmente restituire la rendita già percepita e versare i contributi dovuti. Conformemente all'articolo 66 LPP il datore di lavoro deve versare come minimo la metà dei contributi dovuti.

Art. 4 La legge deve essere dichiarata urgente. L'urgenza temporale risulta in primo luogo dall'articolo 3. Le restituzioni devono essere limitate nella misura del possibile, in quanto generano un esborso supplementare per tutte le interessate. Un'entrata in vigore rapida della regolamentazione può diminuire il numero dei casi e così, se dovrà esservi restituzione, questa abbraccerà un periodo limitato nel tempo.

La legge esplicherà i suoi effetti fino all'entrata in vigore dalla 1a revisione della LPP, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

4

Ripercussioni finanziarie e sul personale

Il presente progetto non ha particolari ripercussioni finanziarie e sul personale, dal punto di vista del servizio pubblico.

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Costituzionalità

La legge federale si fonda sull'articolo 113 capoverso 1 della nuova Costituzione federale.

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