Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» depositata il 23 giugno 19973; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 19994, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 23 giugno 1997 «per una libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 19995, ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue: Art. 117 cpv. 3 (nuovo) 3 Nel settore malattie e infortuni, le assicurazioni obbligatorie di base conferiscono ai pazienti, in tutta la Svizzera, il diritto:

a.

alla libera scelta del medico e dell'istituto ospedaliero;

b.

alla copertura delle spese.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

1 2 3 4 5

RS 101 RU 1999 2556 FF 1997 IV 1297 FF 1999 7607 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 34bis della Costituzione federale con un nuovo capoverso 3.

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1999-4420