Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Lavoro notturno Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o economicamente indispensabile (art. l7 cpv. 2 LL) ­

Oleificio SABO, 6928 Manno raffineria e testurizzazione 12 u dal 30 aprile 2001 al 3 maggio 2004

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Inpharzam SA, 6814 Cadempino laboratorio microbiologico 4u dal 13 novembre 2000 al 19 novembre 2001 (modifica)

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Knoll-Bioresearch SA, 6592 S. Antonino Produzione di specialità farmaceutiche ed ecologia 84 u dal 1° aprile 2001 al 2 aprile 2002 (rinnovo) Permesso globale per lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno per i panettieri (permesso di deroga)

Durata:

dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002

Territorio:

tutta la Svizzera

Aziende interessate:

- aziende artigianali che occupano fino a cinque persone - aziende con forti fluttuazioni stagionali

Deroga:

Il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno può essere prestato al massimo per 6 notti su 7 consecutive, se la settimana di lavoro di cinque giorni è garantita nella media dell'anno civile (deroga di cui all'art. 30 cpv.

3 OLL1 in virtù dell'art. 28 LL)

2001-0536

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Condizioni, obblighi, riserve: 1.

Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso (art. 17 cpv. 6 LL).

2.

Il consenso deve essere dato per scritto (art. 30 cpv. 2 lett. c OLL1).

3.

L'idoneità del lavoratore al lavoro notturno deve essere accertata sulla base di una visita medica (art. 29 cpv. 1 lett. e 30 cpv. 2 lett. a OLL1).

4.

La prima volta, la visita medica precede l'inizio del lavoro notturno e successivamente viene eseguita ogni due anni (art. 45 cpv. 2 OLL1).

5.

Il lavoratore che secondo il medico non è idoneo non può essere impiegato durante la notte. Se l'idoneità è soggetta a condizioni, ci si deve rivolgere al settore lavoro e salute del seco (art. 45 cpv. 4 OLL1).

6.

I risultati delle inchieste mediche quanto all'idoneità o all'inidoneità al lavoro notturno devono essere conservati per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 1 lett. i e cpv. 2 OLL1).

7.

I lavoratori non possono svolgere lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL1 durante i loro giorni di congedo (art. 30 cpv. 3 lett. b OLL1).

8.

Questo permesso viene rilasciato esclusivamente in virtù delle prescrizioni sulla durata del lavoro della legge sul lavoro. Esso può essere sfruttato solo se non sono violate le altre prescrizioni della legge sul lavoro e segnatamente quelle di polizia federali, cantonali e comunali.

9.

Questo permesso non autorizza il datore di lavoro a derogare agli accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori.

10. Le condizioni del contratto collettivo di lavoro dei panettieri e dei pasticcieri concernente la durata di lavoro e di riposo devono inoltre essere rispettati.

Lavoro continuo Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o economicamente indispensabile (art. 24 cpv. 2 LL) ­

Oleificio SABO, 6928 Manno Presse 10 u dal 30 aprile 2001 al 3 maggio 2004

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Knoll-Bioresearch SA, 6592 S. Antonino Produzione di specialità farmaceutiche ed ecologia 84 u dal 1° aprile 2001 al 2 aprile 2002 (rinnovo)

(u = uomini, d = donne, g = giovani) 1216

Rimedi giuridici Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla Commissione di ricorso del Dipartimento dell'economia, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso il Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Condizioni di lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

3 aprile 2001

Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro

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